Cass. civ. Sez. II, Sent., 02-02-2011, n. 2445 Onorari

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Svolgimento del processo

L’Avv. F.P.P. ha proposto opposizione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, artt. 84 e 170 (T.U. disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), contro il decreto di liquidazione del compenso emesso in suo favore per l’attività di difensore di imputato – C.A. – ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

Per quanto qui ancora rileva, l’opponente si è doluto del mancato riconoscimento dell’aumento previsto dall’art. 1, comma 2, della tariffa penale, approvata con il D.M. 8 aprile 2004, n. 127, che consente di quadruplicare il compenso per le cause che richiedono un particolare impegno.

Il giudice della Corte d’assise d’appello di Milano ha rigettato l’opposizione con ordinanza in data 17 luglio 2007.

Il giudice ha rilevato che il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 82, nel disporre che le competenze spettanti al difensore per l’attività difensiva svolta in regime di patrocinio a spese dello Stato devono essere liquidate "osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell’impegno professionale, in relazione all’incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa", stabilisce una soglia massima inderogabile, all’interno del quale va in concreto effettuata la determinazione dei compensi spettanti al difensore, in ragione, appunto, della natura dell’impegno professionale e dell’attività defensionale in concreto svolta.

Per la cassazione dell’ordinanza del giudice della Corte d’assise il F.P. ha proposto ricorso, con atto notificato il 5 ed il 6 ottobre, sulla base di due motivi.

Il Ministero dell’economia e delle finanze ha resistito con controricorso, mentre gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

Motivi della decisione

1. – Con il primo motivo (violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 82, sui "valori tariffari medi") si chiede a questa Corte di stabilire "se nella valutazione per la liquidazione dei compensi al difensore in gratuito patrocinio la disposizione di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 82, comma 1, debba riferirsi ai valori medi delle tariffe professionali tenuto conto della natura dell’impegno professionale, ciò in relazione al fatto che non sia stato liquidato l’onorario entro tale limite". 1.1. – Il motivo – con cui in sostanza si contesta come nell’ordinanza impugnata "alla puntuale enunciazione del principio di diritto" "non corrisponda un’altrettanto corretta applicazione al caso concreto" – è inammissibile.

Con esso, infatti, il ricorrente, nel dolersi della valutazione compiuta dal giudice del merito nello stabilire il valore medio della tariffa professionale, articola una doglianza generica, perchè priva di contenuti di effettiva critica alla giustificazione della decisione impugnata (in particolare, nella parte in cui si lamenta che il giudice della Corte d’assise d’appello non avrebbe adeguatamente valutato la complessità e la delicatezza ed il correlato impegno professionale profuso) e mediante censure non rispettose del canone dell’autosufficienza del ricorso per cassazione (là dove si afferma che il giudice avrebbe espunto alcune voci corrispondenti ad attività effettivamente svolte nell’ambito dell’incarico professionale assunto per il secondo grado di giudizio).

2. – Il secondo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1, commi 2 e 3, della tariffa penale di cui al D.M. n. 127 del 2004, nonchè totale assenza di motivazione in ordine al diniego dell’applicazione del criterio. Esso si conclude con il quesito "se il disposto del D.M. n. 127 del 2004, art. 1, commi 1 e 2, debba essere considerato quale elemento astrattamente determinante la quantità degli onorari, al di fuori della valutazione di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 82, trattandosi di una metodologia di determinazione dei compensi applicabile in via generale e quindi anche agli onorari liquidati al difensore in gratuito patrocinio; la dizione del succitato art. 82 ha infatti finalità diversa rispetto a quella invocata per l’aumento dovuto ad attività di particolare difficoltà stante la natura, complessità e gravita della causa". 2.1. – Il motivo è infondato.

L’art. 1, comma 2, della tariffa penale, contenuta nel D.M. 8 aprile 2004, n. 127, stabilisce che "per le cause che richiedono un particolare impegno, per la complessità dei fatti o per le questioni giuridiche trattate, gli onorari possono essere elevati fino al quadruplo dei massimi stabiliti".

Questa norma va coordinata con quella contenuta nel D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 82, che, con specifico riferimento alla liquidazione dei compensi a favore del difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato, stabilisce che l’onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall’autorità giudiziaria "osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell’impegno professionale".

E’ dunque indiscusso che il giudice della liquidazione debba fare riferimento alla tariffa professionale.

Il problema che occorre risolvere è invece quello di verificare se il riferimento ai valori medi delle tariffe professionali, contenuto nel citato art. 82, precluda o meno la possibilità di applicare il criterio adeguatore previsto dall’art. 1, comma 2, della tariffa penale.

Secondo il provvedimento impugnato questa possibilità adeguatrice sarebbe esclusa dalla formulazione della norma che, con la locuzione usata ("in ogni caso"), avrebbe escluso per qualsiasi situazione ipotizzabile la possibilità di superare i valori medi previsti dalle tariffe professionali. Secondo il ricorrente, al contrario, la norma indicata non escluderebbe affatto la possibilità di applicare l’aumento, perchè il riferimento alla tariffa professionale dovrebbe ritenersi omnicomprensivo di tutte le disposizioni del decreto ministeriale di approvazione delle tariffe.

A parere della Corte, l’interpretazione della normativa accolta dal provvedimento impugnato deve ritenersi corretta.

Decisivo – nel senso dell’esistenza di una preclusione a superare i valori medi previsti dalle tariffe professionali – appare infatti l’uso della locuzione "in ogni caso", il cui significato non può che essere quello di precludere la possibilità di superare questi valori in tutte le fattispecie ipotizzatali. L’uso di questa espressione indica la volontà del legislatore di escludere che singole e specifiche ipotesi di superamento dei valori indicati nelle tariffe professionali, pur normativamente previsti in generale, possano consentire il superamento dei valori medi.

Una diversa interpretazione renderebbe priva di significato l’espressione usata dal legislatore che, nell’adozione di una disciplina rivolta a garantire l’effettività della difesa, ha voluto delineare un assetto complessivo che tenesse conto anche della necessità di contemperare questo principio con la previsione di limiti ad una spesa incombente sullo Stato.

Una conferma della correttezza di questa interpretazione si rinviene nel testo del medesimo art. 82, là dove – al fine di determinare i criteri che il giudice deve utilizzare per procedere alla liquidazione dei compensi – si fa menzione della "natura dell’impegno professionale", con evidente riferimento anche alla complessità dell’attività svolta, che dunque costituisce uno dei criteri che il giudice deve prendere in considerazione nel liquidare l’importo del compenso nella forbice compresa tra il minimo delle tariffe ed la media di tali valori.

Deve pertanto affermarsi – in continuità con l’insegnamento di Cass., 4^ Sez. pen., 2 marzo 2007-19 aprile 2007, n. 15847, Antoci, e ribadito da Cass., Sez. un. pen., 24 aprile 2008-26 giugno 2008, n. 25931, Albanese – il seguente principio di diritto: "In tema di patrocinio a spese dello Stato, i criteri cui l’autorità giudiziaria ha l’obbligo di attenersi nella liquidazione degli onorari e delle spese spettanti al difensore, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 82, devono ritenersi esaustivi, sicchè il giudice, nell’applicare la tariffa professionale, non può invece fare riferimento anche ai criteri integrativi e adeguatori della tariffa medesima, non essendo operante l’art. 1, comma 2, della tariffa penale, che consente di quadruplicare il compenso per le cause che richiedono un particolare impegno per la complessità dei fatti o per le questioni giuridiche trattate: ciò sia per l’espresso divieto, contenuto nel citato art. 82, del superamento dei valori medi di tariffa, sia perchè la norma già contempla la natura dell’impegno professionale come un elemento da prendere in considerazione ai fini della liquidazione del compenso tra il minimo della tariffa e la media di tali valori". 3. – Il ricorso è rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna, il ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dal Ministero controricorrente, che liquida in complessivi Euro 600,00 per onorari, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 16-12-2010) 28-01-2011, n. 3085 Misure cautelari Violenza sessuale

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Svolgimento del processo

Con ordinanza in data 14 Luglio 2010, il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Torino ha applicato al Sig. S. la misura della custodia in carcere in relazione a plurimi episodi di violenza sessuale previsti dall’art. 609 bis c.p., art. 609 ter c.p., comma 1, n. 1 e art. 609 quater c.p., comma 1, n. 1 e 2 c.p., fatti avvenuti dal (OMISSIS) in danno di una giovane donna (nata il (OMISSIS)) con lui convivente in forza del legame sentimentale esistente fra l’indagato e la madre della vittima.

Avverso tale ordinanza il Sig. S. ha presentato istanza di riesame che il Tribunale di Torino ha respinto con l’ordinanza qui impugnata. Il Tribunale, ricostruita dettagliatamente la vicenda quale emerge dagli elementi acquisiti al fascicolo del Pubblico Ministero e dalla memoria difensiva, ha ritenuto sussistere gravi indizi di responsabilità (pagg. 5 – 7 della motivazione), ha escluso la sussistenza delle esigenze cautelari previste dall’art. 274 c.p.p., lett. A) e valutato, invece, attuali le esigenze cautelari previste dalla lett. c) della medesima disposizione.

Propone ricorso il Sig. S. tramite il Difensore.

Con primo motivo lamenta vizio di motivazione in ordine alla sussistenza di gravi indizi di responsabilità. Al termine di un ampio excursus (pagg. 1 -4) circa le norme applicabili ed i principi interpretativi fissati dalla giurisprudenza in tema di controllo sulla motivazione, il ricorso evidenzia come gli esiti della visita ginecologica (imene ancora integro, sebbene con limitate lesioni) smentiscano insanabilmente il contenuto delle dichiarazioni della vittima, che avrebbe, a suo dire, subito numerosissimi rapporti sessuali completi, in molti casi anche mediante modalità violente;

tale contrasto è stato superato dal Tribunale con una motivazione fondata su una ipotesi del tutto congetturale che non si concilia sul piano logico con le modalità della violenza riferite dalla ragazza.

Un secondo profilo di illogicità viene ravvisato dal ricorrente con riferimento alla motivazione che il Tribunale offre, a pag. 7, delle differenze esistenti nel racconto della giovane circa la frequenza degli episodi di violenza e, in particolare, della versione assolutamente riduttiva che ella offri alla madre e che ha successivamente modificato, cadendo ancora una volta in difformità ulteriori.

A fronte di tali incoerenze, rileva il ricorrente, le dichiarazioni rese "de relato" dalla datrice di lavoro della madre della vittima non offrono elementi decisivi.

In conclusione, il quadro indiziante è stato erroneamente definito "grave" e non sussistono i presupposti per l’emissione della misura.

Con secondo motivo lamenta vizio di motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, per avere il Tribunale omesso di considerare l’incensuratezza dell’indagato e per avere erroneamente fatto rinvio ad un elemento di prova estraneo al procedimento in esame; il richiamo è al contenuto della nota n. 2 di pag.8 della motivazione.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Con riferimento al primo motivo di censura, la Corte rileva che la motivazione dell’ordinanza impugnata non appare affetta da manifesta illogicità nè da contraddittorietà. Premesso che l’ordinanza esamina attentamente le discrasie esistenti nel racconto della giovane in ordine alla frequenza dei rapporti sessuali, dando una non illogica lettura delle ragioni che possono avere indotto la minore a fornire alla madre una prima riduttiva versione dei fatti, la Corte deve rilevare che l’ordinanza poggia la propria motivazione su un fatto non messo in discussione e provvisto di grave valore indiziario, quale la condotta tenuta dalla minore allorchè la madre la scoprì seduta nel letto insieme all’indagato e le successive dichiarazioni che la giovane rese solo dietro le insistenze della madre; del tutto priva di vizi logici appare la motivazione allorchè da tali elementi fa discendere un giudizio di genuinità del racconto e di assenza di qualsiasi preordinazione o intento calunnatorio.

La Corte ritiene, poi, che il vizio di manifesta illogicità non sussiste neppure con riferimento alle motivazioni relative agli esiti della visita ginecologica. Tali esiti, afferma il Tribunale, sono "compatibili" con "pregresse penetrazioni", posto che l’imene ancora integro presenta lesioni che giustificano, a parere del Tribunale, simile conclusione. Si tratta di valutazione di fatto (la compatibilità delle lesioni con atti sessuali mediante penetrazione) che il ricorrente contesta sul piano logico, ma non sul piano scientifico; non apparendo, dunque, sussistere una ipotesi di travisamento delle risultanze probatorie, la Corte ritiene che non si versi neppure in ipotesi di vizio logico manifesto e che non vi siano ragioni per ritenere inesistente una motivazione censurabile ai sensi dell’art. 606 c.p.p..

Quanto alla seconda censura, effettivamente la nota 2 di pag.8 della motivazione reca un rinvio ad atti che sembrano riferibili ad altro e diverso procedimento. Tuttavia, le circostanze e le condotte illustrate nei tre paragrafi del secondo capoverso di pagina 8 coincidono con quanto il Tribunale ha esposto nelle pagine precedenti, così che non sussiste nessuna incoerenza tra i tre profili di gravità delle condotte e il complessivo materiale probatorio. In sostanza, il Tribunale ritiene che l’approfittamento della giovanissima età della vittima, della situazione familiare e della situazione di convivenza; la reiterazione delle condotte; le modalità ora subdole ora aggressive con cui queste furono tenute e le spinte criminogene ad esse sottese siano elementi che depongono per l’esistenza di un pericolo di reiterazione. Tale motivazione, al di là dell’errore rilevato dal ricorrente, non appare nè incoerente nè manifestamente illogica, con la conseguenza che non sussistono ragioni per l’annullamento della decisione.

Alla luce delle considerazioni fin qui esposte il ricorso deve essere respinto e il ricorrente condannato, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 11-02-2011, n. 1356 Spettacoli e trattenimenti pubblici ordinanze

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Con il ricorso introduttivo del giudizio la Ricorrente ha impugnato l’ordinanza del Sindaco del Comune di Lecce n. 1084 del 27.9.2010 recante il divieto di somministrazione e vendita di bevande alcoliche di gradazione superiore a 5° all’interno dello Stadio comunale di Lecce nonché, ove occorra, delle note della Questura di Lecce del 26.6.2010 e del 17.9.2010, della determinazione n. 14/2010 dell’ Osservatorio Nazionale Sulle Manifestazioni Sportive, e di ogni altro atto indicato nell’epigrafe del ricorso, avanzando anche domanda di risarcimento dei danni patiti a seguito dell’adozione degli atti contestati.

Avverso gli atti impugnati la ricorrente ha dedotto i seguenti vizi: – l’incompetenza del Sindaco ad adottare atti del genere; – violazione degli artt. 7 e 10 bis l.n. 241/1990; – l’erronea reiterazione di due precedenti analoghi del 2000 e del 2007 annullati, rispettivamente, dal TAR Puglia Lecce con sentenza n. 372/2007 e dal CdS con sentenza n. 2465/2010; – la violazione dell’art. 5, comma 2, l.n. 287/1991; – l’illegittimità della determinazione dell’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive del 17.3.2010, se ritenuta di valore cogente, per contrasto con quanto stabilito con d.l. n. 162/2005 e con la l.n. 287/1991.

Con nota depositata il 4.2.2011 la parte ricorrente ha rappresentato ulteriormente le proprie ragioni evidenziando: – l’incompetenza del Sindaco ad adottare il provvedimento impugnato; – l’assenza di circostanze eccezionali che legittimavano l’adozione del provvedimento contestato; – l’omessa comunicazione di avvio del procedimento; – il difetto di istruttoria e di motivazione.

Il Collegio ritiene infondate le censure avanzate dalla ricorrente per le ragioni di seguito indicate.

La censura relativa all’incompetenza del Sindaco risulta infondata perché il potere di vietare o limitare la vendita e l’introduzione di bevande alcooliche nello stadio comunale rientra nelle competenze che spettano al Sindaco, quale Ufficiale di Governo, in materia di ordine e sicurezza pubblica ai sensi dell’art. 54, lettere b) e d) del d.lgs n. 267/2000 e dell’art. 161 del D.Lgs. n. 112/1998 (come già affermato con sentenza CdS n. 2465/2010).

E’ infondata anche la censura avente ad oggetto la violazione dell’art. 7 l.n. 241/1990 in quanto il provvedimento del 27.9.2010 ha natura di atto generale e, quindi, secondo quanto stabilito dall’art. 13 della legge n. 241/1990, non si applicano al relativo procedimento le disposizioni degli artt. 7 e 8 della legge generale sul procedimento amministrativo. Peraltro, il provvedimento contestato presenta profili cautelari e di urgenza, avendo finalità di prevenzione ed essendo teso ad evitare incidenti e, quindi, anche sotto questo aspetto, risulta inapplicabile la normativa richiamata dalla parte ricorrente. Infine, sempre sotto il profilo in esame, ove fosse considerata applicabile la citata norma di partecipazione, la sua violazione dovrebbe essere considerata irrilevante ai sensi dell’art. 21 octies della legge n. 241 del 1990, considerata l’infondatezza delle censure di merito avanzate dalla ricorrente.

Il richiamo all’art. 10 bis l.n. 241/90 va disatteso in quanto il provvedimento del 27.9.2010 non è stato assunto all’esito di un procedimento avviato su istanza di parte.

Il richiamo ai precedenti del 2000 e del 2007 annullati dal giudice amministrativo non assumono particolare importanza in quanto tali provvedimenti sono stati annullati per difetto di motivazione e di istruttoria mentre il provvedimento oggi in contestazione è stato assunto in presenza della nota della Questura di Lecce del 26.6.2010 e della determinazione dell’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive del 17.3.2010, che hanno indotto l’Amministrazione ad adottare il divieto contestato sulla base di una motivazione che appare congrua ed esaustiva (come emerge da quanto evidenziato al punto che segue).

La ricorrente contesta la violazione dell’art. 5, comma 2, l.n. 287/1991, ma il Sindaco può estendere temporaneamente ed eccezionalmente il divieto di somministrazione e vendita alle bevande con contenuto alcoolico inferiore al 21 per cento del volume a condizione che il divieto non sia generalizzato e sia motivato dal concreto pericolo per la pubblica sicurezza (come, peraltro, rilevato dal Consiglio di Stato già con sentenza n. 2645/2010, richiamata dalla stessa parte ricorrente e relativa ad un precedente provvedimento analogo applicato alla D.F.). Nella fattispecie, il divieto non risulta generalizzato (in quanto limitato alle competizioni sportive da svolgersi all’interno dello stadio comunale e riguardante solo alcuni settori dello stadio) ed è motivato, sotto il profilo generale, mediante il richiamo alla nota della Questura di Lecce del 26.6.2010 ed alla determinazione dell’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive del 17.3.2010, ed in concreto, in relazione al pericolo per l’incolumità pubblica ed alla sicurezza nello stadio da garantire a seguito dell’iscrizione della squadra di calcio del Lecce in Serie A ed al conseguente stimato maggior afflusso di tifosi nello stadio comunale.

La determinazione dell’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive del 17.3.2010 non appare illegittima avendo valore di linee guida per le Amministrazioni interessate e non risultando in contrasto con quanto stabilito con d.l. n. 162/2005 e con la l.n. 287/1991.

Dal rigetto della domanda di annullamento consegue anche il rigetto della domanda di risarcimento danni.

Sussistono giustificati motivi – legati alla particolarità della vicenda ed alla complessità delle questioni trattate – per compensare integralmente tra le parti in causa le spese di lite.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

lo respinge;

compensa tra le parti in causa le spese di lite;

ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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Cons. Stato Sez. V, Sent., 28-02-2011, n. 1252 Sanità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Casa di Cura Privata Di Lorenzo s.r.l. ha impugnato dinanzi al TAR Abruzzo la delibera n. 263 in data 11.5.2004 con cui il Direttore Generale della Azienda Unità Sanitaria Locale n.01 di Avezzano -Sulmona, nelle more dell’approvazione da parte della Giunta Regionale dell’atto programmatorio per l’anno in corso, ha disposto in relazione ai tetti di spesa sanitaria per l’anno 2004: a) che il budget per l’anno 2004 non dovrà superare quello già fissato per il 2003; b) di liquidare le case di Cura per i ricoveri dei residenti regionali con acconti mensili pari all’80% del budget 2003 ed alla fine esercizio il saldo entro 30 giorni dalle verifiche amministrative sanitarie, per i ricoveri di residenti extraregione con acconti mensili pari al 30% dell’attività prodotta ed il saldo a verifica regionale della mobilità.

A sostegno del ricorso ha lamentato la violazione dell’art.2 comma 8 L. 549/1995 e delle regole sulla contrattazione nonché la illegittima retroattività del provvedimento, con lesione del principio di certezza del corrispettivo in relazione alle prestazioni rese dagli operatori e lesione del diritto alla integrale retribuzione delle prestazioni rese nell’anno 2004; disparità di trattamento tra strutture pubbliche e private.

Il Tar,con sentenza resa in forma semplificata, ha accolto il ricorso per essere stato leso il diritto della ricorrente struttura ad erogare tutte le prestazioni per le quali è accreditata.

Ha proposto appello la Azienda Unità sanitaria Locale n.1. Premesso che parte ricorrente avrebbe espressamente accettato quanto concordato durante l’incontro – di cui è verbale in atti, mai contestato – del 19.4.2004, deduce la tardività del ricorso nonché la mancanza di interesse ad agire. Inoltre, assume l’erroneità della sentenza secondo cui il provvedimento sarebbe lesivo del diritto della struttura di erogare tutte le prestazioni per cui è accreditata, essendo per converso questa tenuta ad osservare i tetti di spesa annuali fissati anche per le strutture pubbliche in base all’art. 32, c. 8 L.449/97.Il Direttore della ASL avrebbe pertanto correttamente esercitato i poteri riconosciutigli dall’art. 17 c. 2 L.R. 30.7.1999 n. 20 individuando il limite massimo delle prestazioni erogabili dai presidi accreditati mentre a voler seguire la tesi del TAR si giungerebbe ad autorizzare una spesa senza controllo. Quanto all’irretroattività, parte ricorrente al più avrebbe potuto chiedere il pagamento delle prestazioni erogate fino all’emanazione del provvedimento, salvo conguaglio.

Si è costituita la parte appellata chiedendo il rigetto del ricorso.

Con ordinanza n. 230 in data 2 luglio 2010, la Sezione ha chiesto alla ASL documentati chiarimenti circa la sopravvenienza dell’atto di programmazione regionale dei tetti di spesa per l’anno 2004.

Con nota 5 agosto 2010, l’amministrazione ha inviato la deliberazione di Giunta Regionale n. 755/C del 30.8.2004 oltre ai verbali di incontro con le strutture private erogatrici.

All’udienza del 21 dicembre 2010 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

Va, preliminarmente, respinta la censura con cui si lamenta la mancata dichiarazione di irricevibilità del ricorso di primo grado per tardività, considerato che la lesione dell’interesse della struttura sanitaria non può che ricollegarsi all’emanazione del provvedimento di fissazione del tetto di spesa non potendo risalire ad accordi precedenti inerenti alla fase istruttoria.

Nel merito, fondato è il motivo con cui l’Azienda fa valere l’erroneità della sentenza per avere riconosciuto il provvedimento impugnato, in quanto rapportato al tetto di spesa relativo all’anno precedente (2003), lesivo del diritto della struttura di erogare tutte le prestazioni per le quali è accreditata.

Come noto, con l’art. 32, comma 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le regioni individuano preventivamente, in attuazione della programmazione sanitaria, per ciascuna istituzione sanitaria o per gruppi di istituzioni sanitarie, i limiti massimi annuali di spesa sostenibile con il Fondo sanitario e i preventivi annuali di prestazioni, nonché gli indirizzi e le modalità per la contrattazione di cui all’art. 1, comma 32, della legge 23.12.1996, n. 662.A ciò segue una fase di contrattazione, ai sensi dell’art. 8 quinquies del d. lgs. n. 502 del 1992, tra le asl e le strutture private accreditate o le loro associazioni rappresentative, con cui vengono fissati i volumi massimi di prestazioni erogabili a livello territoriale ed il corrispettivo preventivato.

Nelle more dell’approvazione da parte della Giunta Regionale dell’atto programmatorio per la fissazione dei tetti per il 2004, è intervenuta la deliberazione con cui il Direttore Generale della Azienda Unità Sanitaria Locale ha fissato provvisoriamente i tetti di spesa per il medesimo anno. Esso risponde all’esigenza di far fronte ad un sistema di fissazione dei tetti di spesa che richiede tempi non comprimibili in relazione alle varie fasi procedimentali previste dalla legge (Cons. St. Ad. Pl. n. 8 del 2006), fisiologicamente sopravvenendo solo in epoca successiva all’inizio dell’erogazione del servizio, consentendo comunque all’operatore di effettuare scelte su una previsione vagliata dall’autorità (Cons. St. Sez. V, 23.3.2009, n. 1758).

La circostanza che, in attesa della fissazione definitiva regionale, la ASL abbia fissato il tetto in relazione al volume dell’anno precedente, non lede l’interesse della struttura sanitaria, come nascente dall’accreditamento.

Invero, come chiarito dalla Corte Costituzionale (Corte Cost. 26.5.2005, n.200), anche nel regime dell’accreditamento introdotto dall’art. 8, comma 5 del d. lgs. n. 502 del 1992, improntato alla logica della parificazione e della concorrenzialità tra strutture pubbliche e strutture private e caratterizzato dalla facoltà di libera scelta della struttura privata a condizione che questa risulti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente ed accetti il sistema della remunerazione a prestazione, sussiste il limite della fissazione del tetto massimo di spesa sostenibile regolato, nel suo esercizio, dall’art. 32 della l n. 449 del 1997.

Il principio di parificazione e di concorrenzialità tra strutture pubbliche e strutture private deve quindi conciliarsi con il principio di programmazione, che persegue lo scopo di razionalizzazione del sistema sanitario nell’interesse al contenimento della spesa pubblica.

Non può quindi aderirsi alla statuizione del Tar secondo cui sussisterebbe un diritto intangibile della struttura ad ottenere il rimborso di tutte le prestazioni per cui è accreditata quando queste superino il volume fissato sulla base del corretto esercizio del potere di programmazione regionale e di contrattazione a livello territoriale.

Nella specie, la deliberazione impugnata – seguita a distanza di tra mesi dall’atto di programmazione regionale in data 30 agosto 2004 n. 755/C, che ha rideterminato il tetto con una maggiorazione del 10% per aumenti tariffari rispetto all’anno precedente e dai relativi contratti – è stata adottata nel corretto esercizio del potere di programmazione sanitaria in via provvisoria, nell’interesse stesso delle strutture sanitarie private a programmare dall’inizio dell’esercizio finanziario la propria organizzazione, sulla base di una precisa direttiva (nota 31.3.2004 prot. 139) regionale ed all’esito di una fase di confronto con le strutture sanitarie (verbale di incontro 19 aprile 2004) con l’osservanza delle garanzie procedimentali.

L’appello va, pertanto accolto ed, in riforma della sentenza di primo grado, va respinto il ricorso di primo grado.

Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare le spese del doppio grado di giudizio
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, accoglie l’appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.

Compensa le spese del doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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