Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 21-09-2011) 29-09-2011, n. 35568

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Cagliari confermava la decisione in data 15/10/2007, con la quale il Tribunale di Lanusei aveva dichiarato M.A. colpevole del delitto di calunnia continuata in concorso ex artt. 81 – 110 – 368 c.p., e condannato alla pena di giustizia oltre al risarcimento del danno in favore di C.M.A.P.V., costituitosi parte civile.

Si addebitava all’imputato di avere in concorso con il fratello M.G., amministratore unico della società "Aurora s.r.l.", dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Lanusei in data 9/4/1990, di avere accusato, pur sapendoli innocenti, il predetto C., curatore fallimentare, nonchè T.P., nominato perito di ufficio nel procedimento penale per bancarotta fraudolenta a carico di M.G. e M.A., di condotte penalmente rilevanti, consistite per il primo: nella mancata redazione dell’inventario dei beni e dei documenti della società, nonostante la messa a disposizione immediata del curatore fallimentare di tutta la documentazione contabile e fiscale, contenuta in 17 scatoloni, nell’esposizione al Giudice Delegato di una situazione societaria infedele non informandolo compiutamente delle vicende societarie a partire dalla costituzione della "Sarda motor s.p.a." nel mancato avvio di tutte le azioni di recupero dei crediti nei confronti dei debitori della società, nell’omessa verifica presso gli enti preposti dell’esistenza e affidabilità della società; per il secondo nell’aver sottaciuto al Tribunale, nel descrivere l’excursus cronologico della società, un aumento di capitale da L. 1.000.000 a L. 10.000.000, deliberato con verbale redatto con scrittura privata, non omologata.

In motivazione la corte territoriale condivideva la ricostruzione della vicenda e i rilievi e le argomentazioni del giudice di primo grado a sostegno dell’affermazione della colpevolezza, ritenendo le accuse mosse al C. idonee a configurare la fattispecie del delitto di abuso di ufficio e quelle mosse al T. il delitto di cui all’art. 373 c.p.; non dubitava poi della sussistenza del profilo psicologico del delitto, consistente nella consapevolezza al momento delle denuncie dell’innocenza dell’incolpato.

Contro tale decisione ricorre l’imputato a mezzo del suo difensore, che a sostegno della richiesta di annullamento articola vari motivi.

Con il primo motivo eccepisce la nullità della sentenza per violazione degli artt. 546 e 599 c.p.p., sia in riferimento alla mancata indicazione del giudice estensore e per l’assoluta non identificabilità dello stesso attraverso la sua sottoscrizione illeggibile, sia in riferimento al richiamo nel dispositivo all’art. 599 c.p.p., relativo al procedimento in camera di consiglio, laddove si trattava di procedimento in pubblica udienza.

Con il secondo motivo denuncia la inosservanza e erronea applicazione dell’art. 368 c.p. e il vizio di motivazione in riferimento all’assenza del fatto tipico della calunnia, essendo stati denunciati fatti effettivamente verificati, che non costituivano reato o si riferivano a reati impossibili. Sostiene in particolare e in sintesi la difesa che alcuna delle contestazioni contenute nelle denuncie risultava essere calunniosa, giacchè la mancata redazione dell’inventario era stata confermata sia dall’assenza di documenti che dimostrassero il contrario, sia dalle ammissioni dello stesso curatore nella sua deposizione testimoniale; l’omesso avvio delle azioni di recupero crediti da parte del curatore era dimostrato dal mancato intervento nel giudizio pendente nei confronti dell’Alfa Romeo; l’omessa esposizione da parte sia del curatore C., che del perito T., di tutte le vicende societarie a partire dalla costituzione della "Sarda motor s.p.a." ed in particolare della presenza della delibera di aumento del capitale sociale, radicalmente viziata, e come tale annullata dal Tribunale ora per allora, risultava incontestabilmente accertata. Trattandosi quindi di fatti realmente accaduti, non poteva configurarsi l’ipotesi delittuosa contestata per difetto del requisito della consapevolezza dell’innocenza dei denunciati da parte del denunciante, tanto più che in nessun punto delle denuncie l’imputato aveva dato una indicazione delle norme penali vietate, limitandosi solo ad una richiesta di verifica su eventuali responsabilità penali nei fatti esposti.

Con il terzo motivo lamenta inosservanza e erronea applicazione della norma incriminatrice e il difetto di motivazione in riferimento alla valutazione dell’elemento soggettivo del reato e censura l’omissione in cui erano incorsi i giudici del merito nel non avere motivato sul ritenuto dolo diretto in capo all’imputato e sulle ragioni che conducevano ad affermare la consapevole falsità in capo al M. A. delle circostanze oggetto di denuncia, non potendo tali ragioni desumersi dal tenore delle frasi utilizzate dall’imputato in sede di denuncia ovvero dal rapporto di natura familiare, che legava l’imputato al fratello, amministratore della società fallita, unica persona che aveva piena conoscenza delle vicissitudini societarie.

Con il quarto motivo deduce inosservanza e erronea applicazione degli artt. 51 – 59 c.p. e il difetto di motivazione in riferimento al mancato apprezzamento della scriminante dell’esercizio di un diritto all’accertamento giudiziale della correttezza dell’operato del curatore e del perito quanto meno sotto il profilo putativo.

Infine con il quinto e ultimo motivo lamenta violazione degli artt. 114 e 133 c.p. e art. 62/bis c.p., e difetto di motivazione in riferimento alla determinazione della pena, al mancato apprezzamento dell’attenuante della minima partecipazione alla condotta criminosa e delle attenuanti generiche.

Sono fondati il secondo e il terzo motivo in essi assorbiti tutti gli altri.

Ed invero non ritiene il collegio esaustiva e appagante il percorso motivazionale seguito dalla corte di merito nel ritenere sussistente nel caso in esame l’elemento soggettivo del reato, inteso come consapevolezza di incolpare di un reato taluno che si sa innocente.

Nel caso in esame il giudice del gravame fa risalire il dolo diretto della calunnia in capo all’imputato dalla sottoscrizione senza riserve dell’atto di querela insieme con il fratello G., amministratore della società fallita, nonostante il rapporto di natura familiare gli consentisse la piena conoscenza delle vicissitudini societarie e la precisa comprensione dei fatti, dal momento che non competeva all’incolpato C. la redazione dell’inventario, essendo stato nominato curatore in epoca successiva alla consegna degli scatoloni, contenenti la documentazione contabile e fiscale, non era possibile il recupero dei crediti nei confronti della società, così come non era possibile anche per il perito T. una esposizione diversa dell’excursus cronologico della società, stante la mancata consegna dei documenti richiesti dal precedente curatore a M.G., che aveva al riguardo dato risposta negativa.

Non valuta tuttavia il giudice del gravame: che l’inventario dei beni della società effettivamente non risultava effettuato, nonostante l’accertata consegna dello scatolone, contenente una, sia pur non meglio indicata, documentazione esistente nell’azienda, a prescindere dal soggetto obbligato ad effettuarlo, che corrispondeva al vero che l’esposizione al G.D. al fallimento della situazione societaria non era completa, non contenendo le vicende societarie, precedenti alla costituzione della società Aurora s.r.l., dichiarata fallita, che non risultavano avviate le azioni di recupero di crediti nei confronti dei debitori della società.

Si è fatto carico all’imputato una presunzione di conoscenza dei reali motivi, che avevano determinato le denunciate omissioni, attribuite al curatore e al perito, senza però dare conto delle ragioni per cui oltre al M.G., amministratore della società, unica persona che aveva piena conoscenza delle vicissitudini della società e che è stato condannato per bancarotta fraudolenta, anche il fratello avesse contezza della falsità della denuncia ed in forza di quale elemento che lo legasse alla società fallita, oltre quello non sufficiente del rapporto di natura familiare con il fallito.

La giurisprudenza di questa Sezione in tema di calunnia ha affermato che la consapevolezza del denunciante circa l’innocenza dell’accusato è esclusa qualora sospetti, congetture o supposizioni di illiceità del fatto denunciato siano ragionevoli, ossia fondati su elementi di fatto, tali da ingenerare dubbi condivisibili da parte del cittadino comune, che si trovi nella medesima situazione di conoscenza. Di conseguenza ha stabilito che non ricorre tale ipotesi di reato sotto il profilo soggettivo, qualora si accerti che il denunciante abbia agito, basandosi su circostanze di fatto non solo veritiere, ma la cui forza rappresentativa sia tale da indurre una persona di normale cultura e capacità di discernimento a ritenere la colpevolezza dell’accusato (Cass. Sez. 6, 6/11-1/12/09 n. 46205 Rv. 245541;

6/11/09 – 29/1/10 n. 3964 Rv. 245849).

Nella fattispecie in esame la corte territoriale non ha fatto corretta applicazione di tale principio, finendo col negare valore alle circostanze di fatto riferite nella querela, che non solo erano veritiere, ma la cui forza rappresentativa era tale da indurre l’imputato, di cui peraltro si sconosce il suo rapporto diretto con la società fallita, ad agire nella consapevolezza dell’innocenza dell’incolpato.

Si imporrebbe quindi l’annullamento dell’impugnata sentenza con rinvio alla medesima Corte per nuova valutazione sul punto, preclusa tuttavia dalla sopravvenuta causa di estinzione, trattandosi di reato, commesso in data (OMISSIS), ormai prescritto, per essere spirato alla data del 5/6/2010 il termine di cui al combinato disposto degli artt. 157 – 160 c.p..

La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio perchè il reato è estinto per prescrizione, e per quanto attiene alle disposizioni civili, in conformità a quanto dispone l’art. 622 c.p.p., la medesima sentenza va annullata e le parti vanno rimesse dinanzi al giudice civile, competente per valore in grado di appello.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perchè il reato è estinto per prescrizione. Annulla la medesima sentenza agli effetti civili e rimette le parti dinanzi al giudice civile competente per valore in grado di appello.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 25-03-2011) 11-10-2011, n. 36640 Relazione tra la sentenza e l’accusa contestata

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Svolgimento del processo

1. In data 27.5.2010 la Corte di appello di Catanzaro confermava la sentenza emessa il 26.10.2007 dal Tribunale di Paola, in composizione monocratica, con la quale condannava P.G. alla pena di mesi sei e giorni dieci di reclusione ed euro 150 di multa, con la continuazione e l’attenuante di cui alla L. n. 895 del 1967, art. 5, in relazione al reato di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, artt. 58 e 221, nonchè al reato di cui alla L. n. 895 del 1997, artt. 2 e 7, così riqualificato il fatto contestato al capo B) come violazione dell’art. 697 cod. pen..

2. Da entrambe le sentenze di merito si rileva che il giudice di primo grado aveva ritenuto la diversa qualificazione del fatto contestato al capo B) – omessa denuncia all’autorità di p.s. della detenzione di un revolver modello Bodeo A – tenuto conto che dalla consulenza balistica la rivoltella rinvenuta nella disponibilità dell’imputato risultava essere un revolver modello 89 tipo A, in dotazione al regio esercito italiano dal 1889, da catalogarsi come "arma antica", in condizioni di normale funzionalità. Pertanto, il predetto revolver, pur potendosi qualificare arma antica, doveva ritenersi un’"arma comune da sparo" di cui all’elenco della L. n. 110 del 1975, art. 2 la cui detenzione senza denuncia integra il delitto di cui alla L. n. 865 del 1967, artt. 2 e 7 e non la contravvenzione di cui all’art. 697 cod. pen..

Il giudice dell’appello aveva confermato la decisione ritenendo infondata la contestata violazione dell’art. 521 cod. proc. pen. e la relativa eccezione di nullità della sentenza di primo grado.

3. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto personalmente ricorso per cassazione l’imputato denunciando la violazione di legge con riferimento all’art. 521 cod. proc. pen., affermando la nullità della sentenza di condanna per fatto diverso da quello contestato.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato nei termini in cui è stato proposto.

Il potere del giudice del dibattimento di attribuire al fatto una diversa qualificazione giuridica, rispetto a quella formulata nell’imputazione, sempre che non risulti in concreto pregiudicato il diritto di difesa, deve essere interpretato nel rigoroso rispetto delle esigenze del pieno contraddittorio, in applicazione del principio costituzionale del giusto processo. Pertanto, tale potere va escluso nei casi in cui tra il fatto-reato contestato e quello di cui l’imputato è stato ritenuto responsabile vi sia un rapporto di piena ed irriducibile alterità, senza una matrice di condotta unitaria (Sez. 3, n. 13151, 02/02/2005, Vignola, rv. 231829).

Ai fini della valutazione della corrispondenza tra pronuncia e contestazione deve tenersi conto non solo del fatto descritto in imputazione, ma anche di tutte le ulteriori risultanze probatorie portate a conoscenza dell’imputato e che hanno formato oggetto di sostanziale contestazione, sicchè questi abbia avuto modo di esercitare le sue difese sul materiale probatorio posto a fondamento della decisione (Sez. 3, n. 15655, 27/02/2008, Fontanesi, rv.

239866).

Nella specie, non si tratta di fatto diverso, bensì di diversa qualificazione giuridica del medesimo fatto come specificamente indicato e descritto nella contestazione di cui al capo B) del decreto di citazione a giudizio.

La qualificazione dell’arma rinvenuta nella disponibilità del P., senza la necessaria denuncia all’autorità di p.s., di cui al capo B) dell’imputazione come "arma comune da sparo" risultava dagli atti del procedimento e, conseguentemente, l’Imputato è stato posto in condizione di esercitare il diritto di difesa avendo piena contezza del fatto oggetto di contestazione.

Va, altresì, ricordato che la speciale norma contenuta nell’art. 521 cod. proc. pen., comma 1, (a pena di nullità sanzionata dall’art. 522 cod. proc. pen., comma 1) subordina – e circoscrive – la potestà del giudice di dare al fatto una diversa definizione giuridica da quella enunciata nella imputazione al concorso della duplice condizione negativa "che il reato non ecceda la competenza (del giudice medesimo), ne1 risulti attribuito alla cognizione del tribunale in composizione collegiale, anzichè monocratica".

Inoltre, l’art. 521 bis cod. proc. pen., impone "la trasmissione degli atti al pubblico ministero", qualora, "in seguito a una diversa definizione giuridica (..) il reato risulta tra quelli., per cui è prevista l’udienza preliminare e questa non si è tenuta".

Evidente è la finalità del legislatore di prevenire l’inconveniente che la errata definizione giuridica del fatto eluda (o, comunque, pregiudichi) l’assetto delle competenze tra i giudici, l’osservanza della competenza funzionale del giudice della udienza preliminare e il riparto, in seno al tribunale ordinario, delle attribuzioni tra il collegio e il giudice singolo.

Nel caso di specie, la diversa qualificazione del fatto operata dal giudice di merito non comporta la violazione della competenza posto che la competenza del tribunale in composizione collegiale è prevista, con riferimento al reato de quo, soltanto per la detenzione illegale di più armi comuni da sparo, ai sensi dell’art. 33 bis cod. proc. pen., comma 1, lett. a) in relazione al richiamato art. 407 cod. proc. pen., comma 2, lett. a), che al n. 5 contempla (tra le altre) per l’appunto la ipotesi della detenzione illegale "di più armi comuni da sparo" (escluse quelle cd. da bersaglio da sala e le altre enumerate dalla L. 18 aprile 1975, n. 110, art. 2, comma 3).

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 24-04-2012, n. 6477

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Svolgimento del processo

Con citazione notif. in data 9.2.1998 la snc Assicurazioni di Uggeri G. e Tosoni F. conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di Brescia, la Compagnia Assicuratrice Unipol s.p.a. deducendo che era stato stipulato tra le parti un contratto di agenzia assicurativa a tempo indeterminato con decorrenza dal marzo del 1993, avente ad oggetto per l’agente la raccolta di affari in tutti i rami gestisti dalla compagna preponente; che, per quanto riguardava il ramo vita, le proposte relative agli affari trattati dovevano essere sottoposte alla Compagnia assicuratrice, cui era riservato l’insindacabile giudizio sulla accettazione dei relativi rischi, oltre all’emissione dei relativi contratti. Aggiungeva la società esponente che, alla fine dell’anno 1995 aveva iniziato un rapporto di collaborazione esterna con un procacciatore, tale M.C. di (OMISSIS),- senza però formalizzare un rapporto di subagenzia – il quale si era impegnato a ricercare e proporre nuovi clienti, a garantire il pagamento delle quietanze e a restituire le provvigioni percepite all’agenzia in caso di storno di polizze per mancato pagamento. Il predetto sig. M. si era dimostrato all’inizio un abile procacciatore d’affari riuscendo a far incrementare la clientela e a stipulare molte polizze soprattutto del ramo vita. Quindi, in data 29.4.96 l’Unipol inopinatamente comunicava il proprio recesso dal contratto di agenzia, per giusta causa, in relazione alla scoperta della falsità delle menzionate polizze vita, ciò che avrebbe irrimediabilmente leso la fiducia della stessa Unipol con il suo agente . Tanto premesso e ritenuto illegittimo l’intimato recesso ad nutum, chiedeva l’attrice la condanna della convenuta Unipol a corrisponderle tutte le indennità ad essa spettanti in base agli artt. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33 dell’accordo nazionale per gli agenti del 1994, nonchè l’indennità di preavviso e l’ulteriore somma di cui all’art. 12 bis dello stesso accordo, per un importo complessivo di L. 283.049.883. Si costituiva in giudizio la Compagnia Assicuratrice Unipol s.p.a. chiedendo il rigetto della domanda attrice e spiegando domanda riconvenzionale per L. 4.317.738, quale credito residuale nei riguardi dell’agenzia.

Espletata l’istruzione della causa, il tribunale adito, con sentenza non definitiva n. 482/2002, rigettava la domanda attrice relativamente alle indennità di cui agli artt. 12 bis, 13 ( preavviso), 25 e 26 dell’accordo collettivo nazionale; con separata ordinanza 9.2.2002 la causa veniva rimessa sul ruolo per l’ulteriore corso in relazione alle residue domande proposte da entrambe le parti. Il primo giudice riconosceva la giusta causa del recesso de preponente in relazione all’accertata falsità di ben 142 contratti di assicurazione sulla vita stipulati dal procacciatore M. nel giro di soli 4 mesi ed al conseguente mancato controllo della società attrice sull’operato del suo procacciatore, tale da integrare un’ipotesi di culpa in vigilando.

Avverso la predetta sentenza proponeva appello la snc Assicurazioni di Uggeri G. e Tosoni F. riformulando le precedenti difese, insistendo in particolare sul fatto che non era ipotizzabile a suo carico alcuna culpa in vigilando e tanto meno una colpa di tale gravita da far venir meno la fiducia nel suo operato , in modo da legittimare l’immediata cessazione del rapporto di agenzia, tanto più che essa appellante era stata essa stessa vittima del comportamento truffaldino posto in essere dal suo procacciatore. Si costituiva la Unipol spa chiedendo l’inammissibilità e comunque il rigetto dell’impugnazione.

L’adita Corte d’Appello di Brescia con sentenza n. 766/06 depos. data 25.8.06 rigettava l’appello, condannando l’appellante al pagamento delle ulteriori spese del grado. La corte distrettuale ribadiva la responsabilità della società appellante che risiedeva nell’avere omesso la doverosa vigilanza sull’operato del sub-agente M., facendo venir meno l’indispensabile rapporto di fiducia; essa avrebbe dovuto insospettirsi sull’inusitato abnorme incremento dell’acquisizione delle nuove polizze vita e verificare doverosamente se quanto riferito dal M. corrispondesse al vero.

Avverso tale sentenza ricorre per cassazione la snc Assicurazioni di Uggeri G. e Tosoni F. sulla base di 2 motivi, illustrate da memoria ex art. 378 c.p.c.; resiste con controricorso l’Unipol Gruppo Finanziario spa.

Motivi della decisione

Con il primo motivo del ricorso l’esponente denunzia la violazione ed erronea applicazione di norme di diritto ( artt. 1175, 1176, 2375, 1710, 1746, 1750 e 2119 c.c.). Censura la sentenza impugnata per avere la Corte ritenuto rientrare nell’obbligo di diligenza professionale dell’agente assicurativo, quello di individuare gli artifizi e i raggiri, posti in essere dal suo procacciatore M. ed integranti gli estremi della truffa in danno dell’impresa di assicurazioni. Sottolinea che essa società era rimasta vittima essa medesima di tale comportamento delittuoso e che proprio per questo non aveva rilievo il richiamo ad un specifico obbligo di vigilanza.

In sede di formulazione del quesito ex art. 366 bis c.p.c. la ricorrente ha così puntualizzato le proprie tesi: a) se ne contratto di agenzia, quando è in questione il corretto adempimento delle obbligazioni dell’agente, rileva il criterio della diligenza richiesta dalla natura dell’attività esercitata; b) se, ai fini della legittimità di un recesso per giusta causa dell’impresa mandante, rilevano anche le connotazioni soggettive dell’eventuale inadempimento dell’agente; c) se in caso di riferibilità all’agente anche dell’attività del subagente, nel quadro dei rapporti del primo con l’impresa mandante, sia o meno sufficiente, ai fini del recesso per giusta causa di quest’ultimo, a rendere irrilevanti, sotto il profilo delle necessarie valutazioni soggettive, le ragioni specifiche degli inadempimenti che si collegano alla collaborazione prestata all’agente dal subagente; d) se in caso di truffa da parte del subagente in danno dell’agente tale fattore che ha inciso negativamente sull’organizzazione dell’agente possa essere imputato a fatto e colpa dell’agente stesso, del tutto estraneo alla truffa,- da cui anzi ha ricevuto solo conseguenze negative; e) se il dovere di diligenza dell’agente nell’esecuzione del suo incarico si estenda sino a ricomprendere lo smascherare le truffe evitando che siano portate a termine; f) se nell’esecuzione del contratto di agenzia possa definirsi culpa in vigilando dell’agente l’essere lo stesso rimasto vittima di una truffa da parte del subagente, in considerazione che la truffa ha toccato anche gli interessi della preponente.

Con il secondo motivo l’esponente eccepisce il vizio di motivazione e censura la sentenza laddove ritiene che non era richiesto nè era necessario un controllo più approfondito sull’operato del procacciatore, che andasse al di là di quello ordinario ritenuto normalmente sufficiente per scoprire il comportamento truffaldino di quest’ultimo. Indicava il fatto controverso ex art. 366 bis c.p.c. "… dall’essere stata la società ricorrente truffata dal subagente e dalla rilevanza che l’artificio ed il raggiro posto in essere dal subagente infedele ha avuto nella percezione della realtà della ricorrente, che si è sentita così sicura che il subagente agiva correttamente, da omettere un controllo approfondito che andasse al di là di quello ordinario ritenuto normalmente sufficiente".

Ritiene il Collegio che le predette doglianze – congiuntamente esaminate stante la loro stretta connessione – sono infondate e che le denunciate violazioni di legge ed i dedotti vizi motivazionali, in realtà si risolvono in mere questioni di fatto, tendenti ad una rivalutazione del merito, come tali insindacabili in questo giudizio di legittimità.

Secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia, e non può invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte perchè la citata norma non conferisce alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico – formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova (Cass. n. 584 del 16/01/2004; Cass. n. 14279 del 25/09/2003; Cass. n. 1936 del 29.9.2004; Cass. 6975/2001; Cass. n. 4916/200; Cass. 17486/2002; Cass. n. 584 del 16/01/2004). Quanto alla prospettata questione di stabilire se lo scioglimento del contratto di agenzia sia avvenuto o meno per un fatto imputabile al preponente o all’agente, tale da impedire la possibilità di prosecuzione anche temporanea del rapporto, questa S.C. ha ritenuto che " …può essere utilizzato per analogia il concetto di giusta causa di cui all’art. 2119 c.c., previsto per il lavoro subordinato, e il giudizio sulla sussistenza di una giusta causa di recesso costituisce valutazione rimessa al giudice di merito e incensurabile in sede di legittimità ove correttamente ed adeguatamente motivata." (Cass. n. 3595 del 14/02/2011; Cass. n. 3869 del 17/02/2011). Ciò posto, rileva il Collegio che, nella fattispecie in esame, la Corte territoriale ha diligentemente esaminato e diffusamente analizzato tutte le circostanze di fatto poste a base del suo convincimento, sottolineando in modo particolare l’omessa necessaria sorveglianza da parte dell’Agenzia assicurativa dell’operato del subagente M., tanto più che il comportamento dello stesso dava adito a gravi sospetti, atteso l’inusitato ed abnorme incremento delle polizze vita (ben 142 contratti di assicurazione in appena 4 mesi), aventi in comune caratteristiche come la modestia della somma assicurata, il frazionamento dei premi in rate mensili, così da consentire il versamento di una somma inizialmente inferiore all’ammontare della provvigione. Peraltro il fatto che essa ricorrente era rimasta danneggiata dal comportamento delittuoso del suo procacciatore non escludeva nè attenuava la sua responsabilità verso la società preponente, essendo innegabile che la medesima ricorrente avesse colpevolmente facilitato l’azione truffaldina del collaboratore infedele con la propria negligente condotta e con l’omissione del doveroso controllo sulla responsabilità di un soggetto che si era assunta di inserire nel rapporto fiduciario con la compagnia, delegandogli l’iniziativa della formazione delle proposte che la stessa agenzia trasmetteva poi all’Unipol facendole proprie, nell’esercizio del ruolo negoziale che ad essa – e non al collaboratore – faceva capo nel rapporto di agenzia, con ogni conseguenza in ordine alla correlata responsabilità. In definitiva il ragionamento della Corte – contrariamente a quanto denunciato dall’esponente – appare lineare, perfettamente logico e pienamente coerente con le emergenze processuali , per cui non può non che essere condiviso.

In conclusione il ricorso dev’essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico della ricorrente.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 4.200,00, di cui Euro 4.000,00 per onorario, oltre spese generali ed accessori come per legge.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. VI, Sent., 24-05-2012, n. 8255 Diritti politici e civili

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Svolgimento del processo

R.R. ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi, nei confronti del Ministero della Giustizia avverso il decreto in data 10 marzo 2010, con il quale Corte di appello di Napoli ha così provveduto:

– ha accolto parzialmente la domanda di equa riparazione da lei proposta, L. n. 89 del 2001, ex art. 2 per violazione del termine ragionevole di durata di un giudizio civile promosso nei suoi confronti davanti al Tribunale di Salerno con citazione del 30 marzo 1994 e ancora pendente alla data di presentazione del ricorso per equa riparazione (28 settembre 2009), determinando in quattro anno la durata ragionevole del giudizio;

– ha tuttavia dichiarato prescritto il diritto all’equa riparazione per il periodo antecedente di oltre dieci anni dalla data di deposito del ricorso introduttivo, considerato evento interruttivo;

– ha condannato il Ministero della Giustizia al pagamento in suo favore della somma di Euro 83,34 per una durata non ragionevole di un mese.

Il Ministero intimato ha resistito con controricorso.

Nell’odierna camera di consiglio il collegio ha deliberato che la motivazione della sentenza sia redatta in forma semplificata.

Motivi della decisione

Con il primo motivo la R. si duole determinazione in quattro anni del periodo di durata ragionevole del processo. Con il secondo e terzo motivo si censura l’applicazione della prescrizione da parte della Corte di appello di Napoli. Il primo motivo è privo di fondamento. Osserva al riguardo il collegio che il dato fondamentale, ai fini dell’accertamento della violazione del termine ragionevole, è quello, di natura oggettiva, costituito dalla durata del processo, sul quale possono incidere i criteri indicati nella L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2, (complessità del caso, comportamento delle parti, del giudice del procedimento e di ogni altra autorità chiamata a concorrervi o contribuire alla sua definizione), senza però che si possa trascurare del tutto la rilevanza del lungo protrarsi del processo (Cass. S.U. 2004/1338; Cass. 2005/8600) e dovendosi comunque far riferimento ai criteri cronologici elaborati dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, le cui sentenze in ordine all’interpretazione dell’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo costituiscono per il giudice italiano la prima e più importante guida ermeneutica, consentendo la corretta applicazione di un criterio, quale quello della ragionevolezza, che ha insiti in sè indubbi margini di elasticità (Cass. 2005/1094). Considerato quanto precede e tenuto conto dei parametri cronologici elaborati dalla Corte europea, secondo i quali il limite massimo di ragionevole durata del processo di primo grado è di circa tre anni, (Cass. 2008/14), non risulta conforme ai richiamati parametri della Corte europea la decisione, assunta nel caso di specie, dalla Corte territoriale, di stabilire in quattro anni il termine di ragionevole durata del processo, svoltosi in primo grado.

Sono fondati anche il secondo e il terzo motivo. In tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo, la L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 4 nella parte in cui prevede la facoltà di agire per l’indennizzo in pendenza del processo presupposto, non consente di far decorrere il relativo termine di prescrizione prima della scadenza del termine decadenziale previsto dal medesimo art. 4 per la proposizione della domanda, in tal senso deponendo, oltre all’incompatibilità tra la prescrizione e la decadenza, se riferite al medesimo atto da compiere, la difficoltà pratica di accertare la data di maturazione del diritto, avuto riguardo alla variabilità della ragionevole durata del processo in rapporto ai criteri previsti per la sua determinazione, nonchè il frazionamento della pretesa indennitaria e la proliferazione di iniziative processuali che l’operatività della prescrizione in corso di causa imporrebbe alla parte, in caso di ritardo ultradecennale nella definizione del processo (Cass. 2009/27719; 2011/478).

Il ricorso merita pertanto accoglimento e il decreto impugnato deve essere di conseguenza annullato.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2.

Determinata in quindici anni e sei mesi la durata complessiva del giudizio e in tre anni quella ritenuta ragionevole, la durata non ragionevole va stabilita in dodici anni e sei mesi.

Il parametro per indennizzare la ricorrente del danno non patrimoniale subito va individuato nell’importo non inferiore ad Euro 750,00 per anno di ritardo, alla stregua degli argomenti svolti nella sentenza di questa Corte n. 16086 del 2009.

Secondo tale pronuncia, in tema di equa riparazione per violazione del diritto alla ragionevole durata del processo e in base alla giurisprudenza della Corte dei diritti dell’uomo (sentenze 29 marzo 2006, sui ricorsi n. 63261 del 2000 e nn. 64890 e 64705 del 2001), gli importi concessi dal giudice nazionale a titolo di risarcimento danni possono essere anche inferiori a quelli da essa liquidati, a condizione che le decisioni pertinenti siano coerenti con la tradizione giuridica e con il tenore di vita del paese interessato, e purchè detti importi non risultino irragionevoli, reputandosi, peraltro, non irragionevole una soglia pari al 45 per cento del risarcimento che la Corte avrebbe attribuito, con la conseguenza che, stante l’esigenza di offrire un’interpretazione della L. 24 marzo 2001, n. 89 idonea a garantire che la diversità di calcolo non incida negativamente sulla complessiva attitudine ad assicurare l’obiettivo di un serio ristoro per la lesione del diritto alla ragionevole durata del processo, evitando il possibile profilarsi di un contrasto della medesima con l’art. 6 della CEDU (come interpretata dalla Corte di Strasburgo), la quantificazione del danno non patrimoniale deve essere, di regola, non inferiore a Euro 750,00 per ogni anno di ritardo eccedente il termine di ragionevole durata.

Tali principi vanno confermati in questa sede, con la precisazione che il suddetto parametro va osservato in relazione ai primi tre anni eccedenti la durata ragionevole, dovendo invece aversi riguardo per quelli successivi, al parametro di Euro 1.000,00 per anno di ritardo, tenuto conto che l’irragionevole durata eccedente tale periodo comporta un evidente aggravamento del danno (Cass. 2009/16086;

2010/819; 2010/17922). Nel caso di specie si deve, di conseguenza, riconoscere al ricorrente, in relazione ad una durata non ragionevole di dodici anni e sei mesi, l’indennizzo di Euro 11.250,00, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo, al cui pagamento deve essere condannato il Ministero soccombente.

Le spese del giudizio di merito e quelle del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, in base alle tariffe professionali previste dall’ordinamento italiano con riferimento al giudizio di natura contenziosa (Cass. 2008/23397;

2008/25352), con distrazione in favore del difensore della ricorrente, avv. Lelice Amato, dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della Giustizia al pagamento in favore della ricorrente della somma di Euro 11.250,00, oltre agli interessi legali dalla domanda.

Condanna il Ministero soccombente al pagamento in favore della ricorrente delle spese del giudizio di merito, che si liquidano in Euro 1.140,00 di cui Euro 600,00 per competenze ed Euro 50,00 per esborsi, oltre a spese generali e accessori di legge, con distrazione delle stesse in favore del procuratore della ricorrente, dichiaratosi antistatario. Condanna inoltre il Ministero soccombente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in Euro 965,00, di cui Euro 865,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, con distrazione delle stesse in favore del difensore della ricorrente, dichiaratosi antistatario.

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