Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Cagliari confermava la decisione in data 15/10/2007, con la quale il Tribunale di Lanusei aveva dichiarato M.A. colpevole del delitto di calunnia continuata in concorso ex artt. 81 – 110 – 368 c.p., e condannato alla pena di giustizia oltre al risarcimento del danno in favore di C.M.A.P.V., costituitosi parte civile.
Si addebitava all’imputato di avere in concorso con il fratello M.G., amministratore unico della società "Aurora s.r.l.", dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Lanusei in data 9/4/1990, di avere accusato, pur sapendoli innocenti, il predetto C., curatore fallimentare, nonchè T.P., nominato perito di ufficio nel procedimento penale per bancarotta fraudolenta a carico di M.G. e M.A., di condotte penalmente rilevanti, consistite per il primo: nella mancata redazione dell’inventario dei beni e dei documenti della società, nonostante la messa a disposizione immediata del curatore fallimentare di tutta la documentazione contabile e fiscale, contenuta in 17 scatoloni, nell’esposizione al Giudice Delegato di una situazione societaria infedele non informandolo compiutamente delle vicende societarie a partire dalla costituzione della "Sarda motor s.p.a." nel mancato avvio di tutte le azioni di recupero dei crediti nei confronti dei debitori della società, nell’omessa verifica presso gli enti preposti dell’esistenza e affidabilità della società; per il secondo nell’aver sottaciuto al Tribunale, nel descrivere l’excursus cronologico della società, un aumento di capitale da L. 1.000.000 a L. 10.000.000, deliberato con verbale redatto con scrittura privata, non omologata.
In motivazione la corte territoriale condivideva la ricostruzione della vicenda e i rilievi e le argomentazioni del giudice di primo grado a sostegno dell’affermazione della colpevolezza, ritenendo le accuse mosse al C. idonee a configurare la fattispecie del delitto di abuso di ufficio e quelle mosse al T. il delitto di cui all’art. 373 c.p.; non dubitava poi della sussistenza del profilo psicologico del delitto, consistente nella consapevolezza al momento delle denuncie dell’innocenza dell’incolpato.
Contro tale decisione ricorre l’imputato a mezzo del suo difensore, che a sostegno della richiesta di annullamento articola vari motivi.
Con il primo motivo eccepisce la nullità della sentenza per violazione degli artt. 546 e 599 c.p.p., sia in riferimento alla mancata indicazione del giudice estensore e per l’assoluta non identificabilità dello stesso attraverso la sua sottoscrizione illeggibile, sia in riferimento al richiamo nel dispositivo all’art. 599 c.p.p., relativo al procedimento in camera di consiglio, laddove si trattava di procedimento in pubblica udienza.
Con il secondo motivo denuncia la inosservanza e erronea applicazione dell’art. 368 c.p. e il vizio di motivazione in riferimento all’assenza del fatto tipico della calunnia, essendo stati denunciati fatti effettivamente verificati, che non costituivano reato o si riferivano a reati impossibili. Sostiene in particolare e in sintesi la difesa che alcuna delle contestazioni contenute nelle denuncie risultava essere calunniosa, giacchè la mancata redazione dell’inventario era stata confermata sia dall’assenza di documenti che dimostrassero il contrario, sia dalle ammissioni dello stesso curatore nella sua deposizione testimoniale; l’omesso avvio delle azioni di recupero crediti da parte del curatore era dimostrato dal mancato intervento nel giudizio pendente nei confronti dell’Alfa Romeo; l’omessa esposizione da parte sia del curatore C., che del perito T., di tutte le vicende societarie a partire dalla costituzione della "Sarda motor s.p.a." ed in particolare della presenza della delibera di aumento del capitale sociale, radicalmente viziata, e come tale annullata dal Tribunale ora per allora, risultava incontestabilmente accertata. Trattandosi quindi di fatti realmente accaduti, non poteva configurarsi l’ipotesi delittuosa contestata per difetto del requisito della consapevolezza dell’innocenza dei denunciati da parte del denunciante, tanto più che in nessun punto delle denuncie l’imputato aveva dato una indicazione delle norme penali vietate, limitandosi solo ad una richiesta di verifica su eventuali responsabilità penali nei fatti esposti.
Con il terzo motivo lamenta inosservanza e erronea applicazione della norma incriminatrice e il difetto di motivazione in riferimento alla valutazione dell’elemento soggettivo del reato e censura l’omissione in cui erano incorsi i giudici del merito nel non avere motivato sul ritenuto dolo diretto in capo all’imputato e sulle ragioni che conducevano ad affermare la consapevole falsità in capo al M. A. delle circostanze oggetto di denuncia, non potendo tali ragioni desumersi dal tenore delle frasi utilizzate dall’imputato in sede di denuncia ovvero dal rapporto di natura familiare, che legava l’imputato al fratello, amministratore della società fallita, unica persona che aveva piena conoscenza delle vicissitudini societarie.
Con il quarto motivo deduce inosservanza e erronea applicazione degli artt. 51 – 59 c.p. e il difetto di motivazione in riferimento al mancato apprezzamento della scriminante dell’esercizio di un diritto all’accertamento giudiziale della correttezza dell’operato del curatore e del perito quanto meno sotto il profilo putativo.
Infine con il quinto e ultimo motivo lamenta violazione degli artt. 114 e 133 c.p. e art. 62/bis c.p., e difetto di motivazione in riferimento alla determinazione della pena, al mancato apprezzamento dell’attenuante della minima partecipazione alla condotta criminosa e delle attenuanti generiche.
Sono fondati il secondo e il terzo motivo in essi assorbiti tutti gli altri.
Ed invero non ritiene il collegio esaustiva e appagante il percorso motivazionale seguito dalla corte di merito nel ritenere sussistente nel caso in esame l’elemento soggettivo del reato, inteso come consapevolezza di incolpare di un reato taluno che si sa innocente.
Nel caso in esame il giudice del gravame fa risalire il dolo diretto della calunnia in capo all’imputato dalla sottoscrizione senza riserve dell’atto di querela insieme con il fratello G., amministratore della società fallita, nonostante il rapporto di natura familiare gli consentisse la piena conoscenza delle vicissitudini societarie e la precisa comprensione dei fatti, dal momento che non competeva all’incolpato C. la redazione dell’inventario, essendo stato nominato curatore in epoca successiva alla consegna degli scatoloni, contenenti la documentazione contabile e fiscale, non era possibile il recupero dei crediti nei confronti della società, così come non era possibile anche per il perito T. una esposizione diversa dell’excursus cronologico della società, stante la mancata consegna dei documenti richiesti dal precedente curatore a M.G., che aveva al riguardo dato risposta negativa.
Non valuta tuttavia il giudice del gravame: che l’inventario dei beni della società effettivamente non risultava effettuato, nonostante l’accertata consegna dello scatolone, contenente una, sia pur non meglio indicata, documentazione esistente nell’azienda, a prescindere dal soggetto obbligato ad effettuarlo, che corrispondeva al vero che l’esposizione al G.D. al fallimento della situazione societaria non era completa, non contenendo le vicende societarie, precedenti alla costituzione della società Aurora s.r.l., dichiarata fallita, che non risultavano avviate le azioni di recupero di crediti nei confronti dei debitori della società.
Si è fatto carico all’imputato una presunzione di conoscenza dei reali motivi, che avevano determinato le denunciate omissioni, attribuite al curatore e al perito, senza però dare conto delle ragioni per cui oltre al M.G., amministratore della società, unica persona che aveva piena conoscenza delle vicissitudini della società e che è stato condannato per bancarotta fraudolenta, anche il fratello avesse contezza della falsità della denuncia ed in forza di quale elemento che lo legasse alla società fallita, oltre quello non sufficiente del rapporto di natura familiare con il fallito.
La giurisprudenza di questa Sezione in tema di calunnia ha affermato che la consapevolezza del denunciante circa l’innocenza dell’accusato è esclusa qualora sospetti, congetture o supposizioni di illiceità del fatto denunciato siano ragionevoli, ossia fondati su elementi di fatto, tali da ingenerare dubbi condivisibili da parte del cittadino comune, che si trovi nella medesima situazione di conoscenza. Di conseguenza ha stabilito che non ricorre tale ipotesi di reato sotto il profilo soggettivo, qualora si accerti che il denunciante abbia agito, basandosi su circostanze di fatto non solo veritiere, ma la cui forza rappresentativa sia tale da indurre una persona di normale cultura e capacità di discernimento a ritenere la colpevolezza dell’accusato (Cass. Sez. 6, 6/11-1/12/09 n. 46205 Rv. 245541;
6/11/09 – 29/1/10 n. 3964 Rv. 245849).
Nella fattispecie in esame la corte territoriale non ha fatto corretta applicazione di tale principio, finendo col negare valore alle circostanze di fatto riferite nella querela, che non solo erano veritiere, ma la cui forza rappresentativa era tale da indurre l’imputato, di cui peraltro si sconosce il suo rapporto diretto con la società fallita, ad agire nella consapevolezza dell’innocenza dell’incolpato.
Si imporrebbe quindi l’annullamento dell’impugnata sentenza con rinvio alla medesima Corte per nuova valutazione sul punto, preclusa tuttavia dalla sopravvenuta causa di estinzione, trattandosi di reato, commesso in data (OMISSIS), ormai prescritto, per essere spirato alla data del 5/6/2010 il termine di cui al combinato disposto degli artt. 157 – 160 c.p..
La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio perchè il reato è estinto per prescrizione, e per quanto attiene alle disposizioni civili, in conformità a quanto dispone l’art. 622 c.p.p., la medesima sentenza va annullata e le parti vanno rimesse dinanzi al giudice civile, competente per valore in grado di appello.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perchè il reato è estinto per prescrizione. Annulla la medesima sentenza agli effetti civili e rimette le parti dinanzi al giudice civile competente per valore in grado di appello.
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