Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 19-03-2012, n. 4315 Malattie professionali

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale del lavoro di Cosenza con sentenza del 25.7.2005 riconosceva il diritto di B.E. a rendita da infortunio sul lavoro e malattia professionale nella misura indicata in sentenza. Su appello dell’INAL, e previo rinnovo della consulenza tecnica, la Corte di appello di Catanzaro rideterminava nella misura dell’8% la percentuale relativa all’infortunio e nel 23% quella attribuibile alla malattia professionale. La Corte territoriale riportava in sentenza ampi stralci della consulenza medica di ufficio con la quale si era valutato il grado di inabilità permanente determinato dalla ipoacusia neurosensoriale bilaterale di grado lieve, qualificabile come malattia professionale in relazione all’attività svolta dal B. di carpentiere all’interno di gallerie e nell’8% il danno da invalidità permanente derivato dal trauma cranico subito il (OMISSIS) per infortunio sul lavoro.

Avverso la detta sentenza ricorre il B. con un motivo;

resiste l’INAIL con controricorso, illustrato con memoria.

Motivi della decisione

Nell’unico motivo si deduce l’omessa motivazione e lo insufficiente motivazione anche con riferimento agli artt. 61 e 113 c.p.c.. Nel motivo si sono riprodotte integralmente le osservazioni critiche alla consulenza tecnica di secondo grado da parte del consulente di parte.

Si aggiunge che le critiche mosse alla consulenza erano puntuali e circostanziate e che la sentenza impugnata non le aveva considerate.

Il motivo è infondato. Va ricordato l’orientamento di questa Corte secondo cui "in materia di prestazioni previdenziali derivanti da patologie relative allo stato di salute dell’assicurato, il difetto di motivazione, denunciabile in cassazione, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali secondo le predette nozioni non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura anzidetta costituisce mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico formale traducendosi, quindi, in un’inammissibile critica del convincimento del giudice" (Cass. n. 9988/2009; 8654/2008;

16223/2003). Nel caso in esame tale prospettazione manca del tutto nell’esposizione del motivo e delle sue ragioni (ci si limita ad allegare che le critiche mosse alla nuova consulenza da parte del consulente di parte erano puntuali e dettagliate, cfr. pag. 59 del ricorso), in quanto il ricorso muove mere censure di fatto limitandosi ad invocare l’opinione di altri medici; non viene lamentata nella parte espositiva del motivo, del tutto generica, l’omissione di indagini mediche essenziali, nè devianze di sorta dalla nozioni correnti della scienza medica. Tali devianze non emergono pertanto dal motivo e la sentenza appare motivata in modo molto attento con puntuali riferimenti a quanto accertato dal CTU in grado di appello ed agli argomenti da questi addotti, con richiamo anche ad accertamenti obiettivi, per escludere la tesi accolta dal CTU di primo grado e, evidentemente, nelle note critiche alla CTU. Va ricordato che "in applicazione del principio secondo cui il controllo di legittimità compiuto dalla Corte di Cassazione non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa, ma consiste nella verifica sotto il profilo formale e della correttezza giuridica dell’esame e della valutazione compiuti dal giudice di appello, nel caso in cui il giudice di merito si basi, in un giudizio in materia di invalidità pensionabile, sulle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, affinchè i lamentati errori e lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è denunciabile in cassazione necessario che siano riscontrabili carenze o deficienze diagnostiche, o affermazioni illogiche o scientificamente errate, e non già semplici difformità tra la valutazione del consulente, circa, l’entità e l’incidenza del dato patologico, e quella della parte" (Cass. n. 225/2000; cfr. anche Cass. n. 17096/2007); tali carenze diagnostiche non emergono e nel motivo ci si limita in sostanza a contrapporre, come si è già osservato, la tesi di alcuni medici a quella accolta dal CTU nominato in appello.

Va quindi rigettato il ricorso. Le spese del giudizio di legittimità, in favore dell’INAIL, vanno liquidate come al dispositivo.

P.Q.M.

La Corte:

Rigetta il ricorso, condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 30,00 per esborsi, nonchè in Euro 2.000,00 (duemila,00), oltre spese generali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 29-11-2011, n. 9360

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il proposto ricorso l’odierna ricorrente impugna il provvedimento in data 15 giugno 2011 con cui la sottocommissione per la visita medica di primo accertamento del concorso per titolo ed esami per l’ammissione di n. 400 allievi marescialli all’83° corso presso la Scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di Finanza. per l’anno accademico 2011- 2012, l’ha esclusa in ragione del mancato raggiungimento della statura minima prevista dal bando di concorso.

Si è costituita in giudizio l’intimata Amministrazione affermando la infondatezza del proposto ricorso.

Il bando richiede il possesso, tra gli altri requisiti fisici minimi, della statura non inferiore – per le donne – a m. 1,61. Requisito che la citata sottocommissione ha riscontrato non essere posseduto dall’odierna ricorrente. Con ordinanza n 7336 del 2011 questo Tribunale ha disposto che l’Ospedale militare del Celio provvedesse ad effettuare una verificazione in ordine alla questione dell’altezza minima non raggiunta dalla ricorrente.

Il giorno 7 ottobre 2011 la Commissione incaricata ha accertato che la ricorrente ha un’altezza di centimetri 160,3 e che pertanto non raggiunge i valori di altezza minimi previsti dal bando di concorso. Non ha formulato al riguardo osservazioni di sorta il medico di parte.

Il definitivo acclaramento (in sede di rinnovata visita medica) del mancato possesso del richiesto requisito fisico minimo consente al Collegio di ritenere infondate le censure di cui al ricorso in esame, dovendosi valutare quale legittimo l’operato della resistente Amministrazione.

In conclusione, il ricorso va respinto siccome infondato.

Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese del presente giudizio

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, Sent., 20-12-2011, n. 9914

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato:

1) che con la nota ritualmente notificata e depositata il 17 novembre 2011, parte ricorrente ha dichiarato di voler rinunciare al ricorso;

2) che occorre quindi dare atto della predetta rinuncia;

3) che sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 10-01-2012, n. 52

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con i provvedimenti impugnati il Comune ha disposto la sospensione dell’autorizzazione al pubblico esercizio, per un totale di cinque giornate comprese nei mesi di giugno e luglio del 2011, in considerazione dell’occupazione di suolo pubblico posta in essere dalla ricorrente, superiore rispetto a quella autorizzata.

In particolare, a fronte della realizzazione di una struttura esterna al locale, il Comune ha contestato l’eccessiva altezza dei paraventi, di m 2,25 anziché di 1,50, nonché la loro delimitazione su tutti i lati, invece di tre.

Successivamente alla notifica dei provvedimenti impugnati la ricorrente ha provveduto "spontaneamente" all’adeguamento del manufatto alle prescrizioni comunali; con ordinanza n. 1209/2011 il Collegio ha a sua volta sospeso l’esecuzione dei provvedimenti impugnati.

In via preliminare il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, in accoglimento dell’eccezione formulata dalla difesa comunale.

Come infatti già statuito da T.A.R. Veneto, Sez. III, 24 luglio 2006, n. 2168, in una fattispecie analoga, gli atti impugnati non sono destinati a ripristinare l’interesse pubblico inciso, poiché una temporanea interruzione dell’attività commerciale non comporta la rimozione del contestato abuso, come invece avverrebbe, ad esempio, per l’ordine di bonifica di un sito inquinato, ovvero per il divieto di svolgere un’attività non autorizzata.

Quanto precede rileva in punto di riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo: nel settore delle sanzioni depenalizzate vanno distinte quelle punitive da quelle ripristinatorie; nel primo caso, trattandosi di sanzioni che hanno carattere meramente affittivo, collegate al verificarsi in concreto della fattispecie legale, resta esclusa ogni discrezionalità in ordine alla loro irrogazione, se non quando alla misura, sussiste quanto alla contestazione della lesione del sotteso diritto soggettivo, la giurisdizione del giudice ordinario; nel secondo caso, essendo le misure ripristinatorie finalizzate a realizzare l’interesse pubblico leso dall’atto illecito, va riconosciuta all’amministrazione la potestà di scegliere la misura più idonea per soddisfare tale interesse, configurandosi conseguentemente la giurisdizione del giudice amministrativo a tutela di interessi legittimi (C.S., Sez. IV, 4 febbraio 1999, T.A.R. Veneto, II, 28 febbraio 2005, n. 790).

Nella vicenda in questione tutte le misure reiteratamente adottate dal Comune hanno un palese carattere afflittivo, posto che la sospensione dell’attività dell’esercizio pubblico non costituisce sotto alcun profilo lo strumento per ricondurre l’occupazione di suolo pubblico nei termini di cui alla concessione previamente rilasciata.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, con conseguente onere del ricorrente di riproporlo innanzi al giudice ordinario, nei termini e per gli effetti di cui all’art. 11, comma 2, c.p.a.

Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Sezione I

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione. Assegna alla ricorrente il termine di tre mesi per la riassunzione del processo davanti all’Autorità giudiziaria ordinaria.

Spese compensate.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Francesco Mariuzzo, Presidente

Marco Bignami, Consigliere

Mauro Gatti, Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.