T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 14-03-2011, n. 729

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La società esponente è proprietaria di un terreno in Comune di Milano, contraddistinto al Catasto Terreni (NCT), foglio 413, mappali 201, 203 e parte del mappale 494.

Con istanza protocollo PG 202824/2009 del 13.3.2009, rivolta allo stesso Comune, la ricorrente chiedeva il rilascio di un certificato urbanistico, ai sensi dell’art. 30 del DPR 380/2001 e dell’art. 114 del Regolamento Edilizio (RE).

Il Direttore del Settore Sportello Unico per l’Edilizia provvedeva al rilascio di quanto richiesto, in data 6.4.2009.

La società impugnava però davanti a questo Tribunale il predetto certificato, sostenendone l’illegittimità, in quanto nell’atto sarebbe erroneamente indicato come saturo un comparto edificatorio, privando così ingiustificatamente l’area di cui al mappale 494 della propria volumetria e di conseguenza rendendo non attuabile il progetto di recupero del fabbricato insistente sul mappale 203, progetto peraltro già avviato dall’esponente e sottoposto al parere della Commissione Edilizia.

Questi, in sintesi, i motivi di ricorso:

1) violazione della variante urbanistica 11 approvata con delibera del Consiglio Comunale n. 55 dell’11.12.2008; delle norme sul procedimento amministrativo di cui alla legge 241/1990; dell’art. 6 delle NTA del PRG, dell’art. 97 della Costituzione, difetto assoluto di istruttoria, erroneità manifesta, travisamento dei fatti, illogicità manifesta, irragionevolezza e contraddittorietà con precedenti determinazioni;

2) violazione della variante urbanistica 11 approvata con delibera del Consiglio Comunale n. 55 dell’11.12.2008; delle norme sul procedimento amministrativo di cui alla legge 241/1990; dell’art. 6 delle NTA del PRG, dell’art. 97 della Costituzione, difetto assoluto di istruttoria, erroneità manifesta, travisamento dei fatti, illogicità manifesta, irragionevolezza e contraddittorietà con precedenti determinazioni, sotto altro e diverso profilo.

Si costituiva in giudizio il Comune di Milano, eccependo l’inammissibilità ed in ogni caso l’infondatezza nel merito del ricorso.

Alla pubblica udienza del 24.2.2011, la causa era trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

1. In via preliminare, deve essere esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla difesa comunale nella propria memoria difensiva.

L’eccezione appare fondata, per le ragioni che seguono.

Secondo l’indirizzo giurisprudenziale assolutamente prevalente, al quale aderisce anche la scrivente Sezione, il certificato di destinazione urbanistica (di cui ai commi 2° e seguenti dell’art. 30 del D.Lgs. 380/2001, Testo Unico dell’Edilizia), in quanto atto di certificazione redatto da un pubblico ufficiale, ha natura ed effetti meramente dichiarativi e non costitutivi di posizioni giuridiche, che discendono in realtà da altri provvedimenti, che hanno a loro volta determinato la situazione giuridica acclarata dal certificato stesso.

Di conseguenza, essendo sfornito di ogni efficacia provvedimentale, è altresì privo di concreta lesività, il che rende impossibile la sua autonoma impugnazione.

Gli eventuali errori contenuti nel certificato possono semmai essere corretti dalla stessa Amministrazione, su istanza del privato, oppure quest’ultimo potrà impugnare davanti al giudice amministrativo gli eventuali successivi provvedimenti concretamente lesivi, adottati in base all’erroneo certificato di destinazione urbanistica.

Su tali conclusioni, come già ricordato, la giurisprudenza appare largamente maggioritaria: si vedano in particolare, TAR Lombardia, Milano, sez. II, 12.1.2010, n. 21; TAR Campania, Napoli, sez. II, 20.9.2010, n. 17479; TAR Toscana, sez. I, 28.1.2008, n. 55; TAR Valle d’Aosta, 15.2.2008, n. 16; TAR Lombardia, Milano, sez. II, 4.11.2004, n. 5585 e TAR Lazio, sez. I, 28.5.1999, n. 542.

Nel Comune di Milano, tale orientamento risulta confermato dalla lettura dell’art. 114 del Regolamento Edilizio (norma espressamente richiamata nell’atto impugnato, cfr. doc. 1 della ricorrente), in forza del quale (vedesi comma 2°), il documento ivi gravato "…ha carattere certificativo rispetto alla disciplina vigente al momento del suo rilascio, ma non vincola i futuri atti che l’Amministrazione Comunale può emanare nel rispetto delle norme vigenti in materia"; il che esclude che un eventuale certificato erroneo possa avere effetti cogenti sulle successive determinazioni del Comune.

L’accoglimento dell’eccezione pregiudiziale di cui sopra esime il Collegio dalla trattazione del merito del gravame.

2. Sussistono, nondimeno, giuste ragioni per compensare fra le parti le spese di causa.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda),

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 16-02-2011) 01-04-2011, n. 13386 Misure cautelari

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il difensore di A.T.A., indagato in ordine al delitto di tentata estorsione con minaccia di un coltello in danno di due prostitute nigeriane dalle quali pretendeva un rapporto sessuale per la somma di Euro 15, somma ritenuta inadeguata dalle prostitute, ricorre avverso l’ordinanza del Tribunale del Riesame di Catania in data. 2.9.2010 che ha rigettato il riesame dell’ordinanza del Gip di Catania in data 20/8/2010 che ha imposto la custodia in carcere.

Chiede l’annullamento dell’ordinanza rilevando che il fatto deve essere qualificato come tentativo di violenza sessuale in ordine al quale non è stata proposta querela.

Il ricorso relativo alla qualificazione del fatto è fondato in quanto, secondo l’imputazione e la denuncia querela di una delle due parti offese, P.G., la minaccia con arma è stata posta in essere non per conseguire un profitto patrimoniale ma per ottenere prestazioni sessuali proprie della libertà personale e della libera disponibilità della persona, fatti penalmente rilevanti ai sensi dell’art. 609 bis c.p..

La diversità del titolo di reato impone una nuova valutazione da parte del giudice della libertà.

Inoltre, poichè dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà della ricorrente, deve disporsi ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter, che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario in cui l’indagata si trova ristretta perchè provveda a quanto stabilito dal citato art. 94, comma 1 bis.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Catania per nuovo esame. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 14-07-2011, n. 15463

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Svolgimento del processo

Il Tribunale di Roma, con sentenza del 18 settembre 2008, ha respinto l’appello proposto da F.M. avverso la sentenza n. 2246/2006 del Giudice di Pace della stessa città, che aveva rigettato la domanda di pagamento della somma di Euro 1.758,16, quale diritto di credito pecuniario, di natura indennitaria, fatto valere dall’istante a titolo di arricchimento senza causa, ex art. 2041 cod. civ..

Avverso della pronuncia propone ricorso per cassazione, illustrato anche da memoria, F.M., formulando due motivi. Nessuna attività difensiva ha svolto l’intimato Comune.
Motivi della decisione

1.1 Col primo motivo l’impugnante denuncia violazione di norma di diritto e contraddittoria motivazione, circa il giudicato formatosi con la rinuncia agli atti dell’appello ex art. 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 5. Oggetto della critica è la ritenuta operatività del giudicato formatosi in altro giudizio, vertente tra le stesse parti, a seguito di rinuncia dell’appellante e conseguente estinzione del processo di gravame, con produzione degli effetti di cui all’art. 310 cod. civ., comma 2.

Tali affermazioni, secondo il ricorrente, sarebbero erronee, a sol considerare la diversità di petitum e di causa petendi delle due azioni, l’una volta ad ottenere il pagamento delle spese e del compenso per la custodia di una autovettura rimossa dalla sede stradale, su iniziativa della polizia municipale, quale corrispettivo contrattuale spettante in base alle tariffe elaborate dal Comune, l’altro al riconoscimento di un importo a titolo di ingiustificato arricchimento, ex art. 2041 cod. civ..

1.2 Col secondo mezzo il ricorrente lamenta violazione di norma di diritto e contraddittoria motivazione, ex art. 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 5, con riferimento alla ritenuta carenza di legittimazione passiva del Comune di Roma. Deduce che erroneamente l’Ente era stato ritenuto estraneo alle pretese concernenti gli oneri di rimozione e custodia dei veicoli non ritirati, in ragione delle convenzioni dallo stesso stipulate con varie ditte alle quali il servizio era stato appaltato. Il decidente, sbagliando, non avrebbe considerato che la legittimazione del Comune di Roma, con riferimento ai fatti dedotti in giudizio, derivava dal verbale di affidamento redatto dai vigili urbani su apposito formulario predisposto dal Comune.

2 Il ricorso è inammissibile per plurime ragioni. Anzitutto esso è gravemente carente nella parte espositiva. Si ricorda in proposito che, secondo questa Corte, ai fini della sussistenza del requisito della esposizione sommaria dei fatti di causa, prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 366 cod. proc. civ., è necessario che nel ricorso si rinvengano tutti gli elementi indispensabili perchè il giudice di legittimità possa avere la completa cognizione dell’oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti, senza dover ricorrere ad altre fonti, o atti del processo, al fine di cogliere il significato e la portata della impugnazione proposta (confr. Cass. civ. 8 gennaio 2010, n. 76; Cass. civ. 19 aprile 2004, n. 7392).

3 Ora, nella fattispecie, la narrazione della vicenda processuale è, da un lato, caotica e inutilmente prolissa; dall’altro carente sotto il profilo dell’autosufficienza, non essendo riportati con la dovuta precisione atti sensibili quali il contenuto del libello introduttivo sia di questo giudizio, che di quello precedentemente proposto; della rinuncia in quest’ultimo intervenuta; dei verbali di affidamento redatti dai Vigili Urbani su formulario del Comune; nè essendo stato indicato in quale parte del fascicolo d’ufficio o di quello di parte tali atti siano rinvenibili: indicazioni assolutamente indispensabili soprattutto ai fini della scrutinio sulla correttezza della ritenuta operatività del giudicato esterno. A ciò aggiungasi che in nessuno dei due motivi trovasi specificata la violazione di legge nella quale sarebbe incorsa la pronunzia di merito, laddove, a pena di inammissibilità, non solo questa deve essere individuata, ma neppure è sufficiente un’affermazione apodittica, non seguita da alcuna dimostrazione, dovendo il ricorrente porre la Corte di legittimità in grado di orientarsi tra le argomentazioni in base alle quali si ritiene di censurare la sentenza impugnata e di assolvere, così, il compito istituzionale di verificare il fondamento della suddetta violazione (confr. Cass. civ., 5 giugno 2007, n. 13066): il che integra un ulteriore profilo di inammissibilità del ricorso.

4 Infine del tutto incongrui sono i formulati quesiti che, lungi dal rappresentare una sintesi logico-giuridica della questione, al fine di evidenziare l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice di merito e, specularmente, la regola da applicare, secondo la prospettazione del ricorrente (confr. Cass. civ. 25 marzo 2009, n. 7197), si sostanziano in affermazioni tautologiche e astratte, in quanto prive di riferimenti alla fattispecie concreta e alle ragioni della decisione.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Nulla sulle spese, in mancanza di costituzione della parte intimata.
P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile, Nulla spese.

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Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 16-03-2011) 05-05-2011, n. 17372

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

D.N.M. ricorre avverso il decreto di archiviazione emesso dal Gip di Santa Maria Capua Vetere in data 20 maggio 2009 nel procedimento n. 15646/03 RGNR; 12103/04 RGGIP iscritto nei confronti di persona da identificare. Deduce violazione di legge per mancata notifica alla persona offesa della richiesta di archiviazione del P.M. e per mancata fissazione dell’udienza camerale a seguito di opposizione della persona offesa. Il ricorso è inammissibile in quanto presentato personalmente dalla parte offesa. Questa, come statuito dalle S.U. di questa Corte, non ha il diritto di proporre personalmente ricorso per cassazione, sottoscrivendo il relativo atto, poichè per la valida instaurazione del giudizio di legittimità si applica la regola dettata dall’art. 613 c.p.p. che dispone che l’atto di impugnazione deve essere sottoscritto a pena di inammissibilità da difensori iscritti nell’apposito albo. Alla persona offesa non compete la qualificazione soggettiva di parte e le altre parti private diverse dall’imputato non possono stare in giudizio, ai sensi dell’art. 100 c.p.p., comma 1 se non "col ministero di un difensore munito di procura speciale" (Cass. S.U. 19.1.99 n. 24, c.c. 16.12.98, rv. 212076).

L’impugnazione è pertanto inammissibile a norma dell’art. 606 c.p.p., comma 3; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1.000.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di Euro 1.000 alla Cassa delle ammende.

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