Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 25-01-2011, n. 1718 Trattamento economico

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Svolgimento del processo

Con il ricorso di primo grado davanti al Tribunale di Isernia, la attuale parte intimata, D.N.A., dipendente del Ministero della Pubblica Istruzione come docente di ruolo aveva proposto domanda, nei confronti del suddetto Ministero, nonchè nei confronti del Ministero delle Finanze, di accertamento del proprio diritto alla percezione del compenso relativo alle due ore eccedenti le diciotto ore settimanali obbligatorie, svolte negli anni scolastici dal 1999 al 2004, computando nel trattamento economico anche l’indennità integrativa, con condanna dell’Amministrazione alla corresponsione delle differenze retributive, oltre agli accessori di legge.

Nel contraddittorio con i due Ministeri, che si opponevano alla domanda, il Tribunale la rigettava Su impugnazione del lavoratore soccombente la Corte d’appello di Campobasso riformava la statuizione di primo grado, condannando il Ministero dell’Istruzione e quello dell’Economia per quanto di rispettiva competenza, al pagamento della quota di indennità integrativa speciale per le ore di servizio eccedenti la diciottesima settimanale, con condannava altresì al corretto ricalcolo della tredicesima mensilità. La Corte adita si fondava sul disposto del D.P.R. n. 417 del 1974, art. 88, comma 4, laddove stabilisce che ogni ora di insegnamento eccedente per qualsiasi motivo le 18 ore settimanali, comprese le ore di insegnamento supplementare facoltativo previsto dalle norme vigenti e quelle eventualmente incluse nell’orario di cattedra, è compensata per il periodo di effettiva durata della prestazione in ragione di 1/18 del trattamento economico in godimento, con esclusione della sola aggiunta di famiglia e dell’assegno di cui alla L. 30 luglio 1973, n. 477, art. 12 Soggiungeva la Corte territoriale che analoga disposizione era prevista per i docenti supplenti dal D.P.R. 10 aprile 1987, n. 209, art. 6 laddove si prevedeva che ogni ora eccedente le 18 settimanali venisse compensata con 1/78 della retribuzione mensile iniziale di livello, ivi compresa la quota di indennità integrativa speciale. Anche il D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399, in relazione alle ore eccedenti per gli anni 1988/1990, aveva richiamato il citato D.P.R. n. 209 del 1987. Indi con l’art. 70 del CCNL 1995-1998 del Comparto Scuola si era stabilito che Per il pagamento delle ore di insegnamento eccedenti l’orario d’obbligo non rientranti nelle attività aggiuntive di insegnamento di cui all’art. 43, comma 2, il cui finanziamento grava sul fondo di istituto, si applica il calcolo di cui al D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, art. 88, comma 4. Ogni ora eccedente effettivamente prestata viene pertanto retribuita in ragione di 1/78 dello stipendio tabellare in godimento dell’interessato. Ciò premesso e considerato che, indubbiamente, sulla base dei DPR citati, le ore eccedenti dovessero essere compensate in misura comprensiva dell’indennità integrativa speciale, la Corte territoriale disattendeva la tesi dei Ministeri per cui questo sistema sarebbe venuto meno a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 70 del CCNL citato, osservando che questo richiamava il D.P.R. del 1974, il quale faceva riferimento al trattamento economico in godimento, escludendo solo l’aggiunta di famiglia e l’assegno di cui alla L. n. 477 del 1973, art. 1. Soggiungeva la Corte adita che la espressione "stipendio tabellare" di cui alla seconda parte dell’art. 70, era da considerarsi usata in modo improprio, perchè essa invece rimandava alla retribuzione in concreto percepita dai docenti interessati.

Avverso detta sentenza il Ministero dell’Istruzione CSA di Isernia propone ricorso con un motivo. La parte privata è rimasta intimata.

Motivi della decisione

Con l’unico motivo il Ministero ricorrente censura la sentenza per violazione dell’art. 70 del CCNL Comparto Scuola del 4.8.95 e difetto di motivazione, perchè, contrariamente a quanto affermato dalla sentenza impugnata, il citato art. 70 del CCNL sarebbe chiaro nell’escludere l’indennità integrativa speciale dal compenso per le ore eccedenti, mentre il richiamo al D.P.R. n. 417 del 1974, art. 88, comma 4 avrebbe la mera funzione di individuare un criterio di calcolo, i cui elementi vengono però stabiliti dalla stessa norma collettiva che fa riferimento allo stipendio tabellare. Irrilevante sarebbe la giurisprudenza amministrativa che riteneva inclusa l’indennità integrativa speciale, in quanto concernente periodi anteriori all’entrata in vigore del citato art. 70 del CCNL, il quale fa appunto riferimento allo stipendio tabellare, da tenersi distinto dalla indennità integrativa speciale, come risultante dall’art. 63 del medesimo CCNL sulla struttura della retribuzione, la quale comprende, come trattamento fondamentale, lo stipendio tabellare e, separatamente, l’indennità integrativa speciale. Inoltre, solo con il CCNL del 2003, e quindi solo dal primo gennaio 2003, è stato stabilito che la indennità integrativa speciale cessa di essere corrisposta come singola voce retributiva e viene conglobata nella voce stipendio tabellare.

1. Il ricorso merita accoglimento, come già statuito dalla sentenza di questa Corte n. 23930 del 2010, con cui si è affermato " Conviene prendere le mosse, ai fini dell’interpretazione diretta da parte di questa Corte della clausola contrattuale denunciata, dal testo della declaratoria pattizia di cui all’art. 70 del CCNL in esame.

Tale clausola, per la parte che interessa, testualmente dispone al primo comma che: "Per il pagamento delle ore di insegnamento eccedenti l’orario d’obbligo non rientranti nelle attività aggiuntive di insegnamento di cui all’art. 43, comma 2, il cui finanziamento grava sul fondo d’istituto, si applica il criterio di calcolo di cui al D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, art. 88, comma 4.

Ogni ora eccedente effettivamente prestata viene pertanto retribuita in ragione di 1/78 dello stipendio tabellare in godimento dell’interessato".

E’ utile altresì sottolineare che in base all’art. 63, dedicato alla struttura della retribuzione, del predetto contratto la retribuzione dei capi di istituto e del personale docente, educativo ed A.T.A. appartenente al comparto della Scuola si compone del trattamento fondamentale – costituito dallo stipendio tabellare (comprensivo della retribuzione individuale di anzianità e dell’indennità di funzione) e dall’indennità integrativa speciale – e del trattamento accessorio – il quale comprende varie voci tra le quali le ore eccedenti di cui all’art. 70.

Il D.P.R. n. 417 del 1974, art. 88, comma 4 del richiamato nell’art. 70, comma 1 del CCNL in parola sancisce che: "fermo restando l’obbligo di 20 ore mensili di servizio per gli altri impegni connessi con la normale attività della scuola, nella scuola secondaria e artistica ogni ora di insegnamento eccedente per qualsiasi motivo le 18 ore settimanali, comprese le ore di insegnamento supplementare facoltativo previsto dalle norme vigenti e quelle eventualmente incluse nell’orario di cattedra, è compensata per il periodo di effettiva durata della prestazione in ragione di 1/diciottesimo del trattamento economico in godimento, con esclusione della sola aggiunta di famiglia e dello assegno di cui alla L. 30 luglio 1973, n. 477, art. 12".

In base al coordinamento dei predetti testi emerge con evidenza, ed in maniera univoca, che il richiamo operato nell’art. 70 del CCNL al D.P.R. n. 417 del 1974, art. 88, comma 4 è limitato al mero criterio di calcolo, e non riguarda la individuazione degli elementi retributivi che concorrono alla determinazione della retribuzione per le ore in eccedenza.

Tanto è confermato dall’ultimo periodo del richiamato art. 70, comma 1 in parola dove è disposto che: "Ogni ora eccedente effettivamente prestata viene pertanto retribuita in ragione di 1/78 dello stipendio tabellare in godimento dell’interessato".

Infatti il riferimento allo "stipendio tabellare" – che costituisce proprio una voce della struttura della retribuzione del trattamento fondamentale previsto dal precedente art. 63 del CCNL in parola – e non al "trattamento economico in godimento" di cui al precitato D.P.R. n. 417 del 1974, art. 88, comma 4 esclude che la parti contraenti abbiano voluto richiamare il meccanismo di cui al precitato art. 88 anche per la individuazione degli elementi che concorrono alla determinazione del compenso spettante per le ore di lavoro prestate in eccedenza oltre la 18A ora.

Posto, quindi, che il tenore letterale della clausola contrattuale non consente altra soluzione ermeneutica, consegue che stante ex art. 63 del CCNL in esame la netta distinzione – riguardo alla struttura della retribuzione – nella individuazione delle "voci" componenti il trattamento fondamentale tra stipendio tabellare ed indennità integrativa speciale e non essendo quest’ultima richiamata dalle parti sociali nell’art. 70 del predetto contratto, la conclusione non può essere che quella della esclusione, nella determinazione del compenso dovuto per le ore prestate in eccedenza oltre la 18, della indennità integrativa speciale". 2. Va ulteriormente osservato che tale disciplina non suscita dubbi di illegittimità costituzionale.

Invero, in relazione alla misura del compenso spettante per lavoro straordinario, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 470 del 2002, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del D.L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 7, comma 5, convertito, con modificazioni, nella L. 14 novembre 1992, n. 438, e successive proroghe, sollevata in riferimento all’art. 36 Cost., nella parte in cui – prevedendo un meccanismo di "blocco" delle retribuzioni – produce il risultato ovvero consente che il lavoro straordinario prestato dai dipendenti delle Ferrovie dello Stato venga retribuito in misura inferiore al lavoro ordinario o comunque non garantisce "un compenso proporzionato alla maggiore penosità del lavoro protratto oltre i limiti dell’orario normale". In detta sentenza la Corte ha affermato che "La proporzionalità e l’adeguatezza della retribuzione, di cui al principio stabilito all’art. 36 Cost., vanno riferite – secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale – non già alle sue singole componenti, ma alla globalità di questa. Ne consegue – secondo quanto già affermato nella sentenza n. 164 del 1994 – che "il silenzio dell’art. 36 Cost. sulla struttura della retribuzione e sull’articolazione delle voci che la compongono significa che è rimessa insindacabilmente alla contrattazione collettiva la determinazione degli elementi che concorrono a formare, condizionandosi a vicenda, il trattamento economico complessivo dei lavoratori, del quale il giudice potrà poi essere chiamato a verificare la corrispondenza ai minimi garantiti dalla norma costituzionale". 3. Nè vi sono dubbi sulla compatibilità del citato art. 70 del CCNL con l’art. 4 della parte 2^ della Carta sociale europea, riveduta, fatta a Strasburgo il 3 maggio 1996, ratificata e resa esecutiva in virtù della L. 9 febbraio 1999, n. 30 (Ratifica ed esecuzione della Carta sociale europea, riveduta, con annesso, fatta a Strasburgo il 3 maggio 1996), entrata in vigore il 1 settembre 1999 (a seguito dello scambio degli strumenti di ratifica avvenuto il 6 luglio 1999); tale norma (la cui rubrica reca Diritto ad un’equa retribuzione) dispone, per quel che qui rileva, che per garantire l’effettivo esercizio del diritto ad un’equa retribuzione, le Parti s’impegnano: 1. a riconoscere il diritto dei lavoratori ad una retribuzione sufficiente tale da garantire ad essi e alle loro famiglie un livello di vita dignitoso; 2. a riconoscere il diritto dei lavoratori ad un tasso retributivo maggiorato per le ore di lavoro straordinario ad eccezione di alcuni casi particolari … (comma 1), ed inoltre che l’esercizio di questi diritti deve essere garantito sia da convenzioni collettive liberamente concluse sia da meccanismi legali di determinazione dei salari, sia in ogni altro modo conforme alle condizioni nazionali (comma 2).

In primo luogo, com’è noto, le disposizioni della Carta non hanno efficacia diretta nell’ordinamento interno degli Stati contraenti, ma si concretano in impegni giuridici di carattere internazionale nei rapporti fra gli Stati medesimi, ai quali, perciò, è demandata l’attuazione dei principi e dei diritti in essa contemplati, con ampia discrezionalità quanto ai modi, ai tempi e ai mezzi;

Inoltre questa Corte ha già affermato che rileva in ogni caso la distinzione tra straordinario legale e contrattuale, e che i vincoli derivanti dalla Carta riguardano soltanto quello legale (Cass. 14 marzo 2003 n. 3770; Cass. 1 febbraio 2006 n. 2245; n. 6264/2010), mentre, nella specie, è in questione la remunerazione spettante per le ore eccedenti le diciotto settimanali.

Va pertanto sancito che l’art. 70, comma 1 del CCNL Comparto scuola del 4 agosto 1995 va interpretato nel senso che il compenso spettante per le ore di insegnamento eccedenti l’orario d’obbligo va determinato con riferimento al solo stipendio tabellare di cui all’art. 63 dello stesso contratto e quindi con esclusione dell’indennità integrativa speciale.

La sentenza impugnata va, quindi, cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, decidendosi nel merito, la domanda originaria dell’insegnante in epigrafe va rigettata. Le spese dell’intero giudizio vanno compensate tenuto conto che la controversia involge una questione esclusivamente d’interpretazione di contratto collettivo in ordine alla quale i giudici del merito si sono diversamente pronunciati.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta la domanda originaria dell’insegnante in epigrafe.

Compensa le spese dell’intero processo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. V, Sent., 21-01-2011, n. 421 Indennità varie

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Svolgimento del processo

Col ricorso in epigrafe l’appellante, dipendente del Comune di Bari dal 15 febbraio 1962 al 1° aprile 1996, ha chiesto la riforma della sentenza 15 ottobre 1999 n. 957 del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sede di Bari, sezione seconda, con la quale è stato respinto il suo ricorso per il riconoscimento del diritto ad ottenere dall’Ente la liquidazione del trattamento suppletivo di fine servizio previsto dall’articolo aggiuntivo al regolamento comunale di pensione, introdotto con la deliberazione 3 marzo 1961 n. 171 del Consiglio comunale, successivamente confermata con deliberazione 25 luglio 1962 n. 1826 del Commissario straordinario e mai rimossa, secondo cui ai dipendenti comunali che cessano dal servizio con diritto all’indennità di premio di servizio corrisposta dall’INADEL "è concesso, a titolo di integrazione, il pagamento a carico del bilancio comunale, della somma necessaria a raggiungere, a parità di stipendio e di anni di servizio utili, riconosciuti dall’INADEL, l’importo della stessa indennità che sarebbe liquidata ad un dipendente statale".

Premesso che la sentenza gravata, pur riconoscendo che l’art. 17, co. 2, della legge 8 marzo 1968, n. 152, fece salvi i trattamenti supplementari deliberati dagli organi competenti degli enti locali entro il 1° marzo 1966 e per il personale in servizio a quella data, ha negato la persistenza di tale norma di legge e dei connessi atti regolamentari a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 3 della legge 7 luglio 1980 n. 299 (con cui l’ammontare dell’indennità integrativa speciale è stato incluso nel trattamento di fine rapporto a carico dell’INADEL), a sostegno dell’appello ha dedotto l’erroneità della pronunzia sulla base di articolate considerazioni.

Il Comune di Bari si è costituito in giudizio e, richiamate le proprie difese svolte in primo grado, ha chiesto la reiezione dell’appello.

A seguito di avviso di Segreteria datato 3 novembre 2009, il 9 febbraio seguente è stata depositata nuova istanza di fissazione d’udienza, anche sottoscritta personalmente dall’appellante.

In data 5 ottobre 2010 il Comune ha depositato documenti

All’odierna udienza pubblica, nel corso della quale il difensore dell’appellante ha richiamato la pronuncia della Sezione n. 3324/10 resa in identica vicenda, l’appello è stato posto in decisione.
Motivi della decisione

Com’è esposto nella narrativa che precede, si controverte della spettanza all’appellante del trattamento suppletivo di fine servizio previsto dall’articolo aggiuntivo al regolamento comunale di pensione, introdotto con la deliberazione 3 marzo 1961 n. 171 del Consiglio comunale di Bari, successivamente confermata con deliberazione 25 luglio 1962 n. 1826 del Commissario straordinario e mai annullata, secondo cui ai dipendenti comunali che cessano dal servizio con diritto all’indennità di premio di servizio corrisposta dall’INADEL "è concesso, a titolo di integrazione, il pagamento a carico del bilancio comunale, della somma necessaria a raggiungere, a parità di stipendio e di anni di servizio utili, riconosciuti dall’INADEL, l’importo della stessa indennità che sarebbe liquidata ad un dipendente statale".

Il primo giudice, premesso che scopo della disposizione regolamentare citata è quello di non permettere oltre la sperequazione esistente all’epoca tra dipendenti degli enti locali e dipendenti statali, questi ultimi soltanto avendo diritto a veder computata l’indennità integrativa speciale nella buonuscita, ha ritenuto che l’efficacia della stessa disposizione era venuta meno per effetto dell’entrata in vigore della legge n. 152 del 1968, il cui art. 17 vietava agli enti locali di corrispondere ai propri dipendenti trattamenti supplementari di fine servizio e di pensione. Ha peraltro evidenziato che il co. 2 dello stesso art. 17 faceva salvi i trattamenti supplementari deliberati dagli organi competenti entro il 1° marzo 1966, limitatamente al personale in servizio a quella data. Tuttavia la permanente vigenza di tale norma regolamentare nei riguardi di questi ultimi era venuta meno a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 3 della legge 7 luglio 1980 n. 299, con cui è stata estesa agli iscritti INADEL la disciplina dettata per i dipendenti statali dall’art. 22 della legge 3 giugno 1975 n. 160, tenuto conto che il menzionato art. 17 della legge n. 152 del 1968 prescriveva al co. 3 che i trattamenti supplementari ancora a carico dell’ente locale si riducessero in misura pari all’aumento del trattamento erogato dall’INADEL. Ha perciò concluso nel senso dell’esaurimento degli effetti della deliberazione n. 171 del 1961, stante il completo assorbimento dell’ammontare dell’indennità integrativa speciale nel trattamento di fine rapporto appunto erogato dall’INADEL.

In questa sede a tanto l’appellante oppone che:

– la norma del 1980 ha ampliato con l’indennità integrativa speciale la base di computo dell’indennità premio di servizio, integrando in tal senso il disposto dell’art. 4 della legge n. 152 del 1968, secondo cui l’indennità premio di servizio era pari ad un quindicesimo dell’80% della retribuzione contributiva degli ultimi dodici mesi per ciascun anno di iscrizione all’istituto, ma tale beneficio non era stato ancora riconosciuto al personale statale, benché l’indennità integrativa speciale fosse stata assoggettata a contributo con la legge n. 160 del 1975;

– solo a seguito della sentenza n. 243 del 1993 della Corte costituzionale, con legge 29 gennaio 1994 n. 87 è stato riconosciuto anche ai dipendenti statali l’ampliamento della base di computo dell’indennità di buonuscita, includendovi l’indennità integrativa speciale nella misura del 60%, in vista della omogeneizzazione dei trattamenti previdenziali e pensionistici del pubblico impiego;

– è perciò evidente che nel periodo dal 1980 al 1994 la previsione del Comune di Bari, pur valida ed efficace e mai revocata o annullata, è restata priva di concreti effetti poiché i dipendenti degli enti locali conseguivano un trattamento di fine rapporto migliore di quello dei dipendenti statali;

– tuttavia, dopo che i dipendenti statali avevano recuperato, sia pur parzialmente, una condizione di parità normativa, ma permanendo invariate le frazioni della retribuzione contributiva da computare ai fini del trattamento di fine servizio (un quindicesimo/anno per i dipendenti degli enti locali e un dodicesimo/anno per i dipendenti statali), dal 1994 si è venuta a ricreare la sperequazione in danno dei dipendenti degli enti locali i quali, da tale anno, conseguono nuovamente una indennità premio di servizio inferiore, a parità di stipendio e di indennità integrativa speciale, all’indennità di buonuscita dei dipendenti statali;

– pertanto è errato che la delibera consiliare n. 171 del 1961 avrebbe esaurito i propri effetti all’entrata in vigore della legge n. 299 del 1980, tenuto anche conto che tale legge non vietava il mantenimento dei trattamenti supplementari espressamente fatti salvi per i dipendenti in servizio al 1° marzo 1966 dall’art. 17, co. 2, della legge n. 152 del 1968, restando irrilevante ed ininfluente ai fini della decisione le circostanze che l’indennità premio di servizio fosse posta a totale carico dell’INADEL e che l’indennità integrativa speciale fosse inclusa nella base di computo della stessa indennità di fine rapporto, non più opponibili dopo il ricrearsi dell’anzidetta forbice;

– del resto, la giurisprudenza amministrativa è concorde nel ritenere che il supplemento deliberato dalle amministrazioni locali prima del 1° marzo 1966 costituisce diritto quesito dei dipendenti in servizio a tale data e fino ad esaurimento, né mai ha negato l’efficacia delle norme regolamentari in base all’art. 3 della legge n. 299 del 1980.

Le pur ampie e suggestive argomentazioni appena riportate non convincono.

Come correttamente osservato dal primo giudice, l’art. 17 della legge n. 152 del 1968, nel far salvi al secondo comma i trattamenti supplementari deliberati entro il 1° marzo 1966 in favore del personale in servizio a tale data, al comma seguente ha disposto che detti trattamenti "devono essere decurtati di una somma pari all’ammontare dell’aumento apportato dalla presente legge al trattamento di servizio corrisposto dall’INADEL’, sicché, una volta assorbita completamente in detto trattamento INADEL l’indennità integrativa speciale in virtù del disposto dell’art. 3 della legge n. 299 del 1980, la norma di mantenimento del supplemento in favore di quel personale ha del pari completamente esaurito i propri effetti e con essa la norma regolamentare comunale.

Del resto su tale conclusione concorda anche l’appellante, secondo cui la disposizione regolamentare invocata, avrebbe (temporaneamente) esaurito i suoi effetti dal 1980 al 1994, salvo poi a rivivere, a seguito dell’estensione del computo dell’indennità integrativa speciale in favore dei dipendenti statali per effetto della quale si sarebbe nuovamente venuta a ricreare una sperequazione in ragione del diverso (ma preesistente) rapporto tra trattamento e retribuzione annua.

Sennonchè, non solo tale questione esula dall’applicabilità della norma di salvaguardia in parola (la quale ha in sostanza cristallizzato i criteri di liquidazione del supplemento già deliberato con riferimento ai trattamenti pregressi espressamente fatti salvi), per quanto deve tenersi conto che era nel frattempo entrato in vigore l’art. 11 della legge 29 marzo 1983 n. 93, leggequadro sul pubblico impiego, che, nel demandare agli accordi sindacali nazionali la disciplina di tutti gli assegni fissi ed "ogni altro emolumento" spettanti ai dipendenti pubblici (co. 1), ha fatto espresso "divieto alle pubbliche amministrazioni ed agli enti pubblici a cui l’accordo si riferisce di concedere trattamenti integrativi non previsti dall’accordo stesso e comunque comportanti oneri aggiuntivi" (co. 2).

Non può peraltro dimenticarsi che i trattamenti supplementari di fine servizio, mantenuti in essere dall’articolo 17 della legge 8 marzo 1968, n. 152, sono stati ritenuti privi di carattere retributivo ed espressione di mere liberalità (C.d.S., sez. V, 8 novembre 1982, n. 768), come tali assolutamente incompatibili con la ricordata sopravvenuta normativa in tema di pubblico impiego (in tal senso anche C.d.S., sez. V, 6 novembre 1987, n. 697, 7 settembre 1989, n. 535; 8 aprile 1991, n. 461, secondo cui "ogni ulteriore corresponsione di trattamenti supplementari da parte dell’ente di appartenenza configura sempre un trattamento aggiuntivo a quello dovuto dall’ente previdenziale", indipendentemente dal fatto che, in concreto, vada o meno a cumularsi con quest’ultimo; anche e per ciò solo ricade nel divieto posto dall’art. 17 della legge n. 152 del 1968).

Sotto altro concorrente profilo non può sottacersi che proprio sulla ricordata norma di cui all’articolo 11 della legge 29 marzo 1983, n. 93, fa leva il parere reso dall’ANCI su richiesta del Comune di Bari del 10 ottobre 1996, il quale, in relazione al caso di dipendente collocato a riposo a decorrere dal 1° dicembre 1994 che rivendichi il diritto al trattamento integrativo per periodi coperti da regolari versamenti all’INADEL per i quali ha già riscosso regolare liquidazione a carico del medesimo Istituto, ha ritenuto che nulla sia dovuto, stante l’inapplicabilità della norma regolamentare per le sopravvenute disposizioni legislative e contrattuali. Tanto diversamente dal caso di dipendente la cui rivendicazione concerna, invece, un periodo preruolo non compreso nella regolare liquidazione dell’INADEL e non riscattato dall’interessato, in cui peraltro si ipotizza che comunque la norma regolamentare non possa avere di fatto alcun effetto economico positivo.

Tale parere è pienamente condivisibile, sol che si consideri come la norma regolamentare di cui si discute, già divenuta priva di effetti concreti nel 1980 a causa dell’adeguamento della buonuscita statale, è poi stata privata anche di giuridica validità in ragione dell’intervenuta legge n. 93 del 1983 con cui, come detto, è stato posto alle amministrazioni ed agli enti pubblici l’espresso divieto di concedere trattamenti integrativi non previsti negli accordi sindacali ai quali è rimessa la determinazione non solo degli assegni fissai, ma pure di "ogni altro emolumento" spettante al dipendente in virtù del rapporto di lavoro. Tra siffatti emolumenti deve evidentemente ritenersi compreso il trattamento suppletivo di fine servizio in parola, il quale attiene appunto al rapporto di impiego e non a quello previdenziale; trattamento suppletivo non previsto da alcun contratto collettivo per i dipendenti degli enti locali e, dunque, non consentito. In altri termini, quanto meno ai generali fini di cui si controverte non v’è più spazio per l’operatività della stessa norma regolamentare, ancorché non formalmente revocata o annullata.

Alla stregua di tali considerazioni non sembra decisiva alla Sezione l’isolata decisione 25 maggio 2010 n. 3324.

Ne consegue che l’appello non può che essere respinto.

Tuttavia, le oscillazioni giurisprudenziali di cui si è dato atto consigliano la compensazione tra le parti delle spese del grado.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. V, Sent., 08-02-2011, n. 834 Campania Finanza regionale

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La odierna appellante aveva adito il Tar Campania per la esecuzione di giudicato formatosi sulla sentenza del medesimo Tar n. 629 del 1998, passata in giudicato, con la quale era stato annullato il silenzio rifiuto serbato dalle amministrazioni intimate sulla istanza e relativa diffida a provvedere in relazione al beneficio economico di cui all’art. 26 della legge regionale n.11 del 1984.

Con la sentenza n.21507 del 29.12.2008 il sopradetto Tar dichiarava inammissibile il ricorso avendo verificato la avvenuta adozione della delibera n.175 del 23.7.2004 con la quale, a conclusione del procedimento amministrativo avviato ad istanza di parte, si pubblicava l’elenco dei potenziali aventi diritto al contributo ex art. 26 della legge n.11 del 1984 tra cui peraltro figurava la portatrice di handicap, familiare della appellante.

Parte appellante assume la inottemperanza alla sentenza chiedendo che in riforma della sentenza appellata venga ordinato alla Amministrazione di provvedere ai pagamenti dovuti con nomina di un commissario ad acta.

Si è costituita la Regione Campania chiedendo il rigetto dell’appello.

Alla camera di consiglio del 10.12.2010 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

2. La Sezione ritiene che l’appello non meriti accoglimento e che debba essere confermata la sentenza del primo giudice.

2.1. Si richiama, in breve, il quadro normativo di riferimento.

L’art. 26 della legge regionale della Campania n. 11 del 1984 recante norme per la prevenzione, cura e riabilitazione degli handicaps e per l’inserimento nella vita sociale, ha previsto, per un periodo transitorio di durata triennale, un intervento contributivo delle Unità Sanitarie Locali in favore delle famiglie che provvedano direttamente all’assistenza di soggetti non autosufficienti portatori di handicaps psicofisici, incapaci di provvedere ai propri bisogni primari e richiedenti un’assistenza intensa e continuativa.

Al fine di evitare una indiscriminata erogazione dei contributi suddetti tale disposizione veniva interpretata, con l’articolo unico della l.r. 25 agosto 1989, n. 16, nel senso che "il contributo è erogato dalle UU.SS.LL. esclusivamente alle famiglie di quei soggetti portatori di handicaps, a carico dei quali le UU.SS.LL. medesime abbiano accertato la sussistenza di handicaps gravissimi, tali da richiedere cure ed assistenza intense e continuative 24 ore su 24 stante la non autosufficienza del soggetto assistito e la totale sua incapacità di provvedere ai bisogni primari".

A detta produzione legislativa ha fatto seguito una serie di provvedimenti attuativi adottati sia dal Consiglio che dalla Giunta Regionale, a partire dalla delibera del Consiglio Regionale del 29 aprile 1987 n.81/6 e di Giunta n. 1426 del 19 marzo 1984, recante i primi criteri di applicazione per l’assegnazione dei contributi.

Successivamente, la Giunta Regionale è intervenuta nuovamente in materia con la delibera n. 1426 del 19 marzo 1991 e con la circolare n. 12/91 che ha provveduto a riesaminare e rideterminare criteri e modalità per l’applicazione del ripetuto art. 26 della l.r. n. 11/1984, come interpretato in via autentica dalla l.r. n. 16/89.

Ancor più di recente, sempre la Giunta regionale, rilevato che le fasi procedimentali relative agli accertamenti sanitari non erano ancora concluse, dato atto della necessità di escludere la formazione, già prevista dalla pregressa normativa, di un’unica graduatoria regionale riservando alla Regione solo compiti di vigilanza e distribuzione del fondo e ravvisata la necessità di rideterminare nuovamente i criteri per l’assegnazione del contributo e di precisare nel contempo la fonte di copertura della spesa, è intervenuta ancora una volta in materia con la delibera G.R.C. n. 3152 del 28 giugno 2002, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 22 del 19 maggio 2003.

Con la delibera di cui sopra venivano confermati i criteri in base ai quali le UU.SS.LL. avrebbero dovuto uniformarsi per redigere le graduatorie dei potenziali beneficiari; veniva eliminata tra le attività di competenza regionale quella relativa alla redazione della graduatoria unica regionale attribuendo unicamente alle AA.SS.LL. il fondo di copertura nonché la vigilanza sulla esatta esecuzione degli adempimenti di legge.

2.2. Alla luce di tali nuove disposizioni e dei nuovi criteri in base ai quali individuare i soggetti da inserire negli appositi elenchi, le AASSLL hanno provveduto a sottoporre nuovamente a visita i richiedenti il contributo al fine di verificare se gli stessi possedessero o meno i requisiti di cui alla l.r. n. 11/84.

In particolare, per quanto riguarda la appellante, l’Azienda Sanitaria Locale CE ha provveduto con delibera n. 175 del 23.7.2004; nell’elenco predisposto il familiare della ricorrente rientra tra i beneficiari con il punteggio di 16,50 (B.U.R.C. del 12 aprile 2006).

3. La pronunzia di inammissibilità del Tar si fonda sull’assunto che la sentenza di cui si chiede la esecuzione non conteneva alcuna statuizione di condanna ma solo l’obbligo di adottare una pronunzia esplicita sulla istanza prodotta da parte ricorrente e quindi la determinazione adottata con il richiamo ad atti in precedenza adottati, assolveva l’obbligo imposto con la sentenza.

4. Questo Consiglio di Stato ha avuto modo di occuparsi degli elenchi di cui alla l.r. n.11 del 1984 di cui è questione ritenendoli privi di valore in quanto meramente ricognitivi e concludendo che, in presenza delle radicali modifiche apportate ai procedimenti per la concessione del contributo di cui alla l.r. n.16 del 1989, i pregressi accertamenti sanitari e l’inclusione negli elenchi non potessero valere come presupposti per ottenere una pronuncia sulla quale fondare l’obbligo dell’Amministrazione ad erogare la somma di denaro richiesta (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, nn. 5532, 5713, 5538, 5717, 5715, 5714, 5716 del 2.10.2003).

Si aggiunga che il contributo di cui trattasi, secondo la giurisprudenza della Cassazione, "costituisce oggetto di un’obbligazione pubblica che non trae origine direttamente dalla legge, ma nasce da un provvedimento amministrativo di natura concessoria e di carattere discrezionale, reso all’esito non soltanto della verifica delle condizioni e dei presupposti di fatto indicati dalla norma, ma anche dalla valutazione degli interessi pubblici comparati a quelli privati" (Cass. Sez. Un. n. 7790 del 1992; Cons. Stato, sez. V, n. 3056 del 2002).

5. Ne deriva che qualsiasi esecuzione deve tenere conto della posizione occupata dalla parte nella graduatoria unica formata dalla ASL competente in esecuzione delle specifiche previsioni regolamentari emanate a livello regionale.

6. In conclusione l’appello deve essere respinto.

7. In relazione alla natura del petitum, sussistono motivi per compensare interamente tra le parti le spese del grado di giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto,

lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 19-04-2011, n. 8975 Cause e integrazione del contradditorio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

A. ed F.E. proponevano appello avverso la sentenza del tribunale di Pescara del 7.7.1998 che aveva accolto la domanda proposta da B.M.T. in proprio e quale erede di Fu.Fr., nonchè quale esercente la potestà sui figli minori G. e F.F., condannando F.A. ed El. al pagamento della somma dovuta a titolo di rimborso delle spese di ristrutturazione di un fabbricato su due piani, di proprietà di questi ultimi.

La Corte d’Appello, con sentenza del 21.12.2004, in riforma della sentenza impugnata, rigettava la domanda proposta dalla B..

Hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, B.M.T. e G. e F.F..

Resistono con controricorso C. e F.L..

Le parti hanno anche presentato memoria.
Motivi della decisione

Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4 per errata applicazione dell’art. 324 e segg. c.p.c..

Il motivo è fondato per le ragioni che seguono.

Il tribunale ha accolto la domanda proposta da B.M. T. in proprio e quale erede di Fu.Fr. (coniuge), nonchè quale esercente la potestà sui figli minori F.G. e F..

G. e F.F., attuali ricorrenti assieme alla madre, sono divenuti maggiorenni nelle more del giudizio di primo grado, pendente fra gli stessi, la B., e F.C. e L..

L’atto di appello proposto da questi ultimi avverso la sentenza di primo grado, però, è stato notificato a B.M.T. – madre esercente la potestà sui figli minori nel giudizio di primo grado ed in tale qualità, oltre che in proprio costituitasi – oltre che in proprio nel domicilio eletto presso l’avv. Augusto La Morgia, alla stessa, quale esercente la potestà sul figlio F.F., con le stesse modalità, ed a F.G. in proprio, per il raggiungimento della sua maggiore età, nel domicilio, però eletto, nella qualità, dalla madre, e non nel suo domicilio reale.

F.G. si è costituito nel giudizio di appello, così sanando la notificazione erroneamente effettuata nei suoi confronti, come rilevato anche dalla Corte di merito.

Diversamente per quel che riguarda F.F., divenuto anch’egli maggiorenne nelle more del giudizio di primo grado (22.2.1998), che, nel giudizio di appello, non si è costituito.

La nullità delle notificazione come effettuata nei suoi confronti non è stata rilevata dalla Corte di merito e F.F. l’ha denunciata con il presente ricorso per cassazione.

Ora, poichè la morte di una parte nel corso del giudizio di primo grado determina la trasmissione della sua legittimazione processuale attiva e passiva agli eredi – ma la stessa posizione è riconosciuta ai soggetti che in qualità appunto di eredi hanno promosso il giudizio, questi vengono a trovarsi nella posizione di litisconsorti necessari per ragioni processuali; indipendentemente, cioè, dalla scindibilità o meno del rapporto sostanziale.

Ne consegue che, nella fase di appello, deve essere ordinata d’ufficio l’integrazione del contraddittorio nei confronti di ciascuno di essi.

In mancanza, il procedimento di appello e la sentenza che lo definisce sono affetti da nullità assoluta rilevabile di ufficio in ogni stato e grado e, quindi, anche in sede di legittimità, ove la non integrità del contraddittorio emerga ex se dagli atti senza necessità di nuovi accertamenti (v. anche Cass. 17.9.2008 n. 23765;

S.U. 28.7.2005 n. 15783).

Nella specie, il raggiungimento della maggiore età di F.F., oltre che emergere de plano, per essere lo stesso nato il (OMISSIS) e la sentenza di primo grado del 7.7.1998), è stata espressamente denunciata dallo stesso F.F., e dagli altri ricorrenti, con il primo motivo di ricorso.

Ne consegue l’erroneità della sentenza impugnata.

Ma la conseguenza non può essere quella auspicata dai ricorrenti, del passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.

Nulla quaestio sul fatto che trattasi di un’ipotesi di litisconsorzio necessario, per la natura ereditaria del rapporto.

In questo caso, l’omessa notificazione dell’impugnazione ad un litisconsorte necessario non si riflette sull’ ammissibilità o sulla tempestività del gravame, che conserva, così, l’effetto di impedire il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, ma determina solo l’esigenza della integrazione del contraddittorio, iussu iudicis, ai sensi dell’art. 331 c.p.c. (Cass. 19.1.2007 n. 1202).

Ciò anche perchè la notificazione dell’impugnazione relativa a cause inscindibilì – sia nell’ipotesi di litisconsorzio necessario sostanziale che processuale eseguita nei confronti di uno solo dei litisconsorti nei termini di legge, introduce validamente il giudizio di gravame nei confronti di tutte le altre parti (v. anche Cass. 12.6.2009 n. 13753).

Ne deriva che, quando il giudice di appello non abbia disposto l’integrazione del contraddittorio, nei confronti di tutte le parti litisconsorti nel giudizio di primo grado che non siano state citate, o correttamente citate, nella fase di impugnazione, la sentenza deve essere cassata con rinvio, perchè il giudice di rinvio provveda all’applicazione della disciplina prevista dalla predetta norma di rito (Cass. 16.4.2008 n. 9977; v. anche Cass. Cass. 6.12.2006 n. 26156; cass. 26.9.1996 n. 8492).

La Corte d’Appello, cui la sentenza va rimessa, dovrà, quindi, disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti di F. F. in proprio, quale litisconsorte necessario.

Gli ulteriori motivi restano assorbiti dalle conclusioni raggiunte.

Conclusivamente, è accolto il primo motivo e sono dichiarati assorbiti gli altri.

La sentenza è cassata in relazione, e la causa è rinviata alla Corte d’ Appello di L’Aquila in diversa composizione.

Le spese sono rimesse al giudice del rinvio.
P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo. Dichiara assorbiti gli altri.

Cassa in relazione e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di L’Aquila in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.