Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 13-06-2012) 30-07-2012, n. 30970 Riparazione per ingiusta detenzione

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Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Lecce-sezione distaccata di Taranto-, con ordinanza resa all’udienza camerale del giorno 28.02.2011 rigettava l’istanza di riparazione presentata da B.C. per ingiusta detenzione in regime di custodia in carcere dal 28/06/07 al 5/10/07 ed in regime di arresti domiciliari dal 5.10.2007 al 5.02.2008 perchè sospettato dei reati di previsti dall’art. 110 c.p., L. n. 497 del 1974, artt. 10-12, art. 110 c.p., L. n. 110 del 1975, art. 23, comma 3, artt. 110, 648 c.p., reati da cui lo stesso era stato assolto con sentenza del G.U.P. del Tribunale di Taranto, divenuta irrevocabile, con la formula per non aver commesso il fatto.

Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione B. C., a mezzo del suo difensore, il quale sosteneva che, nel caso in esame, era applicabile l’art. 314 cod. proc. pen., comma 2, dal momento che non vi erano le condizioni di applicabilità previste dall’art. 273 cod. proc. pen., in mancanza dei gravi indizi di colpevolezza e che, pertanto, in tale ipotesi, non si doveva tenere conto, al fine di escludere il diritto alla riparazione, della condotta ex ante tenuta dal richiedente, non occorrendo valutare se tale condotta fosse stata tale da indurre in errore l’autorità giudiziaria e si ponesse come sinergica alla perdita della libertà.

Doveva pertanto ritenersi che ab initio non potesse applicarsi la misura restrittiva e che pertanto le eventuali condotte colpose del ricorrente non sarebbero state di ostacolo all’accoglimento della domanda, non potendosi applicare alle ipotesi disciplinate dall’art. 314 cod. proc. pen., comma 2 gli stessi limiti al riconoscimento del diritto previsti dall’art. 314, comma 1.

Riteneva inoltre il ricorrente che la Corte territoriale aveva ritenuto la sussistenza della condotta del richiedente ostativa ex art. 314 c.p.p. argomentando con motivazione viziata da manifesta illogicità. Concludeva pertanto chiedendone l’annullamento con l’adozione dei provvedimenti conseguenti. In conclusione, secondo la difesa del ricorrente, nessun comportamento caratterizzato da dolo o da colpa grave che giustificasse l’applicazione e il mantenimento della misura cautelare era stato da lui posto in essere.

L’Avvocatura Generale dello Stato per il Ministero dell’Economia e delle Finanze presentava tempestiva memoria di replica e concludeva chiedendo di dichiarare l’inammissibilità del ricorso e, in subordine, di rigettarlo.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Osserva la Corte che il diritto a equa riparazione per l’ingiusta detenzione, regolato dagli artt. 314 e ss. c.p.p., trova fondamento nella condizione soggettiva della persona sottoposta a detenzione immeritata e in tal senso ingiusta. Il quadro sistematico di riferimento è un quadro di diritto civile, ma non è quello dell’art. 2043 c.c. che appresta sanzioni contro chi produce per dolo o colpa un danno ingiusto ad altri. Il principio regolatore è piuttosto quello della riparazione legata ad eventi che producono il sorgere, quali conseguenze di principi di solidarietà e di giustizia distributiva, di responsabilità da atto lecito (la distinzione tra responsabilità per danno ingiusto ex art. 204 3 c.c. e responsabilità per atto lecito è ben chiarita da Cass. SS.UU. civ. 11/6/2003 n. 9341). E’ ben fermo, in materia, l’assetto delle regole generalissime che disciplinano l’onere della prova civile ex art. 2697 c.c., posto che il procedimento relativo alla riparazione per l’ingiusta detenzione, quantunque si riferisca ad un rapporto obbligatorio di diritto pubblico e comporti perciò il rafforzamento dei poteri officiosi del giudice, è tuttavia ispirato ai principi del processo civile, con la conseguenza che l’istante ha l’onere di provare i fatti costitutivi della domanda, la custodia cautelare subita e la successiva assoluzione (Corte Cass. Sez. 4 sent. n. 23630 02/04/2004 – 20/05/2004) della quale è talora ritenuta irrilevante la formula (Cass. Sez IV 12/4/2000 n. 2365) e talora rilevante, nel senso che indefettibile presupposto del sorgere del diritto sarebbe solo il proscioglimento con una delle formule di cui all’art. 314 cod. proc. pen., comma 1. Peraltro il sorgere del diritto è condizionato alla esistenza di una condotta del richiedente che al tempo del processo in nulla abbia dato causa o concorso a dare causa a quella ingiusta detenzione. L’operazione intesa a cogliere tali condizioni deve scandagliare solo l’eventuale efficienza causale delle condotte dell’imputato che possano aver indotto, anche nel concorso dell’altrui errore, secondo una valutazione ragionevole e non congetturale il giudice a stabilire la misura della detenzione (Cass. SSUU 13/12/95 n. 43, Sez. 4^ 10/3/2000 n. 1705).

Il giudice,pertanto, deve fondare la sua decisione su fatti concreti e precisi e non su mere supposizioni, esaminando la condotta del richiedente, sia prima e sia dopo la perdita della libertà personale, indipendentemente dall’eventuale conoscenza che quest’ultimo abbia avuto dell’attività di indagine, al fine di stabilire, con valutazione ex ante, non se tale condotta integri estremi di reato, ma solo se sia stato il presupposto che ha ingenerato, ancorchè in presenza di errore dell’autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurazione come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di causa ad effetto (cfr. Cass. Sezioni Unite, Sent. n. 34559/2002; Cass., Sez. 4, Sent.

n. 17552 del 2009).

Tanto premesso si osserva che la Corte di Appello di Lecce-sezione distaccata di Taranto, con motivazione adeguata, ha enucleato, con congrua verifica degli accertati elementi di riferimento, la condotta del richiedente ostativa all’accoglimento dell’istanza di equa riparazione. In primo luogo ha posto in rilievo il contesto in cui avvenne l’arresto di B.C., facendo riferimento alla circostanza che tutti i soggetti presenti, alla vista dei Carabinieri, tennero un comportamento fortemente sospetto. In particolare i Carabinieri durante un giro di perlustrazione in tarda sera notarono due autovetture di grossa cilindrata ferme sul margine destro della carreggiata della strada provinciale e quattro uomini, tra cui l’odierno ricorrente, intenti a parlare fermi tra le due autovetture, i quali cercarono di sottrarsi alla vista degli operanti. In una delle due autovetture venne ritrovata un’arma con matricola abrasa. Tutti i presenti risultavano in possesso di assegni di grosso importo. In particolare B.C. venne trovato in possesso della somma in contanti di Euro 540,00 e di due assegni di Euro 53.000,00, di cui uno privo di data, luogo di emissione e beneficiario, firmato a nome di N.D. e l’altro postdatato, siglato con il timbro della Fruit Varone s.r.l., amministrata da tale V.P., che era risultato essere vittima di un omicidio accertato in data 21.11.2006. Assolutamente inverosimili erano risultate poi le giustificazioni fornite in merito dall’istante, il quale aveva spiegato il possesso degli assegni con l’acquisto di una partita di angurie, che avrebbe dovuto avvenire con soggetti, pregiudicati, che nulla avevano a che fare con la vendita delle angurie. Rilevava quindi il provvedimento impugnato che la inverosimiglianza delle giustificazioni fornite da B.C., le circostanze del fermo e lo spessore criminale dei soggetti con cui egli si accompagnava erano tutte circostanze che avevano giustificato pienamente la detenzione e avevano svolto un ruolo almeno sinergico nel trarre in errore l’Autorità giudiziaria.

Questo essendo il quadro accusatorio, i motivi proposti dall’odierno ricorrente non possono essere accolto.

Il provvedimento impugnato, che definisce il procedimento per la riparazione dell’ingiusta detenzione, supera pertanto il vaglio di questa Corte che è limitato alla correttezza del procedimento logico giuridico con cui il Giudice è pervenuto ad accertare o negare i presupposti per l’ottenimento del beneficio indicato. Resta invece nelle esclusive attribuzioni del giudice di merito, che è tenuto a motivare adeguatamente e logicamente il suo convincimento, la valutazione sull’esistenza e la gravità della colpa e sull’esistenza del dolo.

Il legislatore non ha infatti riconosciuto incondizionatamente il diritto all’equa riparazione, ma l’ha esplicitamente escluso allorquando il comportamento dell’indagato, come appunto nella fattispecie de qua, abbia indotto in errore il giudice circa l’esistenza dei gravi indizi di colpevolezza a suo carico.

La Corte territoriale ha infine rilevato che, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, non era applicabile l’art. 314 cod. proc. pen., comma 2 dal momento che, all’epoca dell’emissione dell’ordinanza di custodia cautelare, vi erano le condizioni previste dall’art. 273 cod. proc. pen.. Rilevava infatti il provvedimento impugnato che l’ordinanza in data 13.07.2007 del Tribunale del riesame di Taranto era stata annullata con rinvio dalla Corte di Cassazione solo per vizi di motivazione e il Tribunale del riesame di Taranto in sede di rinvio, pur revocando la misura cautelare imposta al B. C., tenuto conto del tempo trascorso e della sua incensuratezza, aveva peraltro ribadito la sussistenza del requisito della gravità indiziaria, in quanto aveva affermato che: "indubbiamente la situazione di fatto nella quale è stata rinvenuta l’arma da fuoco consente di sospettare la conoscenza da parte del B. della detenzione e del porto illegale dell’arma da parte del N., avuto riguardo alla personalità dello stesso e al rapporto corrente tra gli stessi".

Il ricorso deve essere pertanto rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di questo giudizio in favore del Ministero resistente che si liquidano in complessivi Euro 750,00.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero dell’Economia per questo giudizio liquidate in Euro settecentocinquanta.

Così deciso in Roma, il 13 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Sicilia Palermo Sez. I, Sent., 26-01-2011, n. 130

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Svolgimento del processo

Con ricorso ritualmente notificato all’Amministrazione resistente e depositato il 4.6.2010 l’Associazione degli Industriali della Provincia di Palermo – Confindustria di Palermo, premesso che la Giunta comunale del Comune di Palermo, con deliberazione n. 165 del 31.5.2006 aveva cassato il secondo paragrafo della parte dispositiva della propria precedente deliberazione n. 60 del 10.3.2006, come integrata dalla n. 131 dell’8.5.2006, sostituendolo con il seguente: "approvare, per l’esercizio 2006, le tariffe della Tassa smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al prospetto allegato, rimesso a corredo della presente sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale"; che tale tabella prevedeva un aumento generalizzato del 75% rispetto all’anno 2005 per tutte le tipologie di classi; che tale deliberazione era stata impugnata innanzi al T.A.R. Sicilia; che il T.A.R. adito, con sentenza n. 1550/09, resa in data 16.6.2009, aveva annullato tale provvedimento per difetto di istruttoria e di motivazione, oltreché per incompetenza; che la sentenza in questione era passata in giudicato per mancata impugnazione; che con la successiva delibera di giunta n. 241 del 18.11.2009 l’Amministrazione locale aveva dato atto della necessità di conformarsi alla predetta sentenza; che, pur tuttavia, la medesima delibera era stata adottata con gli stessi vizi rilevati dal T.A.R. nella pronuncia di annullamento; che, pertanto, anche tale delibera era stata impugnata; che il T.A.R. adito aveva accolto anche tale ricorso ed annullato il provvedimento gravato; che, in seguito, il Comune aveva dato acquiescenza alla sentenza 1550/09 e con determinazione dirigenziale n. 6 del 13.1.2010 aveva avviato il procedimento di rimborsi/sgravi delle maggiori somme versate dai contribuenti con riferimento all’anno 2006, attraverso il concessionario della riscossione Serit Sicilia s.p.a.; che non era chiaro se il Comune avesse previsto nella delibera in esame il rimborso degli interessi al 7% come da regolamento TARSU adottato il 26.2.1997; che, inoltre, il Comune di Palermo aveva ritenuto di applicare anche per gli anni 2007 e 2008 le medesime tariffe per come determinate nell’anno 2006; che tale tariffa era rimasta in vigore anche per l’anno 2009 ex art. 1 comma 169 legge 296/2006; che essa Confindustria aveva notificato al Comune di Palermo atto di messa in mora, invitandolo all’esatto ed integrale adempimento della sentenza n. 1550/09, anche con riferimento a tutte le annualità predette; che il Comune di Palermo con nota prot. n. 218721 del 18.3.2010 aveva ritenuto di non dovere estendere il rimborso anche alle annualità successive al 2006, trattandosi di provvedimenti autonomi; che, in realtà, siffatto contengo doveva ritenersi elusivo del giudicato formatosi sulla sentenza n. 1550/09, non potendo i successivi atti di imposizione essere qualificati siccome autonomi; tutto quanto sopra premesso, ha chiesto al Tribunale adito di ordinare al Comune di Palermo di provvedere all’integrale esecuzione della sentenza n. 1550/09, con riferimento alle annualità successive al 2006 ed ordinando la corresponsione degli interessi sulle somme pagate per il detto anno 2006, con contestuale nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inadempimento dell’Amministrazione locale.

Si è costituito il Comune di Palermo, eccependo l’inammissibilità del ricorso stante la natura autoesecutiva della sentenza di annullamento pronunciata; l’inammissibilità del ricorso in ottemperanza per difetto di interesse in capo alla ricorrente, mirando esso alla tutela di posizioni giuridiche facenti capo a tutti i contribuenti, ovverosia a soggetti terzi ed estranei al giudizio di cognizione; in ogni caso, l’inammissibilità del ricorso con riferimento alla condanna alla corresponsione degli interessi, non essendo stati essi oggetto della messa in mora e diffida notificata il 3.3.2009; nel merito, la non debenza degli interessi perché essi, ai sensi del regolamento comunale, per essere corrisposti necessitano di apposita domanda del contribuente e per mancata impugnazione dei singoli provvedimenti di rimborso; la non riconducibilità al giudicato delle annualità successive al 2006, essendo gli atti impositivi dei tributi provvedimenti autonomi e non meramente esecutivi.

All’adunanza camerale del 14.12.2010 il ricorso, su concorde richiesta dei procuratori delle parti, è stato trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

Il ricorso in ottemperanza proposto dall’Associazione ricorrente è inammissibile con riferimento alla domanda di condanna dell’Amministrazione resistente al pagamento degli interessi legali, posto che siffatta richiesta non è stata formulata nell’atto di messa in mora ex art. 90, comma II, R.D. n. 642/1907 (T.A.R. Lazio Latina, 16/06/2004, n. 437), norma questa applicabile ratione temporis al procedimento in esame, atteso che il ricorso è stato depositato prima dell’entrata in vigore del nuovo Codice del processo amministrativo (che, all’art. 114, ha abolito l’obbligo di previa diffida).

Con riferimento, invece, alla domanda di condanna dell’Amministrazione al rimborso delle annualità successive al 2006 può prescindersi dall’esame delle eccezioni di inammissibilità sollevate dalla parte resistente, attesa l’infondatezza nel merito della domanda.

La tesi della ricorrente è che l’annullamento giudiziale della delibera di fissazione delle tariffe T.A.R.S.U. 2006 abbia comportato l’invalidità anche delle delibere relative agli tariffe per gli anni 2007, 2008 e 2009, attesa l’asserita natura meramente esecutiva delle successive delibere, secondo il noto schema dei provvedimenti presupposto/consequenziale.

La natura meramente consequenziale delle successive delibere si ricaverebbe, secondo la ricorrente, dalla circostanza che esse, nella determinazione del tributo, si sono limitate a richiamare la tariffa del 2006 (poi dichiarata illegittima), senza una nuova ed ulteriore valutazione di interessi.

Il Collegio non condivide la prefata opzione ermeneutica.

La giurisprudenza "ha da tempo introdotto una distinzione tra la figura della c.d. invalidità ad effetto caducante e quella dell’invalidità ad effetto viziante. La prima si profila allorquando il provvedimento annullato in sede giurisdizionale costituisce il presupposto unico ed imprescindibile dei successivi atti consequenziali, esecutivi e meramente confermativi, sicché il suo venir meno travolge automaticamente – e cioè senza che occorra un’ulteriore specifica impugnativa – tali atti successivi in quanto strettamente collegati al provvedimento presupposto. La figura dell’invalidità ad effetto solo viziante si ravvisa, invece, in tutte le diverse ipotesi nelle quali si è in presenza di provvedimenti solo genericamente o indirettamente connessi a quello presupposto, sicché tali atti successivi, proprio per la rilevata assenza di uno specifico e stretto legame di dipendenza o di presupposizione, non possono rimanere travolti ipso iure dall’annullamento dell’atto presupposto, occorrendo per la loro eliminazione una esplicita pronuncia giurisdizionale di annullamento (a seguito, ovviamente, della loro contestuale impugnazione con il ricorso principale o della successiva impugnazione con motivi aggiunti o con autonomo ricorso). Ciò posto, secondo la più recente giurisprudenza (ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, 23 ottobre 2007, n. 5559) la figura dell’invalidità ad effetto caducante può essere ravvisata solo quando tra due provvedimenti sussista uno stretto rapporto di presupposizione (intesa come consequenzialità immediata, diretta e necessaria), nel senso che l’atto successivo si pone come inevitabile conseguenza di quello precedente, perché non vi sono nuove e ulteriori valutazioni di interessi, né del destinatario dell’atto presupposto, né di altri soggetti. Diversamente, quando l’atto successivo, pur facendo parte della stessa sequenza procedimentale in cui si colloca l’atto precedente, non ne costituisce conseguenza inevitabile, perché la sua adozione implica nuove e ulteriori valutazioni di interessi, specie se di terzi soggetti, l’immediata impugnazione dell’atto presupponente non fa venire meno la necessità di impugnare l’atto successivo, a pena di improcedibilità del primo ricorso" (T.A.R. Campania Napoli, Sez. VII 25/03/2008 n. 1526).

Ritiene il Collegio che le delibere degli anni 2007, 2008, pur fissando le tariffe della T.A.R.S.U. per relationem alla misura stabilita per l’anno 2006 dalla relativa delibera, non costituiscano atti necessitati e conseguenza inevitabile di quest’ultima, poiché la loro adozione è frutto di una nuova volontà provvedimentale che per legge deve essere concretizzata per ogni anno solare d’imposta; "tale circostanza, invero, implica che ogni deliberazione tariffaria costituisce nuova regolamentazione della materia, giuridicamente autonoma rispetto alle determinazioni assunte negli anni precedenti"(C.G.A., n. 420 del 26.07.2006).

E’ proprio la specifica disciplina normativa, in altri termini, che rimette all’Amministrazione l’obbligo di fissare ogni anno la misura della tassa annuale, così determinando, con un nuovo ed autonomo provvedimento generale, un nuovo ed autonomo fascio di obbligazioni tributarie (Cass. Civile, Sez. Trib. 30/05/2003, n. 8709).

Non incide su tale ontologica autonomia del provvedimento la circostanza che, in via fattuale, l’Amministrazione decida di "confermare" la misura del tributo deliberata negli anni precedenti, posto che siffatta opzione è comunque il frutto di una rinnovata autonoma volontà amministrativa imposta dalla legge.

Alla luce delle considerazioni che precedono, dunque, il ricorso deve essere dichiarato in parte inammissibile e per la restante parte rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza della ricorrente e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunziando sul ricorso in ottemperanza come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte inammissibile e per la restante parte lo rigetta.

Condanna la ricorrente a rifondere all’Amministrazione resistente le spese di lite che liquida in Euro 2.000,00 oltre iva e cpa come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Nicola Maisano, Presidente FF

Giovanni Tulumello, Consigliere

Pier Luigi Tomaiuoli, Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cassazione II civile n. 745 del 14.01.2011 Circolazione stradale, assicurativo, pedone, onere della prova, diligenza (2011-02-02)

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Cassazione II civile n. 745 del 14.01.2011

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione innanzi al tribunale di Santa Maria Capua Vetere dell’aprile … F. I. conveniva in giudizio la società Assicurazioni Generali spa, nella qualità di impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada (FGVS) per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni subiti per le lesioni riportate nel sinistro stradale verificatosi il (…).

Esponeva che, mentre camminava in (…), era stato investito da un’autovettura, che, dopo l’impatto, si era allontanata e gli aveva così impedito di identificare sia il veicolo investitore che il suo guidatore.

La convenuta società di assicurazione contrastava la domanda e ne chiedeva il rigetto.

All’esito dell’espletata prova orale, il tribunale rigettava la domanda e la decisione, sul gravame del soccombente, era confermata dalla sentenza pubblicata il 13 settembre 2005 della Corte d’appello di Napoli, che condannava F. I. alle spese del grado capovolta.

Ai fini che ancora interessano i giudici dell’appello premesso che in caso di investimento da parte di un veicolo rimasto sconosciuto la responsabilità del Fondo deve essere esclusa qualora la mancata identificazione del mezzo investitore sia da attribuire a dolo o colpa del danneggiato – ritenevano che dall’espletata prova orale erano emerse le seguenti circostanze:

dopo l’impatto l’autovettura dell’investitore si era fermata accanto al pedone e da essa erano discesi sia il guidatore che un passeggero;

costoro non si erano subito allontanati, ma avevano sostato accanto a I.F. per un pò di tempo, sino a quanto erano sopraggiunte altre due persone;

queste avevano constatato che l’infortunato era perfettamente cosciente, tanto che esse erano state da lui riconosciute;

i due testi sopravvenuti sul posto avevano ricevuto dai due passeggeri dell’autovettura investitrice l’assicurazione che era stato già richiesto l’intervento urgente di un’ambulanza.

La Corte partenopea, sulla scorta dei suddetti fatti, considerava che l’infortunato aveva avuto a disposizione tutto il tempo necessario per identificare il mezzo investitore e che lo stesso “se pure sofferente non richiese ai suoi conoscenti di annotare almeno il numero di targa del veicolo che lo aveva investito”, per cui confermava la conclusione cui era giunto in primo grado il tribunale di attribuire la mancata identificazione del mezzo alla esclusiva condotta negligente di F. I. .

Il giudice del merito, inoltre, sottolineando la sussistenza di una “evidente discrepanza” tra le dichiarazioni rese da I.F. ai Carabinieri e quanto riferito dai due testimoni suoi conoscenti, aggiungeva che la circostanza “induce a nutrire dubbi sulla stessa effettiva presenza dei due testimoni sul luogo del fatto e sulla attendibilità delle loro affermazioni, con la conseguenza che deve ritenersi privo di qualsiasi prova l’asserito investimento ad opera di un veicolo non identificato”.

Per la cassazione della sentenza F. I. ha proposto ricorso affidato a due mezzi.

Ha resistito con controricorso la società Generali Assicurazioni spa, nella indicata qualità, la quale ha anche presentato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo d’impugnazione – denunciando la violazione e la falsa applicazione della norma di cui all’art. 19 lett. a) della legge n. 990 del 1969 nonché il vizio di motivazione sul punto – il ricorrente deduce che non sussiste un obbligo di particolare diligenza in capo al soggetto danneggiato per l’individuazione del veicolo investitore e che il giudice del gravame, in relazione alle fornite prove, aveva omesso di valutare se, per la precaria sua situazione fisica e psichica per quanto gli era accaduto, ad esso ricorrente potesse addebitarsi a colpa il non avere identificato l’autovettura investitrice, tenuto conto della normale esigibilità di tale onere e del fatto.

Con il secondo motivo d’impugnazione il ricorrente, in relazione all’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., deduce il vizio in iudicando e in decidendum della sentenza d’appello nella parte in cui essa, dopo aver dato per certo che l’incidente si era verificato, pone in dubbio l’effettiva presenza sul posto dei testimoni escussi e da ciò desume che non sarebbe stata data la dimostrazione che vi sia stato realmente il preteso investimento del pedone ad opera di un veicolo non identificato.

Le censure, che vanno esaminate congiuntamente in logica connessione, sono fondate.

A giustificazione del rigetto della domanda la Corte di merito assume due distinte rationes decidendo.

La prima è quella secondo cui una diversa condotta di maggiore diligenza da parte dell’infortunato avrebbe certamente consentito di identificare l’autovettura investitrice, onde, non avendo I.F. assolto a tale suo onere, il fatto costitutivo della sua pretesa, quanto all’elemento relativo all’avvenuto sinistro da parte di veicolo “rimasto sconosciuto”, non poteva ritenersi dimostrato.

Il secondo argomento, in base al quale il giudice del merito pure ha ritenuto di non potere accogliere l’istanza risarcitoria siccome proposta, è quello per cui il dubbio sulla effettiva presenza sul posto dei due testimoni induceva a ritenere i testi inattendibili e, perciò, neppure dimostrato l’asserito investimento ad opera di veicolo non identificato.

Questo giudice di legittimità ha già stabilito (ex plurimis: Cass., n. 24449/2005) che in caso di azione diretta proposta, ai sensi dell’art. 19 lett. a) della legge n. 990 del 1969, nei confronti dell’impresa designata dal Fondo di garanzia per il risarcimento dei danni cagionati da veicolo non identificato, ma per il quale vi è obbligo di assicurazione, la prova può essere fornita dal danneggiato anche sulla base di mere “tracce ambientali” o di “dichiarazioni orali”, non essendo alla vittima richiesto di mantenere un comportamento di non comune diligenza ovvero di complessa ed onerosa attuazione, avuto riguardo alle sue condizioni psicofisiche ed alle circostanze del caso concreto.

È stato anche precisato che la norma citata prevede una situazione di mero fatto implicante l’esistenza del sinistro come fatto storico e che, al fine di evitare frodi assicurative, viene richiesta anche la verifica delle condizioni psicofisiche del danneggiato e la prova della compatibilità tra le lesioni e la dinamica dell’incidente, senza che risulti tuttavia consentito pervenire a configurare a carico dello stesso danneggiato un obbligo di collaborazione “eccessivo” rispetto alle sue “risorse”, che finisca con il trasformarlo “in un investigatore privato o necessariamente in un querelante”.

Orbene, in applicazione delle suddette regole di diritto, risulta chiaro che delle due adottate rationes decidendi è inconciliabile l’affermata contestualità, evidente essendo o che l’investimento da parte di ignoti non si è affatto verificato, come sembra potersi evincere dal secondo argomento della sentenza impugnata, per cui, in tal caso, altro non doveva venire all’esame del giudicante quanto a pretesa condotta negligente dell’infortunato; ovvero che l’investimento ad opera di ignoti sia realmente accaduto, come ammette in modo tutt’altro che implicito il giudice del gravame, che, su tale presupposto, ritiene di dovere anche esaminare se poteva, nella specie, essere esigibile una condotta dell’infortunato improntata a collaborazione doverosa e compatibile alle sue condizioni fisiche e psichiche.

Per tale rilevata intrinseca contraddittorietà della motivazione la denunciata sentenza deve essere cassata con rinvio per nuovo esame alla medesima Corte d’appello di Napoli in diversa composizione, che, deciderà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione e che, per il caso di ritenuta sussistenza dell’investimento ad opera di ignoti, valuterà anche circa l’esigibilità di una diversa condotta di collaborazione dell’infortunato in applicazione della seguente regola di diritto:

“In caso di azione diretta proposta, ai sensi dell’art. 19 lett. a) della legge n. 990 del 1969, nei confronti dell’impresa designata dal Fondo di garanzia per il risarcimento dei danni cagionati da veicolo non identificato, la prova del fatto costitutivo della pretesa risarcitoria, quanto all’avvenuto evento ad opera di ignoti, non richiede da parte della vittima un comportamento di non comune diligenza ovvero di complessa ed onerosa attuazione diretto all’identificazione del responsabile, dovendosi al riguardo valutare la esigibilità di un idoneo suo comportamento avuto riguardo alle sue condizioni psicofisiche ed alle circostanze del caso concreto”.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione.

Depositata in Cancelleria il 14.01.2011

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 28-01-2011, n. 2113 Licenziamento disciplinare

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Svolgimento del processo

Con sentenza 4 maggio 2005 il Tribunale di Livorno dichiarava legittimo il licenziamento intimato a C.S. dal datore di lavoro, previa contestazione in data 9.5.2003; con la stessa sentenza il Tribunale revocava il decreto n. 95/2004 dello stesso Giudice con il quale il lavoratore aveva ingiunto a "La Magona d’italia s.p.a." (poi Arcelor Piombino s.p.a.) il pagamento delle retribuzioni non corrisposte in conseguenza della reintegra nel posto di lavoro disposta con provvedimento cautelare.

Il Tribunale, in particolare, riteneva raggiunta la prova sul fatto contestato e cioè l’avere il C. abbandonato anticipatamente il posto di lavoro e l’aver tentato di introdursi nel locale spogliatoio della fabbrica. Riteneva, ancora, il primo Giudice che l’atteggiamento tenuto dal C. deponesse per l’intenzione di impossessasi di oggetti o valori che i colleghi di lavoro lasciavano custoditi all’interno del locale e valutava il fatto come di tale gravità da legittimare la risoluzione del rapporto.

La sentenza veniva appellata dal lavoratore che svolgeva numerose censure. L’appellante in primo luogo deduceva come la condotta contestata non ricadesse sotto la previsione degli artt. 24 e 25 del CCNL e spiegava come non fosse stata raggiunta alcuna prova sulle reali intenzioni attribuitegli da datore di lavoro e dal Giudice.

Deduceva, ancora, di non aver avuto alcuna volontà di penetrare all’interno dei locali e di essersi arrampicato sulla finestra incuriosito da un rumore. Proponeva, infine, una diversa lettura del materiale istruttorio e chiedeva che la Corte volesse accogliere la domanda avanzata in primo grado.

Il datore di lavoro si costituiva, chiedendo il rigetto dell’impugnazione; in via subordinata, negava la sussistenza di danni ulteriori rispetto a quelli ex art. 18 s.l. e reiterava l’eccezione sull’aliunde perceptum. Con sentenza del 26 settembre – 23 ottobre 2006, l’adita Corte di Appello di Firenze, ritenuti provati, sulla base del materiale probatorio acquisito, gli addebiti contestati al C., rigettava il gravame.

Per la cassazione di tale pronuncia, ricorre C.S. con due motivi. Resiste ArcelorMittal Piombino spa (già Arcelor Piombino spa) con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

Con il primo motivo il ricorrente, denunciando il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in ordine all’esame e la valutazione dei fatti, in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5, lamenta che l’impugnata sentenza avrebbe erroneamente basato il proprio convincimento:

a) sulla deposizione della guardia giurata Lepri, deposizione, a suo dire, inficiata da "una serie di congetture… totalmente sfornite di alcun supporto probatorio";

b) sulla circostanza che presso gli spogliatoi si erano in precedenza verificati alcuni furti dagli armadietti degli operai, circostanza ritenuta irrilevante;

c) sulla sottovalutazione delle dichiarazioni del teste B., che avrebbe – a dire del ricorrente – "chiaramente ed esaustivamente spiegato i motivi per i quali si trovava in compagnia del C. presso gli spogliatoi della ditta convenuta". Il motivo è privo di fondamento.

Va in proposito rammentato che – come questa Corte ha avuto più volte modo di affermare (cfr., in particolare, tra le tante, Cass. sez. un. 27 dicembre 1997 n. 13045)- il vizio di motivazione non può consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello auspicalo dalle parti, perchè spetta solo al giudice del merito di individuare le fonti del proprio convincimento ed all’uopo valutarne le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute più idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, salvi i casi tassativamente previsti dall’ordinamento. Ne consegue che il giudice di merito è libero di formarsi il proprio convincimento utilizzando gli elementi probatori che ritiene rilevanti per la decisione, senza necessità di prendere in considerazione tutte le risultanze processuali e di confutare ogni argomentazione prospettata dalle parti, essendo sufficiente che indichi gli elementi sui quali fonda il suo convincimento, dovendosi ritenere per implicito disattesi tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene specificamente non menzionati, siano incompatibili con la decisione adottata.

In questa prospettiva, pertanto, il controllo del giudice di legittimità sulla motivazione del giudice de merito non deve tradursi in un riesame del fatto o in una ripetizione del giudizio di fatto, non tendendo il giudizio di cassazione a stabilire se gli elementi di prova confermino, in modo sufficiente, l’esistenza dei fatti posti a fondamento della decisione.

Il controllo, dunque, non ha per oggetto le prove, ma solo il ragionamento giustificativo. Esso ripercorre l’argomentazione svolta nella motivazione dal giudice del merito a sostegno della decisione assunta e ne valuta la correttezza e la sufficienza.

Nel giudizio di cassazione, quindi, anche sotto il profilo della mancanza, insufficienza o contraddittorietà della motivazione il riesame nel merito è inammissibile (Cass. 9 maggio 1991 n. 5196).

Orbene, la Corte di Firenze, pur richiamando il rapporto di servizio reso dall’addetto alla vigilanza, L.R., al datore di lavoro, ha tenuto, per un verso, ad evidenziare che detto rapporto era stato confermato integralmente in sede di deposizione testimoniale e, per altro verso, a confrontare le circostanze, così acclarate, con gli ulteriori elementi emersi dall’istruttoria, e, tra questi, la circostanza che il tipo di finestra (a ribalta) sul cui davanzale si era appollaiato il C. era aperta, cosicchè, introducendo la mano e sganciando il tirante il C. ben avrebbe potuto introdursi all’interno dei locali; la giustificazione offerta dal lavoratore – e, cioè, di essere montato sopra le transenne che portavano alla finestra per un suo abituale gesto istintivo – del tutto non credibile e risolventesi "in un ingenuo tentativo di nascondere ben altro"; le circostanze di tempo e di luogo in cui si era svolto il fatto.

Del tutto correttamente, dunque, la sentenza impugnata valorizza la pretestuosità e contraddittorietà delle giustificazioni addotte dal ricorrente, nelle varie occasioni in cui è stato chiamato a spiegare le ragioni del suo comportamento, pervenendo, nel quadro così delineato, al convincimento che fosse pienamente plausibile che il C., nell’accovacciarsi sulla balaustra della finestra avesse intenzione di penetrare nei locali ancora dello spogliatoio, dove in precedenza erano stati sottratti oggetti e valori appartenenti ad altri dipendenti.

Ragionevole appare, dunque, la deduzione operata dalla Corte fiorentina dal descritto complesso di circostanze, secondo cui il C. – con la complicità del B….intendeva introdursi negli spogliatoi o, quanto meno, verificare la possibilità di introdurvisi in un secondo momento.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia vizio di violazione e falsa applicazione dell’art. 2119 c.c., degli artt. 24 e 25 CCNL metalmeccanico e art. 8 dello statuto dei lavoratori, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Anche questo motivo è privo di fondamento.

Deve, infatti, considerarsi che, in ordine alle conseguenze del comportamento contestato ed accertato, la Corte d’appello ha motivatamente ritenuto che la sanzione espulsiva fosse senz’altro proporzionata al fatto nella sua potenzialità lesiva del rapporto fiduciario e nella irrilevanza della mancata configurazione di una fattispecie costituente reato (Cass. n. 5633/2001), in ragione della autonomia di valutazione sul piano del rapporto di lavoro. Ha aggiunto che la gravità del fatto – da valutarsi nella sua potenzialità (Cass. nn. 12263/2005, 14507/2003, 10996/2001, 15004/2000)- non rimaneva esclusa dalla dedotta inidoneità concreta a porre in essere un atto lesivo del patrimonio (Cass. n. 11430/2006, Cass. n. 7724/2004, Cass. n. 444/2003), essendo rilevante, ai fini della giusta causa, il contenuto de comportamento e la sua qualificazione rispetto al rapporto fiduciario, con riferimento al quale l’essersi allontanato senza alcuna autorizzazione e l’essere stato sorpreso nei locali di pertinenza della fabbrica in atteggiamento inequivocabilmente sospetto costituiva comportamento rilevante ai sensi dell’art. 2119 c.c..

Nel pervenire a tale conclusione, il Giudice a qua ha espressamente tenuto conto, in ragione della necessaria valutazione di tutti gli elementi del caso concreto (Cass. nn., 1475/2004, 237/2003, 5943/2002), che il C. aveva posto in essere il comportamento contestato dopo essersi allontanato circa un’ora prima della fine del turno senza aver richiesto alcuna autorizzazione; circostanza, questa, che, all’evidenza, deponeva per una preordinazione al compimento di attività non palesabili. D’altro canto l’atteggiamento nel quale era stato sorpreso (del tutto privo di una giustificazione diversa da quella del tentativo di introduzione nel locale) ed il comportamento tenuto subito dopo il fatto, connotato dall’aver fornito spiegazioni contraddittorie ed inverosimili e dal tentativo di impedire l’identificazione del B., qualificavano il fatto, anche sul piano soggettivo, come di particolare gravità.

Quanto alle ulteriori osservazioni del ricorrente, va osservato che, mentre per un verso, il richiamo all’art. 8 dello statuto dei lavoratori, che fa divieto al datore di indagare sulle opinioni del lavoratore e su fatti non rilevanti ai fini dell’assunzione, appare inappropriato, per altro verso, privo di consistenza risulta il riferimento alla violazione della clausola contrattuale che identifica i fatti che abilitano il datore a procedere al recesso per giusta causa.

La clausola, infatti, nel richiamare la nozione di "grave nocumento morale" che il comportamento del lavoratore abbia provocato al datore di lavoro intende, all’evidenza, fare riferimento alla lesione del presupposto fiduciario del rapporto, collocandosi, in tal modo, sul piano concettuale, all’interno della nozione di giusta causa, offerta dall’art. 2119 c.c., sulla cui base la Corte fiorentina ha proceduto al suo giudizio di proporzionalità tra fatto addebitato al lavoratore e licenziamento disciplinare, facendo riferimento a tutte le circostanze del caso concreto, all’entità della mancanza considerata non solo dal punto di vista oggettivo, ma anche nella sua portata soggettiva ed in relazione al contesto in cui essa è stata posta in essere, ai moventi, all’intensità dell’elemento intenzionale e al grado di quello colposo (v., Cass., 12263/2005).

Per quanto precede, non ravvisandosi nella impugnata pronuncia, le lamentate violazioni, il ricorso va rigettato.

Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese di questo giudizio, liquidate in Euro 40,00, oltre Euro 2.500,00 per onorari ed oltre spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 25 novembre 2010.

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