T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 23-05-2011, n. 4545 avvocato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con decreto del 1° febbraio 2011, il Ministro della Giustizia ha nominato la prof.ssa L.M., professore ordinario in servizio presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi La Sapienza di Roma, in sostituzione del prof. Giuseppe Morbidelli, componente supplente della XVI Sottocommissione per l’esame di avvocato, sessione 2010, costituita presso la Corte di Appello di Roma.

Con nota del 3 marzo 2011, la prof.ssa M. ha presentato le dimissioni e pregato di sollecitare il Ministro della Giustizia per la sua sostituzione.

Ha quindi proposto il presente ricorso, con cui ha dedotto sia vizi di violazione di legge, in particolare degli artt. 7 e 8 l. 241/1990, sia la presenza di figure sintomatiche dell’eccesso di potere, eccependo anche l’illegittimità costituzionale dell’art. 22 r.d. 1578/1933.

L’Avvocatura Generale dello Stato si è costituita in giudizio per resistere al ricorso.

Alla camera di consiglio del 20 aprile 2011, il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

2. Il ricorso può essere immediatamente definito nel merito, con sentenza in forma semplificata adottata ai sensi dell’art. 60 d.lgs. 104/2010.

Il Collegio, infatti, non ha ragioni per discostarsi dall’orientamento già manifestato dalla Sezione per fattispecie analoghe in cui è stata ritenuta fondata la censura di violazione dell’art. 7 l. 241/1990, atteso che il ricorrente, ove debitamente avvisato dell’inizio del procedimento di nomina, avrebbe potuto far valere tutte le situazioni ostative alla sua partecipazione alla sottocommissione evidenziate nel ricorso, ferma restando la successiva valutazione delle stesse comunque rimessa all’amministrazione procedente (T.A.R. Lazio, Roma, I, 1° febbraio 2011, n. 896; T.A.R. Lazio, Roma, I, 16 aprile 2010, n. 7230; T.A.R. Lazio, Roma, I, 23 marzo 2007, n. 2543).

Né è applicabile, al caso di specie, la norma di cui all’art. 21 octies l. 241/1990 in quanto l’amministrazione non ha dimostrato in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, tenuto anche conto del fatto che la ricorrente ha specificamente rappresentato nell’atto di ricorso gli impegni, di natura professionale, che determinerebbero l’indisponibilità ad assumere l’incarico contestato.

Le particolari esigenze di celerità indicate nel provvedimento impugnato, inoltre, non sono supportate da alcuna specificazione, per cui si rivelano un assunto privo di adeguato supporto probatorio.

Il Collegio rileva altresì la fondatezza della censura con cui è contestata la necessità di dover operare la sostituzione del prof. Morbidelli con altro professore appartenente al medesimo Ateneo. All’accoglimento del ricorso segue, per l’effetto, l’annullamento dell’impugnato decreto ministeriale del 1° febbraio 2011 con cui la ricorrente è stata nominata componente supplente della XVI Sottocommissione d’esame presso la Corte d’Appello di Roma in sostituzione del prof. Morbidelli.

3. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e, liquidate complessivamente in Euro 1.000 (mille/00), sono poste a favore della ricorrente ed a carico dell’amministrazione resistente.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima)

accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla l’impugnato decreto del Ministro della Giustizia del 1° febbraio 2011.

Condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate complessivamente in Euro 1.000 (mille/00), in favore della ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 06-10-2011, n. 20519

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Svolgimento del processo

che, con sentenza del 24.7.03, il Tribunale di Roma ha respinto le domande avanzate dalla Security Services s.r.l. e da C. F. nei confronti dell’AMA -Azienda Municipale Ambiente di Roma- s.p.a., della Nuova Autovox s.p.a. in A.S. e dell'(allora) Ministero dell’Industria e Commercio (oggi Ministero delle Attività Produttive), volte ad ottenere declaratoria di nullità del contratto con il quale la Nuova Autovox in A.S. aveva ceduto ad AMA il proprio complesso aziendale; che, in parziale accoglimento del gravame proposto dai soccombenti contro la decisione, la Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 22.10.07, ha liquidato in un minore importo le spese del giudizio di primo grado poste a carico degli stessi;

che con separati ricorsi, l’uno notificato l’8.5.08 e l’altro il 9.5.08, l’Azienda Municipale Ambiente di Roma – AMA s.p.a da un lato e la Security Services s.r.l., e C.F. dall’altro, hanno chiesto la cassazione della predetta sentenza;

che ciascuna delle predette parti ha inoltre resistito al ricorso dell’altra con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale;

che la Nuova Autovox s.p.a. in A.S. ed il Ministero delle Attività Produttive hanno depositato controricorsi per resistere, rispettivamente, al ricorso principale ed a quello incidentale della Security Service e del C.;

che i ricorsi devono essere riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c..
Motivi della decisione

che, a norma dell’art. 366 c.p.c., n. 3, il ricorso in cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l’esposizione sommaria dei fatti della causa; che, secondo la giurisprudenza costante e consolidata di questa Corte, per soddisfare il requisito in questione non è necessario che l’esposizione dei fatti costituisca una premessa autonoma e distinta rispetto ai motivi di ricorso, nè occorre una narrativa analitica o particolareggiata, ma è indispensabile che dal contesto del ricorso (ossia, solo dalla lettura di tale atto ed escluso l’esame di ogni altro documento, compresa la stessa sentenza impugnata) sia possibile desumere una conoscenza del "fatto", sostanziale e processuale, sufficiente per bene intendere il significato e la portata delle critiche rivolte alla pronuncia del giudice a quo, non potendosi distinguere, ai fini della detta sanzione di inammissibilità, fra esposizione del tutto omessa ed esposizione insufficiente (cfr. da ultimo, fra molte, Cass., nn. 10288/09, 7460/09, 2831/09, 15808/08); che, nella specie, nè il ricorso proposto dall’AMA s.p.a. nè quello proposto dalla Security Service s.r.l. rispondono all’esigenza di consentire l’immediata percezione del contenuto della sentenza impugnata necessario alla comprensione delle censure che le sono rivolte;

che, infatti, entrambi i ricorsi si limitano ad indicare la tipologia del giudizio e le conclusioni in esso precisate, ma non riassumono, quantomeno nelle sue linee essenziali, la vicenda processuale a partire dal primo grado, non accennano ai fatti costitutivi delle pretese azionate (così che, ad es., non è dato comprendere sotto quale profilo la Security Service ed il C. in proprio avessero interesse ad agire) e quali siano state le difese svolte da ciascun convenuto per contrastarle, non individuano i fatti controversi nè danno conto delle ragioni della decisione: in definitiva, non consentono di identificare in alcun modo le questioni dibattute ed, in conseguenza, di verificare se vi sia rispondenza fra queste ed i motivi di impugnazione;

che i ricorsi principali vanno pertanto dichiarati inammissibili per difetto del requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 3;

che, per la medesima ragione, vanno dichiarati inammissibili anche i ricorsi incidentali (peraltro tardivi) dell’AMA s.p.a. e della Security Service s.r.l. e del C.;

che l’esito del giudizio giustifica l’integrale compensazione delle spese fra le parti ricorrenti;

che la Security Service s.p.a. ed il C. vanno invece condannati a pagare le spese sostenute dai controricorrenti Ministero delle Attività Produttive e Nuova Autovox s.p.a. in A.S., che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.

riunisce i ricorsi e li dichiara inammissibili; condanna la Security Service s.r.l. e C.F. a pagare al Ministero delle Attività Produttive ed alla Nuova Autovox s.p.a. in A.S., le spese processuali, che liquida in favore di ciascuna delle predette parti resistenti in complessivi Euro 8.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre per Nuova Autovox spese generali ed accessori di legge, e per il Ministero oltre spese presentate in debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. VI, Sent., 22-06-2011, n. 3745 Amministratori comunali e provinciali

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ricorso al TAR del Lazio n. 11196/2005, il signor S. I. impugnava il decreto del Ministero dell’interno del 10 agosto 2005 con cui era stato rimosso dalla carica di consigliere dell’Amministrazione provinciale di Agrigento.

Tra gli elementi di tale decreto era posta tra l’altro l’esistenza di un procedimento penale per falsità materiale ed ideologica ed abuso d’ufficio aggravato a carico dello I.. I comportamenti che avevano portato a tale incriminazione venivano ritenuti dall’Amministrazione dell’interno tali da porsi in contrasto con l’esercizio delle funzioni pubbliche alle quali il soggetto in questione era preposto e con le esigenze di dignità e prestigio della carica da lui ricoperta.

2. Il TAR adito riteneva che gli apprezzamenti operati dal Ministero in materia non fossero basati su elementi fattuali, frutto di attività di riscontro obiettivo e che, nel caso di specie, non fosse stata dimostrata nè la sussistenza di fatti che potessero rivelare l’esistenza di un reato e concreto collegamento tra l’interessato e la criminalità organizzata, nè la presenza di circostanze che potessero risultare idonee a determinare uno sviamento dell’interesse pubblico nell’azione dell’ente locale.

Per tali ragioni il giudice di primo grado accoglieva il ricorso dello I. ed annullava il provvedimento ministeriale.

3. Contro tale sentenza ricorreva il Ministero dell’interno, chiedendo altresì la sospensione dell’efficacia della sentenza stessa.

4. La causa è stata discussa nell’udienza pubblica del 12 aprile 2011, relatore il consigliere Antonio Malaschini.

Il ricorso in appello merita di essere accolto.

Giova considerare che ai sensi dell’art. 142, co. 1, d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "Con decreto del Ministro dell’interno il sindaco, il presidente della provincia, i presidenti dei consorzi e delle comunità montane, i componenti dei consigli e delle giunte, i presidenti dei consigli circoscrizionali possono essere rimossi quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico".

La disposizione citata consente, quindi, la rimozione ogni qual volta ci sia pericolo per l’ordine pubblico, a prescindere dall’esito delle vicende penali.

La rimozione degli amministratori degli enti locali, per atti e comportamenti contrari alla Costituzione, per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico, è espressione di una norma di chiusura del sistema di controllo sugli organi degli enti stessi (C. Stato, IV, 15 novembre 2004, n. 7455).

Ebbene, dalle note in atti risulta che nel processo a carico di alcuni imputati della cosiddetta operazione "Alta Mafia" spicca quale principale imputato per il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso Vincenzo Lo Giudice, già deputato all’Assemblea regionale siciliana e più volte Assessore regionale, individuato quale referente politico dello stesso I..

Sembra emergere un rapporto tra lo I. e il Lo Giudice non limitato all’appartenenza ad una identica corrente politica, ma in un contesto più ampio nel quale lo I., Dirigente tecnico del Gabinetto dell’Assessorato regionale ai lavori pubblici e uomo di fiducia dell’assessore Vincenzo Lo Giudice, si poneva come colui che predisponeva le pratiche al fine di garantire al gruppo di cui faceva parte di poter realizzare i propri obiettivi, assicurando flussi di denaro pubblico da parte degli organi competenti agli interessi del sistema affaristico illegale del Lo Giudice.

In una relazione datata 20 maggio 2005 della Questura di Agrigento, concernente un’operazione di polizia avverso la famiglia mafiosa "Traina" di Porto Empedocle (alcuni componenti della quale vennero arrestati in data 5 aprile 2005), venivano sottolineati i rapporti dello I. con esponenti di rilievo della criminalità organizzata.

5. D’altra parte, prescindendo dal riferimento e dall’esito processuale dello specifico fatto innanzi richiamato, è dall’insieme delle risultanze istruttorie amministrative e giurisdizionali riportate in atti che emerge una pluralità di fatti idonei a giustificare il provvedimento adottato.

6. Alla stregua delle esposte ragioni va pertanto accolto l’appello.

Consegue la condanna dell’appellato al pagamento delle spese, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie

Condanna l’appellato al pagamento delle spese, quantificato in 3000/00 (tremila/00) euro..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Sicilia Palermo Sez. I, Sent., 08-07-2011, n. 1321 Aggiudicazione dei lavori Contratto di appalto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso ritualmente notificato alle Amministrazioni resistenti e depositato il 28.12.2010 la G.C. s.r.l., premesso che con bando ritualmente pubblicato il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche di Sicilia e Calabria, Sede di Palermo, aveva bandito una gara per l’affidamento dell’appalto dei lavori di "completamento della riqualificazione del Colle Sant’Alfonso – Comune di Alimena (PA)"; che essa aveva presentato una offerta regolarmente ricevuta, ma era stata esclusa perché "sia la busta Adocumentazione, sia la busta Bofferta economica non recano all’esterno nessuna indicazione dell’oggetto della gara a cui si riferiscono"; che alla successiva seduta del 26 novembre 2010 la Commissione aveva provveduto all’apertura delle offerte economiche ed all’individuazione delle soglie di anomalia; che in seguito alla pubblicazione dei relativi risultati essa aveva appurato che la propria offerta sarebbe stata la migliore; tutto quanto sopra premesso, ha impugnato gli atti in epigrafe indicati lamentandone l’illegittimità per 1) violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost. – violazione dei principi di cui all’art. 2 del D. Lg.vo 163/06 – violazione dei principi fissati in tema di favor partecipationis – eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza ed arbitrarietà – eccesso di potere per inutile aggravio della procedura di gara; 2) in via subordinata ed ove dovesse occorrere, illegittimità del bando di gara e del relativo disciplinare annesso per violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost. – violazione dei principi di cui all’art. 2 del D. Lg.vo 163/06; violazione dei principi fissati in tema di favor partecipationis – eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza ed arbitrarietà – eccesso di potere per inutile aggravio della procedura di gara.

All’adunanza camerale del 13.1.2011, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare della ricorrente, si è costituita l’Amministrazione resistente senza depositare memoria scritta ed instando per il rigetto del ricorso avversario.

All’esito della predetta adunanza il T.A.R. adito, con ordinanza n. 43/11, in accoglimento della predetta istanza cautelare, ha ordinato all’Amministrazione resistente di ammettere la ricorrente con riserva al prosieguo della procedura.

Con ricorso incidentale ritualmente notificato e depositato il 27.1.2011 si è costituita la controinteressata G. s.r.l., impugnando i verbali di gara in epigrafe indicati, nella parte in cui non avevano escluso la ricorrente principale, lamentandone l’illegittimità per violazione e falsa applicazione della lex specialis.

Con ricorso incidentale per motivi aggiunti ritualmente notificato e depositato il 7.4.2011 la controinteressata ha poi ulteriormente lamentato l’illegittimità degli atti già impugnati per violazione e falsa applicazione dell’art. 38, comma 1 del D. Lg.vo 163/2006, nonché del disciplinare di gara.

Con memoria depositata il 17 maggio 2011 l’Amministrazione resistente ha eccepito la legittimità del proprio operato, rispettoso della lex di gara siccome discrezionalmente fissata dall’Amministrazione stessa; ha concluso per il rigetto del ricorso principale.

All’udienza pubblica del 7.6.2011 i ricorsi, su concorde richiesta dei procuratori delle parti, sono stati trattenuti in decisione; all’esito di tale udienza il Tribunale ha emesso dispositivo di sentenza con cui ha accolto il ricorso principale, rigettato quello per motivi aggiunti e condannato l’Amministrazione resistente e la controinteressata a rifondere alla ricorrente le spese di lite.

Motivi della decisione

E’ pregiudiziale l’esame del ricorso incidentale e per motivi aggiunti, coi quali la controinteressata, al fine di paralizzare il ricorso principale, ha lamentato la mancata esclusione della ricorrente dalla gara per la quale si controverte, deducendo ulteriori due motivi (rispetto a quello impugnato dalla ricorrente medesima).

Ancora più pregiudiziale sarebbe l’esame delle eccezioni di irricevibilità ed inammissibilità dei predetti gravami, ma ritiene il Collegio di potere considerare assorbiti tali profili, stante l’infondatezza nel merito delle censure svolte dalla controinteressata.

Con l’unico motivo aggiunto – rubricato "violazione e falsa applicazione della lex specialis" – la C.P. di T.P. & C. s.n.c. lamenta la mancata esclusione della ricorrente perché l’indicazione dell’oggetto della gara difetterebbe non solo sulle buste interne (oggetto questo del ricorso principale) ma anche su quelle esterne.

La censura è infondata in fatto, posto che la copia della busta esterna prodotta in giudizio dalla ricorrente reca regolarmente l’oggetto della gara (la dicitura è, per la precisione, "Lavori di completamento della riqualificazione del colle S. Alfonso Comune di Alimena (Pa) CUPG15C09000080006CIG 054922961A Importo a base d’asta Euro 1.286.576,36- termine entro le ore 13.00 del 24.11.2010 – gara del giorno 25.11.2010 alle ore 10.00") e l’indicazione dell’offerente.

Con l’unica censura articolata nel ricorso incidentale per motivi aggiunti – rubricata "violazione e falsa applicazione dell’art. 38, comma 1 del D. Lg.vo 163/2006, nonché ai punti del disciplinare di gara" – la controinteressata ha poi lamentato l’illegittimità della mancata esclusione della ricorrente, la cui dichiarazione ex art. 38 comma 1, lett. mter) non sarebbe conforme allo schema normativo.

Anche tale censura è infondata.

I legali rappresentanti della ricorrente hanno espressamente dichiarato "di non essere iscritti nel casellario informatico dell’A.V.C.P. per non avere denunciato all’autorità giudiziaria di essere stati vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale".

Appare al Collegio che, al di là della ricostruzione ermeneutica per vero non perspicua operata dalla controinteressata, lo spirito e la lettera dell’art. 38 comma 1, lett. mter possano dirsi rispettate dalla dichiarazione della ricorrente.

Poiché la dichiarazione di cui all’art. 38 comma 1 lett. mter riguarda la non ricorrenza della causa di esclusione della mancata denunzia all’autorità giudiziaria di alcuni reati subiti (mancata denunzia che deve peraltro emergere dalla richiesta di rinvio a giudizio del P.M. e deve essere comunicata all’AVCP), è evidente che con la dichiarazione di non essere stati vittima di tali reati e che pertanto nulla risulta nel casellario dell’AVCP il concorrente esclude in radice la sussistenza della causa di esclusione in parola che presuppone proprio ed in primis l’esistenza di quei reati in danno del dichiarante.

Alla luce delle argomentazioni che precedono, dunque, il ricorso incidentale e per motivi aggiunti devono essere rigettati; può passarsi, quindi, all’esame del ricorso principale.

Con una unica ed articolata censura – rubricata "violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost.; violazione dei principi di cui all’art. 2 del D. Lg.vo 163/06; violazione dei principi fissati in tema di favor partecipationis; eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza ed arbitrarietà; eccesso di potere per inutile aggravio della procedura di gara" – la ricorrente ha impugnato tanto il verbale di esclusione quanto il presupposto bando di gara nella parte in cui esso prevede a pena di esclusione l’indicazione dell’oggetto dell’appalto non solo sulla busta esterna dell’offerta ma anche nelle buste interne.

Il motivo è fondato, poiché la doppia indicazione de qua, come osservato già in seno all’ordinanza cautelare resa in corso di causa, costituisce inutile formalità non sorretta da alcuna apprezzabile ratio ed aggravante il procedimento, dal momento che la riconducibilità dell’offerta alle imprese partecipanti ed alla specifica gara è sufficientemente garantita dalle indicazioni apposte sulla busta esterna che contiene quelle interne (T.A.R. Sicilia Catania, Sez. II, 12/02/2010, n. 202; T.A.R. Sardegna Cagliari, Sez. I, 09/10/2009, n. 1526;T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 25.7.2008 n. 9417; Consiglio Stato, Sez. V, 8.6.2000, n. 3255).

In altri termini, "l’inserimento di clausole che prevedono la sanzione dell’esclusione, deve essere giustificata da un particolare interesse pubblico, al fine di evitare un mero formalismo, che finirebbe per pretendere dai concorrenti un comportamento accuratamente diligente per finalità non degne di nota o di rilievo (C.d.S, Sez.V, 5289/2007). Di conseguenza le clausole che comminano l’esclusione devono rispondere al canone di ragionevolezza (C.d.S., Sez. IV, 308/2006). Sicché la verifica della regolarità della documentazione va condotta tenendo conto della tendenza alla semplificazione e del divieto di aggravamento degli oneri burocratici (TAR Calabria, Sez. I, 326/2006); ove non sia ravvisabile la lesione di un interesse pubblico effettivo e rilevante, va accordata la preferenza al favor partecipationis con applicazione del principio di sanabilità delle situazioni di irregolarità formali delle procedure concorsuali" (T.A.R. Sicilia Catania, Sez. II, 12/02/2010, n. 202).

Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso principale deve essere accolto e, per l’effetto, devono essere annullati i verbali di gara con cui è stata disposta l’esclusione della ricorrente dalla procedura per cui è causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Prima,

definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, accoglie quello principale;

rigetta quello incidentale.

Condanna l’Amministrazione resistente e la controinteressata, in solido, a rifondere al ricorrente le spese di lite che liquida in complessive Euro 4.000,00 oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.