Cons. Stato Sez. V, Sent., 11-11-2011, n. 5981 Trattamento economico

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il ricorrente, in possesso del profilo professionale di vigile scelto ex d.p.r. 347/83 ed inquadrato nella VI qualifica funzionale, con un precedente ricorso al Tar aveva chiesto l’attribuzione del profilo professionale di sottufficiale del Corpo di polizia municipale e l’inquadramento nella VII qualifica funzionale.

Il Tar, con sentenza n. 190/94, aveva accolto la richiesta di riconoscimento del grado di sottufficiale, ma aveva rigettato la pretesa all’inquadramento nella VII qualifica in considerazione della peculiarità della qualifica di sottufficiale attribuita al ricorrente, perché proveniente dalla qualifica di vigile scelto, e quindi, in posizione differenziata rispetto ai sottufficiali di VII qualifica funzionale così inquadrati ex d.p.r. n. 347/83.

Successivamente, il comune di Bari, con delibera consiliare n. 186/95 nel provvedere, tra l’altro, all’accorpamento ed alla modificazione di alcuni profili professionali, attribuiva ad esaurimento e "ad personam" il profilo professionale di sottufficiale di P.M. al personale ex vigile scelto, inquadrato nella VI qualifica e il profilo di Istruttore direttivo di P.M. al personale di polizia già inquadrato nella VII qualifica.

Il Consiglio di Stato, pronunciandosi sull’appello della sentenza del Tar Puglia n. 190/94, con sentenza n. 951/06 dichiarava, pertanto, la cessazione della materia del contendere, avendo l’amministrazione riconosciuto al ricorrente il profilo di sottufficiale di P.M. ad esaurimento.

Con ulteriore ricorso proposto dinanzi al Tar, e poi con il presente appello, il ricorrente ha impugnato la delibera n. 186/95, sostenendo che l’attribuzione "ad personam" del profilo professionale di sottufficiale (art. 6 delle norme transitorie) comporterebbe il riconoscimento automatico del trattamento economico corrispondente alla VII qualifica funzionale, in quanto nessuna sotto distinzione sarebbe stata creata, nell’ambito di tale profilo professionale, tra il profilo di ex sottufficiale già vigile scelto ed quello di ex sottufficiale confermato nella VII qualifica come Istruttore direttivo di P.M., essendosi, al contrario, operata una sostanziale assimilazione tra i due profili.

Il Tar ha dichiarato l’inammissibilità del gravame.

Con l’appello in esame il ricorrente ha riproposto i motivi sostenuti in primo grado, chiedendo la riforma della sentenza del primo giudice.

Il comune di Bari, costituitosi in giudizio, ha sostenuto la tardività e l’infondatezza dell’appello.

Motivi della decisione

L’infondatezza dell’appello permette al collegio di prescindere dall’eccezione di tardività del gravame di primo grado, sostenuta dal comune di Bari.

In via preliminare va rilevato che, a seguito della sentenza del C.S. n. 951/06, l’inquadramento del ricorrente nella qualifica di sottufficiale di polizia giudiziaria con inquadramento nella VI qualifica funzionale ha acquisito autorità di cosa giudicata.

Va, poi, rilevato che con la delibera n. 186/95 si è provveduto:

alla soppressione dei gradi nel corpo di Polizia municipale;

all’attribuzione "ad personam" e ad esaurimento, del profilo professionale di sottufficiale di P.M. al personale già inquadrato nella VI qualifica, nonché all’attribuzione del profilo di " istruttore direttivo di P.M." al personale assegnatario del profilo professionale di sottufficiale dei vigili urbani, già inquadrato nella VII qualifica.

Deriva da ciò che vanno condivise le motivazioni del primo giudice in ordine:

all’inammissibilità della domanda di inquadramento al livello superiore, perché l’inquadramento nel VI livello risulta già definito con sentenza passata in giudicato;

all’inammissibilità dell’impugnativa della delibera n. 186/95 in quanto, con la stessa, non si è proceduto a nuovi inquadramenti, ma solo all’attribuzione di nuovi profili professionali.

Nè può sostenersi che la pretesa al superiore inquadramento deriverebbe al ricorrente soltanto dall’attribuzione del nuovo profilo " ad personam" e ad esaurimento, in quanto ciò non può avere rilievo ai fini della determinazione dei posti in organico di " istruttore direttivo"; del resto, non sarebbe ammissibile, nel rapporto di P.I., il mutamento di livello retributivo in relazione alla mera modifica del profilo funzionale attinente alla professionalità, indipendentemente da qualsivoglia selezione, perché ciò determinerebbe la violazione dei principi di imparzialità e di buon andamento dell’amministrazione.

Tali motivi sono sufficienti per la reiezione dell’appello.

In considerazione della peculiarità delle questioni trattate, le spese del giudizio possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza di primo grado.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 04-10-2011) 27-10-2011, n. 38867 Attenuanti comuni riparazione del danno e ravvedimento attivo

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Svolgimento del processo

1. La Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del tribunale di Trapani che ha ritenuto R.L. responsabile di tre furti e lo ha condannato alla pena di un anno e mesi cinque di reclusione ed Euro 700 di multa, riconosciute le circostanze generiche equivalenti alle aggravanti contestate ed unificati i reati sotto il vincolo della continuazione.

2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso per cassazione il difensore dell’imputato. Con un primo motivo il ricorrente sostiene la mancanza e inidoneità degli indizi al fine di acclarare al di là di ogni ragionevole dubbio la responsabilità dell’imputato; sostiene che per tutti e tre i furti contestati non vi erano elementi indiziar sufficienti; per il primo reato, egli è stato trovato in possesso di un paio di scarpe da lavoro provenienti dal furto commesso in danno di un negozio di utensili e indumenti da lavoro, ma ben avrebbe potuto trovare queste scarpe abbandonate per la strada o in un cassonetto, mentre nessun altro degli oggetti che pure erano stati sottratti dal detto negozio era stato rinvenuto in suo possesso; per quanto riguarda il furto nell’abitazione del signor M. F., quest’ultimo aveva raccontato di aver subito la sottrazione di alcuni gioielli dalla propria abitazione e di essere poi andato a reclamare dall’odierno imputato; poco dopo egli aveva ritrovato in un sacchettino sulla porta della propria abitazione quanto gli era stato rubato; secondo il ricorrente si tratta di elementi non sufficienti a dimostrare con certezza la sua responsabilità in quanto, trattandosi di fatti avvenuti in un piccolo centro, ben poteva essere avvenuto che l’ignoto ladro, essendo venuto a conoscenza delle proteste del M., avesse restituito la refurtiva. Si duole poi della mancata concessione dell’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 6 per avere l’autore del reato eliso le conseguenze dannose dell’azione delittuosa. Con ulteriore motivo pm sostiene la nullità assoluta di tutti gli atti processuali conseguente alla sentenza di primo grado, per omessa notifica della sentenza all’imputato contumace. Fa presente che le notifiche sono avvenute presso lo studio legale del difensore dove lo scrivente aveva eletto domicilio solo ai fini del gratuito patrocinio; il domicilio eletto ai fini del procedimento era stato sempre quello della propria residenza di Favignana.

Motivi della decisione

1. Il ricorso non merita accoglimento.

2. Le censure dedotte in merito all’accertamento di responsabilità sono inammissibili in quanto le stesse, sotto la veste del dedotto vizio di motivazione, hanno in realtà lo scopo di ottenere da questa corte una più favorevole vantazione dei fatti contestati al R.;

fatti che, per le ragioni compiutamente e logicamente indicate dai giudici di merito e sopra sinteticamente richiamate, sono stati correttamente ritenuti integrativi dei contestati reati.

3. Il motivo attinente alla mancata concessione della attenuante del risarcimento del danno è infondato. Del tutto puntuale è il richiamo della corte di appello alla giurisprudenza di questa Corte (sez. 2, 7.1.1993 n.1096 rv. 193505) che ritiene necessario che il ristoro sia totale ed effettivo e comprenda anche, oltre alla restituzione della refurtiva, anche l’ulteriore risarcimento del danno subito, danno che nella specie è costituito dal fatto che l’imputato si è introdotto nella abitazione delle persone offese con effrazione delle finestre.

4. L’eccezione di omessa notifica è inammissibile in quanto la stessa non solo è genericamente formulata, ma contrasta altresì con gli atti processuali atteso che risulta (f.66) che il R., nel verbale di identificazione, ha eletto domicilio ai sensi dell’art. 161 c.p.p., senza limitazione alcuna, presso l’avv.to Salvatore Longo.

5. Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 19-10-2011) 15-11-2011, n. 41728

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Svolgimento del processo

1. Il 10 marzo 2011 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Chieti rigettava l’opposizione proposta da V. D. avverso il diniego di restituzione della polizza assicurativa n. (OMISSIS), sottoposta a sequestro probatorio in originale e trasmessa in copia conforme all’Ufficio di Procura nell’ambito del procedimento penale instaurato nei confronti del predetto V..

Nel richiamare le considerazioni già svolte dal pubblico ministero nel provvedimento di rigetto della domanda, il giudice osservava che la polizza doveva considerarsi corpo di reato e che, sotto tale profilo, non si rendeva necessaria alcuna specificazione circa la sussistenza, in concreto, delle esigenze probatorie. In ogni caso le stesse erano insite nella necessità di svolgimento di ulteriori indagini volte ad accertare le determinazioni assunte dalla compagnia di assicurazione. Infine, il trattenimento dell’originale presso gli uffici della Stazione Carabinieri di Napoli rispondeva alla necessità di consentire una custodia appropriata del bene.

2. Avverso il suddetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione personalmente V., il quale lamenta violazione della legge penale e mancanza della motivazione in ordine alla qualificazione del vincolo reale apposto sul bene e alle ragioni legittimanti il sequestro probatorio, di cui non ricorrevano i presupposti applicativi.

Motivi della decisione

Il ricorso non è fondato.

1. Il provvedimento impugnato è esente dai vizi denunciati, in quanto, con motivazione immune da vizi, fondata sul corretto rinvio per relationem al provvedimento del pubblico ministero, ha sottolineato la natura complessa del titolo legittimante l’applicazione della misura cautelare reale. In tale prospettiva ha evidenziato che la polizza, oltre a contenere l’indicazione di circostanze non veritiere comportanti l’applicazione di un corrispettivo inferiore al dovuto, era necessaria per l’approfondimento delle indagini in ordine alle conseguenti determinazioni della compagnia di assicurazione, indagini validamente esperibili soltanto mediante la disponibilità dell’originale del documento.

Sotto entrambi i profili, dunque, sono stati rispettati, mediante la specificazione della finalità perseguita in concreto per l’accertamento dei fatti (Sez. Un. 28 gennaio 2004, n. 5876), i parametri stabiliti dalla legge per il sequestro di una res costituente al contempo corpo di reato e, in quanto tale, destinata a successiva confisca ex art. 240 c.p., e cosa pertinente al reato.

Al rigetto del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 28-10-2011) 02-12-2011, n. 44918

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con atto pervenuto il 12/9/2011 il Ministero della Giustizia ha trasmesso a questa Corte domanda di assistenza giudiziaria proveniente dall’Autorità Giudiziaria tedesca con la quale si richiede di provvedere:

– ad autorizzare l’utilizzazione della documentazione, elencata nella richiesta, già in precedenza messa a disposizione;

– alla trasmissione di copia dei verbali degli interrogatori (se effettuati dagli inquirenti italiani) dei soggetti indicati al punto 3 della richiesta, dei dati relativi ai tabulati telefonici di cui alle utenze specificate, dei risultati delle intercettazioni telefoniche, nonchè degli ulteriori risultati di indagini ottenuti nel procedimento "Caronte";

– alla escussione delle persone indicate al punto 5 della richiesta.

Tenuto conto del numero e del tipo di atti da svolgere, appare opportuno incaricare degli atti di cui sopra e meglio specificati nella rogatoria dell’Autorità straniera la Corte di Appello di Milano.

P.Q.M.

Determina la competenza della Corte di Appello di Milano cui ordina trasmettersi gli atti. Si comunichi al Ministero della Giustizia.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.