Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 17-02-2011) 16-03-2011, n. 11022 Sentenza contumaciale

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Tribunale di Rimini, quale giudice dell’esecuzione, dichiarava con decreto inammissibile l’istanza di restituzione in termini per presentare impugnazione contro la sentenza contumaciale avanzata da B.M. in quanto la sentenza contumaciale era stata regolarmente notificata presso il domicilio eletto. Osservava che la rinuncia al mandato presentata dal difensore di fiducia non equivaleva a revoca del domicilio eletto presso di lui, per cui la notifica dell’estratto contumaciale era stata del tutto regolare.

Avverso la decisione presentava ricorso il condannato e deduceva violazione di legge nella parte in cui il giudice dell’esecuzione aveva pronunciato un decreto di inammissibilità al di fuori dei casi previsti dall’art. 666 c.p.p., comma 2, visto che l’indagine che aveva il compito di compiere non riguardava solo la notifica dell’estratto contumaciale, ma la sussistenza di tutte le condizioni previste per la richiesta di restituzione in termini, indagine che doveva essere compiuta in una camera di consiglio partecipata.

Inoltre non sussisteva alcuna prova dell’effettiva conoscenza della condanna in capo all’imputato nè della volontà di non impugnare.

La Corte ritiene che il ricorso debba essere accolto e il decreto annullato con rinvio in quanto il giudice ha omesso di pronunciarsi sulla richiesta di restituzione in termini limitandosi ad affermare che la notifica dell’estratto contumaciale era stata regolarmente eseguita. Nel caso di specie l’indagine che il giudice dell’esecuzione doveva compiere è molto più ampia rispetto alla mera verifica della regolarità della notifica dell’estratto contumaciale, e deve essere volta all’accertamento dell’effettiva conoscenza del provvedimento da parte dell’imputato condannato, soprattutto dopo una rinuncia al mandato da parte del difensore di fiducia, e dovrà anche essere volta alla verifica della tempestività della richiesta della restituzione in termini.
P.Q.M.

La Corte annulla il decreto impugnato e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Rimini.

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Cass. civ. Sez. II, Sent., 25-06-2011, n. 14011 Distrazione delle spese in favore del difensore antistatario

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Svolgimento del processo

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RUSSO Rosario Giovanni.

L’avv. C.A. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe perchè il giudice, nell’accogliere la domanda proposta dal sig. T.G. a ministero del medesimo avv. C., non ha provveduto sulla richiesta di quest’ultimo di distrazione delle spese processuali in proprio favore.

Nessuna delle parti intimate ha svolto difese.

Avviata la procedura camerale di cui all’art. 375 c.p.c., il P.M. ha concluso per la manifesta fondatezza del ricorso.

CONSIDERATO
Motivi della decisione

A differenza di quanto sostenuto dal P.M., il ricorso va dichiarato inammissibile, in adesione all’orientamento delle Sezioni Unite di questa Corte (sent. n. 16037 del 2010), secondo cui in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli art. 287 e 288 c.p.c., e non dagli ordinar mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali, in mancanza di attività difensiva delle parti intimate.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

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Cons. Stato Sez. VI, Sent., 18-04-2011, n. 2363 Decreto di espropriazione

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

E’ impugnata la sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio n. 286 del 13 gennaio 2006 che ha accolto il ricorso della società srl Traes (oggi srl A. 7.) e, per l’effetto, ha annullato il decreto di esproprio adottato dal Prefetto di Roma il 25 novembre 1983 in favore del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ed avente ad oggetto un terreno sito in Velletri di proprietà della odierna società appellata.

L’esproprio era funzionale alla realizzazione di un ufficio postale nel Comune di Velletri; tuttavia secondo le previsioni del PRG vigente all’epoca dei fatti nel suddetto Comune soltanto una parte dell’area (pari a mq 1440) aveva destinazione urbanistica conforme alle finalità espropriative, la restante parte essendo destinata ad edilizia privata di completamento.

Il Tar ha accolto il ricorso sul primo assorbente motivo di censura afferente la (parziale) carenza di idonea destinazione urbanistica del terreno all’epoca della adozione del decreto di esproprio.

Propone appello avverso tale sentenza l’Amministrazione prefettizia ed il Ministero delle poste per rilevare la sua erroneità e per chiederne la riforma, con consequenziale rigetto del ricorso di primo grado.

All’udienza del 29 marzo 2011 il ricorso in appello è stato trattenuto per la decisione.

Le Amministrazioni appellanti censurano la impugnata sentenza del Tar sotto i seguenti distinti profili: 1) perché non avrebbe tenuto conto, nell’esaminare il motivo afferente la pretesa non conformità urbanistica di parte dell’area oggetto della localizzazione, del disposto dell’art. 81 del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, nella parte in cui lo stesso disponeva (nella versione vigente all’epoca dei fatti) che per le opere delle amministrazioni statali l’accertamento di conformità urbanistica è fatto dallo Stato (ciò che sarebbe appunto avvenuto, nella fattispecie in esame, a mezzo della nota ministeriale del 21 febbraio 1979); 2) perché dalla normativa speciale riguardante le opere edilizie delle Poste e delle telecomunicazioni (in particolare art. 10 l. 10 febbraio n. 39; art. 231 del d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156; art. 8 l. 23 gennaio 1974 n. 15) poteva trarsi la conclusione secondo cui le opere destinate ad ospitare uffici postali sono dichiarate ex lege urgenti ed indifferibili, oltre che di pubblica utilità e che il richiamo espresso contenuto nel citato art. 10 l. n. 39/1982 alla legge n. 1 del 1978 altro non poteva significare se non appunto che, con l’approvazione dei progetti afferenti dette opere, si realizza ipso iure (art. 1 comma 5 della l. n. 1/1978) una variante urbanistica, costituente valido titolo per l’esproprio anche a prescindere dalla approvazione regionale della variante stessa.

I motivi d’appello non sono suscettibili di favorevole scrutinio.

Giova anzitutto precisare, sul primo motivo di censura, che la previsione normativa (art. 81 del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, abrogato ad opera dell’art. 4 del d.P.R. 18 aprile 1994 n. 383) inerente la competenza statale (da esercitare, peraltro, d’intesa con la Regione interessata) ad accertare la conformità dell’intervento alle prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi non implica uno spostamento in favore dello Stato delle competenze comunali e regionali in ordine alla approvazione degli strumenti urbanistici; in altri termini, l’accertamento di conformità che la citata disposizione intesta allo Stato, previa intesa con la regione interessata, ha mera natura dichiarativa, nel senso che suppone la coincidenza di destinazione tra l’opera da allocare e la conforme destinazione urbanistica, non avendo la disposizione richiamata l’intento di modificare l’ordine delle competenze in materia di pianificazione urbanistica. Pertanto la nota ministeriale citata dalle appellanti Amministrazioni, quantunque dia atto della conformità urbanistica dell’opera, si appalesa inidonea a superare l’oggettività del dato desumibile incontrovertibilmente dallo strumento urbanistico vigente all’epoca dei fatti nel Comune di Velletri, secondo cui parte dell’area non aveva una destinazione urbanistica conforme alla localizzazione di un ufficio postale. In tal senso il giudice di primo grado ha correttamente rilevato la carenza di idonea destinazione urbanistica dell’area, ciò che evidentemente costituisce un prius rispetto alla corretta incardinazione di un procedimento espropriativo.

9. Né colgono nel segno, come ha messo in evidenza il Tar nella gravata sentenza, i riferimenti alle disposizioni normative che hanno impresso alle opere edilizie postali la natura di opere di pubblica utilità (cfr. il combinato disposto degli artt. 8 della legge 23 gennaio 1974 n. 15 e 231 del d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156), ovvero i caratteri della indifferibilità e dell’urgenza (art. 8 cit.), dato che la questione controversa attiene alla sussistenza o meno di un valido vincolo preordinato all’esproprio, laddove le dichiarazioni ex lege appena citate assumono rilevanza (nel senso che consentono di evitare che si faccia luogo a dichiarazione espressa) nel subprocedimento successivo, afferente la dichiarazione di pubblica utilità, ovvero ai fini della procedura di occupazione d’urgenza.

10. A diverse conclusioni, infine, non conduce la censura fondata sul contenuto dell’ art. 10 comma 3° della legge 10 febbraio 1982 n. 39, dal cui tenore si trae la conclusione che alle opere e agli interventi di che trattasi "possono applicarsi anche le disposizioni della legge 3 gennaio 1978 n. 1". Nella prospettazione delle appellanti, l’applicazione alla fattispecie della disposizione appena citata porterebbe a ritenere superata la questione della pretesa assenza di destinazione urbanistica conforme, per via dell’effetto di variante connesso alla approvazione comunale del progetto preliminare ed esecutivo (art. 1, comma 5° della legge 3 gennaio 1978 n. 1).

10. 1 Ma anche tale censura è infondata.

E’ ben vero che la disposizione richiamata della suddetta legge, recante accelerazione delle procedure per la esecuzione di opere pubbliche e di impianti e costruzioni industriali, ricollega alla approvazione comunale dei progetti relativi alle opere pubbliche ivi contemplate, oltre che la dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza, anche l’effetto di variante agli strumenti urbanistici vigenti, ove – come nella specie – l’opera abbia natura non conforme alla destinazione urbanistica in atto. Ed è altresì vero che l’Autorità comunale possa far luogo alla adozione puntuale della variante senza alcuna autorizzazione preventiva da parte della regione (in tal senso disponendo il richiamato quinto comma della disposizione in esame). Ma nessuna previsione normativa autorizza a concludere che non sia necessaria, dopo l’intervento comunale, anche l’approvazione regionale, secondo la ordinarie competenze in materia di pianificazione urbanistica (art. 10 L. 17 agosto 1942 n. 1150). In sostanza il novum introdotto dalla legge n. 1/1978 consiste soltanto nell’accelerazione al procedimento di variante in ambito comunale, nella misura in cui la legge riconnette all’approvazione del progetto valenza di variante urbanistica puntuale; ma non incide sul riparto di competenze ComuneRegione, che resta pertanto invariato.

Per quanto detto correttamente il Tar ha ritenuto l’illegittimità del decreto espropriativo adottato senza che fosse stata previamente approvata, da parte della Regione, la variante urbanistica necessaria ad imprimere a tutta l’area una conforme destinazione e, ai fini espropriativi, a precostituire un idoneo titolo ablatorio.

11. Le spese di lite del grado possono essere compensate tra le parti, ricorrendo giusti motivi.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull’appello (RG n.4457/2006), come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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Cass. civ. Sez. III, Sent., 23-08-2011, n. 17512 Opposizione

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Svolgimento del processo

D.S.I. proponeva opposizione al decreto con cui il pretore di Catania gli aveva ingiunto di consegnare senza dilazione kl 3.430 di pistacchio a B.N., che ne aveva reclamato la restituzione per avergli affidato la merce in deposito.

A sostegno dell’opposizione l’ingiunto premetteva che con contratto del 13 ottobre 1995 B.N. gli aveva consegnato in deposito Kg. 3.430 di pistacchio, con facoltà del depositario di acquistarne la proprietà pagandone il prezzo ovvero di riconsegnare la merce entro il 31.5.1997 e che esso opponente aveva subito il furto di tutta la merce nella sua detenzione, compresa la suddetta quantità di pistacchio.

Assumeva l’opponente che, trattandosi di deposito a titolo gratuito, in seguito al furto egli era liberato dall’obbligazione di restituzione della merce e che, comunque, essendo la sua una obbligazione alternativa (in cui la facoltà di scelta della prestazione spettava al debitore e non al creditore) la sopravvenuta impossibilità di una delle due prestazioni in facilitate solutionis, per causa non imputabile ad alcuna delle parti ai sensi dell’art. 1288 c.c., aveva avuto l’effetto di trasformare l’obbligazione alternativa in obbligazione semplice e non poteva, con la conseguenza che, data la gratuità del deposito, non poteva essergli posta a carico l’obbligazione di restituzione della merce.

Deducendo, perciò, l’inesistenza del credito del depositante, chiedeva che, previa revoca del decreto opposto, fosse rigettata la domanda proposta con il ricorso per ingiunzione.

B.N. contrastava l’opposizione e ne chiedeva il rigetto.

Il tribunale di Catania, intanto divenuto competente dopo la soppressione dell’ufficio del pretore, pronunciando nella sezione distaccata di Bronte, rigettava l’opposizione e condannava l’opponente alle spese.

Il gravame del soccombente era respinto dalla Corte d’appello di Catania, che, ai fini che ancora interessano, considerava che, non avendo D.S.I. acquistato la merce pagandone il prezzo, in virtù dell’intervenuto contratto di deposito della merce sussisteva il credito esigibile di B.N. alla restituzione, trattandosi, nella specie, di deposito irregolare soggetto alla disciplina di cui all’art. 1782 cod. civ..

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso D.S. I., che ha affidato l’impugnazione a tre mezzi di doglianza, illustrati anche con memoria.

Resiste con controricorso B.N., che ha sua volta ha proposto impugnazione incidentale condizionata in base ad un motivo.
Motivi della decisione

I ricorsi devono essere riuniti ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ..

Con il primo motivo dell’impugnazione principale il ricorrente denuncia "Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1770 e 1782 e 1818 cod. civ. (art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3)".

Sostiene che il giudice di merito avrebbe errato per aver ritenuto applicabile la norma di cui all’art. 1782 cod. civ., dato che non risultava provata la facoltà del depositario di servirsi della mercè, neppure essendovi il consenso del depositante.

Si sarebbe trattato, invece, di deposito regolare di beni fungibili individuati, per i quali la perdita, non imputabile al detentore, esimeva costui dall’obbligazione restitutoria.

Il motivo non può essere accolto.

In caso di deposito irregolare di beni fungibili, che non siano stati individuati al momento della consegna, essi entrano nella disponibilità del depositario, che acquista il diritto di servirsene e, pertanto, ne diventa proprietario, pur essendo tenuto a restituirne altrettanti della stessa specie e qualità, salvo che al negozio sia stata apposta apposita clausola derogatoria (Cass., 20 aprile 2001, n. 5843; Cass.,).

Nell’ipotesi in oggetto il giudice del merito ha accertato che la quantità di pistacchio ricevuta dal B. non fu specificamente individuata, ma venne ammassata insieme ad altra medesima merce, per cui, come al riguardo si sostiene anche in dottrina, in tale comportamento risulta dimostrata pure la volontà di attribuire al depositario la facoltà di servirsi delle cose mobili o fungibili consegnate, che può risultare dalla natura consumabile dell’oggetto del deposito, non essendo richieste, per il deposito irregolare, forme particolari.

Al deposito irregolare, del resto, non sono applicabili le norme relative al deposito regolare, che presuppongono il permanere della proprietà nel depositante e la custodia del depositario.

Con il secondo motivo del ricorso principale si lamenta "omessa e/o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 5). Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1285 c.c., e segg. (art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3)".

Secondo il ricorrente, poichè dal contratto scaturiva un’obbligazione alternativa, in cui, per legge, la facoltà di scelta della prestazione spettava al debitore e non al creditore, il giudice del merito avrebbe dovuto fare applicazione della norma di cui all’art. 1288 cod. civ., per cui, essendo divenuta impossibile una delle due prestazioni per causa non imputabile ad alcuna delle parti, l’obbligazione alternativa era divenuta semplice, con la conseguenza che non poteva essere fatto carico al depositario a titolo gratuito di consegnare la merce essendo tale prestazione divenuta impossibile a seguito del perpetrato furto.

Il motivo deve essere rigettato.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass., 16 agosto 2000, n. 10853) l’obbligazione alternativa, ai sensi dell’art. 1285 cod. civ., e segg., presuppone l’originario concorso di due o più prestazioni, poste in posizione di reciproca parità e dedotte in modo disgiuntivo, nessuna delle quali può essere adempiuta prima dell’indispensabile scelta di una di esse, scelta rimessa alla volontà di una delle parti e che diventa irrevocabile con la dichiarazione comunicata alla controparte. L’obbligazione cosiddetta facoltativa, invece, postula un’obbligazione semplice, avente ad oggetto una prestazione principale, unica e determinata fin dall’origine, nonchè, accanto a questa, una prestazione facoltativa – della cui effettiva ed attuale esigibilità il creditore optante abbia piena consapevolezza – dovuta solo in via subordinata e secondaria qualora venga preferita dal creditore stesso e costituisca, quindi, l’oggetto di una sua specifica ed univoca opzione, opzione che, peraltro, può essere esercitata solo fino al momento in cui non vi sia stato l’adempimento della prestazione principale.

Orbene, in applicazione della regola di diritto di cui innanzi, è di tutta evidenza che, nella specie, non era insorta tra le parti alcuna obbligazione alternativa, posto che il contratto, che esse avevano concluso, improntato prevalentemente al negozio di deposito c.d. irregolare, non prevedeva affatto che con l’obbligazione restitutoria a favore del depositante concorresse, per lo stesso, la previsione disgiuntiva di altra prestazione con effetto solutorio.

Nel collegamento negoziale, infatti, che le parti avevano previsto tra contratto di deposito e facoltà di acquisto da parte del depositario della merce entro il previsto termine, era chiaro che l’acquisto della merce veniva a determinare la evidente estinzione del contratto di deposito, dal quale, finchè esso fosse rimasto in vita, derivava per il depositario la sola obbligazione restitutoria.

Con il terzo motivo – denunciando "Violazione e/o falsa applicazione delle norme sull’interpretazione della volontà contrattuale (art. 1362 cod. civ., e segg.)" – il ricorrente lamenta che la Corte d’appello avrebbe errato nell’escludere che vi sarebbe stata da parte sua la corresponsione del prezzo di acquisto della merce.

Anche detto motivo non può essere accolto.

Il giudice di merito ha escluso che la cosiddetta autofattura, su cui si basa la censura, possa avere l’efficacia probatoria che ad essa vuole attribuire il ricorrente.

In proposito la Corte territoriale ha chiarito che il documento costituisce, infatti, una mera attestazione unilaterale dell’avvenuto pagamento da parte dello stesso soggetto che la fattura aveva predisposto, rispetto alla quale la firma a margine del B. non attestava l’incasso del prezzo di vendita, ma aveva ben diversa finalità.

Detta valutazione risulta adeguatamente e logicamente argomentata, onde non può, quale mera quaestio facti, essere riproposta in sede di legittimità.

In conclusione, il ricorso principale deve essere rigettato, restando così assorbito l’esame dell’impugnazione incidentale, espressamente condizionata all’accoglimento di quella principale.

Le spese del giudizio di legittimità, in virtù del principio della soccombenza, sono a carico del ricorrente principale e vengono liquidate nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale; dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato; condanna il ricorrente principale alle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 1.600,00 di cui Euro 1.400,00 per onorario, oltre spese generali ed accessori come per legge.

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