Cass. pen., sez. I 22-11-2007 (14-11-2007), n. 43304 Rinvio per la presentazione della domanda di grazia – Impossibilità di differimento per un periodo superiore a sei mesi

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OSSERVA
Rilevato che con ordinanza 16-23.4.2007 il TdS di Roma dichiarava inammissibili le istanze di differimento dell’esecuzione della pena e di detenzione domiciliare ex art. 47 ter ord. pen., comma 1 avanzata da P.P., condannato per atti sessuali su minori;
che avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore di fiducia, il P. sostenendo che l’art. 147 c.p. non poteva essere applicato letteralmente come aveva fatto il giudice dell’esecuzione, ma doveva essere letto in coordinazione con l’art. 656 c.p.p., il quale prevede:
a) la sospensione dell’ordine di esecuzione per tutti i reati con pena detentiva (anche se costituente residuo di maggiore pena) non superiore a tre anni;
b) la possibilità, nei trenta giorni successivi alla notifica del predetto ordine di esecuzione, di proporre istanza per l’applicazione delle misure alternative alla carcerazione.
Il ricorso è infondato.
Considerato che il ricorrente già si era avvalso della sospensione dell’esecuzione della pena ai sensi dell’art. 656 c.p.p., comma 5 (anche se poi la conclusione è stata negativa per il P., che si è visto rigettare ogni richiesta in data 22.2.2007);
che in data 28.2.2007 egli ha presentato domanda di grazia con contestuale istanza di differimento della pena, questa volta ai sensi dell’art. 147 c.p., n. 1;
che il differimento dell’esecuzione della pena nel caso di presentazione di domanda di grazia (art. 147 c.p., comma 1, n. 1) non può superare complessivamente i sei mesi, a decorrere dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile (nel caso di specie, la sentenza è passata in giudicato il 21.6.2005), anche nell’ipotesi in cui la decisione sulla grazia non sia stata assunta in questo lasso di tempo, giacchè la ratio legis è quella di impedire qualsiasi attività dilatoria con una puntuale e ragionevole determinazione di un periodo di sospensione valido in ogni caso e senza alcun riferimento alla eventuale decisione sulla grazia, la cui tempestività è assolutamente irrilevante (Cass. 1^, 20.11.2003- 9.1.2004, n. 475 – ric. Durastanti);
che, trattandosi di due vie completamente diverse, non può oggi il richiedente pretendere ancora di far interferire la procedura di cui all’art. 656 c.p.p. con quella di cui all’art. 147 c.p..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 24-01-2011, n. 1612 Ricorso

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Svolgimento del processo

1. – Il Tribunale di Brescia, dopo aver pronunciato, con sentenza non definitiva del 23 gennaio 2003, lo scioglimento del matrimonio contratto da M.C. con L.G., con sentenza definitiva del 14 novembre 2005 riconobbe alla donna un assegno mensile di Euro 7.500,00, da rivalutarsi annualmente, con decorrenza dalla sentenza.

2. – L’impugnazione proposta dal M. è stata rigettata dalla Corte d’Appello di Brescia, che con sentenza del 25 maggio 2006 ha parzialmente accolto l’appello incidentale della L.. condannando il M. al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio.

A fondamento della decisione, la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia correttamente applicato i criteri legali di determinazione dell’assegno, avendo accertato che la L., priva di redditi ed impossibilitata a procurarseli in quanto cinquantanovenne, non era in grado di mantenere l’elevato tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, desumibile da consistente reddito del M. e dal suo ingente patrimonio, nonchè dal complessivo stile di vita della coppia e dal possesso di abiti firmati e gioielli da parte della donna.

Quanto alla determinazione dell’assegno, ha ritenuto irrilevante la circostanza che il patrimonio del M. fosse stato interamente acquisito anteriormente alle nozze, conferendo rilievo preminente al contributo fornito dalla L. in qualità di casalinga, alla conduzione della famiglia, alla cura del figlio ed alla vita di relazione del coniuge, e quindi anche all’incremento del suo patrimonio personale.

3. – Avverso la predetta sentenza il M. propone ricorso per cassazione, articolato in due motivi. La L. resiste con controricorso. Le parti hanno depositato memorie.

Motivi della decisione

1. – Con il primo motivo d’impugnazione, il ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione della L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 5, comma 6, come modificato dalla L. 6 marzo 1987, n. 74, anche in relazione all’art. 2697 c.c., nonchè l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.

Sostiene infatti che, ai fini del riconoscimento del diritto all’assegno, la Corte d’Appello ha omesso di considerare le dazioni e le elargizioni da lui effettuate in favore della moglie, e segnatamente il godimento da parte di quest’ultima di una prestigiosa abitazione da lui acquistata e la sopportazione da parte di esso ricorrente delle relative spese di mantenimento e manutenzione, nonchè il pagamento di una polizza di assicurazione contro le malattie e gli infortuni da lui stipulata a favore della L., e l’acquisto a favore di quest’ultima di una autovettura. Fssa., inoltre, non ha tenuto conto dell’obbligo, da lui assunto, di provvedere al mantenimento del figlio, maggiorenne ma economicamente non autosufficiente e con lui convivente, e non ha correttamente valutato la sua situazione economica, facendo riferimento al suo reddito lordo, anzichè a quello effettivo, e dando credito ad una valutazione del suo patrimonio fondata su una perizia di parte più volte contestata.

La Corte ha infine omesso di valutare le condizioni economiche pattuite in sede di separazione e l’entità delle spese da lui sostenute in dipendenza delle stesse, fondando la propria decisione su fatti mai provati in giudizio.

1.1. – Il motivo è inammissibile, conglobando in un unico contesto censure di violazione di legge e vizio di motivazione, senza che quest’ultimo costituisca oggetto di una distinta sintesi conclusiva, recante la chiara indicazione dei fatti controversi e delle ragioni per cui si afferma l’inidoneità della motivazione a reggere la decisione adottata con la sentenza impugnata, e concludendosi con la formulazione di un quesito di diritto plurimo, mediante il quale il ricorrente, senza fare alcun cenno alla medesima decisione, chiede a questa Corte di stabilire astrattamente se. ai fini del riconoscimento del diritto all’assegno divorzile e della liquidazione del relativo importo, debba tenersi conto delle elargizioni effettuate dal coniuge obbligato, del suo patrimonio e delle determinazioni adottate in sede di separazione.

Il quesito di diritto che, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., la parte ha l’onere di formulare a pena d’inammissibilità nel ricorso per cassazione, deve infatti consistere in una chiara sintesi logico- giuridica della questione sottoposta al vaglio del Giudice di legittimità, formulata in termini tali per cui dalla risposta, negativa od affermativa, che ad essa si dia, discenda in modo univoco l’accoglimento od il rigetto del gravame (cfr. Cass., Sez. Un., 28 settembre 2007, n. 20360; 30 ottobre 2008, n. 26020). La sua formulazione, pertanto, non può risolversi in una generica richiesta rivolta alla Corte di stabilire se sia stata violata una certa norma, ma postula l’enunciazione, da parte del ricorrente, di un principio di diritto diverso da quello posto a base del provvedimento impugnato e, perciò, tale da implicare un ribaltamento della decisione assunta dal giudice di merito (cfr. Cass. Sez. 3^, 19 febbraio 2009, n. 4044). Il quesito. dovendo investire la ratio decidendi della sentenza impugnata e proporne una alternativa e di segno opposto, deve comprendere l’indicazione sia della regula juris adottata nel provvedimento impugnato, sia del diverso principio che il ricorrente assume corretto e che si sarebbe dovuto applicare in sostituzione del primo (cfr. Cass., Sez. lav., 26 novembre 2008, n. 28280; Cass. Sez. 3^, 30 settembre 2008, n. 24339). La mancanza anche di una sola delle due suddette indicazioni rende il motivo inammissibile, non potendo il quesito essere desunto dal contenuto della censura alla quale si riferisce, in quanto rispetto al sistema processuale previgente, che già richiedeva nella redazione del motivo l’indicazione della norma violata, la peculiarità dell’innovazione introdotta dall’art. 6 del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, consiste proprio nell’imposizione di una sintesi originale ed autosufficiente della violazione stessa, funzionale alla formazione immediata e diretta del principio di diritto e. quindi, al miglior esercizio della funzione nomofilattica di questa Corte (cfr. Cass. Sez. 1^, 24 luglio 2008, n. 20409).

La necessità di una separata individuazione del fatto controverso e delle ragioni dell’inadeguatezza della motivazione, ove la sentenza sia impugnata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, è a sua volta connessa ad un’esigenza di chiarezza, emergente dallo stesso art. 366 bis, la quale, pur non escludendo in linea di principio la deduzione con il medesimo motivo di vizi di violazione di legge e difetto di motivazione (cfr. Cass. Sez. Un. 31 marzo 2009. n. 7770), impone tuttavia, nella formulazione della censura. un distinto momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che circoscriva puntualmente i limiti della critica alla motivazione in fatto, in modo da non ingenerare incertezze in sede di valutazione della sua ammissibilità (cfr. Cass. Sez. Un., 1 ottobre 2007. n. 20603; Cass., Sez. 3^, 18 luglio 2007, n. 16002).

2. – E’ parimenti inammissibile il secondo motivo, con cui il M. deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 61, 101, 115 e 116 c.p.c., e dell’art. 2697 c.c. e ss., e art. 2727 c.c..

Sostiene il ricorrente che la sentenza impugnata, nella parte in cui ha fatto riferimento, ai fini della valutazione del suo patrimonio, ad una perizia di parte, più volte specificamente contestata, ha attribuito efficacia probatoria ad un atto che ne era sprovvisto, senza illustrare le ragioni per le quali l’ha ritenuta attendibile.

Essa, inoltre, ha conferito rilievo alle risultanze di articoli di giornali scandalistici, in cui egli veniva definito un "magnate", benchè gli stessi non fossero stati acquisiti in contraddittorio e fossero stati da lui immediatamente contestati, e ne ha desunto l’elevato tenore di vita della famiglia, in violazione delle norme che regolano l’efficacia e l’assunzione della prova.

2.1. – E’ noto peraltro che i documenti provenienti da terzi (ivi compresa la perizia di parte, ancorchè giurata), pur non essendo dotali di una piena efficacia probatoria, possono offrire elementi indiziari utili, in concorso con altre risultanze, ad integrare il fondamento della decisione, ed il cui apprezzamento è pertanto affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata (cfr.

Cass., Sez. 3^, 22 aprile 2009. n. 9551; 25 febbraio 2002. n. 2737).

La censura in esame, sotto l’apparenza di una critica all’efficacia probatoria va attribuita dalla sentenza impugnata alla documentazione prodotta dalla controparte, appare dunque rivolta a sollecitare un diverso apprezzamento del materiale probatorio, non consentito in questa sede, non spettando a questa Corte il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica. L’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito, al quale soltanto spetta di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, e scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. lav., 23 dicembre 2009. n. 27162; 11 luglio 2007, n. 11489).

3. – Le spese del giudizio seguono la soccombenza, e si liquidano come dal dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi Euro 4.200,00, ivi compresi Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 23-02-2011, n. 4376 Imposta di successione

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Svolgimento del processo

Con sentenza del 12/7/2005 la Commissione Tributaria Regionale della Toscana respingeva il gravame interposto dall’Agenzia delle entrate di Arezzo nei confronti della pronunzia della Commissione Tributaria Provinciale di Arezzo, di accoglimento dell’opposizione spiegata dalle contribuenti sigg.re A. e C.P. in relazione ad avviso di accertamento emesso a titolo di imposte derivanti dalla successione ereditaria della defunta madre sig. P.U. E.F. apertasi in (OMISSIS), all’esito di pagamento effettuato con cessione di beni culturali.

Avverso la suindicata sentenza del giudice dell’appello l’Agenzia delle entrate propone ora ricorso per cassazione, affidato ad unico complesso motivo.

Resistono con controricorso le sigg.re A. e C.P., che hanno presentato anche memoria.
Motivi della decisione

Con unico complesso motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 346 del 1990, artt. 31, 33 e 39, D.L. n. 79 del 1997, art. 11, artt. 112 e 132 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4.

Lamentano che l’apodittica affermazione contenuta nell’impugnata secondo cui una risoluzione ministeriale è "inidonea a sovvertire una legge" si rivela invero inidonea "a palesare quella che, secondo la CTR, dovrebbe essere la corretta lettura della legge il cui non sovvertimento si afferma, e di seguito del motivo per cui la tesi dell’ufficio non sia condivisibile". E che se "la CTR avesse proceduto alla analisi dei motivi di appello delle epigrafate disposizioni di legge si sarebbe resa conto che la risoluzione del 3 luglio 2001, n. 102 … in realtà tende solo a prendere atto delle vigenti previsioni di legge recate dal D.Lgs. n. 346 del 1990, artt. 33 e 39, non contenendo sforzi interpretativi delle stesse, ma tendendo solo a fornire una lettura coordinata delle stesse".

Il motivo è fondato.

Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, risponde ad orientamento consolidato in giurisprudenza di legittimità che la sentenza è nulla ai sensi dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, ove risulti del tutto priva dell’esposizione dei motivi sui quali la decisione si fonda ovvero la motivazione sia solo apparente, estrinsecandosi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidenti (da ultimo v. Cass., 8/1/2009, n. 161).

Orbene, essendosi limitato a meramente affermare che "…una risoluzione ministeriale non può sovvertire una legge e non può sovvertire una denuncia di successione di quattro anni prima che lo stesso Ufficio aveva liquidato. Per quanto riguarda le passività dichiarate, la commissione ritiene che la defunta quale piccola imprenditrice con contabilità semplificate non era tenuta alla redazione dell’inventario di cui all’art. 2217 cod. civ., e di conseguenza nella denuncia di successione è stato correttamente indicato tra le attività il valore dell’azienda, dei terreni agricoli e delle attrezzature mentre tra le passività i debiti di natura agrari come cambiali agrarie, mutui e finanziamenti agevolati", emerge evidente come il giudice dell’appello abbia nell’impugnata sentenza invero disatteso il suindicato principio.

Della medesima s’imporrà pertanto la cassazione, con rinvio, per nuovo esame, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Toscana.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Toscana.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Campania Napoli Sez. V, Sent., 08-02-2011, n. 739 Decisione amministrativa Indennità varie

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Svolgimento del processo

Espone in fatto parte ricorrente di essere dipendente del Comune di Teano con la VI q.f. assunta in data 2/6/1984, mentre precedentemente ex Legge n.285/1977 aveva prestato servizio non di ruolo con la stessa qualifica dal 31/3/1980 all’1/6/1984; assunta di ruolo solo in data 2/6/1984, per il periodo di rapporto non di ruolo l’Ente aveva applicato le trattenute previdenziali per versarle all’INADEL, ragion per cui la ricorrente presentava istanza per ottenere la ricongiunzione dei periodi contributivi, ma riceveva risposta negativa. Tuttavia, a seguito di disposizione ministeriale n.240 dell’1/4/1986 di interpretazione della Legge n.33 del 1980, coloro che versavano nella situazione di parte ricorrente ed assunti ex Legge n.285/1977 vennero considerati a tutti gli effetti contributivi e previdenziali solo all’atto dell’assunzione a tempo indeterminato. Con istanza del 26/3/1990 veniva richiesto al Comune l’indennità di fine rapporto per il periodo di servizio prestato fuori ruolo, nonché la restituzione dei contributi previdenziali trattenuti mediante ritenzione dello stipendio, ma non si otteneva risposta.

Con memoria depositata successivamente si è dato atto dell’avvenuta corresponsione solo di quanto dovuto a titolo di indennità di fine servizio.

Benché il ricorso sia stato ritualmente notificato, nessuno si è costituito in giudizio.

Alla pubblica udienza del 3 febbraio 2011 la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione, come da verbale.
Motivi della decisione

1. Con il ricorso in esame parte ricorrente lamenta la violazione dell’art.16 della Legge n.152/1968, dell’art.8 della Legge n.75/1980, dell’art.125 del DPR n.3/1957 e della Legge n.33/1980.

2. Il Collegio ritiene in via preliminare di dover dichiarare la parziale improcedibilità del gravame, attesa la riconosciuta corresponsione di quanto dovuto a titolo di indennità di fine servizio.

3. Per il resto la Sezione è chiamata nella fattispecie a pronunciarsi sia sull’esistenza dell’obbligo dell’Amministrazione di pronunciare, sia sulla fondatezza o meno delle pretese sostanziali avanzate da parte ricorrente con l’atto di diffida ritualmente notificato.

3.1 Per quanto concerne la verifica dell’ obbligo di provvedere, va ricordato (ex multis, T.A.R. Campania, Napoli, V, 27.6.2007, n.6312) che la stessa non va compiuta in astratto, ma in relazione alla domanda, perché quella invocata al Giudice investito della controversia non è una pronuncia qualsiasi, ma una pronuncia di comportamento positivo in relazione ad un preteso provvedimento che, almeno in via astratta, possa essere satisfattorio dell’interesse sostanziale fatto valere (TAR Lazio, Roma, I, 28.1.1998, n.457; Cons. Stato, VI, 29.1.1997 n. 162; 19.2.1993, n.170).

Infatti, seppure in un ambito di attribuzioni amministrative contrassegnato da profili di discrezionalità che si oppone almeno in linea teorica ad una definizione del provvedimento richiesto dal privato in termini di prestazionepretesa, è pur sempre rispetto all’oggetto concreto del procedimento, come individuato dalle allegazioni dell’istante, che vanno sindacati l’esistenza dell’obbligo di provvedere e l’eventuale inadempimento. Ciò specialmente dopo l’entrata in vigore della novella apportata dalla Legge n.80/2005 all’art. 2, comma 4bis, della Legge n.241/1990, laddove è stato precisato che il giudice nel sindacato sul silenzio può conoscere "della fondatezza dell’istanza" avanzata dal privato; il più recente dato positivo conferma, infatti, che a tale, almeno in via puramente astratta, fondatezza più che alla mera attribuzione del potere, occorre aver riguardo sia per accertare l’esistenza concreta dell’obbligo di provvedere, sia l’effettiva realizzabilità dell’interesse sostanziale fatto valere in giudizio avverso il silenzio inadempimento (T.A.R. Lazio, Roma, III, 12.1.2006, n. 270; Cons. Stato, IV, 14.7.2003, n. 4159; VI, 10.2.2003, n. 672).

3.2 Quanto al merito della controversia, come puntualmente chiarito dalla giurisprudenza (cfr. Cons. St., VI, 31.5.2005, n.2842; IV, 19.10.2004, n. 6716; VI, 31.3.1999, n.378; A.P., 7.2.1991, n.1), nel sistema derivante dal combinato disposto delle disposizioni di cui alle Leggi n. 285/1977 e n. 33/1980 i giovani assunti in servizio e successivamente immessi nei ruoli a seguito della loro iscrizione nelle apposite graduatorie degli idonei sono titolari, nel tempo, di tre distinti rapporti, ai quali corrispondono diversi "status", ciascuno dei quali ha una specifica fonte normativa ed una autonoma disciplina: a) il primo, quello di socio di cooperativa (ovvero di assunto con contratto di formazione lavoro) con la quale l’Amministrazione ha stipulato una apposita convenzione, che continua ad essere regolato sotto tutti i profili dalla legge n. 285/1977 e dall’atto contrattuale e che, pertanto, pur essendo di pubblico impiego a tempo determinato, resta sempre un rapporto preliminare precario neppure assimilato al trattamento giuridico, assistenziale e previdenziale dei dipendenti pubblici non di ruolo; b) il secondo, quello che nasce con l’iscrizione nella apposita graduatoria degli idonei per l’immissione nei ruoli ai sensi della legge n. 33/1980, che costituisce un rapporto di impiego pubblico non di ruolo a tempo indeterminato fino all’immissione nei ruoli e che, conseguentemente, è assimilato allo status di dipendente pubblico non di ruolo; c) il terzo, che nasce con l’immissione nei ruoli, avente natura di pubblico impiego di ruolo e regolato dalle relative disposizioni, senza che vi sia alcuna disposizione che tenga conto, nell’ambito di tale rapporto, dell’anzianità maturata nel precedente ovvero nei precedenti rapporti.

3.3 Nello specifico la Sezione, rimeditata la soluzione prospettata nel precedente citato da parte ricorrente, non può esimersi dal dichiarare l’inammissibilità del ricorso nella misura in cui afferisce alla mancata restituzione delle quote di ritenute previdenziali a carico del dipendente indebitamente trattenute, dal momento che il contraddittorio non è stato instaurato nei confronti dell’INADEL, ovvero dell’Ente di previdenza degli Enti locali – che è organismo dotato di personalità giuridica e persegue interessi di sicuro rilievo pubblicistico in relazione all’attività previdenziale e assistenziale da esso svolta, ciò per il riflesso degli aspetti sostanziali rappresentati e che trovano conferma anche nel rilievo che l’interesse giuridicamente protetto dal lavoratore alla realizzazione dei presupposti della tutela assicurativa non può essere soddisfatto se non con la cooperazione dell’Istituto assicuratore – ed al quale all’epoca erano state versate le ritenute previdenziali trattenute a parte ricorrente dal Comune intimato. La domanda concernente la restituzione dei contributi che risultano versati da dipendenti pubblici oltre il dovuto configura, infatti, una ipotesi di indebito oggettivo e, come è noto, nell’azione di ripetizione d’indebito oggettivo la legittimazione attiva e passiva spettano rispettivamente al solvens ed all’accipiens.

4. Il Collegio, in conclusione, in disparte la considerazione che comunque i contributi previdenziali trattenuti dall’Ente hanno contribuito alla determinazione dell’ammontare della pensione di vecchiaia della stessa parte ricorrente, ritiene che il ricorso vada dichiarato in parte improcedibile, in parte inammissibile.

Non si fa luogo a pronuncia sulle spese in assenza di costituzione dell’Amministrazione resistente.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte improcedibile, in parte inammissibile.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

La sentenza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

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