Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 12-10-2011) 02-12-2011, n. 45027

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 9.04.2010 la Corte d’Appello di Perugia confermava la condanna alla pena della reclusione e della multa inflitta nel giudizio di primo grado a Z.R. quale colpevole dei reati di cui all’art. 337 c.p. (per avere usato violenza nei confronti dei CC N., P., L. e G. per opporsi ai medesimi che intendevano identificarlo dopo averlo sorpreso nella flagranza del reato di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione); L. n. 110 del 1975, art. 4, commi 2 e 3, (per avere portato fuori dall’abitazione e senza giustificato motivo un coltello a serramanico); L. n. 75 del 1958, art. 3, n. 4 e 8 e art. 4, n. 1 per avere favorito e sfruttato la prostituzione di I.V.E. accompagnandola sul luogo di lavoro, garantendole protezione e facendosi consegnare il denaro ottenuto prostituendosi.

Quanto ai reati di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, la Corte riteneva pacifici i fatti essendo stato accertato che nella tarda serata del (OMISSIS), una pattuglia di CC transitando nei pressi di (OMISSIS) aveva notato due prostitute che stavano litigando per l’occupazione di una piazzola.

Una di loro, I.V.E., aveva appena chiamato al telefono un uomo che, fattosi passare l’altra, l’aveva minacciata per farla allontanare.

Avendo la I. riferito, in caserma, di essere sfruttata da un albanese, era stato organizzato un servizio di appostamento nei pressi della suddetta piazzola dove la I. era stata riportata.

Ivi era sopraggiunto una vettura guidata da un uomo, che, accortosi della presenza dei CC, si era dato alla fuga, ma era stato bloccato e identificato come Z.R..

I giudici d’appello confermavamo l’affermazione di responsabilità basata sulle dichiarazioni rilasciate dalla I. ai CC, dichiarate utilizzabili dal Tribunale senza opposizione della difesa e non inficiate da elementi di contrasto, e sulle dirette constatazioni di costoro.

Proponeva ricorso per cassazione l’imputato, limitatamente ai reati di favoreggiamento e di sfruttamento della prostituzione, denunciando manifesta illogicità della motivazione e violazione di legge sull’affermazione di responsabilità basata sulla ritenuta attendibilità della persona offesa le cui dichiarazioni erano inutilizzabili ai sensi dell’art. 526 c.p.p., comma 1 bis poichè la predetta si era volontariamente sottratta al contraddittorio dibattimentale.

Peraltro le dichiarazioni della predetta e di P.L. che avevano accusato i loro protettori erano contraddittorie e non riscontrate.

L’imputato denunciava anche:

– nullità della sentenza per disapplicazione dell’art. 192 c.p.p. con riguardo ai criteri di valutandone delle dichiarazioni dell’imputato in procedimento connesso avverso di un coimputato;

– mancanza di motivazione sulle dichiarazioni della persona offesa;

– nullità della sentenza per inosservanza di norme processuali ( art. 526 c.p.p., commi 1 e 2 bis) perchè la sua colpevolezza non può essere basata sulle dichiarazioni rese dalla I. che si era sottratta volontariamente all’esame dibattimentale.

Chiedeva l’annullamento della sentenza.

Rilevato che il ricorso attiene soltanto ai reati in tema di prostituzione, va osservato che l’imputato con le censure proposte (quella relativa a dichiarazioni di imputato in procedimento connesso è assolutamente generica ed estranea al thema decidendi) sostanzialmente si duole della disapplicazione dell’art. 526 c.p.p., comma 1 bis, per l’asserita volontaria sottrazione della persona offesa dall’esame dibattimentale.

Le dichiarazioni rese dalla teste I. ai CC sono state dichiarate utilizzabili dal Tribunale senza alcuna opposizione del difensore che nessun rilievo ha mosso sul punto nel giudizio d’appello.

Era stata disposta dal Tribunale la citazione della I. per l’esame dibattimentale, ma la stessa era risultata irreperibile nonostante le accurate ricerche svolte.

Tanto premesso, va osservato che la censura attinente all’asserita volontaria sottrazione della persona offesa dall’esame dibattimentale è stata sollevata per la prima volta in sede di legittimità in cui non è consentito proporre doglianze di natura fattuale.

Va, peraltro, osservato che il principio del giusto processo impone di interpretare l’art. 512 c.p.p. anche alla luce del disposto di cui all’art. 526 c.p.p., comma 1 bis, e che l’irreperibilità del teste, che pure è conseguenza di un atto volontario, non determina automaticamente l’inutilizzabilità delle precedenti dichiarazioni, ma è un dato neutro che assume valenza ai fini dell’art. 526 c.p.p., comma 1 bis solo ove sia segnata dalla volontà di sottrarsi all’esame, una volontà desumibile o da prova diretta o da presunzioni collegate all’avvenuta citazione per il dibattimento (Cassazione Sez. 1, n.23571/2006, RV. 234281; n. 18848/2007, RV. 236820).

E’, quindi, evidente che il giudizio di prognosi sulla prevedibilità dell’irreperibilità e sulla volontaria sottrazione della teste all’esame dibattimentale, che, implicando valutazione del fatto, sarebbe dovuto essere svolto in sede di merito su impulso del difensore, non è esperibile nel giudizio di legittimità.

Pertanto, i giudici del merito hanno rottamente fondato l’affermazione di responsabilità sulle dichiarazioni coerenti e dettagliate della persona offesa e sulle dirette percezioni degli operanti i quali hanno costatato l’arrivo in auto dell’imputato sul luogo in cui la I. esercitava la prostituzione ed hanno dovuto fronteggiare la sua violenta reazione al tentativo di identificarlo dopo averlo sorpreso nella flagranza del reato di favoreggiamento della prostituzione.

Per il rigetto del ricorso grava sul ricorrente l’onere delle spese del procedimento.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 14-01-2011, n. 53

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– che, in esito all’ordinanza cautelare n. 738 del 15/10/2010, la ricorrente è stata riammessa alla gara e, in esito al confronto comparativo, è stata dichiarata vincitrice;

– che, con sentenza breve n. 4866 del 17/12/2010, la Sezione ha respinto il ricorso dell’odierna controinteressata contro il provvedimento di aggiudicazione dell’appalto a S.C.;

– che, pertanto, deve essere dichiarata l’improcedibilità del presente giudizio per sopravvenuta carenza di interesse;

– che le spese di giudizio possono essere parzialmente compensate, nella misura del 50%, dato che l’anomala collocazione della clausola controversa aveva creato un’oggettiva situazione di incertezza (cfr. ordinanza n. 738/2010);
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) dichiara il ricorso in epigrafe improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Condanna l’amministrazione comunale e la controinteressata a corrispondere alla ricorrente, in solido tra loro, la somma complessiva di Euro 2.500 a titolo di spese, competenze ed onorari di difesa, oltre ad IVA e CPA.

Condanna altresì l’amministrazione soccombente a rifondere alla ricorrente le spese del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 6bis del D.P.R. 30/5/2002 n. 115.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Giorgio Calderoni, Presidente

Mauro Pedron, Primo Referendario

Stefano Tenca, Primo Referendario, Estensore
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. IV, Sent., 27-01-2011, n. 635

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. – E’ impugnata la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione staccata di Lecce ha accolto il ricorso in primo grado proposto dagli odierni appellati avverso:
– la deliberazione in data 26 giugno 2008, n. 29 del Consiglio Comunale del Comune di XXX, con cui è stato adottato un piano urbanistico esecutivo convenzionato di aree ricadenti in zona Cb4 del programma di fabbricazione;
– la deliberazione in data 13 agosto 2009, n. 31 dello stesso Consiglio Comunale, pubblicata all’albo pretorio del Comune in data 2 settembre 2009, con cui è stato definitivamente approvato lo stesso piano urbanistico esecutivo previo rigetto di osservazioni presentate anche dagli stessi ricorrenti.
2. – Si sono costituiti in giudizio gli appellati eccependo l’infondatezza dell’appello e riproponendo, anche con successive memorie, gli ulteriori motivi, assorbiti dal T.A.R., che sostanziavano il ricorso di primo grado.
Gli appellanti, con memoria in data 3 dicembre 2010, hanno svolto ulteriori considerazioni ad integrazione del contenuto dell’atto di appello.
Non si è costituito il Comune intimato.
3. – La causa è stata chiamata e trattenuta in decisione alla udienza pubblica del 17 dicembre 2010.
4. – In via preliminare va rilevato che non risulta ad oggi pervenuto il fascicolo d’ufficio di primo grado, la cui trasmissione è espressamente prevista dall’art. 6 norme att. C.p.a.
Il Collegio ritiene peraltro necessaria, per la migliore intelligenza delle questioni dedotte in contenzioso, l’acquisizione di detto fascicolo, sì che occorre ordinare al Segretario della Sezione Prima del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione staccata di Lecce di provvedere al relativo deposito presso la Segreteria della Sezione entro e non oltre il 28 febbraio 2011.
Resta riservata al definitivo ogni altra decisione in rito, sul mérito e sulle spese.
P.Q.M.
il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), non definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, riservata ogni altra decisione in rito, sul mérito e sulle spese, ordina al Segretario della Sezione Prima del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione staccata di Lecce di provvedere all’incombente istruttorio di cui in motivazione, nel términe ivi indicato.
la sentenza impugnata.
Fissa per il prosieguo della trattazione la udienza pubblica del 29 marzo 2011.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del 17 dicembre 2010, con l’intervento dei magistrati:
Giorgio Giaccardi, Presidente
Anna Leoni, Consigliere
Salvatore Cacace, Consigliere, Estensore
Sergio De Felice, Consigliere
Raffaele Greco, Consigliere
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen., sez. I 28-02-2008 (13-02-2008), n. 8997 Cose sequestrate e non confiscate – Restituzione all’avente diritto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
che con ordinanza del 9/3/2007 il Tribunale di Taranto, in veste di giudice dell’esecuzione, rigettava l’opposizione avanzata da L.G. avverso il diniego di dissequestro di cinque cambiali, emesse dalla ditta Flash a favore di M.A., e di una dichiarazione di debito a firma di P.S., sequestrate dalla p.g. nel procedimento a suo carico (conclusosi con sentenza irrevocabile di proscioglimento per intervenuta prescrizione, previa concessione delle attenuanti generiche) per i reati di cui agli artt. 81 e 644 c.p. in danno di P. S. e Ma.An., sul rilievo che, quanto ai titoli di credito, non vi era prova adeguata della causa giustificatrice del loro possesso e, quanto alla dichiarazione di debito, il L. poteva farsi rilasciare ex art. 116 c.p.p. copia da fare eventualmente valere in sede civile;
che il ricorso proposto dal L. risulta infondato, poichè, senza considerare l’esistenza o meno dei presupposti per il mantenimento del sequestro probatorio a fini preventivi o conservativi, secondo l’art. 262 c.p.p., commi 1 e 4 la restituzione delle cose sequestrate e non confiscate va fatta a favore di "chi ne abbia diritto", sicchè è necessaria la prova rigorosa di un "diritto" legittimo e giuridicamente apprezzabile su di esse, non potendosi configurare una sorta di favor possessionis che prescinda da una prova positiva dell’effettivo ius possidendi, che dev’essere offerta da colui che chiede la restituzione (Cass., Sez. Un., 27/9/1995, Serafino, rv. 202268; Sez. Un., 3/7/1996, Chabni Samir, rv. 205705) e, in caso di titoli di credito, deve consistere nella dimostrazione della lecita acquisizione e della titolarità del diritto in essi incorporato (Cass., Sez. 1^, 7/12/2004 n. 621/05, Ubertini, rv. 230433; Sez. 1^, 10/5/2005 n. 22154, Secchiano, rv.
231666);
che il ricorso va pertanto rigettato con le conseguenze di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.