Cons. Stato Sez. VI, Sent., 10-03-2011, n. 1537 appello Giurisdizione del giudice ordinario e del giudice amministrativo Competenza e giurisdizione Sanzione amministrativa

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il signor B.F. e gli altri appellanti in epigrafe specificati chiedono la riforma della sentenza con la quale il Tribunale amministrativo del Veneto ha respinto il loro ricorso avverso l’ingiunzione di pagamento a titolo di sanzione pecuniaria emessa in data 3 novembre 2006 dal Dirigente del settore Ecologia della Provincia di Verona a carico della s.p.a. C.N., esecutrice di lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione su un’area di proprietà comunale, per violazione della normativa in materia di cave, e precisamente per estrazione abusiva di ghiaia e sabbia.

La sentenza impugnata ha dichiarato inammissibile il ricorso, per omessa notificazione al Comune di Verona, individuato come controinteressato.

Gli appellanti contestano tale veste processuale attribuita all’Amministrazione municipale e ripropongono le censure già fatte valere in primo grado.

Con memoria notificata alla controparte il 27 giugno 2008, gli stessi appellanti, visto il mutato indirizzo delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione circa la giurisdzione in merito alle opposizioni a sanzioni amministrative in materia di cave, di cui alla sentenza Cass., SS.UU., 2 luglio 2008, n. 18040 (la quale ha affermato che spetta alla giurisdizione ordinaria l’opposizione ad ordinanzaingiunzione di pagamento per violazione della normativa relativa alle cave), chiedono che sia dichiarata la carenza di giurisdizione del giudice amministrativo e la rimessione delle parti davanti al giudice ordinario.

La domanda, ritiene il Collegio, non può trovare accoglimento.Vero è che, circa il riparto di giurisdizione nella materia in questione, si registra un non costante orientamento del giudice della giurisdizione (es. per Cass., SS.UU., 2 febbraio 1990, n. 718, 18 dicembre 1993, n. 12525, 27 marzo 2001, n. 134; 19 aprile 2004, n. 7374, 4 luglio 2006, n. 15222, la giurisdizione è del giudice ordinario; ma per Cass., SS.UU., la giurisdizione è del giudice amministrativo).

Va però escluso che – contrariamente a quanto affermano gli appellanti – i mutamenti degli indirizzi della giurisprudenza, interpretativi delle norme che individuano il giudice che ha giurisdizione sulla controversia, possano valere a scalfire la regola della perpetuatio iurisdictionis recepita dall’art. 5 Cod. proc. civ., il quale, circa il momento determinante della giurisdizione e della competenza, afferma che giurisdizione e competenza si determinano con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda e non hanno rilevanza rispetto ad esse i successivi mutamenti della legge o dello stato medesimo(Cons. Stato, VI, 22 agosto 2007, n. 4477). Invero, per l’art. 5 sono irrilevanti solo i sopravvenuti mutamenti legislativi e non gli indirizzi della giurisprudenza, interpretativi delle norme sul giudice competente: diversamente, si vincolerebbe il giudice al precedente giurisprudenziale e si limiterebbe il diritto di difesa nel prospettare una diversa interpretazione.

Inoltre, secondo l’art. 9 del Codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, se in primo grado il difetto di giurisdizione è rilevato anche d’ufficio, nei giudizi di impugnazione non è più rilevabile d’ufficio, ma deve formare oggetto di uno specifico motivo d’appello (che qui non è stato proposto: l’eccezione viene sollevata solo con una memoria successiva nel corso dell’appello). Il che significa che anche nel processo amministrativo è stato introdotto, e in via legale, il principio del c.d. giudicato interno implicito sulla questione di giurisdizione trattata, seppur tacitamente, dal giudice di primo grado(cfr. per tutte, per il processo civile, Cass., SS.UU., 9 ottobre 2008, n. 24883). In difetto di un siffatto "specifico motivo", si intende che la parte che aveva interesse a sollevare la carenza di giurisdizione vi ha fatto acquiescenza.

Tale regola incide sugli strumenti processuali ed è quindi di immediata applicazione. Ne deriva qui che è comunque ormai precluso l’esame della questione.

A ciò si aggiunge che, in ragione dei medesimi principi ispiratori di tale nuovo regime, che l’eccezione medesima non pare più sollevabile dalla parte che vi ha dato luogo agendo in primo grado mediante la scelta del giudice del quale, poi, nel contesto dell’appello disconosce e contesta la giurisdizione.

Ritenere il contrario, infatti, si porrebbe in contrasto con i principi di correttezza e affidamento che modulano il diritto di azione e significherebbe, in caso di domanda proposta a giudice carente di giurisdizione, non rilevata d’ufficio, attribuire alla parte la facoltà di ricusare la giurisdizione a suo tempo prescelta, in ragione dell’esito negativo della controversia.

In quanto contenuto di una vera e propria eccezione in senso tecnico (e non più, quindi, di una mera segnalazione al giudice al fine della attivazione di un potere esercitabile d’ufficio; potere già, peraltro, limitato in relazione alla formazione del giudicato interno: tra le altre, Cons. Stato, Ad. plen., 30 luglio 2008, n. 4 e Cass., SS.UU., 24 luglio 2009, n. 17349), si deve quindi ritenere inammissibile la censura di difetto di giurisdizione qui sollevata dagli appellanti, che avevano scelto di proporre il ricorso di primo grado davanti al giudice amministrativo.

2) La sentenza impugnata merita conferma, in quanto esattamente ha tratto dall’omessa notificazione del ricorso al Comune di Verona la conseguenza dell’inammissibilità del gravame.

Il Comune è, infatti, titolare di un potere inerente alla medesima funzione esercitata dalla Provincia con l’emanazione del provvedimento sanzionatorio impugnato in primo grado, che procede dall’accertamento eseguito dall’Amministrazione municipale, contestato con il verbale notificato il 3 dicembre 2003 alla società ricorrente. Invero, poiché la legge regionale Veneto 7 settembre 1982, n. 44 attribuisce, all’art. 28, le funzioni di vigilanza sui lavori di ricerca e di coltivazione dei materiali di cava al comune territorialmente interessato, che le esercita d’intesa con la provincia e, nel caso di inerzia, alla Regione, nessun dubbio può sussistere circa la necessità di evocare nel giudizio il Comune di Verona che, nell’esercizio dei propri poteri di vigilanza, ha proceduto alla contestazione dalla quale la Provincia ha tratto la conseguenza (necessitata) della emissione della sanzione pecuniaria.

3) In conclusione, l’appello è infondato e deve essere respinto.

Le spese del doppio grado del giudizio seguono, come di regola, la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe indicato, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.

Condanna gli appellanti, in solido, a rifondere all’Amministrazione appellata le spese del giudizio, nella misura complessiva di 5.000,00 (cinquemila/00) euro per i due gradi del giudizio, oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 20-06-2011, n. 13481 Assicurazione contro i danni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La P.I.A. – Prodotti Ittici Alimentari spa convenne in giudizio, con citazione notificata il 24.11.93, dinanzi al Tribunale di Pistoia la Toro Ass.ni spa per sentirla condannare al pagamento di L. 159.958.030 – oltre interessi e rivalutazione – a titolo di indennizzo per la perdita di prodotti alimentari da essa assicurati (kg 20.150 di pesce surgelato e hamburger) avutasi il 19.8.91, allorchè gli stessi, caricati il 14.8.91 dal vettore La Rocca Frigo e da questa lasciati nel semirimorchio frigorifero nel piazzale dell’attrice in attesa di essere trasportati all’acquirente S.I.SMA. spa, si erano deperiti per la rottura del compressore dell’impianto di refrigerazione.

1.2. Il Tribunale, nonostante le eccezioni della convenuta anche sull’insussistenza della copertura assicurativa in ragione della prolungata sosta del carico e dell’eccepita colpa grave dell’assicurato, accolse la domanda e condannò l’assicuratrice al pagamento della somma di Euro 193.306,92, comprensiva di interessi e rivalutazione.

1.3. Sul gravame della Toro ass.ni, la Corte di Appello di Firenze accolse peraltro l’eccezione, in quella sede formulata, di carenza di legittimazione attiva dell’assicurato, ritenendo trasferita in capo all’acquirente la garanzia assicurativa, rigettando così la domanda originaria, compensate le spese.

1.4. Per la cassazione di tale sentenza, pubblicata addì 8.5.06 con il n. 1039, propone ora ricorso la Panapesca spa, quale incorporante la P.I.A., affidandolo a cinque motivi; resiste con controricorso la Toro ass.ni; e, per la pubblica udienza del 10.5.11, prodotte memorie ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ. da entrambe le parti, compare la sola controricorrente per la discussione orale.
Motivi della decisione

2. La ricorrente censura la gravata sentenza mediante:

2.1. un primo motivo, di "nullità del procedimento e/o della sentenza" in relazione agli artt. 342 e 112 cod. proc. civ., con il quale lamenta che la propria legittimazione attiva non era stata oggetto di specifico motivo di appello, concludendo con il prescritto quesito di diritto;

2.2. un secondo motivo, anch’esso di "nullità del procedimento e/o della sentenza", in relazione agli artt. 345 e 112 cod. proc. civ. e L. n. 353 del 1990, artt. 52 e 92 in base al quale qualifica come inammissibili le eccezioni nuove nei giudizi di appello iniziati dopo il 30 aprile 1995, concludendo con il prescritto quesito di diritto;

2.3. un terzo motivo, cumulativamente riferito a violazione e falsa applicazione di legge ( art. 1510 c.c., comma 2, artt. 1378 e 1918 cod. civ.) ed a vizio di motivazione, in forza del quale nega che il trasferimento della proprietà di cose determinate solo nel genere debba aver luogo sempre e comunque con la consegna al vettore e rileva la carenza di accertamento, ad opera dei giudici di appello, del momento in cui detto trasferimento si era avverato; e concludendo con un quesito riguardante esclusivamente il profilo di violazione di legge;

2.4. un quarto motivo, anch’esso cumulativamente riferito a violazione e falsa applicazione di legge ( art. 1891 c.c., comma 2 e art. 1411, comma 3) ed a vizio di motivazione, in forza del quale lamenta avere la Corte fiorentina omesso di valutare se l’assicurazione fosse per conto proprio o di chi spetta e ad ogni buon conto, qualora si fosse trattato di assicurazione per conto di chi spetta, di accertare se la condotta del titolare dell’interesse non avesse fondato comunque il diritto del contraente ad avvalersi delle prestazioni del contratto; e formula due quesiti, anch’essi attinenti esclusivamente al profilo di violazione di legge;

2.5. un quinto motivo, anch’esso cumulativamente riferito a violazione e falsa applicazione di legge ( art. 1918 cod. civ.) ed a vizio di motivazione, in forza del quale sostiene la persistenza del diritto all’indennizzo nel caso – come quello di specie – in cui il pagamento della merce assicurata sia collegato alla consegna, così accollandosi il venditore mittente il rischio della perdita di quella; e conclude con un quesito, anche in tal caso riferito esclusivamente al profilo di violazione di legge.

3. Dal canto suo, la Toro assicurazioni contesta partitamente i motivi di ricorso:

3.1. sostenendo di avere adeguatamente sollevato con l’atto di appello l’eccezione di difetto di legittimazione attiva, il quale comunque sarebbe stato rilevabile di l ufficio;

3.2. negando l’obbligo della Corte territoriale di indagare di ufficio su eventuali patti contrari alla conseguenza normale del trasferimento della proprietà di merci spedite al momento della consegna al vettore, soprattutto dinanzi alla linearità ed all’evidenza di quest’ultima circostanza;

3.3. negando trattarsi di assicurazione per conto di chi spetta e sussistere poi il consenso del preteso titolare dell’interesse alla fruizione dei diritti da parte del contraente, in quanto:

3.3.1. tanto non può evincersi dalla mera inerzia del primo o dall’invio – da parte del secondo – di altri beni in sostituzione di quelli deperiti;

3.3.2. non si applica l’art. 1411 c.c., comma 3, all’assicurazione per conto di chi spetta;

3.3.3. occorre comunque un consenso espresso;

3.3.4. tanto è stato oggetto di specifico accertamento nella gravata sentenza;

3.4. negando la rilevanza, nei rapporti tra assicuratore ed assicurato, degli accordi intercorsi tra questi ed il compratore della merce.

4. Va preliminarmente dichiarata l’inammissibilità delle censure di vizio di motivazione (proposte oltretutto in modo cumulativo con la violazione di legge nei motivi terzo, quarto e quinto):

4.1. il quesito è imposto anche per tale tipologia di motivo (come puntualizza già Cass. , ord. 18 luglio 2007, n. 16002, con indirizzo ormai consolidato, a partire da Cass. Sez. Un., 1 ottobre 2007, n. 20603: v. tra le ultime Cass., ord. 30 dicembre 2009, n. 27680) dall’art. 366-bis cod. proc. civ. (come introdotto dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6 ed applicabile – in virtù del medesimo D.Lgs., art. 27, comma 2 – ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze e gli altri provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, cioè dal 2 marzo 2006, senza che possa rilevare la sua abrogazione ad opera della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. d in virtù della disciplina transitoria dell’art. 58 della medesima legge);

4.2. per il vizio di motivazione la oramai consolidata giurisprudenza di questa Corte esige che il quesito indichi in modo sintetico, evidente ed autonomo, chiaramente il fatto controverso in riferimento al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, come pure le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione (da ultimo, v. Cass., ord. 30 dicembre 2009, n. 27680): occorrendo, in particolare, la formulazione conclusiva e riassuntiva di uno specifico passaggio espositivo del ricorso, nel quale e comunque anche nel quale si indichi non solo il fatto controverso riguardo al quale si assuma omessa, contraddittoria od insufficiente la motivazione, ma anche – se non soprattutto – quali siano le ragioni per cui la motivazione è conseguentemente inidonea sorreggere la decisione (Cass., ord. 13 luglio 2007 n. 16002);

4.3. può poi qualificarsi ammissibile il ricorso per cassazione nel quale si denunzino con un unico articolato motivo d’impugnazione vizi di violazione di legge e di motivazione in fatto, ma alla imprescindibile condizione che lo stesso si concluda con una pluralità di quesiti, ciascuno dei quali contenga un rinvio all’altro, al fine di individuare su quale fatto controverso vi sia stato, oltre che un difetto di motivazione, anche un errore di qualificazione giuridica del fatto (Cass. Sez. Un., 31 marzo 2009, n. 7770);

4.4. nel caso di specie, per i motivi terzo, quarto e quinto i quesiti formulati si soffermano soltanto sui profili di violazione di legge e pertanto risultano inammissibili le doglianze di vizio di motivazione.

5. Ciò posto, i motivi di ricorso – ed il terzo, quarto e quinto, per la parte in cui sono ammissibili – sono infondati, una volta rilevato che non sussisterebbero profili di nullità del procedimento o della sentenza per la risoluzione della controversia in base a questione non sottoposta preventivamente alle parti, per quanto si dirà in ordine al punto 5.1. e 5.2.:

5.1. quanto al primo motivo, la contestazione della legittimazione ad agire si legge – secondo quanto riportato, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso e del controricorso per cassazione, dalla controricorrente a pag. 5 del controricorso – in modo idoneo e chiaro a pag. 7 dell’atto di citazione in appello da parte della Toro assicurazioni spa;

5.2. quanto al secondo motivo, il divieto di eccezioni nuove in appello, secondo il testo dell’art. 345 cod. proc. civ. introdotto dalla L. n. 353 del 1990, non opera se non altro – e a prescindere dai seri dubbi sulla qualificazione di una tale contestazione come eccezione in senso stretto e per di più nuova – perchè, in forza della disciplina transitoria di tale riforma, le nuove disposizioni, tra cui appunto il nuovo testo dell’art. 345 cod. proc. civ., possono applicarsi solo ai giudizi iniziati in primo grado dopo il 30.4.1995 (tra le molte: Cass. 4 giugno 2004, n. 10654; Cass. 29 settembre 2005, n. 19151; Cass. 29 maggio 2006, n. 12744; Cass. 4 gennaio 2011, n. 99), mentre nel caso di specie la causa è iniziata con citazione notificata il 2 4.11.93;

5.3. quanto al terzo, limitatamente al profilo di violazione di legge a causa dell’inammissibilità di quello di vizio di motivazione per quanto indicato sopra al punto 4, la Corte territoriale in modo congruo, logico e conforme a diritto motiva sulla sussistenza, nel caso di specie, della conseguenza normale del trasferimento della proprietà all’atto della consegna al vettore; essa da atto anche, altrettanto correttamente, della possibilità di un patto contrario o di una diversa evenienza: ma tanto andava naturalmente provato da chi ne aveva interesse, cioè dalla ricorrente, la quale – invece – neppure deduce se e quando e quali elementi di fatto abbia articolato e documentato, nel corso dei gradi di merito, a sostegno della diversa conclusione del passaggio della proprietà in tempo differente (e non rilevando le argomentazioni svolte per la prima volta in questa sede di legittimità);

5.4. quanto al quarto (anche in tal caso limitatamente al profilo di violazione di legge a causa dell’inammissibilità di quello di vizio di motivazione per quanto indicato sopra al punto 4):

5.4.1. la Corte territoriale qualifica espressamente il contratto (pag. 7, settimo rigo, della sentenza gravata, a conclusione della disamina condotta nelle due pagine precedenti) come assicurazione per conto proprio, all’esito di un’operazione ermeneutica avverso la quale il sindacato della Corte di legittimità sarebbe consentito soltanto nell’ipotesi di violazione evidente dei canoni di interpretazione della volontà delle parti;

5.4.2. una simile violazione, a ben vedere, neppure viene prospettata dalla ricorrente, che si limita – se non altro negli atti in cui ciò le è consentito, non potendo sopperirvi con la memoria ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ. – a contrapporre, meramente giustapponendola, a quella della Corte di appello la propria ricostruzione della fattispecie, senza indicare quali passaggi del ragionamento dei giudici di merito siano evidentemente fallaci e le ragioni di tale insostenibilità;

5.4.3. ad ogni buon conto, perfino ove si potesse trattare di assicurazione per conto di chi spetta di beni mobili venduti e da trasportare da un luogo all’altro (tra le ultime, v. Cass. 3 settembre 2007, n. 18514 e Cass. 28 marzo 2008, n. 8063) i diritti nascenti dal contratto di assicurazione stipulato dal venditore (primo o dopo la consegna e che non sia – come non è nel caso in esame – a sua volta vettore) spetterebbero – salvo patto contrario, del quale non vi è allegazione o comunque idonea prova nel caso in esame – all’acquirente;

5.4.4. infine, nessun espresso consenso risulta nel caso di specie manifestato dal preteso titolare dell’interesse, non potendo esso desumersi da condotte meramente omissive di questi o dalle commissive condotte unilaterali dell’assicurato;

5.5. in ordine al quinto (anche in tal caso limitatamente al profilo di violazione di legge a causa dell’inammissibilità di quello di vizio di motivazione per quanto indicato sopra al punto 4), il patto intercorso tra venditore – mittente ed acquirente-destinatario della merce assicurata riguarda non già il trasferimento della proprietà, ma, nella stessa prospettazione del primo, il pagamento del prezzo, con la duplice conseguenza: che persiste la validità della regola generale del trasferimento della proprietà (e del rischio connesso al perimento) della merce al momento della consegna al vettore o allo spedizioniere (oltre alle pronunce già indicate per l’assicurazione per conto di chi spetta, sopra al punto 5.4.3., si veda, tra le altre e sul punto specifico, Cass. 9 luglio 2003, n. 10770); e che non si tratta di un patto, siccome res inter alios acta, in grado di incidere sul contratto di assicurazione, salvo il caso – che qui non ricorre – di. un’espressa menzione di tale eventualità. 6. Il ricorso va pertanto rigettato e la soccombente ricorrente condannata alle spese del giudizio di legittimità, secondo la liquidazione di cui in dispositivo.
P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna la Panapesca, quale incorporante di P.I.A. Prodotti Ittici Alimentari spa, in pers. del leg. ra.ppr.nte p.t., al pagamento, in favore della Toro Assicurazioni spa, in pers. del leg. rappr.nte p.t., delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 7.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 11-01-2011) 13-04-2011, n. 14984 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza emessa in data 7/7/2009 il Tribunale di Brescia applicava, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., a G.C. la pena di anni 2 e mesi 8 di reclusione ed Euro 12.000 di multa per il delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, per la detenzione di gr. 420 di hashish (acc. in (OMISSIS)).

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il P.G. di Brescia, lamentando la violazione di legge per la omessa condanna del G. al pagamento delle spese processuali, trattandosi di patteggiamento allargato.

Chiedeva inoltre la correzione del capo di imputazione riportato in sentenza, secondo le modifiche contestate all’udienza del 7/7/2009.
Motivi della decisione

3. Il ricorso è fondato.

3.1. Invero avendo l’imputato concordato la pena con il rito del c.d.

"patteggiamento allargato", doveva essere condannato al pagamento delle spese processuali, come si desume dall’art. 445 c.p.p., comma 1.

Ciò premesso, questa Corte di legittimità, in un caso analogo, ha già avuto modo di statuire che va annullata senza rinvio, con contestuale integrazione della statuizione omessa, la sentenza di patteggiamento che ometta la statuizione di condanna alla rifusione delle spese processuali, ove non sia stata previamente esperita la procedura di correzione dell’errore materiale (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 26817 del 09/04/2010 Cc. (dep. 12/07/2010), Cammino, Rv. 247678).

3.2. Quanto all’imputazione riportata nella intestazione della sentenza, effettivamente è stata trascritta in modo errato, secondo quella che era stata la prima contestazione, senza invece tener conto della precisazione della imputazione formulata dal P.M. all’udienza del 7/7/2009.

Si impone pertanto la correzione dell’errore indicando come capo di imputazione il "reato p. e p. dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 e 1 bis in quanto deteneva illecitamente a scopo di cessione a terzi 420 gr. di hashish suddivisi in alcuni panetti.

In (OMISSIS)".
P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla omessa condanna di G.C. al pagamento delle spese processuali, che dispone; corregge l’errore materiale relativo all’imputazione a carico del medesimo G., nella intestazione della predetta sentenza, che in sostituzione della imputazione riportata deve intendersi "reato p. e p. dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1 e 1 bis in quanto deteneva illecitamente a scopo di cessione a terzi 420 gr. di hashish siddivisi in alcuni panetti.

In (OMISSIS)", con annotazioni di rito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 10-08-2011, n. 17178 Categoria, qualifica, mansioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

tto.
Svolgimento del processo

Con sentenza del 25 luglio 2007 la Corte di Appello di Bari confermava la statuizione di primo grado con cui era stato accertato il diritto di A.L. dipendente della spa Poste Italiane inserito nell’area operativa, all’inquadramento nell’area quadri di secondo livello a decorrere dal 4 gennaio 1996 e il pagamento delle differenze stipendiali, ritenendo che dalle prove testimoniali era emerso lo svolgimento, per oltre un semestre, delle mansioni superiori cui era stata assegnata non in sostituzione di altro dipendente.

Avverso tale sentenza ricorre per cassazione la società Poste Italiane spa con un unico articolato motivo di impugnazione cui resiste con controricorso l’ A..
Motivi della decisione

1.- Con l’unico articolato motivo di ricorso la società ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. in riferimento agli artt. 43 e 44 del c.c.n.l. del 26.11.1994, ed all’accordo integrativo al CCNL 23.5.1995, nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.

2.- Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, poichè il nè il contratto collettivo, nè l’accordo integrativo oggetto dell’esame del giudice d’appello risultano essere stati ritualmente allegati al ricorso per cassazione.

3.- Questa Corte ha ripetutamente affermato che in tema di ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione dei contratti collettivi, è improcedibile quel ricorso al quale non è stato allegato in veste integrale l’accordo collettivo di cui si controverte, atteso che l’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 pone a carico del ricorrente un vero e proprio onere di produzione, che ha per oggetto il contratto collettivo nel suo testo integrale e non già solo nella parte su cui si è svolto il contraddittorio o che viene invocata nell’impugnazione di legittimità, ciò perchè la Cassazione, nell’esercizio della funzione nomofilattica, ben può cercare all’interno del contratto collettivo ciascuna clausola, anche non oggetto dell’esame delle parti o del giudice di merito, che comunque ritenga utile all’interpretazione (sull’onere di produzione del testo integrale dei contratti collettivi sui quali il ricorso si fonda, cfr. ex multis Cass. sez. unite 20075/2010, Cass. 4373/2010, Cass. 219/2010, Cass. 27876/2009, Cass. 16619/2009, Cass. 15495/2009, Cass. 2855/2009, Cass. 21080/2008, Cass. 6432/2008, cui adde Cass. 21366/2010 e Cass. 21358/2010). Si è precisato inoltre che l’onere di depositare i contratti e gli accordi collettivi, imposto a pena d’improcedibilità del ricorso per cassazione dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 è soddisfatto solo con il deposito da parte del ricorrente dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda, senza che possa essere considerata sufficiente la mera allegazione dell’intero fascicolo di parte del giudizio di merito in cui sia stato già effettuato il deposito di detti atti (Cass. 4373/2010 cit.) e che l’onere di depositare il testo integrale dei contratti collettivi di diritto privato previsto dalla citata norma non è limitato al procedimento di accertamento pregiudiziale sull’efficacia, validità ed interpretazione dei contratti e accordi collettivi nazionali di cui all’art. 429 bis c.p.c., ma si estende al ricorso ordinario ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, avuto riguardo alla necessità che la S.C. sia messa in condizione di valutare la portata delle singole clausole contrattuali alla luce della complessiva pattuizione, e dovendosi ritenere pregiudicata la funzione nomofilattica della S.C. ove l’interpretazione delle norme collettive dovesse essere limitata alle sole clausole contrattuali esaminate nei gradi di merito (Cass. sez. unite 20075/2010 cit, nonchè Cass. 27876/2009 cit).

4.- Nella specie, tutti i motivi di ricorso fanno riferimento a una determinata interpretazione delle norme contrattuali, ed in particolare degli artt. 43 e 44 del c.c.n.1. del 1994, e dell’accordo integrativo del 23.5.1995, che si assume contrastante con l’interpretazione, ritenuta errata, data dal giudice di merito.

5.- Di qui l’improcedibilità del ricorso per cassazione.

6.- Le spese del giudizio di legittimità’ seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in Euro 30,00 per esborsi ed Euro duemila/00 per onorari, oltre IVA, CPA e spese generali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.