Cass. civ. Sez. II, Sent., 06-12-2011, n. 26246 Agricoltura e alimenti in genere Ordinanza ingiunzione di pagamento: opposizione

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

L’Amministrazione in epigrafe ricorre, sulla base di due motivi, avverso la sentenza in data 23.5.05 del Giudice di Pace di Trinitapoli,con la quale è stata accolta l’opposizione L. n. 689 del 1981, ex art. 22, proposta dalla società Vini Candida s.r.l. avverso l’ordinanza – ingiunzione del 4.10.02, irrogante una sanzione pecuniaria per l’illecito amministrativo di cui agli artt. 3, 11, 12, 13 e 15 Reg. CEE 2238/93 e L. n. 460 del 1987, art. 4, comma 8, per la ravvisata fondatezza, tra gli altri e segnatamente, del motivo deducente la tardività del provvedimento, rispetto alla contestazione, ai sensi della citata L. del 1981, art. 14. Resiste l’intimata con controricorso.

Questa Corte deve preliminarmente dichiarare,di ufficio (attenendo il rilievo ad un indefettibile adempimento prescritto ai fini del corretto radicamento del rapporto processuale), l’improcedibilità dell’impugnazione ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2.

A corredo del ricorso è stata,infatti,prodotta una copia non autentica, come richiesto dalla citata disposizione, della sentenza impugnata, bensì una fotocopia recante una dichiarazione di conformità apposta sull’ultima pagina da un funzionario del ministero ricorrente,a tanto non abilitato, anzichè dalla cancelleria del giudice a quo,unico organo competente all’attestazione in questione (tra le altre v. Cass. n. 10008/11, 1914/09, 13566/01), da rilasciarsi sulla scorta degli atti dell’ufficio presso il quale il provvedimento è stato emesso.

Tenuto conto che il giudizio si è risolto sulla base di un rilievo di ufficiosi ravvisano giusti motivi per la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso improcedibile ed interamente compensate le spese tra le parti.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 21-12-2011, n. 27914

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Svolgimento del processo

G.M. convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Perugia, M.F., la s.r.l. Co.Mo.Ter., M. M. e le compagnie di assicurazione Generali Assicurazioni s.p.a. e La Fondiaria Assicurazioni s.p.a. per sentirle condannare al risarcimento dei danni conseguenti al sinistro stradale per cui è causa.

In tale sinistro erano rimasti coinvolti la vettura condotta dall’attrice, l’autocarro condotto da M.F., assicurato per la r.c.a. presso la Generali e il t.i.r. condotto da M. M. di proprietà della Co.Mo.Ter, assicurato presso La Fondiaria.

L’incidente era avvenuto in due successivi momenti: dapprima si era verificato un tamponamento tra i due autotreni; poi un impatto tra l’auto della G., che era sopraggiunta da tergo, ed i veicoli fermi sulla carreggiata.

Sosteneva l’attrice che l’intera responsabilità dell’incidente era da ascriversi alla imprudente condotta di guida tenuta dai due conducenti dei mezzi pesanti i quali, dopo il primo incidente, avevano omesso di apporre il prescritto segnale di pericolo e di attivare i relativi segnali luminosi. Aggiungeva che, a seguito del sinistro, ella aveva riportato lesioni gravissime e postumi permanenti invalidanti.

Si costituivano i convenuti La Fondiaria Assicurazioni, Co.Mo.Ter., M.M., M.F. e la Assicurazioni Generali negando la fondatezza della domanda attrice.

Interveniva l’I.N.A.I.L. la quale chiedeva il rimborso delle spese erogate in favore della G..

Il Tribunale, accertata la responsabilità del M. e della stessa G. in misura del 50% ciascuno, condannava il primo e la Generali al risarcimento dei danni subiti dall’attrice ed alla corresponsione in favore dell’I.N.A.I.L. della somma di Euro 209.013,06, oltre accessori.

Avverso tale sentenza hanno proposto appello il M. e la Assicurazioni Generali.

La G. si costituiva chiedendo il rigetto dell’appello e proponendo a sua volta appello incidentale.

La Corte d’Appello di Perugia, in totale riforma della sentenza del Tribunale, affermava la responsabilità esclusiva della G. e respingeva le domande incidentali proposte dalla stessa e dall’I.N.A.I.L..

Propone ricorso per cassazione G.M. con un unico motivo.

Resiste con controricorso e propone ricorso incidentale la Assicurazioni Generali s.p.a. che presenta memoria.

Quest’ultima ha anche presentato rinuncia agli atti del giudizio di cassazione proposti esclusivamente contro l’I.N.A.I.L. con compensazione delle spese, fermo restando il controricorso e ricorso incidentale proposto contro tutte le altre parti.

Motivi della decisione

I ricorsi devono essere riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

Con l’unico motivo del ricorso G.M. sostiene che "La motivazione della sentenza è insufficiente e contraddittoria in riferimento ai fatti, controversi e decisivi per il giudizio".

La ricorrente critica in particolare l’impugnata sentenza: 1) per aver ritenuto che ogni responsabilità del sinistro debba essere attribuita ad essa ricorrente in ragione della velocità del veicolo dalla stessa condotto, senza attribuire responsabilità ai conducenti dei due mezzi pesanti; 2) per non aver motivato l’affermazione secondo la quale non sarebbe attribuibile ai conducenti coinvolti nel primo incidente alcuna responsabilità per l’omessa collocazione del segnale di pericolo e per l’omesso azionamento dei dispositivi di illuminazione di emergenza.

Il motivo è anzitutto inammissibile perchè manca il necessario momento di sintesi ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ..

Infatti, in tema di formulazione dei motivi del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti pubblicati dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, ed impugnati per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, nel caso previsto dall’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione nonchè un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. 1 ottobre 2007, n. 20603).

Si deve altresì rilevare che con accertamento di fatto, insindacabile in questa sede in quanto congruamente motivato, la Corte d’Appello ha ritenuto che la condotta di guida della G. appare, con riferimento al tamponamento da parte sua dell’autocarro del M., causa esclusiva del sinistro, essendo del tutto irrilevante che quest’ultimo si trovasse fermo sulla carreggiata a causa del precedente incidente. Nè la Corte ha ritenuto rilevante la mancata collocazione del segnale di pericolo mobile o il mancato azionamento dei dispositivi ottici di emergenza, sia in relazione al lasso di tempo intercorso fra i due sinistri, sia in ragione della piena visibilità dei due mezzi fermi sulla strada.

Con il ricorso incidentale Assicurazioni Generali s.p.a. denuncia "ai sensi dell’art. 360, nn. 3 e 5, per violazione di legge e omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia costituito dalla restituzione delle somme pagate da spa Assicurazioni Generali in forza della sentenza di primo grado esecutiva in favore di:

– G.M. (…); INAIL (…); in presenza della domanda di restituzione svolta dalla spa Assicurazioni Generali nell’atto di appello, od anche di ufficio, in relazione agli artt. 112, 277, 366, 96 c.p.c., comma 2, art. 402 c.p.c., comma 1. Con decisione in Camera di Consiglio ( art. 375 c.p.c.) anche nel merito ( art. 384 c.p.c.); in subordine con rinvio ad altro giudice".

L’inammissibilità del ricorso principale comporta l’inefficacia del ricorso incidentale tardivo:

La sentenza della C.A. è stata infatti depositata l’11 agosto 2006.

E’ stata notificata in data 3 novembre 2006. Il ricorso principale è stato notificato il 28 dicembre 2006. L’incidentale è stato notificato il 20 gennaio 2007, quindi oltre il termine di 60 giorni per cui l’inammissibilità del ricorso principale determina l’inefficacia del ricorso incidentale ai sensi dell’art. 334 c.p.c. (Cass., 26 febbraio 2004, n. 3862).

In conclusione, riuniti i ricorsi, deve essere dichiarato inammissibile il ricorso principale ed inefficace l’incidentale.

Tenuto conto dell’esito del giudizio di cassazione si ritiene sussistano giusti motivi per l’integrale compensazione delle spese di questo giudizio.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, dichiara inammissibile il principale ed inefficace l’incidentale.

Compensa le spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 27-09-2011, n. 588 Procedimento e punizioni disciplinari

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza n. 699/03, il T.A.R. Catania accoglieva il ricorso proposto da Ci.Pa., avverso il provvedimento in data 11 gennaio 1993 del Consigliere Pretore dirigente della Pretura di Barcellona Pozzo di Gotto con cui al ricorrente era stata inflitta la sanzione disciplinare della censura, ritenendo detto provvedimento inficiato da violazione e falsa applicazione degli artt. 79, 101 e 104 D.P.R. n. 3/57 e da eccesso di potere sotto il profilo del difetto di motivazione.

Con l’appello in epigrafe, l’Avvocatura dello Stato, per le Amministrazioni ricorrenti, ha impugnato la suddetta sentenza, deducendone l’erroneità e chiedendone l’annullamento, previa sospensione, con vittoria di spese e compensi. Con controricorso ha replicato il sig. Ci.Pa. deducendo, in via preliminare, l’irricevibilità dell’appello per tardività della notificazione. Quindi, ribadendo i motivi del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, ha chiesto che, disattesa l’istanza cautelare proposta da parte appellante, venga confermata la sentenza ex adverso impugnata, con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi del giudizio.

Con ordinanza n. 648/04 di questo C.G.A. veniva accolta l’istanza cautelare.

Alla pubblica udienza dell’8 giugno 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

Preliminarmente, va dichiarata la ricevibilità dell’appello in quanto esso risulta notificato ritualmente, sia pure allo spirare dell’ultimo giorno utile del termine lungo previsto nel caso di specie. L’atto di appello, infatti, è stato notificato presso il domicilio eletto dall’odierno appellato, in data 8/6/2004 e, quindi, a distanza di un anno e 46 giorni dal deposito della sentenza impugnata, avvenuto il 23/4/2003.

Nel merito, l’appello va respinto perché infondato.

Dal suddetto provvedimento in data 11 gennaio 1993 del Consigliere Pretore dirigente della Pretura di Barcellona Pozzo di Gotto, si evince che al sig. Ci.Pa., odierno appellato, è stata inflitta la sanzione disciplinare della censura perché, come riferito dal Cancelliere dirigente, dr. Ca.Na., con foglio in data 12/11/1992, "nell’espletamento dei vari servizi ai quali è stato addetto ha sempre dimostrato scarso senso di collaborazione coi responsabili delle sezioni e scarso impegno, conseguendo costantemente una produttività giornaliera del tutto insufficiente".

Orbene, con la suddetta comunicazione in data 12/11/1992 il dr. Na. prende le mosse dalla relazione di servizio del mese di ottobre 1992, relativa alla Sezione penale, redatta dal responsabile della stessa, dott.ssa. Ch.Gi., nonché dal foglio di produttività relativo al predetto Ci.Pa.

Con la suddetta relazione di servizio la dott.ssa Chiofalo si lamentava, invero, della penuria di personale che provocava problemi alla dirigenza; in questo contesto riteneva che il sig. Ci.Pa., cui era stata affidata anche la dattilografia amministrativa e che, a dire il vero, aveva mostrato una buona volontà, non fosse all’altezza dei compiti che avrebbe dovuto svolgere in quella cancelleria; inoltre, descriveva l’ambiente di lavoro come letteralmente "invivibile" per "la confusione di rumori" provocata dalla macchina da scrivere che continuava a battere insieme al telefono che squillava ininterrottamente.

In tale contesto il sig. Ci. veniva ritenuto incapace di concentrazione e, allorché incaricato di rispondere al telefono, eccessivamente distratto nel tentativo di stabilire a quale interno smistare le chiamate.

La dott.ssa Ch., pertanto, da un lato, sottolineava la buona volontà evidenziata dal Ci. nel disimpegno delle mansioni allo stesso affidate e, dall’altro, ne segnalava l’inadeguatezza allo svolgimento dei compiti assegnati, non trascurando di denunciare l’invivibilità dell’ambiente di lavoro.

Da parte sua il Ci., nelle deduzioni avverso i rilievi formulati a suo carico, ne ha evidenziato la genericità ed ha sottolineato che il carico di lavoro allo stesso demandato era estremamente elevato.

Dalla relazione della dott.ssa Ch., sopra richiamata, non si evincono, in realtà, precisi inadempimenti e/o circostanziate situazioni concretamente addebitabili al Ci. e suscettibili di integrare ipotesi di violazioni di carattere disciplinare. Pertanto, i rilievi mossi dal Cancelliere dirigente, concernenti il lamentato scarso senso di collaborazione, di responsabilità e di impegno attribuito al Ci., poi trasfusi nell’impugnato provvedimento sanzionatorio, risultando privi di qualsiasi concreto collegamento a fatti concreti, appaiono decisamente generici e, quindi, in contrasto con le disposizioni di cui agli artt. 79, 101 e 104 D.P.R. n. 3/57. Altresì destituita di fondamento si appalesa la contestazione formulata a carico del Ci. e concernente l’asserito scarso rendimento fornito in servizio dallo stesso; detto rilievo, infatti, è rimasto indimostrato stante l’assoluta mancanza di collegamento a qualsiasi parametro di riferimento che potesse giustificare una simile conclusione. Alla luce di quanto fin qui rappresentato, il Collegio non può che condividere le conclusioni cui è pervenuto il Giudice di prime cure, laddove ha ritenuto fondati i motivi dedotti dal ricorrente in primo grado circa la violazione e falsa applicazione degli artt. 79, 101 e 104 D.P.R. n. 3/57 per la genericità degli addebiti formulati a suo carico ed il difetto di motivazione del provvedimento sanzionatorio impugnato.

Il Collegio ritiene che ogni altro motivo od eccezione possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.

Conclusivamente, per i motivi suddetti, l’appello va rigettato.

Sussistono, tuttavia, giuste ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese e gli onorari del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, respinge l’appello in epigrafe. Spese del grado compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

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Cass. civ. Sez. VI, Sent., 14-02-2012, n. 2137 Diritti politici e civili

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Svolgimento del processo

che C.V. ricorre per cassazione nei confronti del decreto della Corte d’appello di Genova, in epigrafe indicato, che, liquidando Euro 5.000,00 per anni cinque di ritardo, ha accolto parzialmente la domanda di riconoscimento dell’equa riparazione per violazione dei termini di ragionevole durata del procedimento relativo al fallimento della Capital Italia s.r.l. svoltosi avanti al Tribunale di Lucca e nell’ambito del quale erano decorsi circa diciassette anni dalla data della presentazione da parte del ricorrente della domanda di ammissione al passivo;

che il Ministero della giustizia resiste con controricorso;

che in prossimità dell’udienza il ricorrente ha depositato una memoria illustrativa.

Motivi della decisione

che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione semplificata;

che, preliminarmente, non si ravvisano le condizioni per la riunione dei ricorsi proposti avverso decisioni rese in data diversa, giacchè – a differenza dei casi esaminati con le sentenze n. 13377 del 2011, n. 18693 del 2011 e n. 23831 del 2011 – le pretese delle parti, pur traendo origine dalla durata, ritenuta eccessiva, della stessa procedura fallimentare, presentano elementi di differenziazione in punto di data della domanda di insinuazione al passivo e di conseguente durata del processo presupposto al quale ciascuna di esse ha partecipato, talora anche con diversa posizione e assistenza defensionale;

che con i primi sei motivi si censura l’impugnato decreto, sotto il profilo della violazione di legge e del difetto di motivazione, nella parte in cui ha ritenuto ragionevole una durata della procedura de qua di dodici anni;

che la censura è fondata, nei limiti di seguito precisati;

che, in tema di ragionevole durata del procedimento fallimentare e tenendo conto della sua peculiarità, il termine è stato ritenuto elevabile fino a sette anni allorquando il procedimento si presenti particolarmente complesso: ipotesi, questa, che è ravvisabile in presenza di un numero particolarmente elevato dei creditori, di una particolare natura o situazione giuridica dei beni da liquidare, di proliferazione di giudizi connessi nella procedura ma autonomi (e quindi a loro volta di durata vincolata alla complessità del caso), di pluralità di procedure concorsuali indipendenti;

che, sebbene la procedura in questione – come già riconosciuto da questa Corte in fattispecie identica (Sez. 1^, 14 novembre 2011, n. 23831) – si presenti senz’altro di particolare complessità, non è conforme al richiamato principio il decreto impugnato che ha ritenuto di poter individuare un termine di durata ragionevole superiore ai setti anni;

che l’accoglimento degli esaminati motivi e la necessità di rideterminare, insieme al periodo di irragionevole durata, l’ammontare dell’indennizzo e di regolare le spese, comportano l’assorbimento degli ulteriori motivi;

che il ricorso va dunque accolto nei limiti di cui in motivazione;

che non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito;

che va fatta applicazione della giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1^, 14 ottobre 2009, n. 21840), a mente della quale l’importo dell’indennizzo può essere di Euro 750,00 per anno per i primi tre anni di durata eccedente quella ritenuta ragionevole, in considerazione del limitato patema d’animo che consegue all’iniziale modesto sforamento, mentre solo per l’ulteriore periodo deve essere richiamato il parametro di Euro 1.000,00 per ciascun anno di ritardo;

che, pertanto, il Ministero della giustizia deve essere condannato al pagamento di Euro 9.250,00 a titolo di equo indennizzo per il periodo di dieci anni di irragionevole durata, quale risulta sottraendo dalla durata complessiva di anni diciassette quella, da ritenersi ragionevole, di anni sette;

-che su tale somma sono dovuti gli interessi legali dalla data della domanda, in conformità ai parametri ormai consolidati ai quali questa Corte si attiene nell’operare siffatte liquidazioni;

che le spese di entrambi i gradi – liquidate come da dispositivo – seguono la soccombenza, ravvisandosi giustificati motivi per la compensazione della metà delle spese del giudizio di cassazione, essendo il ricorso accolto in parte;

che va disposta la distrazione in favore del difensore che ne ha fatto richiesta.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della giustizia a corrispondere a C.V. la somma di Euro 9.250,00, con interessi legali a decorrere dalla data della domanda, nonchè al pagamento delle spese processuali, liquidate, quanto al giudizio di merito, in complessivi Euro 1.140,00 (di cui Euro 490,00 per onorari ed Euro 600,00 per diritti), e, quanto al giudizio di legittimità, previa compensazione della metà, nell’importo, ridotto per effetto della compensazione, di Euro 482,50 (di cui Euro 50,00 per esborsi), oltre, in ambo i casi, alle spese generali e agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.

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