T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 01-09-2011, n. 1295 Contabilità delle regioni e degli enti pubblici

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

I ricorrenti sono familiari (ed in alcuni casi anche amministratori di sostegno) di persone con disabilità grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992, frequentanti un Centro Diurno Integrato.

Essi lamentano l’adozione, da parte del Comune, disattendendo le richieste dagli stessi inoltrate e in assenza di previa concertazione con i rappresentanti degli stessi e delle associazioni di settore, della deliberazione del 2 febbraio 2010, n. 18 con cui, sulla scorta della deliberazione del Tavolo Zonale Distretto n. 5 del Sebino, ha stabilito che tutti i fruitori del centro diurno integrato dovessero compartecipare in modo uguale e comunque senza alcun riferimento alla normativa ISEE al costo del servizio di trasporto da e per il CDD.

Tale deliberazione sarebbe illegittima ed è stata, quindi, censurata, deducendo:

1. violazione dell’art. 28 della legge n. 118/1971 e, conseguentemente degli artt. 3, 38, 53 e 97 della Costituzione. Poiché il CDD svolge le medesime funzioni educative della scuola e il richiamato articolo 28 della legge n. 118/1971 prevede la gratuità del trasporto dall’abitazione alla scuola e viceversa per tutti i mutilati e invalidi civili, l’imposizione del pagamento di una quota del suddetto servizio di trasporto integrerebbe, nel caso di specie, una violazione dei principi contenuti negli articoli della Costituzione invocati. Ciò tanto più quanto si consideri che il servizio CDD risulterebbe essere ricompreso tra i livelli essenziali di assistenza che, a mente dell’art. 117 della Costituzione, devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, sia sotto il profilo assistenziale, che sanitario;

2. violazione degli artt. 1 e 2 del d. lgs. 109/98, 2, 3, 4 e 5 del DPCM 221/1999, degli artt. 25 e 8, comma 3, lett. g) della legge n. 328/2000, dell’art. 6 del DPCM 14 febbraio 2001, in quanto la quota posta a carico di ogni utente non sarebbe commisurata al numero dei viaggi, alla distanza e nemmeno terrebbe conto dei periodi di chiusura del centro;

3. violazione delle medesime disposizioni già richiamate sotto il diverso profilo dell’illegittima richiesta di contribuzione a soggetti diversi dal fruitore del servizio. Secondo la giurisprudenza richiamata, "i criteri di calcolo della situazione economica equivalente servono per individuare il reddito dell’avente diritto alla prestazione, ma non per considerare obbligati alle spese anche altri familiari" (TAR Milano, I, 8 febbraio 2008, n. 291);

4. violazione degli artt. 3, comma 2 ter e 2, comma 6 del d. lgs. 109/98, degli artt. 3 e 12 della Convenzione internazionale sui diritti delle persone con disabilità e più precisamente del principio, da essi ricavabile, dell’evidenziazione della situazione economica del solo assistito;

5. violazione degli artt. 3, 38, 53 e 97 della Costituzione e della Convenzione di New York sui diritti delle persone con disabilità, in quanto l’art. 26 della legge n. 104/1992 imporrebbe ai Comuni di assicurare le modalità di trasporto individuali per le persone handicappate non in grado di fruire dei servizi ordinariamente garantiti dai mezzi pubblici nell’ambito delle proprie ordinarie risorse di bilancio;

6. violazione degli artt. 3, 38, 53 e 97 della Costituzione e della Convenzione di New York sui diritti delle persone con disabilità per il carattere discriminatorio della fissazione di una retta unica, non differenziata in base alla capacità contributiva di ciascuno.

Alla pubblica udienza del 14 luglio 2011 la causa, su conforme richiesta del procuratore di parte ricorrente, è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

Al fine di una corretta definizione della controversia appare necessario premettere come il Comune, con l’impugnata deliberazione, abbia inteso sostenere economicamente le famiglie degli utenti residenti che frequentano il Centro Diurno per Disabili facendosi carico dell’intera spesa relativa alla retta di frequenza (comprensiva del costo pasto), della quota di solidarietà e di parte del costo del servizio di trasporto. Esso ha, quindi, posto a carico delle "famiglie degli utenti" una quota mensile fissa ed invariabile del costo del servizio di trasporto, complessivamente pari a 1.760,00 Euro annui, suddivisi in 220,00 Euro per il mese di gennaio 2010, 110 Euro per i mesi da febbraio a giugno 2010, 165,00 Euro per i mesi da luglio a dicembre 2010.

Ciò premesso, il Collegio osserva che – alla stregua della giurisprudenza della Sezione, da cui non ravvisa ragione di discostarsi – il ricorso può trovare accoglimento esclusivamente sotto il profilo dedotto con le censure 2 e 6, con riferimento alla fissazione di un’unica quota di partecipazione, uguale per tutti, a prescindere sia dalla fruizione del servizio, che dalla capacità reddituale degli utenti e dei loro nuclei familiari.

In materia, può, invero, utilmente richiamarsi il principio affermato nel proprio precedente rappresentato dalla sentenza del 10 novembre 2010, n. 4576, nella quale si afferma che "La partecipazione al costo dei servizi in maniera adeguata e proporzionata al reddito risponde al principio costituzionalmente codificato (art. 53) che collega il concorso alle spese pubbliche alla capacità contributiva di ciascuno, e si fonda sui canoni di equità e giustizia ai quali lo Stato e gli Enti territoriali sono tenuti ad ispirarsi" e quindi "il criterio introdotto dal tavolo zonale urta contro i menzionati principi che ancorano il concorso agli oneri di funzionamento delle strutture (C.D.D.) alla situazione reddituale e patrimoniale dei richiedenti e delle loro famiglie.".

Conseguentemente, l’impugnato provvedimento deve essere annullato in ragione della avvenuta fissazione della quota di partecipazione in misura unica ed eguale per tutti i fruitori del servizio, in quanto il totale disancoramento della quota di partecipazione imposta dalla particolare situazione della persona disabile che fruisce del servizio integra un comportamento discriminatorio e denota la totale assenza di quell’istruttoria la cui presenza si ritiene necessaria, alla luce di quanto si dirà, al fine di ammettere la considerazione del reddito dell’intero nucleo familiare in sede di quantificazione della contribuzione dovuta al costo del servizio.

Le spese del giudizio debbono essere poste a carico del Comune resistente, ma possono trovare parziale compensazione in ragione della particolare complessità della questione e della ben nota difficoltà di ricostruire la normativa applicabile in tema di servizi assistenziali per disabili.

Esse possono, invece, essere compensate nei confronti delle altre amministrazioni coinvolte, dato che i ricorrenti non hanno dimostrato alcuna specifica responsabilità delle stesse nell’adozione del provvedimento specificamente censurato.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.

Dispone la parziale compensazione delle spese del giudizio nei confronti del Comune, a carico del quale è posto il pagamento, a favore dei ricorrenti, della somma di Euro 1.000,00 (mille/00), oltre ad IVA, C.P.A. e rimborso forfetario delle spese.

Spese compensate nei confronti delle Amministrazioni non costituitesi.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Campania Napoli Sez. I, Sent., 28-09-2011, n. 4518 Concorso Contratto di appalto

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Svolgimento del processo

Con il ricorso in esame, notificato il 21 luglio 2010 e depositato il successivo giorno 30, la A.I.A.S. (Associazione Assistenza Svantaggiati) di Afragola ha impugnato il bando e il disciplinare della procedura di gara indetta nel giugno 2010 dal Comune di Santa Croce del Sannio per l’affidamento, per la durata di dodici anni, del servizio di gestione globale della Residenza Sanitaria Assistenziale (R.S.A.) di proprietà dell’ente, ubicata nel comune al Corso Generale De Maria.

Espone la ricorrente di aver stipulato a suo tempo col Comune un contratto (rep. 05/VV 179 del 27 marzo 2001) di concessione novennale della R.S.A., che con nota del 13 febbraio 2010 il Comune le aveva comunicato la cessazione dell’affidamento per scadenza intimando il rilascio della struttura entro il 27 marzo 2010, che, intendendo contestare il termine di decorrenza del rapporto concessorio individuato dall’amministrazione, aveva giudizialmente impugnato la predetta nota, unitamente ad un successivo rinnovo della diffida al rilascio dell’immobile, ottenendone la sospensione cautelare (ord. n. 665 del 24 marzo 2010 di questa Sezione) e che, nelle more della decisione di merito (conclusasi peraltro col rigetto del ricorso), nonostante la sospensione cautelare, il Comune aveva bandito una gara per l’individuazione di un nuovo concessionario di servizio con gli atti in questa sede impugnati.

Tanto premesso, la ricorrente si duole, coi primi due motivi di ricorso, che il bando e il disciplinare di gara sarebbero stati adottati e pubblicati quando il Comune non avrebbe avuto la disponibilità della struttura, atteso il contenzioso in essere, e in violazione del predetto provvedimento cautelare, nonché, con un terzo motivo, la violazione del principio di pubblicità delle gare, in quanto il bando sarebbe stato pubblicato unicamente all’albo pretorio e non anche sulla Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 124 d.lgs. 163/06 sui contratti sotto soglia.

Con ricorso per motivi aggiunti la ricorrente, che non ha partecipato alla nuova gara, ha impugnato il provvedimento di aggiudicazione della gara alla V.N. s.r.l., per invalidità derivata dai vizi del bando denunciati col ricorso introduttivo e per invalidità propria, ravvisata nel fatto che, in tesi, le finalità sociosanitarie insite nella concessione avrebbero imposto che l’aggiudicataria fosse munita di un accreditamento col servizio sanitario di cui, invece, sarebbe stata sprovvista.

Col medesimo atto la ricorrente ha formulato istanza di esibizione ex art. 116, co. 2, c.p.a. del provvedimento di aggiudicazione definitiva della gara, dei verbali della commissione giudicatrice, di ogni altro atto di gara, comprese le offerte di tutte le ditte ammesse, nonché del provvedimento di accreditamento della V.N. s.r.l., ove esistente.

Si sono costituite in giudizio il Comune di Santa Croce del Sannio e la V.N. s.r.l., che con rispettive memorie hanno concluso per l’inammissibilità e, comunque, l’infondatezza del gravame.

In vista dell’udienza di discussione sono stati depositati scritti difensivi.

Alla pubblica udienza del 22 giugno 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

Il ricorso non merita accoglimento.

La ricorrente si duole, innanzitutto, che la gara sarebbe stata illegittimamente indetta quando del servizio sarebbe stata ancora pienamente affidataria, in virtù della intervenuta sospensione cautelare dell’efficacia dei provvedimenti comunali di cessazione dell’affidamento e di intimazione al rilascio della struttura.

In senso contrario, occorre rilevare che il ricorso presentato dalla AIAS di Afragola avverso quegli atti è stato respinto nel merito con sentenza di questa Sezione n. 16833 del 19 luglio 2010, che ha disatteso la tesi di parte ricorrente secondo cui il rapporto concessorio sarebbero dovuto scadere nel luglio 2013, caducando retroattivamente l’effetto sospensivo del provvedimento cautelare, che, per natura provvisorio ed interinale, è naturalmente destinato a perdere efficacia e rimanere assorbito nella decisione che definisce il giudizio.

Nel caso in esame, la pronuncia cautelare non ha prodotto medio tempore alcun effetto irreversibile di cui la ricorrente possa legittimamente invocare la conservazione, né la ricorrente, dopo il rigetto del suo ricorso (con sentenza di cui lo stesso gravame, correttamente, dà conto), può tardivamente lamentarsi di una supposta violazione della decisione interinale cercando di lucrare dallo strumento cautelare utilità negate dalla sentenza definitiva, la quale ha accertato che il contratto di concessione è cessato di efficacia alla scadenza naturale del 27 marzo 2010.

Dovendosi escludere, scaduto quel contratto, che la ricorrente sia titolare di una posizione giuridica incompatibile con il nuovo affidamento, avendo invece solo un interesse di fatto alla conservazione dello status quo (peraltro venuto meno, nelle more del giudizio, con la riconsegna dell’immobile), se ne deve trarre l’ulteriore conclusione dell’inammissibilità della doglianza concernente l’assenza dei presupposti per l’indizione della procedura di gara, alla stregua dei condivisibili principi in materia di interesse e legittimazione a ricorrere recentemente affermati dall’Adunanza plenaria (C.d.S, a.p. n. 4 del 2011).

Si tratta, peraltro, di censura anche infondata nel merito.

La ricorrente deduce, infatti, l’assenza dei presupposti per l’indizione della procedura derivandola dalla indisponibilità dell’immobile all’epoca del bando, invocando al riguardo la previsione dell’art. 10, comma 3 lett. e), del d.lgs. 163/06 secondo cui il responsabile del procedimento "accerta la libera disponibilità di aree e immobili necessari".

La norma invocata, tuttavia, definisce i compiti (e i requisiti di professionalità) del responsabile del procedimento e non, invece, i presupposti indispensabili per la legittima indizione delle procedure di gara; e se è vero che in difetto della disponibilità del bene vi sarebbe vizio di causa del contratto di concessione, è altresì vero che il bando di gara, dando atto del contenzioso giudiziario in corso, ha espressamente previsto che all’aggiudicazione definitiva si sarebbe proceduto solo dopo l’avvenuta reintegra nella disponibilità dell’immobile da parte dell’amministrazione comunale, reintegra in effetti poi avvenuta in data 12 novembre 2010, come da verbale agli atti di causa.

Ad un attento esame si rivela inammissibile anche la denuncia della violazione dell’art. 124 del d.lgs. 163/06 per omessa pubblicazione del bando di gara anche sulla Gazzetta Ufficiale.

L’osservanza delle forme di pubblicità prescritte per i bandi di gara è necessaria per consentire agli operatori del settore di conoscere l’avvenuta indizione delle procedure e decidere, di conseguenza, se parteciparvi o meno, disponendo di un congruo lasso di tempo per ponderare ed eventualmente predisporre la loro offerta.

La tutela della concorrenza che il principio di pubblicità persegue si declina, dunque, nell’interesse del potenziale concorrente alla conoscibilità della gara e alla concreta possibilità di prendervi parte.

Nel caso in esame, tuttavia, la censura non è volta a tutela di un interesse legittimo pretensivo alla partecipazione al procedimento di gara.

La ricorrente, infatti, non solo non asserisce affatto che in conseguenza dell’omessa pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale non avrebbe avuto tempestiva conoscenza della procedura, ma a pagina 17 del ricorso introduttivo chiarisce espressamente di non aver partecipato alla gara in ragione del possesso dell’immobile al momento della pubblicazione del bando, cioè per un motivo affatto diverso, legato ad una autonoma valutazione di merito (la quale, si noti, presuppone la conoscenza dell’avvenuta indizione della gara, poiché non è logicamente possibile decidere di non partecipare ad una procedura se non si è nella concreta possibilità di prendervi parte).

L’interesse azionato dalla ricorrente è, in realtà, di natura oppositiva, perché la censura è indirizzata non alla tutela della possibilità di partecipazione alla gara, di cui la ricorrente neppure lamenta la lesione, quanto piuttosto a travolgere la gara, nella dichiarata prospettiva di un mantenimento della disponibilità della struttura comunale che doveva costituire oggetto della nuova concessione: situazione questa di mero fatto, poi cessata nelle more del giudizio, che non è meritevole di tutela e che, come innanzi detto, non legittima, una volta abbandonata la prospettiva giurisprudenziale che dava generico accesso al c.d. interesse strumentale, all’impugnazione degli atti di gara.

Escluso che la ricorrente sia titolare di una posizione giuridica incompatibile col nuovo affidamento e non avendo la stessa volontariamente presentato domanda di partecipazione alla gara, deve essere, altresì, dichiarata l’inammissibilità dei motivi aggiunti proposti per l’annullamento del provvedimento di aggiudicazione della gara alla V.N. s.r.l.

Deve infine respingersi l’istanza di accesso ai documenti di gara e all’eventuale provvedimento di accreditamento della società aggiudicataria (la cui necessità ed esistenza forma oggetto del quarto motivo aggiunto) presentata col ricorso per motivi aggiunti, poiché l’inammissibilità di quest’ultimo rende irrilevante ai fini del decidere l’ostensione di tali documenti.

La particolarità delle questioni affrontate giustifica la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe (n. 4616/10), integrato da motivi aggiunti, lo respinge. –

Spese compensate. –

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 14-02-2012, n. 2055 Ineleggibilità

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Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 29 aprile 2010 presso il Tribunale di Potenza l’avv. L.S. proponeva azione popolare per l’accertamento dell’ineleggibilità ai sensi della L. 23 aprile 1981, n. 154, art. 2, comma 1, n. 8 (Norme in materia di ineleggibilità e di incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al servizio sanitario nazionale) alla carica di consigliere della regione Basilicata di P.M. A., che, alla data di presentazione delle candidature per le elezioni del 28-29 marzo 2010; rivestiva la carica di componente del Consiglio di Indirizzo e Verifica dell’Istituto di ricovero e cura di carattere scientifico-Centro di Riferimento Oncologico della Basilicata.

Costituitosi ritualmente, il P. chiedeva il rigetto del ricorso;

conclusione cui si associava il Pubblico ministero.

Con sentenza 19 luglio 2010 il Tribunale di Potenza rigettava la domanda, condannando il L. alla rifusione di metà delle spese di giudizio; con compensazione della residua frazione.

Il successivo gravame era respinto dalla Corte d’appello di Potenza con sentenza 19 novembre 2010.

La corte motivava:

– che, mentre il direttore generale dell’Istituto di ricovero e cura aveva attribuzioni identiche al direttore generale della USL – in quanto soggetto munito di tutti i poteri di gestione ordinaria e straordinaria e di rappresentanza dell’istituto – ed era quindi ineleggibile ai sensi della L. 23 aprile 1981, n. 154, art. 2, comma 1, n. 8, il consiglio di indirizzo e verifica si limitava, per contro, a definire le strategie dell’Istituto, approvando programmi annuali e pluriennali di ricerca, con esclusiva attività consultiva consistente in pareri obbligatori, ma non vincolanti;

– che, data la diversità di funzione dei due organi, era inapplicabile la causa di ineleggibilità propria del direttore generale ai membri del consiglio di indirizzo e verifica, non dotato di potere di gestione suscettibile di alterare la par condicio tra i candidati della competizione elettorale.

Avverso la sentenza, non notificata, l’avv. L.S. proponeva ricorso per cassazione notificato il 18 maggio 2011, deducendo, con un unico motivo, la violazione della L. 23 aprile 1981, n. 154, art. 2, comma 1, n. 8, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 3 (Riordino della disciplina in materia sanitaria) e dell’atto d’intesa della conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province autonome di Trento e Bolzano 1 luglio 2004;

nonchè la carenza di motivazione, per avere ritenuto escluso l’appartenente al consiglio di indirizzo e di verifica dell’Istituto di Ricovero e Cura a carattere scientifico della Basilicata, dalla previsione della causa di ineleggibilità, nonostante il consiglio fosse da considerare, a tutti gli effetti, organo apicale assimilabile, sotto il profilo in esame, al direttore generale.

Resisteva con controricorso il signor P., che eccepiva, in via pregiudiziale, l’inammissibilità, per tardività, del ricorso.

Tutte le altre parti intimate non svolgevano attività difensiva.

All’udienza del 14 dicembre 2011 il Procuratore generale precisava le conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.

Motivi della decisione

E’ fondata l’eccezione pregiudiziale di inammissibilità, per tardività, del ricorso ai sensi del combinato disposto del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 82 ter (Testo unico delle leggi per la composizione della elezione degli organi delle amministrazioni comunali) e dell’art. 327 c.p.c..

La prima norma statuisce infatti che "Le sentenze pronunciate in secondo grado dalla Corte di appello, possono essere impugnate con ricorso per cassazione, dalla parte soccombente, e dal procuratore generale presso la Corte di appello, entro venti giorni dalla loro notificazione. Il presidente della Corte di cassazione, con decreto steso in calce al ricorso medesimo, fissa, in via di urgenza la udienza di discussione. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, nel giudizio di cassazione si applicano le norme del Codice di procedura civile: tutti i termini del procedimento sono però ridotti alla metà".

L’art. 327 c.p.c., comma 1, nel testo emendato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46, comma 17, a sua volta dispone che "indipendentemente dalla notificazione, l’appello, il ricorso per cassazione e la revocazione… non possono proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza".

Non v’è dubbio che la norma speciale in tema elettorale contenga, nella sua proposizione di chiusura, un rinvio mobile alle norme del codice di procedura civile: che quindi si applicano nel testo vigente alla data di integrazione della concreta fattispecie processuale. Nel caso in esame, trattandosi di giudizio promosso dal L.P. il 29 aprile 2010 – e quindi dopo la data di entrata in vigore della L. 18 giugno 2009, n. 69, riduttiva del termine lungo per impugnare da un anno a sei mesi – non v’è dubbio che il presente ricorso sia precluso da tardività.

Nè vi sono ragioni per escludere il termine per impugnare dalla disciplina speciale, ritenendola limitata ai termini interni ai singoli gradi o fasi del processo: come si rileva dalla riduzione contestualmente prevista dal D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 82 ter del termine breve ad impugnare (20 giorni, anzichè 60): in coerenza con le esigenze di urgenza, ratione materiae, della definizione del giudizio elettorale.

Nella specie, il L.P. ha notificato il presente ricorso in data 18-19 maggio 2010: e dunque, oltre il termine di tre mesi dalla pubblicazione della sentenza della Corte d’appello di Potenza in data 19 novembre 2010.

Il ricorso dev’essere dunque dichiarato inammissibile con la conseguente condanna alla rifusione le spese processuali, liquidate come in dispositivo sulla base del valore della causa e del numero e complessità delle questioni svolte.

P.Q.M.

– Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali liquidate in complessivi Euro 2200,00, di cui Euro 2000,00 per onorari, oltre le spese generali e gli accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 20-03-2012, n. 4433 Testamento

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Svolgimento del processo

Con atto notificato il 22 e il 24 febbraio 1993 S.C. V., + ALTRI OMESSI – istituite eredi (come anche L.T., L.B., S.G.B. e P. S.) con un testamento olografo datato 15 dicembre 1986 da L.A., deceduta l'(OMISSIS) – chiesero al Tribunale di Saluzzo: di dichiarare nullo, per difetto di autografia e sottoscrizione, un altro testamento olografo datato 20 settembre 1990, con cui apparentemente la de cuius aveva lasciato i propri beni a M.M. e a S.P.; di dichiarare quest’ultimo indegno a succedere, per aver formato o scientemente fatto uso del secondo atto di ultima volontà; di convalidare il sequestro giudiziario dei beni caduti in successione, autorizzato ed eseguito ante causam ad istanza di L.A.; di dare luogo alla divisione del patrimonio ereditario tra gli eredi istituiti con il primo testamento.

S.P. e M.M. si difesero contestando la fondatezza di tali domande. Ad esse aderirono invece, facendole proprie, L.T. e L.B.. G. L.B. rimase contumace.

All’esito dell’istruzione della causa, con sentenza definitiva del 9 novembre 1999 il Tribunale convalidò il sequestro, dichiarò la nullità del testamento datato 20 settembre 1990 per difetto di autografia e di sottoscrizione, respinse la domanda relativa all’indegnità di S.P.; ordinò la separazione della causa di divisione, per la quale dispose procedersi a ulteriori accertamenti.

Dopo il loro compimento, con sentenza del 19 luglio 2002 il Tribunale dispose lo scioglimento della comunione ereditaria in conformità con il progetto presentato dal consulente tecnico di ufficio; compensò tra le parti le spese di giudizio.

Impugnata da S.P. e M.M., la decisione è stata confermata dalla Corte d’appello di Torino, che con sentenza del 10 novembre 2005 ha rigettato il gravame e ha condannato gli appellanti a rimborsare alle altre parti le spese di giudizio.

S.P. e M.M. hanno proposto ricorso per cassazione, in base a sei motivi.

S.C.V., + ALTRI OMESSI si sono costituiti con controricorso. Non hanno svolto attività difensive nel giudizio di legittimità S.G.B., L.B., R.G. e Ra.Gi. (quale erede di T. A.).

Motivi della decisione

Con i primi due motivi di ricorso S.P. e M. M. si dolgono del rigetto della loro eccezione di estinzione del processo di primo grado, che avevano sollevato in considerazione della mancata menzione di S.A. senior nel ricorso in riassunzione, presentato dalle attrici dopo la scadenza del termine della sospensione disposta ai sensi dell’art. 296 c.p.c.: sostengono che la Corte d’appello, come già il Tribunale, ha ingiustificatamente supposto che l’omissione fosse stata conseguenza non di una scelta consapevole, ma di un errore materiale; osservano altresì che esso semmai avrebbe potuto essere corretto soltanto su istanza di parte.

La censura va disattesa, per l’assorbente ragione che l’eventuale pretermissione della litisconsorte necessaria S.A. senior non avrebbe comunque comportato l’estinzione del processo, bensì la necessità di disporre l’integrazione del contraddittorio nei suoi confronti (cfr., tra le più recenti, Cass. 12 settembre 2011 n. 18645): integrazione resa tuttavia superflua nella specie dalla successiva attività difensiva svolta dal procuratore delle attrici, in nome di tutte loro, compresa colei che non era stata indicata nell’intestazione dell’atto di riassunzione.

Con il terzo motivo di ricorso si deduce che la divisione è stata attuata secondo le proposte formulate dal consulente tecnico di ufficio, la cui attività era inficiata da nullità, perchè svolta senza che ne fosse stato dato avviso al consulente della parte convenuta: si contesta che il motivo del gravame proposto sul punto avverso la sentenza del Tribunale fosse generico, come invece lo ha considerato la Corte d’appello.

Neppure questa doglianza può essere accolta, poichè in effetti l’argomento che nel ricorso viene indicato come addotto a sostegno della tesi di cui si tratta con l’atto introduttivo del giudizio di secondo grado (sono state dedotte idonee prove (che qui si ripropongono), volte a provare che le operazioni peritali si sono svolte in contrasto con i ripetuti insegnamenti della Suprema Corte in materia di esecuzione dell’incarico da parte dell’ausiliario del Giudice) risulta evidentemente affetto da estrema genericità, non essendosi precisato quali fossero le ragioni della dedotta invalidità della consulenza tecnica di ufficio.

Con il quarto motivo di ricorso M.M. lamenta di essere stata erroneamente reputata, ai fini del regolamento delle spese, come interessata al giudizio di divisione, al quale invece era del tutto estranea, poichè esso atteneva alle disposizioni del testamento del 15 dicembre 1986, in cui lei non era contemplata, sicchè non era ipotizzabile il potenziale "effetto espansivo" ravvisato dalla Corte d’appello nel rapporto tra questa causa e quella di impugnazione dell’altro testamento.

L’assunto non è fondato, poichè dopo la separazione delle cause, disposta con la prima sentenza del Tribunale di Saluzzo, M. M. ha continuato di sua iniziativa a prendere attivamente parte al giudizio di divisione, che continuava in primo grado, contrastando la domanda delle altre parti, chiedendo la sospensione del processo ed eccependone l’estinzione, con deduzioni che ha poi ribadito anche in appello.

Con il quinto motivo di ricorso S.P. e M.M. si dolgono del mancato accoglimento della loro istanza di sospensione necessaria della causa di divisione fino alla decisione, con efficacia di giudicato, di quella di impugnazione del testamento del 20 settembre 1990: affermano che tra i due giudizi esiste un rapporto di pregiudizialità che imponeva – e che tuttora impone – di accogliere la loro richiesta, per evitare la formazione di giudicati eventualmente contrastanti.

Su questa censura non occorre provvedere, poichè ha perduto ogni concreta e attuale rilevanza: il ricorso in esame e quello proposto da S.P. e M.M. contro la sentenza della Corte d’appello di Torino, che ha respinto il loro gravame contro la sentenza del Tribunale di Saluzzo del 9 novembre 1999, sono stati discussi davanti a questa Corte nella stessa udienza e del secondo è stato deciso il rigetto, sicchè la dichiarazione di non autenticità del testamento del 20 settembre 1990 ormai non è più in questione.

Con il sesto motivo di ricorso S.P. e M.M. sostengono che R.L., Ra.Gi. e R. A. hanno partecipato al giudizio senza dare prova della loro legittimazione, sicchè si verte in una ipotesi di carenza di una condizione dell’azione, rilevabile di ufficio anche in sede di legittimità.

La censura va disattesa. Proprio alla luce della giurisprudenza richiamata dai ricorrenti, la carenza probatoria da loro attribuita a R.L., Ra.Gi. e R.A. (costituitesi già in primo grado quali eredi dell’attrice T. A.) atterrebbe non già alla legittimazione alla causa, ma semmai alla titolarità del diritto fatto valere in giudizio, il cui difetto avrebbe dovuto essere dedotto come motivo di impugnazione avverso la sentenza di primo grado, che quel diritto aveva riconosciuto sussistente in capo (anche) a coloro che si erano costituite in luogo della defunta (cfr., per tutte, Cass. 10 maggio 2010 n. 11284).

Il ricorso viene pertanto rigettato.

La soccombenza di S.P. comporta la sua condanna a rimborsare ai resistenti le spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in 200,00 Euro, oltre a 4.000,00 Euro per onorari, con gli accessori di legge.

Il carattere secondario della questione cui unicamente M. M. in realtà è interessata in questa causa costituisce giusto motivo per una pronuncia di compensazione nei suoi riguardi.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna S.P. a rimborsare ai resistenti le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 200,00 Euro, oltre a 4.000,00 Euro per onorari, con gli accessori di legge; compensa le stesse spese nei riguardi di M.M..

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