T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 29-11-2011, n. 2957 Edilizia popolare ed economica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il presente ricorso il signor R.F.T. ha impugnato con richiesta di sospensiva il decreto di rilascio dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica occupato senza titolo in epigrafe specificato.

A sostegno dell’impugnazione, il ricorrente ha allegato unicamente le proprie disastrose condizioni personali, di salute ed economiche ed ha rappresentato che l’Amministrazione avrebbe omesso di pronunciarsi in merito alla sua domanda di assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica inoltrata in data 28.1.2008.

ALER si è costituita in giudizio, eccependo l’inammissibilità del ricorso, stante l’omessa formulazione di specifiche censure avverso il provvedimento impugnato.

Nella camera di consiglio del 23.9.2009 è stata accolta l’istanza di sospensione ai fini del riesame ed all’esito della pubblica udienza del 16.11.2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è inammissibile.

Preliminarmente deve rilevarsi che, contrariamente a quanto dedotto in ricorso, il ricorrente non ha mai partecipato a bandi per l’assegnazione di alloggi popolari ma, in data 28.1.2008, ha presentato istanza di assegnazione in deroga.

Quanto ai contenuti del ricorso, il ricorrente non ha formulato alcuna censura riferita al provvedimento impugnato limitandosi, come già anticipato, a rappresentare la drammaticità della propria situazione personale.

Per quanto precede il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Sussistono, tuttavia, giuste ragioni per compensare le spese.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione I)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 20-12-2011, n. 3311

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Svolgimento del processo

La società ricorrente ha presentato ricorso per i dedotti motivi di legittimità;

In sede di discussione ha chiesto la rinuncia al ricorso a spese compensate.

Motivi della decisione

Vista la dichiarazione resa in udienza da parte ricorrente e relativa alla volontà di voler rinunciare al ricorso;

Visti gli artt. 35, co. 2, lett. c, 84 e 85, comma 9, cod. proc. amm.;

Ritenuto che sussistano giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese di giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 26-09-2011) 02-12-2011, n. 44978

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 28 marzo 2011 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i minorenni di Bari ha dichiarato non luogo a procedere nei confronti del minore C.F. in ordine al delitto di lesione volontaria grave in danno di G. F.A.G., perchè non imputabile per difetto di età.

Ricorrono i genitori esercenti la potestà sul minore, deducendo due motivi. Col primo lamentano che la decisione sia stata assunta de plano, a seguito della richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico ministero per infondatezza della notizia di reato; in ciò denunciano l’inosservanza del principio del contraddittorio, atteso che la motivazione della sentenza si è addentrata nell’accertamento del fatto, in pregiudizio dell’interesse del minore. Col secondo motivo impugnano, per l’appunto, la ricostruzione del fatto, deducendo il travisamento delle emergenze investigative.

Vi è agli atti una memoria con motivi nuovi, ulteriormente illustrativa delle ragioni di critica alla motivazione.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Questa sezione ha già avuto modo di occuparsi, con sentenza n. 23612 in data 22 maggio 2008, della questione inerente alle modalità rituali di accesso alla definizione anticipata del processo nei confronti del minore di quattordici anni; in tale prospettiva ha rimarcato la singolarità della pronuncia ex D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, art. 26 sotto il profilo sistematico, stanti le perplessità destate dalla consegna al giudice di un potere ufficioso, esercitabile finanche in costanza della fase delle indagini preliminari; ha quindi osservato, in adesione a un conforme precedente giurisprudenziale (Cass. 11 novembre 1993 n. 1272/94), che il difetto di imputabilità del minore degli anni quattordici rientra non nei casi di improcedibilità, per i quali ai sensi degli artt. 40 e 411 c.p.p., deve provvedersi con decreto di archiviazione, ma nella previsione dell’art. 425 c.p.p., anche per il raccordo sistematico tra tale disposizione e il cit. D.P.R., art. 26.

Ha conclusivamente affermato che, anche in considerazione delle possibili conseguenze che sul minore possono riversarsi a seguito della pronuncia (iscrizione, sia pur temporanea, nel casellario giudiziale; possibile assoggettamento a misure di sicurezza ex art. 224 c.p.), un’interpretazione adeguatrice della norma ai principi del "giusto processo", canonizzati nel testo attuale dell’art. 111 Cost., richiede che l’estromissione del minore di quattordici anni dal circuito processuale sia pronunciata nel rispetto del principio del contraddittorio: da assicurarsi mediante l’avviso all’esercente la potestà genitoriale, come previsto dal D.P.R. n. 448 del 1988, art. 31, comma 3 in vista della celebrazione dell’udienza preliminare.

La linea argomentativa che ha sorretto la decisione assunta con la sentenza testè richiamata è del tutto condivisibile e può essere qui ribadita. Conseguentemente, non essendosi provveduto nel caso di specie all’espletamento della formalità sopra descritta, la sentenza deve essere annullata senza rinvio, disponendosi la trasmissione degli atti allo stesso Tribunale per i Minorenni di Bari per l’ulteriore corso.

Trattandosi di imputato minore di età, va disposto l’oscuramento dei dati identificativi.

P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale per i minorenni di Bari, per quanto di competenza. Dispone l’oscuramento dei dati identificativi.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 14-01-2011, n. 57

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Svolgimento del processo

Con l’odierno ricorso la ricorrente, che nell’aprile del 1999 aveva acquistato dal Fallimento della XXX Spa un terreno ad uso industriale sito nel Comune di Brigherio, ha impugnato l’ordinanza sindacale in epigrafe specificata, con la quale le viene imposto di provvedere "entro 15 giorni dal ricevimento della presente all’immediata messa in sicurezza d’urgenza, in ottemperanza e secondo le modalità di cui all’art. 242 del d.lgs. n. 152/2006 e ss….", nonché, "entro 30 giorni dalla messa in atto degli interventi di messa in sicurezza d’urgenza, alla presentazione di un piano di caratterizzazione del sito ai sensi dell’art. 242 del d.lgs. n. 152/2006 e ss.".
I profili di illegittimità denunciati dalla E. fanno essenzialmente leva:
1) sulla violazione di legge e l’eccesso di potere, in quanto si assume la violazione della regola che prevede l’obbligo di messa in sicurezza e di formazione del piano di caratterizzazione esclusivamente in capo al responsabile dell’inquinamento (che, nel caso di specie, non sarebbe da individuare nella ricorrente, che non svolge attività industriale, ma nella società in precedenza proprietaria del terreno contaminato).
2) sull’incompetenza, poiché ex art. 244 d.lgs. cit. spetterebbe alla Provincia il potere di diffidare il responsabile dell’inquinamento, di che trattasi.
3) violazione degli artt. 50 e/o 54 d.lgs.n. 267/2000, per difetto dei relativi presupposti.
Con ordinanza n. 137 del 27 gennaio 2009 la Sezione, valorizzando la pregnanza della determinazione dirigenziale n. 39 del 14.3.2003, richiamata come atto presupposto di quello impugnato, ha disposto, da un lato, l’integrazione del contraddittorio nei confronti della Provincia di Milano, e, dall’altro, apposita istruttoria onde accertare la presenza, sui terreni de quibus, della lamentata contaminazione da cromo.
Con memoria depositata il 27 marzo 2009 si è costituita la Provincia di Milano, controdeducendo con separata memoria alle censure avversarie.
Con ordinanza n. 452 del 7 aprile 2009 è stata concessa una proroga del termine per il deposito degli incombenti istruttori come sopra disposti.
Con ordinanza n. 609 del 20 maggio 2009, tenuto conto delle risultanze della disposta istruttoria, la Sezione ha respinto la formulata domanda incidentale di sospensione (ordinanza non riformata dal Consiglio di Stato in occasione dell’appello n. 5930/2009, deciso con ordinanza n. 4337/2009).
Alla pubblica udienza del 9 novembre 2010 il Collegio ha trattenuto la causa per la decisione.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.
Il Collegio non ritiene di doversi discostare dalla decisione assunta in sede di cognizione sommaria, a proposito, sia, della situazione fattuale in atto sul terreno di proprietà della ricorrente, interessato dalla contaminazione delle acque di falda da parte dei terreni posti in corrispondenza del piezometro C2 (cfr. risultanze istruttorie in atti) interno alla proprietà dell’esponente, sia degli impegni assunti dalla stessa esponente, in qualità di soggetto subentrante nella proprietà dell’area interessata dalle contaminazioni de quibus, in forza del provvedimento dirigenziale n. 39/2003, richiamato nelle premesse di quello gravato, a suo tempo non impugnato.
In tal senso, non hanno pregio le cesure assunte col primo motivo di ricorso, con cui si vorrebbe sostenere la estraneità dell’odierna ricorrente ai fatti di causa, atteso che:
– la stessa era presente in qualità di attuale proprietaria dell’area contaminata, alla conferenza di servizi in data 3.12.2002, fra – tra gli altri – il Comune di Brugherio, la Provincia di Milano, l’ARPA e la curatela Fallimentare della società ex proprietaria dell’area medesima, ove si erano concordemente definite, alla stregua di "vincoli da applicarsi sull’area" (cfr. pg. 2 del verbale della cit. conferenza), sia la periodicità che la tipologia dei monitoraggi da eseguirsi a carico dei rispettivi proprietari;
– con disposizione dirigenziale n. 39/2003, ormai inoppugnabile e assunta ad atto presupposto della determinazione comunale qui gravata, la Provincia di Milano, richiamate le determinazioni assunte in sede di conferenza di servizi cit., ha confermato, sia l’assoggettamento della proprietà dell’area all’esecuzione delle operazioni di monitoraggio ambientale, che l’impegno della proprietà medesima, nel caso in cui i dati emergenti dal monitoraggio lo rendessero necessario, di "rivalutare le nuove condizioni accertate presentando un nuovo progetto da autorizzarsi da parte del Comune e con l’eventuale realizzazione degli interventi che si rendessero necessari, per il raggiungimento delle condizioni di sicurezza, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente" (cfr. deliberazione provinciale n. 39 cit. p. 2 e 3).
Emerge da ciò come l’ordinanza impugnata altro non rappresenti che un provvedimento consequenziale rispetto agli impegni posti a carico della proprietà con la determinazione provinciale n. 39, a sua volta recettiva delle determinazioni assunte, anche con la partecipazione dell’esponente, in sede di Conferenza di Servizi.
Nessuna violazione della normativa ambientale è stata posta in essere con l’impugnata ordinanza, atteso che, in disparte il profilo della inoppugnabilità degli atti ad essa presupposti, lo stesso sistema di garanzie previsto in subjecta materia per l’esecuzione degli obblighi di bonifica e/o di messa in sicurezza non esclude una responsabilità anche del proprietario del sito inquinato. In tal senso, va rammentato come il d.lg. n. 22 del 1997, espressamente richiamato nella ordinanza provinciale n.39 già cit. ed applicabile, ratione temporis, sia alla conferenza di servizi del 2002 che alla ridetta determinazione provinciale, preveda – accanto alle responsabilità dell’inquinatore e ad ulteriore garanzia dell’esecuzione degli interventi previsti – quella del proprietario del sito inquinato. Sul punto, si può richiamare quanto affermato anche di recente dal Consiglio di Stato, secondo cui: "La responsabilità dell’inquinatore e quella del proprietario si fondano su presupposti giuridici diversi e hanno differente natura. La responsabilità dell’autore dell’inquinamento, ai sensi dell’art. 17 comma 2, d.lg. n. 22 del 1997, costituisce una vera e propria forma di responsabilità oggettiva per gli obblighi di bonifica, messa in sicurezza e ripristino ambientale conseguenti alla contaminazione delle aree inquinate. Dalla natura oggettiva della responsabilità in questione è desumibile che l’obbligo di effettuare gli interventi di legge sorge, in base all’art. 17 comma 2, d.lg. n. 22 del 1997, in connessione con una condotta "anche accidentale", ossia a prescindere dall’esistenza di qualsiasi elemento soggettivo doloso o colposo in capo all’autore dell’inquinamento. Ai fini della responsabilità in questione è comunque pur sempre necessario il rapporto di causalità tra l’azione (o l’omissione) dell’autore dell’inquinamento e il superamento – o pericolo concreto ed attuale di superamento – dei limiti di contaminazione, in coerenza con il principio comunitario "chi inquina paga", principio che risulta espressamente richiamato dall’art. 15, direttiva n. 91/156, di cui il d.lg. del 1997 costituisce recepimento. Sensibilmente diversa si presenta, invece, la posizione del proprietario del sito, per la responsabilità del quale occorre fare riferimento al comma 10 dell’art. 17, che dispone che gli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale costituiscono onere reale sulle aree inquinate, nonché al comma 11 del medesimo articolo, secondo cui le spese sostenute per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale sono assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime, esercitabile anche in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi sull’immobile. Ne consegue che chi subentra nella proprietà o possesso del bene subentra anche negli obblighi connessi all’onere reale, indipendentemente dal fatto che ne abbia avuto preventiva conoscenza. Quella posta in capo al proprietario dall’art. 17 commi 10 e 11, è pertanto una responsabilità "da posizione", non solo svincolata dai profili soggettivi del dolo o della colpa, ma che non richiede neppure l’apporto causale del proprietario responsabile al superamento o pericolo di superamento dei valori limite di contaminazione. È quindi evidente che il proprietario del suolo – che non abbia apportato alcun contributo causale, neppure incolpevole, all’inquinamento – non si trova in alcun modo in una posizione analoga od assimilabile a quella dell’inquinatore, essendo tenuto a sostenere i costi connessi agli interventi di bonifica esclusivamente in ragione dell’esistenza dell’onere reale sul sito" (così, Consiglio Stato, sez. VI, 15 luglio 2010, n. 4561).
Ebbene, nel caso di specie, la società ricorrente era ben consapevole dell’esistenza dei vincoli inerenti la messa in sicurezza dell’area in questione, gravanti sull’area medesima nei tempi e nei modi di cui al cit. verbale della conferenza di servizi, ribaditi nell’ordinanza n. 39, mai impugnata (neppure, a quanto consta, successivamente alla conoscenza acquisitane in occasione della notifica dell’atto qui impugnato).
Neppure sussiste il lamentato profilo di incompetenza, atteso che – in presenza di una contaminazione della falda acquifera – non può negarsi la competenza del Sindaco ad adottare ordinanze a tutela della salute pubblica, ai sensi dell’art. 50, co.V° d.lgs. n.267/2000.
Ciò, senza contare quanto già sopra evidenziato, a proposito dell’espressa previsione dell’obbligo, a carico della proprietà, di presentazione del progetto di bonifica proprio al Comune di Brugherio, chiamato, quindi, a vigilare sull’adempimento delle richiamate prescrizioni.
In definitiva, le censure come sopra formulate devono ritenersi infondate e il ricorso come in epigrafe proposto deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Pone le spese di lite a carico della ricorrente e a favore della Provincia di Milano nella misura di euro 2.000,00 oltre accessori se dovuti. Nulla per il resto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2010 con l’intervento dei magistrati:
Adriano Leo, Presidente
Concetta Plantamura, Referendario, Estensore
Ugo De Carlo, Referendario

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.