Cass. civ. Sez. Unite, Ord., 26-03-2012, n. 4773 Udienza di discussione

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Svolgimento del processo

E’ stata depositata la seguente relazione a norma dell’art. 380 bis c.p.c..

"La sentenza del Tribunale superiore delle acque pubbliche in data 15 luglio 2009, riformando la sentenza del Tribunale regionale delle acque pubbliche presso la corte d’appello di Napoli, ha negato, per quel che qui rileva, il risarcimento de danno per l’ultimo quinquennio, precedente la domanda, di occupazione illegittima, in aggiunta al valore pieno dell’area occupata e alla diminuzione del valore del residuo fondo, escludendo che il consorzio avesse continuato a detenere le superfici al di sopra delle tubature interrate e quelle laterali dopo lo spirare del termine di occupazione legittima.

"Contro di essa il signor C.L. ha proposto ricorso a queste sezioni unite.

"Il ricorso può essere deciso in camera di consiglio, se saranno condivise le considerazioni che seguono.

"Il ricorrente censura l’affermazione del Tribunale superiore delle acque pubbliche, che l’occupazione illegittima delle superfici al di sopra delle tubature interrate cessa con la conclusione dei lavori, e che perciò – mentre al proprietario spetta oltre all’indennità di occupazione legittima sino alla scadenza, il valore della fascia occupata dalla condotta interrata nonchè il valore corrispondente alla diminuzione del fondo – non vi è alcuna occupazione illecita ulteriore che giustifichi il danno da occupazione illegittima calcolato nella misura degli interessi legali sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno.

"Nella parte finale del ricorso sono svolte delle difese in ordine ad altre questioni, concernenti la rivalutazione e gli interessi legali sulle somme liquidate, prive di collegamento con il contenuto della sentenza impugnata, e come tali inammissibili.

"Sulla questione dedotta nella prima parte, il tribunale superiore si è uniformato alla giurisprudenza delle Sezioni unite della corte, che ha richiamato (sent. 27 giugno 2005 n. 13714), L’esame dei motivi non offre elementi per mutare tale orientamento, e il ricorso deve essere conseguentemente dichiarato manifestamente infondato, a norma dell’art. 375 c.p.c., n. 5.

"Si propone pertanto la dichiarazione di manifesta infondatezza del ricorso in camera di consiglio, a norma dell’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5". 2. – La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata alle parti.

Il difensore del ricorrente ha fatto pervenire istanza di rinvio della discussione per impossibilità a comparire, allegando un certificato medico attestante problemi di salute.

Motivi della decisione

3. – L’istanza di rinvio non può trovare accoglimento, in conformità della consolidata giurisprudenza di questa corte, per la quale l’istanza di rinvìo dell’udienza di discussione della causa per grave impedimento del difensore, ai sensi dell’art. 115 disp. att. c.p.c., deve fare riferimento all’impossibilità di sostituzione, venendo altrimenti a prospettarsi soltanto un problema attinente all’organizzazione professionale del difensore, non rilevante ai fini del differimento dell’udienza (Cass. 19 marzo 2010 n. 6753), e non può trovare accoglimento in mancanza di questo presupposto. L’art. 9 del r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578 consente, infatti, all’avvocato, anche indipendentemente dalla ricorrenza di un grave impedimento, di farsi sostituire o rappresentare da un altro avvocato, il quale, nell’eseguire la delega intervenendo nel processo in forza di essa e senza avere ricevuto direttamente alcun mandato dal cliente del sostituito, opera solo quale longa manus di quest’ultimo, sicchè l’attività processuale da lui svolta è riconducibile soltanto all’esercizio professionale del sostituito ed è come se fosse svolta dallo stesso (Sez. un. 25 maggio 1999 n. 289).

4. Il collegio ha esaminato il ricorso e la relazione, e ha condiviso il contenuto e le conclusioni della relazione. Il ricorso è pertanto rigettato per manifesta infondatezza.

In mancanza di difese svolte dalla società, non v’è luogo a pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione, il 7 febbraio 2012.

Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 19-10-2011) 03-11-2011, n. 39753

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

D.E.L. ricorre, a mezzo del suo difensore (avverso l’ordinanza 24 marzo 2010 della Corte di appello di Trieste che ha respinto l’istanza di restituzione in termini per impugnare la sentenza 2 dicembre 2009 della Corte di appello di Trieste), deducendo vizi e violazioni nella motivazione della decisione impugnata, nei termini critici che verranno ora riassunti e valutati.

1.) la cronistoria della vicenda processuale.

L’istanza di restituzione in termini per impugnare la sentenza 2 dicembre 2009 della Corte di appello di Trieste ha avuto la seguente scansione temporale:

a) 2 dicembre 2009: data di deliberazione della sentenza della Corte a carico di L.D.E.;

b) 16 dicembre 2009 deposito in cancelleria della motivazione della sentenza della Corte di appello 2 dicembre 2009;

b) 17 dicembre 2009: scadenza del termine massimo di deposito della motivazione della sentenza d’appello a sensi dell’art. 544 c.p.p., comma 2;

c) 21 dicembre 2009: data di spedizione della prima richiesta del difensore di copia semplice della sentenza della Corte di appello (Doc. 1);

d) 7 gennaio 2010: data di spedizione della seconda richiesta di copia semplice con raccomandata (Doc 2 e Doc. 3);

e) 16 gennaio 2010: (30 giorni) scadenza del termine massimo per il deposito del ricorso e dei contestuali motivi avanti alla Corte di Cassazione;

f) 18 gennaio 2010 ore 14:22: data di invio, a mezzo fax, da parte della cancelleria penale della Corte d’Appello di Trieste di copia della sentenza in oggetto (Doc. 4);

g) 20 gennaio 2010: dichiarazione della Cancelleria della Corte d’Appello di Trieste, sottoscritta dal dirigente (Doc. 5), che attesta l’avvenuta impossibilità di evadere tempestivamente le due istanze di copia della sentenza "per disguidi" della stessa cancelleria;

h) 20 gennaio 2010: data di deposito dell’istanza difensiva di restituzione in termini ai sensi dell’art. 175 c.p.p. nell’interesse di L.D.E..

L’istanza ex art. 175 c.p.p., comma 1 è stata proposta dal difensore dell’imputato il quale ha chiesto alla Corte di Appello di Trieste di essere rimesso nel termine per impugnare per cassazione la sentenza emessa dalla stessa Corte in data 2.12.2009, assumendo che la Cancelleria aveva trasmesso ad esso difensore – l’avv. Sandro De Martin iscritto all’albo di Venezia ed ivi residente – la copia semplice della impugnata sentenza, che era stata per due volte formalmente richiesta, soltanto quando la decisione era divenuta irrevocabile.

La Corte di Appello adita ha rigettato tale istanza con provvedimento del 24-26 marzo 2010 sostenendo l’insussistenza di ipotesi di caso fortuito o di forza maggiore.

2.) i motivi di impugnazione del D..

Con un unico ed articolato motivo di impugnazione viene dedotta inosservanza ed erronea applicazione della legge, nonchè vizio di motivazione in relazione all’art. 125 c.p.p., comma 3, avendo la Corte di appello eluso la documentazione in fatto che rendeva conto di un "diligente adempimento nella condotta del difensore", cui si era accompagnata una "imprevedibile mancata risposta della Cancelleria", in ordine al tempestivo rilascio di copia della sentenza, essenziale per la redazione del ricorso per Cassazione, e giustificata dallo stesso cancelliere dirigente come "un disguido" della cancelleria stessa.

Circostanze queste – secondo il difensore – idonee ad imporre la remissione in termini ricorrendo un caso insuperabile di forza maggiore, la cui sussistenza era stata dedotta e provata dal richiedente.

3.) le richieste del Procuratore generale e le ragioni della decisione della Corte di legittimità.

Il Procuratore generale ha rilevato in via preliminare ed in rito che la competenza a decidere sull’istanza presentata ai sensi dell’art. 175 c.p.p., comma 1, spettava alla Suprema Corte ai sensi del comma 4 della medesima disposizione, sicchè l’adita Corte di Appello avrebbe dovuto trasmettere l’istanza alla Corte di cassazione ai sensi dell’art. 568 c.p.p., u.c..

Per il Procuratore generale la violazione di tale disposizione comporta, in analogia a quanto prescritto dall’art. 620 c.p.p., lett. i) e art. 621 c.p.p., che la Suprema Corte, una volta annullato (siccome abnorme ovvero emesso da giudice funzionalmente incompetente) il predetto provvedimento, debba ritenere il giudizio e decidere essa stessa sull’istanza di remissione.

La deduzione del Procuratore generale è corretta e quindi questa Corte deve preliminarmente annullare senza rinvio la decisione della Corte di appello, resa da giudice funzionalmente incompetente ex art. 175 c.p.p., comma 4, in relazione alla stabilita competenza – appunto – del giudice dell’impugnazione avverso le pronunce della Corte di appello e cioè la Corte di legittimità.

Ciò posto può quindi esaminarsi il merito della richiesta di restituzione nel termine.

In proposito il Procuratore generale ha concluso sostenendo l’inammissibilità della domanda di restituzione nel termine, per ragioni di diritto e di fatto.

In jure il Procuratore generale ha rilevato che l’art. 175 c.p.p., comma 1 (al pari, per il rito civile, dell’art. 153 c.p.c., nella versione novellata nel 2009) si riferisce ai casi di forza maggiore ("vis maior cui resisti non potest", che fa mancare addirittura la "suitas" della condotta) e di caso fortuito (in cui l’atto è astrattamente imputabile al suo autore, sicchè sussiste la suitas, ma è incolpevole).

In fatto si osserva che, non solo il difensore non avrebbe diritto alla spedizione per posta al proprio domicilio veneziano della copia della sentenza, ma, soprattutto, si evidenzia che, essendo rimasta senza effetto la prima richiesta spedita (da Venezia alla Cancelleria della Corte triestina) il 21 dicembre 2009 (come si legge a pag. 6 del ricorso) e posto che si approssimava la data di scadenza del termine per impugnare (secondo parte ricorrente: il 16 gennaio 2010), risulterebbe che -incautamente- il Difensore sia rimasto inerte fino al 7 gennaio 2010 (data in cui spedì la seconda analoga richiesta), così continuando, pur nell’imminenza della scadenza, a confidare nella sperata spedizione ad opera della Cancelleria, anzichè attivare più pressanti, appropriati e legittimi rimedi ( art. 116 c.p.p.).

Ritiene il Collegio, valutata la scansione cronologica della vicenda, che la richiesta di restituzione in termini non superi il vaglio dell’ammissibilità, per entrambe le ragioni evidenziate dal Procuratore generale.

In particolare e sul punto va tenuto conto che, a fronte di un inesistente obbligo della cancelleria di "spedire atti alle parti", al di fuori delle tassative ipotesi dei necessari e previsti adempimenti formali indicati nell’art. 116 c.p.p. in tema di copie di atti, estratti e di certificati, è onere del difensore attivarsi per ottenere tempestivamente ed utilmente quanto richiesto, non potendosi far ricadere sul cancelliere la tardività della spedizione, non adeguatamente curata sino in fondo, nei suoi tempi di gestione, dal diretto interessato alla ricezione stessa, il quale, a fronte della perdurante e rilevata mancata risposta della cancelleria, aveva tutto il tempo ed il modo di ovviare a tale mancanza con il ricorso a rimedi ordinar od utilizzando, se del caso, un collega in loco.

La gravata ordinanza va quindi annullata senza rinvio e va dichiarata inammissibile l’istanza di rimessione in termini, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dichiara inammissibile l’istanza di rimessione in termini.

Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 18-07-2011) 21-11-2011, n. 42924 Impugnazioni della parte civile

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il difensore di R.T., parte civile nel processo a carico di S.A., ha presentato appello avverso la sentenza 9.12.08 del giudice di pace di Lecce, con la quale lo S. era stato assolto dal reato di ingiuria.

Con ordinanza 10.5.11, il Tribunale di Lecce ha ritenuto inappellabile la sentenza e ha convertito il gravame in ricorso per Cassazione.

Il provvedimento merita l’annullamento per violazione di legge.

E’ indiscusso insegnamento di questa Corte – maturato sulla scia della pronuncia delle Sezioni Unite (Sez. Un. 29.3.2007, n. 27614, rv. 236539) – che, pur dopo le modificazioni introdotte dalla L. n. 46 del 2006, art. 6, la parte civile ha facoltà di proporre appello, agli effetti della responsabilità civile, contro la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio di primo grado. Tale facoltà le deriva dalla regola generale dettata dall’art. 576 c.p.p., in tema di impugnazione della parte civile, ai soli effetti della responsabilità civile, avverso le sentenze di proscioglimento.

Tale norma è applicabile al processo davanti al giudice di pace in forza del richiamo di cui al D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 2 (Cass. Sez. 5, 18.6.2008, n. 38600, rv. 242021; cfr. pure sez. 5, 24.10.2008, n. 23193). Pertanto, il mezzo di gravame, esperibile nel caso in esame, è certamente l’appello. Ne conseguono l’erroneità della pronuncia impugnata e il suo annullamento, con trasmissione degli atti al Tribunale di Lecce per il giudizio.

P.Q.M.

Annulla il provvedimento del tribunale in data 10.5.2001 e dispone trasmettersi gli atti al tribunale di Lecce per il giudizio Così deciso in Roma, il 18 luglio 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 21-06-2011) 09-12-2011, n. 45902 Circostanze del reato

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il Tribunale di Venezia – sezione distaccata di San Donà di Piave -, con sentenza 22/1/2010, all’esito del giudizio abbreviato, dichiarava L.A. colpevole dei delitti, in continuazione tra loro, di detenzione illecita e di spaccio a numerosi tossicodipendenti di cocaina, commista a fenacetina, che ne accentuava la potenzialità lesiva, con l’ulteriore aggravante della clandestinità, e lo condannava, previa concessione della circostanza attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, ritenuta prevalente sulle contestate aggravanti, alla pena di anni tre, mesi due di reclusione, Euro 10.000,00 di multa, oltre all’interdizione temporanea dai pubblici uffici per anni cinque e all’ordine di espulsione dal territorio nazionale a pena espiata.

2. A seguito dei gravami proposti dal Procuratore Generale e dall’imputato, la Corte d’Appello di Venezia, con sentenza 19/10/2010, dichiarava inammissibile l’appello del primo e, in parziale riforma della decisione di primo grado, che confermava nel resto, escludeva la contestata aggravante di cui all’art. 61 c.p., n. 11 bis.

Il Giudice distrettuale evidenziava, in punto di fatto, che l’imputato era stato sorpreso dai Carabinieri in flagranza di reato, in quanto, fermato per un controllo, era stato trovato in possesso di tre involucri di cocaina destinati allo spaccio; nel corso della successiva perquisizione domiciliare, erano stati recuperati altri involucri contenenti la stessa sostanza e numerose schede telefoniche; erano state individuate, attraverso i contatti telefonici intrattenuti dall’imputato, diverse persone, le quali avevano riferito di avere abitualmente acquistato dallo stesso la dose di cocaina; la consulenza tossicologica espletata aveva accertato che lo stupefacente sequestrato era tagliato con fenacetina, sostanza questa cancerogena e della quale era vietata la commercializzazione.

La Corte territoriale riteneva che la contestata aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 1, lett. e), oggettivamente sussistente, andava valutata a carico dell’imputato, in quanto da lui certamente conosciuta, considerato che la criminalità albanese, alla quale apparteneva, notoriamente era solita tagliare la cocaina con la citata sostanza cancerogena.; escludeva, infine, l’ulteriore aggravante di cui all’art. 61 c.p., n. 11 bis, la cui previsione era stata dichiarata incostituzionale con sentenza n. 249/’10 della Corte Costituzionale.

3. Hanno proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte veneziana e l’imputato.

Il primo ha lamentato: a) illegittimità della declaratoria d’inammissibilità dell’impugnazione proposta avverso la sentenza di primo grado; b) illegittimità del riconoscimento dell’attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5; c) illegittimità del giudizio di prevalenza di detta attenuante sull’aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 1, lett. e).

Il secondo ha dedotto la violazione o l’erronea applicazione della legge penale, con riferimento all’art. 59 c.p., comma 2 e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 1, lett. e), e il connesso vizio di motivazione.

4. I ricorsi non sono fondati e devono essere rigettati.

La Corte territoriale, in verità, ha errato nel dichiarare inammissibile l’impugnazione proposta dal P.G. avverso la sentenza di primo grado, sulla base del solo rilievo che era stato scelto, in violazione dell’art. 443 c.p.p., comma 3, il mezzo dell’appello anzichè quello del ricorso per cassazione. Per il principio del favor impugnationis, infatti, la Corte veneta avrebbe dovuto qualificare l’impugnazione del P.G. come ricorso per cassazione, convenirlo, ex art. 580 c.p.p., in appello, stante l’autonomo e analogo gravame dell’imputato avverso la stessa sentenza, e decidere nel merito.

Tuttavia, la statuizione d’inammissibilità adottata dal Giudice a quo è sostanzialmente corretta, sia pure per motivo diverso da quello enunciato.

Ed invero, in tema di giudizio abbreviato, il ricorso per cassazione del pubblico ministero avverso la sentenza di condanna e convertito in appello ex art. 580 c.p.p., conserva la propria natura d’impugnazione di legittimità, nel senso che il giudice del gravame conosce delle censure formulate con i medesimi poteri del giudice di legittimità. Ciò posto, osserva la Corte che le doglianze del P.G. in ordine alla ravvisata attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 e al bilanciamento della stessa con l’aggravante di cui al cit. D.P.R., art. 80, comma 1, lett. e), doglianze oggetto dell’impugnazione avverso la sentenza di primo grado e ribadite in questa sede, si risolvono in non consentite censure in fatto alla valutazione operata al riguardo dal giudice di merito, che, in aderenza al dettato normativo e facendo leva su argomentazioni immuni da vizi logici, ha dato rilievo al modesto quantitativo della sostanza stupefacente di cui l’imputato disponeva, al basso livello di purezza della stessa, alla non allarmante consistenza dell’attività di spaccio, praticata "al più basso livello della filiera del narcotraffico"; tali argomenti non potevano e non possono che condurre ad una conclusione negativa del giudizio rescindente.

Non ha pregio neppure la doglianza dell’imputato sulla ritenuta imputabilità soggettiva dell’aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 1, lett. e). Non è contestata la sussistenza di tale aggravante nella sua oggettività. Il punto controverso è circoscritto alla sola imputabilità soggettiva dell’aggravante.

Osserva sul punto la Corte che l’innovazione più significativa, introdotta con la riformulazione dell’art. 59 c.p. ad opera della L. n. 19 del 1990, riguarda l’elemento psicologico richiesto dal comma 2 per le aggravanti: non si ha, sul piano soggettivo, una omogeneità tra elementi costitutivi ed elementi accidentali del reato, nel senso che per le circostanze aggravanti è sufficiente, come requisito minimo, la colpa, non dovendosi differenziare tra dolo e colpa, come invece avviene per gli elementi costitutivi. In sostanza, una circostanza, anche se solo conoscibile dal soggetto agente, ben può accedere ad un reato di natura dolosa.

Ciò posto, considerato che, come incisivamente sottolineato dalla sentenza in verifica sulla base di acquisizioni istruttorie che non si ha motivo di disattendere, la criminalità albanese dedita al narcotraffico ed alla quale l’imputato apparteneva "taglia" abitualmente la cocaina con la fenacetina, sostanza quest’ultima che accentuata potenzialità lesiva della prima, è agevole trarre il convincimento circa la piena conoscenza o, quanto meno, la conoscibilità da parte dell’agente di questa circostanza, con l’effetto che non ne può essere contestata l’imputabilità soggettiva.

5. Al rigetto dei ricorsi, consegue la condanna della parte privata ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna il L. al pagamento delle spese processuali.

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