Cassazione civile sez I del 26.1.2011 n.1830 Assegno divorzile, figlio, assegno mantenimento, maggiorenne, sposato (2011-02-11)

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

omissis …

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il Tribunale di Ferrara con decreto del 21 febbraio 2006 ha modificato le condizioni della separazione personale tra P. B. e B.M., esonerando quest’ultimo dal contributo di Euro 436 mensili al mantenimento della figlia S., ormai maggiorenne, perchè ritenuta autosufficiente.

Il reclamo della P. è stato respinto dalla Corte di appello di Bologna con decreto del 12 luglio 2006, perchè la figlia aveva già conseguito un titolo di laurea spendibile nel mondo del lavoro;e soprattutto perchè aveva contratto matrimonio perciò dimostrando di avere raggiunto piena indipendenza economica.

Per la cassazione del provvedimento P.B. ha proposto ricorso per tre motivi illustrati da memoria; mentre il B. non ha spiegato difese.

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. Con il primo motivo la P., deducendo violazione degli artt. 147, 148 e 155 cod. civ., censura il provvedimento impugnato per aver escluso l’obbligo della controparte di contribuire al mantenimento della figlia erroneamente ritenuta autosufficiente in mancanza di adeguata occupazione, in quanto la stessa: a) pur avendo conseguito un diploma di laurea in scienze motorie, aveva preferito iscriversi alla facoltà di medicina invece di reperire un’occupazione attraverso il titolo ottenuto; b) aveva contratto matrimonio con un giovane di (OMISSIS) pur esso non indipendente perchè ancora studente: senza considerare che le nozze non potevano essere equiparate alla raggiunta autosufficienza richiesta dalla legge.

Con il secondo, deducendo violazione dell’art. 2697 cod. civ., lamenta che il decreto abbia violato il principio relativo all’onere della prova che nel caso poneva a carico del genitore non affidatario la dimostrazione invece non fornita, che la figlia maggiorenne era divenuta autosufficiente.

3. Le censure sono fondate.

Pur non menzionando gli artt. 147 e 155 cod. civ. espressamente i figli maggiorenni fra i destinatari dell’obbligo di mantenimento posto a carico dei genitori, la prevalente dottrina e la giurisprudenza di legittimità dall’ampia formulazione di dette norme, nonchè dal riscontro e conferma che le stesse trovano nell’art. 30 Cost., trassero la regola che la relativa obbligazione non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età da parte dei figli, ma perdura indipendentemente dall’età di costoro, per un periodo di tempo che, pur non potendo essere predeterminato, fu sistematicamente fatto coincidere con il completamento degli studi e con il conseguimento del titolo relativo;

ovvero con l’avviamento degli stessi ad una professione, ad un arte, o ad un mestiere confacente, per quanto possibile, alla condizione sociale della famiglia (Cass. 87 e 124/1962).

Questi principi furono estesi alla disciplina del divorzio introdotto dalla L. n. 898 del 1970, il cui art. 6 ha riprodotto in termini nuovamente generici – e senza alcun’altra specificazione – l’obbligo (anche) del genitore non affidatario di contribuire al mantenimento dei figli.

4. La giurisprudenza successiva ha ulteriormente approfondito il regime dell’obbligazione dei genitori di concorrere tra loro al mantenimento dei figli maggiorenni secondo le regole dell’art. 148 cod. civ. pervenendo ai seguenti principi, più volte ribaditi:

1) il giudice di merito non può prefissare un termine a tale obbligo di mantenimento, atteso che il limite di persistenza dello stesso va determinato, non sulla base di un termine astratto (pur se desunto dalla media della durata degli studi in una determinata facoltà universitaria e/o dalla normalità del tempo mediamente occorrente ad un giovane laureato, in una data realtà economica, affinchè questo possa trovare impiego), bensì sulla base (soltanto) del fatto che il figlio, malgrado i genitori gli abbiano assicurato le condizioni necessarie (e sufficienti) per concludere gli studi intrapresi e conseguire il titolo indispensabile ai fini dell’accesso alla professione auspicata, non abbia saputo trame profitto, per inescusabile trascuratezza o per libera (ma discutibile) scelta delle opportunità offertegli; ovvero non sia stato in grado di raggiungere l’autosufficienza economica per propria colpa;

2) configurandosi quest’ultima quale fatto estintivo di una obbligazione "ex lege", spetta al genitore interessato alla declaratoria della sua cessazione, fornire la prova di uno "status" di autosufficienza economica del figlio, consistente nella percezione di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita in relazione alle normali e concrete condizioni di mercato; ovvero che il mancato svolgimento di un’attività lavorativa dipende da un suo atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato (Cass. 407/2007; 15756/2006; 8221/2006);

3) il relativo accertamento non può che ispirarsi a criteri di relatività, in quanto necessariamente ancorato alle aspirazioni, al percorso scolastico, universitario e post – universitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il soggetto abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione, investendo impegno personale ed economie familiari (Cass. 23673/2006; 4765/2002). E d’altra parte la prova dell’indipendenza economica può fondarsi su presunzioni, quali esemplificativamente i mezzi economici di cui il figlio si avvale unitamente al suo tenore di vita, l’essere stato avviato ad attività lavorativa con concreta prospettiva di indipendenza economica, o comunque posto nelle concrete condizioni per poter addivenire alla autosufficienza economica, di cui egli non abbia, poi, tratto profitto per sua colpa;o ancora, il matrimonio e la convivenza in altro autonomo nucleo familiare (Cass. 24498/2006);

4) Per converso, una volta legittimamente cessato l’obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne – per avere espletato attività lavorativa, ovvero per altre cause che hanno determinato il venir meno del relativo presupposto (matrimonio o altro) – esso non può risorgere che nella forma del più ristretto dovere degli alimenti, fondato su condizioni sostanziali e procedurali affatto diverse (Cass. 22477/2006, – 26259/2005, – 12477/2004).

Questo quadro normativo è stato sostanzialmente recepito dal nuovo art. 155 quinquies cod. civ. introdotto dalla L. n. 54 del 2006, secondo cui "Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico".

5. Nel caso concreto costituiscono circostanze fattuali del tutto pacifiche e supposte dal provvedimento impugnato che la giovane B.S. ha ottenuto un titolo di laurea breve in scienze motorie; e che tuttavia non ha svolto successivamente alcuna attività lavorativa, ma è stata ammessa alla facoltà di medicina e chirurgia alla quale la stessa aspirava fin da giovane età, che attualmente frequenta con profitto, perciò non avendo raggiunto ancora l’autosufficienza economica.

Nessuna di esse è stata del resto contestata dal B., il quale non ha mai dubitato neppure del fatto che il titolo in questione non avesse ancora consentito alla figlia concrete possibilità di inserimento nel mercato del lavoro; non le ha addebitato colpe o inerzie per il protrarsi di tale situazione; e neppure ha mai posto in discussione l’intendimento della giovane di trarre profitto anche ai fini professionali del nuovo corso di laurea intrapreso. Ma ha chiesto (ed ottenuto) l’esonero dal contributo al mantenimento della figlia maggiorenne per il solo fatto che aveva contratto matrimonio con un giovane studente originario della Repubblica dominicana, e dalla data del matrimonio stesso (maggio 2005).

Ritiene questa Corte che il principio anche di recente affermato nella giurisprudenza di legittimità secondo il quale il matrimonio del figlio maggiorenne già destinatario del contributo di mantenimento a carico di ciascuno dei genitori ne comporta l’automatica cessazione debba essere in questa sede ribadito, in quanto trae fondamento da un lato negli obblighi e nei diritti che derivano dal matrimonio, dall’altro lato nel rilievo, sul piano fattuale, che con la costituzione del nuovo nucleo, i coniugi attuano una comunione materiale e spirituale di vita realizzando i molteplici effetti stabiliti dalla legge.

Viene pertanto in risalto, ai fini che qui interessano, il matrimonio- rapporto che all’atto di celebrazione di norma effettivamente consegue, e che dà vita ad un nuovo organismo familiare distinto, pur se convivente con quelli di origine di ciascuno dei coniugi, perciò autonomo, una volta che nel suo ambito questi ultimi divengono titolari del governo della nuova entità e sono legati dall’obbligo alla reciproca assistenza morale e materiale costituente il necessario svolgimento di quell’impegno di vita assieme che hanno assunto con le nozze. Tant’è che l’art. 143 c.p.c., comma 3 enuncia espressamente il dovere di entrambi di contribuire ai bisogni della famiglia "in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo" che dunque presuppone, attribuendo alla contribuzione una configurazione paritaria e reciproca che si identifica nell’obbligo di soddisfare le necessità della famiglia: intesa dunque come formazione sociale nuova ed autonoma.

Peraltro, nessuno di detti elementi è ravvisabile nella vicenda prospettata dalla ricorrente senza alcuna contestazione del B., nè accertamenti di contenuto diverso da parte dei giudici di merito così che deve considerarsi acquisito che la figlia, di giovanissima età, a seguito di una relazione sentimentale con il giovane suddetto ha contratto con lo stesso un primo matrimonio con rito civile in (OMISSIS) nel (OMISSIS) ed uno successivo con rito canonico nel (OMISSIS), onde consentirne l’espatrio dalla Repubblica dominicana e la regolare permanenza nel territorio nazionale. Alla quale non è dunque seguito alcun mutamento sostanziale per la giovane che ha continuato a vivere, come in passato, con la madre ed a frequentare il corso di laurea intrapreso; neppure in relazione allo stato coniugale acquisito, essendo il marito anch’egli studente, privo di mezzi economici ed iscritto all’istituto per perito elettrotecnico ITIS di Ferrara onde completare a sua volta il proprio ciclo di studi.

6. In tale peculiare situazione non è configurabile neppure la fattispecie più volte esaminata da questa Corte, del figlio maggiorenne tornato a vivere con uno dei genitori perchè non più economicamente autosufficiente dopo esserlo stato in passato per aver svolto attività lavorativa o per altre cause (quali l’aver contratto matrimonio, poi fallito); bensì quella affatto diversa del figlio che non ha mai cessato di convivere con detto genitore pur dopo la maggiore età, e che malgrado il conseguimento di un titolo di studio universitario non ha potuto trame utile profitto non per sua colpa o per sua scelta; e non ha nel caso raggiunto l’indipendenza economica neppure con la mera celebrazione del matrimonio, diretta nella specie a raggiungere la finalità di cui si è detto avanti: senza per questo aver costituito una nuova entità familiare autonoma e finanziariamente indipendente.

Pertanto il Collegio deve alla stessa applicare la consueta regola generale tratta dall’art. 148 cod. civ. ed affermare che sul B. continua a gravare l’obbligo di contribuire al mantenimento della figlia S., non avendo egli fornito la dimostrazione che costei è divenuta autosufficiente (anche attraverso l’attività lavorativa del marito), ovvero che il mancato svolgimento di un’attività professionale dipende da un suo atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato di avvalersi del titolo conseguito.

Assorbito pertanto l’ultimo motivo del ricorso, la sentenza impugnata va cassata; e poichè non necessitano ulteriori accertamenti il Collegio deve decidere nel merito ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ. respingendo le domande avanzate dal B..

La novità delle questioni trattate induce la Corte a compensare tra le parti le spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte, accoglie i primi due motivi del ricorso e dichiara assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta le domande del B.. Dichiara interamente compensate tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2011

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 27-01-2011, n. 1881 Revocatoria fallimentare

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La spa Banca Arditi Galati conveniva, davanti al tribunale di Bari, L.R. e B.C., al fine di sentire dichiarare l’inefficacia, nei suoi confronti, del fondo patrimoniale dagli stessi costituito in data 31.3.1999 in pregiudizio delle ragioni creditorie dell’attrice.

Deceduto nelle more il L., si costituivano i suoi eredi F. ed L.A. e la stessa B. sostenendo che non ricorrevano i presupposti dell’art. 2901 c.c., perchè la costituzione del fondo patrimoniale era antecedente al debito con la banca, sorto soltanto con la revoca dei fidi fra il novembre 1999 e l’aprile 2000.

Eccepivano, inoltre, il difetto di legittimazione della Banca perchè, essendo stato dichiarato il fallimento della ditta RL2 di L.R. il 26.6.2000, la relativa azione revocatoria competeva esclusivamente al curatore.

Con sentenza del 30.6.2004, il tribunale accoglieva la domanda.

A diversa conclusione perveniva la Corte d’Appello, investita dell’impugnazione da parte degli eredi L. e della B., che, con sentenza in data 11.8.2006, dichiarava improponibile l’azione revocatoria promossa dall’istituto di credito.

Affermava, a tal fine, l’erroneità della declaratoria di tardività del difetto di legittimazione attiva della Banca affermata dal primo giudice, ed in tal senso accoglieva l’appello proposto.

Ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi la spa Banca Arditi Galati.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2901 c.c. e della L. Fall., art. 64;

violazione e falsa applicazione degli artt. 99, 112, 163 e 345 c.p.c.; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 3 e 5).

Al di là del potenziale rilievo di inammissibilità del motivo per una generica formulazione dei quesiti, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis nella specie, il motivo, comunque, non è fondato.

La costituzione del fondo patrimoniale per fronteggiare i bisogni della famiglia (artt. 167 ss. c.c.) non integra adempimento di un dovere giuridico, non essendo obbligatoria per legge, ma configura un atto a titolo gratuito, anche quando proviene da entrambi i coniugi;

e ciò perchè, neppure in questo caso, l’atto di costituzione trova contropartita in un’attribuzione in favore dei disponenti.

Ne consegue che, in caso di fallimento di uno dei coniugi, l’atto di costituzione del fondo patrimoniale è inefficace rispetto ai creditori a norma della L. Fall., art. 64 (Cass. 16.7.2010 n. 16760;

cass. 2.2.2006 n. 2327; cass. 23.3.2005 n. 6267).

In via del tutto particolare, è stato statuito anche che se i beni destinati al fondo erano in comunione legale fra i coniugi, l’inefficacia dell’atto possa essere dichiarata solo per la quota spettante al coniuge fallito (Cass. 25.7.1997 n. 6954).

Nel caso in esame, l’unico dato contenuto nella parte espositiva della sentenza impugnata è che "Il 31 marzo 1999 i coniugi L. R. e B.C. costituivano in fondo patrimoniale per la famiglia le rispettive quote indivise dell’appartamento sito in …".

E, pertanto, evidente che, in mancanza di ulteriori elementi significativi dei rapporti patrimoniali fra i coniugi, l’inefficacia vada estesa – ai sensi della L. Fall., art. 64 – all’atto di costituzione del fondo tout court.

Nè alcun rilievo, a tal fine, potrebbe riconoscersi alle conclusioni – così come riportate in sentenza-rassegnate, in sede di appello, dal Fallimento "RL2 di Larizza Rocco" il quale, nel comunicare di avere proposto separata azione, ai sensi della L. Fall., art. 64, al fine di ottenere la declaratoria di inefficacia dell’atto di costituzione del fondo patrimoniale, chiedeva una pronuncia dichiarativa della sua legittimazione esclusiva, e, solo in subordine, la limitazione degli effetti della sentenza alla quota di proprietà della B..

Una volta riconosciuta l’improponibilità della domanda da parte della Banca ricorrente, per appartenere la relativa legittimazione esclusivamente al curatore, è priva di rilievo la richiesta avanzata in via subordinata.

D’altra parte, la legittimazione dell’odierna ricorrente non può essere recuperata neppure sotto il profilo della qualità di fideiussore della B..

Questa, infatti, – come si legge in sentenza – aveva prestato in data 28.6.1998 fideiussione in favore della Banca con riferimento ad un rapporto di conto corrente intestato al L., quale titolare della impresa individuale poi fallita.

Ma, la B. è stata evocata in giudizio quale coniuge compartecipe alla costituzione del fondo patrimoniale e non nella sua qualità di fideiussore.

Ne deriva che la stessa non può essere considerata nella veste di coobligata di un’obbligazione solidale, per la quale la regola dell’improcedibilità nella sede ordinaria della domanda di adempimento e della conseguente attrazione a quella fallimentare, ai sensi della L. Fall., art. 24, non trova applicazione in caso di sopravvenuto fallimento di uno dei condebitori, qualora, contro tale soggetto, non sia svolta alcuna domanda volta ad ottenere un titolo per partecipare al concorso (Cass. 3.12.2009 n. 25403).

Con il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2901 e 2967 c.c.; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 3 e 5).

Il motivo è inammissibile per difetto di interesse.

La ratio decidendi della sentenza impugnata non involge i profili di merito dell’azione revocatoria, esaminata dalla Corte di merito ad abundantiam, ma riguarda soltanto il profilo processuale relativo alla legittimazione attiva dell’appellata.

Ne deriva che, con la statuizione di improponibilità della domanda, la Corte di merito si è spogliata della potestas iudicandi con riferimento al merito della controversia.

Le ulteriori argomentazioni sul fondo della domanda, inserite nella motivazione soltanto "per mero scrupolo di completezza", quindi, non hanno alcun rilievo – come già detto – ai fini della decisione, di natura esclusivamente processuale. Con la conseguente inammissibilità, per difetto di interesse, dell’impugnazione che pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta ad abundantiam nella sentenza impugnata (S.U. 20.2.2007 n. 3840; conformi succ. Cass. 5.6.2007 n. 13068; cass. 19.2.2009 n. 4053; cass. 9.4.2009 n. 8676).

Conclusivamente, il ricorso è rigettato.

Nessun provvedimento deve essere adottato in ordine alle spese, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese.

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T.A.R. Sicilia Catania Sez. II, Sent., 20-01-2011, n. 132 Pensioni, stipendi e salari

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Svolgimento del processo

Con l’atto introduttivo del giudizio il ricorrente esponeva:

a)di essere stato dipendente dell’amministrazione regionale e di aver prestato servizio presso la commissione provinciale di controllo di Catania;

b)di essere stato collocato a riposo su sua domanda a decorrere dall’1.10.1993 con relativa determinazione del suo trattamento di quiescenza con provvedimento 17.7.93 n. 1467/B;

c)che l’amministrazione, con provvedimento 19 aprile 1997 n. 5409/II, aveva stabilito un trattamento meno favorevole non avendo calcolato gli aumenti periodici e/o i ratei degli stessi maturati dall’1 luglio 1990 alla data di cessazione del servizio;

d) che conseguentemente era stata rideterminata anche l’indennità di buonuscita e comunicato al ricorrente l’avvio del procedimento di recupero delle maggiori somme indebitamente corrisposte a titolo dell’indennità in questione.

Tutto ciò premesso impugnava gli atti in epigrafe indicati per:

1)Violazione di legge per falsa applicazione degli artt. 8 e seg. l.r. 10/1991. Eccesso di potere per sviamento. Falsità della causa.

2)Insussistenza dei presupposti per la ripetizione d’indebito. Violazione dell’art. 3 della legge regionale n. 10/1991. Difetto di motivazione.

3)Violazione di legge per mancata applicazione dell’art. 15 l.r. 11/1998.

Con memoria del 24 aprile 1998 si costituiva l’amministrazione chiedendo il rigetto del ricorso.

Con ordinanza 30 aprile 1998 n. 1018 il Tar sospendeva il provvedimento impugnato.

Indi all’udienza pubblica dell’1 dicembre 2010 la causa passava in decisione.

Motivi della decisione

Con il presente ricorso si impugna il provvedimento 2 febbraio 1998 n. 866 con il quale l’amministrazione, per un verso, ha comunicato l’avvio del procedimento di recupero di somme indebitamente corrisposte (ai sensi dell’art. 8 l.r. 10/1991) e, per altro verso, ha invitato il ricorrente "…ad effettuare il versamento di Lire 3.996.399…" avvertendo che in difetto avrebbe proceduto "…al recupero di quanto dovuto, maggiorato degli interessi legali per una eventuale rateizzazione, mediante trattenute sul trattamento di quiescenza…".

La prima censura, incentrata sull’obbligo di comunicare l’avvio del procedimento ex art. 7 l. 241/1990, non può essere accolta perché la più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato – evidenziando che nel recupero di somme indebitamente corrisposte vengono in rilievo diritti patrimoniali – ha affermato che la mancata comunicazione di avvio del procedimento non è, in questo quadro, motivo di illegittimità (Consiglio Stato, sez. VI, 17 giugno 2009, n. 3950) ferma restando la possibilità per l’interessato di contestare errori di conteggio o la sussistenza dell’indebito, nonché di chiedere, nel termine di prescrizione, la restituzione di quanto trattenuto (Cons. Stato, sez. VI, 20 aprile 2004, n. 2203; Cons. Stato, 14 ottobre 2004, n. 6654).

Col secondo motivo di ricorso si censura il provvedimento impugnato per difetto di motivazione sia perché non recherebbe un’adeguata motivazione in ordine all’affidamento ingenerato dal primo provvedimento di calcolo del trattamento di quiescenza sia perché non emergerebbe la ragione per cui è stata operata la rideterminazione. Al riguardo questo Tribunale, con precedente decisione che si condivide e si richiama, ha affermato: "…La giurisprudenza amministrativa più recente si è attestata sulla legittimità del recupero delle somme indebitamente riconosciute ad un dipendente pubblico non tenendo conto della buona fede del percipiente, essendo il recupero un atto dovuto non rinunziabile, espressione di una funzione pubblica vincolata. In capo all’Amministrazione che abbia effettuato un pagamento indebitamente dovuto ad un proprio dipendente si riconosce, perciò, una posizione soggettiva che deve essere qualificata come diritto soggettivo alla restituzione, alla quale si contrappone, avendo gli atti che si riferiscono ad un credito derivante da un rapporto di impiego natura paritetica e non autoritativa, una correlativa obbligazione del dipendente; qualora l’Amministrazione intenda recuperare le somme indebitamente corrisposte, non deve annullare l’atto di corresponsione delle stesse in quanto l’indebito si configura come tale per l’obiettivo contrasto con una norma, con la conseguenza che non vi è obbligo di motivare circa l’interesse pubblico che induce ad effettuare il recupero patrimoniale (T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 2 dicembre 2009, n. 8264). In altri termini, il recupero di emolumenti indebitamente corrisposti a pubblici dipendenti costituisce per la P.A. l’esercizio di un vero e proprio diritto soggettivo a contenuto patrimoniale, ex art. 2033 c.c., avente carattere di doverosità e privo di valenza provvedimentale, sicché il mancato assolvimento delle forme e formalità procedimentali (id est, difetto di motivazione, difetto di istruttoria,omessa valutazione degli interessi latitanti) non può essere considerato come causa, ex se, di illegittimità del procedimento. Con riferimento alla sicura buona fede del dipendente che ha percepito gli emolumenti non dovuti, va rilevato che per la giurisprudenza "la norma di cui all’art. 52, l. 9 marzo 1989 n. 88, che limita il recupero delle somme indebitamente corrisposte all’ipotesi del dolo del percipiente, è dettata in materia di previdenza sociale e, come norma eccezionale, non può applicarsi in materia di pubblico impiego, in cui l’amministrazione è tenuta alla ripetizione dell’indebito, salvo il rilievo, ai soli fini delle modalità di recupero, della buona fede del soggetto interessato (T.A.R. Toscana Firenze, sez. I, 27 gennaio 2003, n. 105)…" (Tar Sicilia, sez. Catania, sez. II, 16 giugno 2010 n. 2303).

Con il terzo motivo di ricorso viene censurato il provvedimento di recupero ritenendo che sarebbe stato violato l’art. 15 l.r. 11/1988 perché "…nella determinazione della base pensionabile e del trattamento di previdenza non sono stati calcolati il rateo del 9° aumento periodico maturato fino all’1.7.1991, il 10° maturato fino all’1.7.93 ed il rateo dell’11° maturato fino all’1.10.1993…".

L’amministrazione, con la memoria depositata in data 20 maggio 2010, ha rilevato che, in esito ad alcune osservazioni "…della Corte dei Conti (delibera nr. 19/95 che ha ritenuto non attribuibile al personale in quiescenza dal 1.7.90 i benefici di cui all’art. 15 della L.R. 11/88…"), è stata disposta la rideterminazione dei provvedimenti adottati definitivamente e, negli altri casi, la modifica degli stessi. L’amministrazione ha evidenziato infine che l’art. 15 l.r. 11/88 è stato interpretato dalla Corte dei Conti nel modo in cui è stato applicato dall’atto di recupero.

Effettivamente per la Corte dei Conti "nella regione siciliana ai dipendenti delle Camere di Commercio cessati dal servizio per dimissioni volontarie in epoca anteriore al 31 dicembre 1994 non può essere riconosciuto il diritto fruire dei benefici di cui agli artt. 5 e 15 della L.R. n. 11/1988, ciò per effetto della L.R. n. 19/1991, che ha definitivamente abolito il sistema della progressione economica per classi di stipendio ed aumenti periodici" (Sent. n. 560 del 11062009). In altra decisione il giudice contabile ha affermato che "ai fini della determinazione del trattamento di pensione, è corretto il mancato computo dei benefici di cui all’art. 15 della L.R. n. 11/1988 nei confronti di un dipendente regionale cessato dal servizio dopo l’entrata in vigore della legge medesima, poiché, per effetto dell’abrogazione del sistema di progressione per classi e aumenti periodici, non è più giuridicamente e materialmente possibile il computo delle relative quote mensili, essendo esso strettamente collegato alla disciplina dell’anzianità di servizio prevista dalla previgente normativa" (Sez. giurisdiz., Sent. n. 904 del 08042009).

Anche per la giurisprudenza amministrativa dal combinato disposto di cui agli artt. 13 e 15 della L.R. n. 11 del 1988 si desume che il personale collocato a riposo non può percepire emolumenti superiori o diversi rispetto a quelli attribuiti al personale in servizio. Pertanto, venuto meno per il personale in servizio ogni incremento retributivo automatico per mera anzianità di servizio, a decorrere dal 2 luglio 1990, anche per il personale in quiescenza cessa, dalla stessa data, la corrispondente attribuzione prevista dal citato art. 15" (T.A.R. Palermo Sez. I, sent. 10042002 n. 912).

Per le ragioni sino ad ora esposte, il ricorso deve essere respinto. Sussistono nondimeno giuste ragioni per compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando, respinge il ricorso.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 23-03-2011, n. 6695 Padroni e committenti Responsabilità civile

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Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato in data 2.4.98, A.M. D. conveniva innanzi al Tribunale di Alessandria C. G. ed il Gruppo Sportivo 3G Nuoto Valenza per sentirli condannare, in solido, al risarcimento dei danni subiti a seguito di un incidente avvenuto in data (OMISSIS) presso la piscina comunale di (OMISSIS) gestita dalla 3G Nuoto.

In particolare, sosteneva l’attrice che, durante un corso di nuoto presso detta piscina, gestito appunto dalla 3G, era stata colpita al naso dal C., il quale stava nuotando nella medesima corsia e in senso contrario al suo.

Si costituiva il C., affermando che il fatto era avvenuto non volontariamente in occasione di una pratica sportiva e chiedendo, in subordine, la condanna di L.F., nella qualità di titolare del gruppo sportivo 3G Nuoto Valenza, a manlevarlo da ogni domanda rivolta nei suoi confronti; in seguito si costituiva anche detto L..

L’adito Tribunale, con sentenza depositata in data 29.3.2004, escludeva ogni responsabilità del C. mentre affermava la responsabilità risarcitoria del gruppo sportivo 3G non regolando le spese nel rapporto tra il C. e le altre parti. Avverso detto ultimo capo della sentenza proponeva appello il C., chiedendo la condanna dell’una o dell’altra parte (o di entrambe in solido) alla rifusione delle spese.

Costituitisi entrambi gli appellati (e proponendo la A. e il gruppo sportivo 3G appello incidentale) la Corte d’Appello di Torino, con la decisione in esame depositata in data 18.10.2005 cosi statuiva: "rigetta l’appello principale interposto da C. G. avverso la sentenza n. 222, emessa il 24-29.3.2004 dal Tribunale di Alessandria; in parziale accoglimento dell’appello incidentale interposto da A.M.D. e dal Gruppo Sportivo 3G Nuoto Valenza e in parziale riforma della sentenza n. 222, emessa il 24-29.3.2004 dal Tribunale di Alessandria:

dichiara tenuti e condanna, in solido fra loro, C.G. e il Gruppo Sportivo 3G Nuoto Valenza a pagare a A.M. D. a titolo di risarcimento danni la somma di Euro 5.600,00".

Ricorre per cassazione il C. con tre motivi, resiste con controricorso la D..
Motivi della decisione

Con il primo motivo si deduce violazione dell’art. 2043 c.c., comportando l’attività sportiva accettazione del rischio.

Con il secondo motivo si deduce violazione dell’art. 1460 c.c.; si afferma in particolare che la Corte d’Appello ha poi del tutto erroneamente ritenuto che il C. avrebbe dovuto, a fronte dell’inadempimento della 3G Nuoto Valenza, consistente nella disorganizzazione e pericolosità delle modalità con cui il corso veniva gestito, rifiutare la propria prestazione e servirsi del principio sancito dall’art. 1460 c.c., e cioè sollevare l’eccezione non rite adimplenti contractus.

Con il terzo motivo si deduce la violazione dell’art. 41 c.p., in relazione al nesso causale.

Il ricorso non merita accoglimento in relazione – a tutte le suesposte doglianze.

Deve premettersi che la Corte di merito ha, con sufficienti e logiche argomentazioni dato conto della ratio decidendi adottata in ordine alla responsabilità non solo del gruppo sportivo 3G ma anche del C., affermando, tra l’altro, che "il C. non può quindi pretendersi esente da responsabilità per il solo fatto di aver seguito le indicazioni fornite dall’istruttrice: le teste V. (la cui attendibilità è comunque scarsa dal momento che si tratta del soggetto che in concreto agiva per conto del Gruppo Sportivo 3G Nuovo Valenza e del cui fatto questo deve rispondere ai sensi dell’art. 2049 c.c.) ha comunque confermato che il C. stava eseguendo l’attività natatoria a delfino secondo i tempi e le prescrizioni da essa impartiti.

Il C. infanti aveva la capacità di rendersi conto della pericolosità della situazione in cui stava nuotando e non poteva limitarsi ad eseguire supinamente e pedissequamente quanto gli veniva indicato dall’istruttore del Gruppo Sportivo 3G Nuoto Valenza se ciò, come era nel caso concreto, comportava rischi per l’incolumità di altre persone".

Tale motivazione è senz’ altro condivisibile dovendosi,. nella vicenda in esame, correttamente ritenere sussistente sia la responsabilità del Gruppo sportivo ex art. 2049 c.c., che, dell’organizzare il corso di nuoto avrebbe dovuto predisporre modalità organizzative idonee ad evitare "gli scontri" in vasca (ad esempio evitando l’attività sportiva di più nuotatori non in un unico senso), sia del C. che, ex art. 2043 c.c., ha compiuto un’attività natatoria non improntata a criteri di perizia e diligenza.

Ne consegue che, come detto, non fondati sono i motivi del ricorso in quanto, a fronte dell’esaustiva motivazione, tende a un non consentito riesame di elementi e circostanze di fatto (tra cui le modalità dell’incidente e il nesso causale tra l’attività del C. e i danni in oggetto), non ulteriormente valutabili nella presente sede.

Deve aggiungersi che inammissibile, in particolare, è il secondo motivo non risultando assolutamente applicabile alla fattispecie in esame l’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., non vertendosi in tema di responsabilità contrattuale e con riguardo a un rapporto a prestazioni corrispettive.

In relazione alla natura della controversia sussistono giusti motivi per compensare le spese della presente fase.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

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