T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 27-01-2011, n. 51 Costruzioni abusive

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Svolgimento del processo
Con ricorso notificato il 7.4.1998, tempestivamente depositato, il sig. D.D. ha impugnato l’ordinanza n. 33 del 3 febbraio 1998 adottata dall’Assessore all’urbanistica del Comune di xxx, con la quale gli è stato ingiunto di provvedere: "alla rimozione ad horas di tutte quelle opere realizzate abusivamente che ostacolano i lavori sulla parte di argine sx, con comminatoria che in caso di inadempienza gli stessi saranno rimossi a cura del Consorzio di Bonifica".
A sostegno del prodotto ricorso l’interessato deduce: 1) carenza di motivazione, oltre che vizio di eccesso di potere per sviamento; 2) eccesso di potere, violazione di legge, non essendo state determinate le opere da rimuovere.
Con ordinanza n. 277/98 emessa nella camera di consiglio del 22.5.1998, il collegio respingeva la proposta domanda incidentale di sospensione.
Alla pubblica udienza del 18.11.2010 la causa è stata trattenuta a sentenza.
Motivi della decisione
Con il ricorso in esame si assume l’ illegittimità dell’atto impugnato per asserita indeterminatezza delle opere abusive che sarebbero d’ostacolo alla realizzazione dei lavori di bonifica da parte del Consorzio.
Ad avviso del ricorrente l’estrema indeterminatezza dell’atto non permetterebbe di individuare l’oggetto cui lo stesso si riferirebbe, conferendo al Consorzio di Bonifica un potere – in caso di inottemperanza – di rimozione indiscriminato delle opere stesse.
Detto ordine di idee deve essere pienamente condiviso.
Nella fattispecie in esame, non appare congruamente assolto l’onere motivazionale, dalla lettura del provvedimento impugnato emergendo chiaramente come l’amministrazione abbia fatto riferimento esclusivamente all’asserita natura abusiva delle opere realizzate, senza però individuarle.
In definitiva, è illegittimo il provvedimento impugnato che afferma genericamente l’abusività di "tutte" le opere per essere le stesse state realizzate senza titolo abilitativo.
In conclusione il ricorso deve essere accolto.
La natura della controversia giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2010 con l’intervento dei magistrati:
Francesco Corsaro, Presidente
Santino Scudeller, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Primo Referendario, Estensore

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Cass. pen., sez. II 23-11-2007 (13-11-2007), n. 43736 Rinvio del dibattimento disposto fuori udienza – Comunicazione telefonica al difensore dell’imputato

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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di Firenze, con sentenza in data 18 settembre 2003, a seguito di rinnovazione del dibattimento per l’esecuzione di perizia grafica, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Firenze il 11 dicembre 2001 nei confronti di C.G., alla pena di mesi sei di reclusione e L. 500 di multa, per il reato di ricettazione di assegno bancario denunciato smarrito.
Propone ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo:
a) violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), in quanto a seguito di una prima udienza nella quale la Corte di Appello aveva disposto l’esecuzione di perizia grafica, il dibattimento veniva rinviato all’udienza del 26 maggio 2003, dibattimento che veniva, poi, rinviato d’ufficio, fuori udienza, al 5 giugno 2003, senza, però, che fosse data alcuna comunicazione al difensore; in quell’udienza venne nominato un consulente tecnico d’ufficio e il difensore assente si è trovato nell’impossibilità di nominare un consulente di parte; in tal modo si sarebbe verificata una nullità di ordine generale riguardando l’assistenza e la rappresentanza dell’imputato;
b) nullità assoluta della sentenza per inosservanza della legge penale processuale ovvero illegittimità costituzionale della L. 12 giugno 2003, n. 134, art. 5 in quanto, con ordinanza dibattimentale del 18 settembre 2003, veniva rigettata l’istanza di sospensione del dibattimento al fine di valutare l’opportunità di formulare istanza di applicazione della pena, in applicazione della suddetta norma, la quale, secondo l’interpretazione del ricorrente, dovrebbe applicarsi anche nel corso del dibattimento di appello, altrimenti dovrebbe dubitarsi della legittimità della norma stessa, per la non giustificata disparità di trattamento e per la sua irragionevolezza, intesa come illogicità rispetto al contesto normativo preesistente e alla complessiva finalità perseguita dal legislatore;
c) violazione e mancata applicazione di legge, nonchè manifesta mancanza e/o illogicità della motivazione: il ricorrente lamenta che la Corte di Appello abbia considerato motivo nuovo intempestivamente formulato la richiesta del difensore, al termine della discussione in udienza, di ravvisare nel fatto il reato di appropriazione di cosa smarrita e dichiarare non doversi procedere per mancanza di querela;
afferma che quanto attiene alla procedibilità del reato ed alla sua eventuale riqualificazione deve ritenersi implicitamente devoluto con l’atto di impugnazione e il giudice ha il dovere di verificare, sempre e comunque, ex art. 129 c.p.p., la qualificazione giuridica del fatto per l’applicazione eventuale delle cause di non punibilità; rileva che la qualificazione della fattispecie di colui che si appropri di un assegno in bianco smarrito da altri presenta forti contrasti nella giurisprudenza, così che dovrebbe considerarsi grave non avere motivato su una questione di tanto rilievo che avrebbe potuto portare ad una diversa conclusione del processo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso merita accoglimento. Infatti, risulta dagli atti che l’udienza del 26 maggio 2003 davanti la Corte di Appello di Firenze, venne rinviata al 5 giunco 2003, con provvedimento fuori udienza del Presidente del 8 maggio 2003, e che, da attestazione in atti, il rinvio risulta "comunicato telefonicamente" il giorno (OMISSIS) all’avv.ssa Valori dello studio Passagnoli. All’udienza del 5 giugno 2003 non era presente il difensore di fiducia e veniva nominato un difensore d’ufficio.
La giurisprudenza di questa Suprema Corte ha chiarito che "l’utilizzazione, per la comunicazione al destinatario di atti dei quali egli abbia diritto di ricevere l’avviso, di forme diverse da quelle tipiche previste per le notificazioni è ammessa soltanto nelle ipotesi stabilite da singole disposizioni di legge e in presenza delle specifiche situazioni in esse indicate" (Sez. Un. 30 ottobre 2002, n. 39414, Arrisoli, riv. 222553). Ebbene, nessuna specifica disposizione di legge e nessuna situazione di urgenza consentiva, nel caso di specie, di comunicare telefonicamente il rinvio dell’udienza disposto dal Presidente con separato provvedimento. D’altro canto, la stessa possibilità prevista dall’art. 149 c.p.p. di effettuare notificazione a mezzo del telefono, richiede non solo il presupposto dell’urgenza, che peraltro solo al giudice compete ravvisare, ma anche la successiva "immediata conferma al destinatario mediante telegramma". Deve, quindi, ritenersi che, nel caso di specie, sia stato omesso l’avviso al difensore, con conseguente nullità ex art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c), e art. 179 c.p.p..
La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata e gli atti devono essere trasmessi ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze. Gli altri motivi di ricorso sono assorbiti in quello accolto.
P.Q.M.
Annulla l’impugnata sentenza e dispone trasmettersi gli atti ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze.

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Cass. civ. Sez. I, Sent., 24-01-2011, n. 1628 Diritti politici e civili

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Svolgimento del processo

D.N.G., con ricorso alla Corte d’appello di Napoli proponeva, ai sensi della L. n. 89 del 2001, domanda di equa riparazione per violazione dell’art. 6 della C.E.D.U. a causa della irragionevole durata del giudizio instaurato dinanzi al T.A.R. Campania per il riconoscimento di rivalutazione ed interessi sulle somme liquidategli quali differenze retributive, iniziato nel novembre 1999 ed ancora pendente.

La Corte d’appello, con decreto depositato il 19 novembre 2008, accoglieva la domanda per il periodo eccedente la durata ragionevole, e, tenuto anche conto del lunghissimo periodo di tempo in cui non vi era stato impulso sollecitatorio delle parti mediante la c.d. istanza di prelievo, liquidava per il danno non patrimoniale la somma di Euro 4.138,00, oltre agli interessi legali ed alla metà delle spese del procedimento.

Avverso tale decreto il D.N. ha proposto ricorso a questa Corte con atto notificato al Ministero Economia e Finanze il 9 luglio 2009, formulando sette motivi. Resiste il Ministero con controricorso.

Motivi della decisione

1.- Con i primi cinque motivi è denunciata erronea e falsa applicazione di legge (L. n. 89 del 2001, art. 2, art. 6 p. 1 CEDU) in relazione al rapporto tra norme nazionali e la CEDU, come interpretata dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, ed omessa decisione di domande (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5; art. 112 c.p.c.).

Secondo l’istante, una volta accertata la violazione del termine ragionevole, la liquidazione dell’equo indennizzo dovrebbe effettuarsi applicando la normativa CEDU secondo la giurisprudenza della Corte europea e disapplicando la L. n. 89 del 2001, art. 2 che con essa contrasti, in relazione non già al tempo eccedente la ragionevole durata bensì all’intera durata del processo, ed in misura non inferiore a Euro 1.500,00 per anno (motivi 1 e 2); nella specie peraltro il decreto non avrebbe motivato in ordine alla mancata osservanza di detti parametri (motivo 3). Inoltre, ratione materiae doveva essere liquidato un bonus di Euro 2.000,00, concernente la controversia su diritti inerenti a rapporti di lavoro, ed il giudice non si sarebbe pronunciato sulla relativa domanda così violando l’art. 112 c.p.c. (motivo 4) e l’obbligo di motivazione su un punto decisivo (motivo 5).

1.1.- I motivi sesto e settimo denunciano violazione e falsa applicazione di legge in relazione alla disposta compensazione per meta delle spese processuali, nonchè vizio di motivazione sul punto (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5).

2.- I motivi indicati nel p. 1, da esaminare congiuntamente perchè giuridicamente e logicamente connessi, sono fondati solo in parte.

2.1 – Quanto al rapporto tra le norme nazionali (in particolare, la L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 3) e la CEDU, deve in primo luogo escludersi che l’eventuale contrasto tra tali normative possa essere risolto semplicemente con la "non applicazione" della norma interna.

Fermo il principio enunciato dalle S.U. (n. 1338 del 2004), in virtù del quale il giudice italiano, chiamato a dare applicazione alla L. n. 89 del 2001, deve interpretarla in modo conforme alla CEDU per come essa vive nella giurisprudenza della Corte europea, va precisato come tale dovere operi entro i limiti in cui detta interpretazione conforme sia resa possibile dal testo della stessa L. n. 89 del 2001:

qualora ciò non fosse possibile, ovvero il giudice dubitasse della compatibilità della norma interna con la disposizione convenzionale interposta, dovrebbe investire la Corte Costituzionale della relativa questione di legittimità costituzionale rispetto al parametro dell’art. 117 Cost., comma 1, (cfr. Corte Cost. sentenze nn. 348 e n. 349 del 2007). D’altra parte, la compatibilità della normativa nazionale con gli impegni internazionali assunti dalla Repubblica Italiana con la ratifica della CEDU va verificata con riguardo alla complessiva attitudine della L. n. 89 del 2001 ad assicurare l’obiettivo di un serio ristoro per la lesione del diritto ad una ragionevole durata del processo: come la stessa Corte europea ha riconosciuto, la limitazione, prevista dalla L. n. 89 del 2001, art. 2, dell’equa riparazione al solo periodo di durata irragionevole del processo di per sè non esclude tale complessiva attitudine della legge stessa (cfr. Cass. n. 16086/2009; n. 10415/2009; n. 3716/2008).

Rettamente dunque la Corte di merito ha seguito la modalità di calcolo dell’indennizzo prevista dall’art. 2 citato, facendo peraltro espresso richiamo ai principi qui esposti.

2.2- Quanto invece alla liquidazione dell’indennizzo del danno non patrimoniale, va osservato come la determinazione, operata dalla Corte di merito, di una somma pari a circa 690 euro per ogni anno di ritardo, ancorchè motivata dalla presentazione della c.d. istanza di prelievo dopo circa sei anni dall’inizio del giudizio, non rispetti quell’obiettivo di assicurare un serio ristoro al quale si è testè fatto riferimento. La Corte considera che uno scostamento, da parte del giudice di merito, rispetto al parametro base di mille/00 Euro per anno di non ragionevole durata del processo, ma non al di sotto della soglia di settecentocinquanta/00 Euro per anno, sia giustificato, anche alla stregua dei più recenti orientamenti della Corte europea (cfr. Volta et autres c. Italia, 16 marzo 2010; Falco et autres c. Italia, 6 aprile 2010), quando ricorrano fattori, quali ad esempio la modestia della posta in gioco ed una durata del processo che non abbia superato di oltre tre anni quella ordinaria, mentre per il periodo ulteriore uno scostamento da quel parametro di mille euro non si giustifichi (cfr. in tal senso, ex multis, Cass. n. 22869/2009; n. 1893/2010; 19054/2010). Alla stregua di questi criteri, considerato che il giudizio si è protratto per ulteriori cinque anni e undici mesi circa oltre quello di ragionevole durata, il giudice di merito avrebbe dovuto liquidare al ricorrente un’equa riparazione pari a Euro 5250,00, superiore a quella di Euro 4138,00 riconosciuta.

2.3 – Quanto al mancato riconoscimento di una somma forfetaria di Euro 2.000,00 (c.d. bonus) in relazione alla circostanza che il giudizio presupposto aveva ad oggetto una controversia di lavoro, deve respingersi la tesi che tale somma ulteriore vada riconosciuta automaticamente in ogni caso di controversia di lavoro o previdenziale. La ragione di tale bonus, che la giurisprudenza europea riconosce laddove la particolare importanza di taluni giudizi induca a ritenere che il pregiudizio per la loro durata irragionevole sia stato maggiore, postula l’accertamento e la valutazione nel caso specifico delle particolari circostanze alle quali sia da ricondurre tale eventuale maggior pregiudizio. Sì che, quando il giudice del merito non attribuisce tale ulteriore indennizzo forfetario, e quindi implicitamente non riconosce che quello specifico pregiudizio ulteriore sia stato sopportato dall’istante, la critica del punto della decisione non può essere affidata alla sola contraria postulazione che il bonus spetta ratione materiae, era stato richiesto e la decisione negativa non è stata motivata, ma deve avere specifico riguardo alle concrete allegazioni – e se del caso alle prove – addotte nel giudizio di merito. Ciò che non è dato riscontrare nel ricorso in esame.

3.- I motivi indicati nel p. 1.1 (peraltro inammissibili, perchè riferiti ad una motivazione della disposta compensazione parziale, la contumacia della parte resistente, che nella specie non risulta indicata nel decreto impugnato), restano comunque assorbiti in quanto il decreto dovrà essere cassato, con quanto ne consegue ai sensi dell’art. 336 c.p.c..

4.- Il decreto è cassato. Sussistono peraltro le condizioni per pronunciare nel merito. Il Ministero della Economia e Finanze è condannato a pagare la somma di Euro 5250,00 – detratta quella eventualmente già corrisposta – con gli interessi legali dalla data della domanda.

Quanto alle spese del giudizio di merito, se ne ritiene giustificata la compensazione per la metà tra le parti, tenuto conto del sensibile ridimensionamento della pretesa (Euro 13875,00) espressa dal ricorrente; altrettanto vale per le spese di questo giudizio di cassazione, tenuto conto che il ricorso è stato accolto solo parzialmente. La residua quota delle spese di entrambi i gradi, che si liquida come in dispositivo con gli accessori di legge, va posta a carico della Amministrazione resistente, con distrazione in favore del difensore del ricorrente che se ne è dichiarato antistatario.

P.Q.M.

LA CORTE in parziale accoglimento del ricorso, cassa il decreto impugnato, e pronunciando nel merito condanna il Ministero della economia e delle finanze al pagamento in favore di D.N.G. della somma di Euro 5.250,00 oltre interessi legali dalla domanda; compensa per la metà tra le parti le spese del giudizio di merito e di questo giudizio di cassazione, e condanna il Ministero della economia e delle finanze al rimborso in favore della controparte, e per essa dell’avv. Alfonso Luigi Marra che se ne è dichiarato antistatario, della residua quota, pari, quanto al giudizio di merito, a complessivi Euro 460,00 – di cui Euro 190,00 per diritti e Euro 250,00 per onorari- e quanto al giudizio di cassazione a complessivi Euro 400,00 – di cui Euro 350,00 per onorari e Euro 50,00 per esborsi, oltre per entrambi i gradi spese generali, i.v.a. e c.p.a..

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Cass. civ. Sez. V, Sent., 23-02-2011, n. 4381 Imposta valore aggiunto; Avviso di accertamento; Contenzioso tributario ricorso

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Svolgimento del processo

L’Agenzia delle Entrate in persona del Direttore pro tempore ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Regionale della Liguria dep. il 30/09/2005 che aveva, accogliendo parzialmente l’appello di S.M., riformato la sentenza della CTP di Genova che aveva parzialmente accolto il ricorso del medesimo avverso l’avviso di rettifica per Iva, Irpef e SSN per l’anno 1995.

La CTR aveva ritenuto fondato l’accertamento per l’Iva, in quanto fondato sull’omessa presentazione della dichiarazione(ma aveva riconosciuto le detrazioni e ridotto la percentuale di ricarico), e non quello relativo al consequenziale accertamento per le imposte dirette perchè quest’ultima dichiarazione era stata presentata e i presupposti erano diversi.

La ricorrente pone a fondamento del ricorso tre motivi fondati sulla violazione di legge e il vizio motivazionale. Il contribuente non ha resistito.

La causa è stata rimessa alla decisione in pubblica udienza.
Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41, del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 75, e del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 6, 28, 37, e 55, art. 115 c.p.c. e art. 2697 c.c. nonchè omessa e insufficiente motivazione.

La ricorrente deduce violazione dell’art. 55 predetto avendo la CTR ammesso in detrazione l’iva che invece non risultava dalle liquidazioni periodiche e vi era il suddetto vizio motivazionale nell’avere ritenuto detraibile l’iva annotata a matita sul registro dei corrispettivi e non sulle liquidazioni periodiche.

Il motivo è fondato.

Questa Corte (Cass. n. 12041/09) ha ritenuto che la mancata esposizione della maggior detrazione nelle dichiarazioni IVA periodiche ed in quella annuale esclude soltanto – secondo le disposizioni generali concernenti tale imposta – il diritto di detrarre l’eccedenza nell’anno successivo, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30, comma 2, oltre a quello di chiederne il rimborso nelle ipotesi e nei limiti contemplati dai commi successivi dello stesso art.; ma ciò non implica affatto che il contribuente, dopo aver versato (per ragioni cautelative o di altro genere) somme obbiettivamente non dovute, perda il diritto di chiedere la ripetizione dell’indebito, entro i termini e salve le preclusioni di legge.

Questa conclusione è conforme sia a principi generali, di rango costituzionale (capacità contributiva e di buona amministrazione) o propri del sistema tributario, per cui la dichiarazione non assume valore confessorio e non costituisce fonte dell’obbligazione tributaria (Cass. nn. 4755/2008, 1708/2007, 8362/2002), mentre i rapporti tra amministrazione finanziaria e contribuente debbono essere improntati a collaborazione e buona fede (principio ora consacrato nella L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 10); sia a principi del diritto comunitario. In tal senso, Cass. nn. 17067/2006 e 22774/2006, nella cui motivazione si legge che "la mancata esposizione del credito i.v.a. nella dichiarazione annuale non comporta la decadenza dal diritto di far valere tale credito, purchè lo stesso emerga dalle scritture contabili … conforme ai principi del diritto comunitario (Corte di Giustizia, sentenza 11 luglio 2002, C-62 Liberexim BV), secondo i quali il soddisfacimento del credito i.v.a. non è strettamente collegato al meccanismo della detrazione, potendo essere fatto valere anche mediante semplice istanza di rimborso".

Orbene la CTR, nel momento in cui ammette in detrazione l’IVA sulle fatture d’acquisto non motivando sulle deduzioni dell’Ufficio relative alle omesse liquidazioni periodiche, viola il superiore principio.

Con il secondo motivo di ricorso, l’Agenzia deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 38 e 41, del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 75 e del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 6, 28, 37, e 55, art. 115 c.p.c. e art. 2697 c.c. nonchè omessa o insufficiente motivazione.

Assume che quanto affermato dalla CTR circa l’illegittimità dell’accertamento Irpef, attesocchè la dichiarazione non presentata era solo quella dell’Iva, violerebbe le superiori disposizioni in quanto, a parte elementi di comunanza tra i due tipi d’ imposta (per es. in tema di individuazione del momento della cessione) l’accertamento in questione presentava specifica-motivazione circa la identità del volume d’affari e corrispettivi evasi.

Il motivo è fondato.

Questa Corte (Cass. n. 19321/06, 792/2003, 4117/2002, 1953/2002), ha ripetutamente osservato che anche in difetto di una espressa previsione normativa deve ritenersi che i principi costituzionali di divieto di disparità di trattamento, legalità ed imparzialità amministrativa e imposizione fiscale in base alla capacità contributiva, stabiliti dagli artt. 3, 97 e 53 Cost., impongano all’Amministrazione finanziaria un vincolo a precedenti accertamenti sul valore degli stessi fatti economici effettuati ai fini dell’applicazione di altro tributo, quando le singole leggi d’imposta non stabiliscono differenti criteri di valutazione. Da tali premesse consegue che il richiamo al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, non può comportare alcun vizio determinante la nullità dell’avviso di rettifica dei corrispettivi dichiarati, in quanto, anche ai fini della rettifica i.v.a., l’ufficio può, a seguito di esame della contabilità, desumere la falsità di indicazioni sulle operazioni imponibili anche da presunzioni semplici, aventi i requisiti di gravità, precisione e concordanza (del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54, comma 2). Pertanto l’affermazione apodittica contenuta nella sentenza della diversità delle imposte, onde l’omessa dichiarazione dell’IVA non giustificherebbe l’accertamento delle imposte dirette, viola il superiore indirizzo interpretativo, essendo in ogni caso omessa la valutazione sulla sussistenza delle superiori presunzioni.

Con il terzo motivo di ricorso, l’Agenzia deduce violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. e del D.Lgs. n. 417 del 1997, artt. 1 e 5 e omessa o insufficiente motivazione. Assume la ricorrente che la riduzione delle sanzioni iva era sfornita di ogni motivazione e l’implicito annullamento delle sanzioni era illegittimo.

Il motivo è assorbito dall’accoglimento del secondo motivo (relativo all’accertamento per imposte dirette) ed è fondato in relazione all’IVA in assenza di qualsivoglia motivazione sul punto.

S’impone pertanto la cassazione della impugnata sentenza con necessità di rinvio alla CTR della Liguria che si adeguerà ai superiori principi e provvederà anche sulle spese.
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla CTR della Liguria.

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