Cass. civ. Sez. V, Sent., 16-09-2011, n. 18920 Obblighi del contribuente Rimborso

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Svolgimento del processo

B.A. espose, in sede di dichiarazione relativa all’anno 1990, un credito iva per L. 16.635.000. Nel novembre 1999 cessò l’esercizio dell’attività d’impresa. Indi, il 5 giugno 2003, chiese il rimborso del suddetto credito alla competente agenzia delle entrate. Tale istanza venne respinta, per intervenuta decadenza, con provvedimento del 7 luglio 2004, avverso il quale l’interessata propose ricorso alla commissione tributaria provinciale di Verbania, sulla considerazione che, in mancanza di apposite previsioni, l’istanza di rimborso dovevasi ritenere legittimamente proposta nell’ordinario termine di prescrizione decennale (art. 2946 c.c.). Il ricorso fu accolto con sentenza sul punto confermata, in appello, dalla commissione tributaria regionale del Piemonte. La quale motivò ritenendo che il diritto al rimborso di un’eccedenza d’imposta non fosse subordinato alla utilizzazione di un particolare modello ministeriale, invero surrogabile a mezzo di istanza altrimenti redatta. Ritenne che tale istanza, a sua volta, non potesse dirsi subordinata al rispetto di specifici termini, e in particolare al termine residuale di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21 di contro eccepito dall’amministrazione, dovendo una decadenza, in quanto corrispondente a una funzione sanzionatoria, risultare esplicitamente prevista dalla legge; e che, nel caso di specie, l’indicazione del credito d’imposta in dichiarazione annuale dovevasi considerare espressione della volontà di ottenere il rimborso, così da determinare l’esclusione di qualunque ipotesi di decadenza.

Contro questa sentenza, depositata il 17 maggio 2006, l’agenzia delle entrate interpone ricorso per cassazione affidato a un motivo.

L’intimata resiste con controricorso.
Motivi della decisione

1. – Deve la Corte preliminarmente rilevare che, dopo aver esattamente indicato la parte intimata ( B.A.), il ricorso per cassazione menziona, nella prima riga della narrativa in fatto, per un evidente refuso, il cognome " A.", che invece corrisponde al difensore della intimata medesima.

Trattasi di chiaro errore materiale non incidente sull’esatta individuazione delle parti e dunque sull’esito della controversia.

Con l’unico motivo, concluso da idoneo quesito di diritto, la ricorrente denunzia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 2946 c.c., D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 30 e 38-bis, D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21. In sintesi sostiene che la disciplina della procedura di rimborso dell’Iva rilevante ratione temporis presupponeva l’utilizzazione dell’apposito modello VR, approvato con D.M. 29 dicembre 2000, in mancanza del quale era sì ammessa la possibilità di richiedere il rimborso mediante la presentazione di specifica istanza all’ufficio territoriale dell’agenzia delle entrate, ma entro il termine decadenziale eccepito.

Poichè, difatti, il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30 non prevede alcun termine di presentazione della suddetta istanza, viene in rilievo – ad avviso dell’amministrazione ricorrente – il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2. Sicchè la contribuente avrebbe dovuto richiedere il rimborso, nella forma alternativa sopra detta, entro il termine decadenziale di due anni previsto dalla disposizione residuale.

2. – Il motivo, a giudizio del collegio, è fondato nei limiti e per le considerazioni che seguono.

Deve premettersi, che, sull’annoso tema dei rimborsi dell’Iva, si rinvengono, nella giurisprudenza della Corte, affermazioni- eterogenee. Tanto è dovuto alla oggettiva complessità del campo di indagine, in seno al quale si fronteggiano interessi in qual misura contrapposti: da un lato, l’interesse del contribuente alla (celere e) sicura liquidazione di quanto versato in eccedenza (dovendosi tener conto del parametro generale di capacità contributiva);

dall’altro, l’esigenza dell’erario di svolgere opportune preliminari verifiche in ordine all’effettività del diritto al rimborso, al fine di evitare – pur sempre in relazione al medesimo parametro – l’accoglimento di pretese indebite.

Il legislatore – anche tenuto conto che quello dei rimborsi dell’Iva è uno dei settori più esposti alla fattispecie di frode in danno dell’erario – ha pertanto tipizzato sia i presupposti, sia le procedure intese all’ottenimento dei rimborsi medesimi. Al punto che – come la dottrina più attenta non ha mancato di notare – le disposizioni sull’Iva non prevedono, per es., il rimborso da indebito (allorchè l’imposta sia stata irregolarmente o illegittimamente percetta), se non sotto il profilo della previa rettifica di inesattezze della fatturazione o della registrazione. Mentre dettano regole specifiche – nel D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30 per il credito d’imposta non derivante da indebito. Nel caso di specie, rileva ratione temporis il testo del citato art. 30 come conseguente alle modifiche apportate dal D.Lgs. 24 marzo 1999, n. 81. 3. – Tra le suddette specifiche disposizioni, è annoverato il principio in base al quale l’opzione, tra il rimborso dell’eccedenza detraibile risultante dalla dichiarazione annuale e il suo computo in detrazione nel successivo periodo d’imposta, va effettuata nella dichiarazione annuale. L’opzione per il rimborso – salvi i casi di procedura cd. accelerata, che qui non rilevano – dipende dalla presenza di due alternative condizioni: (a) che il credito d’imposta sia superiore a L. 5.000.000, laddove peraltro sussistano le ulteriori condizioni di cui ai commi 3 e 4 del ridetto art. 30; (b) che ricorra il caso di "cessazione di attività". Nell’ipotesi di cessazione, in particolare, non essendoci la possibilità di recuperare l’imposta assolta sugli acquisti nel corso di future operazioni imponibili, si richiede al contribuente di evidenziare, in sede di dichiarazione di cessazione di attività (D.P.R. n. 633 del 1972, art. 35, commi 3 e 4), che nell’ultima dichiarazione annuale v’è stata un’eccedenza positiva d’imposta.

L’evidenziazione detta – alla quale nella specie l’impugnata sentenza neppure allude – costituisce tuttavia soltanto il presupposto dell’istanza di rimborso, la quale invero è disciplinata unitariamente dall’art. 30, comma 5, D.P.R. cit., a mezzo del rinvio agli elementi da indicare in dichiarazione o in apposito allegato, in conformità alle disposizioni integrative di cui alla richiamata decretazione ministeriale (nella specie, non il D.M. 20 dicembre 2000, mentovato dalla ricorrente, sebbene, trattandosi di dichiarazione Iva 2000, il D.M. 30 dicembre 1999, art. 1, all. 4, in vigore dall’8 gennaio 2000, il cui testo, peraltro, risulta esattamente riprodotto anche per l’anno successivo); gli elementi che "in relazione all’attività esercitata hanno determinato il verificarsi dell’eccedenza di cui si richiede il rimborso". Consegue che, seppure è vero che l’ipotesi dell’eccedenza d’imposta risultante alla cessazione di attività è un’ipotesi espressamente regolata dal D.P.R. n. 633 del 1972 (art. 30) – come affermato da Cass. n. 9794/2010 e da Cass. n. 5486/2003, fino alla lontana e in parte conforme Cass. n. 13091/1992 -, ciò non assume connotato dirimente nel senso della esclusione della decadenza biennale di cui alla residuale previsione di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2. Non assume un simile connotato visto che, in verità, tutte le ipotesi di rimborso di eccedenze d’imposta, finanche non conseguenti alla cessazione di attività, sono pur sempre regolate dalla medesima disposizione. Non lo assume, invero, le volte in cui l’istanza di rimborso non risulti effettuata per le evidenze della correlata dichiarazione di cessazione di attività, previo utilizzo dell’apposito modello VR cui, senza distinzioni quanto al presupposto, rinvia lo stesso art. 30, comma 5, D.P.R. cit..

In tal senso, reputa il collegio che, anche in relazione alla fattispecie di rimborso derivante da cessazione di attività, soltanto una domanda di rimborso dell’eccedenza d’imposta detraibile sostanzialmente conforme al modello legale contenente, cioè, gli elementi necessari, stabiliti dalla legge e/o indicati nel "modello ministeriale", per la decisione su di essa – rientra nello schema tipico di cui al ridetto art. 30, sì da poter essere considerata – come in generale affermato da Cass. n. 9794/2010 – "regolata" dall’art. 30 medesimo. L’utilizzazione del citato modello risponde alla ratio di rendere più tempestive e meno onerose le successive verifiche dell’amministrazione finanziaria in ordine agli elementi che hanno determinato l’eccedenza.

4. – Nella giurisprudenza di questa Corte, d’altronde, già si rinviene il condivisibile identico principio con riguardo al profilo della decorrenza degli interessi sulla, sorte capitale oggetto di istanza di rimborso.

Anche in simile ambito, cioè, si dice che, ai fini dell’iva, "soltanto una domanda di rimborso dell’eccedenza d’imposta detraibile sostanzialmente conforme al modello legale (..) è idonea a determinare il decorso degli interessi, sulla somma di cui sia stato riconosciuto il diritto al rimborso, dal novantesimo giorno successivo a quello della sua presentazione; mentre, reciprocamente, la presentazione di una domanda di rimborso sostanzialmente difforme dal modello stesso, non integrando la predetta idoneità, comporta che, ove l’Ufficio Iva, rilevata la difformità, inviti il contribuente a "completarla", il dies a quo del predetto termine, e cioè la presentazione della domanda di rimborso, coincide con quello della sua regolarizzazione" (Cass. n. 1935/1999. Conf. Cass. n. 21053/2005).

Questo principio, seppure affermatosi in ordine alla specifica questione della individuazione del momento di decorrenza degli interessi, suffraga la suesposta affermazione che la completezza della domanda, intesa come conformità al modello legale quale prefigurato dalla mentovata fonte legislativa e da quella secondaria (ratione temporis, il D.M. 30 dicembre 1999 succitato), costituisce un vero e proprio onere a carico del soggetto Iva, con la conseguenza che una domanda di rimborso formulata in modo sostanzialmente difforme dal predetto modello legale, e cioè carente degli elementi che – alla stregua delle suddette fonti normative – debbono costituirne il contenuto necessario, non è idonea – quale che sia la condizione legittimante l’istanza (cessazione di attività o altro) – a integrare un valido atto di esercizio del corrispondente diritto, così esulando dall’ambito di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30.

E difatti il riconoscimento del diritto al rimborso è comunque subordinato, dal citato art. 30, commi 2 e 4, all’esistenza delle due sopra esposte condizioni; e il successivo comma 5 riserva alla decretazione ministeriale il compito di stabilire, quanto a entrambe, "gli elementi, da indicare nella dichiarazione o in apposito allegato, che, in relazione all’attività esercitata, hanno determinato il verificarsi dell’eccedenza di cui si richiede il rimborso". 5. – Venendo al caso, devesi allora evidenziare che la sentenza impugnata ha invece basato la propria ratio deciderteli sulla surrogabilità della succitata procedura formale con una specifica, e dunque necessariamente distinta, istanza di rimborso. E contiene l’affermazione che, presentata la dichiarazione annuale (non quindi quella di cessazione di attività), con indicazione del credito d’imposta, "è fuori luogo (..) pretendere una seconda manifestazione di volontà attraverso la presentazione del modello VR".

Tanto consente di ritenere accertato, dalla sentenza, quanto in questa sede rappresentato dall’amministrazione ricorrente,- e cioè che la B. "nel modello unico dell’anno in questione, ometteva la presentazione del q. VR che, di fatto, ha comportato l’impossibilità di qualificare la pretesa del contribuente quale richiesta di rimborso".

Può osservarsi che il contrario assunto della parte appare inammissibilmente assertorio, non risultando, dinanzi alle sopra riferite emergenze, assistito dalla necessaria autosufficienza.

Sicchè può nel caso di specie ritenersi pacifico – perchè ne da atto la stessa sentenza – che l’interessata, dopo aver esposto il credito nella dichiarazione annuale di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 28, omise di formulare l’istanza di rimborso secondo lo schema ipotizzato dalla previsione normativa. Tanto da determinarsi alla presentazione di una separata istanza, in forma libera, in data 5 giugno 2003.

Nelle condizioni date, non può condividersi la conclusione rassegnata dalla commissione territoriale, secondo cui "la presentazione della dichiarazione annuale, colìindicazione dell’Iva a credito, manifesta la volontà di ottenerne il rimborso" ed è sufficiente a escludere ogni decadenza. In sostanza, la decisione di secondo grado si fonda sull’assunto che, una volta indicato in dichiarazione annuale (D.P.R. n. 633 del 1972, art. 28), il credito sarebbe comunque soggetto esclusivamente alla ordinaria prescrizione decennale.

Mentre una simile affermazione contrasta la prevista necessità di una domanda di rimborso appositamente regolata, salvo il ricorso all’istituto residuale di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, in base al quale "la domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto della restituzione".

Disposizione, questa, che giustappunto assume, nel sistema, funzione residuale, e che trova dunque sicura applicazione in casi come quello di specie, in cui, per le ragioni dette, viene in considerazione una domanda di rimborso non rientrante tra quelle direttamente disciplinate dal ripetuto D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30, e perciò non contemplata da disposizioni specifiche.

Essendo il presupposto del rimborso nella specie rappresentato dalla cessazione di attività in data 30 novembre 1999 (v. controricorso, pag. 2), e pacificamente risultando che il detto rimborso – al di là di ogni ulteriore questione in punto di mancanza assoluta di deduzioni circa il momento di presentazione della denuncia di cessazione di attività – venne richiesto con istanza in forma libera (id est, esulante dallo schema normativo di cui al ripetuto art. 30) in data 5 giugno 2003, l’impugnata sentenza non si sottrae alla censura che le viene rivolta. Donde la medesima va cassata.

6. – Non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, in quanto risulta pacifica in causa la circostanza da ultimo indicata, relativa all’infruttuoso decorso, dalla data di presentazione della dichiarazione, del termine biennale attinente alla presentazione dell’istanza di rimborso. Difatti la disposizione D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 21, comma 2, detta una regola suppletiva, avente chiara funzione sussidiaria e di completamento, intesa a fornire certezza ai rapporti giuridici con l’amministrazione finanziaria ove per la domanda di restituzione in concreto proposta – e dunque per la domanda in quanto tale, non già per il relativo presupposto, che, in materia d’Iva, è (come visto) necessariamente testuale – manchino disposizioni specifiche nelle singole leggi d’imposta.

Pertanto la causa può essere da questa Corte decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, con il rigetto dell’originario ricorso proposto dalla B..

7. – Possono in conclusione affermarsi i seguenti principi di diritto:

(a) "il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, in quanto dotato di funzione residuale e di chiusura del sistema, a garanzia di stabilità e di certezza dei rapporti giuridici con l’amministrazione finanziaria, postula la mancanza di disposizioni regolative della domanda di rimborso in sè e per sè considerata, indipendentemente dal presupposto";

(b) "in materia di iva, e in relazione alla fattispecie di rimborso derivante da cessazione di attività, soltanto una domanda di rimborso dell’eccedenza d’imposta detraibile sostanzialmente conforme al modello legale – contenente, cioè, gli elementi necessari, stabiliti dalla legge e/o indicati nel modello ministeriale, per la decisione su di essa – rientra nello schema tipico di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30";

(c) "pertanto solo una simile domanda può essere considerata "regolata" dall’art. 30 medesimo, al fine di escluderne l’assoggettamento alla decadenza prevista in via residuale dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21". in considerazione della difficoltà della questione di diritto, oggetto di orientamento non costante, può dispersi l’integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso avverso il diniego di rimborso. Compensa le spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 30-09-2011, n. 19981 Azione del danneggiato

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Svolgimento del processo

Con citazione ritualmente notificata I.V. esponeva che in data (OMISSIS), mentre era alla guida del proprio ciclomotore, era stato investito dall’autovettura di proprietà della Ligure Leasing Spa, condotta da L.G., assicurata per la R.c. dalla Tirrena Assicurazioni Spa, riportando lesioni personali.

Ciò premesso, conveniva in giudizio il L., la Ligure Leasing Spa e la Tirrena Assicurazioni al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti. Nel corso del giudizio la Tirrena era posta in liquidazione coatta amministrativa ed il giudizio, interrotto, veniva riassunto nei confronti della Tirrena in L.c.a., della Praevidenzia Assicurazioni (attualmente, Nuova Tirrena), dell’Assitalia e della Toro Spa. Si costituiva il F.G. V.S., che erogava in via transattiva l’importo del massimale pari a L. 200 milioni oltre interessi. In esito al giudizio il Tribunale di Sanremo dichiarava la cessazione della materia del contendere tra l’attore ed il Fondo di garanzia, condannava quindi in solido il L., la Ligure Leasing, la Tirrena Spa in lca e l’impresa designata Praevidentia Spa al pagamento di Euro 89.070,44 quale importo residuo eccedente il massimale. Avverso tale decisione proponevano appello con due distinti atti la Tirrena in l.c.a. e la Nuova Tirrena Spa eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, nonchè appello incidentale I. V. chiedendo l’aumento, delle somme liquidategli ed appello incidentale la Ligure Leasing. In esito al giudizio, la Corte di Appello di Genova con sentenza depositata in data 10 aprile 2009 respingeva l’appello della Nuova Tirrena e della Tirrena in l.c.a.; a parziale modifica della sentenza impugnata, condannava la Nuova Tirrena (in luogo della Praevidentia) quale cessionaria in solido con gli altri soggetti indicati al punto 2 del dispositivo; a parziale modifica della sentenza, revocava la condanna della Tirrena in l.c.a.; a specificazione del dispositivo, dichiarava che la somma di Euro 89.074,44 era in valuta al 30 maggio 2003, data della sentenza, e che sulla stessa dovevano corrispondersi gli interessi legali dalla domanda e dal 30 maggio anche la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulla somma rivalutata sino al saldo; provvedeva infine alla regolamentazione delle spese. Avverso la detta sentenza la Nuova Tirrena Spa ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi. Resistono con controricorso I. V. e la Cassa di Risparmio di Savona Spa, incorporante la Ligure Leasing Spa) che ha altresì proposto ricorso incidentale condizionato. La ricorrente ha altresì depositato memoria difensiva a norma dell’art. 378 cod. proc. civ.
Motivi della decisione

In via preliminare, vanno riuniti il ricorso principale proposto dalla Nuova Tirrena Spa e quello incidentale condizionato proposto dalla CA.RI.SA, in quanto proposti avverso la stessa sentenza.

La prima doglianza, svolta dalla ricorrente principale, articolata sotto il profilo della violazione e/o falsa applicazione di legge ( D.P.R. n. 449 del 1959, art. 88, D.L. n. 857 del 1976, art. 8 convertito in L. n. 39 del 1977, L. n. 990 del 1969, art. 19, D.M. 31 maggio 1993, D.M. 30 luglio 1993 e D.M. 30 settembre 1994), si fonda sulla considerazione che la Corte di Appello avrebbe sbagliato quando ha affermato che per i sinistri avvenuti prima del 30 luglio 1993 spetta alla cessionaria pagare gli importi eccedenti i massimali di legge, entro i quali risponde il Fondo di Garanzia. Ed invero, ai sensi del D.P.R. n. 449 del 1959, art. 88 al risarcimento deve provvedere l’impresa designata, alla quale spetta anche la legittimazione passiva in giudizio, mentre solo per i sinistri avvenuti successivamente le azioni vanno proposte nei confronti dell’impresa cessionaria.

Inoltre – ed in tale rilievo si sostanzia la seconda doglianza, articolata sotto il profilo della violazione e/o falsa applicazione di legge ( D.P.R. n. 449 del 1959, art. 88, D.L. n. 576 del 1978, artt. 3 e 4 convertito nella L. n. 738 del 1978, L. n. 990 del 1969, artt. 19, 20 e 21 D.M. 31 maggio 1993, D.M. 30 luglio 1993 e D.M. 30 settembre 1994, art. 112 c.p.c.) la Corte territoriale avrebbe comunque sbagliato quando ha affermato che l’impresa cessionaria sia tenuta a farsi carico in proprio dei sinistri avvenuti prima del 30.7.93, riguardo agli importi eccedenti i massimali di legge, e non invece solo in nome e per conto del F.G.V.S.. Sia l’una che l’altra censura, che vanno esaminate congiuntamente in quanto, anche se sotto profili diversi, prospettano un’unica censura, concernente la legittimazione passiva della ricorrente, sono infondate. Ed invero, premesso che il trasferimento, in favore di Praevidentia Spa (ora Nuova Tirrena), del portafoglio danni, facente capo alla Tirrena Assicurazioni in lca, è avvenuto in forza della convenzione 29 luglio 1993 tra il Commissario liquidatore della Tirrena e la Praevidentia Assicurazioni, a fronte di un preciso corrispettivo economico, appare utile richiamare l’attenzione sull’art. 4b di tale convenzione che recita testualmente " per i contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, si applica il D.L. 23 dicembre 1976, art. 8 convertito con modificazioni nella L. 26 febbraio 1977, n. 39; sono a carico dell’impresa cessionaria, nei limiti dei massimali di polizza, gli importi eccedenti i massimali di legge; l’impresa cessionaria è surrogata nei crediti degli assicurati verso l’impresa posta in liquidazione coatta per le frazioni di premio relative ai rischi per i quali non sia operante l’intervento del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.

Ora, per come risulta dalla lettera della clausola convenzionale in esame, appare evidente che, ferma restando l’applicazione della normativa di legge di cui al D.L. 23 dicembre 1976, art. 8 convertito con modificazione nella L. n. 39 del 1977 per i sinistri rientranti nei termini di cui ai contratti di assicurazione obbligatoria della r.c., i contraenti provvidero nel comma 2 a regolare tra loro l’obbligo del pagamento, nei limiti dei massimali di polizza, della quota eccedente i massimali di legge, che erano a carico del Fondo di garanzia vittime della strada, convenendo espressamente, come emerge dal chiarissimo tenore del comma 2 dell’articolo riportato, che sarebbe spettato all’impresa cessionaria l’obbligo di provvedere al pagamento degli importi eccedenti i massimali di legge, naturalmente nei limiti dei massimali di polizza. Con la conseguenza che nel caso di specie, avendo il danneggiato percepito il massimale di legge direttamente dal Fondo di garanzia in sede transattiva, la domanda, rivolta ad ottenere la differenza tra il massimale di legge ed il massimale di polizza, non poteva che essere rivolta alla impresa cessionaria, vale a dire alla Praevidentia Assicurazioni (Nuova Tirrena), da ritenersi unica legittimata sia sotto il profilo sostanziale che processuale, in forza della convenzione approvata con D.M. 30 luglio 1993 (in G.U. n. 178/93).

Nè alcun elemento di segno contrario può essere tratto dalla c.d. interpretazione autentica dell’art. 4b, fornita successivamente dalle stesse parti contraenti con convenzione del 22 marzo 1994, approvata con D.M. 30 settembre 1994 (in G.U. n. 239/94), giacchè quest’ultima convenzione provvede a chiarire le modalità dell’esercizio della rivalsa della cessionaria nei confronti del Fondo di Garanzia, relativamente ai sinistri avvenuti successivamente al 31.7.1993, senza riferirsi pero, in alcun modo, a quelli antecedenti a detta data, come quello che riguarda la vicenda de qua. Giova aggiungere che questa Corte in una controversia, di contenuto parzialmente difforme ma ugualmente riguardante il trasferimento, in favore della Nuova Tirrena, del portafoglio danni, facente capo alla Tirrena Assicurazioni in lca, ha già avuto modo di statuire che "In tema di assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione di veicoli a motore o di natanti l’impresa designata ai sensi della L. n. 990, artt. 19 e 20 provvede alla liquidazione dei sinistri soltanto se il portafoglio della società in liquidazione non sia stato ceduto od altra impresa a norma dell’art. 1 del D.L. n. 576 (convertito dalla L. n. 738), giacchè ove tale cessione abbia, invece, avuto luogo, la funzione dell’impresa designata viene svolta esclusivamente dall’impresa cessionaria. Questa, a termini dell’art. 4 del Decreto, provvede, in deroga alla L. n. 990, art. 19, comma 3 e per conto dell’INA – gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada, alla liquidazione dei sinistri verificatisi anteriormente alla messa in liquidazione della società assicuratrice ed, ai sensi dell’art. 3 del Decreto, assume a proprio carico i sinistri verificatisi successivamente, acquisendo il diritto di rivalersi nei confronti dell’INA Fondo di garanzia entro i limiti delle somme che avrebbero fatto carico al Fondo qualora non si fosse fatto luogo al trasferimento del portafoglio". (Cass. n. 3966/99 in motivazione).

Alla stregua di tutte le pregresse considerazioni, deve pertanto affermarsi il principio di diritto secondo cui "in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nell’ipotesi di sottoposizione dell’impresa assicuratrice a liquidazione coatta amministrativa, con trasferimento del portafoglio ad altra impresa, qualora nella convenzione di trasferimento del portafoglio, le parti contraenti abbiano espressamente convenuto che sono a carico dell’impresa cessionaria, nei limiti dei massimali di polizza, gli importi eccedenti i massimali di legge, la legittimazione passiva nel giudizio instaurato dal danneggiato per conseguire il risarcimento del danno oltre i limiti dei massimali di legge spetta all’impresa cessionaria e non all’impresa designata".

Resta da esaminare l’ultima censura, articolata dalla ricorrente principale sotto il profilo della violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la quale, premesso che il giudice di primo grado aveva sbagliato nel ritenere che impresa "designata" per la Liguria fosse la Nuova Tirrena Spa e non già la Toro Assicurazioni e che era stato proposto a riguardo uno specifico motivo di impugnazione, lamenta che su tale motivo la Corte non si sarebbe affatto pronunciata. La censura è inammissibile. Ed invero, deve rilevarsi a riguardo che nel secondo capo del dispositivo la Corte di Appello si è pronunciata statuendo che a parziale modifica della sentenza impugnata, condannava la Nuova Tirrena (in luogo della Praevidentia) quale "cessionaria" in solido con gli altri soggetti indicati al punto 2 del dispositivo. Del resto, anche in motivazione, i giudici di seconde cure avevano evidenziato che la Nuova Tirrena era legittimata passivamente quale "cessionaria" del portafoglio della Tirrena senza alcun accenno al ruolo di impresa "designata" per la Liguria erroneamente attribuitole dal giudice di primo grado. Ne deriva l’inammissibilità della doglianza in esame per carenza di interesse ad impugnare il quale, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, può ritenersi sussistente solo quando con l’utile esperimento dell’impugnazione si miri ad eliminare un pregiudizio concreto e giuridicamente rilevante. Infatti, l’interesse a impugnare una sentenza o un capo di essa va desunto dall’utilità giuridica che dall’eventuale accoglimento del gravame possa derivare alla parte che lo propone mentre è irrilevante il mero interesse ad una pronuncia priva di rilievo pratico (Cass. 933/09, Sez. Un. 12367/08,Cass. 3646/09), come sarebbe invece nel caso di specie. Considerato che la sentenza impugnata appare esente dalle doglianze dedotte, ne consegue che il ricorso principale, siccome infondato, deve essere rigettato, con conseguente assorbimento del ricorso incidentale condizionato proposto dalla Cassa di Risparmio di Savona.

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente principale alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, a favore dei controricorrenti Cassa di Risparmio e I.V., senza che occorra provvedere sulle spese, a favore delle altre parti, in quanto, non essendosi costituite, non ne hanno sopportate.
P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale, assorbito quello incidentale condizionato.

Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali che liquida in Euro 4.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge, in favore dei controricorrenti.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 31-05-2011) 15-06-2011, n. 24040 Intercettazioni telefoniche

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so di G. e per il rigetto del ricorso di C..
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con sentenza 1 dicembre 2008 la Corte d’appello di Bologna confermava quella del giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Forlì che, all’esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato colpevoli del reato continuato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1 e 5:

– C.S., per avere venduto a G.I. e altri sostanza stupefacente (cocaina);

– G.I., per avere comperato dal predetto C. e da altri soggetti sostanze stupefacenti (cocaina ed eroina);

e condannava il primo alla pena di anni tre di reclusione ed Euro 5.000 di multa e il secondo alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione ed Euro 5.000 di multa.

Contro la sentenza entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione.

2. G.I. denuncia vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche e alla determinazione della pena in misura superiore al minimo edittale.

2.1 Il ricorso di G. è manifestamente infondato, perchè il giudice a quo ha diffusamente motivato, in piena aderenza ai criteri dettati dall’art. 133 c.p., le ragioni per cui ha negato il riconoscimento delle attenuanti generiche e determinato la pena in misura lievemente superiore al minimo edittale.

Pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di Euro mille alla cassa delle ammende.

3. C.S. denuncia:

1. nullità della sentenza di primo grado perchè pronunciata da giudice incompetente per territorio; premesso che il primo reato di cessione illecita è stato commesso il (OMISSIS), comune ubicato nel circondario del tribunale di Ravenna, assume che questo era il tribunale competente per territorio e non quello di (OMISSIS);

censura quindi che i giudici di merito abbiano respinto l’eccezione di incompetenza sul rilievo che la richiesta di giudizio abbreviato preclude la proposizione dell’eccezione in discorso e obietta: che la scelta del rito abbreviato non comporta l’abdicazione a sollevare l’eccezione di incompetenza; che l’incompetenza per territorio non può essere assimilata alle nullità a regime intermedio; che anche nel giudizio abbreviato, e precisamente subito dopo verificata la costituzione delle parti, esiste il momento processuale nel quale è possibile sollevare le questioni preliminari;

2. inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali effettuate nell’autovettura di B.V., perchè la motivazione del decreto autorizzativo sarebbe meramente apparente, non avendo giustificato, se non con frasi di stile, la sussistenza dei gravi indizi di reato e l’assoluta indispensabilità per la prosecuzione delle indagini;

3. mancanza di motivazione in ordine all’affermazione della responsabilità penale, perchè dalle conversazioni intercettate non sarebbe possibile desumere l’effettivo perfezionamento delle cessioni trattate;

4. erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche e alla commisurazione della pena, perchè i precedenti penali sono stati negativamente valutati sia per l’una che per l’altra decisione;

5. nullità del giudizio di primo grado e atti conseguenti, perchè non fu disposto il rinvio del processo in base al certificato medico che attestava che il giorno prima dell’udienza esso imputato aveva riportato una distorsione alla caviglia.

3.1 Il primo motivo di ricorso è infondato.

Nel giudizio abbreviato, vigendo il principio stabilito dall’art. 440 c.p.p., comma 1 della decisione "allo stato degli atti", il giudice può legittimamente utilizzare per la decisione tutti gli atti acquisiti al fascicolo del pubblico ministero, esclusi soltanto quelli viziati da inutilizzabilità patologica o da nullità assoluta.

Infatti la richiesta di giudizio abbreviato contiene un negozio processuale di tipo abdicativo che, nei limiti del potere dispositivo della parte richiedente, comporta l’accettazione degli effetti degli atti eventualmente nulli, cosicchè le nullità relative o intermedie sono indeducibili o restano comunque sanate a norma dell’art. 182 c.p.p., comma 1 e art. 183 c.p.p., comma 1, lett. a), avendo il richiedente il rito abbreviato dimostrato per facta concludentia di non avere interesse all’osservanza della disposizione violata e di accettare gli effetti dell’atto nullo.

L’incompetenza per territorio, al pari delle nullità relative o intermedie, è rinunciabile e, come tale, una volta chiesto e ammesso il rito abbreviato, la relativa eccezione diventa inammissibile, anche se in precedenza proposta e rigettata.

Aggiungasi che il giudizio abbreviato è governato da regole diverse da quelle dettate per il giudizio ordinario e che una deroga significativa è rappresentata dalla mancanza del segmento processuale previsto dall’art. 491 c.p., dedicato alla trattazione e decisione delle questioni preliminari, tra le quali è compresa anche la competenza territoriale (vedi, in generale, Sezioni Unite, sentenze Tammaro e Cieslinsky e, in particolare, in tema di nullità da incompetenza per territorio, Sez. 6, 4.5.2006, Acampora, rv 234.392; idem, 17.10.2006, Cimino, rv 235.600; idem, 23.11.2010 n. 45466, Comarella).

3.2 Il secondo motivo è manifestamente infondato.

Il decreto autorizzativo, infatti, precisa che i gravi indizi del coinvolgimento di B.I. nell’illecito traffico di stupefacenti emergevano da due conversazioni telefoniche intercettate delle quali viene esposto il contenuto (parlando con C.P. gli comunica che "c’è quella cosa") e che l’intercettazione nei confronti di B. era indispensabile per approfondire i dimostrati contatti tenuti dallo stesso nell’ambito della rete di distribuzione delle sostanze stupefacenti.

Esiste dunque una motivazione, nient’affatto apparente, in ordine ai presupposti legali del provvedimento adottato e tanto basta per ritenere assolto il dovere di motivazione sulle ragioni giustificative del provvedimento.

3.3 Il terzo motivo è inammissibile, perchè indugia in censure di fatto non consentite dalla legge in sede di legittimità, in ordine alle valutazioni espresse in sentenza sul significato delle conversazioni intercettate.

3.4 Il quarto motivo è infondato, perchè i precedenti penali, concorrendo a delineare la personalità del reo e la sua capacità a delinquere, possono essere valutati, a norma dell’art. 133 c.p., sia ai fini della determinazione della pena base sia al fine di riconoscere o negare le attenuanti generiche (v. Cass., Sez. 6, 16.6.1990, Marin, rv 186232).

3.5 Inammissibile infine è il quinto motivo, perchè l’ordinanza con cui il giudice di primo grado ha rigettato l’istanza di rinvio per impedimento dell’imputato, vertendo su una nullità a regime intermedio, avrebbe dovuto essere impugnata con l’atto d’appello.

Ciò non è avvenuto e quindi il motivo di ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 3, ult.p..

Comunque la valutazione compiuta dal giudice di merito sull’insussistenza di un impedimento assoluto a comparire, essendo congruamente motivata, non è sindacabile nel giudizio di legittimità.
P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE – Dichiara inammissibile il ricorso di G.I. e lo condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende;

– rigetta il ricorso di C.S. e lo condanna al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 10-06-2011) 01-07-2011, n. 26051 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Si ascrive a S.G. la partecipazione all’associazione mafiosa collegata alla famiglia SERRAINO ed operante sul territorio di (OMISSIS), in agro di (OMISSIS), nonchè il danneggiamento (a mezzo di appiccamelo di incendio) dell’automobile Fiat Punto in uso a B.G..

Per questi addebiti il GIP presso il Tribunale di Reggio Calabria applicò al predetto misura cautelare carceraria in data 24.9.2010, misura che venne confermata dal Tribunale della Libertà del capoluogo calabrese, con Ordinanza 14.12.2010.

Avverso il provvedimento ricorre la difesa del S. dolendosi della carente motivazione:

– quanto all’accusa di partecipazione all’associazione mafiosa, segnalando che i giudici della cautela hanno scambiato il carattere rissoso del S. per appoggio al sodalizio mafioso, ma non hanno fornito prova della sua partecipazione al sodalizio delinquenziale, argomentando – al contrario – sulla sua insubordinazione, profilo contraddittorio con la convinta partecipazione all’associazione;

inoltre, hanno mancato di riscontrare il programma criminoso a cui avrebbe aderito con consapevolezza il prevenuto e l’adesione all’interesse del gruppo; contraddizione è, ancora, rilevata a riguardo di una vicenda legata a presunte attenzioni manifestate nei confronti di una ragazza, prossima a tal M.F.; non rilevando, inoltre, la sua presenza in casa di tal C. M., poichè tanto non manifesta un legame con il sodalizio, nè vi è prova che la partecipazione al matrimonio di tal N. I. sia stata imposta al S., essendo egli stato ben felice di partecipare all’evento; quanto all’addebito di danneggiamento dell’automobile in uso al B., manca l’indicazione di un quadro indiziario congruente, risultando agli atti soltanto una lite coinvolgente il S. presso il bar "(OMISSIS)" e l’ulteriore allusione non può avere per soggetto il S. nè coinvolgerlo nel fatto incendiario.

Motivi della decisione

La partecipazione all’associazione mafiosa è stata ragionevolmente argomentata dai giudici della cautela nel rilievo delle frasi ricorrenti e coinvolgenti il ricorrente (cfr. Ord. da pag. 21):

l’allusione ad una pluralità di persone, nel cui novero si inserisce il S., dimostra l’appartenenza di costui all’"entourrage" delinquenziale. Si veda per esempio pag. 16 del provvedimento impugnato e l’immedesimazione palesata con frasi "ci siamo noi è la stessa cosa" (Ord. pag. 19).

Il che da compiuto attestato dell’affectio societatis, screditando sul punto l’impugnazione (Motivi, pag. 2).

La matrice illecita del conversare si apprezza, incontrovertibilmente, con l’espressione "si presenta … piacere … del locale di (OMISSIS)" con l’osservazione che dopo questa presentazione ogni controversia con terza persona risulterebbe destinata ad assopirsi ("e finisce il bordello"). Si tratta di affermazione che attesta la convinzione della forza intimidatrice del sodalizio preminente in zona e l’intima persuasione (scaturente dalla tipica cultura mafiosa) dell’avvenuta occupazione e demarcazione del territorio da parte del clan di appartenenza (Ord. pag. 16).

Rilievo che soddisfa l’istanza difensiva volta alla dimostrazione della manifestazione anche esterna del legame mafioso e del suo utilizzo a fini di intimidazione dei terzi.

A tanto deve aggiungersi la disponibilità di armi da parte della consorteria (Ord. pag. 18).

In siffatto contesto, l’istinto aggressivo del prevenuto, come ammesso dallo stesso ricorso che rammenta la sua innata litigiosità (cfr. per es. ricorso, pag. 2, pag. 3, si vedano le subitanee risposta del tipo "apposta, l’ho picchiato subito", cfr. pag. 28, carattere che indica anche un’insubordinazione verso alcuni indirizzi impartiti dal gruppo criminoso, ma la circostanza non scredita l’appartenenza allo stesso, che può giovarsi della carica prepotente consentaneo alle abitudini degli associati), conferma non già la asserita, ma indimostrata libertà di movimento, bensì la disponibilità all’atto violento, coerente con gli incombenti assegnatigli, come rettamente ritenuto dai giudici del merito, i quali acutamente rilevano – anzi – il rischio che l’eccesso di reattività possa cagionare danni all’associazione (Ord. pag. 23):

condotte che si situano nell’economia del complessivo sodalizio, mai essendo emersa diversa e personalistica finalità del S..

Osservazioni che danno puntualmente conto della congruenza degli indizi raccolti a carico del S., ovviamente nel contesto della probatio semipiena (non occorrendo in questa fase la puntuale dimostrazione di quali specifiche incombenze il prevenuto fosse stato onerato), propria della fase a cui attiene la presente vicenda, della idoneità della motivazione dispiegata e, quindi, dell’infondatezza del ricorso che viene, pertanto, rigettato con condanna alle spese del ricorrente.

Attiene, invece, a mero profilo di fatto accertare il collegamento tra l’incendio dell’automobile e le linee di politica criminale della consorteria di appartenenza, nonchè l’accertamento se la partecipazione del S. al matrimonio di tal N. sia stata imposta (cfr. Ord. pag. 34) o liberamente scelta dal ricorrente (motivi, pag. 5): la diversa lettura dell’impugnazione non si macchia di irragionevole travisamento. Per quel che qui interessa, la lettura fornita al dialogo che regge l’addebito di danneggiamento si propone come alternativa a quella giudiziale (cfr. Ord. pag. 36 e ss.), eppertanto inammissibile, quando quest’ultima prospettazione è fondata su risultanze dei rapporti di PG., ancorate a captazioni.

Dunque, su un corredo indiziario che giustifica il tracciato argomentativo del provvedimento impugnato.

La Cancelleria provvederà agli incombenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Art. 94 disp. att. c.p.p. Così deciso in Roma, il 10 giugno 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.