T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 20-12-2011, n. 9948

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

I ricorrenti, con ricorso notificato il 27 novembre 1999 e depositato il successivo 9 dicembre, impugnano, unitamente al decreto 11 dicembre 1997 con cui è stato annullato il concorso interno per titoli ed esami a venti posti di I livello professionale con profilo di Dirigente di Ricerca, indetto con D.M. 26 marzo 1993 (annullamento non comunicato, ma reso noto con la Circolare n. 83/99 del 16.9.1999), anche i decreti individuali, adottati nei confronti di ciascuno dei vincitori, con i quali è stato disposto il loro inquadramento a Dirigente di Ricerca, primo livello professionale, ritenuti gravemente lesivi in quanto tutti i posti di Dirigente di Ricerca in organico presso l’ISPESL sono stati illegittimamente occupati dai predetti dipendenti.

Riferiscono che in base al Regolamento Organico del Personale (di seguito ROP)dell’ISPESL veniva disposto l’inquadramento dei dipendenti provenienti dalla I qualifica professionale degli Enti disciolti o dalla qualifica direttiva tecnica degli ispettori del lavoro, nella qualifica di I Ricercatore o di Ricercatore come da tabelle di equiparazione di cui all’art. 16, u.c., d.P.R. 31 luglio 1980, n. 619 (abrogato dall’art. 5 d. lgs. n. 268 del 1993) e, più in particolare, nella qualifica di I Ricercatore per il personale con più di 18 anni di servizio nella prima qualifica professionale degli Enti di provenienza ovvero nella qualifica di Ricercatore.

Al fine di evitare una reformatio in peius nella progressione di carriera dei soggetti interessati, fu disposto che coloro che avessero disimpegnato funzioni di ricerca e fossero giudicati meritevoli, anche se in possesso di una anzianità inferiore ai 18 anni, ma maggiore di 9 anni, venissero inquadrati nella qualifica di Primo Ricercatore, ai quali la qualifica veniva conferita, indipendentemente dal merito, in base all’anzianità ex art. 36, co. 3, del ROP e del D.I. 23.7.1987. Lo stesso art. 36, comma 2, p. 1 e 2, in prima attuazione collocava nella qualifica di Dirigente di Ricerca coloro che rivestivano talune qualifiche (quali i funzionari che saranno nominati direttori di Dipartimento centrale di ricerca e coordinatori delle relative unità funzionali; i componenti della segreteria tecnico scientifica; i dirigenti superiori che nei precedenti ordinamenti degli Enti di provenienza, anteriormente alla entrata in vigore del D.P.R. n. 411 del 1976, rivestivano la qualifica di Ingegnere Superiore o qualifica equiparato o di Direttore di I classe). Parimenti venivano inquadrati nella qualifica di Dirigente di ricerca i Dirigenti Superiori tecnici che alla data di scioglimento degli Enti di provenienza avevano prodotto almeno dieci lavori scientifici con caratteri di originalità, pubblicati "a stampa" su argomenti inerenti l’attività istituzionale degli Enti.

L’art 14 del del CCNL (11.2.1988) di cui al D.P.R. n. 568 del 1987 (biennio 198587) disponeva per il ruolo della ricerca una unica qualifica funzionale (X qualifica funzionale), comprendendo sia la fascia iniziale di Ricercatore che le fasce di I Ricercatore e Dirigente di Ricerca.

Dopo l’entrata in vigore del D.P.R. n. 171 del 1991 (biennio 198890), a seguito di vicende giudiziarie, i ricorrenti hanno ottenuto l’inquadramento nel profilo di I Ricercatore.

Chiariscono che i provvedimenti individuali di inquadramento dei sopra elencati dipendenti nel livello professionale superiore di Dirigente di Ricerca sono gravemente lesivi per gli stessi, in quanto, allo stato, tutti i posti di Dirigente di Ricerca in organico sono illegittimamente occupati dai sopra elencati dipendenti, con grave nocumento per i ricorrenti medesimi.

All’uopo deducono:

1. Nullità del Decreto Direttoriale dell’11 dicembre 1997 del Direttore dell’ISPESL di annullamento del D.M. della Sanità 26 marzo 1993 del concorso interno, per titoli ed esami, a venti posti di primo livello professionale con profilo di Dirigente di Ricerca, comunicato con Circolare n. 83/1999 per violazione di legge ed eccesso di potere sotto il profilo della carenza di istruttoria, nonché falsità nei presupposti di fatto e di diritto, illogicità, ingiustizia manifesta, sviamento, contraddittorietà per violazione dell’art. 38 del D.M. 2.6.1988 (ROP); violazione dell’art. 3, co. 3, della legge n. 537 del 1993, nonché violazione dei principi costituzionali di imparzialità, buon andamento e legalità dell’azione amministrativa di cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione.

1.a – il decreto direttoriale 11 dicembre 1997 è stato adottato in esecuzione della sentenza di questo Tribunale n. 1413 del 1995, con la quale veniva annullato il D.M. del Ministro della Sanità 26 marzo 1993 di indizione del concorso interno per titoli ed esami a venti posti di Dirigente di Ricerca.

A dire dei ricorrenti detta sentenza doveva essere intesa nel senso di fare salvo il diritto di coloro che avessero maturato i requisiti secondo quanto statuito dall’art. 36, co. 2, del ROP e doveva essere fatta salva anche l’aspettativa di coloro che avevano diritto a partecipare al concorso;

1.b – Operando in tal guisa, l’amministrazione ha violato anche la legge n. 537 del 1993, art. 3, co. 3, laddove dispone che le Istituzioni pubbliche devono portare a compimento i concorsi banditi entro la data del 31 agosto 1993 per permettere, entro la data del 1° marzo 1994, l’assunzione di almeno il 50% delle unità messe a concorso;

1.c – il comportamento dell’amministrazione è in contrasto anche con i principi costituzionali in materia di pubblico impiego, poiché senza un’adeguata istruttoria ha annullato il bando nel 1997, senza alcuna comunicazione agli interessati ed ha reso noto l’annullamento attraverso una circolare nel 1999;

1.d – il ricorso a seguito del cui accoglimento è stata emessa la sentenza n. 1413 del 1995 non è stato notificato ai ricorrenti, nella loro qualità di contro interessati;

2. Nullità dei decreti di nomina a Dirigente di ricerca per violazione di legge ed eccesso di potere sotto il profilo della illogicità, ingiustizia manifesta, sviamento, contraddittorietà, falsità dei presupposti di fatto e di diritto in relazione all’art. 15, co. 11, d.P.R. n. 568 del 1987 e dell’art. 14, co. 18. dP.R. 171 del 1991 e dell’art. 18 d.P.R. n. 619 del 1980, nonché violazione dell’art. 2909 c.c. e violazione del giudicato sulla decisione n. 181 del 1994 del Consiglio di Stato e del parere n. 416 del 1995.

Assumono i ricorrenti che i decreti di inquadramento impugnati hanno disposto la decorrenza della Dirigenza di ricerca di cui all’art. 36, co. 2, p. 1, del ROP ad una data posticipata rispetto a quella accertata dalla sentenza e dal parere del Consiglio di Stato;

3. Nullità dei decreti di nomina a Dirigente di ricerca, violazione degli artt. 3 e 97 Cost. e dei principi generali di uguaglianza e buon andamento e legalità dell’azione amministrativa, nonché violazione di legge ed eccesso di potere sotto il profilo della illogicità, ingiustizia manifesta, sviamento, contraddittorietà, falsità dei presupposti di fatto e di diritto in relazione all’art. 31 della legge n. 519 del 1973 e s.i.m. e agli artt. 18, 20 e 23 d.P.R. n. 619 del 1980 in relazione agli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 D.M. 1.2.1984 e all’art. 36 del D.M. 2.8.1988, nonché violazione dell’art. 2909 c.c.; violazione del giudicato sulla decisione n. 818 del 1994 CdS e del parere n. 426 del 1995;

3.a – assumono i ricorrenti che dai decreti impugnati non emerge che i dipendenti cui è stata attribuita la qualifica di Dirigente di ricerca fossero in possesso dei requisiti per la stessa. L’art. 36 del ROP richiedeva che alla data di transito 23 luglio 1987 gli scrutinandi avessero maturato nove anni di effettivo servizio nella carriera di ricercatori, mentre alcuni dei promossi nel 1987 non appartenevano alla X qualifica funzionale ed altri non possedevano i requisiti di professionalità;

3.b – da alcune schede di valutazione dei promossi emerge che i titoli di professionalità sono stati acquisiti in data posteriore rispetto a quella del D.I. 23 luglio 1987;

3.c – l’amministrazione ha proceduto all’inquadramento anche di quei dipendenti che hanno avuto l’incarico di direttore di dipartimento o di dirigente di unità funzionale in virtù di opzione (punto 6 dell’art. 14 e p. 11 dell’art. 15 d.P.R. n. 568 del 1987), usufruendo così dei benefici previsti dall’art. 36 ROP (V. pag. 12 memoria amm.ne);

3.d – l’amministrazione avrebbe dovuto conferire gli incarichi di direzione dei Dipartimenti e di Coordinamento delle Unità Funzionali di cui all’art. 18 d.P.R. n. 619 del 1980 in base al’Ordinamento dei servizi di cui al D.M. 1° febbraio 1984 e non invece in base al successivo Regolamento dei Servizi di cui al D.M. n. 322 del 24 giugno 1991. (V. pag. 12 memoria amm.ne).

Aggiungono i ricorrenti che in violazione dell’art. 1, commi 7 e 8, D.M. n. 322 del 1991 in base ai quali i direttori dei dipartimenti centrali vengono nominati tra i dirigenti di ricerca ed i coordinatori delle unità funzionali sono nominati tra i dirigenti di ricerca ed i primi ricercatori, ha emendato il precedente ordinamento di cui al D.M. 1.2.1984 ed ha ampliato l’organico;

4. Nullità dei decreti di nomina a Dirigente di ricerca per violazione di legge ed eccesso di potere sotto il profilo della illogicità manifesta, carenza di istruttoria, falsità dei presupposti di fatto e di diritto in relazione all’art. 15, co. 11, d.P.R. n. 568 del 1987, all’art. 14, co. 18. dP.R. 171 del 1991, agli artt 6 e 36 D.M. 2.6.1988, nonché violazione dell’art. 2909 c.c. e violazione del giudicato sulla decisione n. 818 del 1994 del Consiglio di Stato e del parere n. 416 del 1995.

4.a – assumono i ricorrenti che alcuni dipendenti (nominativamente indicati) hanno assunto la qualifica di Dirigente di Ricerca in data 26.3.1993, successivamente alla data di transito e solo in virtù della "opzione;

4.b – secondo gli interessati l’art. 36 del ROP sarebbe stato applicato due volte ad alcuni dipendenti per attribuire loro sia il profilo di I Ricercatore ai sensi del comma 2, punto 3, del medesimo art. 36 sia il profilo di Dirigente di ricerca ai sensi del co. 2, p. 1), dello stesso articolo;

4.c. – altri dipendenti sono stati inquadrati nel 1987 e, successivamente, nel 1992 sono stati inquadrati Ricercatori – X qualifica funzionale -. Da detta qualifica sono stati inquadrati direttamente nella Dirigenza di ricerca;

4.d. – taluni dipendenti sono stati nominati componenti della Segreteria tecnico Scientifica in date successive al 23.7.1987, mentre l’inquadramento nelle fasce superiori andava effettuato "alle condizioni stabilite dalla disciplina previgente" e non applicando il contratto 19881990;

5. Nullità dei decreti di nomina a Dirigente di ricerca per violazione di legge ed eccesso di potere, erronea applicazione dei presupposti di fatto e di diritto in relazione all’art. 31 legge n. 519 del 1973 e s.i.m. ed alle disposizioni generali relativi alla dirigenza di cui al d. lgs. n. 29 del 1993 s. i.m. ed in relazione al d. lgs. n. 268 del 1993, nonché violazione dei principi generali di uguaglianza dei lavoratori, imparzialità, buon andamento e legalità dell’azione della P.A. di cui agli artt. 3, 35, 36 e 97 Cost;

5.a – assumono i ricorrenti che l’Amministrazione doveva fare ricorso alla normativa generale prevista per il comparto della ricerca e, in particolare, all’art. 31 della legge n. 519 del 1973, come modificato dal D.P.R. n. 171 del 1991, All. 1, sicché avrebbe dovuto riaprire i termini per il concorso a Dirigente di ricerca e doveva mettere a concorso tutti i posti vacanti.

Al contrario, l’amministrazione ha applicato la normativa precedente, attribuendo motu proprio, la nomina a Dirigente di ricerca, senza, peraltro, alcuna selezione;

6. Nullità degli atti impugnati per eccesso di potere e falsa applicazione dell’art. 23 d.P.R. n. 619 del 1980 in relazione all’art. 8 D.M. 2.6.1988 ROP, al D.M. 21.11.1991, adottato in esecuzione dell’art. 13, co. 4, punto B D.P.R. n. 171 del 1991, nonché dell’art. 3, co. 2, d. lgs. n. 268 del 1993.

6.a – i ricorrenti assumono che non sono state rispettate le dotazioni organiche, poiché le nomine sono state effettuate in un numero superiore al contingente previsto di 40 posti, mentre tra il 1995 e 1996 il totale dei Dirigenti di ricerca "non risulta chiaro" anche perchè la procedura seguita dall’amministrazione si è svolta in momenti diversi.

7. Nullità degli atti impugnati per violazione e, falsa applicazione di legge, eccesso di potere, carenza di istruttoria in relazione all’art. 1, commi 10 e 45, della legge n. 549 del 1995, nonché falsità dei presupposti di fatto e di diritto.

7.a – la norma rubricata faceva divieto alle amministrazioni pubbliche di procedere alla nomina di dirigenti generali o qualifica equiparata né era consentito istituire posti in dotazione organica.

Con ordinanza n. 4914 del 2011 è stata disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’INAIL, ente succeduto all’ISPESL nei rapporti facenti capo al suddetto in ragione della sua soppressione ai sensi dell’art. 7, co. 1, d.l. 31 maggio 2010, n. 78.

Con memoria depositata il 7 ottobre 2011 l’INAIL si è costituito in giudizio, eccependo, preliminarmente la inammissibilità del ricorso, non essendo individuabile un interesse diretto, concreto ed attuale dei ricorrenti all’annullamento del decreto impugnato, posto che gli stessi non erano in possesso dei requisiti di partecipazione al concorso annullato, nonché la tardività in relazione ai decreti direttoriali di inquadramento a Dirigente di ricerca, emessi tra il 1995 ed il 1996. Nel merito, ha concluso per il rigetto del ricorso.

All’Udienza del 9 novembre 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

Con il ricorso in epigrafe i ricorrenti hanno chiesto l’annullamento:

a) – del decreto del Direttore dell’ISPESL dell’11.12.1997 con il quale – in esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 1413/95 del Tar del Lazio, sez. III – veniva annullato il decreto del Ministro della Sanità del 26.3.1993, di indizione di un concorso interno per titoli ed esami a venti posti di "Dirigente di Ricerca", (annullamento non comunicato, ma reso noto con la Circolare n. 83/99 del 16.9.1999, affissa in bacheca il 22.9.1999 e successivamente comunicata),

b) – dei decreti direttoriali di nomina dei controinteressati a dirigente di Ricerca, I livello professionale.

Alla pubblica udienza dell’11 maggio 2011, preso atto dell’intervenuta soppressione dell’ISPESL con attribuzione delle relative funzioni all’INAIL e conseguente successione di quest’ultimo in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo al primo ente (art. 7 del d.l. n. 78/2010, conv. in l. n. 122/2010), la Sezione, con ordinanza collegiale n.4914/2011, ha disposto la prosecuzione del giudizio nei confronti di detto Istituto, che in data 7 ottobre 2011 si è costituito nel presente giudizio.

L’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla difesa dell’amministrazione, nella parte in cui è diretta ad impugnare il decreto del Direttore dell’ISPESL dell’11.12.1997 con il quale veniva annullato il decreto del Ministro della Sanità del 26.3.1993, di indizione di un concorso interno per titoli ed esami a venti posti di "Dirigente di Ricerca", è fondata.

Nella specie, invero, non è individuabile un interesse diretto, concreto e attuale dei ricorrenti all’annullamento del predetto provvedimento, atteso che gli stessi non erano in possesso dei requisiti di partecipazione al concorso annullato.

Gli istanti sia alla data di pubblicazione del bando che a quella di scadenza della presentazione delle domande di partecipazione al concorso interno per titoli ed esami, a venti posti di Dirigente di ricerca, I livello professionale (2 gennaio 1994), non possedevano il requisito necessario per la partecipazione al concorso medesimo, ai sensi dell’art. 2 del bando, vale a dire non erano inquadrati nel profilo di Primo Ricercatore – II livello professionale.

I ricorrenti D., D.L., V., infatti, erano inquadrati nel profilo di primo tecnologo – II livello professionale; mentre D.C., D.F., D.S., G. e T. nel primo profilo di ricercatore – III livello professionale.

Pertanto, stando alle risultanze di causa, peraltro pacifiche e incontestate, ai ricorrenti era preclusa la partecipazione al concorso medesimo. A tal proposito osserva il Collegio che in via generale l’interesse a ricorrere deve avere le caratteristiche della concretezza e dell’attualità e deve consistere in una utilità pratica che si può ottenere con la pronuncia richiesta, da cui possa conseguire un risultato favorevole per il ricorrente con l’osservanza del corretto procedimento (Cons. Stato, Sez. VI, 22 giugno 2004 n. 4412).

Nel caso in esame è pur vero che alcuni degli interessati avevano presentato la domanda di partecipazione alla procedura concorsuale, tuttavia nessun rilievo assume tale circostanza, non essendo essi in possesso del requisito di ammissione richiesto dall’art. 2 del bando.

Né depone in senso contrario il fatto che la comunicazione di annullamento del concorso interno sia stata effettuata dall’amministrazione anche nei confronti dei ricorrenti, dovendo ritenersi che la comunicazione stessa abbia avuto il solo fine di garantire una corretta informazione a tutto il personale e non anche quello di manifestare la volontà di considerare legittima la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

Ne consegue che il difetto nei ricorrenti del requisito sopra indicato e la conseguente impossibilità per gli stessi di partecipare al concorso del cui annullamento ora si discute, rende inammissibile il ricorso in "parte qua" per difetto di interesse.

È noto infatti che l’interesse a ricorrere, in tanto sussiste, in quanto il possibile accoglimento del ricorso può determinare una qualche utilità per il soggetto agente, laddove, nel caso di specie, un eventuale accoglimento del gravame non potrebbe determinare alcun effetto positivo per i ricorrenti, essendo all’epoca non consentita la loro partecipazione al concorso.

In relazione alla parte del ricorso che investe i decreti direttoriali di inquadramento dei controinteressati a Dirigente di ricerca – II livello professionale – è parimenti fondata l’eccezione di irricevibilità sollevata dall’amministrazione.

Osserva sul punto il Collegio che dagli atti di causa emerge che gli istanti hanno preso contezza di tali inquadramenti tra i mesi di luglio ed agosto del 1996 (cfr. attestazioni di ricevuta allegati dall’Amministrazione), con la trasmissione, a mezzo della Circolare n. 73 del 12 luglio 1996, del ruolo medesimo, per la consegna dello stesso a ciascun dipendente dell’Istituto "con controfirma dell’interessato per avvenuta ricezione" (all. 6 della produzione documentale dell’Amministrazione).

Consegue che l’impugnativa di detti inquadramenti risulta palesemente tardiva, essendo stato il ricorso de quo notificato in data 27 novembre 1999.

Alla stregua delle considerazioni sopra svolte il ricorso deve essere dichiarato in parte inammissibile per carenza di interesse e in parte irricevibile.

Stante il lungo tempo trascorso per la decisione, il Collegio reputa opportuno disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti in causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte inammissibile ed in parte irricevibile nei sensi indicati in motivazione.

Compensa le spese di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 29-09-2011) 02-12-2011, n. 45020

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Svolgimento del processo

Il Tribunale di Roma con sentenza del 3 Febbraio 2009 ha giudicato i Sigg. M.P. e D.A.F. in ordine a plurime violazioni del D.P.R. 6 gennaio 2001, n. 380 e al reato di violazione dei sigilli. Assolta la Sig.ra D.A. per non avere commesso i fatti, il Tribunale ha assolto con formula ampia il Sig. D.A. dai reati contestati ai capi C) ed E) e lo ha ritenuto responsabile delle altre ipotesi, ivi compresa quella prevista dalla prima parte dell’art. 349 c.p., condannandolo alla pena di undici mesi di reclusione e Euro 500,00 di multa oltre a quella di Euro 150,00 di ammenda (capo D).

La Corte di Appello decidendo sull’impugnazione del Sig. D.A. ha respinto i motivi di appello relativi al giudizio di responsabilità penale ed ha ritenuto maturata la prescrizione per il solo capo D), dichiarando di conseguenza estinto il reato ed eliminando la corrispondente pena di Euro 150,00 di ammenda.

Quanto ai restanti reati, la Corte territoriale ha accolto la censura relativa alla eccessività della sanzione inflitta e rideterminato la pena finale in sei mesi di reclusione e Euro 400,00 di multa.

Avverso tale decisione il Sig. D.A. ha proposto ricorso personalmente.

Il ricorrente lamenta errata applicazione della legge e vizio di motivazione per avere i giudici di merito erroneamente respinto la censura con cui ci si doleva della nullità del capo di imputazione sub F) per assoluta genericità della contestazione. Ancora più evidente, secondo il ricorrente, è l’assoluta carenza di motivazione con riferimento alle censure mosse alla prima sentenza in ordine alla sussistenza delle violazioni: censure superate con una formula del tutto generica e senza alcuno specifico riferimento ai profili in contestazione.

Motivi della decisione

Va in primo luogo escluso che sussista la nullità del capo di imputazione con riferimento al capo F), posto che la complessiva lettura della contestazione rende evidente che la violazione dei sigilli va posta in relazione alla prosecuzione dei lavori abusivi e alla data di accertamento di queste ultime violazioni. Il ricorrente è stato, così, messo in condizione di difendersi nel contesto della complessiva contestazione, che non lascia alcun margine di incertezza circa i presupposti in fatto e le ragioni dell’ipotesi di accusa.

Quanto alla censura mossa alla sentenza impugnata per essere del tutto carente la motivazione con riferimento agli specifici motivi di appello proposti avverso la sentenza del Tribunale, la Corte rileva che con detti motivi il Sig. D.A. ha contestato la correttezza del capo d’imputazione e l’esistenza di prove con riferimento all’ipotesi di violazione dei sigilli; ha contestato che le opere realizzate e contestate al capo A) comportassero un’alterazione dei luoghi rispetto alla situazione da lui rinvenuta; ha contestato la sussistenza delle violazioni edilizie minori relative ai manufatti amovibili in materiale ligneo; ha, infine, contestato il trattamento sanzionarono. A fronte di tali motivi la Corte di Appello ha rilevato che per l’ipotesi di violazione dei sigilli non sussiste alcun vizio della contestazione e ha affermato che per ciascuno dei reati l’appellante ha riproposto, senza introdurre nuovi profili di censura, le medesime argomentazioni che erano state prospettate in primo grado e fatte oggetto di esame puntuale nel corso della motivazione adottata dal Tribunale. Si tratta di argomentazione che avrebbe potuto giustificare una dichiarazione di inammissibilità di tutti i profili dell’appello, con esclusione delle censure per il reato sub D) che la Corte territoriale ha dichiarato estinto per prescrizione.

Detta inammissibilità deve essere oggi dichiarata da questa Corte, posto che il ricorrente è tornato a prospettare in sede di ricorso di legittimità le medesime censure proposte in sede di merito, che così si caratterizzano per evidente genericità alla luce dei principi fissati dalla giurisprudenza di questa Corte; si veda, da ultimo, la sentenza della Sesta Sezione Penale, n. 22445 del 2009, P.M. in proc. Candita e altri, rv 244181, secondo la quale "è inammissibile per genericità il ricorso per cassazione, ì cui motivi si limitino a enunciare ragioni ed argomenti già illustrati in atti o memorie presentate al giudice a quo, in modo disancorato dalla motivazione del provvedimento impugnato".

Sulla base delle considerazioni fin qui svolte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, nonchè al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 18-07-2012, n. 12376 Passaggio ad altra amministrazione Personale non docente

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La parte ricorrente chiede l’annullamento della sentenza di appello che ha negato il suo diritto al riconoscimento integrale dell’anzianità maturata presso l’ente locale di provenienza da parte del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (MIUR).

2. La medesima questione è stata già decisa da Cass. 12 ottobre 2011, n. 20980 e Cass. 14 ottobre 2011, n. 21282, cui si rinvia per una motivazione più analitica. In estrema sintesi, deve rilevarsi quanto segue.

3. La controversia concerne il trattamento giuridico ed economico del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) della scuola trasferito dagli enti locali al Ministero in base alla L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 8.

4. Tale norma fu oggetto di un vasto contenzioso concernente, specificamente, l’applicazione che della stessa venne data dal D.M. Pubblica Istruzione 5 aprile 2001, che recepì l’accordo stipulato tra l’ARAN e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali in data 20 luglio 2000. Le controversie giudiziarie riguardarono in particolare la possibilità di incidere, su di una norma di rango legislativo, da parte di un accordo sindacale poi recepito in decreto ministeriale. La giurisprudenza si orientò in senso negativo, sebbene con percorsi argomentativi diversi (ex plurimis, Cfr. Cass., 17 febbraio 2005, n. 3224; 4 marzo 2005, n. 4722, nonchè 27 settembre 2005, n. 18829; Da ultimo, sul punto, cfr. Cass., 14 marzo 2012, n. 4045).

5. Intervenne il legislatore, dettando la L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218 (finanziaria del 2006), che recepì, a sua volta, i contenuti dell’accordo sindacale e del decreto ministeriale. Il legislatore elevò, quindi, a rango di legge la previsione dell’autonomia collettiva. Si sostenne, da un lato, che tale norma non avesse efficacia retroattiva e, dall’altro, che se dotata di efficacia retroattiva, fosse incostituzionale sotto molteplici profili. Entrambe le posizioni sono stata giudicate non fondate.

L’efficacia retroattiva è stata affermata da questa Corte (per tutte, S.U., 8 agosto 2011, n. 17076) e dalla Corte costituzionale (sentenza n. 234 del 2007). L’incostituzionalità è stata esclusa in quattro interventi del giudice delle leggi (Corte cost. n. 234 e n. 400 del 2007; n. 212 del 2008; n. 311 del 2009). Per tali motivi, ricorsi di contenuto analogo a quello qui considerato, sono stati respinti (cfr. per tutte, Cass., 9 novembre 2010, n. 22751).

6. Questo approdo deve ora essere integrato con quanto statuito dalla Corte di giustizia dell’Unione europea (Grande sezione) nella sentenza 6 settembre 2011 (procedimento C-108/10, Scattolon), emessa su domanda di pronuncia pregiudiziale in merito all’interpretazione della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE. 7. La Corte ha risposto a quattro questioni poste dal Tribunale di Venezia. La prima consisteva nello stabilire se il fenomeno successorio disciplinato dalla L. n. 124 del 1999, art. 8 costituisca un trasferimento d’impresa ai sensi della normativa dell’Unione relativa al mantenimento dei diritti dei lavoratori. La soluzione è affermativa ("La riassunzione, da parte di una pubblica autorità di uno Stato membro, del personale dipendente di un’altra pubblica autorità, addetto alla fornitura, presso le scuole, di servizi ausiliari comprendenti, in particolare, compiti di custodia e assistenza amministrativa, costituisce un trasferimento di impresa ai sensi della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti, quando detto personale è costituito da un complesso strutturato di impiegati tutelati in qualità di lavoratori in forza dell’ordinamento giuridico nazionale di detto Stato membro").

8. Con la seconda e la terza questione si chiedeva alla Corte di stabilire: – se la continuità del rapporto di cui all’art. 3, n. 1 della 77/187 deve essere interpretata nel senso di una quantificazione dei trattamenti economici collegati presso il cessionario all’anzianità di servizio che tenga conto di tutti gli anni effettuati dal personale trasferito anche di quelli svolti alle dipendenze del cedente (seconda questione); – se tra i diritti del lavoratore che si trasferiscono al cessionario rientrano anche posizioni di vantaggio conseguite dal lavoratore presso il cedente quale l’anzianità di servizio se a questa risultano collegati nella contrattazione collettiva vigente presso il cessionario, diritti di carattere economico (terza questione). Il dispositivo della decisione è: "quando un trasferimento ai sensi della direttiva 77/187 porta all’applicazione immediata, ai lavoratori trasferiti, del contratto collettivo vigente presso il cessionario e inoltre le condizioni retributive previste da questo contratto sono collegate segnatamente all’anzianità lavorativa, l’art. 3 di detta direttiva osta a che i lavoratori trasferiti subiscano, rispetto alla loro posizione immediatamente precedente al trasferimento, un peggioramento retributivo sostanziale per il mancato riconoscimento dell’anzianità da loro maturata presso il cedente, equivalente a quella maturata da altri lavoratori alle dipendenze del cessionario, all’atto della determinazione della loro posizione retributiva di partenza presso quest’ultimo. E’ compito del giudice del rinvio esaminare se, all’atto del trasferimento in questione nella causa principale, si sia verificato un siffatto peggioramento retributivo".

9. Il giudice nazionale è quindi chiamato dalla Corte di giustizia ad accertare se, a causa del mancato riconoscimento integrale della anzianità maturata presso l’ente cedente, il lavoratore trasferito abbia subito un peggioramento retributivo.

10. In motivazione la Corte rileva che, una volta inquadrato nel concetto di trasferimento d’azienda e quindi assoggettato alla direttiva 77/187, al trasferimento degli ATA si applica non solo il n. 1 dell’art. 3 della direttiva, ma anche il n. 2, disposizione che riguarda segnatamente l’ipotesi in cui l’applicazione del contratto in vigore presso il cedente venga abbandonata a favore di quello in vigore presso il cessionario (come nel caso in esame). Il cessionario ha diritto di applicare sin dalla data del trasferimento le condizioni di lavoro previste dal contratto collettivo per lui vigente, ivi comprese quelle concernenti la retribuzione (punto n. 74 della sentenza). Ciò premesso, la Corte sottolinea che gli stati dell’Unione, pur con un margine di elasticità, devono attenersi allo scopo della direttiva, consistente "nell’impedire che i lavoratori coinvolti in un trasferimento siano collocati in una posizione meno favorevole per il solo fatto del trasferimento" (n. 75, il concetto è ribadito al n. 77 in cui si precisa che la direttiva "ha il solo scopo di evitare che determinati lavoratori siano collocati, per il solo fatto del trasferimento verso un altro datore di lavoro, in una posizione sfavorevole rispetto a quella di cui godevano precedentemente").

11. Quindi, nella definizione delle singole controversie, è necessario stabilire se si è in presenza di condizioni meno favorevoli. A tal fine, il giudice del rinvio deve osservare i seguenti criteri.

a. Quanto ai soggetti la cui posizione va comparata, il confronto è con le condizioni immediatamente antecedenti al trasferimento dello stesso lavoratore trasferito (così il n. 75 e, al n. 77, si precisa "posizione sfavorevole rispetto a quella di cui godevano prima del trasferimento". Idem nn. 82 e 83). Al contrario, non ostano eventuali disparità con i lavoratori che all’atto del trasferimento erano già in servizio presso il cessionario (n. 77).

b. Quanto alle modalità, si deve trattare di peggioramento retributivo sostanziale (così il dispositivo) ed il confronto tra le condizioni deve essere globale (n. 76: "condizioni globalmente meno favorevoli"; n. 82: "posizione globalmente sfavorevole"), quindi non limitato allo specifico istituto.

c. Quanto al momento da prendere in considerazione, il confronto deve essere fatto all’atto del trasferimento (nn. 82 e 84, oltre che nel dispositivo: "all’atto della determinazione della loro posizione retribuiva di partenza").

12. La quarta ed ultima questione posta dal Tribunale di Venezia atteneva alla conformità della disciplina italiana e specificamente della Legge Finanziaria 2006, art. 1, comma 218 all’art. 6, n. 2 TUE in combinato disposto con l’art. 6 della CEDU e gli att. 46 e 47 e art. 52, n. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, come recepiti nel Trattato di Lisbona. La Corte, dando atto della pronunzia emessa il 7 giugno 2011 dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (sentenza Agrati), ha statuito che "vista la risposta data alla seconda ed alla terza questione, non c’è più bisogno di esaminare se la normativa nazionale in oggetto, quale applicata alla ricorrente nella causa principale, violi i principi" di cui alle norme su indicate.

13. La sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea incide sul presente giudizio. In base all’art. 11 Cost. e all’art. 117 Cost., comma 1, il giudice nazionale e, prima ancora, l’amministrazione, hanno il potere-dovere di dare immediata applicazione alle norme della Unione europea provviste di effetto diretto, con i soli limiti derivanti dai principi fondamentali dell’assetto costituzionale dello Stato ovvero dei diritti inalienabili della persona, nel cui ambito resta ferma la possibilità del controllo di costituzionalità (cfr, per tutte, Corte cost. sentenze n. 183 del 1973 e n. 170 del 1984; ordinanza n. 536 del 1995 nonchè, da ultimo, sentenze n. 284 del 2007, n. 227 del 2010, n. 288 del 2010, n. 80 del 2011). L’obbligo di applicazione è stato riconosciuto anche nei confronti delle sentenze interpretative della Corte di giustizia (emanate in via pregiudiziale o a seguito di procedura di infrazione) ove riguardino norme europee direttamente applicabili (cfr. Corte cost. sentenze n. 113 del 1985, n. 389 del 1989 e n. 168 del 1991, nonchè, sull’onere di interpretazione conforme al diritto dell’Unione, sentenze n. 28 del 2010 e n. 190 del 2000).

14. La difesa della ricorrente evidenzia che il ricorso è stato proposto avendo riguardo al contenuto della ordinanza n. 22260/2008 di questa Corte; tuttavia, pure avendo la Corte Costituzionale dichiarato infondate le questioni di costituzionalità sollevate (L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 218 censurato, in riferimento all’art. 117 Cost., comma 1, ed all’art. 6 della CEDU, nella parte in cui aveva interpretato la L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 8, comma 2), nel frattempo è mutata la prospettiva di valutazione della materia, alla luce dei successivi sviluppi della vicenda sul piano della giurisprudenza europea, che hanno indotto la Corte di Cassazione ad accogliere i ricorsi dei lavoratori. Il ricorso deve essere esaminato, pertanto, alla stregua dei principi sanciti dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (procedimento C-108/2010) del 6.9.2011, prescindendosi dagli aspetti di incostituzionalità rilevati nel secondo motivo di impugnazione.

15. La questione di costituzionalità rimane, invero, assorbita dall’interpretazione della normativa nazionale alla luce del diritto europeo, fornita dalla sentenza Scattolon e dalla conseguente tutela del diritto dei lavoratori, previo riconoscimento della garanzia a non subire peggioramenti di sorta, in conformità all’onere di interpretazione conforme al diritto dell’Unione, secondo quanto già osservato al punto 13.

16. Nè rileva il fatto che, all’epoca in cui la Corte di giustizia si è espressa, la decisione Agrati della CEDU non fosse ancora definitiva, perchè la decisione della Corte di giustizia nella parte in cui delinea il suo rapporto con la sentenza Agrati non si basa su questo dato, ma sul contenuto della decisione della CEDU. 17. La sentenza Agrati parte dalla premessa che "i ricorrenti sostengono di aver percepito, in seguito al trasferimento, un trattamento economico nel complesso inferiore a quello percepito prima del trasferimento" e "hanno perso tutti gli elementi accessori della retribuzione" e perviene alla conclusione che "l’adozione della finanziaria 2006 definiva il merito della controversia e rendeva vana la prosecuzione dei procedimenti", conclusione in forza della quale ha espresso il suo giudizio sull’intervento del legislatore italiano.

18. La sentenza Scattolon, interpretando la normativa italiana alla luce del diritto europeo, perviene alle conclusioni di cui si è dato conto, in forza delle quali il singolo giudizio non può dirsi chiuso e il diritto dei lavoratori (a non percepire, a seguito del trasferimento, un trattamento nel complesso inferiore a quello percepito prima del trasferimento) trova garanzia. Ciò spiega perchè, la Corte di giustizia abbia giudicato assorbita la quarta questione, implicante la chiusura del giudizio e la negazione della garanzia su indicata.

19. Deve aggiungersi, per completezza, che anche l’altra affermazione formulata dai ricorrenti nella causa Agrati di aver perso "tutti gli elementi accessori della retribuzione" (affermazione ribadita da parte ricorrente di questo giudizio nella memoria per l’udienza) non è fondata, in quanto nella controversie in cui la questione è stata posta, la decisione è stata nel segno della conservazione del diritto (cfr., Cass. 19 marzo 2012, n. 4316, confermando l’orientamento della sentenza di merito emessa dalla Corte d’appello di Brescia, a sua volta di conferma della sentenza del Tribunale che aveva accolto la domanda del lavoratore).

20. In conclusione, in consonanza con la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, il caso in esame deve essere deciso con l’accoglimento del ricorso del lavoratore. La violazione del complesso normativo, costituito dalla L. n. 124 del 1999, art. 8 e L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218 denunziata, deve essere verificata in concreto sulla base dei principi enunciati dalla Corte di giustizia europea. La decisione impugnata deve, pertanto, essere cassata con rinvio alla Corte d’appello indicata in dispositivo, la quale, applicando i criteri di comparazione su specificati, dovrà decidere la controversia nel merito, verificando la sussistenza, o meno, di un peggioramento retributivo sostanziale all’atto del trasferimento e dovrà accogliere o respingere la domanda del lavoratore in relazione al risultato di tale accertamento. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia alla Corte d’appello di Catania, anche per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. IV, Sent., 27-01-2011, n. 617

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione

L’appellante chiede la riforma della sentenza in epigrafe – con la quale il giudice di primo grado ha respinto il ricorso dinanzi ad esso proposto per ottenere l’annullamento della nota del 27.11.07 n. 134213MJ/3/1781, con la quale è stata respinta la richiesta di corresponsione dell’assegno funzionale e della R.I.A. – oltre accessori, con la conseguente condanna dell’Amministrazione.

Il ricorrente, per la sua qualità di ufficiale dei Carabinieri, non ancora colonnello, chiede di poter cumulare con il trattamento stipendiale ad esso corrisposto al raggiungimento del 13° anno, trascorso senza demerito, dalla nomina ad ufficiale, previsto dall’art.43 ter della legge n.121 del 1981 (introdotto dal decretolegge 3 maggio 2001, n. 157, convertito con legge 30 dicembre 2002, n. 295), il trattamento proprio del personale direttivomilitare (che va dal grado di sottotenente a quello di tenente colonnello), previsto dal D.Lgs. n.193 del 2003, che consente anche la corresponsione dell’assegno funzionale (art.6 D.L. n.387/1987 conv. in legge n.472/1987) e della retribuzione individuale di anzianità (r.i.a., ex art.3 comma primo d.P.R. n.150/1987).

Il giudice di primo grado ha respinto il ricorso con l’argomento che al raggiungimento del 13° anno dalla nomina ad ufficiale, il carabiniere entra, per effetto di un nuovo trattamento stipendiale, nella "dirigenza economica" (legge 250/2001), con la quale non sono compatibili tanto l’assegno funzionale quanto la r.i.a.; voci del trattamento retributivo che implicano il mantenimento del sistema parametrale di cui al d.lgs.193.

L’appellante, con deduzioni assai articolate e riprese nella memoria depositata in prossimità dell’udienza di discussione, ha chiesto la riforma della sentenza impugnata, rinvenendovi violazione ed errata interpretazione di legge.

All’udienza del 21 dicembre 2010 il ricorso è stato chiamato e trattenuto in decisione.

L’appello è infondato.

L’appellante, moglie ed erede di ufficiale proveniente dalle carriere inferiori, ha chiesto all’Amministrazione che gli venisse corrisposto l’assegno funzionale e la indennità di retribuzione individuale, non attribuiti, a suo tempo, per il servizio compreso tra il compimento del 13° e quello del 15° anno di servizio da ufficiale.

Il diniego dell’Amministrazione si basa sulla considerazione che il richiedente è percettore del trattamento economico previsto dall’art.43 ter comma 1, L. n. 121 del 1981 e solo con il compimento del 15° anno di servizio da ufficiale può aspirare ad ottenere il trattamento economico richiesto, nella forma prevista dall’art.43, comma 2 stessa L. 121/1981; cioè quello spettante al personale dirigente "omogeneizzato".

Se la richiesta fosse stata accolta, sottolinea l’appellante, si sarebbe evitato l’azzeramento totale del servizio prestato prima della nomina ad ufficiale proveniente dalla categorie inferiori.

La sentenza di primo grado sarebbe allora errata per non aver distinto tra i dirigenti veri e propri, cui tra i Carabinieri si devono equiparare i gradi che vanno da colonnello a Generale di Corpo d’Armata, i percettori del trattamento economico ex art.43 commi 22 e 23 della legge 121 del 1981 ed i percettori, come l’appellante, del trattamento stipendiale di cui all’art. 43 ter stessa legge; in sostanza si sostiene che l’appellante, pur godendo del trattamento ex art. 43 ter da ultimo citato, e quindi dello stipendio di colonnello, è un direttivo e non un dirigente e non si trova nella stessa situazione, in particolare, dei colleghi cui vanno applicati i detti commi 22 e 23.

La tesi del ricorrente si sviluppa con ampi riferimenti a tutte la norme implicate nella questione controversa: alla legge 1 aprile 1981 n. 121 concernente "Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza", il cui art.16 ha ricompreso l’Arma dei carabinieri tra le Forze di Polizia; all’art. 6 del d.l. 21 settembre 1987 n. 387 (conv. in legge n. 472/87), che ha introdotto l’assegno funzionale; all’art. 3 del d.p.r. 10 aprile 1987 n. 150, che ha istituito la retribuzione individuale di anzianità (d’ora in poi solo r.i.a.); al decreto legislativo 193/2003, che ha introdotto il sistema di retribuzione parametrale in sostituzione del sistema dei livelli (d. lgs. 195/1995), applicabile ai direttivi, i quali vengono così sganciati dai dirigenti non contrattualizzati (ai quali si applica la legge n.448/1998).

Il tema che emerge dalla controversia all’esame non ha precedenti specifici nel panorama giurisprudenziale; tuttavia questo Consesso, sia in sede consultiva che giurisdizionale ed in particolare tramite questa Sezione, ha ripetute volte affrontato questioni riguardanti il trattamento retributivo dei carabinieri con il grado di ufficiale al 13° anno di servizio, sottolineandone la peculiarità e la spiccata autonomia, in ragione della quale non sono consentite soluzioni interpretative che ne determinerebbero variazioni non espressamente previste dalle norme di legge che lo regolano (Cons.Stato Sez. IV, n. 6452/2003; n. 1155/2004; n. 868/2007; Cons. Stato Sez. III, parere n. 3632/2009).

In tale contesto il collegio ritiene di dovere esaminare gli aspetti più significativi che emergono dal gravame, che, cioè, l’appellante considera decisivi per il riconoscimento delle proprie ragioni. Assume anzitutto l’appellante che la compatibilità dell’assegno funzionale e della r.i.a. con il trattamento stipendiale dell’ufficiale dei Carabinieri al 13° anno di servizio si ricava dal comma 4 del d.l. n.387/1987, poiché specifica che i detti benefici non competono ai dirigenti (cioè ai generali e colonnelli) e non sono cumulabili con il trattamento economico di cui all’art.43 commi 22 e 23 della legge 121/191.

E poiché gli ufficiali dirigenti non sono i carabinieri ufficiali che, come l’appellante, sono disciplinati dall’art. 43 ter già citato, ne conseguirebbe che nei confronti di questi ultimi il cumulo dei predetti benefici con il trattamento stipendiale sarebbe consentito.

Per rafforzare l’argomento si aggiunge: "Né può minimamente prefigurarsi che al legislatore sia sfuggito l’aggiornamento dell’art.6 comma quarto del DL 387/1987, nel momento in cui ha introdotto l’art.43 ter legge 121/1987 con il D.L. 157 del 3 maggio 2001".

La tesi non convince.

Il citato art.43 ter è chiaro nel disciplinare un trattamento stipendiale che è "anticipazione", per effetto di una norma sopravvenuta, e nei limiti in questa strettamente previsti, del trattamento economico disciplinato dai citati commi 22 e 23; i soggetti che ne sono destinatari sono, con diversa anzianità, i medesimi.

Non vi era dunque alcuna necessità che il legislatore chiarisse che anche per gli ufficiali dell’art. 43 ter il cumulo in parola non era consentito, come non era consentito per quelli a cui si applicano gli i commi 22 e 23.

L’altro argomento cui l’appellante affida le proprie ragioni nasce dall’art.1 D.lgs 193/2003.

Ivi si stabilisce che il nuovo sistema di retribuzione (parametrale) non va applicato al personale destinatario del trattamento stipendiale o economico dirigenziale e si applica, dunque, soltanto al personale direttivo.

Il successivo articolo 3 dello stesso decreto ora in esame, trattando degli effetti dei parametri stipendiali, al comma 4 testualmente recita: "Nello stipendio di cui al comma 1 non confluiscono la retribuzione individuale di anzianità…. l’assegno funzionale e gli emolumenti diversi da quelli indicati nelle tabelle 3, 4, 5".

Sostiene, quindi, l’appellante che poiché l’assegno funzionale e la r.i.a. non fanno parte del sistema retributivo istituito con il decreto sopra citato, essi vanno attribuiti (in pratica aggiunti) secondo le norme che li prevedono, di cui non è esclusa l’applicazione.

Senonché lo stipendio di cui al comma 1, richiamato dal comma 4, è lo stipendio del personale direttivo "parametrato" e non lo stipendio ex lege del carabiniere ufficiale con 13 anni di servizio, e dunque non può esservi per esso quella confluenza che si pretende.

Quest’ultimo profilo dà possibilità inoltre di risolvere il dilemma che nell’impugnazione in esame viene agitato a proposito dell’appartenenza dei carabinieri, con 13 anni di servizio da ufficiale, al personale contrattualizzato oppure a quello non contrattualizzato; cioè ai direttivi ovvero ai dirigenti.

La risposta viene dal complesso delle norme finora esaminate, ed è nel senso che essi, per quanto riguarda il trattamento stipendiale, appartengono alla categoria dei dirigenti, mentre per gli altri aspetti rientrano nella contrattualizzazione.

L’appello in conclusione va respinto

Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge, e per l’effetto conferma la sentenza impugnata.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Paolo Numerico, Presidente

Armando Pozzi, Consigliere

Sandro Aureli, Consigliere, Estensore

Andrea Migliozzi, Consigliere

Dante D’Alessio, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.