T.R.G.A. Trentino-Alto Adige Trento Sez. Unica, Sent., 27-07-2011, n. 204 Annullamento dell’atto in sede giurisdizionale Concessione per nuove costruzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. In data 1 giugno 2005 il Comune di Lavis ha rilasciato alla Società ricorrente la concessione edilizia n. 103 che ha autorizzato la demolizione dell’edificio esistente – già identificato con la p.ed. 1202, ed ora p.ed. 2152, sito in via Rosmini n. 30 sull’angolo con via Brigà – e la realizzazione di un nuovo fabbricato ad uso residenziale bifamiliare, con autorimessa. Il titolo è stato rilasciato "condizionatamente" al rispetto della seguente prescrizione: "la fascia di terreno posto sul lato ovest del lotto, all’esterno della recinzione, necessaria al raggiungimento della larghezza di m. 5,00 della viabilità esistente, dovrà essere lasciata libera al transito".

2. Il 9 febbraio 2009 la ricorrente ha presentato una domanda per il rilascio di un provvedimento in sanatoria per una serie di opere eseguite in difformità rispetto alla predetta concessione n. 103 del 2005 ed alle successive varianti, quali alcune modifiche alla distribuzione interna delle unità abitative, la mancata ultimazione di alcuni lavori e le "sistemazioni esterne".

Con nota del 20.4.2009 l’Amministrazione comunale ha comunicato alla ricorrente che la Commissione edilizia, sentita nella seduta del 25 febbraio, aveva accolto la richiesta solo in parte, in quanto, per ciò che riguardava la sistemazione esterna dell’edificio ed in particolare il mancato allargamento di via Brigà, l’aveva denegata, accertando la non conformità con la prescrizione contenuta nella concessione edilizia. Richiamando il parere espresso dalla Commissione edilizia, con ordinanza sindacale n. 61 del 15 aprile 2009 l’Amministrazione ha notificato l’ordine di provvedere all’esecuzione dei lavori come erano stati prescritti al momento del rilascio della concessione n. 103/2005.

3. Con ricorso notificato in data 19 giugno 2009 Co.v.edil ha impugnato i due provvedimenti, esattamente citati ai n. 1) e n. 2) in epigrafe, deducendo i seguenti motivi di diritto:

I – "violazione e falsa applicazione dell’art. 129 della l.p. 5.9.1991, n. 22; eccesso di potere per errore e falsità dei presupposti e travisamento dei fatti; eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione; violazione della l. 7.8.1990, n. 241 e della l.p. 30.11.1992, n. 23; violazione dell’art. 843 c.c.". La ricorrente assume innanzitutto che la prescrizione contenuta nella concessione del 2005 sarebbe illegittima perché imporrebbe al proprietario la cessione di una parte del suo terreno a favore delle proprietà limitrofe; inoltre, detta prescrizione non sarebbe giustificata da alcuna norma urbanistica, in quanto l’art. 130 del regolamento edilizio, sulla larghezza minima delle strade private, non sarebbe applicabile alle strade esistenti;

II – "violazione dell’art. 10 bis della l. n. 241 del 1990 nonché dell’art. 27 bis della l.p. n. 23 del 1992; violazione dell’art. 6 della CEDU": non sarebbero stati comunicati i motivi ostativi all’accoglimento della domanda di sanatoria;

III – "violazione dell’art. 122 della l.p. n. 22 del 1991; violazione del principio dell’esatta specificazione dei poteri sanzionatori; eccesso di potere per violazione dei principi di legalità e di buona amministrazione, per contraddittorietà, perplessità e illogicità, per indeterminatezza dell’oggetto": non sarebbe stata esattamente qualificata la tipologia dell’abuso contestato.

La ricorrente ha altresì chiesto, in via cautelare, la sospensione dei provvedimenti impugnati.

4. L’Amministrazione comunale si è costituita in giudizio, eccependo in rito e chiedendo la reiezione nel merito del ricorso.

5. Con ordinanza n. 67, adottata nella camera di consiglio del 23 luglio 2009, la domanda cautelare è stata respinta.

6. Con provvedimento a firma del Sindaco datato 29.12.2009, prot. n. 19090, adottato a seguito del sopralluogo effettuato in data 14 dicembre, che aveva riscontrato la mancata ottemperanza alla precedente ordinanza n. 61, l’Amministrazione di Lavis ha comunicato alla ricorrente che avrebbe ordinato la rimessa in pristino a spese dei responsabili dell’abuso.

7. Con un primo ricorso per motivi aggiunti, notificato in data 16 – 19 febbraio 2010, la stessa Co.v.edil ha impugnato anche detto provvedimento, esattamente citato al n. 3) in epigrafe, deducendo i seguenti, nuovi e ulteriori motivi:

IV – "illegittimità derivata per le illegittimità dedotte con il ricorso principale";

V – "violazione dell’art. 122 della l.p. n. 22 del 1991; eccesso di potere per errore e falsità dei presupposti, per difetto di istruttoria e di motivazione; violazione degli artt. 2 e 3 della l. n. 241 del 1990 e degli artt. 2 e 4 della l.p. n. 23 del 1992; violazione del principio costituzionale di buona amministrazione", perché l’Amministrazione non avrebbe qualificato il contestato abuso e non avrebbe altresì verificato la sussistenza dei presupposti per applicare una sanzione pecuniaria.

Anche per questa impugnativa, con istanza depositata presso la Segreteria del Tribunale in data 24.5.2010, la ricorrente ha chiesto l’adozione di un provvedimento cautelare.

8. Con ordinanza n. 61, adottata nella camera di consiglio dell’11 giugno 2010, la domanda cautelare è stata accolta.

9. Sentita la Commissione edilizia comunale in data 24.11.2010, con ordinanza n. 193, datata 21.12.2010, l’Amministrazione comunale ha nuovamente ingiunto alla ricorrente di provvedere all’esecuzione dei lavori in ottemperanza alla menzionata prescrizione, avvertendo che, in difetto, avrebbe ordinato la rimessa in pristino a spese dei responsabili dell’abuso.

10. Con un secondo ricorso per motivi aggiunti, notificato in data 18 febbraio 2011, Co.v.edil ha impugnato anche detto provvedimento, esattamente citato al n. 4) in epigrafe, deducendo i seguenti, nuovi e ulteriori motivi:

VI – "illegittimità derivata per le illegittimità dedotte con il ricorso principale e con il primo ricorso per motivi aggiunti";

VII – "eccesso di potere per errore e falsità dei presupposti, per difetto di istruttoria e di motivazione; violazione e falsa applicazione dell’art. 129 della l.p. 4.3.2008, n. 1, dell’art. 61 del regolamento edilizio comunale, degli artt. 2 e 4 della l.p. n. 23 del 1992; violazione del principio costituzionale di buona amministrazione; eccesso di potere per carenza di potere", atteso che l’opera asseritamente abusiva non contrasterebbe con rilevanti interessi urbanistici e che la sua demolizione pregiudicherebbe l’accesso al garage sotterraneo; inoltre, si deduce violazione del principio ne bis in idem in quanto il Comune, emanando la precedente ordinanza n. 61 del 2009, avrebbe esaurito il proprio potere sanzionatorio.

11. In vista dell’udienza di merito le parti costituite hanno depositato ulteriore documentazione e memorie conclusionali.

12. Alla pubblica udienza del 14 luglio 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

1a. Preliminarmente, occorre dichiarare l’improcedibilità del ricorso introduttivo, siccome proposto avverso l’originaria ordinanza n. 61 del 2009, con la quale il Comune aveva ingiunto di provvedere all’esecuzione dei lavori in ottemperanza della prescrizione indicata nella concessione edilizia n. 103/2005, provvedimento ormai definitivamente superato dalla successiva ordinanza n. 193 del 2010, assunta dall’Amministrazione a seguito del riesame della vicenda.

L’Amministrazione, sulla scorta di una rinnovata istruttoria e sulla base di una nuova motivazione, ha dimostrato di voler confermare la volizione già espressa nel precedente provvedimento, in tal modo adottando un successivo provvedimento non avente natura di atto meramente confermativo ma di nuova determinazione seppure ad effetti confermativi, che rende improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse processuale, il ricorso avverso il provvedimento sostituito in pendenza del giudizio.

Infatti, il provvedimento ad effetti confermativi, anche se frutto di un riesame indotto dall’ordinanza cautelare n. 61 del 2010 di questo Tribunale, riflette una nuova valutazione dell’Amministrazione ed implica il definitivo superamento di quelle poste a base del provvedimento "confermato", rispetto alla cui impugnazione la ricorrente non ha più interesse per difetto di utilità di una pronuncia di accoglimento.

1b. Alla luce di dette argomentazioni, si rivelano palesemente infondate le argomentazioni della difesa della ricorrente contenute nelle ultime memorie e volte a sostenere che l’Amministrazione non avrebbe potuto emanare una nuova ingiunzione di rimessa in pristino avendo esaurito il potere sanzionatorio.

All’opposto, anche in pendenza di un ricorso giurisdizionale non esiste alcun divieto per l’Amministrazione di rivedere ed eventualmente di confermare il provvedimento impugnato, sussistendo soltanto la necessità che ciò non costituisca espressione di una volontà elusiva della tutela giurisdizionale, fattispecie questa non attinente al caso in esame atteso che la nuova ordinanza di ripristino ha recepito le osservazioni che il Tribunale, in sede cautelare, aveva ritenuto di formulare.

1c. Per le stesse argomentazioni è divenuto improcedibile anche il primo ricorso per motivi aggiunti, con cui è stata impugnata la nota comunale datata 29.12.2009, con la quale, constatata la mancata ottemperanza all’ordinanza n. 61, l’Amministrazione aveva comunicato che il Comune avrebbe provveduto alla rimessa in pristino a spese dei responsabili dell’abuso.

Infatti, anche tale nota è stata superata dal provvedimento di conferma di cui all’ultima ordinanza n. 193 del 2010 che, come già visto, nella vicenda di causa costituisce la nuova e conclusiva delibazione dell’Amministrazione.

1d. In definitiva, le impugnazioni dell’ordinanza n. 61 del 15.4.2009 e del successivo atto prot. n. 19090, datato 29.12.2009, devono essere dichiarate improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse.

2a. Il ricorso introduttivo è anche rivolto contro il provvedimento datato 20 aprile 2009 con il quale il Comune di Lavis ha comunicato alla ricorrente che la Commissione edilizia aveva accolto la sua istanza di sanatoria con la sola eccezione dell’omessa esecuzione delle opere per l’allargamento di via Brigà, come era stato puntualmente prescritto in sede di rilascio della concessione edilizia del 2005.

In proposito, la deducente lamenta sia la mancata ricezione della comunicazione con l’indicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di sanatoria, sia carenza di motivazione.

2b. Dette argomentazioni non possono essere condivise.

Se la nota datata 20 aprile 2009, obiettivamente, appare carente di motivazione, e pur rispondendo al vero che la sua adozione non è stata preceduta dall’invio della comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento di quella parte dell’istanza di sanatoria, come previsto dall’art. 27 bis della l.p. 30.11.1992, n. 23, è altrettanto vero che l’atto di diniego in esame ha concluso un’istruttoria iniziata ancora in data 11.9.2007, quando il tecnico della ricorrente, geom. Viola, aveva chiesto al Comune di Lavis la "riduzione della prescrizione relativa all’allargamento della strada". In quell’occasione la Commissione edilizia, in data 22.10.2007, aveva riscontrato negativamente la richiesta e, successivamente, con la lettera di data 10.11.2008, il Sindaco aveva ribadito all’interessata la necessità che la prescrizione concernente l’allargamento della strada d’accesso venisse rispettata "per ragioni di sicurezza e per conformare la nuova edificazione all’obbligatoria larghezza di mt. 5,00 per la viabilità d’accesso". Ciononostante, C. ha presentato la formale domanda di rilascio di un provvedimento in sanatoria, conclusosi dunque con l’impugnata nota del 20.4.2009.

Contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente, il diniego di rilascio di un titolo in sanatoria per il mancato allargamento della sede stradale ha dunque avuto come parametro di riferimento non tanto il contrasto fra l’opera realizzata ed il progetto approvato (atteso che ciascuna istanza di sanatoria trova la sua ragione proprio in detta difformità), bensì l’art. 130 del R.E.C. con il quale l’intervento edilizio realizzato contrasta.

2c. Di conseguenza, nel caso all’esame deve essere fatta applicazione dell’art. 21 octies, comma 2, primo periodo, della legge 7.8.1990, n. 241, non potendo essere annullati per vizi esclusivamente formaliprocedimentali quei provvedimenti che non avrebbero potuto avere un contenuto diverso da quello in concreto adottato: se non a pena di violazione dei principi di economicità, celerità ed efficacia del procedimento (cfr., T.R.G.A. Trento, 26.1.2011, n. 10; 24.2.2010, n. 60; cfr., anche, C.d.S., sez. V, 7.9.2009, n. 5235; sez. IV, 13.3.2008; sez. IV, 10.10.2007, n. 5314).

2d. Nel caso de quo è dunque palmare che la contestata mancata applicazione dell’istituto di partecipazione di cui all’art. 27 bis della l.p. n. 23 del 1992, così come la non riportata motivazione nell’atto finale, non sono di per sé rilevanti in quanto alcun diverso elemento, capace di modificare la conclusione del relativo procedimento, avrebbe potuto essere in quella sede dedotto a cura della ricorrente.

Questa parte del ricorso introduttivo va, perciò, respinta.

3a. Il Collegio deve ora esaminare il secondo ricorso per motivi aggiunti, che ha per oggetto l’ordinanza di rimessa in pristino n. 193 del 21.12.2010.

Le argomentazioni della ricorrente sono principalmente rivolte avverso la prescrizione contenuta nella più volte ricordata concessione edilizia n. 103 rilasciata nell’anno 2005 e che, come già visto nella parte in fatto, aveva autorizzato l’intervento edilizio "condizionatamente" al rispetto della già ricordata prescrizione relativa alla "larghezza di m. 5,00 della viabilità esistente".

L’interessata assume che detta prescrizione sarebbe illegittima e che non sarebbe giustificata da alcuna norma urbanistica.

3b. In linea generale, occorre rammentare che la giurisprudenza amministrativa – sempre in ossequio ai principi di celerità, economicità ed efficacia del procedimento amministrativo – ha da tempo ammesso l’istituto del titolo concessorio condizionato (cfr., C.d.S., sez. V, 17.7.2004, n. 5127; sez. IV, 6.10.2010, n. 7344), con la precisazione che l’apposizione di una condizione è legittima quando incide su aspetti legati alla realizzazione dell’intervento costruttivo, sia da un punto di vista tecnico che strutturale, e se ciò trova un fondamento, diretto o indiretto, in una norma di legge o regolamento (cfr., T.A.R. Lombardia, Milano, sez. IV, 10.9.2010, 5655).

Non è invece ammessa la possibilità di apporre condizioni al titolo abilitativo estranee alla fase di realizzazione dell’intervento edilizio (cfr., T.A.R. Abruzzo, 8.2.2007, n. 153).

In proposito, è stato anche condivisibilmente osservato:

– che in base al principio di buona amministrazione, quando un progetto edilizio presenta elementi ostativi alla sua approvazione di modesta rilevanza e tali da poter essere individuati e corretti o attraverso la modifica del progetto o il meccanismo della concessione condizionata, il sindaco non deve negare il titolo richiesto ma deve invitare l’interessato a modificare il progetto o rilasciare la concessione sub condicione, "in tal modo tutelando sia l’interesse pubblico al pieno rispetto della normativa urbanistica, sia l’interesse privato alla rapidità ed efficienza della pubblica amministrazione" (cfr., TAR Sicilia, Catania, sez. I, 25.10.2006, n. 1960);

– che, "se alla semplice alternativa approvare/non approvare si aggiunge, infatti, anche la possibilità di approvare con prescrizioni, si ampliano i poteri conformativi dell’Amministrazione che ha la possibilità in questo modo di modellare meglio la propria decisione alle particolarità del caso di specie" (cfr., T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 17.6.2010, n. 232);

– che la violazione delle prescrizioni ha l’effetto di privare di titolo ciò che è stato realizzato sulla base del provvedimento cui era apposta la condizione non rispettata (cfr., T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 2.11.2010, n. 4520).

3c. Alla luce dei suddetti principi, il Collegio non può non osservare che le censure in esame, prima che infondate, sarebbero inammissibili per evidente tardività, atteso che la riportata prescrizione, come sopra rilevato più volte, era stata apposta al titolo concessionario rilasciato in data 1 giugno 2005 e che è rimasta inoppugnata.

In ogni caso, la prescrizione imposta dal Comune di Lavis appare palesemente volta a dare attuazione a quanto prescritto in materia di larghezza delle strade private dall’art. 130, comma 7, del regolamento edilizio (attuale art. 104 del nuovo regolamento approvato il 29.3.2010), che stabilisce una larghezza non inferiore a metri cinque. In tal senso, in sede di nuova edificazione, anche a seguito della demolizione di una precedente struttura, l’Amministrazione può perseguire l’obiettivo di assicurare alle strade private la prescritta larghezza minima. A maggior ragione nel caso de quo, posto che il raggiungimento della larghezza di cinque metri è stata imposto non su tutto il lato della proprietà che confina con via Brigà (più di 30 metri), ma solamente sul tratto terminale (più precisamente, "sino al cancello"), ossia nei soli pressi dell’incrocio con la Via pubblica, ove la pericolosità dell’accesso, a causa della limitata visibilità dell’incrocio, rende imperativa la tutela della pubblica incolumità.

In definitiva, l’ordinanza n. 193/2010 che ingiunge l’esecuzione dei lavori nel rispetto della vista prescrizione è retta da un dato di fatto pacifico e comprovato dai documenti versati in atti: la non conformità dell’opera realizzata con il titolo abilitativo rilasciato nel 2005.

Detto presupposto è sufficiente a sorreggere l’impianto del provvedimento, che costituisce un atto dovuto in presenza di opere realizzate in difformità dal titolo abilitativo ai sensi dell’art. 129 della l.p. 4.3.2008, n. 1 (cfr., T.R.G.A. Trento, 5.10.2010, n. 189; 7.1.2010, n. 4).

4a. Da ultimo, si deve constatare che l’Amministrazione, dopo aver qualificato l’abuso in esame come "difformità parziale", ha posto in essere la procedura prescritta dal comma 6 dell’art. 129 della legge urbanistica provinciale n. 1 del 2008 che recita: "per le opere eseguite in difformità parziale il comune ordina la demolizione a spese dei responsabili dell’abuso oppure, se esse non contrastano con rilevanti interessi urbanistici e comunque quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il pagamento di una sanzione determinata in misura pari al valore delle parti eseguite in difformità".

La Commissione edilizia, appositamente interpellata in merito dopo l’effettuazione di un sopralluogo, ha ribadito la pericolosità dell’accesso, sia veicolare che pedonale, da via Rosmini con l’incrocio con via Brigà, come la pericolosità dell’immissione di veicoli e del passaggio di persone dalla via Brigà alla via Rosmini, "data la limitata visibilità prodotta dal muro di recinzione della p.ed. 2152, lato ovest", con ciò concludendo che l’abuso contrasta con "rilevanti interessi urbanistici in relazione al venir meno di essenziali parametri di sicurezza stradali – ambientali". Ha poi accertato che l’arretramento del muro di confine, dall’incrocio "sino al cancello", non pregiudica la parte dell’edificio (conforme alla concessione) che continua a godere del cortile pertinenziale e dei parcheggi interni.

Sulla base di detti presupposti, l’Amministrazione ha quindi avvertito la società ricorrente che, scaduto il termine di novanta giorni assegnato per provvedere al ripristino, avrebbe ordinato la demolizione a spese dei responsabili dell’abuso.

4b. Con l’ultimo mezzo del secondo ricorso per motivi aggiunti la ricorrente contesta dette risultanze, assumendo che non sussisterebbe l’asserito contrasto con rilevanti interessi urbanistici; che alla limitata visibilità si potrebbe ovviare con il posizionamento di specchi parabolici, che l’allargamento riguarda una parte limitata della strada la quale sarebbe quindi caratterizzata da dimensioni disomogenee; che l’abbattimento del muro pregiudicherebbe il regolare accesso al garage sotterraneo.

Le riportate deduzioni sono infondate, oltre che semplicistiche.

In disparte la non sostituibilità degli apprezzamenti di merito, non palesemente illogici od inverosimili, della P. A. con valutazioni opinabili dell’interessato, resta comunque assodato che non abbisogna di alcuna soverchia dimostrazione il fatto che una congrua larghezza della carreggiata stradale assolve alle esigenze della sicurezza, complessivamente intesa, in misura maggiore rispetto all’apposizione di uno specchio parabolico.

Infine, quanto al fatto che la demolizione del muro pregiudicherebbe l’accesso al garage sotterraneo situato sul lato frontistante via Brigà, il Collegio rileva che quell’ingresso è stato previsto ab initio su quel lato, quindi progettato come fruibile anche con l’edificazione arretrata del muro che si trova oltre il cancello. Inoltre, come ha precisato il Comune, dall’esame delle tavole di progetto che la ricorrente aveva allegato alla domanda di sanatoria si evince che la rampa del garage è sita ben oltre il cancello e che, in definitiva, l’ingresso all’autorimessa sotterranea non riguarda l’area oggetto della sanzione (cfr., tavola stato di raffronto, doc. n. 10 ter in atti dell’Amministrazione).

5. In definitiva, per quanto sopra esposto, il ricorso deve essere in parte dichiarato improcedibile e, per altra parte, respinto.

Le spese, come di regola, seguono la soccombenza nella misura liquidata nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (Sezione Unica)

definitivamente pronunciando sul ricorso n. 123 del 2009, lo dichiara in parte improcedibile e, per altra parte, lo respinge.

Condanna C. S.r.l. al pagamento delle spese del giudizio che liquida in Euro 3.000,00 (tremila), (di cui Euro 2.500,00 per onorari ed Euro 500,00 per diritti), oltre a I.V.A. e C.N.P.A. ed al 12,5% sull’importo degli onorari e dei diritti a titolo di spese generali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 12-09-2011, n. 7182

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Premette in fatto la società odierna ricorrente – attiva nel commercio degli integratori alimentari, nutrizionali e funzionali – la ricostruzione dell’iter procedimentale confluito nell’adozione del provvedimento con il quale è stata ritenuta la scorrettezza, ai sensi degli artt. 20, 21, comma 1 lettera b) e 22, commi 1 e 2, del Codice del Consumo, della pratica commerciale relativa alla promozione dell’integratore alimentare denominato Kilocal compresse, vietandone l’ulteriore diffusione ed irrogando alla società ricorrente la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 200.000.

Al riguardo, precisa parte ricorrente che con nota datata 16 settembre 2009 l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha richiesto informazioni circa la campagna pubblicitaria relativa alla commercializzazione del prodotto Kilocal compresse, cui la ricorrente ha dato riscontro in data 31 ottobre 2008.

Con nota del 9 marzo 2010 l’Autorità ha comunicato l’avvio del procedimento PI 1898 relativamente alla pubblicizzazione di detto prodotto sulla base di due segnalazioni alla stessa pervenute, con contestuale richiesta di informazioni, cui la ricorrente ha dato riscontro.

Con nota del 26 maggio 2010 l’Autorità ha rigettato l’istanza della ricorrente di assunzione di impegni e, a conclusione del procedimento, ha adottato il gravato provvedimento dell’8 settembre 2010 con cui è stata ritenuta la scorrettezza, ai sensi degli artt. 20, 21 comma 1 lettera b), e 22, commi 1 e 2, del Codice del Consumo, della pratica commerciale posta in essere dalla società ricorrente, vietandone l’ulteriore diffusione ed irrogando una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 200.000.

Avverso tale determinazione deduce parte ricorrente i seguenti motivi di censura:

A) Sulla correttezza della pubblicità. Insussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi degli illeciti contestati: assenza delle violazioni di cui agli artt. 20, 21, comma 1 lettera b) e 22, commi 1 e 2. Illegittimità del provvedimento impugnato per violazione di legge, eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei fatti e omessa valutazione dei presupposti, vizio di motivazione.

Denuncia parte ricorrente l’erroneità – in quanto basate su di una non corretta valutazione dei fatti e dei relativi presupposti – delle valutazioni sulla cui base l’Autorità ha ricondotto la scorrettezza della pratica in esame alla circostanza che il prodotto sia stato proposto come correttivo dopo pasti abbondanti senza adeguatamente evidenziare la sua funzione meramente coadiuvante nel controllo del peso in associazione ad un regime alimentare controllato ed esercizio fisico, affermando come la promozione del prodotto sia rimasta invariata sin dal 2004, con l’approvazione dell’Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria, e come la stessa sia volta a rappresentare il prodotto come utile in caso di un pasto occasionalmente abbondante, e dunque come correttivo episodico, non continuativo, nell’ambito di una dieta controllata ed esercizio fisico, e coadiuvante nelle diete volte al controllo del peso, così giustificandosi i richiami ai piaceri della tavola i quali, sostiene parte ricorrente, non possono essere estrapolati dal complessivo messaggio, cui sarebbe comunque connaturale l’iperbole e la vanteria pubblicitaria.

Sostiene, al riguardo, parte ricorrente come la necessità di abbinare il prodotto ad una dieta ipocalorica ed esercizio fisico sia adeguatamente rappresentata nei messaggi pubblicitari, ivi compresi quelli televisivi, in cui tale indicazione compare mediante scritta dinamica, fatta unicamente eccezione per quelli radiofonici, non potendo conseguentemente ritenersi, come invece sostenuto dall’Autorità, che l’efficacia del prodotto prescinda da restrizioni alimentari.

Contesta, inoltre, parte ricorrente la possibilità di ravvisare profili di scorrettezza nell’omissione, nei messaggio pubblicitari, del richiamo alle avvertenze relativamente alla necessità di consultare un medico ove la dieta – e non l’uso del prodotto, come riferito dall’Autorità – si protragga per più di tre settimane, essendo stata tale avvertenza introdotta solo nel 2009 a seguito di sopravvenute modifiche ministeriali ed avendo il Ministero della Salute espressamente autorizzato il commercio delle precedenti confezioni prive di tale indicazione.

Ne conseguirebbe che nessun profilo di scorrettezza sarebbe riscontrabile con riferimento alla pubblicità priva dell’indicazione della necessità di consultare il medico fintanto che era consentita la commercializzazione delle confezioni prive di tale avvertenza, essendo l’obbligo di inserire l’avvertenza in esame intervenuto solo a metà del 2009 con le nuove Linee Guida ministeriali, con conseguente esclusione, dall’ambito di operatività di tale onere, dei messaggi diffusi prima di tale data.

Peraltro, tale avvertenza è stata dalla ricorrente inserita nei messaggi promozionali successivamente alla presentazione degli impegni, illegittimamente rigettati dall’Autorità con motivazione abnorme ed ingiustificata.

B) Profili procedurali: violazione dei principi del contraddittorio, del diritto di difesa e del giusto procedimento. Violazione dell’art. 27 del Codice del Consumo, violazione della legge n. 241 del 1990, violazione dell’art. 14 della legge n. 689 del 1981, violazione degli artt. 4,6,12 e 16 del Regolamento del 15 novembre 2007.

Quanto al provvedimento di rigetto degli impegni presentati dalla società ricorrente, basato anche sulla considerazione dell’assenza dell’avvertenza prescritta dalle linee guida ministeriali, ribadisce parte ricorrente come tale avvertenza fosse necessaria solo con riferimento ai messaggi promozionali successivi all’entrata in vigore del relativo obbligo.

Contesta, sotto altro profilo, parte ricorrente l’illegittimità dell’andamento complessivo del procedimento, per effetto del quale sarebbero stati violati i principi del giusto procedimento ed i diritti di difesa ed al contraddittorio, evidenziando di aver dato riscontro alla richiesta di informazioni formulata dall’Autorità con riferimento alla promozione del prodotto in data 31 ottobre 2008, mentre solo in data 9 marzo 2010 è stata data comunicazione di avvio del procedimento, con conseguente irragionevolmente lunga durata della fase pre istruttoria.

Al riguardo, afferma parte ricorrente che pur non prevedendo il vigente regolamento un termine di durata per tale fase, laddove il D.P.R. n. 284 del 2003, all’art. 5, prevedeva stabiliva precisi termini dalla data della segnalazione o di acquisizione del messaggio, dovrebbero comunque essere rispettate le esigenze di certezza del procedimento, altrimenti potendo i relativi termini di durata essere dilazionati sine die.

Nel precisare parte ricorrente come l’irragionevole durata della fase pre istruttoria non troverebbe alcuna giustificazione in relazione alla natura dell’accertamento svolto, rappresenta il pregiudizio che ne è alla stessa derivato, essendo la durata della diffusione dei messaggi stata posta a fondamento sia del rigetto degli impegni che della quantificazione della sanzione.

Contesta, altresì, parte ricorrente il mancato accoglimento della richiesta di essere sentita in audizione, con conseguente ulteriore pregiudizio al principio del contraddittorio e di difesa.

C) Sul carattere sproporzionato della sanzione irrogata: violazione e falsa applicazione dell’art. 27 del codice del consumo, nonché dell’art. 11 della legge n. 689 del 1981. Eccesso di potere per ingiustizia manifesta e violazione del principio di proporzionalità.

Lamenta parte ricorrente il carattere sproporzionato ed irragionevole della sanzione irrogata, peraltro asseritamente non sorretta da adeguata motivazione e basata su di una non corretta applicazione dei relativi criteri di determinazione.

In proposito evidenzia parte ricorrente come taluni dei profili di scorrettezza della pratica ipotizzati in fase di avvio del procedimento non siano confluiti nel provvedimento finale, lamentando come l’Autorità non abbia tenuto conto della disponibilità dimostrata in sede di presentazione degli impegni a modificare i messaggi e l’effettiva loro modifica, nonché la propria buona fede per aver risposto alla richiesta di informazioni di due anni precedente senza ricevere alcuna ulteriore comunicazione, sino all’avvio del procedimento intervenuto a seguito di una irragionevolmente lunga fase pre istruttoria.

Contesta inoltre, parte ricorrente, la determinazione della sanzione in relazione alla durata della diffusione della pratica, da imputarsi alla lunghezza della fase pre istruttoria, precisando come il profilo relativo alla omissione delle avvertenze potesse riferirsi solo al periodo successivo alla seconda metà del 2009.

La sanzione irrogata sarebbe, inoltre, immotivata e sproporzionata anche in relazione ai dati di bilancio, in quanto più elevata rispetto al complessivo utile annuo ricavato dalla società per tutta l’attività svolta, senza peraltro tener conto della redditività del prodotto cui la condotta si riferisce, denunciando la genericità del riferimento alla rilevanza delle dimensioni del professionista e lamentando l’idoneità della sanzione a pregiudicare l’attività economica dalla stessa svolta, avvantaggiando la concorrenza.

Si è costituita in resistenza l’intimata Amministrazione sostenendo, con articolate controdeduzioni, l’infondatezza del ricorso con richiesta di corrispondente pronuncia.

Con ordinanza n. 8880/2011 è stata rigettata la domanda incidentale di sospensione degli effetti del gravato provvedimento.

Con memoria successivamente depositata parte ricorrente ha insistito nelle proprie deduzioni, ulteriormente argomentando.

Alla Pubblica Udienza del 18 6 luglio 2011, la causa è stata chiamata e, sentiti i difensori delle parti, trattenuta per la decisione, come da verbale.

Motivi della decisione

Con il ricorso in esame è proposta azione impugnatoria avverso il provvedimento – meglio descritto in epigrafe nei suoi estremi – con cui l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in esito alla compiuta istruttoria, acquisito il parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ed apprezzata la scorrettezza, ai sensi degli artt. 20, 21, comma 1, lettera b), e 22, commi 1 e 2, del Codice del Consumo, della pratica commerciale posta in essere dalla società ricorrente, volta a promuove l’integratore alimentare Kilocal, ne ha vietato l’ulteriore diffusione e ha irrogato alla ricorrente una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 200.000.

L’impianto ricorsuale, come delineato dalle censure proposte dalla società ricorrente, si snoda attraverso la proposizione di censure volte, innanzitutto, a contestare la sussistenza di profili di scorrettezza della pratica, procedendo alla puntuale confutazione delle valutazioni espresse dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (hic hinde Autorità) con riferimento alla condotta sanzionata, denunciando, altresì, sotto altro profilo, l’intervenuta violazione dei diritti di difesa e del principio del contraddittorio avuto riguardo alla concreta scansione del procedimento ed alla fase della pre istruttoria, di cui lamenta l’irragionevolmente lunga durata, sulla cui base assume parte ricorrente l’illegittimità della gravata decisione e delle valutazioni poste a suo fondamento.

Sotto altro profilo, si duole parte ricorrente della quantificazione della sanzione, lamentandone il carattere sproporzionato, anche in relazione ai dati di bilancio ed alla dimensione economica, e la mancanza di adeguata motivazione, significando altresì come non si sia tenuto adeguatamente conto della disponibilità dimostrata in sede di presentazione degli impegni a modificare i messaggi e l’effettiva modifica degli stessi, mentre, con riferimento alla commisurazione della sanzione in relazione alla durata della diffusione della pratica, sostiene parte ricorrente come la stessa sarebbe da imputarsi alla illegittima lunghezza della fase pre istruttoria.

Ciò posto, prima di procedere alla disamina delle censure ricorsuali proposte, giova premettere un breve cenno descrittivo della condotta sanzionata con il gravato provvedimento, al fine di meglio delineare i contorni della vicenda in esame e più compiutamente definire la portata delle doglianze che alla stessa afferiscono, rinviando al prosieguo della trattazione il più esaustivo esame del contenuto della gravata delibera nei limiti in cui lo stesso si riveli funzionale alla delibazione rimessa al Collegio.

In tale direzione, va precisato che il gravato provvedimento ha ritenuto integrare una pratica commerciale scorretta la promozione – attraverso messaggi diffusi tramite internet, stampa, spot televisivi e radiofonici – dell’integratore alimentare denominato Kilocal compresse, presentato come rimedio agli eccessi alimentari e per non rinunciare ai piaceri della tavola, riducendo le calorie assunte dopo pasti abbondanti in quanto idoneo a contrastare l’assorbimento di grassi e zuccheri, anche senza sottoporsi a restrizioni alimentari, inducendo i consumatori a comportamenti alimentari non corretti, laddove, invece, il prodotto consiste in un integratore alimentare per il controllo del peso corporeo come coadiuvante nelle diete ipocaloriche in abbinamento ad uno stile di vita sano che includa attività fisica, inidoneo quindi, per le sostanze vegetali in esso contenute e contrariamente a quanto suggerito nei messaggi sanzionati, a contenere l’eccesso di grassi e calorie assunte.

Ciò posto, ritiene il Collegio, nella gradata elaborazione logica delle questioni sollevate, di dover preliminarmente procedere all’esame dei denunciati vizi di carattere procedimentale, con i quali parte ricorrente lamenta l’eccessiva durata della fase preistruttoria del procedimento confluito nell’adozione del gravato provvedimento, con conseguente lesione dei principi del giusto procedimento, del contraddittorio e dei diritti di difesa delle parti, significando in proposito come l’irragionevole durata di tale fase non possa trovare alcuna giustificazione in relazione alla natura dell’accertamento svolto.

In punto di fatto, occorre precisare che la censura in esame si ancora alla circostanza che l’Autorità ha richiesto alla società ricorrente informazioni in merito alla pratica commerciale relativa alla promozione del prodotto Kilocal compresse con comunicazione del 16 settembre 2008, cui è stato dato riscontro in data 31 ottobre 2008, mentre l’avvio del procedimento è intervenuto con comunicazione del 9 marzo 2010.

La censura non merita favorevole esame.

Pur dovendo darsi atto del lungo periodo temporale intercorso tra le segnalazioni pervenute all’Autorità – segnatamente in data 11 luglio 2008 e 19 marzo 2009 – tra la richiesta di informazioni rivolta alla società ricorrente, intervenuta in data 16 settembre 2008, e l’avvio del procedimento, avvenuto solo in data 9 marzo 2010, decisivo rilievo deve tributarsi, nella delibazione della censura in esame, alla disciplina normativa di riferimento come dettata dal D.Lgs. n. 206 del 2005 – recante il Codice del Consumo – e dal Regolamento sulle procedure istruttorie, adottato con delibera dell’Autorità del 15 novembre 2007 n. 17589, in base ai quali nessun termine di durata è fissato con riferimento alla fase precedente l’avvio del procedimento.

Ed infatti, l’art. 27, comma 3, del D.Lgs. n. 206 del 2005, dispone che l’Autorità comunica al professionista l’apertura dell’istruttoria, mentre l’art. 7 del Regolamento – intitolato ai termini del procedimento – dispone che "Il termine per la conclusione del procedimento è di centoventi giorni, decorrenti dalla data di protocollo della comunicazione di avvio e di centocinquanta giorni quando, ai sensi dell’art. 27, comma 6, del Codice del Consumo, si debba chiedere il parere dell’Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni".

L’art. 6 del Regolamento stabilisce che "Il responsabile dell’istruttoria, valutati gli elementi comunque in suo possesso e quelli portati a sua conoscenza con la richiesta di intervento (…), avvia l’istruttoria al fine di verificare l’esistenza di pratiche commerciali scorrette di cui al Codice del Consumo".

Appare chiaro, alla luce delle illustrate disposizioni, che solo con riferimento alla conclusione del procedimento il citato Regolamento reca l’indicazione di termini perentori, prorogabili nella misura e alle condizioni ivi stabilite, non sussistendo, con riferimento alla fase di avvio, alcun termine, neppure di natura acceleratoria, ricollegabile alla data di presentazione delle segnalazioni o di richiesta di informazioni, entro il quale debba intervenire la comunicazione d’avvio del procedimento, la cui temporalizzazione è all’evidenza condizionata dal numero e dal contenuto delle segnalazioni, dall’ampiezza temporale della stessa pratica commerciale scorretta e dalla maggiore o minore complessità della fattispecie (TAR Lazio – Roma – Sez. I – 13 luglio 2010 n. 24994; 23 febbraio 2011 n. 1691).

Per la fase che precede l’avvio del procedimento nessun termine, né perentorio né ordinatorio, è previsto dalla normativa di settore, la quale dispone che tale avvio debba intervenire previo svolgimento di una attività valutativa volta a verificare la sussistenza delle condizioni per instaurare il procedimento di accertamento di eventuali profili di scorrettezza di una pratica commerciale, non essendo prevista per la fase che precede la comunicazione dell’avvio dell’istruttoria alcuna durata prestabilita, né alcun termine acceleratorio.

Il che si presenta coerente con la considerazione che in materia di pratiche scorrette l’Autorità è chiamata, in ragione proprio della struttura dell’illecito e diversamente da quanto accade nei procedimenti intesi a reprimere la pubblicità ingannevole e comparativa, al compimento di una – spesso – complessa attività istruttoria volta alla individuazione con precisione – salvi i casi di condotte "tipizzate" elencate agli artt. 23 e 26 del Codice del Consumo – delle azioni, omissioni o dichiarazioni ritenute scorrette, ingannevoli o aggressive, nonché, come nella fattispecie in esame, dei soggetti responsabili delle stesse, che risulta quindi incompatibile con una predefinita limitazione temporale.

Né può ritenersi che tale fase del procedimento possa ricadere nell’ambito di applicazione dell’art. 2 della legge n. 241 del 1990 – con conseguente suo assoggettamento al termine di durata massima di 30 giorni – trovando tale soluzione ostacolo nella disciplina di settore che, come illustrato, dispone diversamente rispetto alla legge generale sul procedimento amministrativo quanto alla durata di tale fase procedimentale, e ciò in coerenza con le esigenze istruttorie emergenti a seguito delle segnalazioni pervenute all’Autorità, insuscettibili ad essere imbrigliate in predefiniti limiti di durata.

Alla luce della specifica disciplina, sopra illustrata, sulla cui base occorre condurre il vaglio della censura in esame, risulta quindi preclusa la possibilità di enucleare profili di illegittimità della durata della fase preistruttoria, irrilevante dovendo pertanto ritenersi a tali fini l’eventuale semplicità degli accertamenti svolti.

Ed infatti, la mancata previsione di un termine di durata della fase che precede l’avvio dell’istruttoria costituisce regola generale che trova, invero, la propria ragione giustificatrice nel rilievo degli interessi tutelati, prevalenti rispetto a quelli dell’autore della condotta sanzionata alla certezza in ordine ai tempi del procedimento, venendo in rilievo una tipologia di procedimento che, nel sanzionare condotte illecite, è al contempo volto alla tutela dei consumatori a fronte di pratiche a efficacia durevole.

E’pertanto alle indicate coordinate normative che va parametrata la valutazione in ordine alla legittimità del procedimento esitato nell’adozione del gravato provvedimento, potendo la durata della fase preistruttoria incidere unicamente sulla quantificazione della sanzione in relazione al criterio inerente la durata della condotta, laddove – come avviene nella fattispecie in esame – tale durata avrebbe potuto essere ridotta a fronte di un più tempestivo intervento dell’Autorità, per come più avanti andrà ad illustrarsi.

Non conduce a diverse conclusioni la circostanza, dedotta da parte ricorrente, che la durata della condotta – determinata dalla irragionevole lunghezza della fase preistruttoria – sia stata posta a fondamento del provvedimento di rigetto degli impegni dalla stessa presentati al fine di rimuovere i segnalati profili di scorrettezza della pratica.

In proposito, osserva il Collegio che, seppure un più tempestivo intervento dell’Autorità avrebbe limitato la durata della pratica, il rigetto degli impegni è stato determinato dalla considerazione dell’elevato grado di offensività della condotta, dalla sua vastissima diffusione – che è cosa diversa dalla durata – e dalla possibile integrazione di una pratica manifestamente scorretta e grave con riferimento alla quale l’art. 27, comma 7, del Codice del Consumo, esclude l’applicabilità dell’istituto degli impegni, risultando quindi coerentemente adottato in relazione alle circostanze di rilievo della fattispecie concreta e dei relativi presupposti normativi.

Giova al riguardo ricordare che l’istituto degli impegni, delineato dall’art. 27, comma 7, del Codice del Consumo, come sostituito – unitamente al complesso degli articoli da 18 a 27- dall’art. 1 del D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 146, emanato in attuazione della Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 2005/29/CE dell’11 maggio 2005 relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la Direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le Direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio ("direttiva sulle pratiche commerciali sleali") – comma che peraltro non trova specifico riscontro nelle disposizioni della direttiva comunitaria – appare modellato su quello della c.d. "decisione con impegni", introdotto, nell’ambito della tutela della concorrenza, dall’art. 9 del Regolamento CE n. 1/2003 e, analogamente a quest’ultimo, comporta una valutazione ampiamente discrezionale da parte dell’Autorità, tenuto conto del fatto che l’accettazione degli impegni non produce quell’effetto di chiarimento della regola giuridica che deriva, invece, dalle decisioni con le quali venga accertata la sussistenza e consistenza di un’infrazione.

Più specificamente, l’istituto è ispirato, nella sua struttura e nelle sue finalità, agli "impegni" noti alla legislazione antitrust comunitaria, già disciplinati dall’art. 3 del Regolamento del Consiglio (CEE) n. 17/1962 del 6 febbraio1962 (di attuazione degli artt. 85 e 86 del Trattato Istitutivo della Comunità Europea, ora artt. 81 e 82 della versione consolidata integrata dal Trattato di Nizza del 26 febbraio 2001, pubblicato nella G.U.C.E. 24 dicembre 2002, n. C 325), e quindi dall’art. 9 del successivo Regolamento del Consiglio (CE) n. 1/2003 del 16 dicembre 2002 (in tal senso: T.A.R. Lazio – Roma – Sez. I – 8 aprile 2009, n. 3723). Le disposizioni citate, come noto, autorizzano la Commissione a obbligare, mediante decisione, le imprese e associazioni d’impresa a porre fine all’infrazione (ossia a cessare da pratiche concordate anticoncorrenziali o da abusi di posizione dominante), mentre l’art. 5 del Reg. n. 1/2003, nel demandare alle Autorità garanti della concorrenza negli Stati membri l’applicazione degli artt. 81 e 82 "in casi individuali", egualmente le ha autorizzate ad "accettare impegni" di tal genere.

In attuazione dell’art. 5 del Reg. (CE) n. 1/2003, è stato introdotto – dall’art. 14 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248- l’art. 14 ter della legge 10 settembre 1990, n. 287, che consente alle imprese, entro tre mesi dall’apertura dell’istruttoria per l’accertamento di un’infrazione alla disciplina antitrust nazionale o comunitaria, la presentazione d’impegni che – ove valutati idonei dall’Autorità – sono resi obbligatori e comportano la chiusura del procedimento senza accertamento dell’infrazione, con sanzione sino al 10% del fatturato nel caso di mancato rispetto degli impegni.

Con riferimento agli impegni previsti dall’art. 14 ter della legge n. 287 del 1990, questo Tribunale ha già avuto modo di precisare che l’accettazione degli impegni rispecchia valutazioni di ampia discrezionalità e che può essere rifiutata quando l’Autorità ritenga di dover comunque disporre l’irrogazione di una sanzione amministrativa in ragione della natura ed entità dell’infrazione, arguendo dal "considerando" di cui al punto 13 del Reg. (CE) n. 1/2003, secondo il quale "Le decisioni concernenti gli impegni non sono opportune nei casi in cui la Commissione intende comminare un’ammenda" (cfr. T.A.R. Lazio – Roma – Sez. I – 6 giugno 2008, n. 557; 13 luglio 2010, n. 24991).

La disciplina degli impegni di cui all’art. 27 comma 7 del D.Lgs. n. 206 del 2005 è stata integrata con le disposizioni contenute nell’art. 8 del Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali e scorrette, di cui al provvedimento n. 17589, assunto con deliberazione dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 15 novembre 2007, il quale a sua volta prevede testualmente che "Entro e non oltre trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di avvio del procedimento, il professionista può presentare, in forma scritta, impegni tali da far venire meno i profili di illegittimità della pratica commerciale" (comma 1). "L’Autorità valuta gli impegni e: a) qualora li ritenga idonei, dispone con provvedimento la loro accettazione rendendoli obbligatori per il professionista, chiudendo il procedimento senza accertare l’infrazione; b) qualora li ritenga parzialmente idonei, fissa un termine al professionista per un’eventuale integrazione degli impegni stessi; c) nei casi di manifesta scorrettezza e gravità della pratica commerciale di cui all’articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo o in caso di inidoneità degli impegni, delibera il rigetto degli stessi" (comma 2). "Successivamente alla decisione di accettazione di impegni, il procedimento potrà essere riaperto d’ufficio, laddove: a) il professionista non dia attuazione agli impegni assunti; b) si modifichi la situazione di fatto rispetto ad uno o più elementi su cui si fonda la decisione; c) la decisione di accettazione di impegni si fondi su informazioni trasmesse dalle parti che siano incomplete, inesatte o fuorvianti" (comma 3).

Orbene, dal coordinamento esegetico tra le disposizioni normative e regolamentari è agevole desumere che la sfera delle pratiche commerciali scorrette alle quali risulta riferibile l’istituto degli impegni è limitata a fattispecie di maggiore tenuità e minore impatto socioeconomico, stante l’espressa esclusione per le ipotesi di pratiche "manifestamente scorrette e gravi", che – deve ritenersi – individua una sorta di endiadi, essendo arduo immaginare che una pratica grave non sia anche "manifestamente", ossia ictu oculi, scorretta, e che a sua volta una pratica di palese evidente scorrettezza non presenti, proprio in funzione della sua qualificata scorrettezza, profili di gravità (T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 13 luglio 2010, n. 24991).

Tale conclusione è confermata dalla circostanza che l’accettazione degli impegni da parte dell’Autorità implica la chiusura del procedimento istruttorio senza assunzione di alcun provvedimento, precludendo l’accertamento dell’infrazione, salva la sua riapertura nelle ipotesi espressamente previste (violazione degli impegni assunti, modificazioni della situazione di fatto presupposta all’accettazione degli impegni, erronea e fuorviante rappresentazione degli elementi informativi comunicati e considerati ai fini dell’accettazione degli impegni).

In sostanza, il legislatore nazionale ha introdotto un meccanismo di "definizione semplificata" per le pratiche commerciali scorrette di minore entità (potrebbe dirsi con assonanza penalistica "bagatellari"), fondato sulla formulazione di impegni da parte del professionista che risultino compiutamente idonei, secondo le circostanze e la discrezionale valutazione dell’Autorità, a determinare la cessazione della pratica, la eliminazione dei suoi effetti e/o comunque dei suoi profili d’illegittimità, secondo un meccanismo che richiama, in qualche modo, nei suoi presupposti, se non ovviamente nei suoi effetti, la desistenza volontaria ed ancor più il recesso attivo del delitto tentato e che invece, nella disciplina generale delle violazioni implicanti l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, incide soltanto sulla determinazione della misura della sanzione (ai sensi dell’art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, infatti, l’opera svolta dall’agente per l’eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione assume rilievo, assieme alla gravità della violazione, alla personalità dell’autore e alle sue condizioni economiche, ai fini della determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo).

La disciplina di riferimento, pertanto, nel circoscrivere, attraverso la previsione di specifici limiti all’applicabilità dell’istituto degli impegni, la potestà discrezionale dell’Autorità, ne riconosce tuttavia l’ampia latitudine relativamente all’accertamento della sussistenza di tali limiti ed alla valutazione circa la ricorrenza di condizioni che, per la peculiarità e complessità del caso concreto, ovvero per la necessità di stabilire dei principi con riguardo alla fattispecie, ovvero, ancora, per la presenza di un interesse dell’Autorità ad irrogare un’ammenda (attesa la funzione deterrente e di monito per gli operatori rivestita da quest’ultima), giustifichino – o meno – il rigetto degli impegni presentati, così procedendo, concludendo il procedimento ordinario, all’accertamento dell’infrazione.

Nessuna incidenza viziante del provvedimento di rigetto degli impegni può dunque attribuirsi alla durata della fase preistruttoria, sia in ragione delle illustrate coordinate di riferimento, sia in ragione delle ragioni sottese all’adozione dello stesso.

Quanto alla denunciata violazione del diritto di difesa della società ricorrente per non avere l’Autorità disposto l’audizione della stessa, in accoglimento della relativa richiesta, osserva il Collegio che, alla luce della previsione di cui all’art. 12 del Regolamento sulle procedure istruttorie, adottato con delibera dell’Autorità del 15 novembre 2007 n. 17589 – il quale dispone, al comma 2, che "Il responsabile del procedimento, ove ciò sia necessario ai fini della raccolta o della valutazione degli elementi istruttori, o venga richiesto da almeno una delle parti, può disporre che le parti siano sentite in apposite audizioni nel rispetto del principio del contraddittorio, fissando un termine inderogabile per il loro svolgimento" – non sussiste alcun diritto per la parte interessata ad essere sentita in apposita audizione, di cui ha fatto eventualmente richiesta, essendo rimessa al responsabile del procedimento la valutazione discrezionale in ordine alla utilità di esperire tale mezzo istruttorio in relazione alle specifiche esigenze istruttorie ed alle particolarità della fattispecie oggetto di indagine (ex plurimis: T.A.R. Lazio – Roma – Sez. I – 16 giugno 2011 n. 5390; 23 febbraio 2011, n. 1690; 8 aprile 2009, n. 3723; 9 dicembre 2009, n. 12593; Consiglio di Stato – Sez. VI – 23 luglio 2009, n. 4598).

La lettera della norma induce, difatti, a ritenere che, coerentemente con la ratio della stessa, la potestà attribuita al responsabile del procedimento di procedere all’audizione abbia carattere discrezionale sia quando l’audizione è disposta d’ufficio, sia quando la stessa è disposta su richiesta di almeno una delle parti.

Invero, decisivo rilievo ermeneutico deve tributarsi al dato letterale della norma laddove indica che, in entrambi i casi, il responsabile del procedimento "può disporre" tale mezzo istruttorio, per cui nessun dubbio può sussistere sulla discrezionalità della scelta.

Inoltre, da un punto di vista sistematico deve ritenersi che il normatore abbia inteso subordinare l’audizione alla verifica di un’effettiva esigenza istruttoria anche quando sia la parte a presentare la richiesta, atteso che, diversamente opinando, si perverrebbe alla paradossale conclusione che, a prescindere da qualunque valutazione di tipo istruttorio, debba procedersi a tutte le audizioni richieste, anche se innumerevoli, con conseguente aggravio del procedimento anche in assenza di specifiche necessità di disporre tale mezzo istruttorio.

Giova, peraltro, in proposito ricordare che il procedimento amministrativo, secondo quanto stabilito dalla legge n. 241 del 1990, si ispira al principio generale del contraddittorio scritto, e non a quello dell’oralità, come emerge chiaramente dall’art. 10 della citata legge, e tale principio costituisce indubbiamente anche il criterio informatore del procedimento in materia di pratiche commerciali scorrette come delineato dal citato Regolamento.

La circostanza che l’audizione debba essere sempre correlata alla sussistenza di esigenze istruttorie non interferisce con i diritti partecipativi e le prerogative difensive delle parti, che si compendiano nella possibilità di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie e documenti.

Ed infatti, il procedimento in materia di pratiche commerciali scorrette è caratterizzato da un compiuto sistema partecipativo, nel cui ambito il diritto di difesa dei soggetti coinvolti viene garantito e concretamente esercitato attraverso una pluralità di strumenti, cui vanno correlati specifici obblighi di comunicazione incombenti sull’Autorità, che mirano ad assicurare un pieno contraddittorio procedimentale.

Se, dunque, è rimessa alla discrezionale valutazione del responsabile del procedimento la decisione di disporre l’audizione, sia d’ufficio che su richiesta della parte del procedimento, deve ulteriormente osservarsi che la prospettazione del vizio relativo alla irregolarità procedimentale, connessa alla mancata audizione, deve necessariamente assumere una specifica rilevanza causale sul contenuto del provvedimento conclusivo, dovendo il professionista dimostrare in che misura la mancata audizione abbia interferito sulla decisione finale, esplicitando come il mancato espletamento dell’incombente istruttorio abbia impedito l’acquisizione di elementi determinanti o abbia dato causa ad un’errata valutazione delle circostanze di fatto.

Ciò posto, osserva il Collegio come parte ricorrente non abbia fornito precisi ed univoci elementi che possano ricondurre alla mancata audizione la presenza di vizi inficianti la gravata determinazione, essendosi essa limitata a lamentare come la mancata audizione non le abbia consentito di replicare alle deduzioni ed alle richieste del segnalante, con asserito pregiudizio del contraddittorio e del principio di difesa.

In proposito va precisato, in punto di fatto, che parte ricorrente ha, coerentemente con i principi che informano il procedimento concernente le pratiche commerciali scorrette, prodotto memorie e documenti al fine di rappresentare le proprie ragioni e tutelare la propria posizione, così esercitando pienamente e compiutamente le proprie prerogative difensive, senza che emergano ragioni per cui tale difesa avrebbe dovuto essere ulteriormente esplicata nel corso di un’audizione, non venendo indicato se e in che modo tale mezzo istruttorio avrebbe riguardato elementi nuovi o non già acquisiti dall’Autorità o che la parte non avrebbe potuto compiutamente illustrare e meglio esplicitare mediante produzione di memorie difensive, né risulta in alcun modo che la mancata audizione della parte avrebbe potuto condurre ad una diversa determinazione finale da parte dell’Autorità o che la stessa sia affetta da vizi causalmente riconducibili a tale denunciato profilo procedimentale che abbia impedito l’acquisizione di elementi determinanti o dato causa a un’errata valutazione delle circostanze di fatto.

Negativamente delibate le censure inerente i denunciati vizi procedimentali, vengono quindi in rilievo le contestazioni sollevate da parte ricorrente in ordine alle valutazioni espresse dall’Autorità sulla cui base è stato formulato il gravato giudizio di scorrettezza della pratica sanzionata.

Al riguardo, ritiene il Collegio indubitabile che, in ragione del contenuto dei messaggi pubblicitari, il prodotto Kilocal compresse sia stato presentato al pubblico dei consumatori, con elevata efficacia persuasiva veicolata dall’associazione visiva dello stesso alle immagini di piatti calorici, tra cui dolci, e dall’affermazione "non rinunciare ai piaceri della tavola’, quale rimedio svolgente una sicura azione inibitoria dell’assorbimento dei grassi e delle calorie, laddove trattasi, in realtà, come indicato peraltro sulla relativa confezione notificata al Ministero della Salute, di un integratore alimentare meramente coadiuvante nel controllo del peso in abbinamento ad una dieta ipocalorica ed a uno stile di vita sano che includa attività fisica, non potendo alle sostanze che compongono il prodotto riconoscersi la vantata efficacia di assorbimento dell’eccesso di calorie assunte.

La scorrettezza della pratica emerge, quindi, dalla falsa ed ambigua rappresentazione del prodotto, delle sue caratteristiche e dei risultati ottenibili, attribuendo allo stesso un’efficacia che in realtà non possiede, omettendo di indicare – quanto ai messaggi radiofonici – o non indicando con modalità idonee – come avviene per i messaggi televisivi e a mezzo stampa – la necessità di associare l’uso dell’integratore alimentare ad una dieta ipocalorica ed ad uno stile di vita adeguato, in tal modo inducendo i consumatori a comportamenti alimentari non corretti nella convinzione di poter utilizzare il prodotto come rimedio in caso di pasti abbondanti, tenuto anche conto della particolare predisposizione dei consumatori che hanno problemi di peso a prestare attenzione e credito a soluzioni facili ed efficaci.

In relazione al contenuto concreto dei messaggi sanzionati non può, dunque, condividersi quanto affermato da parte ricorrente che, nel giustificare l’enfasi utilizzata in ragione della natura pubblicitaria degli stessi, assume l’avvenuta corretta ed adeguata rappresentazione della necessità di abbinare il prodotto ad una dieta ipocalorica ed all’esercizio fisico.

Invero, tale indicazione risulta del tutto omessa nei messaggi radiofonici, mentre non è veicolata attraverso modalità idonee a controbilanciare la portata dei claims pubblicitari nei messaggi televisivi e in quelli diffusi a mezzo stampa, essendo nel primo caso riportata mediante scritta dinamica con caratteri ridotti, e nel secondo caso con una scritta priva di centralità ed inidonea a catturare l’attenzione.

Se, quindi – condividendo sul punto quanto affermato da parte ricorrente – non possono estrapolarsi dal complessivo messaggio singoli elementi al fine di verificare la scorrettezza della pratica, deve tuttavia rilevarsi, con riferimento al concreto atteggiarsi della fattispecie in esame ed avuto riguardo ai messaggi diffusi tramite spot televisivi e a mezzo stampa, che la collocazione marginale, anche dal punto di vista grafico, dell’indicazione della reale natura del prodotto e della sua efficacia meramente coadiuvante nella perdita di peso in associazione ad una dieta ipocalorica, appare inidonea a depotenziare l’autonoma valenza degli assertivi claims principali, volti ad enfatizzare il prodotto come rimedio dopo un pasto abbondante in quanto capace di assorbire le calorie ed i grassi, accompagnati da immagini di piatti calorici e da affermazioni quali "non rinunciare ai piaceri della tavolà o "dopo un pasto abbondante riduce le calorie’, che risultano quindi idonei ad indurre in errore i consumatori.

Aggiungasi che nei messaggi radiofonici la necessità di abbinare il prodotto ad una dieta ipocalorica ed ad attività fisica è completamente omessa, non potendo tale omissione trovare giustificazione nelle caratteristiche del mezzo di diffusione del messaggio, posto che – in disparte la considerazione che anche tale mezzo avrebbe consentito una diversa e più corretta informazione – gli oneri di informazione ricadenti sul professionista, posti a tutela dei consumatori, non possono subire limitazioni in ragione della natura del mezzo di comunicazione, seppur compatibilmente con le caratteristiche dello stesso, essendo la scelta di enfatizzare taluni elementi piuttosto che altri frutto di una libera e consapevole scelta del professionista, il quale, a fronte dei limiti temporali o di spazio del messaggio, può sempre optare per una diversa evidenza o enfasi relativamente ad informazioni indispensabili ai fini di una corretta percezione, da parte del consumatore, delle reali caratteristiche del prodotto.

La scorrettezza di una pratica volta a reclamizzare un prodotto può, difatti, discendere anche dalle sole modalità di presentazione dello stesso, attraverso l’enfatizzazione di elementi di particolare capacità persuasiva che risulti idonea a creare nei consumatori una non corretta e completa percezione delle caratteristiche essenziali del prodotto, laddove l’onere di correttezza gravante sul professionista impone di rendere informazioni complete, corrette e precise, specificando in modo contestuale e con adeguata evidenza grafica le caratteristiche del prodotto in modo da non indurre i consumatori ad assumere decisioni non consapevoli.

Quanto all’efficacia del prodotto, ritiene il Collegio che correttamente l’Autorità abbia considerato la relazione del Dott. Mirabile – prodotta dalla società come dimostrazione della veridicità dei vanti di efficacia – non idonea a legittimare il contenuto dei claims principali volti ad attribuire al prodotto la capacità di contrastare l’assorbimento dei grassi e delle calorie indipendentemente da restrizioni alimentari, limitandosi tale relazione ad illustrare le proprietà dei diversi componenti del prodotto, che può quindi agire come mero coadiuvante nelle diete ipocaloriche volte alla riduzione del peso corporeo.

Prive di fondamento devono, pertanto, ritenersi le affermazioni di parte ricorrente volte a sostenere l’adeguatezza dell’indicazione della necessità di abbinare il prodotto ad una dieta ipocalorica ed esercizio fisico, essendo invece il prodotto presentato come rimedio sicuro in caso di pasti abbondanti per ridurre l’assorbimento di grassi e calorie.

Irrilevante deve, inoltre, ritenersi – ai fini della formulazione del giudizio di scorrettezza della pratica – l’intervenuta approvazione della promozione del prodotto da parte dell’Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria, posto che la conformità di una pratica commerciale alle prescrizioni dettate da altri organi e l’assolvimento degli oneri di informazione e di trasparenza che informano uno specifico settore, non escludono la possibilità di configurare una pratica come scorretta, non essendovi coincidenza tra l’ambito e le finalità di tutela apprestati da discipline di settore e quelli sottesi al Codice del Consumo, il quale introduce un nuovo quadro di tutela che si aggiunge ai normali strumenti di tutela, nonché a quelli derivanti dall’esistenza di diverse e specifiche discipline di settore.

Ciò in ragione della specificità degli interessi pubblici protetti dal Codice del Consumo e della complementarietà, rispetto ad esso, dei distinti apparati normativi disciplinanti determinati settori, perseguendo le relative norme diverse e complementari finalità.

In tale prospettiva, essendo l’attività dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato volta alla protezione del consumatore e degli interessi concorrenziali delle imprese, l’applicazione della normativa di carattere generale in materia di tutela dei consumatori non trova ostacoli nell’esistenza di specifiche discipline di settore, con la conseguenza che lo standard di diligenza ricadente sul professionista va parametrato al bene tutelato dalla disciplina da applicare, coerentemente con le finalità della stessa.

Consegue da ciò che la conformità della condotta sanzionata ai parametri dello I.A.P. non è idonea ad attestare l’assolvimento degli oneri di diligenza imposti dal Codice del Consumo, da valutarsi alla luce delle diverse finalità di tutela allo stesso sottese, non potendo le valutazioni di un organismo di autodisciplina elidere le diverse competenze e natura dell’intervento dell’Autorità.

Quanto alla riscontrata omissione, nei messaggi pubblicitari, del richiamo alle avvertenze previste dalle Linee Guida Ministeriali relativamente alla necessità di consultare un medico ove l’uso del prodotto si protragga per più di tre settimane, osserva il Collegio, condividendo sul punto quanto affermato da parte ricorrente, che tale avvertenza di riferisce, sulla base delle richiamate Linee Guida, non all’uso del prodotto ma alla dieta.

Non può, peraltro, a tale imprecisione, contenuta nel gravato provvedimento, annettersi portata inficiante le valutazioni con lo stesso espresse, posto che, avuto riguardo ai profili sostanziali della questione, risulta comunque omesso il riferimento alla prescritta avvertenza.

Inoltre, se il Ministero della Salute ha autorizzato il commercio delle confezioni del prodotto prive di tali indicazioni precedenti all’introduzione, nel 2009, di tali avvertenze, così da non pregiudicare l’attività economica dell’azienda nel periodo necessario per la ristampa delle nuove confezioni, correttamente ha rilevato l’Autorità che il professionista, in ottemperanza all’onere di diligenza sullo stesso incombente, avrebbe perlomeno potuto integrare, nelle more dell’adeguamento delle confezioni, il contenuto dei messaggi diffusi a mezzo stampa, radio e TV, inserendo negli stessi le prescritte avvertenze.

Negativamente delibate le censure ricorsuali proposte avverso le valutazioni di scorrettezza della pratica sanzionata espresse dall’Autorità, meritano invece accoglimento le doglianze volte a lamentare la quantificazione della sanzione, nella misura di euro 200.000, come parametrata alla durata della diffusione della pratica, individuata nel gravato provvedimento in due anni, e segnatamente il 2008 ed il 2009.

Ritiene in proposito il Collegio che, come dianzi illustrato, avendo l’Autorità ricevuto le segnalazioni da parte di un consumatore e di una società concorrente nei giorni 11 luglio 2008 e 19 marzo 2009 ed avendo la stessa richiesto alla società ricorrente informazioni inerenti la pratica in data 16 settembre 2008, per poi rimanere inerte sino all’avvio del procedimento, intervenuto con comunicazione del 9 marzo 2010, la pur consentita – dal vigente quadro normativo di riferimento dianzi illustrato – lunga durata della fase pre istruttoria debba trovare idonea considerazione nella determinazione della sanzione, dal momento che un più tempestivo avvio del procedimento e della conseguente sua conclusione avrebbe inciso sulla durata della pratica stessa, impedendo il protrarsi del pregiudizio da essa discendente per i consumatori.

Inoltre, non va sottaciuto, per come rilevato dalla società ricorrente, che l’inerzia dell’Autorità, successivamente alla prima richiesta di informazioni, abbia determinato un affidamento in capo al professionista in ordine all’assenza dei presupposti per l’avvio del procedimento di accertamento, inducendolo a proseguire nella pratica commerciale, così prolungandone la relativa durata.

Vanno, invece, rigettate le censure ricorsuali volte a lamentare la mancanza di motivazione della sanzione irrogata e la sproporzione della stessa in relazione ai dati di bilancio, in quanto più elevata rispetto al complessivo utile annuo ricavato dalla società per tutta l’attività svolta, senza peraltro tener conto della redditività del prodotto cui la condotta si riferisce.

Osserva in proposito il Collegio che l’Autorità abbia correttamente commisurato la sanzione irrogata alla dimensione economica del professionista, rappresentato da una società di rilevanti dimensioni con una consolidata reputazione nello specifico settore di attività, in corretta applicazione dei parametri normativi di riferimento.

L’art. 27, comma 9, del D.Lgs. n. 206 del 2005 prevede che, con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l’Autorità dispone l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 500.000 euro, tenuto conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall’articolo 11 della legge n. 689 del 1981, richiamato dal comma 13 del citato articolo, ed in particolare, della gravità della violazione, dell’opera svolta dall’impresa per eliminare o attenuare l’infrazione, della personalità dell’agente, nonché delle condizioni economiche dell’impresa stessa.

La valutazione in ordine alla gravità della condotta transita anche attraverso la considerazione della dimensione economica e dell’importanza del professionista, dovendo in proposito ricordarsi che l’articolo 11 della legge n. 689 del 1981 individua, tra i parametri di commisurazione della sanzione, oltre che la gravità della violazione e l’opera svolta dall’impresa per eliminare o attenuare l’infrazione, anche la personalità dell’agente e le condizioni economiche dell’impresa stessa.

La valutazione della dimensione economica e dell’importanza del professionista risponde a due diverse finalità in quanto volta, da un lato, a garantire l’effettiva efficacia deterrente della sanzione pecuniaria secondo criteri di proporzionalità ed adeguatezza e, dall’altro, concorre a delineare la gravità della condotta nella considerazione che la dimensione economica del professionista, la sua notorietà – e conseguente credibilità – e la sua posizione nel mercato rendono più efficace la comunicazione pubblicitaria aggravandone la valenza lesiva.

Il rilievo da attribuire alla dimensione economica del professionista è funzionale al rispetto del principio di proporzionalità della sanzione, che costituisce peraltro corollario di quello di ragionevolezza e di parità di trattamento, aventi rango costituzionale fondamentale.

Il principio di proporzionalità, che investe lo stesso fondamento dei provvedimenti limitativi delle sfere giuridiche del cittadino (in specie quelle di ordine fondamentale) e non solo la graduazione della sanzione, assume nell’ordinamento interno lo stesso significato che ha nell’ordinamento comunitario, come confermato dalla clausola di formale recezione ex art. 1, comma 1, della legge n. 241 del 1990 come novellato dalla legge n. 15 del 2005.

Tale principio, si articola nei distinti profili inerenti l’idoneità, ovvero il rapporto tra il mezzo adoperato e l’obiettivo perseguito, risultando in virtù di tale parametro legittimo l’esercizio del potere se la soluzione adottata consenta di raggiungere l’obiettivo; la necessarietà, ovvero l’assenza di qualsiasi altro mezzo idoneo ma tale da incidere in misura minore sulla sfera del singolo, dovendo in virtù di tale parametro la scelta tra tutti i mezzi astrattamente idonei cadere su quella che comporti il minor sacrificio; l’adeguatezza, ovvero la tollerabilità della restrizione per il privato, risultando, in virtù di tale parametro, legittimo l’esercizio del potere, pur idoneo e necessario, solo se rispecchia una ponderazione armonizzata e bilanciata degli interessi.

La coerente e corretta applicazione di tali parametri non può, quindi, prescindere dalla valutazione della dimensione economica del professionista al fine di garantire l’adeguatezza e proporzionalità della sanzione.

Alla luce degli illustrati paradigmi interpretativi, come individuati sulla base della disciplina di riferimento e delle finalità alla stessa sottese, risulta quindi che l’Autorità abbia fatto corretta applicazione degli esaminati criteri di quantificazione della sanzione, risultando censurabile tale quantificazione solo sotto l’esaminato profilo della durata della condotta, in ordine alla quale ha indubitabilmente inciso la lunghezza della fase pre istruttoria.

In conclusione, alla luce delle considerazioni sopra illustrate, il ricorso in esame va in parte accolto, limitatamente alla quantificazione della sanzione, in ragione del riscontrato profilo di fondatezza della censura volta a contestare la commisurazione della stessa alla durata della condotta, con conseguente parziale annullamento della gravata delibera e rideterminazione, in applicazione dell’art. 134, comma 1, lettera c), del codice del processo amministrativo, della sanzione pecuniaria irrogata nella misura di euro 100.000, ritenuta equa e proporzionata rispetto agli elementi di rilievo della fattispecie e rispondente ai criteri di cui all’art. 11 della legge n. 689 del 1981.

Sussistono giusti motivi, in ragione del parziale accoglimento del ricorso, per disporre la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso N. 11622/2010 R.G., come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, rideterminando la sanzione nella misura ivi prevista.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 18-01-2012, n. 669 Responsabilità precontrattuale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza 30 gennaio-9 febbraio 2006 la Corte di appello di Venezia accoglieva l’appello proposto dalla spa Benetton Group (anche quale società incorporante per fusione la Benetton Spa) avverso la decisione del locale Tribunale del tribunale di Treviso, sezione stralcio, respingeva tutte le domande proposte dalla s.a.s. I.G. Studio di Ivana Gobbo s.n.c., con atto di citazione del 25 novembre 1988, condannando l’appellata a restituire alla società appellante le somme ricevute in forza della decisione di primo grado, oltre interessi legali dal giorno del pagamento.

Osservavano i giudici di appello che la società attrice aveva agito per ottenere il risarcimento del danno collegato al presunto affidamento della prosecuzione del rapporto con la Benetton, che le avrebbe impedito di accettare altre proposte di prosecuzione di collaborazione.

Il giudice di primo grado aveva ravvisato nel caso di specie la esistenza di un unico appalto continuato di servizi (avente ad oggetto la realizzazione della "collezione 0-12" per il campionario inverno 1986-estate 1987), poichè l’incarico alla stessa conferito era stato periodicamente rinnovato fino alla collezione primavera- estate 1989.

Con lettera 21 giugno 1988 la Benetton aveva comunicato alla società IG Studio Ivana Gobbo s.a.s. la cessazione del rapporto per la collezione autunno – inverno 1989/1990.

La società attrice precisava di avere avuto ripetute assicurazioni telefoniche da parte di una impiegata della Benetton che l’incarico in corso da qualche anno le sarebbe stato confermato e (sostenendo di essersi già impegnata in questa attività e di avere sostanzialmente già approntato tutto in vista di quella collezione, aveva chiesto il corrispettivo pattuito di L. 42.500.000.

A questa prima causa era riunita la causa che T.T. aveva intentato alla Benetton qualificata dal giudice istruttore come azione a tutela della proprietà intellettuale (poichè Benetton aveva dedotto di essere stata danneggiata in conseguenza di un plagio di alcuni disegni del T., utilizzati dalla Benetton, da addebitare alla società I.G. Studio).

Con sentenza n. 1545 del 2003 il Tribunale rigettava la domanda di T. condannando la Benetton al pagamento di Euro 21.949,42 in favore della attrice.

La decisione era impugnata dalla Benetton, con l’esito sopra riferito.

Avverso tale decisione la Ivana Gobbo & c. IG Studio s.n.c..

Ha proposto ricorso per cassazione, sorretto da due motivi.

Resiste la Benetton Group con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale condizionato.

Entrambe le parti hanno depositato memorie

Motivi della decisione

Deve innanzi tutto disporsi la riunione dei due ricorsi, proposti contro la medesima decisione.

Il ricorrente principale deduce, con il primo motivo, vizi della motivazione.

Ad avviso della società Ivana Gobbo & C. la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto della particolare specificità del rapporto che lega uno stilista ad un imprenditore del settore moda. L’affidamento della società ricorrente si basava su specifici comportamenti concreti, consolidati da anni di proficua collaborazione. Essi erano stati completamente trascurati dal giudice di secondo grado. Sulla base di una corretta valutazione delle circostanze di fatto, i giudici di appello avrebbero dovuto concludere che la Benetton aveva un preciso obbligo di comunicare la volontà di interrompere la collaborazione con un anticipo stabilito dalla natura e dai tempi necessari per approntare un’altra collezione per altro imprenditore.

Il secondo motivo del ricorso principale riguarda la denuncia di violazione e falsa applicazione di norme di diritto ( artt. 1175, 1337, 1366, 1375 c.c.) La tutela dell’affidamento è un aspetto della buona fede nei rapporti obbligatori e contrattuali e risponde ad un fondamentale principio di solidarietà, sancito dal codice civile nella disciplina del contratto e più in generale in quella delle obbligazioni. La società Benetton aveva comunicato la propria volontà di interrompere la collaborazione quando oramai era troppo tardi per la società attrice per proporre la propria attività ad altri imprenditori del settore e quando gran parte dei lavori preparatori della collezione successiva erano stati già approntati dallo Studio IG Ivana Gobbo.

I due motivi, da esaminare congiuntamente in quanto connessi tra di loro, sono privi di fondamento.

Con motivazione adeguata, che sfugge alle censure di violazione di legge e di vizi della motivazione, i giudici di appello hanno osservato che:

1) al di fuori del campo del lavoro subordinato non esiste alcuna norma di legge che imponga la conversione di un rapporto di lavoro a termine in un rapporto a tempo indeterminato, nella ipotesi di una successione di incarichi a tempo; la originaria attrice, inoltre, non era una persona fisica, ma una società in accomandita semplice (poi trasformata in s.n.c.) ed aveva – tra l’altro – collaborato con la Benetton per alcuni contratti tramite altra società intermediaria;

2) neppure l’appellata aveva saputo individuare una norma o un principio generale che potesse giustificare l’accertamento, compiuto dal primo giudice, della esistenza di un unico rapporto a tempo indeterminato;

3) poteva solo affermarsi che in capo alla IG Gobbo vi era una legittima aspettativa di concludere un nuovo – ed ulteriore – contratto anche per la collezione autunno-inverno 1989/1990;

4) si trattava, tuttavia, di una mera aspettativa di fatto, priva di qualsiasi effetto giuridico in ordine alla possibilità di un futuro contratto: nessun effetto preliminare di un nuovo contratto poteva farsi discendere dal fatto che, nel corso degli anni pregressi, la Benetton – direttamente o nei primi anni tramite società terze – avesse concluso più contratti di consulenza a tempo determinato, senza soluzione di continuità;

5) se poi – proseguivano i giudici di appello – la società appellata, utilizzando impropriamente il termine "aspettativa" aveva inteso invocare un proprio affidamento in ordine al probabile rinnovo, occorreva precisare che la teoria del c.d. affidamento presuppone comunque che vi sia stata una dichiarazione divergente dalla volontà e che colui che l’abbia ricevuta (nel caso di specie il legale rappresentante di IG Gobbo), non fosse in grado di conoscerne la divergenza;

6) nel caso di specie, tuttavia, non vi era alcun indizio che deponesse in tal senso. I documenti prodotti non contenevano alcun riferimento ad un possibile rinnovo del contratto. Quanto alle testimonianze raccolte, il teste M., responsabile Benetton, aveva precisato che a fine giugno egli stesso aveva fatto presente che era intenzione di Benetton "non continuare il rapporto e che perciò non realizzasse alcunchè". Nessuno dei testi indotti dalla parte attrice aveva riferito elementi in contrario.

Pertanto, ha concluso la Corte territoriale, anche la deduzione di un concreto affidamento circa la prosecuzione del rapporto anche per la collezione autunno-inverno 1989/1990 doveva considerarsi priva di qualsiasi fondamento.

Il richiamo ad alcune decisioni di questa Corte in materia di responsabilità precontrattuale e diritto al risarcimento guadagno ed al pagamento delle prestazioni già eseguite da parte di lavoratori autonomi non appare pertinente al caso di specie.

Il rigetto del ricorso principale comporta l’assorbimento del ricorso incidentale, espressamente indicato come condizionato.

L’alterno esito della controversia giustifica la compensazione integrale delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi. Rigetta il ricorso principale, assorbito quello incidentale.

Compensa integralmente le spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 22-02-2012, n. 2594 Crediti di lavoro

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il ricorrente in epigrafe impugna per cassazione la sentenza della Corte d’appello che, confermando la pronuncia resa dal Tribunale in sede di opposizione allo stato passivo, ha dichiarato inammissibile la sua domanda tardiva di insinuazione al passivo per le ultime tre mensilità in quanto preceduta da domanda tempestiva per altri crediti anche dello stesso tipo fondati sullo stesso rapporto di lavoro.

Il ricorso è affidato a sette motivi.

L’intimata curatela non ha proposto difese.

Il collegio ha disposto farsi luogo a motivazione semplificata.

Motivi della decisione

Con i primi sei motivi di ricorso, che possono essere valutati complessivamente per la loro interdipendenza, si censura l’impugnata decisione laddove ha ritenuto inammissibile la domanda tardiva per l’ammissione del credito relativo alle ultime tre mensilità proposta da lavoratore dipendente nel fallimento dell’impresa datrice di lavoro in quanto in precedenza con domanda tempestiva lo stesso si era già insinuato ed era stato ammesso sia per altre mensilità non corrisposte che per ulteriori voci di credito quali il TFR. Sulla questione così impostata, la corte ha già avuto ripetutamente modo di pronunciarsi in senso favorevole al ricorrente (v. per tutte Cass. 12 dicembre 2011 n. 26539), affermando il principio che non v’è identità di causa petendi e di petitum tra la pretesa per retribuzioni relativa ad un determinato segmento temporale del rapporto di lavoro rispetto a quella attinente ad altro segmento, e quindi nessun impedimento a richiederne il riconoscimento nell’ambito del rito fallimentare in tempi diversi, salvo il regime delle spese in caso di ingiustificato frazionamento della domanda.

Non ravvisandosi alcuna ragione perchè la corte debba modificare il suo orientamento, i motivi debbono essere accolti, e la necessità di una nuova decisione comporta l’assorbimento dell’ulteriore motivo sulla regolazione delle spese.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d’appello di Bari in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.