Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 02-02-2011, n. 2461 Rapporto di lavoro indennità varie

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del Tribunale di Roma, erano state accolte le opposizioni proposte dalla Trambus spa avverso i decreti con i quali C. e gli altri opposti avevano ingiunto il pagamento degli importi corrispondenti alle indennità sostitutive delle ferie non godute nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro ed era stato dichiarato che i predetti non avevano diritto a procedere ad esecuzione forzata sulla base dei provvedimenti monitori.

Con sentenza depositata il 27.1.2006, la Corte di Appello di Roma rigettava l’appello e compensava tra le parti le spese di lite.

Osservava, in sintesi, la corte territoriale che gravava sull’opposto l’onere di articolare la propria difesa secondo quanto previsto dall’art. 414 c.p.c. e di prendere specifica posizione su tutte le circostanze rilevanti ai fini del decidere e dedotte dalla parte opponente, con la conseguenza che, in caso di mancata specifica puntuale contestazione, il giudice può ritenere come ammessi tali fatti, mentre la allegazioni di fatti e circostanze in un momento diverso dalla costituzione in giudizio determinerebbe compromissione del sistema delle preclusioni e che di tali principi il giudice di primo grado aveva fatto corretta e puntuale applicazione.

La Trambus spa aveva precisato nel ricorso in opposizione che la disciplina legale e pattizia era nel senso che del monte annuo di congedi, per prassi consolidatasi in azienda, veniva consentita la fruizione nel corso dell’anno successivo a quello di maturazione, o, in caso di mancata fruizione in tale periodo, alla cessazione del rapporto veniva erogata la relativa indennità sostitutiva.

Peraltro, in sede monitoria erano state inserite alcune giornate di premessi retribuiti non spettanti ed i crediti azionati erano prescritti: a fronte di tali rilievi puntuali la difesa degli opposti era stata quanto mai generica; non erano stati indicati dettagliatamente i giorni di ferie, congedi non fruiti spettanti, l’epoca di maturazione di ciascun diritto, così paralizzando la possibilità anche di verificare la fondatezza dell’eccezione di prescrizione, ritualmente e tempestivamente sollevata dalla società.

Con ricorso notificato il 26.1.2007, i lavoratori propongono ricorso per cassazione, deducendo l’erroneità della decisione ed affidando la impugnazione a due motivi.

Resiste con controricorso la società, che ha prodotto anche memoria ex art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

Deducono i ricorrenti, con il primo motivo, la violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5; la a violazione e la falsa applicazione di norme di legge, ossia dell’art. 414 c.p.c. e art. 416 c.p.c., comma 3; l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.

Assumono che essi ricorrenti, nella memoria di costituzione, avevano preso posizione su quanto dedotto ai fini della controversia, contestando la sussistenza dell’uso aziendale e invocando il diritto a percepire l’indennità sostitutiva di ferie non godute, la cui quantificazione non era stata contestata da controparte e che era evincibile dalla documentazione prodotta.

Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in particolare del R.D. 8 agosto 1931, art. 22 – art. 16 ccnl Autoferrotranvieri – Accordo del 27.7.1978 art. 1 – art. 2078 c.c. – artt. 5 e 6 ccnl Autoferrotranvieri.

Assumono che l’uso aziendale derogherebbe a fonti di rango superiore e non prevedrebbe un trattamento di miglior favore per il lavoratore (R.D. n. 148 del 1931, art. 22, penultimo comma, all. A, prevede, invero, che le ferie siano fruibili entro tre mesi dell’anno successivo o, in caso di impossibilità di relativa fruizione, il pagamento delle equivalenti giornate). Deducono, altresì l’omessa decisione su un punto decisivo della controversia e la mancata decisione sull’infondatezza dell’eccezione di prescrizione.

Rilevano a tale ultimo proposito che, ove si ritenesse che i crediti fossero monetizzabili a fine rapporto, non si comprenderebbe la possibilità di ritenere prescritti gli stessi perchè non soddisfatti nel corso del rapporto stesso.

Rileva questa Corte che la sentenza si basa su duplice motivazione, per cui, quand’anche la prima censura sull’inesistenza dell’uso aziendale si ritenesse fondata, i ricorrenti hanno omesso di indicare elementi a confutazione delle argomentazioni svolte dalla corte territoriale in merito alla circostanza che la rivendicazione azionata in sede monitoria doveva ritenersi infondata in quanto ciascuno dei ricorrenti non aveva indicato con puntualità e nel dettaglio il numero di giorni di ferie e/o congedi spettanti nel corso del rapporto di lavoro, il numero di giorni di ferie e/o congedi non fruiti, l’epoca di maturazione di ciascun diritto anche ai fini di valutazione dell’eccezione di prescrizione ritualmente sollevata.

Al riguardo deve, invero, richiamarsi quanto in più pronunzie affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, enunciando il principio secondo il quale, nel caso in cui venga impugnata con ricorso per cassazione una sentenza (o un capo di questa) che si fondi su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, è necessario, per giungere alla cassazione della pronuncia, non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso abbia esito positivo nella sua interezza con l’accoglimento di tutte le censure, affinchè si realizzi lo scopo proprio di tale mezzo di impugnazione, il quale deve mirare alla cassazione della sentenza, "in toto" o nel suo singolo capo, per tutte le ragioni che autonomamente l’una o l’altro sorreggano. Ne consegue che è sufficiente che anche una sola delle dette ragioni non abbia formato oggetto di censura, ovvero, pur essendo stata impugnata, sia respinta, perchè il ricorso o il motivo di impugnazione avverso il singolo capo di essa, debba essere respinto nella sua interezza, divenendo inammissibili, per difetto di interesse, le censure avverso le altre ragioni poste a base della sentenza o del capo impugnato (cfr., in tal senso, Cass. sez. lav., 18.5.2006 n. 11660; Cass. 8.8.2005 n. 16602; Cass. 8.2.2006 n. 2811;

Cass. 22.2.2006 n. 3881; Cass. 20.4.2006 n. 9233; Cass. 8.5.2007 n. 10374; Cass. sez. 1^ 14.6.2007 n. 13906, conf. a Cass., sez. un. 16602/2005).

Orbene, nel caso esaminato, come sopra osservato, non risulta che i ricorrenti abbiano proposto specifica impugnazione avverso la statuizione autonoma e distinta, con la quale la corte territoriale ha affermato che non erano stati allegati i presupposti necessari per l’eventuale accoglimento delle loro pretese e, peraltro, ove pure si ritenesse che il primo dei motivi di impugnazione si rivolga anche a tale statuizione, non risultano in ogni caso indicati elementi precisi da cui emerga la mancanza di contestazione della Trambus spa riguardo al quantum richiesto, nè richiamati documenti idonei a fondare la pretesa in termini quantitativi.

In definitiva, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto deve essere respinto, laddove le spese del presente giudizio, in applicazione della regola della soccombenza, cedono a carico dei ricorrenti.

P.Q.M.

La Corte così provvede:

rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 40,00 per esborsi, Euro 3.000,00 per onorario, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Corte Costituzionale, Sentenza n. 188/2012, in tema di segnalazione certificata di inizio attività

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Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 29 del 18-7-2012

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimita’ costituzionale dell’articolo 6,
comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138
(Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo
sviluppo), convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma
1, della legge 14 settembre 2011, n. 148, promosso dalla Regione
Emilia-Romagna con ricorso notificato il 12 ottobre 2011, depositato
in cancelleria il 18 ottobre 2011 ed iscritto al n. 120 del registro
ricorsi 2011.
Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell’udienza pubblica del 22 maggio 2012 il Giudice
relatore Giorgio Lattanzi;
uditi gli avvocati Giandomenico Falcon per la Regione
Emilia-Romagna e l’avvocato dello Stato Alessandro De Stefano per il
Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1.- Con ricorso notificato il 12 ottobre 2011 e depositato il
successivo 18 ottobre (reg. ric. n. 120 del 2011) la Regione
Emilia-Romagna ha promosso questioni di legittimita’ costituzionale
dell’articolo 6, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 13
agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione
finanziaria e per lo sviluppo), convertito in legge, con
modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011,
n. 148, in riferimento agli articoli 3, 97, 114, 117 e 118 della
Costituzione.
La disposizione impugnata apporta modifiche ai commi 4 e 6-bis
dell’art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi).
Il testo originario dell’art. 19 della legge n. 241 del 1990 e’
stato sostituito dall’art. 49, comma 4-bis, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione
finanziaria e di competitivita’ economica), convertito in legge, con
modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n.
122, che ha sostituito l’istituto della denuncia di inizio attivita’
(DIA) con quello della segnalazione certificata di inizio attivita’
(SCIA).
La ricorrente premette di avere a suo tempo impugnato l’art. 49,
comma 4-bis, del decreto-legge n. 78 del 2010, deducendo che con esso
l’istituto della SCIA sarebbe stato attratto illegittimamente alla
competenza esclusiva dello Stato (reg. ric. n. 106 del 2010) e di
avere in seguito impugnato anche l’art. 5 del decreto-legge 13 maggio
2011, n. 70 (Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per
l’economia), convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1,
comma 1, della legge 12 luglio 2011, n. 106 (reg. ric. n. 91 del
2011), nella parte in cui prevede che la SCIA trovi applicazione in
materia edilizia e nella parte in cui, aggiungendo un comma 6-bis
all’art. 19 della legge n. 241 del 1990, riduce a trenta giorni,
proprio in tale ultima materia, il termine generale di sessanta
giorni assegnato all’amministrazione dal precedente comma 3 per
vietare la prosecuzione dell’attivita’ conseguente a SCIA e
rimuoverne gli effetti dannosi, in caso di accertata carenza dei
requisiti e dei presupposti.
Per effetto di tali interventi normativi, prosegue la ricorrente,
deve ritenersi che l’attivita’ edilizia, di regola, si avvia a
seguito della presentazione della SCIA, e sarebbe possibile
argomentare che, decorso il termine di trenta giorni appena
ricordato, l’amministrazione potrebbe intervenire a tutela
dell’ordinato sviluppo del territorio, ai sensi dell’art. 19, comma
4, della legge n. 241 del 1990, «solo in presenza del pericolo di un
danno per il patrimonio artistico e culturale, per l’ambiente, per la
salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo
motivato accertamento dell’impossibilita’ di tutelare comunque tali
interessi mediante conformazione dell’attivita’ dei privati alla
normativa vigente».
In particolare, questa conclusione deriverebbe, o comunque
troverebbe conferma, proprio dall’art. 6, comma 1, lettera a),
attualmente impugnato, con il quale l’esercizio del potere di
intervento dell’amministrazione indicato dal comma 4 e’ stato
subordinato al decorso non solo del termine di sessanta giorni
stabilito dal comma 3, ma anche a quello dimidiato di trenta giorni,
stabilito, per la sola attivita’ edilizia, dal comma 6-bis.
A propria volta, l’art. 6, comma 1, lettera b), censurato con
l’odierno ricorso, conferma l’applicabilita’ delle disposizioni
relative alla vigilanza sull’attivita’ urbanistico-edilizia, alle
responsabilita’ e alle sanzioni previste dal d.P.R. 6 giugno 2001, n.
380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia – Testo A) e dalle legge regionali, «fatta salva
l’applicazione delle disposizioni di cui al comma 4». La ricorrente
reputa che, cosi’ disponendo, il legislatore avrebbe ribadito che
nessun provvedimento repressivo dell’abuso edilizio potrebbe venire
adottato al di fuori dei limitati casi indicati dal comma 4 dell’art.
19 della legge n. 241 del 1990.
In altri termini, secondo la ricorrente, la norma impugnata
potrebbe essere interpretata nel senso che, esaurito il termine di
trenta giorni concesso dall’art. 19, comma 3, per vietare la
prosecuzione dell’attivita’ conseguente a una SCIA, e non ricorrendo
alcuno dei casi tassativi presi in esame dal comma 4,
l’amministrazione non possa in alcun modo intervenire in presenza di
un abuso edilizio, neppure per mezzo del potere di autotutela di cui
agli artt. 21-quinquies e 21-nonies della legge n. 241 del 1990, che
le e’ attribuito dal comma 3 dell’art. 19.
La Regione Emilia-Romagna sostiene che, se cosi’ interpretata, la
disposizione impugnata lederebbe la sua competenza legislativa
concorrente in materia di governo del territorio (art. 117, terzo
comma, Cost.), poiche’ i limiti all’intervento regionale sarebbero
rigidamente e dettagliatamente stabiliti dalla legge dello Stato, e
la competenza amministrativa garantita dall’art. 118 Cost.
relativamente alle funzioni repressive dell’abusivismo edilizio.
Inoltre, il divieto di intervenire a tutela dell’ordinato
sviluppo del territorio, una volta consumatosi il breve termine di
trenta giorni garantito dal comma 6-bis dell’art. 19 della legge n.
241 del 1990, sarebbe manifestamente irragionevole e contrario al
principio di buon andamento della pubblica amministrazione, venendo a
ledere gli artt. 3 e 97 Cost., con ridondanza sulle attribuzioni
regionali.
La ricorrente, tuttavia, sottolinea che l’interpretazione appena
ipotizzata non e’ l’unica possibile, ed anzi andrebbe esclusa alla
luce del canone dell’interpretazione costituzionalmente orientata. In
particolare, sarebbe doveroso ritenere che il potere di agire in
autotutela, previsto dal comma 3 dell’art. 19 non sia limitato per
effetto della norma impugnata, potendo venire esercitato ogni volta
che ne ricorrano i presupposti, e comunque al di fuori dei casi
selezionati dal successivo comma 4.
In altri termini, ove quest’ultimo avesse per oggetto un potere
inibitorio altro e ulteriore rispetto all’autotutela, la disposizione
censurata si sottrarrebbe ad ogni profilo di doglianza.
2.- Si e’ costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che il ricorso sia rigettato.
L’Avvocatura osserva che, in base all’art. 19 della legge n. 241
del 1990, qualora l’amministrazione non vieti la prosecuzione
dell’attivita’ edilizia basata sulla SCIA entro trenta giorni,
permangono due distinte ipotesi di intervento pubblico: in primo
luogo, ai sensi del comma 3, vi e’ il generale potere di autotutela,
il cui esercizio richiede la sussistenza di un prevalente interesse
pubblico ad agire in tal senso; in secondo luogo, quand’anche tale
ultimo interesse non ricorra, il comma 4 assicura un "potere
inibitorio" degli abusi che possano compromettere i beni ivi
indicati.
Cosi’ interpretato l’art. 19, andrebbe escluso, anzitutto, che
l’impugnato art. 6, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 138 del
2011 abbia il significato attribuitogli dalla ricorrente, giacche’
esso si limiterebbe a coordinare il comma 4 dell’art. 19 con il
seguente comma 6-bis, ove il termine di sessanta giorni assegnato dal
comma 3 e’ stato ridotto a trenta in materia edilizia. Inoltre, anche
la lettera b) dell’art. 6, comma 1, impugnato non comporterebbe alcun
limite al potere di autotutela di cui al comma 3.
Per queste ragioni, le censure svolte nel ricorso sarebbero
«manifestamente inammissibili ed infondate».
3.- Nell’imminenza dell’udienza pubblica, la Regione
Emilia-Romagna ha depositato una memoria.
La ricorrente si dichiara soddisfatta dall’interpretazione della
norma impugnata operata dall’Avvocatura generale dello Stato e
insiste per l’accoglimento del ricorso nel caso in cui la Corte
invece non la condividesse.

Considerato in diritto

1.- La Regione Emilia-Romagna ha promosso questioni di
legittimita’ costituzionale (reg. ric. n. 120 del 2011) dell’articolo
6, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138
(Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo
sviluppo), convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma
1, della legge 14 settembre 2011, n. 148, in riferimento agli
articoli 3, 97, 114, 117, terzo comma, e 118 della Costituzione.
La disposizione impugnata interviene sul testo dell’art. 19 della
legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi),
gia’ sostituito dall’art. 49, comma 4-bis, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione
finanziaria e di competitivita’ economica), convertito in legge, con
modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n.
122. Con quest’ultima norma, che la ricorrente ha censurato innanzi
alla Corte con il ricorso iscritto al n. 106 del registro ricorsi del
2010, l’istituto della denuncia di inizio attivita’ (DIA) e’ stato
sostituito con quello della segnalazione certificata di inizio
attivita’ (SCIA).
L’art. 5, comma 1, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011,
n. 70 (Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l’economia),
convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della
legge 12 luglio 2011, n. 106, ha poi chiarito che la SCIA trova
applicazione anche con riguardo agli interventi edilizi
precedentemente compiuti con la DIA (con esclusione dei casi in cui
la denuncia e’ alternativa o sostitutiva del permesso di costruire:
art. 5, comma 2, lettera c), mentre la precedente lettera b), numero
2), dello stesso comma ha ridotto, per la sola materia dell’edilizia,
da 60 a 30 giorni il termine assegnato all’amministrazione per
vietare la prosecuzione dell’attivita’ avviata in carenza dei
necessari requisiti e dei presupposti.
La ricorrente ha impugnato (reg. ric. n. 91 del 2011) anche
queste ultime previsioni normative, muovendo tra l’altro dall’assunto
che esse comprimano indebitamente la potesta’ legislativa concorrente
della Regione in materia di governo del territorio.
Questa Corte, con la sentenza n. 164 del 2012, ha rigettato le
censure proposte dalla Regione Emilia-Romagna con i ricorsi appena
citati.
La disposizione impugnata con l’odierno ricorso, a parere della
ricorrente, avrebbe ulteriormente aggravato i gia’ denunciati vizi,
sotto un profilo autonomo ed ulteriore.
Anteriormente all’intervento normativo oggetto di censura, l’art.
19, comma 3, della legge n. 241 del 1990 gia’ stabiliva che, una
volta decorso il termine per vietare la prosecuzione dell’attivita’
iniziata in difetto di requisiti e presupposti, fosse comunque fatto
salvo il potere dell’amministrazione competente di assumere
determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli artt.
21-quinquies e 21-nonies della medesima legge.
Parimenti, il comma 4 dell’art. 19 stabiliva che «decorso il
termine per l’adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo del
comma 3, all’amministrazione e’ consentito intervenire solo in
presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e
culturale, per l’ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o
la difesa nazionale e previo motivato accertamento
dell’impossibilita’ di tutelare comunque tali interessi mediante
conformazione dell’attivita’ dei privati alla normativa vigente».
L’art. 6, comma 1, lettera a), impugnato ha aggiunto al comma 4
la previsione per cui l’intervento dell’amministrazione e’ consentito
decorso il termine di 60 giorni indicato dal comma 3, "ovvero" quello
di 30 giorni, come si e’ visto applicabile alla sola materia
edilizia, previsto dal comma 6-bis, come modificato dall’art. 5,
comma 2, lettera b), numero 2), del decreto-legge n. 70 del 2011.
L’art. 6, comma 1, lettera b), impugnato, a propria volta, ha
modificato il comma 6-bis, stabilendo che, nei casi di SCIA, restano
ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull’attivita’
urbanistico-edilizia, fatta salva l’applicazione della disposizione
di cui "al comma 4", ovvero fatto salvo il potere di intervento
configurato in presenza di un pericolo di danno per i beni giuridici
ivi elencati.
La Regione ricorrente paventa una possibile interpretazione delle
norme impugnate in base alla quale il comma 4 dell’art. 19
restringerebbe il potere di intervento successivo delle
amministrazioni locali preposte al governo del territorio,
limitandolo ai soli casi indicati, e dunque alle sole ipotesi in cui
si manifesti un potenziale pregiudizio agli interessi primari
selezionati dal legislatore, mentre il comma 6-bis, subordinando
l’attivita’ di vigilanza sullo sviluppo del territorio al rispetto
del solo comma 4, implicherebbe che lo stesso potere generale di
autotutela decisoria assicurato dal comma 3 non sia piu’ esercitabile
nella materia edilizia, in quanto surrogato dal potere conferito dal
comma 4.
A parere della ricorrente, le norme impugnate, ove fossero cosi’
interpretate, lederebbero gli artt. 114, 117, terzo comma, e 118
Cost., in quanto disposizioni dettagliate di governo del territorio
capaci di vanificare l’allocazione delle funzioni amministrative
proprie di tale materia, ed inoltre gli artt. 3 e 97 Cost., in quanto
introdurrebbero, in danno delle competenze locali, restrizioni
irragionevoli e contrarie al principio di buon andamento della
pubblica amministrazione.
2.- E’ giurisprudenza di questa Corte che nel giudizio di
legittimita’ costituzionale in via principale non e’ preclusa la
proposizione di questioni prospettate con finalita’ interpretative,
laddove si deduca l’illegittimita’ della norma estrapolabile dalla
disposizione oggetto di ricorso mediante processo esegetico e nel
caso in cui simile operazione non sia implausibile e
irragionevolmente scollegata dal testo di detta disposizione
(sentenza n. 249 del 2005; inoltre, sentenza n. 88 del 2007;
ordinanza n. 342 del 2009).
E’ appunto questa la situazione oggetto delle questioni promosse
dalla Regione Emilia-Romagna, giacche’ il vizio di costituzionalita’
che viene denunciato si concretizzerebbe, a parere della ricorrente,
solo nell’ipotesi, possibile ma non necessaria, in cui venisse
condiviso dall’interprete il percorso ermeneutico sopra descritto e
paventato.
Conclusione opposta dovrebbe trarsi, invece, qualora la
disposizione censurata permettesse di escludere che sia venuto meno,
in materia edilizia, il potere di autotutela attribuito
all’amministrazione dal comma 3 dell’art. 19 della legge n. 241 del
1990; in tal caso, infatti, permarrebbero integre le attribuzioni
locali in tema di repressione dell’abusivismo edilizio.
3.- La Corte osserva, anzitutto, che il dubbio interpretativo
formulato dalla ricorrente non ha alcun nesso logico e giuridico con
l’art. 6, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 138 del 2011, con
cui il legislatore si e’ limitato a coordinare il comma 4 dell’art.
19 della legge n. 241 del 1990, come introdotto dall’art. 49, comma
4-bis, del decreto-legge n. 78 del 2010, con la previsione normativa
sopraggiunta, secondo cui, per la sola materia edilizia, il termine
concesso all’amministrazione per vietare l’attivita’ e’ di 30 giorni,
anziche’ di 60.
La questione avente ad oggetto questa previsione normativa e’
percio’ inammissibile, dato che in nessun modo da essa puo’
alimentarsi il vizio di costituzionalita’ denunciato dalla
ricorrente. Viceversa, non e’ priva di plausibilita’
l’interpretazione che collega all’art. 6, comma 1, lettera b), del
decreto-legge n. 138 del 2011 l’esclusione del potere di autotutela
di cui al comma 3 dell’art. 19 della legge n. 241 del 1990, a
vantaggio dei soli interventi repressivi indicati dal comma 4.
Una simile ipotesi esegetica poteva delinearsi gia’ alla luce del
testo originario introdotto dall’art. 49, comma 4-bis, del
decreto-legge n. 78 del 2010, ma non si puo’ negare che ad essa
possa, in linea astratta, conferire nuovo impulso il sopraggiunto
dato normativo oggetto del ricorso. Quest’ultimo, pertanto, ben puo’
essere sottoposto al vaglio di questa Corte con riferimento alla
lesione costituzionale che potrebbe derivare dalla sua
interpretazione.
4.- La questione di costituzionalita’ vertente sull’art. 6, comma
1, lettera b), del decreto-legge n. 138 del 2011, per quanto
originata da un plausibile dubbio sul significato della disposizione,
e’ ugualmente inammissibile, giacche’ l’interpretazione da cui
deriverebbe il vulnus costituzionale, temuto dalla ricorrente, e’
erronea, come ha sostenuto anche l’Avvocatura dello Stato.
La disposizione impugnata, infatti, puo’ e deve essere letta nel
senso che essa non esclude il ricorso, da parte dell’amministrazione,
al potere di autotutela previsto dal comma 3 dell’art. 19 della legge
n. 241 del 1990, in aggiunta alla ulteriore potesta’ di intervento
configurata dal comma 4. Il suo significato, infatti, non puo’ essere
compreso se la norma non viene inserita nel piu’ ampio contesto
costituito dalla configurazione normativa dei poteri amministrativi
di repressione dell’abuso edilizio con cui il legislatore ha inteso
accompagnare e completare la riforma dei titoli abilitativi
all’edificazione, culminata con l’introduzione della segnalazione
certificata di inizio attivita’.
Il rilevante interesse costituzionale (cui largamente partecipa
il sistema regionale e delle autonomie locali: sentenza n. 196 del
2004) al controllo pubblico, a garanzia di un armonico sviluppo del
territorio che ne preservi l’integrita’, non potrebbe, infatti,
essere completamente posposto alle pur rilevanti finalita’ di
semplificazione e accelerazione valorizzate mediante la SCIA
(sentenza n. 151 del 1986) se il legislatore non si fosse nel
contempo premunito di assicurare un rimedio che, per i casi di piu’
grave sacrificio del bene pubblico, possa consentire di superare
l’affidamento ingenerato dalla SCIA stessa.
A tal fine, l’attribuzione all’autorita’ amministrativa del
potere di incidere in autotutela sugli effetti della SCIA, pur dopo
l’esaurimento del breve termine concesso per vietare l’attivita’
edilizia, opera quale corollario della linea di tendenza alla
semplificazione normativa e allo snellimento delle procedure
amministrative.
Tale attribuzione, infatti, anche in ossequio al principio
costituzionale di buon andamento, formulato dall’art. 97 Cost., viene
a compensare, a vantaggio del pur persistente interesse pubblico, il
potenziale pregiudizio insito nella contrazione dei modi e dei tempi
dell’attivita’ amministrativa. Difatti, sarebbe irragionevole
trascurare che, per quanto efficacemente organizzata, non sempre la
pubblica amministrazione puo’ disporre di mezzi tali da consentirle
di controllare tempestivamente l’intreccio delle numerose e varie
iniziative private soggette a controllo.
Per queste ragioni, gia’ nel vigore della normativa sulla
denuncia di inizio attivita’, la giurisprudenza comune non ha
dubitato dell’applicabilita’ del generale potere di autotutela
spettante all’amministrazione, fino a che cio’ non e’ stato
espressamente riconosciuto dal legislatore con l’art. 3 del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 (Disposizioni urgenti nell’ambito
del piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e
territoriale), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14
maggio 2005, n. 80.
L’art. 49, comma 4-bis, del decreto-legge n. 78 del 2010, che ha
sostituito il testo dell’art. 19 della legge n. 241 del 1990, ha
confermato tale scelta normativa, riproducendo nel comma 3 la
clausola di salvezza del potere di autotutela, senza ulteriori
distinzioni.
La natura generale della previsione normativa recata dal comma 3,
in altri termini, si adatta compiutamente alla materia dell’edilizia,
alla quale non vi e’ ragione per ritenere che non si riferisca. Del
resto, si esporrebbe a censura di manifesta irragionevolezza una
interpretazione contraria, che venisse a sottrarre gli interessi
implicati dal governo del territorio all’applicabilita’ di un
generale istituto del diritto amministrativo, la cui compatibilita’
con la SCIA e’ stata riconosciuta dallo stesso legislatore con il
citato comma 3. Ne’ si vede, inoltre, per quale ragione l’affidamento
ingenerato nei consociati dalla SCIA dovrebbe in se’ fruire di una
forma di tutela maggiore di quella derivante dall’espresso
provvedimento amministrativo, che e’ sempre potenzialmente cedevole,
ove ricorrano le condizioni indicate dagli artt. 21-quinquies e
21-nonies della legge n. 241 del 1990.
Date tali premesse, l’introduzione, da parte dell’art. 49, comma
4-bis, del decreto-legge n. 78 del 2010, di un ulteriore potere di
intervento pubblico, configurato dal comma 4 dell’art. 19 della legge
n. 241 del 1990, riflette la scelta del legislatore non gia’ di
depotenziare irragionevolmente la potesta’ amministrativa rispetto
alla SCIA, ma quella, opposta, di assicurare una protezione ulteriore
a taluni preminenti beni giuridici, per i quali si e’ reputata
insoddisfacente la sola via dell’autotutela decisoria.
I lavori preparatori relativi all’art. 49, comma 4-bis,
confermano, da ultimo, l’esattezza di tale interpretazione. Difatti,
mentre l’emendamento 49.1000 al disegno di legge n. 2228, approvato
dalla V Commissione del Senato della Repubblica il giorno 7 luglio
2010, ometteva ogni riferimento al potere di autotutela, il
subemendamento 49.1000/17, approvato il successivo 8 luglio, ha
reintrodotto nel comma 3 dell’art. 19 la clausola di salvezza di tale
potere, cosi’ manifestando chiaramente la volonta’ del legislatore di
mantenere in vita, senza eccezioni, la potesta’ in questione,
affiancandovi quella ulteriore prevista dal comma 4.
Per le ragioni esposte e’ da escludere che la norma impugnata
abbia l’effetto di privare, nella materia edilizia, l’amministrazione
del potere di autotutela, che, viceversa, persiste «fatta salva
l’applicazione delle disposizioni di cui al comma 4», cioe’
congiuntamente all’intervento ammesso in caso di pericolo di danno
per gli interessi ivi indicati.

per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibili le questioni di legittimita’
costituzionale dell’articolo 6, comma 1, lettere a) e b), del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la
stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito in legge,
con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 14 settembre
2011, n. 148, promosse dalla Regione Emilia-Romagna, in riferimento
agli articoli 3, 97, 114, 117, terzo comma, e 118 della Costituzione,
con il ricorso indicato in epigrafe.

Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2012.

F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Giorgio LATTANZI, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 16 luglio 2012.

Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 11-02-2011, n. 133

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato che il ricorrente: (1) con atto notificato il 7 novembre 2003 – depositato il 2 dicembre 2003 -, ha impugnato il rigetto dell’istanza di regolarizzazione motivato con riferimento alla vicenda di cui all’articolo 1, comma 8, lettera a) della legge 9 ottobre 2002, n. 222 e cioè alla sussistenza del decreto di espulsione eseguito il 9 agosto 1997 della Prefettura di Isernia; (2) nel dedurre la violazione di legge ha rappresentato e provato la regolarizzazione della moglie (D.T.) e che i figli frequentano corsi di istruzione statale;

Considerato che detta situazione, pur non emergendo dall’istanza di regolarizzazione risulta – quanto meno con riferimento all’esistente rapporto di coniugio – comunque acquisita agli atti dell’amministrazione, complessivamente intesa, si come certificato dalla nota della Questura di Frosinone del 13 ottobre 1999, allegata alla produzione depositata il 21 aprile 2005;

Considerato che diversamente da quanto prospettato ed in assenza di ogni contraria indicazione da parte del ricorrente, l’espulsione deve ritenersi eseguita (a mezzo M/N Laurana) deponendo in tal senso l’annotazione del 17 settembre 1997 della Polizia di frontiera – Scalo Marittimo di Bari, posta in calce alla nota prot. Cat.A 11/1997/Str. del 17 settembre 1997 della Questura di Frosinone (depositata il 21 aprile 2005);

Considerato che il ricorso può esser definito ai sensi dell’articolo 74 del codice del processo amministrativo, potendosi spendere recenti pronunzie (Consiglio di Stato, VI, 15 giugno 2010, n. 3760; 21 luglio 2010, n. 4774) con le quali si è superato altro orientamento (Consiglio Stato, VI, 29 luglio 2008, n. 3788) che, richiamando la natura eccezionale delle norme e l’inesistenza di obblighi di valutazione ex articolo 5 del D. Lgs. 286/1998, ammetteva una ricostruzione in termini di automatismo tra la vicenda nel caso rilevante ed il diniego di regolarizzazione;

Ritenuto che è pertinente soprattutto il secondo dei citati precedenti (Consiglio di Stato, VI, 21 luglio 2010, n. 4774) in particolare perché concernente un diniego di regolarizzazione che, pur se riferibile all’articolo 1, comma 8 lettera c), ha posto identiche problematiche;

Considerato che dallo stesso si ricava che: (a) "nel silenzio della normativa, non sussiste alcun automatismo espulsivo e che l’Amministrazione deve concretamente valutare la situazione familiare dell’istante"; (b) le "ragioni espulsive non ricorrono, in particolare, o devono recedere ove appaia in modo chiaro ed inequivoco che lo straniero abbia instaurato e consolidato in Italia una dignitosa e normale vita relazionale o che egli sia comunque portatore di diritti irrinunciabili ed inviolabili e che il provvedimento possa danneggiare la vita di un minore incolpevole."; (c) "…, nella specie, il rigore delle citate disposizioni… e l’automatismo delle conseguenze andavano contemperati con diritti ed obblighi altrettanto rilevanti ed anche costituzionalmente salvaguardati. Nella specie si tratta della necessità,…, di garantire la vita familiare e le relazioni affettive di un minore, di tutelare il diritto – dovere del genitore di occuparsi del figlio minorenne e della sua educazione, del diritto del "fanciullo" di non essere separato dai genitori e di intrattenere regolarmente rapporti personali e diretti con entrambi i genitori stessi o con quello dei genitori che se ne occupa."; (d) "D’altra parte nell’intento di consentire valutazioni di bilanciamento di interesse quando è il caso la normativa ha con il primo periodo dell’art. 5 comma 5, d. lgs. n. 286 del 1998 (come già nell’art. 5 l. n. 40 del 1998) disposto che il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati, ovvero il permesso rilasciato è revocato, se manchino i requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato "e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio.", avendo, con quest’ultima disposizione, il legislatore chiaramente inteso porre una clausola di salvaguardia per i soggetti che all’attualità dimostrino il possesso dei requisiti per il rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno. Da ciò consegue che, pur esclusa l’efficacia sanante, in senso strettamente tecnico, della situazione in atto alla data di scadenza del permesso di soggiorno per effetto della situazione eventualmente sopravvenuta, è indubbio che di tale situazione si deve tener conto al momento della decisione sul rinnovo del permesso. E se è vero che l’art. 5 comma 5, t.u. 25 luglio 1998 n. 286,…, deve intendersi come norma avente una portata limitata consistente nel consentire, sempre che non sussistano condizioni preclusive in senso assoluto, che un elemento/requisito ritenuto necessario dalla legge possa essere considerato utile al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno ancorché non esistente al momento della richiesta, ma maturato o documentato dallo straniero solo successivamente; è anche vero che tale norma può applicarsi le quante volte debba assicurarsi il rispetto dei diritti di un minore che potrebbero venire incisi da un provvedimento di diniego del soggiorno per effetto dell’automatismo espulsivo. Se tanto è consentito nella disciplina a regime deve ritenersi che tale concreta valutazione non possa mancare nel procedimento di regolarizzazione/emersione a tutela del diritto alla vita familiare.";

Considerato che per le esposte ragioni il ricorso deve quindi esser accolto e che sussistono giusti per compensare le spese processuali;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’impugnato diniego di regolarizzazione;

spese compensate;

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. V, Sent., 28-02-2011, n. 1268 Procedimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la decisione n. 6696 del 28 dicembre 2007 questa Sezione ha accolto l’appello proposto dalla società A.G.I. S.p.A. avverso la sentenza n. 3476 del 28 luglio 2005 del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sez. IV, ed in riforma di quest’ultima, dopo aver estromesso dal giudizio la Provincia di Milano, ha accolto il ricorso proposto in primo grado "nei limiti di cui in motivazione".

Successivamente con la decisione n. 2283 dell’11 maggio 2009 è stato accolto anche il ricorso proposto dalla predetta società A.G.I. S.p.A. per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla predetta decisione n. 6696 del 28 dicembre 2007 ed è stato anche nominato quale commissario ad acta il Prefetto di Milano, con facoltà di delega anche a soggetti estranei all’amministrazione.

Con l’ulteriore decisione n. 136 del 18 gennaio 2010, accogliendo la richiesta del commissario ad acta, è stato concesso a quest’ultimo la proroga del termine assegnatogli per provvedere all’esecuzione della decisione in questione.

La società ricorrente con memoria in data 17 novembre 2010, depositata il successivo 18 novembre 2010, ha dato atto dell’avvenuta definizione della controversia, chiedendo che fosse dichiarata cessata la materia del contendere, con integrale compensazione delle spese di giudizio.

All’udienza in camera di consiglio del 3 dicembre 2010 la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

Come emerge dall’esposizione in fatto, la società A.G.I. S.p.a, con memoria in data 17 novembre 2010, depositata il successivo 21 ottobre 2010, ha effettivamente dato atto dell’avvenuta definizione della controversia, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere, con integrale compensazione delle spese di giudizio.

La Sezione deve pertanto dichiarare cessata la materia del contendere in relazione al ricorso per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla decisione n. 6696 del 28 dicembre 2007 della Quinta Sezione del Consiglio di Stato, con compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.

Dichiara cessata la materia del contendere in relazione al ricorso per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla decisione n. 6696 del 28 dicembre 2007 della Quinta Sezione del Consiglio di Stato e dichiara integralmente compensate tra le parte le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.