Cass. civ. Sez. I, Sent., 07-07-2011, n. 15023 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. – Con decreto del 29 ottobre 2008. la Corte di Appello di Napoli ha accolto la domanda di equa riparazione proposta da S.E. nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze per la violazione del termine di ragionevole durata del processo, verificatasi in un giudizio dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Campania, promosso dall’istante nei confronti del Comune di S. Giorgio a Cremano ed avente ad oggetto il risarcimento dei danni derivanti dal mancato godimento del riposo compensativo.

Premesso che il giudizio presupposto, iniziato nell’anno 2000, non si era ancora concluso, la Corte, per quanto ancora rileva in questa sede, ne ha determinalo la ragionevole durata in tre anni, avuto riguardo alla materia trattata ed alle questioni sottoposte all’esame del giudice, e, tenuto conto della natura della controversia, della complessità del caso e del patema d’animo subito dall’istante per l’eccessiva durata del giudizio, ha liquidato il danno non patrimoniale in complessivi Euro 4.066,00, pari ad Euro 800.00 per ciascun anno di ritardo; ha ritenuto invece ingiustificato il riconoscimento dell’ulteriore bonus richiesto dall’istante, in considerazione della natura della controversia, che, pur avendo ad oggetto crediti di lavoro, non rivestiva particolare importanza.

2. – Avverso il predetto decreto la S. propone ricorso per cassazione, articolato in dieci motivi. Il Ministero resiste con controricorso.
Motivi della decisione

1. – Con i primi tre motivi d’impugnazione, la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione della L. 24 marzo 2001, n. 89 e dell’art. 6. par. 1, della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo, nonchè l’omessa, insufficiente, contraddittoria o incongrua motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio, censurando il decreto impugnato nella parie in cui ha immotivatamente riconosciuto l’indennizzo soltanto per il periodo di tempo eccedente la ragionevole durata del processo, anzichè per l’intera durata del giudizio presupposto, astenendosi dal disapplicare le norme interne contrastanti con la Convenzione e contravvenendo ai principi enunciati dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.

1.1. – I motivi sono infondati.

Ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 3, lett. a), infatti, l’indennizzo per la violazione del termine di ragionevole durala del processo non dev’essere correlato alla durata dell’intero processo, ma al solo segmento temporale eccedente la durata ragionevole della vicenda processuale presupposta, che risulti in punto di fatto ingiustificato o irragionevole. Tale criterio di calcolo appare non solo conforme al principio enunciato dall’art. 111 Cost.. il quale prevede che il giusto processo abbia comunque una durata connaturata alle sue caratteristiche concrete e peculiari, seppure contenuta entro il limite della ragionevolezza, ma, come riconosciuto dalla stessa Corte EDU nella sentenza 27 marzo 2003, resa sul ricorso n. 36813/97, non si pone neppure in contrasto con l’art. 6, par. 1. della CEDU, in quanto non esclude la complessiva attitudine della legge n. 89 del 2001 a garantire un serio ristoro per la lesione del diritto in questione (cfr. Cass., Sez. L 23 novembre 2010. n. 23654;

14 febbraio 2008, n. 3716).

2. – Sono parimenti infondati il quarto, il quinto ed il sesto motivo, con cui la ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e dell’art. 6, par. 1, della CEDU, nonchè l’omessa, insufficiente, contraddittoria o incongrua motivazione circa un latto controverso decisivo per il giudizio, osservando che, nella liquidazione del danno non patrimoniale, la Corte d’Appello si è discostata dagli standards europei, senza fornire un’adeguata motivazione.

2.1 – Questa Corte, infatti, ha ripetutamente affermato che il giudice nazionale, se da un lato non può ignorare, nella liquidazione del ristoro dovuto per la lesione del diritto alla ragionevole durata del processo, i criteri applicati dalla Corte EDU, dall’altro può apportarvi le deroghe giustificate dalle circostanze concrete della singola vicenda, purchè motivate e non irragionevoli.

E’ stato tuttavia precisato che, ove non emergano elementi concreti in grado di far apprezzare la peculiare rilevanza del danno non patrimoniale, l’esigenza di garantire che la liquidazione sia satisfattiva di un danno e non indebitamente lucrativa comporta, alla stregua della più recente giurisprudenza della Corte di Strasburgo, che la quantificazione di tale pregiudizio dev’essere, di regola, non inferiore a Euro 750.00 per ogni anno di ritardo, in relazione ai primi tre anni eccedenti la durata ragionevole, e non inferiore a Euro 1.000,00 per quelli successivi, in quanto l’irragionevole durata eccedente il periodo indicato comporta un evidente aggravamento del danno (cfr. Cass., Sez. 1^, 30 luglio 2010, n. 17922; 14 ottobre 2009, n. 21840).

Tali criteri sono stati sostanzialmente rispettati dalla Corte d’Appello, la quale, in relazione all’accertato ritardo di cinque anni ed un mese nella definizione del giudizio presupposto, ha riconosciuto alla ricorrente un indennizzo che, pur risultando nell’importo unitario (Euro 800,00) inferiore a quello indicato dalla Corte EDU per gli anni successivi al terzo, corrisponde nel suo complesso (Euro 4.066.00) ai parametri elaborati dalla Corte di Strasburgo, e trova comunque giustificazione nella valutazione delle circostanze espressamente richiamate in motivazione.

La ricorrente contesta tale valutazione, lamentando l’insufficienza e la contraddittorietà della motivazione del decreto impugnato, senza però spiegare i motivi per cui ritiene che nel ragionamento seguito dalla Corte d’Appello non sia rintracciabile il criterio logico che l’ha condotta alla formazione del proprio convincimento e che le ragioni poste a fondamento della decisione siano tali da elidersi a vicenda e da non consentire quindi l’individuazione della ratio decidendi. Ciò rende evidente che, sotto l’apparenza della denuncia di un vizio di motivazione, ella mira in realtà a sollecitare una revisione dell’apprezzamento compiuto dal giudice di merito, non consentito in sede di legittimità, non spettando a questa Corte il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito, al quale soltanto compete la valutazione del danno, nei limiti segnati dalla L. n. 89 del 2001, art. 2 e dai parametri elaborati dalla Corte EDU).

3. – Sono altresì infondati il settimo e l’ottavo motivo, con cui la ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., nonchè l’omessa, insufficiente, contraddittoria o incongrua motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio, rilevando che la Corte d’Appello ha omesso di pronunciare in ordine alla domanda di riconoscimento del bonus di Euro 2.000,00 dovuto in relazione alla natura del giudizio presupposto, senza fornire alcuna motivazione.

3.1. – Premesso che il decreto impugnato non ha affatto omesso di pronunciare in ordine alla predetta domanda, negando espressamente e motivatamente il bonus in considerazione della scarsa importanza del giudizio presupposto, si osserva che l’inclusione delle cause di lavoro e di quelle previdenziali ed assistenziali nel novero di quelle per le quali la Corte EDU ha ritenuto che la violazione del termine di ragionevole durata possa giustificare il riconoscimento di un importo forfetario aggiuntivo, in ragione della particolare importanza della controversia. non significa che dette cause debbano necessariamente considerarsi particolarmente importanti, con la conseguente automatica liquidazione del predetto maggior indennizzo.

Ne consegue da un lato che il giudice di merito può tener conto della particolare incidenza del ritardo sulla situazione delle parli, che la natura della controversia comporta, nell’ambito della valutazione concernente la liquidazione del danno, senza che ciò comporti uno specifico obbligo di motivazione al riguardo, nel senso che il mancato riconoscimento del maggior indennizzo si traduce nell’implicita esclusione della particolare rilevanza della controversia (cfr. Cass.. Sez. 1, 3 dicembre 2009, n. 25446; 29 luglio 2009, n. 17684); dall’altro che, ove sia stato negato il riconoscimento di tale pregiudizio, la critica della decisione sul punto non può fondarsi sulla mera affermazione che il bonus in questione spetta ratione materiae. era stato richiesto e la decisione negativa non è stata motivata, ma deve avere riguardo alle concrete allegazioni ed alle prove addotte nel giudizio di merito, che nella specie non sono state in alcun modo richiamate (cfr. Cass., Sez. 1^, 28 gennaio 2010, n. 1893; 28 ottobre 2009, n. 22869).

4. – Sono invece inammissibili, per difetto di autosufficienza, il nono ed il decimo motivo, con cui la ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione della L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 24 e dell’art. 91 cod. proc. civ., nonchè l’omessa, insufficiente, contraddittoria o incongrua motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio, osservando che. nella liquidazione delle spese processuali, la Corte d’Appello si è discostata dalla nota specifica da lei depositata, senza fornire alcuna motivazione.

4.1. – La ricorrente, infatti, pur dolendosi del mancato riconoscimento delle prestazioni indicate nella nota specifica asseritamente depositata nel giudizio dinanzi alla Corte d’Appello, si è astenuta dal riportarne il contenuto nel ricorso, limitandosi ad includervi alcune tabelle estratte dalla tariffa professionale, la cui trascrizione non appare sufficiente a consentire a questa Corte la necessaria verifica in ordine alla denunciata violazione, in mancanza di una specifica indicazione delle voci e degl’importi di cui si contesta l’omessa liquidazione (cfr. Cass., Sez. 3^, 19 aprile 2006, n. 9082; Cass., Sez. 1^, 16 marzo 2000, n. 3040).

5. – Il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal dispositivo.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, e condanna S.E. al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in Euro 700,00 per onorario, oltre alle spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 10-01-2011) 02-05-2011, n. 16855

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza 17.12.09, il tribunale di Cassino ha confermato la sentenza 3.3.09 del giudice di pace della stessa sede, con la quale F.G. era stata condannata, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di Euro 180 di multa, al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese, in favore della parte civile, perchè ritenuta responsabile del reato di ingiuria in danno di Fu.Tu..

Il difensore ha presentato ricorso per i seguenti motivi:

1) violazione di legge, in riferimento agli artt. 518 e 522, vizio di motivazione, in quanto il fatto erroneamente indicato dai giudici come avvenuto il 30.06.2007, e invece si è verificato. La sentenza di condanna della F. riguarda quindi un fatto inesistente, mai contestato e mai commesso;

2) violazione di legge, in riferimento all’art. 599 c.p.: l’imputata, quando il Fu. e suo genero sono entrati nella propria abitazione era sola, nuda sul letto. Era stato quindi violato il pudore, il decoro, l’onorabilità della donna. L’imputata, essendo una donna per bene, che si è sentita violata nella propria intimità e nel proprio pudore, ha legittimamente avuto una reazione veemente, sopra le righe, rientrante nell’ipotesi esimente, di cui all’art. 599 c.p..

Il ricorso non merita accoglimento.

I giudici di merito, in base alla non contestata ricostruzione dei fatti, hanno accertato che il Fu. in base a un contratto di locazione, con scadenza 10 luglio 2007, è entrato nell’abitazione, in un giorno antecedente a tale data (sia esso il 30 giugno o l’1 luglio 2007), e vi ha trovato la proprietaria F.G., stesa sul letto. Nessun comportamento illegittimo o comunque in violazione di regole della civile convivenza è stato quindi correttamente ritenuto attribuibile dai giudici di merito al Fu., che è stato investito, senza alcuna giustificazione, dalle offensive espressioni della donna, la quale, inoltre, in violazione della disciplina contrattuale, aveva anticipato la presa di possesso del proprio immobile.

Il ricorso va quindi rigettato, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 11-03-2011) 18-05-2011, n. 19617 Scriminanti

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Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata veniva confermata la sentenza del Tribunale di Oristano, Sezione distaccata di Sorgono, in data 15.7.2005, con la quale D.A. veniva condannato alla pena di mesi quattro di reclusione, nonchè al risarcimento dei danni in favore della parte civile, per il reato di lesioni personali commesso in (OMISSIS) in danno di C.A. a seguito di una lite svoltasi dinanzi all’abitazione del D..

Il ricorrente deduce mancanza, contrada" ittorietà ed illogicità della motivazione in ordine all’esclusione della scriminante della legittima difesa o dell’attenuante della provocazione.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Il ricorrente rileva che la Corte territoriale ometteva di esaminare in contenuti delle deposizioni delle testi P. e S. laddove le stesse riferivano che la repentina aggressione del C. non consentiva al D., oltretutto reduce da un recente infortunio da incidente stradale, una reazione diversa; e che non era possibile pretendere che il D. si allontanasse dalla lite finchè la stessa si manteneva sul piano verbale, non essendovi imminente pericolo che la stessa degenerasse.

Premesso che l’agire nella ragionevole previsione di determinare l’altrui reazione aggressiva è comportamento incompatibile con la ravvisabilità della scriminante della legittima difesa, in quanto implica accettazione della relativa situazione di pericolo ed esclude che il soggetto agente operi in quanto costretto da fattori esterni, difettando di conseguenza il requisito della necessità della difesa (Sez. 1, n. 2911 del 7.12.2007, imp. Marrocu, Rv. 239205), e che analoghe considerazioni devono essere svolte a proposito dell’attenuante della provocazione (Sez. 1, n. 10406 del 18.1.2005, imp. Cattina, Rv.231097), la motivazione della sentenza impugnata si muove coerentemente nell’ambito di questi principi di diritto, laddove, avuto riguardo anche ai contributi testimoniali citati dalla difesa, vi si osserva che il D., avendo la possibilità di sottrarsi allo scontro fisico con il C., di fatto lo accettava affrontando una lite dalla quale era prevedibile derivassero atteggiamenti aggressivi della controparte; considerazioni alle quali il ricorrente oppone solo una diversa valutazione degli stessi elementi fattuali, che non consente di ravvisare in questa sede profili di manifesta illogicità della decisione oggetto di gravame.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato, seguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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Cons. Stato Sez. III, Sent., 01-06-2011, n. 3326 Ricorso per revocazione

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con decisione n. 1517/2010, la V Sezione del Consiglio di Stato ha rigettato l’appello proposto dal sig. V. M. contro la sentenza n. 124/1997 del T.A.R. Calabria, sezione di Reggio Calabria.

La medesima sentenza ha condannato l’appellante al pagamento delle spese legali, liquidate in Euro 2.000, oltre ad IVA (imposta sul valore aggiunto) e CAP (contributo alla Cassa Avvocati).

Il sig. Misefari propone ora domanda di revocazione contro la decisione della V Sezione, con particolare riferimento alla condanna alle spese legali.

L’istante osserva che, benché nella sentenza non sia specificato, il soggetto beneficiario della condanna non può essere che la (unica) controparte del giudizio, ossia l’appellata Azienda Ospedaliera "BianchiMelacrino e Morelli" di Reggio Calabria, Gestione Liquidatoria ex U.S.L. 31 della Calabria. Aggiunge, peraltro, che l’Azienda non si era costituita d’appello. Di conseguenza, la condanna al pagamento delle spese legali appare basata sull’erronea supposizione di un fatto (e cioè che l’Azienda fosse costituita nel giudizio d’appello) la cui inesistenza risultava invece inequivocamente dagli atti e non aveva formato oggetto di discussione.

Secondo l’istante, risulta dunque verificata l’ipotesi revocatoria di cui all’art. 395, n. 4, del codice di procedura civile.

Questo Collegio osserva che la domanda di revocazione risulta fondata, in quanto in effetti la decisione in parola si basa sull’erroneo presupposto che l’appellata fosse costituita.

In conclusione, la domanda va accolta, e per l’effetto nella decisione n. 1518/2010, nella parte motiva, la frase "le spese di lite seguono la soccombenza" va sostituita con "non vi è luogo a pronunciare sulle spese, non essendovi stata costituzione di controparte" e nel dispositivo la frase "condanna, etc." va sostituita con "nulla per le spese".

Le spese della presente fase revocatoria vanno invece compensate
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) accoglie la domanda di revocazione nei sensi di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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