T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 05-07-2011, n. 1772

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato in data 11 marzo 2010 e depositato il 15 marzo successivo, il ricorrente ha impugnato il provvedimento n. 13726/2009 Imm. emesso in data 5 giugno 2009 dal Questore di Milano, notificato in data 8 marzo 2010, recante il rigetto della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno del medesimo ricorrente, con contestuale invito a lasciare il Territorio italiano entro 15 giorni.

A sostegno del ricorso viene addotta la irrilevanza della condanna subita dal ricorrente in data 31 luglio 2002, per reati concernenti le sostanze stupefacenti, dal G.I.P. di La Spezia, confermata dalla Corte d’Appello di Genova, e divenuta definitiva in data 11 luglio 2008, in quanto i fatti materiali di reato risalgono al mese di febbraio 2001 e la legge n. 189 del 2002 che ha individuato come ostative tali condanne è entrata in vigore in data 10 settembre 2002; inoltre, le condizioni familiari e lavorative del ricorrente dimostrerebbero il suo avvenuto inserimento sociale in Italia, anche in considerazione della lunga permanenza maturata.

Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Con ordinanza n. 272/2010 è stata accolta la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato.

Alla pubblica udienza del 12 aprile 2011, su conforme richiesta dei procuratori delle parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato.

2. La doglianza del ricorrente, che ritiene illegittimo il provvedimento impugnato, in quanto la condanna subita per reati in materia di stupefacenti non potrebbe essere ritenuta ostativa, atteso che i fatti di reato sono stati compiuti prima dell’entrata in vigore della legge n. 189 del 2002, è fondata.

2.1. Difatti, la condanna subita dal ricorrente per reati in materia di stupefacenti si riferisce a fatti avvenuti materialmente nei mesi di febbraio e marzo 2001.

A tal proposito il Collegio ritiene pienamente condivisibile l’orientamento "secondo cui l’automatismo espulsivo introdotto dalla l. 30 luglio 2002, n. 189, considerate le gravi conseguenze che esso comporta, deve essere interpretato come applicabile, ratione temporis, ai soli casi in cui il reato ostativo, sia stato commesso successivamente alla data di entrata in vigore della legge suddetta (in termini Con St., sez. VI, 16 febbraio 2010 n. 859; Cons. St., sez. VI, 7 aprile 2009 n. 1791, ord.)" (Consiglio di Stato, VI, 30 settembre 2010, n. 7230). Del resto, "in caso di reati commessi prima dell’entrata in vigore di detta disposizione, l’autore del reato non era in grado di conoscere le gravi conseguenze derivanti dalla propria condotta" e quindi non si trovava nelle condizioni idonee per valutare appieno tutti i risvolti legati alle attività che lo stesso poneva in essere (Consiglio di Stato, VI, 30 settembre 2010, n. 7230).

3. Pertanto, alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, deve essere annullato il provvedimento con lo stesso ricorso impugnato.

4. Le spese possono essere compensate in ragione della natura della fattispecie concreta esaminata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per l’effetto, annulla l’atto con lo stesso ricorso impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 18-03-2011) 18-07-2011, n. 28214 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

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Svolgimento del processo

La Corte di appello di Venezia, con sentenza del 4.5.2010, confermava la sentenza 18.5.2009 del Tribunale di Padova, che aveva affermato la responsabilità penale di E.A. in ordine al reato di cui:

– al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 80 (per avere illecitamente detenuto a fini di spaccio sostanza stupefacente del tipo oppio (grammi 4.459,922 con contenuto complessivo di morfina pari a grammi 432,340 corrispondenti a 17.889 dosi medie singole) e del tipo hashish (grammi 6.712,3 con contenuto complessivo di delta-9 THC pari a grammi 422,249 corrispondenti a 16.889 dosi medie singole) – in (OMISSIS)) e lo aveva condannato alla pena principale di anni dodici di reclusione ed Euro 60.000,00 di multa ed alle pene accessorie di legge.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il difensore dell’imputato, il quale – sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione – ha eccepito:

a) l’incongruo riconoscimento dell’aggravante della quantità ingente di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, non avendo la Corte territoriale "dato conto di avere svolto un apprezzamento sull’area di destinazione della sostanza stupefacente e sul bacino di utenza a questa riferibile";

b) la illegittimità del diniego sia dell’attenuante speciale della collaborazione di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 7, sia delle circostanze attenuanti generiche;

c) l’eccessività della pena.

Motivi della decisione

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perchè tutte le doglianze anzidette sono manifestamente infondate.

1. Quanto alla prima doglianza, l’accertamento di cui il ricorrente lamenta la carenza non era necessario, dovendosi ribadire la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale:

– la circostanza aggravante della quantità ingente di sostanze stupefacenti cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80 è configurabile quando, sulla base di un accertamento che il giudice di merito deve condurre in concreto – indipendentemente dal riferimento a prefissati indici quantitativi, non contemplati dal legislatore – la sostanza sequestrata sia tale da costituire un rilevante pericolo per la salute pubblica, in quanto idonea a soddisfare le esigenze di un numero elevato di tossicodipendenti, senza che rilevi la situazione del mercato e la sua eventuale saturazione, trattandosi di un elemento di difficile valutazione, considerata l’impossibilità di disporre al riguardo di dati certi e verificabili in concreto (vedi Cass.: sez. 4, 30.6.2010, n. 24571, Iberdemaj; sez. 6, 6.3.2008, n. 10384, Sartori);

– ai fini della sussistenza della circostanza aggravante in oggetto, non è necessario che il quantitativo della sostanza stupefacente sia in grado di determinare la saturazione del mercato in una determinata area, in quanto tale elemento è ultroneo rispetto alla ratto della norma, rappresentata dalla tutela della salute pubblica, e non è suscettibile di positivo accertamento, essendo quello degli stupefacenti un mercato clandestino (Cass., sez. 5, 20.10.2008, n. 39205, Di Pasquale ed altri).

2. Legittimo deve ritenersi poi il diniego dell’attenuante speciale della collaborazione di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 7.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte:

– ai fini del riconoscimento dell’attenuante in oggetto è necessario che la collaborazione prestata porti alla sottrazione di risorse ed eviti la commissione di ulteriori attività delittuose (Cass., sez. 6, 3.6.2010, n. 20799, Sivolella ed altri);

– la collaborazione dell’imputato deve avere connotazioni di particolare efficacia (riferita all’intero arco della condotta illecita e non soltanto ad alcuni segmenti di essa) e rilevanza ai fini della neutralizzazione dell’attività criminosa (Cass., sez. 4:

17.12.2008, n. 46435, Finazzi ed altro; 9.3.2007, n. 10115, Galati).

Nella fattispecie in esame, invece, i giudici del merito hanno razionalmente illustrato come l’imputato non abbia offerto tutto il suo patrimonio di conoscenza per evitare che l’attività delittuosa, nelle sue varie articolazioni di approvvigionamento, detenzione e commercio, fosse portata a conseguenze ulteriori.

Logicamente è stato così dedotto che l’imputato medesimo, in sostanza, non ha influenzato in modo decisivo le indagini, orientandole verso quadri probatori in precedenza non oggetto di investigazioni, nè la difesa prospetta in ricorso la sussistenza di elementi collaborativi connotati dalle necessarie caratteristiche di efficacia e rilevanza dianzi evidenziate.

3. Le attenuanti generiche, nel nostro ordinamento, hanno lo scopo di allargare le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole al reo, in considerazione di situazioni e circostanze particolari che effettivamente incidano sull’apprezzamento dell’entità del reato e della capacità di delinquere dell’imputato.

Il riconoscimento di esse richiede, dunque, la dimostrazione di elementi di segno positivo.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte Suprema, la concessione o il diniego delle attenuanti generiche rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio, positivo o negativo che sia, deve essere bensì motivato ma nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l’adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo.

Anche il giudice di appello – pur non dovendo trascurare le argomentazioni difensive dell’appellante – non è tenuto ad una analitica valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti ma, in una visione globale di ogni particolarità del caso, è sufficiente che dia l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti e decisivi ai fini della concessione o del diniego, rimanendo implicitamente disattesi e superati tutti gli altri, pur in carenza di stretta contestazione.

Nella fattispecie in esame, la Corte di merito, nel corretto esercizio del potere discrezionale riconosciutole in proposito dalla legge – in carenza di congrui elementi di segno positivo – ha dato rilevanza decisiva alle "modalità eccezionalmente gravi del fatto" ed alla "totale mancanza di resipiscenza" dedotta dal comportamento processuale negativo dell’imputato.

4. La pena risulta motivatamente correlata ai criteri direttivi di cui all’art. 133 cod. pen. (oggettiva entità della condotta illecita e personalità negativa dell’imputato).

5. Tenuto conto della sentenza 13.6.2000, n. 186 della Corte Costituzionale e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria della stessa segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., l’onere delle spese del procedimento nonchè quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 1.000,00.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro mille in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 22-12-2011, n. 28442 Esecuzione specifica dell’obbligo di concludere il contratto

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Svolgimento del processo

Nel marzo 1980 i sigg. C.d.J.B., G.F. e A. e le sig.re F.A. P. e A. convennero davanti al Tribunale di Bari la Coop. edilizia Oriente nonchè i sigg. A.G., S.G., C.A. e S.F.. Premesso che con scrittura privata autenticata avevano venduto alla cooperativa talune superfici fabbricabili in (OMISSIS) e che con separata scrittura non autenticata in pari data il presidente della cooperativa sig. R.C. ed il costruttore sig. D.P. F. si erano impegnati, in luogo del pagamento del prezzo, a trasferire agli attori talune porzioni dell’immobile da edificarsi su quelle aree, e che tale impegno era rimasto inadempiuto avendo la cooperativa assegnato ai sigg. A. e S. e ai sigg.

C. e S. due dei tre appartamenti promessi a loro, gli attori domandarono l’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di trasferire, il rilascio degli appartamenti, il pagamento della penale pattuita e il risarcimento del maggior danno.

Tutti i convenuti resistettero. In particolare, la cooperativa fece presente che la scrittura del 30 dicembre 1972 non le era opponibile non essendo il presidente autorizzato a firmarla e i sigg.

A., S., C. e S. facendo presente di aver acquistato i rispettivi appartamenti con atto trascritto anteriormente alla citazione in giudizio. Gli attori chiamarono quindi in causa il sig. R.C. e il curatore del fallimento di D.P.F. – i quali si costituirono – per essere garantiti in ordine alle pretese economiche (penale e risarcimento) per l’eventualità che non fosse disposta l’esecuzione in forma specifica del trasferimento.

Il Tribunale, preso atto della ineseguibilità del trasferimento degli immobili, rigettò qualsiasi domanda nei confronti degli acquirenti sigg. A., S., C. e S. nonchè del sig. R., e condannò la cooperativa e il fallimento del D.P. in solido al pagamento della penale e al risarcimento degli ulteriori danni.

Il curatore fallimentare propose appello osservando che, a causa del decesso del suo procuratore in corso di causa, tutti gli atti processuali successivi erano nulli; che le domande di pagamento rivolte nei confronti della massa erano improcedibili dovendo essere proposte nella competente sede concorsuale ai sensi della L. Fall., art. 93, e segg.; che la scrittura non autenticata del 30 dicembre 1972 non era opponibile alla massa stessa essendo priva di data certa anteriore al fallimento.

I sigg. C.d.J. e F.A. resistettero al gravame e proposero anche appello incidentale per una più favorevole liquidazione del risarcimento.

La Corte di Bari ha accolto l’appello principale e dichiarato inammissibile l’appello incidentale.

La Corte ha anzitutto respinto l’eccezione di nullità della notifica dell’atto di appello, osservando che la stessa era stata eseguita con le modalità di cui all’art. 140 c.p.c., presso lo studio del procuratore degli originari attori in (OMISSIS); che la circostanza dell’impossibilità di leggere per intero, nella relata, l’indicazione dell’art. 140 c.p.c., era ininfluente dato che l’esecuzione dei relativi adempimenti, compreso il deposito, l’affissione e la spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento, era comunque attestata; che in difetto di querela di falso era irrilevante la deduzione della mancanza del rituale avviso;

che comunque la pretesa nullità era sanata dall’avvenuta costituzione degli appellati.

Ha quindi dichiarato la nullità degli atti del giudizio di primo grado successivi alla morte del difensore del fallimento e, decidendo – nella inapplicabilità del disposto dell’art. 354 c.p.c. – le ulteriori questioni poste, ha dichiarato l’improcedibilità delle domande rivolte nei confronti del fallimento dovendo le stesse essere proposte secondo il procedimento di insinuazione dei crediti al passivo fallimentare.

I sigg. C.d.J. e F.A. hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi, illustrati anche da memoria, cui non ha resistito la curatela intimata.

Motivi della decisione

1. – Con il primo motivo di ricorso si sostiene l’inesistenza della notifica dell’atto di appello avendo l’ufficiale notificante fatto riferimento, nella relata, all’art. 40 c.p.c. e art. 57 c.p.p..

1.1. – Il motivo è infondato, perchè l’errata indicazione di norme processuali nella relata di notifica non comporta l’inesistenza della notifica stessa, rilevando a tal fine soltanto la presenza degli elementi indispensabili per la configurabilità di un atto di quel tipo.

2. – Con il secondo motivo, ritenuta l’inscindibilità o comunque l’interdipendenza della domande di esecuzione in forma specifica dell’obbligo di contrarre e di pagamento della penale e risarcimento del danno, si deduce la nullità della sentenza impugnata per avere la Corte d’appello, in primo luogo, omesso di disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti della altre parti del giudizio ai sensi dell’art. 331 c.p.c., o, comunque, la notifica alle medesime dell’impugnazione ai sensi dell’art. 332, e per non avere, in secondo luogo, ritenuto la non separabilità della seconda domanda dalla prima, con conseguente illegittima declaratoria di improcedibilità della stessa, che invece avrebbe dovuto essere esaminata unitamente all’altra nel giudizio ordinario intrapreso.

2.1. – Il motivo è infondato.

Tra la domanda di esecuzione in forma specifica dell’obbligo di contrarre e quella di pagamento della penale e risarcimento del danno per il caso di impossibilità della predetta esecuzione esisteva certamente un rapporto di dipendenza, secondo la previsione di cui all’art. 331 c.p.c, trattandosi di domande alternative E’ pur vero, però, che in appello la domanda di esecuzione in forma specifica non è stata più coltivata da alcuno, dato che nè l’appello principale della curatela, nè l’appello incidentale degli originari attori poneva in discussione, espressamente o implicitamente, il rigetto di essa pronunciato dal Tribunale, che è dunque passato in giudicato.

Non si poneva, conseguentemente, a tal riguardo nessuna esigenza di integrazione del contraddittorio in appello.

Le domande di condanna in solido al pagamento della penale e al risarcimento dei danni proposte nei confronti di vari soggetti, ed accolte nei confronti della cooperativa e del fallimento, erano, poi, fra loro scindibili; dunque l’omissione della litis denuntiatio ai sensi dell’art. 332 c.p.c., non comporta nullità della sentenza di appello una volta che sia decorso anche nei confronti dei litisconsorti facoltativi – come nella specie – il termine per appellare (cfr., fra le molte, Cass. 9648/2007, 1013/2003, 6802/1999).

Nè, infine, l’originario vincolo di dipendenza tra la domanda di esecuzione in forma specifica e la domanda risarcitoria avrebbe consentito il simultaneus processus nella sede ordinaria, essendo semmai la causa ordinaria, connessa a quella di ammissione al passivo fallimentare, ad essere attratta nella sede speciale concorsuale (cfr., per tutte, Cass. Sez. Un. 21499/2004, 23077/2004).

3. Il ricorso va in conclusione respinto. In mancanza di attività difensiva della parte intimata, non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

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Cass. civ. Sez. I, Sent., 30-12-2011, n. 30219 Diritti politici e civili

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Svolgimento del processo

La sig.ra P.A.R. si rivolse alla Corte d’appello di Potenza per ottenere l’equa riparazione, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2 del danno derivante dalla eccessiva durata di un processo penale a suo carico.

La Corte adita, riconosciuto che la durata del processo aveva ecceduto di sette mesi il termine ragionevole di tre anni, ha tuttavia negato la riparazione del danno non patrimoniale, sul rilievo della mancata assunzione di iniziative sollecitatorie da parte dell’imputata, che aveva alla fine potuto beneficiare della prescrizione del reato. Ha quindi condannato l’attrice alle spese processuali.

La sig.ra P. ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi di censura, cui l’amministrazione intimata ha resistito con controricorso.

In camera di consiglio il Collegio ha deliberato che la motivazione della presente sentenza sia redatta in maniera semplificata, non ponendosi questioni rilevanti sotto il profilo della nomofilachia.

Motivi della decisione

1. – Il primo motivo di ricorso, con il quale si denuncia vizio di motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, è inammissibile essendo privo della "chiara indicazione del fatto controverso" (art. 366 bis c.p.c., comma 2): i due punti di sintesi enunciati alla fine dell’esposizione del motivo, invero, non contengono l’indicazione di alcun "fatto" che sarebbe stato scorrettamente accertato dai giudici di merito.

2. – Il secondo motivo, con cui si censura la condanna della ricorrente alle spese processuali nonostante ciò costituisca violazione dei principi affermati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo con riguardo ai giudizi di riparazione del danno da irragionevole durata del processo, è infondato, non risultando alcuna affermazione di quella Corte in tal senso.

3. – Il ricorso va in conclusione respinto. Le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, liquidate in Euro 600,00 per onorari, oltre spese prenotate a debito.

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