Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 15-02-2011) 23-05-2011, n. 20308

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

N.G., tramite il difensore ricorre per Cassazione avverso la sentenza 11.6.2010 pronunciata ex art. 444 cpp dal GUP del Tribunale di Milano, lamentando il vizio di erronea applicazione della legge penale perchè non sarebbe stata corretta la contestazione delle circostanze aggravanti di cui all’art. 629 c.p., comma 2.

Il ricorso è manifestamente infondato. Infatti: "La richiesta di applicazione di pena patteggiata costituisce un negozio giuridico processuale recettizio che, pervenuto a conoscenza dell’altra parte, non può essere modificato unilateralmente nè revocato, e, una volta che il giudice abbia ratificato l’accordo, non è più consentito alle parti – e, quindi, anche al p.m. – prospettare questioni e sollevare censure con riferimento alla sussistenza e alla giuridica qualificazione del fatto, alla sua soggettiva attribuzione, all’applicazione e comparazione delle circostanze, all’entità e modalità di applicazione della pena; in tale ambito, l’obbligo di motivazione deve ritenersi assolto con la semplice affermazione dell’effettuata verifica e positiva valutazione dei termini dell’accordo intervenuto fra le parti. Cass. pen., sez. 6, 3.11.1998.

Gasparini".

Pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.690,00 a favore della Cassa delle ammende attesa la pretestuosità delle ragioni di doglianza.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 15-02-2011) 06-06-2011, n. 22324 Costruzioni abusive Reati edilizi

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e dell’imputato, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 16/12/2008 il Tribunale di Tivoli, sez. dist. di Palestrina, dichiarava non doversi procedere nei confronti di S. F. per contravvenzioni relative a violazioni edilizie (acc. in (OMISSIS)), perchè estinti i reati per sopravvenuto permesso per costruire.

Con sentenza del 14/10/2009 la Corte di cassazione, 3^ sez., su impugnazione del P.M., annullava la sentenza, per difetto di motivazione, rinviando per nuovo giudizio alla Corte di Appello.

Con sentenza del 15/6/2010 la Corte di Appello di Roma, ritenuto che le opere edilizie svolte non erano sanabili in ragione di successivo permesso e che, peraltro la sanatoria in ogni caso non poteva riguardare le violazioni relative alle violazioni antisismiche ed alla normativa sul cemento armato, dichiarava l’imputato colpevole dei reati ascrittigli e lo condannava alla complessiva pena di mesi 2 di arresto ed Euro 10.000,00= di ammenda, con le attenuanti generiche.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell’imputato, lamentando:

2.1. La violazione di legge in quanto nella sentenza erano state omesse le indicazioni sulle generalità dell’imputato ed, in ogni caso, l’anno di nascita era indicato in modo errato ((OMISSIS), invece di (OMISSIS);

2.2. la violazione di legge ed in particolare del principio devolutivo, in quanto il P.M. aveva proposto impugnazione per non essere le opere sanabili ai sensi del D.P.R. 380 del 2001, art. 36 mentre il permesso per costruire era stato rilasciato ai sensi del D.P.R. 380 del 2001, art. 34; inoltre, l’opera svolta era sanabile, in quanto costruzione in difformità parziale di altro manufatto già regolarmente autorizzato;

2.4. la mancanza di motivazione sulla omessa sospensione condizionale della pena.
Motivi della decisione

3. Le censure formulate sono infondate ed il ricorso deve essere rigettato.

3.1. La doglianza relativa alla erronea indicazione dell’anno di nascita dell’imputato ((OMISSIS) e non (OMISSIS)), poichè non incide sulla sua corretta identificazione, come emerge dagli atti processuali e dagli stessi provvedimenti amministrativi edilizi, non è causa di nullità della sentenza, ma determina la mera correzione dell’errore materiale come da dispositivo (cfr. Cass. Sez. 1^, Sentenza n. 3949 del 06/12/2007 Cc (dep. 24/01/2008), Scatola, Rv. 238376).

3.2. Quanto alla lamentata violazione del principio devolutivo ("tantum devolutum quantum appellatum"), nessun vulnus del principio si è maturato, essendosi limitato il P.M. ad evidenziare che nel caso di specie nessuna sanatoria poteva essere concessa.

Il difensore dell’imputato ha osservato di contro, che la sanatoria era stata concessa ai sensi del D.P.R. 380 del 2001, art. 34.

Orbene, questa Corte di legittimità ha più volte ribadito, che la disciplina prevista dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 34, comma 2, (cosiddetta procedura di fiscalizzazione dell’illecito edilizio) trova applicazione, in via esclusiva, per gli interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire, e non equivale ad una "sanatoria" dell’abuso edilizio, in quanto non integra una regolarizzazione dell’illecito e non autorizza il completamento delle opere realizzate (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 19538 del 22/04/2010 Cc. (dep. 24/05/2010), Alborino, Rv. 247187; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13978 del 25/02/2004 Cc. (dep. 23/03/2004), Tessitore, Rv. 228451;

Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24661 del 15/04/2009 Cc. (dep. 15/06/2009), Ostuni, Rv. 244021). Infatti, l’art. 34 cit. si riferisce alle sole opere realizzate in parziale difformità dal permesso di costruire e dispone che anche tali opere, ancorchè solo parzialmente difformi, devono essere eliminate a cura e spese del responsabile entro il termine congruo fissato nell’ordinanza del dirigente del responsabile dell’ufficio. Decorso tale termine sono demolite a cura del Comune ed a spese del responsabile dell’abuso. Tuttavia, quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il dirigente o il responsabile dell’ufficio applica una sanzione pari al doppio del costo di produzione, stabilito in base 27 luglio del 1978, n. 392 della parte dell’opera realizzata in difformità dal permesso di costruirete ad uso residenziale, e pari al doppio del valore venale, determinato a cura dell’agenzia del territorio, per le opere adibite ad usi diversi Le disposizioni anzidette si applicano anche alle opere eseguite in parziale difformità dalla denuncia d’inizio attività. In tal caso, il provvedimento adottato dall’autorità amministrativa a norma del comma secondo della norma dianzi citata trova applicazione solo per le difformità parziali e comunque non equivale ad una sanatoria, atteso che non integra una regolarizzazione dell’illecito, ed in particolare non autorizza il completamento delle opere, considerato che le stesse vengono tollerate, nello stato in cui si trovano, solo in funzione della conservazione di quelle realizzate legittimamente (Cass. n. 13978 del 2004).

In tal caso, pertanto non si può concedere la sanatoria per ed. doppia conformità, ex art. 36 del Testo unico, per una parte soltanto dell’opera e conservare la parte difforme richiamando una norma non applicabile al caso concreto, giacchè la norma invocata riguarda le sole difformità parziali rispetto al progetto approvato.

Ne consegue da quanto detto che, nel caso di specie, il rilascio del permesso D.P.R. 380 del 2001, ex art. 34 non aveva alcuna efficacia sanante e, pertanto non poteva determinare l’estinzione dei reati, proprio come lamentato dal P.M. nell’impugnazione.

A ciò va aggiunto che, con coerente motivazione, la Corte di merito, valutato il cambio di destinazione del preesistente immobile l’immobile incrementato di volume (da magazzino a civile abitazione);

il raddoppio della superficie calpestabile (con un incremento di 27 mq.); valutato, inoltre che l’immobile gravava in zona "semirurale" con vincolo sismico e di saggi archeologici ha ritenuto non concedibile alcun provvedimento di sanatoria e che, pertanto, quello rilasciato, andava disapplicato.

In definitiva, correttamente la Corte di appello ha ritenuto non sanato l’abuso commesso ai sensi dell’art. 36, nè sanabile ai sensi del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 34 con la conseguente configurabilità dei reati contestati.

3.3. L’imputato ha infine lamentato il difetto di motivazione sulla omessa concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

Va ricordata sul punto la giurisprudenza di questa secondo cui "In tema di sospensione condizionale della pena e di non menzione, il giudice di appello, qualora condanni un imputato già assolto in primo grado, a seguito di impugnazione del pubblico ministero, non ha l’obbligo di motivare la mancata concessione dei benefici in assenza di specifica richiesta dell’interessato" (cass. Sez. 3, Sentenza n. 7911 del 12/08/1993 Ud. (dep. 21/08/1993), Todisco, Rv. 194662; Cass. Sez. 6, Sentenza n. 4374 del 28/10/2008 Ud. (dep. 02/02/2009), Maugliani, Rv. 242785). Nel caso di specie, in sede di conclusioni il difensore dell’imputato non ha avanzato alcuna richiesta; inoltre il beneficio non era concedibile, in quanto dalla lettura del certificato penale dell’imputato risulta che il S. ha già beneficiato in passato per due volte della sospensione condizionale della pena. Al rigetto del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Dispone correggersi le generalità dell’imputato come indicate nelle sentenze rese nel procedimento, nel senso che laddove è scritto "nato …. il (OMISSIS)" deve leggersi "nato ….. il (OMISSIS)" e manda alla cancelleria per le annotazioni di legge sugli originali degli atti.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 31-10-2011, n. 22596 Appello del contribuente e dell’ufficio

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Svolgimento del processo

La CTR dell’Aquila ha accolto l’appello proposto dalla Regione Abruzzo avverso la sentenza 38/04/2005 della locale Commissione Provinciale. La contribuente s.r.l. Microperi ricorre per la cassazione della decisione lamentando che in primo grado aveva eletto domicilio presso il proprio difensore ma che l’atto d’appello è stato notificato al proprio legale rappresentante, fra l’altro in un indirizzo diverso dalla sede sociale, nel frattempo trasferita.

La Regione Abruzzo non si è difesa.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato. Risulta dagli atti (che questa corte può esaminare, per la natura del vizio dedotto) che la contribuente – non costituita davanti alla CTR – aveva eletto domicilio col ricorso introduttivo presso il proprio difensore D.F.L., in via Lilli n. 2 di Pescara, e che l’atto di appello è stato spedito, ex art. 149 c.p.c., al legale rappresentante della società, in (OMISSIS). E’ altresì fondata la osservazione che la notificazione non risulta perfezionata neppure invalidamente, perchè non è stata prodotta in giudizio la cartolina avviso di ricevimento dell’atto notificato.

La decisione impugnata va dunque cassata senza rinvio, perchè il giudizio – dopo la sentenza di primo grado – non avrebbe potuto essere proseguito ( art. 382 c.p.c.).

Le spese di giudizio di legittimità debbono seguire la soccombenza.
P.Q.M.

Accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata senza rinvio.

Condanna la Regione Abruzzo al rimborso delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 1.400 oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 24-11-2011, n. 24855 Diritti politici e civili

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Svolgimento del processo

1. – Con decreto del 13 ottobre 2008, la Corte di Appello di Roma, dopo averne disposto la riunione, ha accolto le domande di equa riparazione separatamente proposte da S.M.R., F.D., R.S., Sf.Al., L. S. e P.M. nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la violazione del termine di ragionevole durata del processo, verificatasi in un giudizio promosso dagli istanti nei confronti del Ministero della Giustizia per il riconoscimento del diritto alla rivalutazione monetaria ed agl’interessi legali sulle somme tardivamente corrisposte a seguito dell’inquadramento nelle qualifiche funzionali previsto dalla L. 11 luglio 1980, n. 312, artt. 3 e 4.

Premesso che il giudizio presupposto, iniziato nell’anno 1995 dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, si era concluso in primo grado con sentenza dell’I 1 novembre 1998 ed in appello con sentenza emessa dal Consiglio di Stato il 6 marzo 2006, la Corte ne ha determinato la ragionevole durata in tre anni per la prima fase e due anni per la seconda, avuto riguardo alla non particolare complessità della controversia, quantificando in sei anni il ritardo nella definizione del giudizio. Tenuto conto dei parametri elaborati dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, ha quindi liquidato il danno non patrimoniale subito da ciascun ricorrente in complessivi Euro 6.000.00, pari ad Euro 1.000.00 per ogni anno di ritardo, in considerazione dello stato d’ansia cagionato dal protrarsi del giudizio e della natura retributiva degli emolumenti che ne costituivano oggetto.

2. – Avverso il predetto decreto gl’istanti propongono ricorso per cassazione, articolato in tre motivi. La Presidenza del Consiglio dei Ministri non ha svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

1. – Con il primo motivo d’impugnazione, i ricorrenti denunciano la violazione e/o la falsa applicazione della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2 nonchè l’omissione, l’insufficienza, l’illogicità e/o la contraddittorietà della motivazione, osservando che la Corte d’Appello, pur avendo stimato in cinque anni la durata ragionevole del giudizio presupposto, ha determinato in soli sei anni il ritardo nella sua definizione, in relazione al quale ha provveduto alla liquidazione del danno, senza tener conto che il giudizio aveva avuto una durata effettiva di undici anni e due mesi.

1.1. – Il motivo è inammissibile.

E’ opportuno premettere che, secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità in tema di equa riparazione per violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, l’individuazione, all’interno del complessivo arco temporale del processo, del segmento ascrivibile all’apparato giudiziario, in relazione al quale va compiuta la valutazione di ragionevolezza ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 2 costituisce un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, e sindacabile in sede di legittimità solo per incongruenza o illogicità della motivazione (cfr. Cass., Sez. 1, 19 novembre 2009, n. 24399; 11 luglio 2006, n. 15750). La deduzione di tale vizio, in riferimento all’omessa o inadeguata valu-tazione delle risultanze probatorie o processuali, postula peraltro che la parte, in ossequio al principio di autosufficienza, indichi specificamente nel ricorso le circostanze che costituiscono oggetto di prova o il contenuto dei documenti trascurati o erroneamente interpretati dal giudice di merito, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisi vita dei fatti da provare (cfr. ex plurimis Cass., Sez. 6, 30 luglio 2010. n. 17915; Cass., Sez. 3, 25 agosto 2006. n. 18506).

Nella specie, ai fini della verifica in ordine all’avvenuto superamento del termine ragionevole, la Corte d’Appello ha rilevato che il giudizio presupposto, iniziato dinanzi al Tar Lazio nell’anno 1995, si era concluso dinanzi al Consiglio di Stato con sentenza del 6 marzo 2006, e ne ha pertanto determinato la durata effettiva in undici anni. I ricorrenti contestano tale accertamento, sostenendo che il giudizio aveva avuto inizio nel mese di gennaio 1995, ma omettono di indicare gli elementi, eventualmente trascurati dalla Corte d’Appello, dai quali emergerebbe tale specifica decorrenza, in tal modo dimostrando di voler sollecitare, attraverso la denuncia della violazione di legge e del vizio di motivazione, un diverso apprezzamento dei fatti, non consentito in sede di legittimità, non spettando a questa Corte il potere di riesaminare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito, al quale soltanto compete l’individuazione delle fonti del proprio convincimento e la valutazione delle prove, nonchè il controllo della loro attendibilità e concludenza e la scelta di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. lav., 18 marzo 2011, n. 6288; 11 luglio 2007, n. 15489; Cass.. Sez. 3, 19 novembre 2007, n. 23929).

2. – E’ invece fondato il secondo motivo, con cui i ricorrenti lamentano la violazione e/o la falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e dell’art. 1173 cod. civ., censurando il decreto impugnato nella parte in cui ha riconosciuto, sulle somme liquidate, gl’interessi legali con decorrenza dalla data della decisione, anzichè da quella della proposizione della domanda.

2.1. – Il diritto all’equa riparazione non postula infatti l’accertamento di un illecito secondo la nozione contemplata dall’art. 2043 cod. civ., nè presuppone la verìfica dell’elemento soggettivo della colpa a carico di un agente, ma è ancorato all’accertamento della violazione dell’art. 6, par. 1, della CHDU, cioè di un evento ex se lesivo del diritto della persona alla definizione del suo procedimento in una durata ragionevole; la relativa obbligazione si configura pertanto non già come obbligazione ex delicto, ma come obbligazione ex lege avente carattere indennitario, con la conseguenza che gli interessi legali possono decorrere, purchè richiesti, dalla data di deposito del ricorso, conformemente al principio secondo cui gli effetti della pronuncia retroagiscono alla data della domanda (cfr. Cass., Sez. 1, 2 febbraio 2007, n. 2248; 13 aprile 2006, n. 8712).

3. – L’accoglimento del secondo motivo, comportando la caducazione del decreto impugnato, anche nella parte concernente il regolamento delle spese processuali, rende superfluo l’esame del terzo motivo, con cui i ricorrenti deducono la violazione c/o la falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ. e del D.M. 8 aprile 2004, n. 127, artt. 4 e 5 censurando il decreto nella parte in cui, nel condannare la Presidenza del Consiglio al pagamento delle spese processuali, ha riconosciuto un unico importo per onorario e diritti di avvocato, nonostante la riunione dei procedimenti fosse stata disposta soltanto all’esito della discussione in camera di consiglio, in tal modo pervenendo alla liquidazione di un importo inferiore a quello minimo risultante dall’applicazione della tariffa professionale.

4. – Il decreto impugnato va pertanto cassato, e, non risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, con il riconoscimento, sulle somme liquidate in favore dei ricorrenti, degl’interessi legali con decorrenza dalla data di proposizione della domanda.

5. – Le spese di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza, e si liquidano come dal dispositivo, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.

Ai fini della liquidazione, occorre peraltro tenere conto della circostanza che i ricorrenti, dopo aver agito unitariamente nel giudizio presupposto, in tal modo dimostrando di non aver interesse ad una diversificazione delle rispettive posizioni, hanno proposto distinte domande per l’equa riparazione, con identico patrocinio legale, in tal modo dando luogo ad una pluralità di procedimenti inevitabilmente destinati alla riunione, in quanto connessi per l’oggetto ed il titolo. Tale condotta, secondo la giurisprudenza di questa Corte, contrasta con l’inderogabile dovere di solidarietà, che impedisce di far gravare sullo Stato debitore il danno derivante dall’aumento degli oneri processuali, e con il principio costituzionale della ragionevole durata del processo, avuto riguardo all’allungamento dei tempi processuali derivante dalla proliferazione non necessaria dei procedimenti, configurandosi pertanto come abuso del processo, che non è sanzionabile con l’inammissibilità dei ricorsi, non essendo illegittimo lo strumento adottato ma le modalità della sua utilizzazione, ma impone per quanto possibile l’eliminazione degli effetti distorsivi che ne derivano, mediante la valutazione dell’onere delle spese come se il procedimento fosse stato unico fin dall’origine (cfr. Cass., Sez. 1, 5 maggio 2011. n. 9962; 3 maggio 2010, n. 10634).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo, cassa il decreto impugnato, in relazione al motivo accolto, e, decidendo nel merito, condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri a corrispondere a S.M.R., F.D., R.S., Sf.Al., L. S. e P.M. gl’interessi legali sulle somme liquidate a titolo di indennizzo con decorrenza dalla domanda; condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento delle spese processuali, che si liquidano per il giudizio di merito in complessivi Euro 2.056,00, ivi compresi Euro 1.200,00 per onorario, Euro 756.00 per diritti ed Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge, e per il giudizio di legittimità in complessivi Euro 1.000,00, ivi compresi Euro 900,00 per onorario ed Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge, con distrazione in favore dell’avv. Ferdinando Emilio Abbate antistatario.

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