Cass. civ. Sez. II, Sent., 24-01-2011, n. 1558 Possesso animus possidendi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto notif. in data 9.2.1977 P.M. conveniva in giudizio avanti a tribunale di Cagliari P.A. e P. M., figlie del secondo matrimonio contratto dai comune genitore P.E., deceduto in data (OMISSIS) e, premesso che le convenute occupavano senza titolo i beni siti in agro di (OMISSIS), chiedeva la loro condanna al rilascio dei predetti immobili assumendo di essere l’unica proprietaria dei fondi in parola. Radicatosi il contraddittorio, le convenute contestavano la domanda deducendo di essere comproprietarie insieme all’attrice di detti beni in quanto eredi del comune genitore, beni che esse possedevano in via esclusiva in forza di un atto di divisione concluso in via amichevole con la stessa attrice, di cui alla scrittura privata in data 24.11.1970.

Previa istruzione della causa mediante espletamento della CTU e prove per testi, il Tribunale di Cagliari con sentenza in data 30.05.2002 respingeva la domanda attrice, in quanto i beni erano oggetto di una comunione indivisa tra le parti ed erano posseduti dalle convenute con il consenso dell’attrice, la quale peraltro non aveva allegato alcuna prova di un suo asserito possesso esclusivo. Avverso la suddetta sentenza P.M. proponeva appello deducendo che invece, dalle risultanze processuali (scrittura privata 24.11.70) era emerso che essa aveva posseduto tali beni in via esclusiva per un periodo sufficiente per poterli usucapire; che anzi essendo i terreni in oggetto siti in un comune montano, poteva anche essere da lei invocata l’usucapione speciale ex art. 1159 bis c.p.c..

Dopo la rituale costituzione del contraddittorio, l’adita Corte d’Appello di Cagliari con sentenza n. 283/2005 depos. in cancelleria in data 29.07.2005 rigettava l’impugnazione condannando l’appellante al pagamento delle spese del grado. Riteneva la Corte che non era stata allegata alcuna prova in ordine all’interversione del possesso, mentre mancavano i presupposti per un acquisto della proprietà dei beni per usucapione, essendo peraltro inapplicabile nella fattispecie l’usucapione speciale per la piccola proprietà rurale ex art. 1159 bis c.c. non essendo stata provata la concreta destinazione agraria dei suoli. Peraltro la richiamata scrittura privata di divisione del 1970 non sottoscritta da P.M., non documentava di per sè il possesso esclusivo dei beni ereditari e non vi erano prove di tale possesso; peraltro il contratto d’affitto concluso tra l’appellante ed il marito di una delle sorelle nonchè l’utilizzo dei terreni potevano essere posti in essere da qualunque comproprietà ria dei cespiti stessi.

Ricorre per la cassazione della predetta statuizione P.M., con ricorso fondato su n. 3 censure, illustrato da successiva memoria ex art. 378 c.p.c. le intimate non hanno svolto difese.

Motivi della decisione

Con il primo motivo l’esponente denuncia la violazione "di norme di diritto" e insufficienza e contraddittorietà della motivazione in ordine alla validità della scrittura privata in data 24.11.1970 come "divisione amichevole" e al valore attribuito a detta scrittura in ordine al consenso di essa ricorrente al possesso dei beni da parte delle coeredi.

Secondo l’esponente detto documento non ha alcuna validità come divisione in quanto da lei non sottoscritto e perciò non dimostra in modo assoluto il suo consenso all’ammissione "delle sorellastre" nel possesso dei beni, i quali erano dalle medesime detenute in forza di un contratto di afflitto di tali terreni da lei concluso con E. S., marito di una delle sorelle convenute. D’altra parte la Corte non aveva considerato che sarebbe stato illogico che ella consentisse l’assegnazione alle sorelle di beni di valore superiore alle loro quote nè ha valutato in modo coretto le prove testimoniali e documentali sul possesso esclusivo.

La scrittura privata prodotta infine, era stata redatta solo in vista di un progetto di miglioramento fondiario per ottenere contributi regionali.

Con il 3^ motivo l’esponente denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1140, 1141, 1142, 1143 e 714 c.c. con riguardo all’animus possidendi negato dal primo giudice. Assume che trattandosi di comproprietarie non era necessario l’interversione del possesso e che le emergenze istruttorie (dichiarazione dei testi) avevano invece provato il possesso esclusivo di essa esponente.

Le predette doglianze – congiuntamente esaminate in quanto strettamente connesse – sono prive di fondamento.

Il giudice dell’impugnazione in realtà non ha riconosciuto efficacia di divisione alla scrittura privata de qua, non firmata dalla parte , nè ha ritenuto che dalla stessa si potesse dedurre il possesso esclusivo dei terreni da parte di P.M., idoneo ad usucapionem. Ha invero correttamente sottolineato a questo riguardo che la medesima aveva ottenuto nel 1953, all’atto di scomparsa del comune genitore, il possesso di tali beni, ma come comproprietaria dei medesimi. Ha osservato a questo riguardo che "… l’espressione possesso che si trova nella scrittura privata in parola, appare palesemente usata in senso non tecnico, cioè come sinonimo di mera disponibilità materiale", per cui si doveva ritenere che il possesso (fosse) stato esercitato in conformità al titolo originario". E’ vero che la Corte sarda ha erroneamente fatto riferimento all’interversione del possesso che in effetti non occorreva nella fattispecie, ma ha anche escluso che l’esponente avesse dato la prova di un suo possesso esclusivo dei beni.

A questo proposito il giudice a quo – conformandosi alla giurisprudenza di questa S.C. – non ha dato decisivo rilevo al contratto di locazione di alcuni fondi conclusi da P.M. con il proprio cognato, considerando che siffatta operazione poteva essere posta in essere anche da ciascuno dei comproprietari o magari con il consenso dei medesimi.

Invero secondo questa S.C. il coerede, che "dopo la morte del de cuius sia rimasto nel possesso del bene ereditario, può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri eredi, senza necessità di interversione del titolo del possesso; a tal fine, egli, che già possiede animo proprio ed a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, il che avviene quando il coerede goda del bene in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare una inequivoca volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus, non essendo sufficiente che gli altri partecipanti si astengano dall’uso della cosa comune". ( Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7221 del 25/03/2009;

Cass. n. 5687 del 20.0601996).

E’ stato inoltre precisato da questa Corte che "In tema di compossesso, il godimento esclusivo della cosa comune (nella specie gestione del fondo agricolo) da parte di uno dei compossessori non è, di per sè, idoneo a far ritenere o stato di fatto così determinatosi funzionale all’esercizio del possesso ad usucapionem e non anche, invece, conseguenza di un atteggiamento di mera tolleranza da parte dell’altro compossessore, risultando necessario, a fini della usucapione, la manifestazione del dominio esclusivo sulla res communis da parte dell’interessato attraverso un’attività durevole, apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l’onere della relativa prova su colui che invochi l’avvenuta usucapione del bene. (Il principio è stato affermato dalla S.C. che ha confermato la sentenza d’appello denegativa dell’acquisto per usucapione da parte di un comproprietario, della quota degli altri comproprietari, con riguardo al compossesso di un terreno agricolo, oggetto di coltivazione esclusiva da parte prima del dante causa e poi degli eredi di un compossessore e di contemporanea non frequentazione dei luoghi da parte dell’altro comproprietario, in assenza di comportamenti apertamente contrastanti e incompatibili con il possesso altrui e volti ad evidenziare una in equivoca volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus". (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 19478 del 20/09/2007). Per quanto riguarda le questioni relative alla valutazione della Corte territoriale delle dichiarazione dei testi (a parte il difetto di autosufficienza della censura che non ha riportato integralmente le dichiarazioni stesse), esse involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito e quindi inammissibili in sede di legittimità attesa la corretta motivazione priva di vizi logici e giuridici.

In conclusione attesa l’infondatezza dei motivi suddetti (ciò che comporta l’assorbimento del 2^ motivo che fa riferimento all’usucapione di cui all’art. 1159 bis c.c.), il ricorso dev’essere rigettato. Nulla per le spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 23-02-2011, n. 4370

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Svolgimento del processo

1. La S.n.c. Cinema Nuovo Odeon di Francesco Bonanno e C. – d’ora in poi, per brevità, S.n.c. Cinema – impugnava l’atto di classamento relativo a un fabbricato sito in (OMISSIS), e adibito, in parte, a sale cinematografica, ed in parte, per quanto qui maggiormente interessa, a sala danza. Veniva eccepita la nullità della notificazione dell’atto, in quanto effettuata a B.F. in luogo diverso dalla sede sociale, deducendosi altresì la carenza di motivazione del provvedimento, contestato anche nel merito.

1.1 – La Commissione tributaria provinciale di Messina, in parziale accoglimento del ricorso, rideterminava la rendita del locale adibito a sala cinematografica (questione ormai non più controversa), nonchè quella di un locale commerciale.

1.2 – La Commissione tributaria regionale della Sicilia, Sezione distaccata di Messina, con la decisione indicata in epigrafe, disposta consulenza tecnica d’ufficio, rigettava l’appello proposto dalla SNC Cinema, con compensazione delle spese, confermando, in sostanza, la congruità delle valutazioni dei giudici di primo grado.

1.3 – Per la cassazione di tale decisione propone ricorso la società, con quattro motivi, illustrati da memoria.

Resiste con controricorso l’Agenzia del Territorio.
Motivi della decisione

2.1 – Con il primo motivo si deduce violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, per aver la Commissione tributaria regionale "omesso di pronunciarsi sull’eccepita carenza di motivazione dell’atto amministrativo oggetto di causa".

Il motivo, per come formulato, è all’evidenza inammissibile, risultando violato il principio di autosufficienza costantemente ribadito da questa Corte. Benvero viene avanzata una generica doglianza relativa all’omessa pronuncia su un tema asseritamente sottoposto all’attenzione del giudice di appello, laddove si sarebbe dovuto specificamente indicare l’atto con cui la questione era stata dedotta, riferendo gli esatti termini nei quali la stessa era stata proposta.

Come questa Corte ha costantemente ribadito, perchè possa utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio di omessa pronuncia, è necessario, da un lato, che al giudice di merito siano state rivolte una domanda o un’eccezione autonomamente apprezzabili, e, dall’altro, che tali domande o eccezioni siano state riportate puntualmente, nei loro esatti termini, nel ricorso per cassazione, per il principio dell’ autosufficienza, con l’indicazione specifica, altresì, dell’atto difensivo o del verbale di udienza nei quali le une o le altre erano state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, in primo luogo, la ritualità e la tempestività, e, in secondo luogo, la decisività (Cass., 9 ottobre 2008, n. 24791;

Cass., 11 giugno 2008, n. 15462; Cass., 19 marzo 2007, n. 6361; la citata Cass. Sez. Un. , n. 15781 del 2005).

Del pari, se è vero che la Corte di Cassazione, allorquando viene denunziato un error in procedendo è anche Giudice del fatto ed ha il potere – dovere di esaminare direttamente gli atti di causa, tuttavia per il sorgere di tale potere – dovere è necessario, non essendo il predetto vizio rilevabile ex officio, che la parte ricorrente indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il "fatto processuale" di cui richiede il riesame, e, quindi, che il corrispondente motivo sia ammissibile e contenga, per il principio di autosufficienza del ricorso, tutte le precisazioni e i riferimenti necessari a individuare la dedotta violazione processuale (Cass., 23 gennaio 2004, n. 1170).

2.2 – Con il secondo motivo si ribadisce la "nullità dell’atto impugnato perchè assolutamente privo di motivazione".

La censura in esame presenta evidenti profili di inammissibilità, essendo esclusivamente e direttamente rivolta nei confronti dell’atto impositivo, senza alcun riferimento alla motivazione della sentenza impugnata, che costituisce l’oggetto del giudizio di legittimità (Cass., 13 marzo 2009, n. 6134).

2.3 – Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 145 e 148 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, eccependosi "nullità/inesistenza della relazione di notifica dell’agente notificatore.

Il motivo è inammissibile in quanto non coglie la ratio decidendi, di per sè in grado di sorreggere autonomamente, in parte qua, la decisione di secondo grado, fondata sul raggiungimento dello scopo della notificazione, reso palese dall’impugnazione dell’atto da parte della snc Cinema (sull’estensibilità alla notificazione degli atti impositivi del principio generale contenuto nell’art. 156 c.p.c., v.

Cass. Sez. Un., 5 ottobre 2004, n. 19854; Cass., 12 aprile 2005, n. 7498; Cass., 10 marzo 2008, n. 6347).

2.4 – Con il quarto motivo si deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 1142 del 1949, artt. 61 e 62, sostenendosi l’incompatibilità delle caratteristiche strutturali dell’immobile adibito a "sala danza" (destinazione indicata dalla stessa ricorrente) con la categoria D6, dovendosi per altro tener conto del carattere "transitorio" di tale utilizzazione, di per sè irrilevante ai fini del classamento.

Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.

2.5 – Giova premettere che, come emerge dallo stesso tenore del ricorso, la categoria D6 venne attribuita ai locali in questione proprio dalla ricorrente, attraverso la c.d. procedura DOCFA, ai sensi del D.M. 19 aprile 1994, n. 701, art. 1.

La censura avverso tale attribuzione della categoria catastale non può non essere considerata inammissibile. In proposito va osservato che la procedura c.d. DOCFA è caratterizzata dalla collaborazione del contribuente, che propone "anche l’attribuzione della categoria, classe e relativa rendita catastale, per le unità a destinazione ordinaria, o l’attribuzione della categoria e della rendita, per le unità a destinazione speciale o particolare". Tale rendita "rimane negli atti catastali come "rendita proposta" fino a quando l’ufficio non provvede con mezzi di accertamento informatici o tradizionali, anche a campione, e comunque entro dodici mesi dalla data di presentazione delle dichiarazioni di cui al comma 1, alla determinazione della rendita catastale definitiva".

L’efficacia, ancorchè non definitiva, della rendita proposta, in primo luogo rende del tutto frustranea una eventuale notificazione della stessa ad opera dell’Agenzia del Territorio o di altro ente impositore, anche perchè non trova alcuna giustificazione, sul piano logico e giuridico, portare a conoscenza del proponente il contenuto della proposta dallo stesso già formulata.

In tale ottica si colloca il principio, affermato da questa Corte in materia di imposta comunale sugli immobili (Cass., 3 luglio 2009, n. 15719), secondo cui il ricorso alla procedura DOCFA abilita il Comune ad emettere avviso di liquidazione, senza necessità di preventiva notifica della rendita, trovando applicazione il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 11, che autorizza il Comune ad effettuare accertamenti in presenza di dati comunque acquisiti.

D’altra parte, l’esclusione della facoltà di impugnare, l’atto di attribuzione della rendita catastale, a seguito della notifica dell’atto impositivo che l’abbia recepito, così come prevista dall’ultimo inciso della L. n. 21 novembre 2000, n. 342, art. 74, comma 3, deriva, per l’appunto, dall’assenza di un provvedimento che abbia "comportato attribuzione o modificazione della rendita".

Nel caso in esame l’atto impugnato risulta aver comportato, nell’ambito della categoria D6 attribuita dalla stessa società ai locali adibiti a sala danza, una mera determinazione del relativo valore, senza alcuna incidenza della categoria dichiarata dalla stessa contribuente, e rimasta invariata.

Ne consegue l’inammissibilità, in parte qua, del motivo, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19 (cfr., sul punto, Cass., 21 settembre 2010, n. 19943).

2.6 – Nè può seriamente sostenersi che l’erronea indicazione della predetta categoria da parte della società ricorrente", come si legge nel ricorso, sarebbe in qualche modo superabile dalla contestuale specificazione che si tratterebbe di immobile destinato a "sala danza", incompatibile con detta attribuzione in considerazione del carattere "transitorio" di tale destinazione, come tale suscettibile di modificazione senza necessità di "alcun intervento di modifica delle caratteristiche intrinseche dell’immobile".

Soccorre in proposito il principio, già affermato da questa Corte (Cass., 15 settembre 2008, n. 23612, nonchè, in motivazione, Cass., 20 giugno 2007, n. 14374), e condiviso dal Collegio, secondo cui "requisito indispensabile per l’attribuzione di una determinata categoria catastale è l’attività che si svolge nell’unità immobiliare", in ottemperanza, del resto, a quanto previsto dal R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652, art. 8, comma 1, nel testo sostituito dalla L. 30 dicembre 1989, n. 427, art. 2.

Rilevato quindi, che la ricorrente non contesta la riconducibilità (in astratto) dei locali adibiti a sala danza nella categoria D6 (come, per altro, risultante dalla dichiarazione DOCFA presentata a suo tempo), non sembra seriamente sostenibile che detto classamento possa essere contraddetto dal carattere (asseritamente) transitorio di tale utilizzazione, non potendosi prescindere, come sopra evidenziato, dalla concreta ed attuale destinazione del bene, anche in applicazione -considerate le implicazioni di natura tributaria dell’attribuzione della rendita catastale – del principio di capacità contributiva.

2.7 – Al rigetto del ricorso consegue la condanna ella ricorrente al pagamento delle spese processuali relative al presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 23-03-2011, n. 6646 Ricorso

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato che:

la Corte territoriale di Lecce respingeva l’appello proposto dal lavoratore in epigrafe,appartenente al personale ATA, già dipendente di ente locale e passato alle dipendenze dell’amministrazione scolastica statale ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 8 avverso la sentenza di prime cure che aveva rigettato la sua domanda proposta nei confronti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e della Direzione didattica statale 1^ circolo (OMISSIS), di accertare il suo diritto al riconoscimento integrale dell’anzianità di servizio maturata al tempo del trasferimento del rapporto di lavoro, con condanna dell’amministrazione statale al pagamento delle conseguenti differenze retributive;

la predetta Corte poneva a base della decisione il rilievo che il legislatore con norma d’interpretazione autentica ( L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218) aveva riconosciuto la validità e la correttezza della contrattazione collettiva sul punto che in tal senso aveva disposto;

Avverso questa sentenza il predetto dipendente ricorreva in cassazione sulla base di un’unica censura;

le parti intimate non svolgevano attività difensiva;

con ordinanza emessa all’udienza del 6 giugno 2008, rilevandosi che il ricorso risultava notificato all’Avvocatura distrettuale dello Stato e non all’Avvocatura Generale dello Stato, veniva ordinata la rinnovazione, da eseguirsi nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della stessa ordinanza, della notificazione del ricorso nei confronti di tale ultima Avvocatura e la causa veniva rinviata a nuovo ruolo.

Ritenuto che:

non risultando eseguito l’ordine di rinnovazione della notificazione di cui alla predetta ordinanza non resta che, procedere alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione stessa, attesa la perentorietà ( art. 291 cod. proc. civ.) del termine assegnato per la rinnovazione, e la conseguente improrogabilità ( art. 153 c.p.c.) e non rinnovabilità di tale termine;

non avendo le parti intimare svolto attività difensiva nulla deve disporsi, per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese di legittimità.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 04-11-2010) 25-02-2011, n. 7404

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Svolgimento del processo

Con sentenza in data 11 novembre 2008 la Corte d’Appello di Genova, confermando la decisione assunta dal Tribunale di Sanremo, ha riconosciuto B.G. responsabile, in concorso con altro imputato giudicato a parte, dei delitti di cui agli artt. 640 bis, 483 e 479 c.p., unificati dal vincolo della continuazione; ha quindi tenuto ferma la sua condanna alle pene di legge.

Secondo l’ipotesi accusatoria, recepita dal giudice di merito, al fine di conseguire il previsto contributo per i danni provocati dall’alluvione del (OMISSIS) il B. aveva presentato una domanda corredata da perizia asseverata nella quale i danni derivati dall’alluvione erano descritti in modo difforme dal vero e quantificati in una somma grandemente superiore a quella effettiva;

aveva poi presentato un computo metrico a consuntivo recante una descrizione dei lavori eseguiti a sua volta difforme dal vero; aveva così ottenuto, inducendo in errore i funzionari competenti, l’emissione di ordini di pagamento ideologicamente falsi.

Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del difensore, affidandolo a quattro motivi.

Col primo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione, per avere la Corte di merito omesso di considerare che l’iter amministrativo si era articolato in due fasi, nella prima delle quali la quantificazione dei danni era solo ipotetica e preventiva, in quanto soggetta a possibili variazioni in sede di esecuzione delle opere; la parte descrittiva della perizia asseverata, osserva, aveva avuto per oggetto un obiettiva descrizione dei danni rispondente a verità.

Col secondo motivo lamenta che il giudice di appello non abbia preso in considerazione i motivi di gravame sviluppati in riferimento al computo metrico consuntivo, del quale era contestata la falsità.

Col terzo motivo ripropone in questa sede la tesi giuridica secondo la quale il reato di cui all’art. 640 bis c.p. non è configurabile nel caso di specie, al più riconducibile all’ipotesi di cui all’art. 316 ter c.p.p..

Col quarto motivo denuncia carenza motivazionale in ordine al diniego delle attenuanti generiche.
Motivi della decisione

L’ammissibilità del ricorso, proposto nei termini di legge e basato, almeno in parte, su censure consentite in questa sede e non manifestamente infondate, consente di rilevare in limine l’intervenuta estinzione di tre dei quattro reati ascritti al B., per effetto dell’intervenuta maturazione del termine prescrizionale.

Ciò è a dirsi in ordine ai reati di cui ai capi A, B ed E, per i quali il termine di sette anni e sei mesi, corrispondente al massimo prolungamento consentito per effetto degli atti interruttivi, avendo avuto la sua decorrenza al giorno 10 maggio 2001 per uno di essi (capo B) e al 16 ottobre 2002 per quelli restanti, è venuto a scadenza nelle rispettive date del 10 novembre 2008 e del 16 aprile 2010; non risultano, infatti, cause di sospensione del suo decorso.

Non resta, dunque, che dare atto di quanto sopra, annullando conseguentemente senza rinvio la sentenza impugnata nelle parti corrispondenti. Non si riscontrano, invero, i presupposti per l’applicazione dell’art. 129 c.p.p., comma 2, in quanto i motivi di gravame dedotti dal ricorrente non consentono di ravvisare prima facie l’insussistenza del fatto o qualsiasi altra ragione di proscioglimento nel merito.

Il terzo motivo di ricorso, che prospetta un errore di qualificazione giuridica deducendo la configurabilità dell’art. 316 ter c.p., richiederebbe per la verifica di fondatezza un’indagine sul fatto, volta a stabilire se l’utilizzo di dichiarazioni o documenti falsi si sia accompagnato ad ulteriori malizie dirette a indurre in errore i funzionari della Regione Liguria: ed essendo tale indagine riservata per sua natura alle attribuzioni del giudice di merito, l’eventuale accoglimento del motivo di ricorso potrebbe al più comportare l’annullamento della sentenza con rinvio, reso invece impossibile dall’obbligo di immediata declaratoria della causa di estinzione del reato.

Diversamente è a dirsi in ordine al delitto ex art. 483 c.p., contemplato nel capo d’imputazione sub D, per il quale il compimento del termine prescrizionale, corrispondente alla data del 4 maggio 2011, appartiene tuttora al futuro. L’addebito si riferisce alla difformità, quanto alla materiale consistenza, dei lavori descritti nel computo metrico a consuntivo rispetto a quelli effettivamente eseguiti e constatati in loco.

La censura di omessa motivazione sul punto deve essere disattesa.

Secondo un principio da tempo affermatosi nella giurisprudenza di questa Corte Suprema il giudice di secondo grado, pur essendo tenuto in linea di principio a dar conto delle ragioni poste a fondamento del rigetto dei motivi di appello, non è tuttavia obbligato a motivare in ordine al rigetto di istanze improponibili per genericità o per manifesta infondatezza (Cass. 5 marzo 1999 n. 4415;

v. anche Cass. 17 maggio 1993 n. 7728).

Nel caso di cui ci si occupa il giudice di prima istanza aveva motivato il proprio giudizio di falsità del computo metrico a consuntivo con l’evidenziare che la difformità di esso, rispetto alla reale consistenza dei lavori eseguiti, fu riconosciuta dallo stesso Geom. V. – tecnico del B. e coautore del documento di cui si tratta -al momento del sopralluogo eseguito presso l’azienda dall’ispettorato della Regione Liguria.

I motivi di appello dedotti dall’imputato, secondo quanto succintamente riportato nella motivazione della sentenza di secondo grado (il ricorrente neppure ne rievoca il contenuto, nell’esprimere la sua doglianza in questa sede), investivano le modalità dei conteggi riprodotti in una dichiarazione sostitutiva di atto notorio datata 21 ottobre 2003, senza in alcun modo contraddire la ratio decidendi che aveva condotto il Tribunale a ritenere accertata la falsità di un documento apparentemente diverso (cioè, per l’appunto, il computo metrico consuntivo presentato il 4 novembre 2003); a ravvisare la difformità dal vero non già nelle modalità di computo, ma nell’enunciato descrittivo dei lavori eseguiti; a cogliere la prova della falsità nell’espresso riconoscimento fattone dal redattore materiale.

Il motivo di gravame così dedotto, siccome non pertinente alla linea motivazionale della sentenza impugnata, peccava di genericità ed è stato quindi legittimamente pretermesso nella parte motiva della sentenza di appello, in virtù della regula iuris dianzi ricordata:

donde l’infondatezza della doglianza di omessa disamina, posta a base del ricorso in questa sede.

Restando ferma, per quanto sopra, la penale responsabilità del B. in ordine al delitto di cui al capo D), si pone il problema di rideterminare il trattamento sanzionatorie che nel giudizio di merito, a motivo della ritenuta continuazione fra tutti i reati per cui era emessa condanna, è stato modulato assumendo a pena base quella relativa al delitto di cui all’art. 640 bis c.p., poi estintosi per prescrizione come dianzi osservato.

E’ perciò necessario che della determinazione della pena, riguardante ormai il solo delitto sub D, sia investito il giudice di merito attraverso l’annullamento con rinvio, in parte qua, della sentenza impugnata; in ciò deve intendersi assorbito il quarto motivo di ricorso, concernente l’invocata applicazione delle attenuanti generiche. Il giudice di rinvio è designato in altra sezione della Corte d’Appello di Genova.
P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio l’impugnata sentenza, limitatamente ai capi A, B, E, perchè i reati sono estinti per prescrizione, e con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d’Appello di Genova, limitatamente alla pena del reato sub D. Rigetta il ricorso in punto responsabilità circa lo stesso capo D. Così deciso in Roma, il 4 novembre 2010.

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