Cass. civ. Sez. I, Sent., 20-04-2011, n. 9078 Indennità di espropriazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 19 ottobre 1988, la signora A.G. conveniva dinanzi al Tribunale di Catania il comune di PATERNO’ e la cooperativa edilizia SATELLITE a resp. lim. per ottenere l’integrazione delle indennità di espropriazione e di occupazione temporanea, determinate nell’atto di cessione di terreni di sua proprietà, di complessivi metri quadri 5500, il cui prezzo era stato pattuito in L. 31.786.465, con riserva di conguaglio, ai sensi della L. 29 luglio 1980, n. 385, art. 1 (Norme provvisorie sulla indennità di espropriazione di aree edificabili nonchè modificazioni di termini previsti dalla L. 28 gennaio 1977, n. 10, L. 5 agosto 1978, n. 457 e L. 15 febbraio 1980, n. 25) dichiarata poi incostituzionale (Corte Cost., 15-19 luglio 1983, n. 223).

Costituitosi regolarmente il comune di Paternò eccepiva l’infondatezza della domanda.

La cooperativa Satellite restava, invece, contumace. Disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti di A. T., comproprietario e parte contraente della cessione del fondo, che costituendosi proponeva la medesima domanda per la quota di sua spettanza, il Tribunale di Catania con sentenza 23 aprile 1998 dichiarava la propria incompetenza ratione materiae.

Dopo la tempestiva riassunzione dinanzi alla Corte d’appello di Catania, si costituiva in giudizio anche la cooperativa edilizia Satellite, che eccepiva, in via preliminare, la nullità dalla notifica, la decadenza e la prescrizione del diritto e nel merito l’infondatezza della domanda.

Con sentenza 18 dicembre 2004 la Corte d’appello di Catania condannava il comune di Paternò al pagamento in favore dei sigg.

A. della somma di Euro 37.122,00 a titolo di conguaglio del prezzo della cessione e di Euro 9.173,43 quale integrazione dell’indennità di occupazione temporanea, oltre gli interessi dal 3 novembre 1980 e la rifusione delle spese di giudizio; rigettava, invece, la domanda nei confronti della cooperativa Satellite e condannava l’attrice e l’intervenuto, in solido al rimborso delle relative spese processuali.

Motivava:

– che era carente di legittimazione passiva la cooperativa edilizia Satellite, che aveva agito in nome e per conto dell’ente territoriale beneficiario dell’espropriazione, unico obbligato alla corresponsione delle indennità;

– che il conguaglio, espressamente fatto salvo nell’atto pubblico di cessione stipulato il 3 novembre 1980, aveva natura indennitaria ed era soggetto alla prescrizione ordinaria decennale, non ancora maturata al 19 ottobre 1988, data di notifica dell’atto di citazione;

– che non era applicabile il termine di decadenza di 30 giorni previsto dalla L. n. 865 del 1971, art. 19; che si riferiva solo all’opposizione alla stima effettuata in sede amministrativa;

– che trovava applicazione la L. 8 agosto 1992, n. 359, art. 5 bis e pertanto, recepita la valutazione del fondo, rientrante in zona destinata all’edilizia economica e popolare, operata dal consulente tecnico d’ufficio in L. 209 milioni e determinato in L. 2.317.500 il reddito dominicale decennale, l’indennità di espropriazione andava liquidata in L. 105.658.750, pari ad Euro 54.568,00, senza l’abbattimento del 40% in presenza di un atto di cessione;

– che da tale somma andava detratto il prezzo già versato e l’indennizzo corrisposto all’affittuario: mentre non poteva essere parimenti computato l’ulteriore ammontare erroneamente depositato, nelle more, dal comune di Paternò presso la Cassa Depositi e Prestiti, nonostante fosse stato pattuito tra le parti il pagamento diretto;

– che l’indennità di occupazione temporanea doveva essere ragguagliata agli interessi legali sull’indennità di esproprio sopra liquidata.

Avverso la sentenza, notificata l’11 aprile 2005 il comune di Paternò proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi e notificato il 26 maggio 2005.

Deduceva:

1) la violazione della L. 8 agosto 1992, n. 359, art. 5 bis, per l’applicazione della maggiorazione del 40% dovuta in caso di cessione bonaria e di accettazione dell’indennità di espropriazione, nonostante questa fosse stata in realtà reclamata per via giudiziaria; senza neppure tener conto del conguaglio versato dal comune in data 16 novembre 1999;

2) la violazione degli artt. 1208 e 1210 cod. civ., e la contraddittorietà della motivazione nel non riconoscere efficacia di offerta reale, idonea a mettere in mora il creditore e ad impedire la maturazione degli interessi, al deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti della somma di L. 28.174.000, previa notifica in data 16 novembre 1999 e rifiuto di accettarla da parte dei sigg. A.;

3) la falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., nella condanna del comune di Paternò alla rifusione delle spese di giudizio.

Le parti intimate non svolgevano attività difensiva.

All’udienza del 9 marzo 2011 il Procuratore generale precisava le conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.
Motivi della decisione

Con il primo motivo il comune di Paternò deduce la violazione della L. 8 agosto 1992, n. 359, art. 5 bis.

Il motivo è infondato.

L’intervenuta dichiarazione di incostituzionalità del primo e del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 5 bis, comma 2, convertito con modificazioni in L. 8 agosto 1992, n. 359 (Misure urgenti per il risanamento da finanza pubblica), fa venir meno lo stesso appiglio normativo della doglianza. Al riguardo, si osserva come fosse comunque erronea, nella censura in esame, la prospettazione in termini di maggiorazione, della percentuale del 40% riconosciuta dal secondo comma della norma in caso di cessione volontaria del bene.

Non si trattava in realtà di una maggiorazione, bensì dell’inapplicabilità della riduzione del 40% disposta dal primo comma nell’ipotesi-base di determinazione unilaterale dell’indennità di espropriazione di aree edificabili. Correttamente ridefinita, la percentuale predetta non può essere assimilata ad un incremento del valore venale del bene cui deve essere ancorata una ristorazione congrua, seria ed adeguata, compatibile con l’art. 1 del primo protocollo addizionale della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo 4 novembre 1950 (Corte costituzionale 24 ottobre 2007, n. 348).

Con il secondo motivo il comune denunzia la violazione degli artt. 1208 e 1210 cod. civ. e la contraddittorietà della motivazione.

Il motivo è infondato.

Trattandosi di adempimento parziale, come accertato dalla corte territoriale e non puntualmente contestato in questa sede, era in facoltà dei creditori di rifiutare l’offerta ( art. 1181 cod. civ.).

Pertanto, il debito residuo, nella misura accertata giudizialmente, continuava a produrre interessi di mora.

Con l’ultimo motivo si lamenta la falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ..

Anche questo motivo è infondato, data la soccombenza sostanziale del comune di Paterno per effetto dell’accoglimento della domanda dei sigg. A..

Nel caso di riduzione della somma pretesa il criterio di liquidazione legale è dettato, infatti, dal D.M. 8 aprile 2004, n. 127, art. 6, secondo cui nella liquidazione degli onorari a carico dei soccombente, il valore della causa è determinato a norma del codice di procedura civile, avendo riguardo, nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata.

Tale disposizione esclude, quindi, che la compensazione, anche parziale, sia conseguenza automatica del mancato accoglimento totale di una domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro. Essa può essere giustificata, per contro, solo da ulteriori e diverse considerazioni legate alla specificità della fattispecie.

La Corte d’appello di Catania ha fatto corretta applicazione del principio di legge e la sua determinazione in tema di spese processuali è immune da mende.

Il ricorso è dunque infondato e va respinto.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso Roma.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 31-01-2011) 14-03-2011, n. 10168 applicazione della pena

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Hanno proposto ricorso per Cassazione rispettivamente, il Procuratore Generale di Firenze, per saltum (v. art. 448 c.p.p., comma 2), in data 23 dicembre 2005, e C.S. in data 14 marzo 2006 avverso la sentenza del Tribunale di Firenze – sez. dist. di Empoli – in data 16 marzo 2004 con la quale, ritenuto ingiustificato il dissenso alla richiesta di patteggiamento del C., è stata applicata a quest’ultimo, in ordine ai reati di duplice furto aggravato in appartamento (contestato in concorso) e inosservanza del foglio di via (contestato al solo C.; fatti commessi il (OMISSIS)) la pena a suo tempo proposta al PM; con la stessa sentenza è stato assolto il coimputato Dami dalla imputazione di furto per non avere commesso il fatto.

Gli atti sono stati trasmessi a questa Corte il 4 settembre 2010.

Deducono entrambi la totale assenza, anche grafica, della motivazione.

Il ricorsi sono inammissibili.

Occorre invero prendere le mosse dal rilievo, condiviso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la totale omissione della motivazione non determina l’inesistenza della pronuncia, in quanto il dispositivo letto in udienza è provvedimento decisorio con effetti propri, idoneo a passare in giudicato se non impugnato (Sez. 5, Sentenza n. 8106 del 17/12/2003 Ud. (dep. 25/02/2004) Rv. 228745), ovvero, deve aggiungersi, se non impugnato validamente.

E’ stato anche posto in risalto, da un condivisibile orientamento di questa stessa Corte, che, in tema d’impugnazioni, è inammissibile il ricorso per Cassazione del P.M. con cui si denunci la nullità di una sentenza di condanna per mancanza grafica della motivazione, non sussistendo alcun interesse all’impugnazione in difetto di qualsiasi specificazione delle ragioni dell’illegittimità della decisione ovvero dell’indicazione del vantaggio pratico perseguito con l’annullamento della medesima. (Sez. 3, Sentenza n. 46201 del 14/10/2008 Ud. (dep. 16/12/2008) Rv. 241786).

Con particolare riferimento, poi, alla sentenza che applichi la pena richiesta dall’imputato, una volta ritenuto, ad opera del giudice, ingiustificato il dissenso opposto dal PM, è da rimarcare che trattasi di sentenza in tutto equiparabile, ai fini anche del regime di impugnazione, alla sentenza ordinaria di patteggiamento (v.Sez. U, Sentenza n. 36084 del 24/06/2005 Ud. (dep. 06/10/2005) Rv. 231806, le quali hanno sottolineato come tutte le sentenze che applicano la pena su richiesta delle parti hanno analoga natura e, salvo particolari disposizioni normative, esplicano i medesimi effetti: fermo ovviamente restando il particolare regime di appellabilità previsto per il PM dissenziente dall’art. 448 c.p.p., comma 2).

Ebbene, con riferimento alla impugnabilità di tal genere di sentenze da parte anche dell’imputato, il supremo Consesso ha fatto notare che nell’ipotesi di impugnazione di una decisione assunta in conformità alla richiesta formulata dalla parte, secondo lo schema procedimentale previsto dall’art. 444 c.p.p., e segg., l’esigenza di specificità del discorso giustificativo della ragione di impugnazione deve ritenersi più pregnante rispetto ad ipotesi di diversa conclusione del giudizio, dato che la censura sul provvedimento che abbia accolto la richiesta dell’impugnante deve impegnarsi a demolire, prima di tutto, proprio quanto richiesto dalla stessa parte; e ciò anche a scongiurare il pericolo di scarsa serietà e correttezza nella gestione del processo (Sez. U, Sentenza n. 11493 del 24/06/1998 Ud. (dep. 03/11/1998) Rv. 211468).

Nella specie dunque, fermo quanto già osservato a proposito della inammissibilità della impugnazione del PG, assume valore decisivo, nella prospettiva della inammissibilità anche del ricorso dell’imputato, il rilievo che questi non ha minimamente indicato le ragioni per le quali il denunciato difetto di motivazione lederebbe le proprie prerogative difensive, già manifestatesi peraltro con la richiesta di applicazione di pena, da ultimo accolta dal giudice.

Sono inammissibili dunque entrambi i ricorsi e, alla inammissibilità del ricorso di C., consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del medesimo al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in Euro 500.
P.Q.M.

Dichiara inammissibili ricorsi e condanna C.S. al pagamento delle spese del procedimento ed a versare alla cassa delle ammende la somma di Euro 500.

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T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 24-03-2011, n. 2597

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

con determinazione dirigenziale del Dipartimento Patrimonio e Casa della Direzione Gestione del Patrimonio di Roma Capitale n. 146 del 14.2.2011 l’Amministrazione resistente ha preso atto dell’intervenuta successione nel rapporto di utilizzo del predetto immobile per la conseguente stipulazione di un contratto di locazione in favore del ricorrente;

Ritenuto che detta determinazione fa venir meno l’inerzia dell’Amministrazione comunale e comporta il soddisfacimento della pretesa azionata dal sig. C. con il ricorso in epigrafe;

Ritenuto quindi che va dichiarata la cessazione della materia del contendere;

Ritenuto che, in ragione della definizione in rito della controversia, possono essere interamente compensate fra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 07-07-2011, n. 14969 Contratto di formazione

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Svolgimento del processo

Con ricorso del 5 marzo 2004, C.W. ed altri litisconsorti indicati in epigrafe esponevano di essere stati assunti dalla Atesina S.p.A., (poi, Trentino Trasporti S.p.a.), con contratti di formazione e lavoro per essere adibiti alla guida in completa autonomia degli autobus o corriere di linea, come tutti gli altri dipendenti.

Precisavano di avere avuto una precedente esperienza, seppure a termine e per periodi limitati, presso la stessa società, la quale, nello stipulare i contratti di formazione e lavoro, aveva decurtato dalla durata del rapporto detti periodi.

Deducevano la nullità di detti contratti, sotto vari profili ed, in particolare, per difetto genetico di causa, in quanto privi di reale causa formativa, tanto che, mentre quali lavoratori a tempo determinato erano stati inquadrati nel superiore 6^ livello, successivamente, nel contratto di formazione e lavoro erano stati inquadrati nell’inferiore 7^ livello.

Chiedevano, quindi, la conversione L. 863 del 1984, ex art. 3, del rapporto di formazione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, anche perchè la società si era resa gravemente inadempiente rispetto agli obblighi formativi previsti dalla normativa in materia.

L’adito Tribunale accoglieva le domande.

La Corte d’appello di Trento si mostrava di contrario avviso.

In particolare, la Corte territoriale, con sentenza dell’8-23 giugno 2006, escludeva che vi fosse un difetto genetico di causa, dal momento che la disciplina legislativa e contrattuale prevedeva la durata di 24 mesi per i contratti di formazione e lavoro e, nella specie, tale termine di durata non era stato superato. Inoltre, pur risultando un inadempimento costituito dal fatto che la società aveva omesso di comunicare alla Commissione per l’impiego la circostanza che taluni contratti di formazione e lavoro erano stati sottoscritti da lavoratori con esperienza pregressa e con mansioni analoghe, riteneva detto inadempimento non di una gravita tale da giustificare la conversione dei rapporti.

Per la cassazione di tale pronuncia ricorrono i lavoratori con sei motivi, depositando anche memoria ex art. 378 c.p.c..

Resiste la Trentino Trasporti spa (già Atesina spa) con controricorso.
Motivi della decisione

Con il primo mezzo d’impugnazione i ricorrenti, denunciando omessa motivazione in relazione all’eccezione di improcedibilità dell’appello (punto decisivo della controversia) ed in ogni caso violazione/falsa applicazione degli artt. 165, 347 e 348 c.p.c. ( art. 360 c.p.c., n. 3 e 5), lamentano che il Giudice del gravame non si sia pronunciato sulla eccezione, tempestivamente sollevata, di improcedibilità dell’appello della società ai sensi e per gli effetti degli arrt. 348, 347 e 165 c.p.c., per avere omesso di depositare il fascicolo di primo grado e dunque la procura alla lite legittimante la proposizione dell’impugnazione. Il motivo è infondato poichè nel rito del lavoro il mancato deposito, all’atto della costituzione dell’appellante, della procura ad litem, rilasciata anteriormente e menzionata nell’atto introduttivo del giudizio di secondo grado, da luogo ad una irregolarità della costituzione, che, senza essere causa di improcedibilità della impugnazione, è suscettibile di sanatoria ex tunc, ai sensi dell’art. 182 c.p.c. con l’esibizione dell’originale della procura anzidetta e con la produzione della copia conforme delle medesima (Cass. n. 3120/1986 e, più di recente, Cass. n. 22749/2010).

Pertanto, il mancato ordine del Giudice di eliminare la irregolarità indica in maniera implicita ma non per questo poco chiara l’avvenuto deposito del fascicolo di primo grado comprendente il ricorso con la procura per i gradi di merito, così come del resto puntualizzato dalla società nel controricorso, senza ricevere smentite.

Con il secondo motivo i ricorrenti, denunciando violazione e falsa applicazione della L. n. 863 del 1984, art. 3, nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa la mancanza di approvazione del progetto formativo con riferimento ad essi ricorrenti ( art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), lamentano che la sentenza della Corte d’Appello abbia violato la richiamata legge con riferimento al momento genetico del rapporto, in quanto, ai sensi del suo art. 3, per stipulare validamente il contratto di formazione e lavoro vi deve necessariamente essere la preventiva approvazione del progetto di formazione da parte della Commissione Regionale per l’Impiego (ovvero, in Trentino, della Commissione Provinciale per l’Impiego) o del Ministero del Lavoro.

Nella fattispecie in esame – si osserva dai ricorrenti -, il progetto formativo presentato da Atesina S.p.A. Commissione Provinciale per l’impiego e posto a "giustificazione" dei c.f.l. stipulati con i lavoratori, escludeva che si potesse ritenere autorizzata l’instaurazione di un simile rapporto con lavoratori che fossero già stati occupati con professionalità equivalenti nello stesso settore o anche in settori diversi.

Nel relativo documento – viene ancora rimarcato – si affermava, infatti, testualmente: "il presente progetto permette l’instaurazione di rapporti di lavoro, per la durata ivi indicata, con lavoratori che non abbiano precedenti lavorativi presso l’azienda richiedente o nel settore di attività della stessa con professionalità equivalenti.

Qualora invece, al momento dell’individuazione del lavoratore da assumere risulti che lo stesso sia già stato occupato con professionalità equivalenti nello stesso settore o anche in settori diversi, l’azienda dovrà prima di procedere all’assunzione, segnalare nuovamente al Comitato i precedenti professionali del lavoratore per un riesame del progetto".

Pertanto, osservano ulteriormente i ricorrenti, essendo pacifico che avevano svolto, prima di stipulare i c.f.l., le medesime mansioni di conducente di linea sul servizio urbano, con riferimento agli stessi doveva ritenersi escluso in modo espresso che potesse essere autorizzata la conclusione di un c.f.l.; ciò proprio perchè il progetto di formazione/lavoro in esame era rivolto solamente a lavoratori senza precedenti lavorativi con professionalità equivalenti (ovvero, in via eccezionale in forza della postilla contenuta nell’allegato B relativo all’aspetto in esame, a lavoratori adibiti in precedenza, per brevi periodi di 4/5 mesi, ai soli servizi turistici).

Con il terzo motivo si denuncia violazione/falsa applicazione della L. n. 863 del 1984 e/o della L. n. 407 del 1990, art. 8 e/o art. 2697 c.c.; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione e valutazione in ordine al possesso da parte dei ricorrenti della professionalità cui il progetto formativo era preordinato e dunque alla sussistenza di vizio parziale genetico di causa ( art. 360 c.p.c., n. 3 e 5").

I ricorrenti sostengono che – come già affermato – erano in possesso delle abilitazioni richieste per l’attività di conducente di linea e tutti avevano già svolto tale attività sul servizio di linea urbana in favore di Atesina S.p.A. durante uno o più contratti a tempo determinato per periodi di 3, 7, 8, 9. 10, 11, 12. 13 o persino 15mesi.

Nei precedenti rapporti lavorativi a termine intercorsi con Atesina S.p.A., gli attuali lavoratori avevano svolto attività implicanti professionalità equivalenti (o meglio identiche) a quelle poste a traguardo della formazione. A tutti i suddetti lavoratori Atesina S.p.A. aveva riconosciuto nei rapporti a tempo determinato la qualifica di conducenti di linea e l’inquadramento al 6^ livello.

Tutti i suddetti possedevano pertanto, per pacifico e documentale riconoscimento del medesimo datore di lavoro, la professionalità cui il progetto formativo era preordinato con conseguente sussistenza di un vizio parziale genetico di causa. Entrambi i motivi, da trattarsi congiuntamente perchè strettamente connessi, sono fondati, alla luce della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui nel contratto di formazione e lavoro – previsto dal D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, art. 3, convertito, con modificazioni, nella L. 19 dicembre 1984, n. 863 (come successivamente modificato con D.L. n. 108 del 1991, convertito con la L. n. 169 del 1991) – l’addestramento pratico finalizzato all’acquisizione da parte del lavoratore della professionalità necessaria all’immissione nel mondo del lavoro costituisce parte integrante della causa del contratto stesso, il quale, perciò, non può avere ad oggetto l’esclusivo svolgimento delle mansioni tipiche di un determinato profilo professionale; in difetto della predeterminazione legislativa di specifici modelli di formazione, il giudice, per accertare che non vi sia stato inadempimento degli obblighi formativi, può e deve fare riferimento al progetto formativo approvato, indipendentemente dal fatto che il lavoratore abbia o meno tempestivamente dedotto la mancanza di formazione anche in relazione al progetto (Cass. n. 14097/2006; Cass. n. 9158/2003).

Con più diretto riferimento alla fattispecie in oggetto è stato affermato che in tema di contratti di formazione e lavoro, qualora il lavoratore già al momento della sua assunzione con contratto di formazione fosse in possesso della esperienza e competenza professionali necessarie e richieste per svolgere un determinato lavoro, avendo espletato in precedenza analoga attività, il contratto è affetto da un vizio parziale genetico di causa (Cass. n. 29/2003; n. 5644/2006; n. 5644/2009). Orbene, la Corte di merito, nel pervenire alle contestate conclusioni non ha mostrato di tenere conto dei suddetti principi, trascurando quindi di considerare il lungo precedente periodo (15 mesi) per alcuni lavoratori di analoghe esperienze lavorative mediante contratti a termine e dell’inquadramento dei ricorrenti, all’atto della stipula di detti contratti, nel 6^ livello, ossia in un livello superiore a quello assegnato al momento dell’assunzione con contratto di formazione e lavoro (7^ livello). Tali omissioni, incidendo sullo stesso procedimento valutativo circa la rilevanza dell’inadempimento costituito dalla mancata comunicazione alla Commissione per l’impiego di una modifica del progetto formativo relativamente ai lavoratori muniti di esperienza pregressa, comporta l’accoglimento degli esaminati motivi, con assorbimento dei successivi proposti dai ricorrenti, a sostegno delle proprie ragioni, sotto altri profili.

Per quanto precede l’impugnata sentenza va cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio, per il riesame, ad altra Corte d’appello, come da dispositivo, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Brescia.

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