T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent., 17-06-2011, n. 1569

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con decreto ingiuntivo n. 25024/09 emesso dal Tribunale di Milano in data 09.07.2009, non opposto e munito di formula esecutiva il 04.01.2010 (cfr. documentazione di parte ricorrente), il Tribunale Ordinario di Milano ha ingiunto all’Azienda Sanitaria provinciale di Catanzaro di pagare alla società ricorrente, entro 40 giorni dalla notifica del decreto, la somma di Euro 1.022.894,94, oltre agli interessi e alle spese.

La ricorrente ha esperito l’azione di ottemperanza, lamentando che il decreto ingiuntivo non è stato eseguito dall’amministrazione, neppure costituitasi nel presente giudizio.

Il Tribunale, con sentenza n. 755/2011 depositata il 18 marzo 2011, ha preso atto della mancata esecuzione del decreto ingiuntivo ed ha adottato le conseguenti misure ai sensi dell’art. 114 c.p.a., nominando Commissario ad acta il Prefetto di Catanzaro, affinché provveda all’esecuzione del decreto ingiuntivo medesimo.

All’udienza del 16.06.2011 è emerso che, allo stato, il Commissario ad acta non ha ancora provveduto al compimento degli atti necessari per portare ad esecuzione il decreto ingiuntivo, né ha fornito giustificazioni sul punto.

Tanto premesso, il Tribunale ritiene necessario disporre che il Commissario ad acta produca una dettagliata relazione sullo stato dell’esecuzione del decreto ingiuntivo, precisando le ragioni del ritardo maturato nel portare ad esecuzione il titolo di cui si tratta, con l’avviso che ulteriori immotivati ritardi comporteranno l’adozione delle misure di legge.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) non definitivamente pronunciando, ordina al Commissario ad acta – Prefetto di Catanzaro – di trasmettere entro 15 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, o dalla notificazione se anteriore, una dettagliata relazione sull’oggetto indicato in motivazione.

Rinvia per il prosieguo alla Camera di Consiglio del 14 luglio 2011 ad ore di rito.

Spese al definitivo.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 10-06-2011) 01-07-2011, n. 25928

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza del 6 maggio 2009, la Corte di appello di Lecce ha confermato a sentenza emessa il 19 marzo 2009 dal Tribunale della medesima città, con la quale T.G. era stato condannato alla pena di Euro 400,00 di multa quale imputato del delitto di insolvenza fraudolenta.

Propone ricorso per cassazione il difensore il quale deduce nel primo motivo l’assenza di elementi alla stregua dei quali ritenere che l’imputato avesse dissimulato il proprio stato di insolvenza, posto che anche in precedenza, l’imputato aveva pagato la merce con assegni post-datati, mentre uno degli assegni era risultato smarrito. In subordine si chiede la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.

Il ricorso è palesemente inammissibile. Le censure, infatti, si limitano a riproporre con scarni rilievi scarni rilievi, le medesime questioni di fatto (utilizzo di assegni post-datati e circostanza che uno degli assegni avesse il bene fondi ma fosse risultato smarrito), ampiamente scandagliate dai giudici del gravame, con motivazione del tutto adeguata e logica, che il ricorrente non ha in alcun modo sottoposto a critica. I puntuali rilievi svolti dai giudici a quibus proprio in punto di condotta artificiosamente rivolta a celare, attraverso manovre dilatorie, lo stato di insolvenza, risultano, dunque, integralmente satisfattivi agli effetti della integrazione della fattispecie contestata, e non possono ritenersi intaccati dalle generiche doglianze del ricorrente. La inammissibilità del ricorso preclude la sollecitata declaratoria di prescrizione.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che si stima equo determinare in Euro 1.000,00 alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 06-12-2011, n. 26214

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Svolgimento del processo

La Società S.O. s.n.c. di Occhiali Ennio, Masiero Noretta & C. in liquidazione propone ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, avverso le sentenze del Tribunale di Ferrara, non definitiva e definitiva, che, in riforma della sentenza di primo grado, hanno accolto l’opposizione della M.P. s.r.l. avverso il decreto ingiuntivo con il quale la S.O. aveva ingiunto alla M.P. il pagamento di Euro 1954,65, per spese utenze telecom e contratti pagine gialle, in virtù di contratto di transazione del 17/10/03.

Resiste con controricorso, illustrato da successiva memoria, la M.P. s.r.l., proponendo un motivo di ricorso incidentale condizionato, relativamente alla sentenza non definitiva, e non condizionato, quanto alla sentenza definiva.

Resiste al ricorso incidentale, con controricorso, la S.O. s.n.c..

Motivi della decisione

1.- I ricorsi proposti contro la stessa sentenza vanno riuniti ex art. 335 cod. proc. civ..

2.- I primi tre motivi del ricorso principale riguardano esclusivamente la sentenza non definitiva, depositata il 18 giugno 2008.

Per tale parte il ricorso risulta quindi soggetto, ratione temporis, all’art. 366-bis cod. proc. civ. e pertanto i tre motivi, stante l’assenza dei quesiti di diritto (per i motivi di violazione di legge) e del momento di sintesi (per il vizio di motivazione), vanno dichiarati inammissibili.

3.- Con il quarto motivo, in riferimento esplicito alla sola sentenza definitiva, la società ricorrente si duole, sotto i profili della violazione delle norme sul contratto preliminare, della falsa applicazione delle norme sulla cessione del contratto e del vizio di motivazione, del fatto che il Tribunale abbia interpretato la transazione del 17/10/03 – con la quale S.O. si obbligava a consentire alla M.P. il subentro nei contratti di utenza telefonica e pubblicità nelle Pagine Gialle, mentre la M.P. si impegnava ad effettuare tale subentro – come costitutiva di un obbligo preliminare di stipulazione di una cessione di credito, senza tenere alcun conto del fax 11/11/03, dal quale risultava l’assunzione dell’obbligo di M.P. delle spese relative alla predetta utenza telefonica, che rendeva evidente che la fattispecie costituiva un accollo semplice, ex art. 1273 cod. civ., nell’ambito della cessione del contratto con preventivo assenso del creditore ceduto Telecom, dimostrato da altro fax del 14/11/03, pure ignorato dal giudice.

3.1.- La sentenza definitiva risulta depositata il 15 luglio 2009 e quindi ad essa non è applicabile l’art. 366-bis cod. proc. civ..

3.2.- Quanto alla omessa considerazione, da parte del Tribunale, dei fax dell’11/11/03 – che si assume depositato in allegato alla comparsa di costituzione e risposta in primo grado – il mezzo è inammissibile per difetto di autosufficienza, non comprendendosi nemmeno da chi tale fax provenga (a pag. 35 del ricorso si parla di "scambio del fax 11/11/03") ed apparendo comunque pacifico che esso non proviene dalle parti personalmente.

3.3.- Quanto al fax 14/11/03 – da cui risulterebbe la prova del consenso preventivo alla cessione da parte di Telecom – è sufficiente osservare che l’invio, da parte del procuratore della S.O. s.n.c., di moduli prestampati provenienti dalla stessa Telecom non può costituire prova del consenso preventivo alla cessione di quello specifico contratto di utenza da parte di Telecom.

3.4.- Quanto alla dedotta violazione di legge il mezzo è inammissibile. L’interpretazione del contratto (nella specie la transazione) è compito del giudice di merito e nella fattispecie non è censurata la violazione delle norme di ermeneutica contrattuale.

4.- Restano assorbiti il quinto motivo, con il quale è nuovamente censurato sotto il profilo del vizio di motivazione – benchè nell’intestazione del mezzo si faccia anche riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3 – l’omesso esame dei due fax, nonchè il ricorso incidentale condizionato.

7.- In via di ricorso incidentale non condizionato la M.P. deduce la nullità della sentenza definitiva per omessa pronuncia sulla domanda di accertamento dell’inadempimento di S.O. di pagare Euro 120 a titolo di parziale rimborso delle spese del procedimento cautelare e di condanna al pagamento della somma suddetta.

7.1.- Il ricorso incidentale è inammissibile per difetto di autosufficienza, non essendo trascritte le conclusioni assunte in appello (Cass. 3 marzo 2010 n. 5087).

8.- I ricorsi vanno dunque rigettati, con assorbimento dell’incidentale condizionato. Appare equo compensare le spese in ragione della soccombenza reciproca.

P.Q.M.

la Corte riunisce i ricorsi e li rigetta; spese compensate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 01-09-2011, n. 7103

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in esame il Sig. S. impugna, chiedendone l’annullamento, il decreto del 28.10.2003, asseritamente notificato nel 2006, con cui il Prefetto di Roma ha rigettato l’istanza di emersione di lavoro irregolare del ricorrente.

L’atto di diniego poggia sulla considerazione che l’istante risultava essere stato precedentemente espulso con decreto di estremi non precisati e che aveva fatto di nuovo ingresso nel territorio nazionale durante il periodo di interdizione, senza munirsi dell’apposita autorizzazione al rientro anticipato prescritta dall’art. 13 del d.lvo n. 286/98.

Il gravame è affidato ai seguenti motivi:

1) In via pregiudiziale: illegittimità costituzionale dell’art. 33 della legge n. 289/02 e dell’art. 1 comma 8 lett.a) del DL 195/2002 conv. in legge 222/2002 in relazione all’art. 3 della Cost.;

Sempre in via pregiudiziale: incostituzionalità della legge n. 289/02 in relazione all’art. 24 della Cost.; 2) In via principale: Violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/90; 3) Eccesso di potere e disparità di trattamento; 4) Violazione dell’art. 33 co. 4 della legge n. 189/2002;5) Eccesso di potere e manifesta illogicità della motivazione.

Non si è costituita in giudizio l’Amministrazione, ritualmente intimata.

Con ordinanza n. 1727 del 16/04/07 è stata respinta l’istanza di sospensiva.

Con ordinanza collegiale n. 133 del 22/01 sono stati disposti incombenti istruttori; reiterati con ordinanza n. 1203 del 18.7.2010; detti incombenti sono stati eseguiti in data 10.2.2011, depositando il provvedimento di espulsione del 13.11.1993 con accompagnamento coattivo alla frontiera e l’attestazione dell’avvenuta notificazione all’interessato in pari data.

Il ricorso è infondato.

Nel sistema normativo vigente prima della l. 30 luglio 2002, n. 189 la modalità abitualmente seguita per l’esecuzione dell’espulsione dal territorio dello Stato non era l’ accompagnamento alla frontiera, bensì l’intimazione ad uscirne nel termine stabilito (art. 13, comma 6, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286), essendo l’ accompagnamento previsto solo per il caso di espulsione per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato o di appartenenza a categorie soggette a misure di prevenzione ed anche per chi non avesse ottemperato all’ordine di lasciare il territorio italiano nel termine stabilito o vi fosse entrato sottraendosi ai controlli di frontiera, qualora fosse privo di documento d’identità e il prefetto ravvisasse il pericolo di sottrazione alla misura.

L’atto impugnato è stato adottato in applicazione dell’art. 1, comma 8, lett. a), d.l. n. 195 del 2002conv. dallal. n. 222 del 2002, che non consente la regolarizzazione degli stranieri già destinatari di un provvedimento di espulsione con accompagnamento coattivo alla frontiera, norma che il ricorrente ritiene in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Carta Costituzionale chiedendo al Collegio di rimettere alla Corte la relativa questione.

La Corte Costituzionale, però, ha già affrontato la questione di costituzionalità della norma in esame relativamente ai profilo di contrasto evidenziati dal ricorrente, dell’indiscriminato accomunamento di tutti i casi di accompagnamento coattivo alla frontiera, ritenendola tuttavia infondata con sentenza n. 206 del 26.5.2006, evidenziando che nel sistema normativo anteriore al 2002 l’ accompagnamento alla frontiera non era correlato a lievi irregolarità amministrative ma alla situazione di coloro che avessero già dimostrato la pervicace volontà di rimanere in Italia in una posizione di irregolarità tale da sottrarli ad ogni normale controllo o di coloro che tale volontà lasciassero presumere all’esito di una valutazione dei singoli casi condotta sulla base di specifici elementi (sottrazione ai controlli di frontiera e mancanza di un documento d’identità). Secondo la Corte la regolamentazione dell’ingresso e del soggiorno dello straniero nel territorio nazionale è collegata alla ponderazione di svariati interessi pubblici, quali, ad esempio, la sicurezza e la sanità pubblica, l’ordine pubblico, i vincoli di carattere internazionale e la politica nazionale in tema di immigrazione. E tale ponderazione spetta in via primaria al legislatore ordinario, il quale possiede in materia un’ampia discrezionalità, limitata, sotto il profilo della conformità a Costituzione, soltanto dal vincolo che le sue scelte non risultino manifestamente irragionevoli. Alla stregua di tali principi, secondo la Corte la scelta del legislatore di escludere la legalizzazione dei rapporti di lavoro dei cittadini extracomunitari colpiti da provvedimenti di espulsione con accompagnamento alla frontiera non è manifestamente irragionevole e la disposizione censurata, tenuto conto del complesso degli interessi da tutelare, non incorre nel vizio del trattamento normativo eguale per situazioni sostanzialmente difformi.

Nella fattispecie in esame, legittimamente l’Amministrazione ha respinto l’istanza di emersione di lavoro irregolare presentata a favore del ricorrente dalla Sig.ra Gallotta ai sensi dell’art. 33, l. n. 189 del 2002, in quanto questo era stato destinatario di un decreto di espulsione con accompagnamento coattivo alla frontiera, avente valore preclusivo al conseguimento del beneficio in esame, costuitendo l’atto di diniego in contestazione, per l’Amministrazione, un atto dovuto, che questa era tenuta ad adottare, trattandosi di attività vincolata, senza disporre di alcun margine di valutazione discrezionale in merito ad eventuali circostanze sopravvenute favorevoli o particolari situazioni personali dell’interessato.

Ne consegue che risulta influente l’omessa comunicazione di avvio del procedimento prevista dall’articolo 7 della legge 241, in quanto trattandosi di provvedimento di natura vincolata, l’interessato non avrebbe potuto giovarsi della partecipazione procedimentale, non potendo il motivo ostativo relativo all’espulsione con accompagnamento alla frontiera sopra indicata essere superato dalle osservazioni della ricorrente.

Il ricorso deve pertanto essere respinto.

Sussistono tuttavia motivi di equità l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti, ivi compresi diritti ed onorari.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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