Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 24-04-2012, n. 6372 Giurisdizione del giudice ordinario e del giudice amministrativo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1.- D.C.B.G., + ALTRI OMESSI con separati ricorsi al giudice del lavoro di Roma successivamente riuniti convenivano in giudizio l’ENEA – Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile, di cui erano stati dipendenti, per ottenere la liquidazione, in aggiunta al trattamento di fine rapporto, delle maggiori somme maturate per la polizza assicurativa (c.d. polizza n. (OMISSIS)) stipulata in data 1.1.83 fra ENEA ed INA, di cui erano beneficiari i dipendenti dell’Agenzia.

2.- Il Tribunale dichiarava la giurisdizione del giudice amministrativo relativamente alla domanda dei ricorrenti che avevano cessato il rapporto di lavoro prima del 30.6.98 e rigettava la domanda per gli altri. Proponevano appello i dipendenti. Coloro che erano incorsi nel difetto di giurisdizione sostenevano che l’azione intrapresa aveva natura extracontrattuale e legittimava la giurisdizione del giudice ordinario; coloro per i quali la domanda era stata rigettata sostenevano invece l’erroneità dell’interpretazione data dal giudice alla polizza.

3.- Iva Corte d’appello di Roma con sentenza 16.09.10 rigettava l’impugnazione.

Quanto alla giurisdizione riteneva irrilevante la qualificazione assegnata dai dipendenti all’azione intrapresa, dovendo invece considerasi l’illecito posto alla base dell’istanza risarcitoria sul piano sostanziale e, in particolare, dovendo valutarsi se l’ingiustizia del danno fosse causata dalle modalità di gestione del rapporto di impiego da parte dell’Amministrazione interessata. Nel caso di specie la contestazione era di carattere contrattuale in quanto la condotta (mancata erogazione dei frutti della polizza) aveva rilievo esclusivo nell’ambito del rapporto di impiego e non incideva sulla sfera giuridica dei soggetti estranei. Per i rapporti di impiego cessati prima del 30.06.98, per i quali erano maturati prima di tale data gli eventi posti a base della pretesa dedotta in giudizio, ai sensi del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 69, comma 7, veniva dunque ribadita la giurisdizione del giudice amministrativo.

Quanto al merito, la Corte escludeva che ENEA stipulando con l’INA una convenzione assicurativa, in forza della quale erano state accese polizze individuali intestate a ciascun dipendente, avesse voluto predisporre la provvista per un emolumento aggiuntivo da erogarsi ai propri dipendenti alla cessazione del rapporto, dato che l’Ente aveva l’unico obiettivo di costituirsi le disponibilità economiche occorrenti per far fronte al trattamento di fine rapporto per ciascuno dei dipendenti dovuto ai sensi della L. n. 297 del 1982. In ogni caso, ove alla polizza fosse stata attribuita una funzione giustificatrice ulteriore e diversa dalla mera cessazione del rapporto di lavoro, la previsione sarebbe incorsa nel divieto sancito dalla L. n. 297, che impedisce all’autonomia privata la conservazione o l’introduzione di trattamenti di fine rapporto aventi, sia pure con diversa struttura, funzione di integrazione o di mera duplicazione di quella legale.

4.- Avverso questa sentenza propongono ricorso D.C.B. G., + ALTRI OMESSI . Con atto separato propone ricorso anche M.. Si difende l’ENEA con controricorso in entrambi i casi.

Motivi della decisione

5.- Con i primi due motivi la sentenza impugnata è contestata per l’affermazione della giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda proposta dai dipendenti (o loro aventi causa) cessati dal servizio prima del 30.6.98 ( D.C., + ALTRI OMESSI ).

5.1.- Con il primo motivo è dedotta violazione dell’art. 1 c.p.c. e del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 1, e art. 69, comma 7, ed è contestata l’affermata giurisdizione del giudice amministrativo. I ricorrenti fondano la domanda sulla propria qualità di beneficiari della polizza assicurativa e non su quella di parti contrattuali, così deducendo un’ipotesi di responsabilità extracontrattuale dell’Amministrazione. Si verte, dunque, in tema di domanda risarcitoria proposta ex art. 2043 c.c., avente ad oggetto la violazione di una prestazione nascente non dal rapporto di lavoro (o dalle sue modalità di gestione), ma dal contratto di assicurazione stipulato dall’Ente a favore di ciascuno dei singoli dipendenti, ed estesa a tutti 1 profili di danno, ivi compreso il danno morale, tale qualificazione della domanda prescinde dalle obbligazioni di natura contrattuale assunte dal datore nel rapporto di lavoro e riconduce l’azione nella giurisdizione del giudice ordinario, il quale è sempre competente per le azioni extracontrattuali fondate su richieste risarcitorie nascenti da atto illecito dell’Amministrazione.

5.2.- Con il secondo motivo è dedotta violazione e falsa interpretazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7, in relazione agli artt. 3, 10, 111 e 117 Cost., nonchè agli artt. 20, 21 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea ed agli artt. 6, 13, 14, 17 e 18 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo (CEDU). In applicazione del combinato disposto di tali disposizioni, viene richiesto che l’art. 69, comma 7, venga applicato nel senso di riconoscere la giurisdizione ordinaria anche per le posizioni maturate prima del 30.6.98, per non arrecare ingiustificati ed irragionevoli trattamenti discriminatori fondati sull’età degli aventi diritto, in relazione a quanto previsto dal contratto assicurativo per la scadenza delle polizze individuali, di modo che non si precluda a coloro che sono cessati dal servizio prima di quella data l’effettiva possibilità di agire giudizialmente, proponendo la propria domanda all’a.g.o., laddove sia decorso il termine del 15.9.00 previsto, a pena di decadenza, per adire il giudice amministrativo.

6.- Con i motivi terzo, quarto e quinto la sentenza è contestata per il rigetto della domanda proposta dai dipendenti cessati dal servizio dopo il 30.6.98 ( P., S., P., St., G.).

6.1.- Con il terzo motivo è dedotta violazione dell’art. 1362 c.c. e segg. in relazione agli artt. 1325 e 1411 c.c. ed al R.D.L. 8 gennaio 1942, n. 5, art. 4. Ove avesse considerato il testo della convenzione, in adozione del principio della preminenza del criterio letterale e della sussidiarietà degli altri criteri ermeneutici, il giudice avrebbe riscontrato in modo chiaro e univoco il diritto dei dipendenti ad ottenere le somme aggiuntive da loro reclamate in giudizio. Tale risultato sarebbe stato invece frustrato dalla parzialità dell’operazione interpretativa, che si era limitata alla ricostruzione della volontà delle parti in base alle sole clausole 1 e 14 del testo contrattuale. La stipulazione di contratti di capitalizzazione che assicurino ai dipendenti somme ulteriori, oltre quelle dovute per il trattamento di fine rapporto, è da ritenere consentito dal R.D.L. n. 5 del 1942, non abrogato dalla L. n. 297 del 1982. 6.2.- Con il quarto motivo (indicato ancora come terzo) e dedotta violazione dell’art. 421 c.p.c., comma 2, e dell’art. 437 c.p.c., comma 2, lamentandosi la mancata acquisizione da parte del giudice di appello del certificato assicurativo rappresentante la polizza individuale di ciascun ricorrente, atteso che il giudice, ove avesse ritenuto insufficienti le prove acquisite, avrebbe dovuto esercitare il potere-dovere di provvedere di ufficio agli atti istruttori idonei a superare l’incertezza del fatto costitutivo del diritto in contestazione, indipendentemente dal verificarsi di preclusioni o decadenze processuali.

6.3.- Con il quinto motivo (indicato come quarto) è dedotta carenza di motivazione, lamentandosi la mancanza di considerazione degli atti e documenti portati all’esame del giudice, per la quale costui ha individuato lo scopo della convenzione nell’obiettivo di assicurare il pagamento del t.f.r., così considerando solo l’art. 1 della convenzione, omettendo l’analisi integrale del contratto assicurativo e di tutta l’ulteriore documentazione indicata dai dipendenti.

7.- Il ricorso non è meritevole di accoglimento.

8.- Il primo motivo è infondato alla luce della giurisprudenza delle Sezioni unite, la quale, con riferimento alla fattispecie ora in esame, ha affermato che le controversie promosse da dipendenti in servizio o in quiescenza nei confronti di enti pubblici non economici diversi dallo Stato ed aventi per oggetto il trattamento integrativo erogato dagli stessi in aggiunta alla pensione, essendo relative a prestazioni che ineriscono al pregresso rapporto di impiego posto in essere con l’ente datore, in quanto corrisposte da un fondo costituito dai medesimi enti pubblici per mezzo dell’accantonamento di una parte della retribuzione ed alimentato anche da contributi dei dipendenti, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice del rapporto. Le controversie in questione sono, pertanto, devolute al giudice amministrativo in via esclusiva o a quello ordinario a seconda che siano attinenti, ai sensi del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 45, comma 17, (cui ora corrisponde il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7), a questioni sorte in un periodo antecedente o successivo al 30 giugno 1998, con riferimento, ove la lesione del diritto del lavoratore sia prodotta da un atto formale, all’epoca della sua emanazione (S.u. 12.10.09 n. 21554, ripresa da altre pronunzie successive, tra cui si segnalano le sentenze 29.07.11 n. 16630 e 9.11.11 n. 23303).

9.- Con riferimento alla domanda di corresponsione del trattamento assicurativo risultante dalla polizza individuale stipulata dal datore di lavoro, proposta dai dipendenti dell’ENEA cessati dal servizio prima del 30.06.98, le Sezioni unite hanno affermato la giurisdizione del giudice amministrativo essenzialmente sulla base dei seguenti argomenti.

9.1.- La prestazione oggetto della domanda non ha natura previdenziale, in quanto non è richiesta nei confronti di un ente preposto alla previdenza obbligatoria nell’ambito di un rapporto previdenziale che trovi fonte esclusiva nella legge ed abbia soggetti e contenuto diversi rispetto al rapporto di lavoro, che nell’ambito del rapporto previdenziale costituisce solo il presupposto di fatto.

Nel caso di specie, invece, la domanda ha ad oggetto una forma di previdenza interna a carattere aziendale, strettamente inerente il rapporto, il che la rende parte dell’obbligazione retributiva e di stretta competenza del giudice del rapporto (S.u. n. 21554 del 2009, cit.).

9.2.- Ai fini dell’individuazione del giudice destinato a conoscere delle cause di risarcimento del danno patito dal pubblico dipendente per comportamenti posti in essere dall’Amministrazione prima del 30.6.98, è necessario verificare se l’illecito ascritto nasca da responsabilità contrattuale o extracontrattuale (S.u. 27.01.11 n. 1875).

9.3.- Ai fini di tale verifica, è irrilevante la qualificazione giuridica assegnata all’azione dall’interessato, dovendosi verificare i tratti propri dell’elemento materiale dell’illecito, nel senso che esiste giurisdizione del giudice ordinario ove la condotta lesiva possa esplicarsi indifferentemente sia verso i dipendenti che verso gli estranei al rapporto di lavoro, mentre esiste giurisdizione del giudice amministrativo ove la condotta sia tale da escluderne la rilevanza nei confronti dei soggetti estranei al rapporto di pubblico impiego.

10.- Con riferimento al caso di specie le Sezioni unite, infine, hanno escluso che valga a radicare la giurisdizione del giudice ordinario la circostanza che, per comportamento risalente ad epoca anteriore al 30.6.98, venga proposta domanda di risarcimento del danno morale, atteso che il giudice amministrativo, per le controversie devolute alla sua giurisdizione, ai sensi della L. 21 luglio 2000, n. 205, art. 35 conosce anche del risarcimento del danno ingiusto cagionato dalla Pubblica Amministrazione (S.u. 23.03.11 n. 6599).

11.- Con il secondo motivo parte ricorrente sostiene che "nel caso di specie, l’aver ritenuto estinti per decadenza i diritti dei dipendenti ENEA cessati dal servizio anteriormente alla data del 30.6.98, in quanto non azionati entro il 15.9.00, e una patente violazione del … diritto all’effettivo ricorso" (pag. 97 del ricorso per D.C. e gli altri, pag. 56 per M.). Tale affermazione non è riscontrabile nella sentenza ora in esame, che si è limitata a ribadire la carenza di giurisdizione dichiarata dal tribunale ordinario ed a confermare quella amministrativa.

La censura del ricorso per cassazione reca, dunque, l’enunziazione di disposizioni di legge che si assumono violate, senza però l’indicazione delle affermazioni contenute nella decisione impugnata che con esse si porrebbero in contrasto; nella sostanza le censure proposte non hanno specifica attinenza con la decisione.

Tale mezzo di impugnazione è da ritenere inammissibile, atteso che la proposizione di ricorso per cassazione privo di specifica attinenza al decisimi della sentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall’art. 366 c.p.c., n. 4, (v. S.u. 12.05.08 n. 11650, richiamata da S.u. n. 23303 del 2011 cit).

12.- Sulla base dei principi sopra enunziati, e con riferimento ai motivi primo e secondo, deve ritenersi che il giudice di merito, per i dipendenti ENEA cessati dal servizio prima del 30.06.98, abbia correttamente determinato la giurisdizione. Per essi il ricorso deve essere rigettato con conseguente rimessione dinanzi al giudice amministrativo.

13.- Prima di passare all’esame dei motivi terzo, quarto e quinto, con cui si contesta il rigetto nel merito della domanda proposta dai dipendenti che hanno lasciato il servizio dopo il 30.06.98, deve rilevarsi che il giudice di merito ha fatto applicazione della giurisprudenza elaborata da queste Sezioni unite secondo cui, in materia di indennità di fine rapporto, la normativa di cui alla L. n. 297 del 1982 non preclude che, in generale, possano essere corrisposte, alla cessazione del rapporto, erogazioni integrative aventi natura e funzioni diverse dal trattamento di fine rapporto, a condizione che esse siano ricollegate al contratto di lavoro, nel quale devono trovare una giustificazione causale idonea ad escludere una disposizione derogatoria alla disciplina legale. Questa giurisprudenza, pertanto, esclude che siano da corrispondere ai lavoratori le maggiori somme maturate per l’effetto di una polizza assicurativa stipulata dal datore di lavoro, allorchè, in ragione della struttura della provvista e della modalità di erogazione degli importi, risulti che essa sia stata costituita a beneficio della gestione e delle finalità proprie del datore di lavoro, al fine di assicurare la corresponsione dell’indennità di fine rapporto ai dipendenti, e non preveda in favore di questi ultimi utilità economiche ulteriori rispetto alle somme a garanzia del trattamento di fine rapporto (Cass. 12.10.09 n. 21533, pronunziata in causa avente ad oggetto contenzioso analogo a quello ora in esame).

14.- Con il terzo motivo i ricorrenti contestano l’operazione interpretativa posta alla base di questo principio di diritto, sostenendo che se fosse stato adottato il criterio dell’interpretazione letterale, senza ricorrere al criterio sussidiario della ricostruzione della comune volontà delle parti, ne sarebbe derivata una diversa ricostruzione del contenuto del contratto, consistente nell’individuazione di un rapporto negoziale diretto tra l’istituto assicuratore ed i dipendenti ENEA. Al riguardo deve rilevarsi che il giudice di merito ha ritenuto di indagare la comune intenzione delle parti non per scelta arbitraria, ma perchè ha ritenuto non utilizzabile il principio in claris non fit interpretatio, proposto dai ricorrenti con riferimento atomistico alle singole clausole che, invece, se poste a confronto ed integrate nel contesto del contratto (con particolare riferimento al testo degli artt. 1, 6, 10 e 14) portano alla conclusione che la polizza in questione fosse emessa solo per garantire ai dipendenti il trattamento di fine rapporto.

La censura proposta con il motivo in esame, di fronte a tale percorso argomentativo, è inammissibile, in relazione alla funzione del giudizio di legittimità, che in materia di interpretazione dei contratti di diritto privato, non può andare oltre il controllo della motivazione e la verifica del corretto impiego delle regole di ermeneutica negoziale.

Al riguardo, in ogni caso, giova ripercorrere un passo della sentenza n. 21553 del 2009, che, rispondendo ad analoga obiezione, rilevava che "la mancata considerazione di un tale intento specifico di risparmio, prospettato in questa sede, che avrebbe determinato l’ente datore di lavoro alla stipulazione della convenzione INA, non potrebbe risolversi nel vizio qui denunciato, atteso che la comune volontà delle parti deve essere desunta in funzione di ciò che nelle clausole del contratto esaminato appare obiettivamente voluto in relazione ad un determinato istituto, sì da risolversi ogni eventuale dubbio nell’unità di intento che si può desumere obiettivamente dalla formula contrattuale, allorquando risulti che su di essa si volle formato il consenso".

Considerata la correttezza dell’accertamento del giudice di merito che la polizza non riconosceva ai dipendenti alcun beneficio ulteriore che non la garanzia del trattamento di fine rapporto, debbono ritenersi superate le obiezioni circa la violazione dell’art. 1411 c.c., concernenti l’alterazione dello schema del contratto a favore di terzi.

15.- E’ infondato il quarto motivo, con cui i ricorrenti lamentano la mancata acquisizione officiosa del certificato assicurativo individuale di ciascun ricorrente, atteso che il giudice di merito non ha ignorato l’istanza istruttoria, ma ha ritenuto superfluo il suo adempimento, atteso che dall’esame di quei certificati non avrebbero potuto essere acquisiti elementi ulteriori di valutazione che non fossero già pienamente desumibili dall’esame della polizza.

La censura oggi formulata dai ricorrenti si traduce, pertanto, in una mera contestazione dell’attività interpretativa e valutativa compiuta dal giudice di merito, della quale già si è avuto modo di sottolineare la correttezza.

16.- Con il quinto ed ultimo motivo di impugnazione i ricorrenti contestano essenzialmente la mancata considerazione da parte della Corte d’appello di una relazione peritale (acquisita nell’ambito di diverso contenzioso e prodotta in copia dai ricorrenti nel presente giudizio) inerente "l’analisi del contratto in chiave di tecnica assicurativa". Con tale mezzo di impugnazione, grazie all’apparente deduzione del vizio di motivazione (e ricorrendo alla distinzione tra analisi tecnico-assicurativa e interpretazione della polizza assicurativa), i ricorrenti contestano di nuovo l’interpretazione data dal giudice al contratto assicurativo, utilizzando argomenti già esaminati nel rispondere al terzo motivo. Non debbono essere utilizzati, dunque, ulteriori argomenti per rigettare anche quest’ultimo mezzo di impugnazione.

17.- In conclusione, tanto i motivi inerenti la giurisdizione che quelli riguardanti la pronunzia di merito sono infondati.

Il ricorso deve essere rigettato e, per quanto riguarda le posizioni interessate dalla questione di giurisdizione, le parti debbono essere rimesse dinanzi al giudice amministrativo.

18.- Le spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte decidendo sui ricorsi, li rigetta e dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo per i dipendenti cessati dal servizio prima del 30.06.98, condannando i ricorrenti in solido alle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00) per onorari, oltre le spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 24-05-2012, n. 8223

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Equitalia Pragma s.p.a. Gruppo Equitalia depositava, in data 2 dicembre 2008, ricorso per insinuazione tardiva di crediti tributari nel passivo del fallimento Puntoisvea Ceramica Arredobagno s.r.l. ammontanti a complessivi Euro 100.726,36 (di cui 55.817,30 in via privilegiata e 44.909,06 in via chirografaria);

2. Il giudice delegato dichiarava inammissibile il ricorso perchè depositato oltre i termini di cui alla L. Fall., art. 101. 3. Proponeva opposizione la s.p.a Equitalia Pragma rilevando che il ritardo nella domanda era dipeso da circostanze di fatto non imputabili nè al creditore procedente nè alla società di riscossione e consistenti nella formazione e esecutività del ruolo in data 19 agosto 2008 (con consegna all’Agente della riscossione il 25 settembre 2008 e notifica da parte di questi della cartella di pagamento il 18 novembre 2008).

4. Il Tribunale di Lanciano respingeva il ricorso.

5. Ricorre per cassazione Equitalia deducendo nullità del decreto L. Fall., ex art. 99 e violazione della L. Fall., art. 101, comma 4. 6. Non svolge difese la curatela fallimentare.

Motivi della decisione

7. Il ricorso è inammissibile non essendo stato depositato l’avviso di ricevimento della notifica effettuata a mezzo posta.

8. Va rilevato in ogni caso che la giurisprudenza di legittimità ha ancora di recente (Cass. civ. sezione 6 – 1 n. 12019 del 31 maggio 2011 e n. 20910 dell’11 ottobre 2011; cfr. in precedenza Cass. Sezione lavoro n. 5063 del 26 febbraio 2008) ribadito che, ai fini della presentazione della istanza di ammissione al passivo è sufficiente l’esistenza del ruolo, che costituisce titolo attestante il credito, senza dovere attendere la formazione e la notifica della cartella esattoriale; l’Amministrazione finanziaria può presentare istanza di ammissione al passivo sia pure con documentazione incompleta, con conseguente ammissione del credito ai sensi della L. Fall., art. 96, con riserva di produzione dei documenti.

Nella specie il ruolo è stato consegnato il 25 settembre 2008 e cioè entro l’anno per la tempestiva presentazione della domanda di ammissione al passivo.

9. Nessuna statuizione deve essere emessa quanto alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese processuali del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Basilicata Potenza Sez. I, Sent., 10-01-2012, n. 7 Provvedimenti contingibili ed urgenti Sindaco

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto notificato il 18 gennaio 2010 e depositato il 23 gennaio successivo il sig. C.V., in proprio e quale presidente dell’associazione sportiva " Gynis Healt", ha impugnato l’ordinanza n. 41 del 14.12.2009 del Sindaco del comune di Laurenzana di revoca dell’autorizzazione rilasciata in data 1.04.2005 dal responsabile dell’UTC e di divieto di svolgere qualsiasi attività sportiva e ricreativa nei locali di proprietà comunale siti alla via Antenati n. 10, nonché ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ivi compreso la nota n. 5443 dell’11.12.2009 del Comando Polizia Municipale.

L’interessato riferisce in fatto

– di essere istruttore di arti marziali e di aver costituito una associazione sportiva dilettantistica denominata " Gynis Healt", iscritta all’anagrafe tributaria e di aver, con istanza del 15.10.2004, fatto richiesta al comune di Laurenzana della concessione del locale ex carcere sito in via Antenati, da adibire ad attività sportiva, circolo di ricreazione e di azione sociale;

– che con Provv. dell’1 aprile 2005 veniva autorizzato all’uso del locale per 30 ore mensili, a fronte del pagamento di un canone mensile di Euro 61,97;

– che, una volta consegnati, i locali venivano utilizzati per lo svolgimento delle attività associative;

– che a seguito di segnalazioni anonime circa l’assunto di un uso improprio dei locali in uso e degli accertamenti del Comando di Polizia Municipale è stata disposta la revoca dell’autorizzazione rilasciata l’1.4.2005 e si è fatto divieto di svolgere qualsiasi attività sportiva e ricreativa nei suddetti locali.

Avverso tale provvedimento l’interessato ha proposto gravame affidandolo a numerosi vizi di violazione di legge e di eccesso di potere sotto svariati profili.

In particolare è stata dedotta la violazione di numerose norme della L. n. 241 del 1990, nonché la violazione dell’art. 54 del D.Lgs. n. 267 del 2000 del D.M. 5 agosto 2008, la violazione della L.R. 21 gennaio 1997, n. 6, della L.R. 13 novembre 2009, n. 40, e della L. 7 dicembre 2000, n. 383.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione comunale che ha contrastato il ricorso chiedendone il rigetto.

A seguito dell’adozione da parte del Presidente di questo Tribunale Amministrativo del decreto monocratico di accoglimento dell’istanza cautelare " limitatamente alla revoca dell’autorizzazione e fermo restando lo sgombero dei locali", il Sindaco del comune di Laurenzana ha emesso in data 4.2.2010 una nuova ordinanza con la quale ha intimato lo sgombero ad horas di suppellettili ed attrezzature presenti nei locali di via Antenati 10 e fatto divieto di svolgere nei predetti locali qualsiasi attività ginnica motoria e comunque incompatibile con lo stato dei locali.

Avverso tale ultimo provvedimento il ricorrente ha proposto motivi aggiunti notificati in data 10 febbraio 2010 e depositati in pari data, deducendo censure sostanzialmente analoghe a quelle già proposte con il ricorso principale.

Con ordinanza n. 52 del 24 febbraio 2010 è stata accolta la domanda cautelare di sospensiva.

In data 3 maggio 2010 il difensore del comune di Laurenzana ha depositato copia della relazione del settore tecnico del 29.4.2011 con allegati.

Dalla stessa emerge che il Comune di Laurenzana, a seguito della ordinanza cautelare sopra citata ha provveduto ad attivare le procedure necessarie a verificare la sussistenza delle condizioni di sicurezza ed igienico sanitarie dei locali di via Antenati affidando le relative indagini all’A.S.P. Azienda Sanitaria Locale di Potenza- dipartimento di Prevenzione U.O Igiene e Sanità pubblica, nonché al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Potenza.

Dagli accertamenti effettuati a seguito di sopralluoghi gli organi innanzi citati hanno riscontrato carenze igienico sanitarie e di sicurezza e stabilità, concludendo per la dichiarazione di inagibilità dei locali di via Antenati.

Di tanto l’Amministrazione dava comunicazione, in data 14.10.2010, all’avvocato Genovese, difensore del ricorrente preannunciando la imminente emanazione , a conclusione dell’avviato procedimento di accertamento, di un provvedimento definitivo e rinnovando al sig. C. l’invito a procedere allo sgombero dei locali ed alla riconsegna delle chiavi di accesso.

Ciò stante questo Tribunale con ordinanza n. 405/2011 disponeva incombenti istruttori per acquisire informazioni in particolare sull’adozione dei nuovi provvedimenti definitivi annunciati nella relazione dell’ufficio tecnico depositata in atti a conclusione del procedimento attivato dall’Amministrazione comunale per la verifica delle condizioni igienico sanitarie e di stabilità dei locali occupati dal ricorrente.

In esecuzione della predetta ordinanza l’Amministrazione Comunale depositava documentazione ed in particolare produceva l’ordinanza di sgombero n. 67 del 23 settembre 2011, notificata in pari data al ricorrente, adottata all’esito dei risultati e degli ulteriori accertamenti esperiti.

Avverso tale ultimo provvedimento insorgeva l’interessato che con II atto per motivi aggiunti depositati in data 26 ottobre 2011 e notificati il 25 ottobre 2011, ne chiedeva l’annullamento deducendo numerosi vizi di violazione di legge, nonché di eccesso di potere sotto svariati profili.

Infine, con ordinanza 226/2011, pronunciata sulla richiesta di misure cautelari monocratiche contenuta nel secondo atto per motivi aggiunti, il presidente di questo Tribunale accoglieva in parte la predetta richiesta disponendo il differimento della annunciata esecuzione d’ufficio prevista per il 3 novembre 2011 ad una data successiva all’esame collegiale della domanda cautelare ( fermo restando per le espresse ragioni di incolumità alle persone ed alle cose il divieto dell’uso dei locali in questione già in vigore, nonché l’eventuale inibizione precauzionale di accesso ai locali sottostanti, in detenzione del Comune), rinviando l’esame della domanda all’udienza pubblica del 17 novembre 2011 già fissata per la trattazione di merito del ricorso.

In prossimità dell’udienza di merito il difensore di parte ricorrente depositava istanza istruttoria con allegata perizia integrativa a firma dell’ing. R.M. dell’8.11.2011, mentre il comune depositava memoria tardiva insistendo per il rigetto del ricorso.

Alla pubblica udienza del 17 novembre 2011 la causa veniva introitata per essere decisa.

Motivi della decisione

Il ricorso introduttivo proposto dal C. avverso l’ordinanza n. 41 del 14.12.2009 di revoca dell’autorizzazione rilasciata in data 1.4.2005 con divieto di svolgere qualsiasi attività sportiva e ricreativa nei locali di proprietà comunale siti alla via Antenati n. 10; il primo atto per motivi aggiunti proposto avverso l’ordinanza .n. 5 del 4.2.2010 con la quale è stato ordinato al ricorrente lo sgombero dei locali di proprietà comunali di cui innanzi con divieto di svolgere qualsiasi attività ginnico -motoria e qualsiasi attività incompatibile con lo stato dei luoghi, nonché il secondo atto per motivi aggiunti, da ultimo proposto avverso l’ordinanza n. 67 del 23.9.2011 con la quale si è ordinato lo sgombero sempre del medesimo locale sito in Laurenzana alla via Antenati n. 10 e si è fatto divieto di svolgere qualsiasi attività nei predetti locali, risultano tutti assunti in applicazione dell’art. 54 del D.Lgs. n. 267 del 2000 e s.m.i. e del D. M. 5 agosto 2008.

Orbene la norma appena citata – pur nella nuova formulazione derivante dall’intervento del giudice delle leggi che con sentenza n. 115 del 7 aprile 2011 ha provveduto ad espungere la locuzione " anche" posta prima delle parole "contigibili ed urgenti" – nel testo dell’art. 6 D.L. n. 92 del 2008, conv. in L. n. 125 del 2008, stabilisce che il Sindaco, quale ufficiale di Governo, adotta con atto motivato provvedimenti contigibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, " al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana".

Il successivo comma 4 bis demanda ad un decreto del Ministero dell’Interno la disciplina dell’ambito applicativo dei precedenti commi", anche con riferimento alle definizioni relative all’incolumità pubblica ed alla sicurezza urbana". In attuazione di detta norma il Ministero dell’Interno ha provveduto ad emanare il D.M. 5 agosto 2008, il cui art. 1 dispone che, ai fini dell’art. 54 D.Lgs. n. 267 del 2000 cit., per incolumità pubblica deve intendersi l’integrità fisica della popolazione e per sicurezza urbana " un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell’ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale".

Il successivo articolo 2 prevede, in proposito, l’intervento del Sindaco per prevenire e contrastare, tra le altre: ( lett. b) le situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio pubblico e privato, o che ne impediscano la fruibilità e provocano lo scadimento della qualità urbana, ( lett. c) l’incuria, il degrado e l’occupazione abusiva di immobili tali da favorire, fra l’altro, la situazione indicata alla precedente lett. b.

Questo essendo il contesto normativo di riferimento, la controversia si risolve interamente nella doglianza ( formulata, come innanzi precisato, in tutti e tre gli atti del giudizio) circa la impossibilità di utilizzare l’ordinanza sindacale ex art. 54 T.U.E.L. per fronteggiare la situazione in esame in cui viene contestato sostanzialmente un " uso improprio" di locali di proprietà del Comune e affidati in concessione al ricorrente.

Per affrontare la doglianza è, dunque, necessaria una più approfondita analisi della normativa T.U.E.L. più sopra riportata.

La giurisprudenza più avvertita ha chiarito come la principale innovazione apportata dal decreto n. 92/2008, conv. con L. n. 125 del 2008, alla disciplina del potere del sindaco ( previsto dall’art. 54 T.U.E.L.) di adottare ordinanze, riguardi l’estensione di tale potere pure alla materia della sicurezza urbana; peraltro, si è aggiunto, la stessa natura del potere di ordinanza sembra essere stata modificata, nel senso della possibilità di emanare anche provvedimenti atipici in funzione della prevenzione e della eliminazione di gravi pericoli che minacciano detto bene, pur in assenza dei presupposti della contigibilità e dell’urgenza.

La portata dei nuovi poteri del sindaco è stata, poi, meglio definita dal già citato D.M. 5 agosto 2008.

La stessa Corte Costituzionale, sulla questione dell’esatta portata delle innovazioni introdotte dall’art. 6 del D.L. n. 92 del 2008 ( sentenza n. 1 luglio 2009 n. 196) ha chiarito che il D.M. 5 agosto 2008 ha ad oggetto solamente la tutela della sicurezza pubblica, da intendersi come attività di prevenzione e repressione di reati.

Da ciò la giurisprudenza ha tratto l’insegnamento per cui l’ampiezza e l’incisività dei nuovi poteri conferiti dall’art. 6 citato all’organo di vertice dell’Amministrazione comunale, esercitabili ( ad una prima lettura senza limiti di tempo ed a prescindere da situazioni di urgenza e pertanto tali da porre a rischio la gerarchia delle fonti prevista dalla Corte Costituzionale, postulano un’interpretazione particolarmente rigorosa della disposizione in esame, al fine di renderla conforme al dettato costituzionale.

Il che implica la conclusione che la materia della sicurezza urbana di cui all’art. 54 T.U.E.L. deve ritenersi del tutto coincidente con la materia della sicurezza pubblica, intesa quale prevenzione dei fenomeni criminosi che minacciano i beni fondamentali dei cittadini.

E sulla possibilità di ammettere un potere atipico di ordinanza, sganciato dalla necessità di far fronte a specifiche situazioni contigibili di pericolo, si è rimarcato il contrasto di un simile potere con gli art. 23, art. 97, art. 113 Cost. , e più, in generale, con tutte le disposizioni della Costituzione contenenti riserve di legge a garanzia di diritti fondamentali.

Notandosi che, diversamente opinando, verrebbe ad attribuirsi ai Sindaci in via ordinaria il potere di incidere su diritti individuali in modo totalmente indeterminato e sulla base di presupposti molto lati, suscettibili di larghissimi margini di apprezzamento.

Conclusione che ormai può dirsi definitivamente consolidata per effetto della pronuncia della Corte Costituzionale n. 115/2011 che ha concluso che la norma in esame, " nel prevedere un potere di ordinanza dei sindaci, quali ufficiali di Governo, non limitati ai casi contigibili ed urgenti – pur non attribuendo agli stessi il potere di derogare, in via ordinaria e temporalmente non definita, a norme primarie e secondarie vigenti- viola la riserva di legge relativa, di cui all’art. 23 Cost., in quanto non prevede una qualunque delimitazione della discrezionalità amministrativa in un ambito, quello della imposizione di comportamenti, che rientra nella generale sfera di libertà dei consociati. Questi ultimi sono tenuti, secondo un principio supremo dello Stato di diritto, a sottostare soltanto agli obblighi di fare, di non fare o dare previsti in via generale dalla legge".

Ed ha altresì accertata la violazione, sempre della stessa norma censurata, dei principi contenuti nell’art. 97 e nell’art. 3 primo comma della Costituzione. Questo, essendo il contesto normativo di riferimento, e tenuto conto delle precisazioni innanzi esposte, non può che concludersi per la fondatezza della censura di violazione dell’art. 54 T.U.E.L., da parte dell’Autorità Comunale di Laurenzana, e la conseguente illegittimità dei provvedimenti impugnati, con gli atti oggetto del presente giudizio.

In particolare, non può assolutamente porsi in dubbio che, riguardo al provvedimento di revoca dell’autorizzazione ed al pedissequo ordine di sgombero, impugnati con il ricorso introduttivo e con il primo atto per motivi aggiunti, la dichiarata finalità di " evitare l’uso improprio dei locali comunali" sull’assunto che " potrebbe comportare problemi di sicurezza ed igienico-sanitari poiché i locali non sono adatti per essere adibiti a CAM", non integrano, di certo, le condizioni in presenza delle quali possa giustificarsi l’uso dell’eccezionale potere di ordinanza di cui all’art. 54 T.U.E.L., potendosi nella specie farsi ricorso ai normali mezzi di tutela apprestati dall’ordinamento giuridico.

Né a diversa conclusione sembra possa pervenirsi in riferimento alla successiva ordinanza di sgombero dei locali del 23 settembre 2011, impugnata con il secondo atto per motivi aggiunti, in quanto anche per tale provvedimento non sono rinvenibili le condizioni richieste dalla normativa sopra esaminata per accedere all’uso dell’eccezionale strumento previsto dal citato art. 54 T.U.E.L.

Ciò in quanto ( a prescindere dalla circostanza che il provvedimento è stato adottato a distanza di quasi un anno dalla data in cui si sono svolte le verifiche dell’ASP e dei Vigili del Fuoco, disposte dall’Amministrazione Comunale sui locali detenuti dal ricorrente, il che dimostra, quanto meno, l’assenza di una concreta urgenza di provvedere ) gli accertamenti disposti dall’Amministrazione, i cui risultati sono stati, peraltro, contrastati con puntuali argomentazioni dalla parte ricorrente con la produzione di una articolata perizia di parte, non risultano corroborati da una adeguata attività istruttoria finalizzata all’accertamento dell’effettivo e concreto stato di pericolosità ed anti igienicità del locali occupati dal ricorrente. Ed in proposito, è sufficiente osservare quanto alla dichiarata anti igienicità che quest’ultima condizione è direttamente correlata all’uso dei locali che, a dire dell’Amministrazione, sarebbe quello di una palestra, nel mentre la circostanza è contestata dal ricorrente che afferma che i locali predetti vengono utilizzati per lo svolgimento di riunioni e per attività associative.

È sul punto non risulta che sono stati effettuati controlli in grado di dimostrare, senza incertezze che l’uso dei locali è diverso da quello consentito.

Né pare poi che si possa concludere che anche gli accertamenti relativi alla sicurezza, dal punto di vista statico, dei locali, siano state effettuate da organi tecnici a tanto deputati, né con metodi in grado di evidenziare l’effettivo stato dei locali stessi ( basti pensare in proposito che dalla documentazione depositata in atti e non contrastata dall’Amministrazione Comunale risulta che nei locali sovrastanti quelli occupati dal ricorrente, insistono due appartamenti, uno dei quali regolarmente abitato e quindi presumibilmente datato di regolare agibilità).

In conclusione, quindi, la censura di violazione dell’art. 54 innanzi più volte richiamato risulta fondata e conduce all’accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti, con conseguente assorbimento delle ulteriori censure prospettate.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura che sarà indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così come integrato dai motivi aggiunti, lo accoglie e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati.

Condanna il Comune di Laurenzana al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessive Euro 2.500,00 ( duemila cinquecento) ed alla refusione del contributo, nella misura versata.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Michele Perrelli, Presidente

Antonio Ferone, Consigliere, Estensore

Pasquale Mastrantuono, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 19-07-2012, n. 12547 Ricorso Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità naturali

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 29.6.2006 il Tribunale di Napoli dichiarava che B.G. era figlio maturale di C.G., deponendo in tal senso gli elementi acquisiti nel corso dell’istruttoria, costituiti dalle deposizioni dei testi escussi e dall’esito della consulenza tecnica di ufficio espletata sull’esame del DNA. La decisione, impugnata dal C., veniva confermata dalla Corte di Appello, che in particolare ribadiva l’attendibilità dei dati valorizzati dal primo giudice, ritenendo credibili le dichiarazioni dei testimoni (che avevano segnatamente raccontato "delle frequentazioni tra i due – e cioè del C. con la madre dell’appellato B.M. -, dei loro incontri, della notoria gravidanza della B. e della altrettanto nota avversione al riconoscimento di paternità da parte del C."), anche perchè ulteriormente confortate "dalle risultanze della relazione tecnica di ufficio, dalla quale si sarebbe desunta la paternità del C. "con una certezza pressochè vicina a quella assoluta".

Avverso la detta sentenza C. proponeva ricorso per cassazione articolato in tre motivi, cui resistevano B.G. e M. con controricorso contenente ricorso incidentale affidato ad un motivo.

La controversia veniva quindi decisa all’esito dell’udienza pubblica del 25.6.2012.
Motivi della decisione

Con i motivi di impugnazione C. ha rispettivamente denunciato:

1) violazione dell’art. 269 c.c., comma 4, nonchè vizio di motivazione, con riferimento alla valutazione del materiale probatorio. In particolare non si sarebbe tenuto conto della singolarità che avrebbe caratterizzato i pretesi incontri di esso ricorrente con la B., della mancata disponibilità dell’appartamento in cui sarebbero avvenuti i detti incontri, delle difformi dichiarazioni rese dai testi indicati a sostegno delle argomentazioni svolte in sede di impugnazione, delle contestazioni mosse in ordine al vizio di convocazione del consulente tecnico di parte e dei propri difensori, della tardività con cui era stata rappresentata la paternità naturale del C.;

2) violazione dell’art. 156 c.p.c., comma 2, per mancata coerenza tra motivazione e dispositivo, atteso che non sarebbe stato dato il peso dovuto al cauto atteggiamento manifestato da esso ricorrente a fronte di "una questione tanto delicata ed incidente nella vita di un uomo ultrasessantenne e della sua famiglia";

3) violazione dell’art. 132 c.p.c., art. 156 c.p.c., comma 2, nonchè vizio di motivazione, per la superficialità, incoerenza e negligenza che avrebbe caratterizzato l’impugnata decisione.

Con il ricorso incidentale G. e B.M. hanno denunciato violazione dell’art. 91 c.p.c., per l’omessa liquidazione delle spese processuali, pur poste a carico della parte soccombente.

Osserva il Collegio che il ricorso principale è inammissibile.

La sentenza impugnata è stata infatti pubblicata il 3.6.2009, data in cui era ancora vigente l’art. 366 bis c.p.c., per il quale l’illustrazione di ciascun motivo deve concludersi, nei casi previsti dall’art. 360, comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, con la formulazione di un quesito di diritto e, nel caso previsto dal n. 5 del citato articolo, con la chiara indicazione del fatto controverso, adempimenti che nella specie sono stati totalmente omessi.

L’inammissibilità del ricorso principale comporta poi l’inefficacia di quello incidentale, ai sensi dell’art. 334 c.p.c., comma 2.

Ed invero la sentenza impugnata è stata notificata a cura del ricorrente incidentale con consegna all’ufficiale giudiziario in data 18.9.2009, mentre il controricorso contenente il ricorso incidentale è stato consegnato per la relativa notifica in data 26.11.2009.

Ne consegue che al momento di quest’ultima consegna il termine di sessanta giorni stabilito per la notifica del ricorso (art. 325 c.p.c., comma 2) era già decorso, che il ricorso incidentale deve dunque ritenersi tardivo, che dall’inammissibilità del ricorso principale discende pertanto l’inefficacia di quello incidentale.

Il ricorrente principale, sostanzialmente soccombente, va infine condannato al pagamento delle spese processali del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso principale, inefficace quello incidentale e condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.200, di cui 200 per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

In caso di diffusione del presente provvedimento, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, il 25 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.