Cass. civ. Sez. II, Sent., 24-07-2012, n. 12928 Onorari

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Svolgimento del processo

Con sentenza n. 5649/1999 il Giudice di Pace di Roma rigettava l’opposizione proposta dall’Api s.p.a. avverso il decreto ingiuntivo con il quale le era stato intimato il pagamento della somma di lire 2.911.580 in favore dell’avv. C.R., a titolo di compenso per le prestazioni professionali espletate in una procedura di recupero crediti.

L’Api s.p.a. proponeva appello avverso tale pronuncia, deducendo che il primo giudice aveva riconosciuto in favore del professionista compensi non dovuti, in assenza di prova degli incarichi ricevuti e delle prestazioni rese, e in difformità delle tariffe applicabili.

L’appellante, pertanto, chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo e, in subordine, una riduzione degli importi liquidati in favore del professionista, con la condanna dell’appellato alla restituzione della somma di lire 7.619.193 versata in esecuzione della sentenza impugnata, oltre interessi e rivalutazione.

A seguito dell’interruzione del processo dovuta alla morte dell’opposto e della successiva riassunzione ad opera dell’appellante, si costituiva l’avv. C.F., quale unico erede dell’appellato, il quale si riportava alle conclusioni già rassegnate dal suo dante causa.

Con sentenza depositata il 31-12-2004 il Tribunale di Roma, in parziale accoglimento dell’appello, revocava il decreto ingiuntivo opposto, rideterminando il credito complessivo del professionista in Euro 512,00 e condannando l’Api a versare ai C. il predetto importo, oltre agli interessi legali dal 25-9-1997 al saldo. Il giudice di appello, inoltre, rigettava la richiesta di restituzione delle maggiori somme versate, per mancanza di prova dell’effettivo pagamento.

Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso l’Api s.p.a., sulla base di due motivi.

L’avv. C. ha resistito con controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale, affidato a due motivi.

La ricorrente ha depositato una memoria ex art. 378 c.p.c..

Con ordinanza collegiale questa Corte ha disposto l’acquisizione del fascicolo d’ufficio del giudizio di merito.
Motivi della decisione

1) In primo luogo deve disporsi la riunione dei due ricorsi, ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

2) Con il primo motivo la ricorrente principale lamenta la violazione degli artt. 115 e 169 c.p.c., e art. 87 disp. att. c.p.c., nonchè il vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia.

Assume di aver offerto al giudice di merito la prova documentale del pagamento della somma, depositando all’udienza del 18-10-2000 copia degli assegni e la dichiarazione di ricevuta dell’avv. C..

Aggiunge che quest’ultimo nè in detta udienza nè in quella successiva ha disconosciuto la propria sottoscrizione nè la ricezione degli assegni, essendosi limitato a contestare "quanto ex adverso dedotto e prodotto". Rileva che, risultando dal verbale di udienza l’avvenuto deposito di tale documentazione e non avendo l’Api mai chiesto di essere autorizzata a ritirare il proprio fascicolo, il Tribunale, non avendo rinvenuto i documenti prodotti, non poteva rigettare la domanda restitutoria avanzata dall’appellante per difetto di prova, ma avrebbe dovuto disporre le opportune ricerche di tali documenti, o in alternativa consentire il rinnovo del loro deposito.

Il motivo è fondato.

Ai sensi dell’art. 87 disp. att. c.p.c., dopo la costituzione delle parti la produzione dei documenti, oltre che mediante deposito in cancelleria e successiva comunicazione alle altre parti nelle forme stabilite dall’art. 170 c.p.c., u.c., può essere effettuata in udienza facendone menzione nel relativo verbale, mediante esibizione del documento alla controparte e deposito presso il cancelliere, ancorchè non si sia proceduto all’inserimento del documento nel fascicolo di parte (Cass. 11-4-1988 n. 2837; Cass. 3-6-1978 n. 2794).

Nella specie, dall’esame diretto degli atti del giudizio di appello, consentito a questa Corte data la natura procedurale del vizio denunciato, risulta che effettivamente, all’udienza di appello del 27- 3-2000, il difensore dell’odierno ricorrente ha prodotto documentazione a dimostrazione dell’avvenuto pagamento della somma posta a carico dell’A.P.I.: con la sentenza appellata. Di tale produzione il giudice di appello ha dato atto nel verbale di udienza, che così recita: "l’avv. D.F. deposita 1) lettera A.P.I. del 27-3-2000 con relativi allegati assegni 2) lettera avv. C. del 4-4-2000 con fatture allegate, documenti comprovanti il pagamento della sentenza di 1^ grado…….L’avv. F. C. contesta quanto ex adverso dedotto e prodotto".

Trattandosi, pertanto, di documentazione ritualmente prodotta in giudizio ai sensi dell’art. 87 disp. att. c.p.c., non può condividersi il giudizio espresso dal giudice di appello, il quale, non avendo rinvenuto, al momento della decisione, i documenti indicati nel menzionato verbale di udienza (ad eccezione della lettera del 27-3-2000), senza compiere alcuna indagine sulle cause della materiale mancanza in atti di tale documentazione, ha ritenuto non provato dall’appellante l’avvenuto pagamento di somme in esecuzione della sentenza di primo grado.

Infatti, l’accertata mancanza di atti e documenti che risultano essere stati ritualmente prodotti in giudizio comporta, di regola, l’obbligo del giudice di disporre la ricerca di essi, con i mezzi a sua disposizione, ed eventualmente di svolgere l’attività ricostruttiva del loro contenuto; mentre la riconduzione dell’asportazione di atti e documenti mancanti alla condotta volontaria della parte che li aveva prodotti costituisce solo una eccezione a tale regola, la quale può essere fondata su presunzioni deducibili dalla concreta modalità dei fatti, anche in relazione all’efficacia probatoria degli stessi (Cass. 22-12-1995 n. 13058).

Nello stesso senso, si è affermato che il mancato rinvenimento, al momento della decisione della causa, di documenti che la parte invoca, comporta per il giudice l’obbligo di disporre la ricerca di essi con i mezzi a sua disposizione ed eventualmente l’attività ricostruttiva del contenuto dei medesimi, a condizione che gli atti e i documenti siano stati prodotti ritualmente in giudizio e che l’omesso inserimento di essi nel fascicolo non debba essere attribuito alla condotta volontaria della parte (Cass. 12-10-2006 n. 21938; Cass. 27-4- 2005, n. 8720; Cass. 2-8-2001 n. 10598; Cass. 16-7- 1997 n. 6521).

Alla luce di tale orientamento giurisprudenziale, al quale il Collegio ritiene di dover aderire, il Tribunale di Roma, verificato che i documenti in questione erano stati ritualmente prodotti dalla società appellante, avrebbe potuto legittimamente decidere la causa senza tener conto di tale produzione solo se avesse accertato la riconducibilità del mancato rinvenimento dei documenti stessi alla condotta della parte che li aveva prodotti; mentre, qualora avesse escluso una simile evenienza, avrebbe dovuto disporre le opportune ricerche dei documenti mancanti tramite la Cancelleria, ed eventualmente concedere un termine all’appellante per la ricostruzione del loro contenuto, non potendo gravare sulla parte incolpevole le conseguenze del mancato reperimento.

L’accoglimento dei motivo in esame comporta l’assorbimento del secondo, con il quale l’Api s.p.a. ha denunciato la violazione degli artt. 214 e 215 c.p.c., sostenendo che, non avendo l’opposto disconosciuto la quietanza di pagamento prodotta, avente contenuto confessorio, il giudice di appello non avrebbe potuto ritenere superata l’efficacia probatoria di tale documento per effetto di una mera contestazione della controparte.

3) Con il primo motivo il ricorrente incidentale, dolendosi della violazione degli artt. 112 e 346 c.p.c., e dell’omesso esame di un punto decisivo della controversia, deduce che con l’atto di appello l’Api si era limitata ad impugnare la decisione di primo grado solo con riferimento agli onorari e che, pertanto, il giudice del gravame non poteva esaminare le voci non contestate.

Il motivo è fondato.

Dalla lettura dell’atto di appello (consentita per la natura dei vizi denunciati) risulta che la società A.P.I., con il secondo motivo di gravame, aveva impugnato la sentenza di primo grado con riferimento alle sole voci riconosciute in favore dell’avv. C. a titolo di onorario per il procedimento di ingiunzione e per la procedura esecutiva, nonchè alle attività propedeutiche all’esecuzione, per le quali aveva riconosciuto la debenza dei soli compensi relativi alla redazione dei precetti.

Il Tribunale, pertanto, nel procedere, sia per la fase monitoria che per quella esecutiva, alla rideterminazione non solo degli onorari, ma anche dei diritti e delle spese, è incorso nel vizio di ultrapetizione, il quale ricorre quando il giudice di merito pronuncia oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dalle parti ovvero su questioni estranee all’oggetto del giudizio e non rilevabili d’ufficio.

4) Con il secondo motivo il C. sostiene che il Tribunale, nel determinare la misura degli onorari, ha applicato il principio della liquidazione a carico del soccombente, in violazione dell’art. 2 delle Disposizioni Generali in materia di attività giudiziale.

Rileva, inoltre, che lo stesso giudice, nello statuire che il compenso per gli onorari è fisso e determinato in un’unica voce, ha disapplicato l’art. 2 delle Norme Generali in materia stragiudiziale, non avendo tenuto conto di tutta l’attività professionale e collaterale svolta dal professionista al di fuori delle strette necessità processuali.

La prima doglianza è infondata, avendo il Tribunale proceduto alla liquidazione dei compensi dovuti dalla società A.P.I. al proprio legale avv. C. e non essendo, quindi, configurabile alcuna violazione dell’art. 2 delle Disposizioni Generali in materia di attività giudiziale, il quale dispone che "gli onorari e i diritti sono sempre dovuti all’avvocato ed ai procuratore dal cliente indipendentemente dalle statuizioni del giudice sulle spese giudiziali".

Appare invece meritevole di accoglimento la seconda censura.

L’art. 2 delle Disposizioni Generali in materia stragiudiziale dispone che "i rimborsi e i compensi previsti per prestazioni stragiudiziali sono dovuti dai cliente anche se il professionista abbia avuto occasione di prestare nella pratica la sua opera in giudizio, in quanto tali prestazioni non trovino adeguato compenso nella tariffa per le prestazioni giudiziali".

Tale norma è stata costantemente interpretata da questa Corte nel senso che, affinchè il professionista che stia prestando assistenza giudiziale al cliente possa avere diritto ad un distinto compenso per prestazioni stragiudiziali, è necessario che tali prestazioni non stano connesse e complementari con quelle giudiziali. Ove sussista tale connessione, gli compete solo il compenso per l’assistenza giudiziale, eventualmente maggiorato sino al quadruplo (art. 5, commi 2 e 3, della tariffa giudiziale), in relazione alle questioni giuridiche trattate ed all’importanza della causa, tenuto conto dei risultati del giudizio, anche non patrimoniali, e dell’urgenza richiesta (Cass. Sez. Un. 24-7-2009 n. 17357; Cass. 29-5-2008 n. 14443; Cass. 12-6- 2007 n. 13770; Cass. 23-5-1992 n. 6214; Cass. 23-7- 1979 n. 4411).

Nella specie, pertanto, il giudice di appello avrebbe dovuto accertare se le attività stragiudiziali dedotte dal professionista dovessero o meno ritenersi connesse e complementari rispetto a quelle giudiziali rese in favore dell’A.P.I., e in caso negativo liquidare un compenso distinto per tali prestazioni. Il Tribunale, al contrario, ha proceduto alla liquidazione dell’onorario unico previsto dalla tariffa professionale in materia di prestazioni giudiziali, senza verificare se vi fosse connessione tra le attività stragiudiziali e quelle giudiziali.

5) Per le ragioni esposte s’impone la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio ad altra Sezione del Tribunale di Roma, il quale provvederà anche in ordine alle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.

La Corte riuniti i ricorsi, accoglie il primo motivo di ricorso principale, assorbito il secondo, accoglie il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del presente grado ad altra Sezione del Tribunale di Roma.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 24 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. VI – 1, Sent., 10-09-2012, n. 15132

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Svolgimento del processo

che S.G. ricorre per cassazione nei confronti del decreto della Corte d’appello di Napoli indicato in epigrafe, che ha respinto la domanda di equa riparazione per violazione dei termini di ragionevole durata del procedimento (relativo alla domanda di riconoscimento delle differenze retributive dovute per prestazione di lavoro straordinario) svoltosi avanti alla T.A.R. della Campania dal 20 giugno 1995 al 16 gennaio 2009;

che il Ministero dell’Economia e delle Finanze non svolge difese;

che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione semplificata.

Motivi della decisione

che la Corte di appello di Napoli, nell’escludere il diritto al risarcimento ha ritenuto che, nella specie, la consapevolezza dell’infondatezza della pretesa avanzata nel giudizio presupposto, l’inerzia del ricorrente nel richiedere la decisione della controversia e la modestia della posta in gioco comportassero la non risarcibilità della irragionevole durata del processo per mancanza di qualsiasi sofferenza morale ascrivibile alla abnorme durata del processo;

che con il primo motivo di ricorso si censura l’impugnato decreto, sotto il profilo della violazione e falsa applicazione di legge (della L. n. 848 del 1955, art. 6, della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2 e art. 2697 c.c.). In particolare da parte del ricorrente si contesta la esclusione della esistenza del danno da ingiustificato ritardo del processo in considerazione di fattori da ritenersi irrilevanti nel sistema della L. n. 89 del 2001, e della Convenzione europea;

che con il secondo motivo di ricorso si deduce l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio riferendosi alla pretesa infondatezza della domanda fatta valere nel giudizio presupposto e alla prova della pretesa consapevolezza di tale infondatezza;

che la censura è fondata, in quanto questa Corte ritiene che l’infondatezza, consapevole o meno, della pretesa fatta valere nel giudizio presupposto non sia di per sè idonea ad escludere la risarcibilità della durata irragionevole del giudizio qualora non integri anche un vero uso strumentale e abusivo del processo tale da escludere ogni sofferenza legata al protrarsi ingiustificato dello stesso. Tale elemento deve essere provato dalla parte resistente o risultare inequivocamente al giudice dell’equa riparazione per poter escludere il diritto all’indennizzo di cui alla L. n. 89 del 2001;

che nella specie non risulta fondata l’asserzione del giudice a quo sull’uso abusivo del processo presupposto perchè è stata basata sull’equazione ritenuta, come si è appeena detto, impropria, dalla citata giurisprudenza di legittimità, fra consapevolezza della infondatezza della pretesa e uso abusivo del processo;

che il ricorso va dunque accolto nei limiti di cui sopra e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito;

che nella determinazione dell’indennizzo la Corte intende attenersi ai parametri minimi indicati dalla giurisprudenza europea che consentono una liquidazione ridotta dell’indennizzo per i giudizi amministrativi ultradecennali – ma non inferiore a 6.250 Euro complessivi – e ciò in considerazione dello scarso interesse della parte alla definizione del giudizio che normalmente concorre a determinare la sua abnorme durata. (Cass. civ. 1^ sezione n. 14753 del 18 giugno 2010);

che, pertanto, il Ministero deve essere condannato al pagamento di 6.500 Euro a titolo di equo indennizzo per il periodo di circa oltre tredici anni di durata del procedimento;

che su tale somma sono dovuti gli interessi legali dalla data della domanda;

che le spese di entrambi i gradi – liquidate come da dispositivo – seguono la soccombenza. Peraltro le spese del giudizio svoltosi davanti la Corte di appello vanno compensate per metà in considerazione del notevole ridimensionamento della richiesta iniziale di equa riparazione in Euro;

che va disposta la distrazione in favore del difensore che ne ha fatto richiesta per il primo grado del giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della giustizia a corrispondere, a titolo di equa riparazione, al ricorrente la somma di Euro 6.500, con interessi legali a decorrere dalla data della domanda, nonchè al pagamento, con distrazione in favore del difensore antistatario, della metà delle spese processuali relative al giudizio di merito, liquidata, in complessivi Euro 570 (di cui Euro 245 per onorari ed Euro 300 per diritti), e delle spese processuali del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro (di cui Euro 50 per esborsi), oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 aprile 2012.

Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Sul reato di ingiuria. CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I PENALE – 15 marzo 2010, n.10248.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo – motivi della decisione

1. Con sentenza del Giudice di Pace di Ancona resa il 26.9.2006, S.D. veniva condannato alla pena di Euro 1500,00 di multa perchè giudicato colpevole del reato di ingiuria mediante scritto diretto alla persona offesa, T.L., fatti commessi in (OMISSIS).

Detta sentenza veniva riformata il 21.7.2007, in sede di appello, dal tribunale, il quale assolveva l’imputato dal reato ascrittogli.

Avverso la pronuncia assolutoria proponevano ricorso per cassazione il p.m. e la parte civile ed il 9.10.2008, la quinta sezione della Corte di legittimità, con sentenza 3240/09, annullava la decisione impugnata, perchè insufficientemente motivata e rinviava al Tribunale di Ancona per nuovo giudizio.

Giudicando a questo punto in sede di rinvio, il Tribunale di Ancona, in composizione monocratica, in data 4.5.2009, confermava il giudizio di colpevolezza espresso in prime cure dal Giudice di Pace e riformava la sentenza di primo grado quanto alla pena, che riduceva ad Euro 400,00 di multa, confermandola nel resto.

1.2 A sostegno della condanna il tribunale, dopo aver inquadrato la vicenda nel "vivo antagonismo" che contrappone l’imputato e la parte offesa, osservava che:

– la frase "il suo essere gay" è stata utilizzata con specifico riferimento a due episodi precisi, la vacanza in montagna con un marinaio e l’allontanamento del T. da un club sportivo frequentato da ragazzini;

– l’uno e l’altro, per il contesto della loro utilizzazione, esprimevano riprovazione per le tendenze omosessuali del contraddittore ed un "inequivoco ed intrinseco intento denigratorio" riferito all’allontanamento da un luogo frequentato da minori;

– la denuncia di sottrazione di documenti pubblici dagli uffici municipali di Ancona, collegata al malcostume dell’abusiva cancellazione di contravvenzioni (la cd. "multopoli") l’aver favorito in un concorso pubblico M.O., nipote dell’imputato, descrivono comportamenti riprovevoli, come tali percepiti anche dall’imputato;

– non ricorre nel caso in esame l’esimente della verità dei fatti attribuiti alla p.l., perchè non desumibile essa da atti giudiziari non definitivi, riferibili all’imputato che viene con essi scagionato e perchè non data una prova piena e completa della verità dei fatti ingiuriosi;

non ricorre, nel caso in esame, l’esimente dell’art. 599 c.p., perchè esclusa dalla dinamica dei fatti una reazione immediata, posto che la lettera venne formulata il giorno seguente, dopo essere stata concepita, scritta e meditata.

2. Ricorre per cassazione avverso la condanna del giudice di secondo grado l’imputato, con l’assistenza del difensore di fiducia, illustrando tre motivi di impugnazione.

2.1 Col primo di essi denuncia la difesa ricorrente la violazione dell’art. 627 c.p.p. e la illogicità della motivazione articolata dal giudice a quo, osservando, a sostegno dell’assunto, che:

– il giudice territoriale avrebbe ritenuto denigratorio il termine "gay" per il semplice fatto che è stato esso accostato agli episodi della vacanza in montagna con il marinaio e dell’allontanamento del club frequentato da minori, peraltro ignorando il reale contenuto della missiva incriminata, nella quale l’omosessualità e lo stesso episodio della vacanza col marinaio vengono evocati al solo scopo di giustificare le ragioni per le quali non si istaurarono tra le parti rapporti di familiarità;

– anche l’episodio dell’allontanamento dal club non può ragionevolmente essere accostato ad un’accusa di pedofilia, ma all’atteggiamento dell’imputato il quale, nonostante una "grande simpatia" formatasi col decorso di 15 anni di lavoro comune, per tale episodio ammette che non potè mai stringere "una profonda amicizia";

– il collegamento tra l’espressione "essere gay" e la "vicenda dei ragazzini" sarebbe stato fatto arbitrariamente dal giudice di rinvio, nonostante nulla fosse stato detto al riguardo dal giudice di primo grado e nulla fosse stato denunciato dalla stessa p.l. con la sua querela.

2.2 Con il secondo motivo di impugnazione denuncia la difesa ricorrente violazione dell’art. 627 c.p.p., omessa assunzione di prove rilevanti e difetto di motivazione, a sostegno della doglianza osservando che:

– illegittimamente sarebbe stata rigettata la richiesta di acquisizioni documentali, pure rilevanti per il giudizio dappoichè direttamente collegati alle frasi ritenute denigratorie relative alla cancellazione delle contravvenzioni, al concorso fatto dalla nipote dell’imputato, alla denuncia di sottrazione di documenti pubblici;

– illegittimamente sarebbe stata omessa ogni considerazione comparativa delle prove offerte dalla difesa;

– illogicamente sarebbero state valutate le espressioni contenute nella missiva denigratoria;

– le espressioni, se colte nel loro reale contesto, sono di autodifesa dell’imputato in relazione alle vicende giudiziarie in corso (amministrative e penali) e di rimprovero, senza intento denigratorio, per le false accuse della p.l.;

– il giudice di secondo grado avrebbe omesso di considerare una serie di precise circostanze puntigliosamente indicate nell’atto di appello ed indicate, altresì, nel ricorso di legittimità alla pagina 15 del ricorso stesso;

– quanto, in particolare, alla vicenda relativa all’interessamento in favore della nipote dell’imputato nel concorso a vigile urbano di Ancona, non avrebbe considerato il giudice a quo che l’episodio è stato evocato dal prevenuto con intento di apprezzamento e non già di censura.

2.3 Col terzo motivo di ricorso, infine, denuncia la difesa ricorrente la inosservanza dell’art. 627 c.p.p. e difetto di motivazione in relazione all’elemento psicologico del reato ed al diniego del riconoscimento della scriminante della provocazione, sul punto deducendo che:

– nulla avrebbe detto il giudice a quo in ordine all’elemento psicologico del reato contestato;

– nulla avrebbe detto il giudice a quo in ordine alle deduzioni illustrate dall’appellante;

– i rapporti tesi tra le parti giustificano espressioni colorite che perdono, per questo, la loro valenza denigratoria;

– le espressioni rivolte dalla p.l. all’imputato integrano fatto inquadrabile nella nozione della provocazione penalmente rilevante e la lettera venne scritta nello stato d’ira da esse provocate;

– l’imputato agì nella convinzione di essere stato ingiustamente accusato di fatti penalmente rilevanti.

3. Il ricorso è manifestamente infondato.

3.1 Giova prendere le mosse dalla sentenza di questa Corte, sezione quinta, che annullò con rinvio quella del Tribunale di Ancona, assolutoria del ricorrente, in essa ravvisando insufficienza della motivazione.

Orbene, si legge nella citata pronuncia: "…. lo S. aveva infatti rinfacciato all’antagonista una serie di fatti ritenuti disdicevoli, focalizzati come tali con inequivoco intento denigratorio, e cioè la sua omosessualità, menzionata non in modo generico, ma con specifico riferimento a due precise circostanze di fatto, e cioè una vacanza in montagna fatta con un marinaio e molestie rivolte, nella sede della società sportiva ……….. a giovinetti che praticavano la pallacanestro, aggiungendo tendenziosamente che a seguito della suddetta vicenda l’attuale ricorrente sarebbe stato espulso dal club. Ulteriori comportamenti riprovevoli, di valenza certamente offensiva, erano costituite dall’accusa di illecita cancellazioni di contravvenzioni; dall’avere favorito la giovane M.O., nipote dello stesso S., in un concorso per aspiranti vigili urbani; dall’aver sporto nei suoi confronti la denuncia calunniosa di sottrazione di documenti pubblici dagli Uffici della polizia municipale di Ancona;

dall’aver affermato il falso dinanzi al Consiglio di Stato, in una controversia che contrapponeva fin dal 1995 le parti, ciascuna delle quali sosteneva di aver diritto all’incarico di comandante della polizia municipale di Ancona. Il Tribunale aveva ritenuto che la menzione nella lettera delle suddette circostanze non avesse valenza denigratoria, affermando genericamente che il termine "gay" di per sè non è offensivo, e nella specie non c’era animus nocendi, dal momento che l’imputato nel contesto della lettera dichiarava di nutrire simpatia per il T., di essere "laico ed apertissimo", e di "non giudicare i costumi sessuali di nessuno".

Come ha esattamente osservato il P.M. ricorrente, la suddetta motivazione è contraddittoria, proprio perchè la stessa declamatoria di apertura culturale ed agnosticismo nei confronti della omosessualità, denota chiaramente la riprovazione dell’imputato per le tendenze omosessuali del contraddittore, e la valenza offensiva che attribuiva al termine "gay" ed alla peculiare diversità che evidentemente a suo avviso esprimeva. Ma del resto il Tribunale ha del tutto trascurato di esaminare le due specifiche circostanze riferite nella lettera in relazione alla omosessualità di cui s’è detto, e cioè la vacanza con un marinaio e l’accusa di pedofilia, circostanze che erano di assoluto rilievo perchè, al di là della loro eventuale inveridicità, dimostravano inconfutabilmente l’intento denigratorio dello S.. L’assenza di ogni disamina sul punto rende non percepibile la ratio della decisione.

Non diverse considerazioni vanno fatte in ordine agli altri fatti citati nella lettera, sui quali il Tribunale o sorvola, o ne da un’interpretazione fortemente riduttiva.

Quanto poi alla scriminante dell’esercizio di un diritto, adombrato immotivatamente nella sentenza impugnata, la stessa fugacità dell’argomentazione relativa ne evidenzia la gratuità." Ciò detto giova rammentare, sul piano dei principi, che la Corte di cassazione risolve una questione di diritto anche quando giudica sull’inadempimento dell’obbligo della motivazione. Ne deriva che il giudice di rinvio, pur conservando la libertà di determinare il proprio convincimento di merito mediante un’autonoma valutazione della situazione di fatto concernente il punto annullato e con gli stessi poteri dei quali era titolare il giudice il cui provvedimento è stato cassato, è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema implicitamente o esplicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, restando in tal modo vincolato a una determinata valutazione delle risultanze processuali ovvero al compimento di una determinata indagine, in precedenza omessa, di determinante rilevanza ai fini della decisione, o ancora all’esame, non effettuato, di specifiche istanze difensive incidenti sul giudizio conclusivo, con l’unico limite di non ripetere i vizi della motivazione rilevati nella sentenza annullata (Cass., Sez. 1^, 15/01/2007, n. 7963; Cass., Sez. 1^, Sent, 13/11/2007, n. 43685).

Orbene, reputa la Corte che il Tribunale di Ancona, in sede di rinvio, abbia correttamente svolto la sua funzione, inquadrando per un verso, il termine "gay" utilizzato nella lettera agli episodi che la sentenza annullata aveva omesso di considerare, la vacanza con il marinaio e l’allontanamento dal club frequentato da minori, e valutando le ulteriori accuse, presenti nella missiva ritenuta offensiva, come denigratorie, con giudizio di merito logicamente motivato.

Oltre questo, v’è, evidentemente, il giudizio sui fatti, inammissibile in questa sede ancorchè abbondantemente utilizzato dalla difesa ricorrente nella sua impugnazione, ove si accredita una lettura delle espressioni denigratorie in una prospettiva diversa da quella accolta dal giudice territoriale secondo precise indicazioni del giudice dell’annullamento, che proprio in questo aveva rilevato le lacune motivazionali della pronuncia cassata. Tanto, quanto alla prima censura.

3.2 Con riferimento, invece, alla doglianza di cui al secondo motivo di ricorso, rammenta la Corte che il giudice di rinvio, a meno che l’annullamento della sentenza sia stato disposto proprio a tal fine, non è tenuto a disporre la rinnovazione del dibattimento ogni volta che le parti ne facciano richiesta. I poteri di rinnovazione, infatti, sono sostanzialmente uguali a quelli che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata, con la utile precisazione che la prova da assumersi nella eccezionale ipotesi di nuova istruttoria dibattimentale, deve atteggiarsi come indispensabile per la decisione ai sensi dell’art. 603 c.p.p., in tal guisa interpretandosi l’aggettivo "rilevante", riportato al comma secondo, ultima parte, dell’art. 627 c.p.p. (Cass., Sez. 4^, 21/06/2005, n. 30422; Cass., Sez. 2^ Sent. 13/07/2007, n. 35616) che certo non ha inteso ampliare la regola generale portata dall’art. 603 c.p.p., bensì confermarla.

Su tali premesse ben non si comprende la censura della difesa ricorrente, la quale si lamenta della mancata acquisizione di documenti in relazione ai quali il Tribunale ha poi trattato nella motivazione al fine di dimostrarne, correttamente sul piano logico e dialettico, l’irrilevanza ai fini della decisione, perchè, da un lato, inidonei a provare la veridicità dei fatti denigratori (evidentemente soltanto di alcuni e precisamente quelli non connessi con l’espressione "essere gay", per i quali non v’è spazio per la prova liberatoria) e, per altro verso, volti a rappresentare circostanze fattuali ininfluenti sul giudizio di offensività relativo a quanto scritto nella missiva per cui è causa.

3.3 Generiche ed aspecifiche si appalesano, infine, le ultime doglianze illustrate dalla difesa ricorrente e riguardanti l’elemento psicologico del reato e la scriminante della provocazione, rispetto alle quali la difesa ricorrente ripropone tesi adeguatamente confutate dal giudice di merito con argomentazioni rispetto alle quali non appaiono riconoscibili repliche apprezzabili. L’elemento psicologico del reato di ingiuria, ha rammentato il giudice a quo secondo costante indirizzo interpretativo di questa Corte di legittimità, è in re ipsa, e la provocazione nel caso di specie va esclusa dalla considerazione che la supposta reazione immediata è in contraddizione con il tempo trascorso rispetto ai fatti indicati come provocatori, dappoichè una lettera inviata dopo un giorno da essi, col corollario del tempo necessario per concepirla e scriverla, escludono in radice il concetto di immediatezza. Oltre la logicità delle sintetizzate considerazioni, v’è, anche in questo caso, il giudizio di merito, precluso in questa fase del processo.

4. Il ricorso è, in conclusione, inammissibile ed alla declaratoria di inammissibilità consegue sia la condanna al pagamento delle spese del procedimento, sia quella al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, somma che si stima equo determinare in Euro 1000,00.

Ulteriore conseguenza della indicata pronuncia è la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile costituita e comparsa.

P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle ammende, nonchè alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, che liquida complessivamente in Euro 3000,00 (tremila) oltre accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Corte Costituzionale, Sentenza n. 151 del 2005 RADIOCOMUNICAZIONI REGIONE Competenza della Regione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Ritenuto in fatto

1.- La Regione Emilia-Romagna, con ricorso ritualmente notificato e depositato, ha impugnato alcune norme della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2004), tra l’altro censurando l’art. 4, commi da 1 a 6, in riferimento all’art. 117, commi terzo e sesto, della Costituzione.

Il comma 1 del citato art. 4 prevede un contributo, per l’anno 2004, di 150 euro per ogni utente che, in regola con l’abbonamento, acquisti o noleggi un “decoder” per la ricezione dei segnali televisivi in tecnica digitale terrestre, fissando il limite di spesa in 110 milioni di euro.

Il comma 2 prevede un contributo di 75 euro, nel limite di 30 milioni di euro, a favore di chi acquista, noleggia o detiene in comodato un apparecchio per la trasmissione o la ricezione a larga banda dei dati via internet, limitandosi il successivo terzo comma ad indicare le modalità di attribuzione di tale contributo.

Il comma 4 demanda ad un decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con quello dell’economia e delle finanze, la definizione di criteri e modalità di attribuzione dei contributi di cui ai commi 1 e 2.

Il comma 5 incrementa, a partire dal 2004, di 27 milioni di euro il finanziamento, originariamente previsto dall’art. 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323 (Provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva), convertito, con modificazioni, nella legge 27 ottobre 1993, n. 422, a favore dell’emittenza televisiva locale e dell’emittenza radiofonica locale e nazionale, successivamente più volte aumentato.

Il comma 6, infine, prevede un’estensione del beneficio previsto dall’art. 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416 (Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l’editoria), a favore delle imprese editrici, applicando la riduzione del 50% delle tariffe telefoniche fatturate a tali imprese anche nel caso di utilizzo delle linee telefoniche con strumenti informatici, prevedendo la copertura di tale onere con le risorse stanziate nel successivo comma 8.

Secondo la ricorrente, i suddetti contributi agli utenti – nonostante la rubrica dell’art. 4 (Finanziamenti agli investimenti) possa far pensare a misure di intervento diretto sul mercato che questa Corte, con la sentenza n. 14 del 2004, ha riconosciuto di competenza statale – si inquadrerebbero piuttosto nella materia del «sostegno all’innovazione tecnologica», essendone beneficiari i «soggetti comuni» e non le imprese. In tale materia, tuttavia, spetterebbe allo Stato la sola legislazione di principio, essendo rimessa alle Regioni la disciplina concreta degli interventi e la loro erogazione; né sussisterebbe l’esigenza di una gestione unitaria in sede nazionale di tali contributi, stante la loro esiguità.

A conclusioni analoghe dovrebbe del resto pervenirsi anche se si volessero ricondurre gli interventi di cui si tratta alla materia dell’ordinamento della comunicazione, essendo anche questa una materia nella quale lo Stato, così come affermato da questa Corte nella sentenza n. 324 del 2003, dispone di competenza limitata alla legislazione di principio preordinata alla cura di esigenze unitarie.

Ricollocate, quindi, nell’ambito della potestà legislativa concorrente, le disposizioni impugnate sarebbero illegittime sotto tre diversi profili: perché contengono disposizioni di dettaglio; perché dispongono finanziamenti diretti senza alcun coinvolgimento delle Regioni; e perché, infine, attribuiscono, al comma 4, al Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, l’esercizio di poteri regolamentari in ordine alla definizione dei criteri e delle modalità di attribuzione dei contributi, così violando la regola posta dall’art. 117, sesto comma, della Costituzione.

2.- Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, limitandosi a concludere per la declaratoria di inammissibilità o infondatezza del ricorso.

3.- In prossimità dell’udienza pubblica, entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.

3.1.- La Regione ricorrente rileva che le norme censurate, pur concernendo diritti fondamentali, quali quello all’informazione e al pluralismo informativo, non fissano i “livelli essenziali” di prestazioni pubbliche.

Tanto meno esse potrebbero ricondursi alla tutela della concorrenza, non rispondendo ai criteri elaborati dalla giurisprudenza costituzionale al fine di individuare l’area dei legittimi interventi statali in tale materia-funzione di carattere trasversale.

Ad avviso della Regione le disposizioni impugnate avrebbero, anzi, la obiettiva funzione di prorogare – secondo la soluzione escogitata dalla legge 3 maggio 2004, n. 112 (Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonché delega al Governo per l’emanazione del testo unico della radiotelevisione) – l’attuale situazione anticoncorrenziale dell’emittenza televisiva con tecnologia tradizionale.

3.2.- Il Presidente del Consiglio dei ministri, nella sua memoria, preliminarmente rileva che gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 5 sono stati rifinanziati dalla legge finanziaria per il 2005 e che le somme stanziate dalle norme impugnate sono state già spese o comunque totalmente impegnate nel 2004.

Eccepisce poi l’Avvocatura, in via ancora preliminare, la genericità del ricorso, in quanto sembrerebbe non considerare che le disposizioni censurate attengono a quattro fondi diversi; ne conseguirebbe perciò l’inammissibilità dell’impugnativa riferita ai commi 1, 5 e 6 dell’art. 4, nonché al comma 4 nella parte che concerne l’attuazione del comma 1, riguardando tali disposizioni oggetti del tutto estranei ai motivi del ricorso.

Quanto al fondo di cui al comma 2, l’Avvocatura osserva che esso è finalizzato ad incentivare la diffusione di una tecnologia informatica più efficiente e dovrebbe perciò ritenersi – secondo i principi enucleabili in materia di diffusione della cultura informatica dalla sentenza di questa Corte n. 307 del 2004 – non invasivo di competenze legislative regionali.

Anche le questioni relative agli altri tre interventi statali previsti dalle disposizioni impugnate, qualora si volesse superare l’eccezione di inammissibilità, sarebbero, comunque, secondo il Governo, infondate.

Il fondo di cui al comma 5 non riguarderebbe – come assume la Regione ricorrente – la diffusione delle tecnologie digitali bensì il sostegno all’emittenza televisiva locale e, dal 2002, anche all’emittenza radiofonica, previsto originariamente dall’art. 10 del decreto-legge n. 323 del 27 agosto 1993, convertito, con modificazioni, nella legge n. 422 del 27 ottobre 1993. Sarebbe altresì inesatta l’affermazione secondo cui tale sostegno sarebbe rivolto ai «soggetti comuni» e non alle imprese, giovandosene invece le imprese che gestiscono le emittenti radiofoniche e televisive locali.

L’intervento finanziario previsto dal comma 1 è indubbiamente diretto a garantire la diffusione delle tecnologie digitali mediante la previsione di un contributo in favore degli utenti, che però avvantaggia indirettamente anche le imprese.

Entrambi gli interventi non potrebbero comunque dirsi invasivi – secondo l’Avvocatura – delle competenze legislative regionali. Non solo, infatti, il settore dell’emittenza radiofonica e televisiva richiederebbe, per sua natura, «esercizio unitario», ai sensi dell’art. 118, primo comma, della Costituzione, ma tale esigenza risulterebbe ulteriormente rafforzata dalla considerazione che il settore coinvolge in profondità valori e diritti riconosciuti e garantiti dalla prima parte della Costituzione.

Inconferente – ad avviso dell’Avvocatura – sarebbe il riferimento alla materia dell’ordinamento della comunicazione operato dalla Regione ricorrente, in quanto gli interventi di cui alle norme censurate non attengono all’ordinamento ma alla diffusione di una nuova tecnologia ed alla sovvenzione di talune emittenti.

Quanto, infine, al comma 6, l’Avvocatura osserva che nessuna specifica censura lo riguarda e che le due disposizioni in esso contenute comunque non ledono l’autonomia finanziaria delle Regioni.

Considerato in diritto

1.- La Regione Emilia-Romagna impugna l’art. 4, commi da 1 a 6, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2004), lamentandone il contrasto con l’art. 117, commi terzo e sesto, della Costituzione.

Ad avviso della Regione ricorrente le disposizioni impugnate – in quanto finalizzate a promuovere l’acquisto, da parte dei privati, degli strumenti necessari per accedere alle nuove tecnologie della comunicazione radiotelevisiva – si collocherebbero a cavallo tra le materie della innovazione tecnologica e dell’ordinamento della comunicazione, nelle quali spetterebbe allo Stato la sola legislazione di principio, restando invece del tutto estranee alla funzione di tutela della concorrenza, di competenza statale. Ne conseguirebbe l’illegittimità del previsto intervento finanziario diretto dello Stato.

2.- La questione, per quanto riguarda i commi 2, 3, 5 e 6 dell’art. 4, nonché il comma 4, nella parte in cui fa riferimento al contributo previsto dal comma 2, è inammissibile.

Tanto il ricorso quanto la memoria illustrativa, successivamente depositata, sono infatti esclusivamente incentrati sulla disposizione di cui al comma 1 dell’art. 4 (ed a quella di cui al comma 4, in riferimento al comma 1), riguardante il contributo per l’acquisto di un “decoder” per la ricezione dei segnali televisivi in tecnica digitale terrestre, senza che sia rinvenibile alcuna specifica censura relativa alle altre disposizioni, la cui impugnazione difetta quindi dei requisiti minimi per l’instaurazione del giudizio di legittimità costituzionale.

3.- La questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, commi 1 e 4 (quest’ultimo nella parte in cui si riferisce al contributo previsto dal comma 1), non è fondata.

Il citato comma 1 prevede l’erogazione di un contributo statale pari a 150 euro in favore di ciascun utente del servizio di radiodiffusione, in regola con il pagamento del relativo canone di abbonamento, per l’acquisto o il noleggio di un apparecchio idoneo a consentire la ricezione in chiaro dei segnali televisivi in tecnica digitale terrestre.

Il comma 4 demanda al Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, l’emanazione di un decreto per la definizione, tra l’altro, dei criteri e delle modalità di attribuzione del suddetto contributo statale.

3.1.- L’impugnativa proposta dalla Regione Emilia-Romagna si fonda sull’assunto che tali norme ineriscano a materie, quali l’innovazione tecnologica e l’ordinamento della comunicazione, nelle quali spetterebbe allo Stato la sola legislazione di principio, con la conseguente illegittimità dei previsti interventi di carattere amministrativo.

Tale assunto non può tuttavia essere condiviso.

Occorre infatti muovere dalla considerazione che la finalità delle norme impugnate è, con ogni evidenza, quella di favorire la diffusione della tecnica digitale terrestre di trasmissione televisiva, quale strumento di attuazione del principio del pluralismo informativo esterno, che rappresenta uno degli imperativi ineludibili emergenti dalla giurisprudenza costituzionale in materia di emittenza televisiva (sentenza n. 466 del 2002), esprimendo l’informazione una condizione preliminare per l’attuazione dei principi propri dello Stato democratico (così le sentenze n. 312 del 2003 e n. 29 del 1996).

Ne deriva, pertanto, che le disposizioni impugnate attingono sicuramente pluralità di materie e di interessi (tutela della concorrenza, sviluppo tecnologico, tutela del pluralismo di informazione), appartenenti alla competenza legislativa esclusiva o concorrente dello Stato, senza che alcuna tra esse possa dirsi prevalente così da attrarre l’intera disciplina.

Ciò posto, avuto anche riguardo all’eccezionalità della situazione caratterizzata dal passaggio alla tecnica digitale terrestre, l’assunzione diretta di una funzione amministrativa da parte dello Stato, nella forma dell’erogazione di un contributo economico in favore degli utenti, previa adozione di un regolamento che stabilisca criteri e modalità di attribuzione di tale contributo, appare nella specie giustificata – alla stregua del principio di sussidiarietà sancito dall’art. 118, primo comma, della Costituzione – da una evidente esigenza di esercizio unitario della funzione stessa, non potendo un siffatto intervento a sostegno del pluralismo informativo non essere uniforme sull’intero territorio nazionale.

L’intervento appare d’altro canto “ragionevole e proporzionato”, secondo i criteri individuati dalla giurisprudenza costituzionale, in relazione al fine perseguito, a prescindere dalla sua relativa modestia dal punto di vista finanziario (sentenza n. 272 del 2004), atteso che l’incentivazione economica all’acquisto del decoder, da parte degli utenti, appare all’evidenza uno strumento non irragionevole di diffusione della tecnica digitale terrestre di trasmissione televisiva.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separate pronunce la decisione delle questioni di legittimità costituzionale, proposte dalla ricorrente Regione Emilia-Romagna, nei confronti di altre disposizioni della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2004), qui non esaminate;

a) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, commi 2, 3, 4 (per quanto riferito al comma 2), 5 e 6, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sollevata, in riferimento all’art. 117, commi terzo e sesto, della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna, con il ricorso indicato in epigrafe;

b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, commi 1 e 4 (per quanto riferito al comma 1), della stessa legge, sollevata, in riferimento ai medesimi parametri, dalla Regione Emilia-Romagna, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 2005.

Depositata in Cancelleria il 12 aprile 2005.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.