Cass. civ. Sez. III, Sent., 26-06-2012, n. 10639 Contratto di locazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La s.r.l. Marie Claire proponeva opposizione al decreto ingiuntivo del tribunale di Bergamo con il quale le era stato ingiunto di pagare a C.G. la somma di Euro 11.281,20 a titolo di canone per l’anno 2006 relativo alla locazione di immobili ad essa concessi.

L’opponente società deduceva che non era tenuta a pagare la somma di L. 5.000.000 (corrispondente al canone dei due appartamenti locati unitamente all’immobile in cui svolgeva la propria attività) in quanto essi erano del tutto inagibili; riferiva che il C. aveva iniziato i lavori relativi ai suddetti locali, senza però portarli a termine; aggiungeva che essa conduttrice era stata costretta ad ultimarli con una spesa di Euro 6.780,00; sosteneva che, per tali ragioni, era obbligata a corrispondere soltanto il corrispettivo per l’uso del locale adibito a bar e paninoteca, detratte le somme spese per i lavori che aveva dovuto ultimare, onde chiedeva la revoca dell’opposto decreto monitorio e, in riconvenzione, reclamava la restituzione dell’importo di Euro 3.323,00 quale differenza tra il preteso suo credito ed il suo debito per il canone.

L’opposto C.G. eccepiva che i locali in oggetto erano in realtà inagibili in quanto occupati da masserizie di proprietà della stessa conduttrice e che nessun credito poteva essere riconosciuto alla s.r.l. Bar Marie Claire per gli eventuali lavori straordinari effettuati in quanto essi erano stati realizzati senza la specifica autorizzazione del locatore.

Il tribunale di Bergamo considerava legittimo il rifiuto della società conduttrice di pagare il canone per la parte relativa ai due appartamenti del tutto inagibili al momento del subingresso della stessa nella detenzione degli immobili; riteneva fondata la pretesa della s.r.l. Marie Claire di ottenere il rimborso delle spese sostenute per completare le opere che il locatore non aveva portato a termine; conseguentemente revocava il decreto ingiuntivo.

Sul gravame di C.G. la Corte d’appello di Brescia, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava l’opposizione al decreto ingiuntivo al riguardo considerando che:

il contratto di locazione era stato originariamente stipulato tra C.G. e la conduttrice Z.;

alla originaria conduttrice era subentrata la s.r.l. Marie Claire;

nel contratto di locazione era stato definito un canone di L. 19.000.000;

ai soli fini fiscali le parti avevano indicato il canone annuo di L. 14.000.000 per il locale adibito a bar e paninoteca e di L. 5.000.000 per i due appartamenti sovrastanti;

quando la società Marie Claire era subentrata nel contratto i due appartamenti erano ancora inagibili, per cui, non essendo intervenuti accordi diversi con il locatore, doveva ritenersi che la conduttrice aveva accettato la situazione contrattualmente descritta.

Per quanto riguardava i lavori di ristrutturazione, il giudice di secondo grado stabiliva che nessuna pretesa poteva avanzare la società conduttrice, avendo essa agito senza la preventiva autorizzazione del locatore.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la s.r.l. Marie Claire con due motivi.

L’intimato C.G. non ha svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

Con il primo mezzo d’impugnazione la ricorrente società – denunciando la violazione delle norme di cui agli artt. 112, 115, 116, 342, 416, 434 e 437 c.p.c., nonchè l’omessa o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’eccepita inammissibilità del gravame – assume che la sentenza impugnata avrebbe violato l’art. 112 c.p.c., poichè, in mancanza di specifiche censure, il giudice di secondo grado si sarebbe sostituito all’appellante nell’onere, che lo stesso aveva, di contrastare le argomentazioni del primo giudice.

Il motivo è infondato.

L’impugnata sentenza, con motivazione logica e ragionevole, da conto del percorso valutativo e del fondamento dell’accertamento probatorio su cui la Corte territoriale ha basato il suo convincimento.

L’invocata violazione dell’art. 112 c.p.c., non sussiste, posto che, siccome questa giudice di legittimità ripete in costante indirizzo, ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia (Cass., 4 ottobre 2011, n. 20311).

Con il secondo motivo la società ricorrente – deducendo la violazione delle norme di cui agli artt. 1346 e 1418 c.c., e, comunque, l’omessa e insufficiente motivazione su un punto controverso e decisivo della controversia – sostiene che la Corte di merito avrebbe errato nell’affermare che, essendo essa società istante subentrata nella locazione in corso, regolata da specifiche previsioni, la disciplina del contratto non poteva essere modificata unilateralmente dalla conduttrice, cui era fatto divieto di ridurre il canone in relazione agli appartamenti inagibili.

Il motivo è infondato.

Il contratto di locazione, stipulato in data 1 marzo 1998 fra C.G. e l’originaria conduttrice Z., prevedeva un canone complessivo (sia per il locale adibito ad azienda commerciale bar e paninoteca che per gli appartamenti inagibili), per cui esattamente il giudice del merito ha ritenuto che unico dovesse essere considerato il rapporto negoziale, ancorchè riferito ad immobili distinti, che le parte avevano, però, accomunato in unico oggetto cui era da riferire l’intero corrispettivo stabilito a carico del conduttore, dato che la distinzione operata nella sede fiscale di registrazione del contratto – riferibilità, cioè, del canone nel suo complesso parte ai due appartamenti e parte al locale destinato ad attività di bar e paninoteca – esauriva i suoi effetti nell’ambito della stessa disciplina fiscale, senza che ne potesse risultare sdoppiata unitarietà della voluta locazione.

In data 1 febbraio 2003, quando nel contratto subentrò la s.r.l.

Marie Claire, i due appartamenti erano ancora inagibili e non erano intervenuti accordi diversi con il locatore, per cui deve necessariamente ritenersi che la società conduttrice medesima Marie Claire, accettando la situazione contrattualmente descritta, era tenuta a rispettarne la relativa disciplina.

Da ciò consegue che la conduttrice non poteva unilateralmente procedere alla riduzione del canone (nella misura che essa riteneva proporzionale al mancato godimento dei due apertamente), ma avrebbe potuto agire, nei confronti del locatore che riteneva inadempiente, con l’azione di adempimento ovvero con quella di risoluzione.

Invero, secondo la pacifica giurisprudenza di legittimità (ex plurimis: Cass., n. 102701/2002 in tema di locazione di immobili urbani per uso diverso da quello abitativo, la cosiddetta autoriduzione del canone (e, cioè, il pagamento di questo in misura inferiore a quella convenzionalmente stabilita) costituisce fatto arbitrario ed illegittimo del conduttore che provoca il venir meno dell’equilibrio sinallagmatico del negozio, anche nell’ipotesi in cui detta autoriduzione sia stata effettuata dal conduttore in riferimento al canone dovuto a norma dell’art. 1578 cod. civ., comma 1, per ripristinare l’equilibrio del contratto, turbato dall’inadempimento del locatore e consistente nei vizi della cosa locata. Tale norma, infatti, non da facoltà al conduttore di operare detta autoriduzione, ma solo a domandare la risoluzione del contratto o una riduzione del corrispettivo, essendo devoluta al potere del giudice di valutare l’importanza dello squilibrio tra le prestazioni dei contraenti.

Nel caso di specie, quando è subentrata nel contratto, la società era già a conoscenza della inagibilità dei locali e quindi era tenuta a corrispondere il canone complessivamente pattuito.

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato e, in assenza di attività difensiva dell’intimato, nulla deve disporsi per le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e nulla dispone per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 07-06-2012) 12-07-2012, n. 27975 Applicazione della pena

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Svolgimento del processo

Con sentenza in data 27.2.2012 il Tribunale di Piacenza applicava a C.E., su accordo delle parti ex art. 444 c.p.p., la pena di mesi quattro di arresto ed Euro 1.500,00 di ammenda per il reato di rifiuto di sottoporsi ad accertamento per la rilevazione del tasso alcolemico presente nell’organismo. Il giudice rigettava la richiesta di sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità ritenendo ostativi i precedenti dell’imputato nonchè l’aggravante di aver causato un incidente stradale.

Ricorre per cassazione il C. assumendo che con la richiesta di applicazione della pena era stata chiesta anche la sostituzione della pena detentiva con il lavorio di pubblica utilità, dolendosi del diniego di detta sostituzione, e facendo presente che non era stata contestata l’aggravante di aver provocato un incidente stradale (art. 136 C.d.S., comma 2 bis).
Motivi della decisione

Il ricorso merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.

Come sopra detto nella parte narrativa, il giudice ha disatteso fa richiesta – inserita nell’accordo finalizzato all’applicazione della pena, e di cui lo stesso giudice ha dato atto nella sentenza – di sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità, ritenendo che non ricorressero i presupposti per l’accoglimento di tale richiesta.

Orbene, questa Corte ha già chiarito che, nell’ipotesi di sentenza di applicazione della pena su accordo delle parti, la eventuale richiesta dell’interessato di applicazione di una sanzione sostitutiva è, per sua natura, necessariamente congiunta e non alternativa a quella di applicazione della pena e che spetta sempre al giudice il compito, ove la richiesta comprenda anche la sostituzione della pena, di controllarne la ammissibilità, "rigettando la richiesta ove non ritenga applicabile la sostituzione" (Sez. Un. sentenza n. 295 del 12-10-1993, rv. 195618; conf. Sez. Un. sent. nn. 8 e 9 del 12-10-1993, non massimate; conf. Sez. 6, 18 aprile 2007, Shullani).

Sotto tale profilo la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Piacenza per l’ulteriore corso.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Piacenza per l’ulteriore corso.

Così deciso in Roma, il 7 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 14-08-2012, n. 14470

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Svolgimento del processo
Con sentenza del 5/10 – 12/10/07 la Corte d’appello di Firenze – sezione lavoro ha rigettato l’impugnazione proposta da S. R. avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Prato, che gli aveva respinto la domanda diretta alla dichiarazione di illegittimità del licenziamento intimatogli il 30/5/03 dalla XXX della Misericordia di (OMISSIS), alla cui dipendenza egli aveva lavorato come responsabile del servizio di onoranze funebri.
La Corte territoriale è pervenuta a tale decisione dopo aver rilevato che l’addebito disciplinare posto a base del licenziamento ed atto a giustificarlo per la sua obiettiva gravità non era rappresentato da un presunto danneggiamento di alcune imprese fornitrici dell’XXX, bensì dalla ripetuta ed ingiustificata richiesta a queste ultime imprese, cioè la "XXX" e la "XXX s.a.s", di somme di denaro, la qual cosa aveva trovato puntuale riscontro nelle concordanti ed univoche deposizioni testimoniali.
Per la cassazione della sentenza propone ricorso il S., il quale affida l’impugnazione a due motivi di censura.
Resiste con controricorso l’intimata XXX.
Entrambe e parti depositano memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione
1. Col primo motivo il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 7 in relazione all’art. 1375 c.c., oltre che dell’art. 33, comma 7, del ccnl di riferimento, dolendosi del fatto che nel periodo di tempo trascorso tra la consegna dei suoi scritti difensivi del 29/4/03 e la sua audizione, avvenuta il 10/5/03, la XXX XXX di (OMISSIS) avrebbe potuto agevolmente verificare nell’immediatezza i fatti, attraverso riscontri di pronta esecuzione non impegnativi per l’azienda e non lesivi della sua immagine, il tutto in ossequio ai principi di correttezza e buona fede che devono animare il potere disciplinare; che gli atti di ostruzionismo commerciale ed i comportamenti ricattatori contestatigli sulla base delle segnalazioni delle stesse imprese che l’avevano accusato di essere state da lui danneggiate, vale a dire la "XXX" e la "XXX", non erano a lui imputabili in quanto insussistenti.
Nel contempo, il S. si duole dell’omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, vale a dire circa la asserita irrilevanza della eccepita non imputabilità alla sua persona dei comportamenti ostruzionistici dei quali era stato accusato dalle imprese "XXX s.a.s." e "XXX XXX".
2. Col secondo motivo il ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 7 nonchè dell’omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.
In particolare, il S. pone in dubbio la corretta applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 7 adducendo che la Corte di merito ha limitato l’oggetto dell’accertamento alla sola contestazione della richiesta di denaro che egli avrebbe rivolto alla "XXX, s.a.s." ed alla "XXX XXX", anzichè valutare la fondatezza degli addebiti mossigli nella loro completezza e nel contesto accusatorio desumibile dalla nota d’addebito disciplinare del 24/4/2003.
Nel contempo, il ricorrente censura la sentenza per non avere la Corte fiorentina motivato compiutamente la propria decisione nella parte in cui afferma che l’istruttoria aveva confermato gli addebiti mossigli, limitando, poi, l’esame degli stessi alla sola richiesta di denaro rivolta alle due società fornitrici di cui sopra. Osserva la Corte che entrambi i motivi possono essere trattati congiuntamente essendo unitaria la questione ad essi sottesa, seppur affrontata sotto il duplice aspetto della dedotta violazione di norme di diritto e del vizio di motivazione.
Il ricorso è infondato.
Infatti, il fulcro della decisione della Corte d’appello di ritenere giustificato il licenziamento del S., quale responsabile del servizio di onoranze funebri alle dipendenze dell’XXX della Misericordia di (OMISSIS), vale a dire la riscontrata obiettiva gravità dei provati episodi delle illecite richieste di denaro rivolte da quest’ultimo alla "XXX s.a.s" (fornitrice di prodotti di arte funeraria) ed alla "XXX" (società di cremazione) sotto forma di percentuali sui servizi che a dette aziende erano stati procurati dalla datrice di lavoro, non risulta in alcun modo intaccato dalle odierne censure.
D’altra parte è la stessa Corte d’appello di Firenze ad evidenziare che, attraverso la sua impugnazione, il S. aveva trascurato la circostanza per la quale l’addebito mossogli, atto ad integrare la giusta causa di recesso, non era quello di aver danneggiato alcune imprese fornitrici, ma l’aver chiesto ripetutamente delle percentuali in denaro alle predette imprese, così come comprovato all’esito dell’istruttoria compiuta.
Orbene, anche nel presente giudizio il S. omette di affrontare la specifica ragione, appena menzionata, per la quale la Corte territoriale ha ritenuto di poter confermare la legittimità del licenziamento irrogatogli, limitando le sue censure, da un lato, ad una supposta inosservanza, da parte della datrice di lavoro, delle regole di correttezza, di buona fede e di immediatezza nell’attuazione del procedimento disciplinare, formulando, in tal modo, una inammissibile rivisitazione del merito istruttorio non consentita nel giudizio di legittimità, e dall’altro, accusando la Corte d’appello di aver trascurato di esaminare gli altri addebiti disciplinari, senza spiegare in qual modo la loro disamina avrebbe potuto rivelarsi decisiva ai fini del mutamento della sorte del giudizio che è risultata, invece, dipendere esclusivamente dalla riscontrata oggettiva gravità dei summenzionati episodi di illecita pretesa di somme di denaro.
A quest’ultimo riguardo è il caso di ricordare che sui fatti non oggetto di disamina da parte della Corte di merito non può appuntarsi la denunzia di vizio motivazionale, in quanto per potersi configurare un tale vizio su un asserito punto decisivo della controversia è necessario un rapporto di causalità fra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data alla controversia, tale da far ritenere che quella circostanza, se fosse stata considerata, avrebbe portato ad una diversa soluzione della vertenza. Pertanto, il mancato esame di elementi probatori, contrastanti con quelli posti a fondamento della pronunzia, costituisce vizio di omesso esame di un punto decisivo solo se le risultanze processuali non esaminate siano tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia probatoria delle altre risultanze sulle quali il convincimento è fondato, onde la "ratio decidendi" venga a trovarsi priva di base.
In sostanza, il S. non spiega in che modo e per quale ragione la disamina degli altri addebiti disciplinari avrebbe potuto evitare il giudizio di legittimità del licenziamento, fondato sul carattere dirimente conferito ai comprovati episodi di illecita richiesta di percentuali in denaro alle aziende alle quali la datrice di lavoro aveva attribuito determinati servizi.
Oltretutto, in tema di giudizio di cassazione, la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge), (in tal senso v. anche Cass. Sez. 3 n. 9368 del 21/4/2006 e n. 15355 del 9/8/04).
Nella fattispecie, la Corte d’appello ha attentamente valutato con argomentazioni logiche e ben motivate in ordine ai riscontri eseguiti, immuni da vizi giuridici, il materiale istruttorio raccolto inerente gli episodi disciplinari atti a legittimare il recesso datoriale, per cui le doglianze appena riferite non incidono sulla validità della "ratio decidendi" posta a fondamento dell’impugnata decisione.
Il ricorso va, perciò, rigettato.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza del ricorrente e vanno poste a suo carico nella misura liquidata come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alle spese del presente giudizio nella misura di Euro 3000,00 per onorario, oltre Euro 40,00 per esborsi, nonchè IVA, CPA e spese generali ai sensi di legge.
Così deciso in Roma, il 9 maggio 2012.
Depositato in Cancelleria il 14 agosto 2012

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Cass. pen., sez. VI 17-12-2007 (10-12-2007), n. 46843 Mandato di arresto europeo – Reato commesso in territorio italiano – Rifiuto della consegna

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FATTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano disponeva la consegna all’autorità giudiziaria della Repubblica austriaca di M.L., cittadino italiano, raggiunto da mandato di arresto Europeo (MAE) emesso in data 12 settembre 2006 dal Tribunale di Klagenfurt ((OMISSIS); n. di ruolo (OMISSIS)), in quanto accusato dei reati di truffa aggravata e associazione per delinquere (previsti e puniti dall’art. 12 c.p. austriaco, art. 146 c.p. austriaco, art. 147 c.p. austriaco, comma 1, n. 1, e comma 3, art. 278 c.p. austriaco, comma 1) e accertati il (OMISSIS), per i quali era stato emesso in data 5 settembre 2003 dal predetto Tribunale mandato di cattura internazionale ((OMISSIS); n. di ruolo: (OMISSIS)).
Il M. era stato arrestato in data (OMISSIS) nel luogo della sua residenza in (OMISSIS), dai Carabinieri della Compagnia di Sondrio, a norma della L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 11, i quali lo avevano reperito, a seguito della segnalazione nel SIS del mandato di cattura internazionale, avente contenuto corrispondente a quello richiesto dall’art. 6, predetta legge.
Secondo la descrizione dei fatti contenuta nei documenti trasmessi dall’autorità giudiziaria austriaca, il 26 luglio 2003 il M. avrebbe tentato di incassare presso la (OMISSIS) quattro assegni per l’importo di Euro 2,5 milioni ciascuno, che a seguito di controlli operati dai funzionari della banca si rivelarono essere stati rubati e successivamente falsificati. Il tutto a fronte di una transazione commerciale relativa all’acquisto da parte della ditta turca (OMISSIS) di capi di abbigliamento della ditta italiana (OMISSIS), basato peraltro su un contratto di fornitura anch’esso rivelatosi falso.
Falsi, inoltre, si erano rivelate anche le attestazioni circa l’autenticità degli assegni della (OMISSIS), a firma di un inesistente impiegato dott. F..
Avverso la sentenza e l’ordinanza di cui all’epigrafe, ricorre per cassazione il M., con un unico atto sottoscritto congiuntamente con lui dal difensore, avv. Mario Girardi, per i seguenti motivi:
1. Inosservanza ed erronea applicazione della L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 6, comma 1, lett. c), e vizio di motivazione, dato che nel MAE è fondato su un mandato di arresto internazionale iscritto al ruolo (OMISSIS), mentre il mandato di arresto, pervenuto successivamente, reca il numero di ruolo (OMISSIS), sicchè deve ritenersi che quest’ultimo sia un provvedimento diverso da quello posto in esecuzione.
2. Inosservanza ed erronea applicazione della L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 6, comma 1, lett. d), e vizio di motivazione, data l’incertezza e contraddittorietà della qualificazione giuridica dei fatti contestati, che oscillano tra due reati (presumibilmente, truffa ed associazione per delinquere) e tre reati (partecipazione ad una organizzazione criminale, truffa e falsificazione di mezzi di pagamento).
Inoltre, il reato di truffa viene indicato come consumato, mentre nella descrizione del fatto si ricava inequivocabilmente che si procedeva per una ipotesi di delitto tentato.
Altra contraddizione riguarda il danno cagionato, indicato ora in Euro 50 mila ora in Euro 40 mila, che comunque appare incompatibile con una ipotesi di truffa solo tentata. infine altra incertezza deriva dal fatto che è stato contestato sia il reato associativo sia il concorso di persone nel reato.
3. inosservanza ed erronea applicazione della L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 6, comma 1, lett. f), e vizio di motivazione, dato che, essendo incerta la natura dei fatti contestati, non può esservi certezza neppure sulla pena ad essi riferibile.
4. Inosservanza ed erronea applicazione della L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 6, comma 1, lett. c), e vizio di motivazione, dato che il MAE non contiene elementi certi il momento e il luogo di commissione dei fatti e circa il grado di partecipazione del M..
5. inosservanza ed erronea applicazione della L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 6, comma 4, lett. a) e b), e vizio di motivazione, dato che il MAE non contiene indicazione delle fonti di prova.
6. Inosservanza ed erronea applicazione della L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 6, comma 7, e vizio di motivazione, dato che il MAE allegato alla nota in data 30 luglio 2007 del Ministero della giustizia recava solo il testo tradotto in lingua italiana. La mancata trasmissione del testo originale in lingua tedesca ha reso impossibile una verifica della correttezza della traduzione.
7. inosservanza ed erronea applicazione della L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 8, comma 1, e vizio di motivazione, dato che la incertezza sulla qualificazione giuridica dei fatti rende impossibile verificare quale sia la pena irrogabile, che è un presupposto della consegna.
8. Inosservanza ed erronea applicazione della L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 13, comma 3, e vizio di motivazione, dato che la misura cautelare disposta a seguito della convalida dell’arresto aveva perso di efficacia non essendo pervenuto nel termine di dieci giorni il MAE nel testo originale in lingua tedesca. Nè la segnalazione nel SIS poteva tener luogo del MAE, dato che essa non integrava pienamente il contenuto del MAE e per di più, come precisato nel primo motivo, si riferiva a un titolo cautelare contrassegnato con un numero diverso da quello poi effettivamente fatto pervenire dall’autorità austriaca.
9. Inosservanza ed erronea applicazione della L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 18, comma 1, lett. e), p) e t), , e vizio di motivazione.
Con riferimento alla lett. e), si osserva che nella documentazione allegata non vi era alcuna indicazione circa i limiti massimi di carcerazione preventiva previsti dalla legislazione dello Stato emittente. Per di più, dalla lettura del MAE si ricavava che nello stesso procedimento penale erano coinvolti altri quattro cittadini italiani, non ancora rinviati a giudizio, che si trovavano in custodia cautelare in carcere dal 31 luglio 2003, il che rende di per sè evidente che la durata della custodia preventiva consentita nell’ordinamento austriaco è incompatibile con la previsione dei limiti massimi concepiti dal nostro ordinamento.
Su questo punto il ricorrente ha fatto poi pervenire una memoria, con la quale si illustrano le ragioni giuridiche per le quali non può essere prestata adesione ai principi affermati dalla sentenza delle Sezioni unite in data 30 gennaio 2007 relativamente alla condizione della sussistenza nella legislazione dello Stato membro di emissione di limiti massimi della carcerazione preventiva.
Con riferimento alla lett. p), si osserva che sulla base della stessa documentazione trasmessa dallo Stato emittente si ricava che il M. non aveva mai avuto contatti con l’Austria e che l’attività dallo stesso posta in essere si sarebbe svolta esclusivamente nel territorio italiano.
Con riferimento alla lett. t), si osserva che il provvedimento cautelare alla base del MAE non contiene alcuna soddisfacente indicazione circa gli indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari ravvisabili nei confronti del M..
10. Inosservanza ed erronea applicazione della L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 17, comma 4, e vizio di motivazione, in punto di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.
Premesso, che non può essere condivisa la giurisprudenza più restrittiva circa la verifica da parte dell’autorità giudiziaria italiana del presupposto della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza che sorreggono il provvedimento cautelare che è alla base del MAE, si osserva al riguardo che nè nel mandato di arresto internazionale nè nel MAE sono contenuti specifici elementi a carico del M., che viene definito meramente come "sospetto", in "connessione ai verbali di interrogatorio dei quattro cittadini italiani che si trovano in custodia cautelare in carcere", senza alcuna precisazione sui tempi e sui luoghi in cui sarebbero stati commessi i reati da cui ricavare il coinvolgimento del M. in una associazione per delinquere o il concorso con le condotte poste in essere dagli altri imputati.
11. Quanto alla ordinanza che ha rigettato l’istanza di revoca o sostituzione della misura degli arresti domiciliari in atto, salve le censure precedenti, che hanno natura assorbente, si osserva che il ravvisato pericolo di fuga non si basa su alcuna circostanza obiettiva, considerate sia le cariche rivestite al presente e in passato dal M. (presidente per 19 anni dell’Ospedale di Sondalo; Segretario provinciale della FIALS-Sanità) e la sua occupazione lavorativa (gestione di un’attività commerciale familiare) sia le sue condizioni di salute (grave patologia diabetica).
Alla udienza del 1 ottobre 2007, questa Corte, rilevato che dal MAE non si ricavavano chiaramente le specifiche fonti di prova a carico del M. nè erano precisate le circostanze di tempo e di luogo in cui egli avrebbe commesso i fatti addebitatigli, con particolare riferimento ai contatti con gli altri soggetti che risultavano imputati e alle modalità concrete attraverso le quali egli avrebbe cooperato per ottenere l’incasso presso la (OMISSIS), il giorno 26 luglio 2003 degli assegni che si assumevano essere stati rubati e oggetto di successiva falsificazione; e che tali dati erano necessari anche ai fini di stabilire se i reati ipotizzati fossero stati commessi in tutto o in parte in Italia, agli effetti di quanto previsto dalla L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 18, comma 1, lett. p); richiedeva tramite il Ministero della giustizia la trasmissione di detti elementi di conoscenza all’autorità giudiziaria di Klagenfurt.
A riscontro di tale richiesta, il Ministero della giustizia trasmetteva in data 27 novembre 2007 la documentazione inviata dall’autorità austriaca, corredata da traduzione in lingua italiana.
Nella imminenza della odierna udienza il difensore del ricorrente ha depositato memoria, con la quale sostiene che dalla documentazione integrativa dall’autorità giudiziaria austriaca si ricava che il M. non era stato in alcun modo coinvolto nei fatti addebitatigli, esclusivamente realizzati dai coimputati, e comunque che egli non aveva posto in essere alcuna condotta in (OMISSIS).
DIRITTO
Il motivo cha fa leva sulla disposizione di cui alla L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 18, comma 1, lett. p), è fondato, restando così assorbite le ulteriori doglianze.
Dal MAE e dalla ulteriore documentazione trasmessa dall’autorità giudiziaria austriaca si ricava che gli indizi a carico del M. derivano da chiamate in correità dei soggetti processati e condannati dal Tribunale di Klagenfurt in relazione a una tentata truffa e a ulteriori reati commessi mediante la esibizione di falsi assegni bancari e di altri documenti falsi, in danno della (OMISSIS).
Secondo la ricostruzione dei fatti resa dai coimputati ( B. A., C.A., D.S.F.P. e M.R.) l’attività del M., indicato come istigatore e ideatore del piano criminoso, sarebbe consistita nella formazione di un falso contratto di acquisto da parte della ditta turca " (OMISSIS)" di (OMISSIS) di merce varia della "(OMISSIS)" di Teramo e nella ricettazione e falsificazione di moduli di assegni della (OMISSIS), e si sarebbe svolta esclusivamente in (OMISSIS), tra il (OMISSIS) e il (OMISSIS), perfezionandosi in particolare in occasione della visita che il M. e alcuni dei correi fecero presso la sede della ditta "(OMISSIS)". Il D. S. ha avuto cura di precisare che il M. aveva manifestato l’intenzione di recarsi anch’esso in (OMISSIS), allo scopo di incassare i falsi assegni presso la (OMISSIS), ma a tale proposito da ultimo egli dovette rinunciare, essendo sopravvenuti problemi personali.
Emerge dunque in primo luogo che l’attività svoltasi in territorio austriaco è materialmente attribuibile solo ai quattro coimputati del M., sopra indicati; e, in secondo luogo, che la parte iniziale della condotta criminosa specificamente riconducibile al M., consistita, previa ideazione del piano truffaldino, nella redazione del falso contratto di compravendita e nella falsificazione degli assegni della (OMISSIS), si è realizzata in (OMISSIS), in (OMISSIS) e altri eventuali luoghi non precisati.
Ora, in base al principio di territorialità, come specificato dall’art. 6 c.p., comma 2, il reato si considera commesso nel territorio dello Stato quando la relativa condotta è ivi avvenuta in tutto o in parte.
Giova al riguardo ricordare che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, sono integrate le condizioni previste dall’art. 6 c.p. anche quando un frammento della condotta criminosa si sia verificato nel territorio italiano (v. tra le altre Sez. 1^, 12 maggio 2004, Selvaggi), pur se, isolatamente considerata, tale porzione di condotta sia di per sè inidonea a integrare gli elementi costitutivi di un reato tentato o consumato (Sez. 6^, 6 maggio 2003, Viti), che invece sono apprezzabili collegando la parte della condotta realizzata in Italia a quella realizzata in territorio estero (Sez. 6^, 24 novembre 1995, Sara).
Trova dunque nella specie applicazione il disposto della L. n. 69 del 2005, art. 18, comma 1, lett. p), in base al quale, in simili ipotesi, la consegna deve essere rifiutata.
La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio; e conseguentemente deve essere disposta la revoca della misura cautelare in corso di esecuzione.
Poichè, in relazione alla condotta posta in essere dal M. sono profilabili estremi di reato, deve essere altresì disposto che copia della sentenza e degli atti sia trasmessa, per le iniziative che intenderà assumere, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Teramo, essendo allo stato degli atti localizzabile soltanto in Teramo la realizzazione di parte, almeno, di tale condotta.
La Cancelleria provvedere agli adempimenti di legge.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè la consegna non può essere disposta, ai sensi della L. n. 69 del 2005, art. 18, comma 1, lett. p).
Dispone che copia della sentenza e degli atti venga trasmessa al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Teramo per quanto di sua competenza.
Revoca la misura cautelare in corso di esecuzione.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 626 c.p.p. e L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5.
Riserva il deposito della motivazione.

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