Cass. civ. Sez. I, Sent., 26-05-2011, n. 11645 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

I.L. ha chiesto alla Corte d’appello di Napoli condannarsi il Ministero dell’Economia a corrisponderle l’equa riparazione prevista dalla L. n. 89 del 2001, per la violazione dell’art. 6, sul "Diritto ad un processo equo" della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata e resa esecutiva con la L. 4 agosto 1955, n. 848, in relazione ad un processo amministrativo introdotto presso il Tar Campania. Con decreto depositato il 28 aprile 2009 la Corte di merito, in relazione ad equo indennizzo liquidato in Euro 7.333,00, ha determinato le spese giudiziali, compensate per la metà, nell’importo residuo di Euro 15,00 per spese, Euro 210,00 per diritti ed Euro 230,00 per onorario. Avverso questo decreto lo I. ha proposto ricorso per Cassazione in base a sei motivi.

Il Ministero intimato ha resistito con controricorso.

Il P.G. ha concluso per l’inammissibilità o in subordine il rigetto del ricorso.

Il collegio ha disposto darsi luogo a motivazione semplificata.
Motivi della decisione

Il primo e terzo motivo che deducono, e quindi chiedono con conclusivo quesito di diritto se al caso di specie si applichi la tariffa prevista per i procedimenti contenziosi, palesemente affidati ad astratti e tautologici principi privi di collegamento con la fattispecie in esame, sono inammissibili.

Ne condivide la sorte il secondo motivo che lamenta, con analoga astrattezza e genericità, insufficiente liquidazione delle spese giudiziali in violazione del disposto dell’art. 6, par. 1 della Convenzione EDU, inapplicabili nel presente procedimento (Cass. n. 22305/2009), ed enuncia censura, senza argomentarla, in ordine alla compensazione delle spese, motivatamente disposta dal giudice di merito nell’esercizio del suo potere discrezionale. Parimenti inammissibili sono il quarto e sesto motivo che, sulla medesima questione, denunciano vizio d’omessa o insufficiente motivazione senza tuttavia esporre la sintesi conclusiva, illustrativa del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume viziata e le ragioni per le quali il dedotto vizio rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione, secondo quanto prescrive il disposto dell’art. 366 bis c.p.c..

Col quinto motivo la ricorrente impugna infine la liquidazione delle spese assumendo che il giudice del merito non si sarebbe potuto immotivatamente distaccare dalla nota spese depositata e, richiamando la censura espressa nel secondo motivo, che la liquidazione avrebbe comunque dovuto essere parametrata agli standard europei degli onorar liquidati dalla CEDU, costantemente applicati. Il motivo non specifica le singole voci delle competenze e/o degli onorari spettanti in relazione alle singole prestazioni effettuate che sarebbero state liquidate in misura inferiore rispetto alla tariffa applicabile ed in ordine alle quali il giudice di merito sarebbe incorso in errore (Cass. nn. 18086/2009, 19419/2009). Tanto meno indica, con l’autosufficienza che assiste il ricorso per cassazione, le singole voci che in concreto il giudice avrebbe dovuto liquidare, limitandosi ad esporre quelle applicabili al caso in via meramente esemplificativa. Si risolve insomma in una generica doglianza che non specifica neppure l’importo preteso a titolo di spese ed onorari nella fase di merito, trasfusa nel quesito di diritto che, articolato in forma meramente interrogativa, è privo di concretezza siccome pone questione astratta che non consente di quantificare in concreto le competenze reclamate.

Tutto ciò premesso, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

La Corte:

dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidandole in Euro 900,00 oltre spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. V, Sent., 29-03-2011, n. 1914 Costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

I.- La J. C.C. dei F.lli P. S.n.c. con ricorso al T.A.R. Calabria (premesso di essere stata individuata con deliberazione consiliare n. 197/1988 quale esclusiva avente causa di terreni già individuati dal P.I.P. approvato con deliberazione consiliare n. 180/1985 e di aver stipulato con il Comune di Maida un convenzione attuativa di esso Piano relativamente alla località Condomini) ha chiesto l’annullamento della concessione edilizia n. 21 del 24.2.1998 rilasciata alle parti controinteressate a seguito di approvazione del Piano di lottizzazione da esse proposto.

Le parti controinteressate nel costituirsi in giudizio hanno al contrario sostenuto che, pur essendo stato avviato il procedimento per l’adozione del P.I.P., esso non si sarebbe mai concluso, nonché che la convenzione stipulata tra la ricorrente ed il Comune era inefficace perché adottata in base alla presunzione di efficacia delle delibere di adozione del P.I.P. e della Variante, sicché l’Amministrazione aveva legittimamente prescelto quale strumento urbanistico attuativo il Piano di lottizzazione e rilasciato la concessione edilizia impugnata.

Detto T.A.R., con sentenza n. 240/2000, ha stabilito che il P.I.P. non aveva mai ricevuto il parere di conformità del Competente Assessore regionale e non poteva quindi considerarsi strumento attuativo vigente, con conseguente legittimità del Piano di lottizzazione impugnato con ricorso n. 162/1998, perché, in difetto di efficaci strumenti urbanistici attuativi, la scelta in ordine allo strumento secondario era rimessa alla discrezionalità dell’Amministrazione. Tanto premesso il Tribunale ha respinto le censure di illegittimità derivata formulate contro il provvedimento di rilascio della concessione edilizia impugnata (per omessa comunicazione dell’avvio del procedimento, per difetto di motivazione e per violazione e disapplicazione dello strumento urbanistico vigente cioè il P.I.P.).

Con ricorso in appello n. 11638/2000 la citata società ha chiesto la riforma di detta sentenza, deducendo che, anche ammesso che sussistesse inefficacia "ab origine" delle convenzione a suo tempo stipulata tra il Comune e la società appellante, sussisterebbe comunque aspettativa di questa, innanzi tutto perché l’avveramento della eventuale condizione sospensiva (approvazione del P.I.P.) era rimesso esclusivamente al Comune di Maida, che aveva quindi l’onere di attivarsi perché ciò non accadesse e di dare avviso alla controparte di iniziative comunali che potevano rendere impossibile tale avveramento. In secondo luogo perché l’iniziativa cui erano stati assoggettati i terreni dei controinteressati era perfettamente analoga a quella concordata con la società ricorrente, nei cui confronti sussisteva l’obbligo di comunicare, sul piano della buona fede oggettiva, l’avvio della procedura, se non di preferire la parte con cui erano già stati stretti patti.

Sono stati quindi riproporti i motivi di primo grado.

In subordine è stata dedotta la erroneità della interpretazione del Giudice di primo grado che ha ritenuto inefficace la convenzione, in quanto subordinata non solo alla approvazione della nuova variante del Piano di fabbricazione ma anche alla vigenza del P.I.P., strumento attuativo non formato dal Comune.

Ciò sia in quanto i Piani per gli Insediamenti Produttivi non sono soggetti ad approvazione regionale e quindi il P.I.P. di cui trattasi era efficace, sia in quanto, comunque, l’atto di convenzione non era integrato "ex lege" dalla previsione di una "condicio juris" sospensiva implicita, costituita dalla intervenuta formazione del P.I.P., sicché l’eventuale inosservanza della esigenza di integrazione non avrebbe mai potuto operare attraverso il meccanismo della integrazione diretta di una convenzione che non la contemplava, ma avrebbe potuto costituire, piuttosto, una causa di illegittimità della convenzione stessa, che essendo di diritto privato, non necessitava di previa formazione del P.I.P..

Con memoria depositata il 17.1.2001 si è costituito in giudizio il Comune di Maida, che ha chiesto la reiezione dell’appello.

Con memoria depositata il 27.6.2003 si è costituito in giudizio un nuovo difensore per la parte appellante, in aggiunta a quello che aveva redatto l’atto di appello, ribadendo tesi e richieste.

Con memoria depositata il 14.4.2010 il costituito Comune, premesso che correttamente il Giudice di primo grado aveva individuato nella carenza di un efficace strumento attuativo l’inconsistenza delle pretese della appellante, ha dedotto la infondatezza del gravame, concludendo per la reiezione.

Con memoria depositata il 18.11.2010 il Comune di Maida ha premesso che le deliberazioni n. 62/1988 e n. 108/1988, rispettivamente di approvazione del P.I.P. e di adozione della variante, sono state successivamente revocate con atti non impugnati. Inoltre ha evidenziato che l’appello proposto dalla J. C.C. dei F.lli P. S.n.c. contro la sentenza del T.A.R. Calabria n. 543/2003 (di reiezione di altri ricorsi proposti da detta società contro concessioni edilizie rilasciate ad altre parti sulla base dell’affermato mancato perfezionamento del P.I.P. di cui trattasi e della inefficacia della convenzione in questione) è stato nelle more dichiarato perento, con conseguente formazione del giudicato sulla non vigenza di detto P.I.P. e sulla inefficacia di detta convenzione. Ha quindi chiesto che sia dichiarata la improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse ed ha ribadito tesi e richieste.

II.- Con il ricorso in appello che ha assunto il n. 11639/2000, la J. C.C. dei F.lli P. S.n.c. ha impugnato la sentenza del T.A.R. Calabria n. 236/2000, di reiezione del ricorso proposto per l’annullamento della deliberazione consiliare n. 58 del 22.12.1997, con cui era stata disposta la lottizzazione della zona "D" in località Condomini, stante la non vigenza del P.I.P. di cui trattasi e la conseguente legittimità del Piano di lottizzazione impugnato con reiezione delle censure di illegittimità derivata formulate contro il provvedimento impugnato (per omessa comunicazione dell’avvio del procedimento, per difetto di motivazione e per violazione e disapplicazione dello strumento urbanistico vigente cioè il P.I.P.).

A sostegno del gravame sono stati posti gli stessi motivi posti a base dell’appello precedente.

Con memoria depositata il 17.1.2001 si è costituito in giudizio il Comune di Maida, che ha chiesto la reiezione dell’appello.

Con memoria depositata il 24.6.2003 si è costituito in giudizio un nuovo difensore per la parte appellante, in aggiunta a quello che aveva redatto l’atto di appello, ribadendo tesi e richieste.

Con memoria depositata il 14.4.2010 il costituito Comune, premesso che correttamente il Giudice di primo grado aveva individuato nella carenza di un efficace strumento attuativo l’inconsistenza delle pretese della appellante, ha dedotto la infondatezza del gravame, concludendo per la reiezione.

Con memoria depositata il 18.11.2010 il Comune di Maida ha chiesto che sia dichiarata la improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse, per le medesime ragioni indicate con riferimento al precedente appello, ed ha ribadito tesi e richieste.

III.- Con ricorso in appello che ha assunto il n.11640/2000 la J. C.C. dei F.lli P. S.n.c. ha impugnato la sentenza del T.A.R. Calabria n. 239/2000, di reiezione del ricorso proposto per l’annullamento della concessione edilizia n. 22 del 27.2.1998, stante la non vigenza del P.I.P. di cui trattasi e la conseguente legittimità del Piano di lottizzazione impugnato con reiezione delle censure di illegittimità derivata formulate contro il provvedimento impugnato (per omessa comunicazione dell’avvio del procedimento, per difetto di motivazione e per violazione e disapplicazione dello strumento urbanistico vigente cioè il P.I.P.).

A sostegno del gravame sono stati posti gli stessi motivi posti a base dell’appello precedente.

Con memoria depositata il 17.1.2001 si è costituito in giudizio il Comune di Maida, che ha chiesto la reiezione dell’appello.

Con memoria depositata il 27.6.2003 si è costituito in giudizio un nuovo difensore per la parte appellante, in aggiunta a quello che aveva redatto l’atto di appello, ribadendo tesi e richieste.

Con memoria depositata il 14.4.2010 il costituito Comune, premesso che correttamente il Giudice di primo grado aveva individuato nella carenza di un efficace strumento attuativo l’inconsistenza delle pretese della appellante, ha dedotto la infondatezza del gravame, concludendo per la reiezione.

Con memoria depositata il 18.11.2010 il Comune di Maida ha chiesto che sia dichiarata la improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse, per le medesime ragioni indicate con riferimento ai precedenti appelli, ed ha ribadito tesi e richieste.

IV.- Con ordinanza 8 settembre 2010 n. 300 la Sezione ha riunito gli appelli in esame ed ha disposto la acquisizione del fascicolo di primo grado relativamente all’appello n. 11639/2000.

V.- Alla pubblica udienza del 30.11.2010 i ricorsi sono stati trattenuti in decisione alla presenza degli avvocati delle parti come dai verbali di causa agli atti del giudizio.
Motivi della decisione

1.- Con il ricorso in appello, che ha assunto il n. 11638/2000, la J. C.C. dei F.lli P. S.n.c. ha chiesto la riforma della sentenza n. 240 del T.A.R. Calabria con la quale è stato respinto il ricorso proposto dalla stessa società (che assumeva di essere stata individuata con deliberazione consiliare n. 197/1988 quale esclusiva avente causa di terreni già individuati dal P.I.P. approvato con deliberazione consiliare n. 180/1985 e di aver stipulato con il Comune di Maida una convenzione attuativa di esso Piano relativamente alla località Condomini) per l’annullamento della concessione edilizia n. 21 del 24.2.1998 rilasciata alle parti controinteressate a seguito di approvazione del piano di lottizzazione da esse proposto.

Con il ricorso in appello che ha assunto il n. 11639/2000, la società suddetta ha impugnato la sentenza del T.A.R. Calabria n. 236/2000, di reiezione del ricorso proposto per l’annullamento della deliberazione consiliare n. 58 del 22.12.1997, con cui era stata disposta la lottizzazione della zona "D" in località Condomini.

Con ricorso in appello che ha assunto il n.11640/2000 detta società ha impugnato la sentenza del T.A.R. Calabria n. 239/2000, di reiezione del ricorso proposto per l’annullamento della concessione edilizia n. 22 del 27.2.1998.

2.- Innanzitutto la sezione rileva che con ordinanza n. 300/2010 i tre gravami in esame sono stati riuniti, per la palese loro connessione oggettiva (vertendo in merito alla legittimità dei medesimi atti presupposti a quelli impugnati) e soggettiva, sicché essi devono essere esaminati e decisi nel merito con un’unica pronuncia.

3.- In secondo luogo la Sezione deve verificare la fondatezza della richiesta formulata dal Comune di Maida di declaratoria di improcedibilità degli appelli in esame per sopravvenuta carenza di interesse nell’assunto che l’appello proposto dalla società J. C.C. dei F.lli P. S.n.c. contro la sentenza del T.A.R. Calabria n. 543/2003 (di reiezione di altri ricorsi proposti dalla stessa società contro concessioni edilizie rilasciate ad altre parti sul presupposto dell’affermato mancato perfezionamento del P.I.P. di cui trattasi e di inefficacia della convenzione in questione) è stato nelle more dichiarato perento, con conseguente formazione del giudicato sulla non vigenza di detto P.I.P. e sulla inefficacia di detta convenzione, oggetto del contendere anche nei giudizi in esame.

Va osservato al riguardo che con detta sentenza n. 543/2003 è stato affermato che il P.I.P. cui faceva riferimento lo schema di convenzione per la cessione delle aree in località Condomini tra il Comune di Maida e detta società non si era mai perfezionato e che era così venuto meno il presupposto indefettibile per l’efficacia obbligatoria, tra le parti, del contenuto della convenzione.

L’appello n. 4031/2004 con il quale J. C.C. dei F.lli P. S.n.c. aveva impugnato detta sentenza è stato dichiarato perento con decreto n. 6755/2010 della Sezione IV del Consiglio di Stato, sicché su di essa si è formato il giudicato.

E’ da ritenersi così definitivamente accertato che detto P.I.P. non si era mai perfezionato e che tanto aveva comportato il venir meno della condizione posta a presupposto di efficacia della convenzione esecutiva di detto Piano stipulata tra detta società ed il Comune di Maida.

Le sentenze impugnate con gli appelli in esame sono anche esse basate sulla affermazione che il P.I.P. di cui trattasi non ha mai ricevuto il parere di conformità agli strumenti urbanistici da parte del competente Assessorato regionale, con la conseguenza che quello intervenuto tra detta società ed il Comune era solo uno schema di convenzione subordinato alla vigenza di detto Piano e che il piano di lottizzazione e le concessioni edilizie impugnati erano legittimi in quanto, in assenza di efficaci strumenti urbanistici attuativi, la scelta in ordine allo strumento secondario era rimessa alla discrezionalità dell’Amministrazione. A tanto è stato fatto conseguire dai Giudici di prime cure la conseguenza che la società suddetta non aveva diritto ad essere avvisata dell’avvio del procedimento, che non sussisteva vizio di motivazione circa il sacrificio del suo diritto di superficie, che era inesistente, e che non poteva essere stata posta in essere alcuna violazione di strumenti urbanistici vigenti.

Ritiene il Collegio che l’acquisizione di autorità di cosa giudicata della circostanza che detto P.I.P. non si era mai perfezionato in ogni sua parte (e quindi nei confronti di tutte le parti interessate) e della conseguente insussistenza della efficacia della convenzione esecutiva di detto Piano stipulata tra la società J. C.C. dei F.lli P. S.n.c. ed il Comune di Maida non possa che comportare la sopravvenienza di carenza di interesse della società stessa alla decisione degli appelli in esame, che hanno basato la contestazione della fondatezza dei motivi di ricorso con i quali era stato lamentato il mancato invio dell’avviso di avvio del procedimento, il vizio di motivazione circa il sacrificio del suo diritto di superficie e la violazione di strumenti urbanistici vigenti, sostanzialmente ed esclusivamente in via derivata dalla vigenza del P.I.P. medesimo e dalla efficacia di detta convenzione.

Ciò considerato che deve ritenersi inammissibile, perché formulata per la prima volta in appello (Consiglio Stato, sez. V, 03 dicembre 2010, n. 8402), la censura che, anche ammesso che sussistesse l’inefficacia delle convenzione a suo tempo stipulata tra il Comune e la società appellante, sarebbe sussistita comunque aspettativa di questa (sia perché l’avveramento della eventuale condizione sospensiva -approvazione del P.I.P.- era rimesso esclusivamente al Comune di Maida, che aveva quindi l’onere di attivarsi perché ciò non accadesse, con onere di dare avviso alla controparte di iniziative comunali che rendessero impossibile tale avveramento, sia perché l’iniziativa cui erano stati adibiti i terreni dei controinteressati era perfettamente analoga a quella concordata con la società ricorrente), con la conseguenza che nei suoi confronti sussisteva, conseguentemente, l’obbligo di comunicare, sul piano della buona fede oggettiva, l’avvio della procedura, se non di preferire la parte con cui erano già stati stretti patti.

Peraltro detta censura non potrebbe comunque essere condivisa, sussistendo l’obbligo di comunicare l’avvio del procedimento solo nei confronti delle parti effettivamente controinteressate in senso tecnico, cioè titolari di interesse qualificato, e non nei confronti delle parti, come l’appellante, titolari di aspettative di mero fatto (Consiglio Stato, Sezione IV, 27 agosto 2010, n. 5983).

4.- Gli appelli riuniti in esame devono essere conclusivamente dichiarati improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse.

5.- La complessità delle questioni trattate, nonché la peculiarità e la novità del caso, denotano la sussistenza delle circostanze di cui all’art. 92, II c., del c.p.c., come modificato dall’art. 45, XI c., della L. n. 69 del 2009, che costituiscono ragione sufficiente per compensare fra la parti le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente decidendo sugli appelli riuniti in esame, li dichiara improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 29-03-2011) 20-04-2011, n. 15819 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ordinanza del 16 settembre 2010 il Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice del riesame, rigettava l’istanza proposta, a mente dell’art. 309 c.p.p., da C.F. avverso la misura cautelare in carcere in suo danno disposta dal GIP del medesimo Tribunale il precedente 4 settembre, in ordine ai reati di cui agli artt. 81 e 110 c.p., art. 628 c.p., u.c., art. 629 c.p., commi 1 e 2 e D.L. n. 152 del 1991, art. 7, capi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 della rubrica:

A sostegno della decisione il Tribunale, confermando analoga valutazione del giudice di prime cure, poneva le sommarie informazioni testimoniali rese dalle pp.ll. B., P., S., M. e Co., nonchè le dichiarazioni testimoniali di R.S., Ro.Gi., F.S., A.A., oltre a cospicua documentazione comprovante i contratti per forniture, assunzioni oggetto delle estorsioni contestate. A carico del C., in particolare, le contestazioni in atti imputano, in danno della "Iperclub" e della s.r.l. "Fram group", continuate condotte estorsive volte: a far assumere nel villaggio turistico "(OMISSIS)", numerose persone vicine all’indagato ed al coindagato Mo., stipendiate senza svolgere attività lavorativa e non necessarie all’attività del villaggio, a concludere contratti di appalto per la gestione del verde nel detto villaggio per un importo di Euro 40.000,00 annui, a rifornirsi di prodotti ortofrutticoli impedendo i controlli qualitativi e quantitativi sugli stessi, ad acquisire le attività di competenza del c.d. supercondominio del villaggio per un compenso di almeno 300.000,00 Euro annui.

2. Ricorre per l’annullamento dell’impugnata ordinanza il predetto C.F., con l’assistenza del suo difensore di fiducia, lamentando l’errata applicazione dell’aggravante di cui agli artt. 629 e 628 c.p. e L. n. 203 del 1991, art. 7, in particolare deducendo che:

– il Tribunale del riesame, investito dalla difesa esclusivamente in ordine alla legittimità delle contestate aggravanti, ha limitato la sua risposta alla sola aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7, ignorandole altre;

– il GIP, nell’applicare la misura cautelare in danno di Sa.

C. e Mo.Ma., ha escluso per esse l’aggravante della L. n. 203 del 1991, art. 7, circostanza questa che, in quanto non impugnata, ha assunto la forza del giudicato cautelare endoprocedimentale;

– l’aggravante in parola ha natura oggetti va, di guisa che essa si trasmette ai concorrenti nel reato, dappoichè riferita all’azione nel suo complesso;

– la motivazione impugnata, al fine di mantenere a carico dell’indagato l’aggravante in parola anche in relazione ai capi 3 e 4 della rubrica (quelli riguardanti le predette Sa. e Mo.) l’ha erroneamente delibata quale circostanza di natura soggettiva e non già oggettiva;

– nel caso di specie non può trovare applicazione la regola generale dettata dall’art. 118 c.p.p., il quale, infatti, contiene un numero ristretto di circostanza le quali, ex lege, non sono comunicabili al di là della distinzione della loro natura oggettiva ovvero soggettiva;

– nel caso di specie la circostanza oggettiva del metodo mafioso si applica e si estende a tutti i concorrenti ed è pertanto illegittimo applicarla ad uno soltanto dei concorrenti allorchè essa è stata esclusa per gli altri concorrenti nel reato;

– con espresso riferimento ai capi 1 e 5, all’aggravante di cui all’art. 628 c.p., u.c. ed a quella ad effetto speciale di cui all’art. 7 L. n. 203 del 1991, va osservato, quanto alla prima, che non risulta acquisito al processo l’esistenza di una organizzazione riferibile all’ipotesi di cui all’art. 416-bis c.p. e, quanto alla seconda, che, in assenza di una sodalizio avvantaggiato dalla condotta, non può riconoscersi legittimamente l’aggravante solo perchè la tipizzazione del reato include la violenza o la minaccia;

– in riferimento ai capi 2 ed 8 della rubrica valgono le stesse considerazioni di cui ai capi 1 e 5, con l’ulteriore osservazione che l’episodio ivi contestato è singolarmente imputato al solo C., dappoichè V.N., fornitrice dei prodotti agricoli al C. indirizzati poi al villaggio turistico, è stata lasciata indenne da accuse e provvedimenti giudiziali;

– palese a questo punto la contraddittorietà della contestazione aggravata in presenza di un concorrente (la V.) non colpevole;

– stesso argomento vale per il capo 8 e la posizione di Va.

D., non imputato nonostante il diverso avviso del P.M. e dipendente della Iperclub;

– identiche situazioni di fatto ed analoghe considerazioni in diritto valgono per le contestazioni portate ai capi 6 e 9 della rubrica.

3. Il ricorso è manifestamente infondato.

3.1 Il tema di decisione posto dal ricorso in esame attiene, esclusivamente, la legittimità delle aggravanti contestate attraverso il riferimento al D.L. n. 152 del 1991, art. 7 e col riferimento all’art. 629 c.p., comma 2 che richiama, come è noto, le aggravanti indicate per il reato di rapina nell’ultimo capoverso dell’art. 628 c.p..

3.2 Quanto all’aggravante ad effetto speciale osserva la Corte che non rileva nella fattispecie al suo esame la natura oggettiva o soggettiva di essa, tema peraltro controverso giacchè propende per la prima valutazione Cass., sez. 6, 22.1.2009, n. 19802 e per la seconda Cass., sez. 2, 13.6.2007, n. 35266, ma la semplice legittimità della sua contestazione all’indagato ricorrente, in costanza di una sua esclusione non definitiva ma affidata ad una pronuncia cautelare, in favore di concorrenti nel reato estorsivo.

E’ appena il caso di rilevare che alla esclusione dell’aggravante in sede cautelare non è collegata dall’ordinamento alcun effetto estensivo, vertendosi ad ogni buon conto in una fase di cognizione semipiena finalizzata al mantenimento o meno di una misura cautelare e non avendo il c.d. giudicato cautelare alcun effetto che non riguardi gli indagati valutati in quell’ambito. Va peraltro osservato che legittimamente ha l’ordinanza richiamato, ai fini delle impugnate valutazioni e decisioni cautelari, il disposto del secondo comma dell’art. 59 c.p..

3.3 Quanto, invece, alle restanti contestazioni, riferite all’ultimo capoverso dell’art. 629 c.p., osserva la Corte che nello scenario delineato dai giudicanti la presenza di una organizzazione mafiosa operante sul territorio è stata affermata dai coindagati, i quali si sono presentati agli estorti ed hanno ottenuto il frutto cospicuo del loro agire delittuoso in quanto referenti e rappresentanti della criminalità organizzata locale (pag. 2 dell’ordinanza impugnata) di guisa che la contestazione cautelare si appalesa del tutto legittima appunto perchè, comunque, provvisoria e coerente con la natura e le caratteristiche di certezza indiziaria richieste nella presente fase processuale.

4. Alla stregua pertanto, delle esposte considerazioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, somma che si stima equo determinare in Euro 1000,00.

La cancelleria provvederà all’adempimento previsto dall’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 bis.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa per le ammende. DISPONE trasmettersi a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 05-05-2011, n. 1200 Lavoro subordinato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La Questura di Milano ha rigettato l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione presentata dal ricorrente in quanto avrebbe già usufruito del periodo di disoccupazione dal 08.11.2007 e perché è stato condannato dal Tribunale di Cantù per violenza privata.

Contro il suddetto atto il ricorrente solleva i seguenti motivi di ricorso.

Violazione degli artt. 4 c. 3 e 5 c. 5 del D. Lgs. 286/1998 in quanto il ricorrente non ha un lavoro regolare dal 2007 a causa di un incidente che lo ha colpito in data 26.08.2007. A seguito di tale stato fisico, che gli impedisce di svolgere attività lavorativa che comporti un eccessivo sforzo fisico, egli svolge attività lavorativa non in regola. Secondo il ricorrente l’amministrazione avrebbe dovuto decidere secondo i requisiti esistenti al momento della domanda. Da ultimo l’amministrazione non avrebbe motivato in merito alle osservazioni presentate dal ricorrente e non avrebbe valutato l’incidente quale nuovo elemento sopravvenuto ai sensi dell’art. 5 c. 5 T.U.Immigrazione.

La difesa erariale ha chiesto la reiezione del ricorso.

Alla camera di consiglio del 27 aprile 2011 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione previo avviso alle parti.

2. Il ricorso è infondato.

L’art. 22, comma 11 del D. Lgs. 286/98 dispone: La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore a sei mesi.

La norma così formulata, secondo il suo obiettivo significato risultante dalle espressioni adottate, stabilisce che l’iscrizione nelle liste di collocamento avviene,- condizionando logicamente la durata del connesso titolo permissivo del soggiorno, in prima battuta, per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, con ciò attuandosi la previsione che la sopravvenuta disoccupazione non implica la revoca del titolo a permanere legalmente nel territorio dello Stato; peraltro, qualora il periodo di residua validità sia inferiore ai sei mesi, la legge soccorre la posizione dell’interessato, concedendogli, comunque, un periodo di iscrizione di almeno sei mesi, al fine di consentirgli la disponibilità di un congruo lasso di tempo per reperire una nuova occupazione.

L’art. 37 c. 6 del D.P.R. 394/99 stabilisce poi che "Allo scadere del permesso di soggiorno, di cui al comma 5, lo straniero deve lasciare il territorio dello Stato, salvo risulti titolare di un nuovo contratto di soggiorno per lavoro ovvero abbia diritto al permesso di soggiorno ad altro titolo, secondo la normativa vigente".

Il ricorrente, pur avendo usufruito del tempo previsto per la ricerca di un nuovo lavoro, non ha stipulato un nuovo contratto di soggiorno e, di conseguenza, non può vantare il rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione.

In contrario non vale neppure invocare l’esistenza di una malattia in quanto risulta dalla stessa difesa del ricorrente che essa non comporta l’impossibilità di svolgere attività lavorativa.

Neppure il ricorrente può invocare l’esistenza di pregressi rapporti di lavoro in quanto ha chiesto un permesso di soggiorno per attesa occupazione, che per legge deve concludersi con l’assunzione di un nuovo lavoro in regola.

Da ultimo non sussiste difetto di motivazione e mancata valutazione delle osservazioni presentate dal ricorrente in quanto il provvedimento contiene le ragioni di fatto ed i motivi di diritto della decisione.

In definitiva il ricorso va respinto.

Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.