Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 16-12-2010) 12-01-2011, n. 597 Misure cautelari

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Svolgimento del processo e motivi della decisione

Il Tribunale del riesame di Milano rigettava l’appello presentato dal P.M. nei confronti della ordinanza di rigetto della richiesta di applicazione della misura di custodia cautelare in carcere avanzata nei confronti di M.E. per l’omicidio della sorella.

Dopo aver osservato che il GIP aveva ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza ma insussistenti le esigenze cautelari, e che il P.M. aveva appellato solo sulle esigenze cautelari, aveva osservato che il devolutimi comprendeva anche la valutazione dei gravi indizi, in quanto le esigenze cautelari potevano considerarsi sussistenti solo se si ravvisavano i gravi indizi. Scendendo nell’esame del merito, riesaminava tutti gli elementi di fatto acquisiti agli atti e riteneva che gli indizi a carico dell’indagato, quali le conversazioni e i monologhi intercettati, le perizie sulle macchie di sangue rinvenute nei suoi calzoni, non assumevano quel grado di gravità sufficiente all’emissione della misura cautelare, potendo quegli stessi elementi avere altre spiegazioni altrettanto logiche di quelle accusatone; il movente economico non era conclamato, visto che anche l’indagato disponeva di mezzi economici di rilievo.

Osservava, infine, che la mancanza di elementi idonei a far ritenere che l’autore potesse essere un estraneo, non essendovi stata effrazione e non essendo stato asportato nulla, non era univocamente indirizzata a carico del fratello, visto che l’anziana donna frequentava altre persone ritenute amiche, una delle quali, ad esempio, aveva fornito diversi alibi rivelatisi falsi. Avverso la decisione presentava ricorso il P.M, e deduceva mancanza e illogicità della motivazione sulla irrilevanza delle intercettazioni, visto che le sostanziali ammissioni rese dall’indagato nei monologhi intercettati costituivano prova contro di lui e non potevano essere interpretati apoditticamente in modo alternativo, come aveva fatto il tribunale; patimenti illogica era la ricostruzione della direzione delle macchie di sangue, visto che la tesi sostenuta dal suo consulente era fondata su criteri scientifici, mentre quella del consulente della difesa era apodittica; allegava al ricorso un atto datato 22/6/2010, avente ad oggetto una integrazione della consulenza tecnica. Presentava una memoria l’indagato che ripercorreva il contenuto delle intercettazioni e il contenuto delle consulenze tecniche, sostenendo la bontà della ricostruzione operata dal tribunale del riesame;

presentava una ulteriore memoria con la quale contestava che negli atti inviati in Corte di Cassazione vi fosse anche un documento intestato "Integrazione di consulenza tecnica" che non era stato oggetto di esame da parte della difesa, nè del tribunale del riesame.

La Corte ritiene che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile in quanto si limita a prospettare questioni di fatto non consentite in sede di legittimità.

Preliminarmente deve essere espunta dal procedimento l’integrazione della consulenza tecnica in quanto successiva allo svolgimento dell’udienza davanti al tribunale del riesame e quindi atto che non può essere oggetto del presente giudizio in quanto non esaminato dal giudice di merito. L’intero oggetto delle questioni rimesse all’esame di questa Corte ha un esclusivo valore di merito ed in particolare ciò vale per l’interpretazione alternativa offerta in merito alle dichiarazioni intercettate, delle quali il tribunale, in modo congruo e logico, da una versione intimistica, come se l’indagato parlasse tra se e se per farsi una ragione delle accuse che gli venivano rivolte, sia in relazione alla direzione delle macchie di sangue oggetto di interpretazioni contrastanti da parte dei consulenti tecnici intervenuti fino a questo momento nel procedimento.

L’ordinanza per contro appare congruamente motivata, ha preso in esame tutte le contestazioni presentate dal P.M. ed ha escluso la sussistenza della gravità indiziaria.

Il ricorso deve essere quindi dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 28-02-2011, n. 4790 Redditi d’impresa

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Svolgimento del processo

V.R. ricorreva presso la C.T.P. di Roma avverso l’accertamento con il quale l’Ufficio di Roma aveva rettificato il reddito d’impresa per gli anni 1975, 1976, 1977 e 1978. La Commissione Tributaria Provinciale, superate le eccezioni di legittimità degli accertamenti, determinava il reddito per ciascun anno rispettivamente in L. 20 milioni, in L. 20 milioni, in L. 25 milioni, in L. 50 milioni. Appellavano sia l’Ufficio che la contribuente e la Commissione Tributaria Regionale annullava gli accertamenti in rettifica. L’Ufficio ricorreva alla Commissione Centrale; davanti a tale giudice la contribuente controdeduceva.

La Commissione Centrale, con la sentenza di cui in epigrafe,depositata il 17.4.2002 e non notificata, accogliendo il ricorso, confermava la sentenza di primo grado. Avverso tale ultima sentenza la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 13 e 11/11/2006, motivando sull’omessa comunicazione sia dell’avviso di fissazione dell’udienza di discussione presso la Commissione Tributaria Centrale, che del deposito di tale decisione, della quale assume di aver avuto notizia solo a seguito della notifica (avvenuta il 31.8.06) di una cartella di pagamento.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate hanno resistito con controricorso.

All’udienza del 17.11.2009, rilevata l’irregolarità della notifica dell’avviso di tale udienza, la causa veniva rinviata a nuovo ruolo;

veniva poi fissata l’odierna udienza.
Motivi della decisione

Con un motivo unico la ricorrente, deducendo violazione del D.P.R. n. 636 del 1972, art. 27, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e 4, rileva che l’omessa comunicazione dell’avviso di trattazione comporta la nullità di tutte le attività processuali successive all’omissione stessa ed, in particolare, la nullità della sentenza impugnata La censura è infondata e pertanto l’impugnazione in esame deve ritenersi inammissibile per tardi vita.

Giova innanzitutto premettere che le ragioni di nullità di una sentenza, per il principio di conversione dei motivi di nullità in motivi di impugnazione di cui all’art. 161 c.p.c., possono essere fatte valere esclusivamente attraverso una valida (e perciò anche tempestiva) impugnazione di quella sentenza medesima.

Con un indirizzo consolidato questa Corte ha affermato che, ai fini dell’eccezionale superamento del termine annuale di impugnazione, è necessario che la parte dimostri di non aver avuto conoscenza alcuna del processo a causa della nullità della citazione o della relativa notificazione ovvero per nullità della notificazione di uno degli atti indicati dall’art. 292 c.p.c., (Cass. Ord. 15635/2009;

19225/2007; 7316/06). Nel caso di specie la ricorrente lamenta la irritualità degli avvisi di fissazione di udienza e di deposito della decisione, laddove sicuramente l’atto introduttivo del processo le era ben noto, essendo ella stessa (oltre che ricorrente in primo grado ed impugnante in secondo grado) controricorrente innanzi alla Commissione Centrale.

Da tanto deriva che l’attuale ricorrente non poteva certo ignorare la pendenza de processo.

E’ appena il caso di rilevare che la giurisprudenza di questa Corte di legittimità, con specifico riferimento a processo tributario, ha affermato, ai fini dell’applicabilità dell’art. 327 c.p.c., comma 2, citato, la necessità di un difetto assoluto di conoscenza del processo, escludendo che ad integrare tale situazione sufficiente, ad esempio, come nella specie, l’omessa comunicazione della data dell’udienza di discussione, quando la parte sia in ogni caso a conoscenza dell’esistenza del processo, essendogli nota la proposizione del ricorso introduttivo in primo grado che le sia stato notificato o addirittura sia stato, come nella specie, proposto dalla parte medesima (v. tra le altre Cass. n. 6563 del 1981; n. 2303 del 1994 e n. 9897 del 2001).

L’impugnazione in esame deve essere pertanto dichiarata inammissibile per tardività. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 200,00, delle quali Euro 2.700,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 17-01-2011) 16-02-2011, n. 5836 sentenza

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ordinanza del 31.5.2010 il Tribunale di Modena, in funzione di giudice dell’esecuzione, revocava l’ordinanza resa dal medesimo Tribunale il 22.3.2010, ordinanza con la quale era stata parzialmente accolta la domanda proposta da U.N. per il riconoscimento del vincolo della continuazione tra sentenze di condanna in suo danno e questo sul rilievo che detta ordinanza configgeva con precedente, analogo provvedimento pronunciato il 4.8.2009 dallo stesso giudice dell’esecuzione.

2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il predetto U., assistito dal difensore di fiducia, che ne denuncia l’illegittimità per violazione degli artt. 127 e 666 c.p.p.. Lamenta e deduce, in particolare, la difesa ricorrente che del tutto irrituale si appalesa l’impugnata revoca di provvedimento definitivo pronunciato all’esito di diverso e distinto incidente di esecuzione e che l’ordinanza gravata sarebbe stata resa inaudita altera parte, e, quindi, in violazione delle regole procedimentali dettate dagli artt. 666 e 127 c.p.p., e dei diritti difensivi ivi tutelati.

3. Il P.G. in sede, con requisitoria scritta, concludeva per l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, perchè fondate, a suo avviso, le ragioni di doglianza.

4. Il ricorso è fondato sotto plurimi profili.

Ed in vero, occorre premettere che il giudice a quo ha provveduto, nel caso di specie, in funzione di giudice dell’esecuzione e, pertanto, era egli tenuto al rispetto del procedimento di esecuzione disciplinato dall’art. 666 c.p.p., le cui regole, nel caso concreto, hanno subito più di una violazione. In primo luogo il provvedimento impugnato appare reso in assenza della iniziativa di parte, sia essa il rappresentante della pubblica accusa, il difensore dell’interessato ovvero l’interessato personalmente ( art. 666 c.p.p., comma 1) circostanza processuale questa di decisiva rilevanza, posto che il procedimento di esecuzione, salvo che per l’applicazione dell’amnistia o dell’indulto, esige per il suo inizio l’impulso di parte. Ne consegue che il provvedimento del giudice dell’esecuzione che, come nel caso che occupa il Collegio, al di fuori delle ipotesi tassativamente previste, sia adottato d’ufficio, è viziato da nullità insanabile (Cass., Sez. 1^, 28/11/2006, n. 1839, rv. 235794;

Cass., Sez. 1^, Sent, 13/11/2007, n. 43684). Del tutto illegittima si appalesa, inoltre, l’assunzione del provvedimento attraverso la procedura cd. "de plano", in assenza cioè del contraddittorio delle parti.

Ha avuto modo di precisare questo giudice di legittimità che, qualora il giudice dell’esecuzione abbia omesso di fissare l’udienza in camera di consiglio ed abbia adottato un provvedimento "de plano" fuori dei casi espressamente stabiliti, si determina una nullità di ordine generale e di carattere assoluto, rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del procedimento, ai sensi degli artt. 178 e 179 c.p.p., dato che essa comporta l’omessa citazione dell’imputato e l’assenza del suo difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza. Pertanto la Corte di cassazione, adita con ricorso contro un tale provvedimento, deve previamente rilevare il vizio procedurale ed annullare senza rinvio con trasmissione degli atti al giudice dell’esecuzione e perchè deliberi nelle forme previste (Cass., Sez. 3^, 29/05/1998, n. 1730; Cass., Sez. 1^, 23/1/2003, n. 6271) e nel caso di specie il provvedimento risulta adottato de plano al di fuori dei casi previsti dalla legge. Integra infatti principio di diritto ampiamente consolidato, quello secondo cui il procedimento per l’applicazione in sede di esecuzione della disciplina del reato continuato, previsto dall’art. 671 c.p.p., deve svolgersi secondo le forme stabilite dall’art. 666 c.p.p., comma 3, che prevede la fissazione dell’udienza in camera di consiglio e l’avviso alle parti e ai difensori; il comma 4 dello stesso art. 666 precisa infatti che l’udienza si svolge con la "partecipazione necessaria" del difensore.

Ne consegue che, trattandosi di normativa di carattere generale, essa deve trovare necessaria applicazione, salvo che la legge non contenga un’espressa deroga, in tutti i procedimenti riguardanti l’esecuzione, compreso quello di cui all’art. 671 c.p.p.. E ne consegue, altresì, che è affetta da nullità assoluta, ai sensi dell’art. 179 c.p.p., comma 1, l’ordinanza con la quale il giudice dell’esecuzione abbia provveduto, con procedura cosiddetta de plano, su una richiesta di applicazione della continuazione in sede esecutiva (Cass., Sez. 1^, 15/03/1994, n. 1251). La revoca impugnata, infine, appare illegittima anche sotto un terzo profilo. Ha avuto modo questa istanza di legittimità di ribadire, più volte, che l’art. 669 c.p.p., il quale, come è noto, detta regole in caso di pluralità di sentenze per il medesimo fatto contro la stessa persona, ha carattere generale ed opera pertanto anche per i provvedimenti emessi dal giudice dell’esecuzione nei confronti del medesimo condannato ed inconciliabili tra loro (nella specie, relativa a due ordinanze di applicazione della continuazione "in executivis" concernenti i medesimi fatti e lo stesso condannato, la Corte ha ritenuto corretto il provvedimento con cui era stata disposta l’esecuzione di quella più favorevole) (Cass., Sez. 1^, 26/06/2008, n. 28581; Cass., Sez. 1^, 03/02/2009, n. 14823; Cass., Sez. 1^, 05/07/2005, n. 26031).

5. L’ordinanza impugnata va, conclusivamente, annullata con rinvio al Tribunale di Modena, giudice dell’esecuzione, per nuovo esame alla luce dei principi innanzi illustrati.
P.Q.M.

la Corte, annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Modena.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 21-12-2010) 02-03-2011, n. 7991 Bancarotta

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Svolgimento del processo

Il Gup presso il Tribunale di Arezzo, giudicava:

D.M.V.;

B.D.;

unitamente a numerosi altri imputati, per i reati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di una serie di reati-fine quali: bancarotta, truffe, falsi ed altro, nell’ambito dell’originario progetto criminoso, consistito nell’acquisizione della decotta società Novatec srl, con assunzione di dipendenti ed acquisto di merci, il tutto sino alla fine del giugno 2003, decorso il quale termine temporale i soggetti imputati "sparivano dalla scena" lasciando privi di pagamento sia i dipendenti che i fornitori;

in (OMISSIS);

al termine del giudizio condotto con il rito abbreviato, il Gup condannava gli imputati alla pena indicata in sentenza;

D.M.V., N.C., B.D. e B. M., proponevano gravame e la Corte di Appello di Firenze, con sentenza del 07.01.2010, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ritenuta la continuazione dei reati per quanto riguardava D. M. e N., riduceva le pene inflitte ai medesimi in primo grado, confermando nel resto;

Ricorrono per Cassazione gli imputati D.M.V. e B.D., deducendo:

D.M. (avv. Carnelutti):

MOTIVI ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e).

1)- Il ricorrente censura la decisione impugnata per violazione di legge ed illogicità della motivazione avendo ritenuto il reato di associazione per delinquere senza considerare che nella specie ricorreva una serie di reati uniti dal vincolo della continuazione;

la sentenza impugnata non aveva motivato sugli elementi costitutivi del reato associativo e, in maniera illogica, non aveva considerato che mancava un programma criminoso duraturo nel tempo, tanto che la stessa Corte di appello aveva riconosciuto che l’accordo tra i correi prevedeva di effettuare le truffe sino alla fine del giugno 2003;

oltre tale termine sarebbero venuti in scadenza i pagamenti e tutti i partecipanti erano già d’accordo nel senso di "sparire" dalla scena ed interrompere cosi ogni attività delittuosa.

2)- La sentenza era illogica per avere ritenuto la partecipazione all’associazione anche del D.M. nonostante che, in realtà, costui era entrato in scena solo nel (OMISSIS), dopo che gli altri correi avevano già rilevato la società Novatec; doveva perciò ritenersi che i compensi ricevuti, nella misura del 30% del valore della merce acquistata, non era frutto della partecipazione all’associazione per delinquere ma solo una retribuzione per l’attività criminosa svolta in favore degli altri correi;

3)- La sentenza era erronea anche in relazione all’imputazione di bancarotta fraudolenta documentale che non poteva essere attribuita al D.M.: – perchè egli non aveva mai avuto un ruolo di responsabilità nell’azienda Novatec e non poteva essere ritenuto responsabile dei registri contabili;

– perchè non vi era la prova che egli avesse la precisa volontà di danneggiare i creditori attraverso l’omessa tenuta della contabilità aziendale;

– perchè, la Corte territoriale era incorsa nel vizio di mancata correlazione tra la sentenza e l’imputazione, avendo ritenuto che il D.M. svolgesse attività di "amministratore di fatto" della Novatec, circostanza che invece non era mai stata contestata al ricorrente, qualificato nel capo di imputazione come "socio";

B.:

MOTIVI ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e);

1) Il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere omesso la motivazione riguardo alla sussistenza dell’elemento psicologico del reato di ricettazione;

si lamenta che la Corte territoriale aveva valorizzato la sua attività di autotrasporto della merce proveniente dalle truffe commesse dagli altri coimputati ma, illogicamente, aveva omesso di verificare e dimostrare se il B. fosse a conoscenza della provenienza delittuosa della merce;

la buona fede dell’imputato risultava, invece, dall’attività di autotrasportatore abitualmente espletata e dalla circostanza che egli aveva rilasciato idonea documentazione per i viaggi effettuati;

– la sentenza era illogica perchè aveva ritenuto insufficienti le prove atte a dimostrare la responsabilità del ricorrente rispetto alla partecipazione all’associazione per delinquere e, per converso, aveva ritenuto provata la consapevolezza in ordine all’origine delittuosa della merce trasportata;

Chiedono pertanto l’annullamento della sentenza impugnata.
Motivi della decisione

Il ricorrente D.M. sostiene che nella specie non potrebbe ravvisarsi il reato di associazione per delinquere, stante la mancanza di un tempo indeterminato nel quale commettere i reati-fine, ma si tratta di un motivo totalmente infondato in quanto sostiene una tesi non accolta dalla giurisprudenza.

Invero questa Corte di legittimità ha espresso il principio, condiviso da questo Collegio, secondo il quale ai fini della consumazione del delitto di associazione per delinquere non occorre un notevole protrarsi del rapporto, essendo sufficiente uno svolgersi dell’attività associativa anche per breve tempo.

(Cassazione penale, sez. 1, 10 febbraio 1981).

Neppure assume rilievo la circostanza che il periodo in cui doveva operare l’associazione avesse un termine preordinato, in quanto la durata del tempo nel quale si svolge l’attività criminosa non ha influenza sul reato, caratterizzato dal progetto di compiere una serie indeterminata di reati, come avvenuto nella specie (ove sono contestati una serie considerevole di reati-fine) mentre non è necessario che il vincolo associativo assuma carattere di assoluta stabilità, essendo sufficiente che esso non sia "a priori" circoscritto alla consumazione di uno o più reati predeterminati.

Cassazione penale, sez. 1, 03 ottobre 1989.

La Difesa sostiene erroneamente che la predeterminazione del termine nel quale deve cessare l’associazione criminosa priverebbe la medesima del requisito dell’indeterminatezza, atteso che questa Corte di legittimità ha affermato il principio per il quale.

E’ configurabile un’associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati di insolvenza fraudolenta, allorchè il programma criminoso dei compartecipi preveda un numero indeterminato di delitti di truffa o di insolvenza fraudolenta e la consecutiva distrazione dei beni dell’impresa, nel cui nome gli associati svolgono l’attività contrattuale, fino a quando la stessa non venga dichiarata fallita. (Nell’occasione la Corte ha osservato prefigurare come termine dell’attività criminosa il momento della dichiarazione di fallimento – dichiarazione che è comunque subordinata all’iniziativa dei creditori dell’impresa e non è predeterminabile da parte degli associati – conferma la genericità del programma associativo e non dimostra, di per sè, l’unicità dell’iter criminoso, relativamente ai singoli reati-fine). Cassazione penale, sez. 5, 21 novembre 2003, n. 78.

Anche i motivi relativi al merito sono totalmente infondati.

Invero il ricorrente propone interpretazioni alternative delle prove già analizzate in maniera conforme dai giudici di primo e di secondo grado, richiamando una diversa valutazione delle dichiarazioni dei testi, che risultano vagliate dalla Corte di appello, con una sequenza motivazionale ampia, analitica e coerente con i principi della logica, sicchè non risulta possibile in questa sede procedere ad una rivalutazione di tali elementi probatori senza scadere nel terzo grado di giudizio di merito.

La Corte territoriale ha indicato in maniera chiara il percorso logico-motivazione con il quale è giunto ad affermare la penale responsabilità del D.M., osservando:

– che, guanto all’associazione per delinquere, la sua responsabilità emergeva:

a) – dalle dichiarazioni dei testi S.E. e G.A. che, in qualità di dipendenti della Novatec avevano riferito che il D.M. svolgeva il ruolo apicale di responsabile degli acquisti e disponeva anche di un ufficio all’interno dell’azienda; b)- dalle dichiarazioni accusatorie del coimputato D.C., che ha affermato come al D.M. andava il 30% delle merci che la Novatec acquisiva mediante le varie truffe contestate; c) – dalla condotta dello stesso prevenuto, che partecipava all’attività fraudolenta degli altri correi spacciandosi come capoufficio ed usando un nome falso; (pag. 11 motivaz.).

– che quanto, alla contestazione di bancarotta fraudolenta documentale, la sua responsabilità emergeva:

a)- dal ruolo apicale svolto nella società Novotec e quindi di amministratore di fatto, per come sopra indicato;

b)- dalla circostanza che egli, svolgendo il ruolo di capoufficio e responsabile degli acquisti, non poteva ignorare le condizioni in cui si trovava la contabilità, strumentalmente carente all’evidente scopo di occultare le illecite attività del gruppo ed impedire la ricostruzione del patrimonio, (pag. 12 motivaz.).

Si tratta di una motivazione che appare congrua perchè aderente alle emergenze fattuali e conforme alla situazione giuridica in cui ha operato il D.M.; al medesimo è contestato di avere operato quale "socio di fatto" per avere realizzato una società di fatto con gli altri partecipanti alla società Novatec"; poichè in una società di fatto l’amministrazione, salvo patto contrario (che qui non risulta), spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri (Cass. civ. sez. lavoro, 23.12.1995, n. 2037, Rosati; conf.Cass. civ. sez. lav. 27.09.2002 n. 14068), ne deriva che, indipendentemente dal ruolo ufficiale rivestito dal ricorrente, egli era comunque investito dell’amministrazione sicchè, del tutto correttamente, la sentenza impugnata ha ritenuto la sua responsabilità sia per il concorso nel delitto di associazione per delinquere che nel reato-fine di bancarotta documentale.

Tanto premesso sul piano giuridico si deve osservare come la motivazione impugnata non sia censurabile sotto il profilo dell’accertamento dei fatti e della loro valutazione, essendo i giudizi espressi immuni da illogicità evidenti perchè conformi ai criteri di comune esperienza;

è noto, infatti che la Corte di Cassazione non può fornire una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione di merito, nè può stabilire se questa propone la migliore ricostruzione delle vicende che hanno originato il giudizio, ma deve limitarsi a verificare se la giustificazione della scelta adottata in dispositivo sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento. Cassazione penale, sez. 4, 16 gennaio 2006. n. 11395.

Nè può ritenersi sussistente il vizio di mancata correlazione tra l’accusa e la decisione, che il ricorrente solleva in relazione all’originaria imputazione di socio di fatto che la Corte di appello avrebbe (indebitamente) mutato in quella di amministratore di fatto, atteso che la Corte di appello ha fatto preciso riferimento alle risultanze testimoniali (testi S. e G.) nonchè alle dichiarazioni accusatorie del coimputato D.C., utilizzando prove acquisite nel contraddittorio, sicchè il ricorrente è stato posto in grado di difendersi e di chiarire la sua posizione difensiva riguardo all’attività svolta nell’ambito dell’azienda Novatec ed all’interno del sodalizio criminale.

Va ricordato che le norme che disciplinano la necessaria correlazione tra l’accusa e la sentenza ( art. 516 e 522 c.p.p.) hanno lo scopo di assicurare il contraddicono e, quindi, il pieno esercizio del diritto di difesa dell’imputato.

Pertanto la violazione denunciata non ricorre dinanzi a qualsiasi modificazione rispetto all’accusa originaria ma solo allorchè il mutamento pregiudichi la possibilità di difesa dell’imputato, essendo il sistema di garanzia ispirato all’esigenza di evitare che l’imputato sia condannato per un "fatto", inteso come episodio della vita umana, rispetto al quale non abbia potuto difendersi. In questa prospettiva non sussiste la violazione dell’anzidetto principio anche qualora la decisione riguardi fatti parzialmente diversi da quelli contestati, ma relativi a circostanze per le quali l’imputato è stato in grado di difendersi. Cassazione penale, Sez. 4, 16 settembre 2008. n. 38819.

In ogni caso, le deduzioni sopra espresse riguardo alla facoltà di amministrazione che compete al socio di fatto, esclude radicalmente ogni mancanza di correlazione tra l’accusa e la sentenza.

Consegue il rigetto del ricorso proposto dal D.M..

I motivi proposti da B.D. risultano totalmente infondati e, pertanto inammissibili, avendo egli censurato la sentenza impugnata per omessa motivazione in ordine alla ricorrenza dell’elemento soggettivo del reato di ricettazione, laddove nella sentenza impugnata si legge che tale prova rinveniva:

a)- dalla circostanza che i trasporti effettuati dal B. risultavano – a prima vista – sospetti, attesa la quantità ed eterogeneità delle merci trasportate, b) – dalla circostanza che tali merci venivano da lui trasportate presso un soggetto "nullatenente" come il N., da lui ben conosciuto; c)- dalla circostanza che era stato il medesimo B. a concedere in affitto al N. il magazzino ove le merci erano trasportate; d) dalla circostanza che il contratto di affitto del magazzino era stato formato in un momento successivo all’utilizzo, dimostrando così la sua strumentalità ed artificiosità.

La Corte di appello trae dal complesso di tali circostanze la convinzione della piena consapevolezza del B. in ordine alla provenienza delittuosa delle merci in questione, in tutta evidenza distratte dal patrimonio aziendale da persone che lui ben conosceva, motivando tale convincimento in maniera congrua perchè ancorata a precisi dati fattuali ed immune da illogicità;

a questo ultimo riguardo non può ritenersi illogica la motivazione solo per avere ritenuto che gli elementi probatori, pur se idonei ai fini della prova della ricettazione, non lo erano ai fini della prova dell’adesione al sodalizio criminale, trattandosi di due ipotesi di reati scindibili e diverse tra loro.

Va ricordato che la Corte di Cassazione non può fornire una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione di merito, nè può stabilire se questa propone la migliore ricostruzione delle vicende che hanno originato il giudizio, ma deve limitarsi a verificare se la giustificazione della scelta adottata in dispositivo sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento. Cassazione penale, sez. 4, 16 gennaio 2006, n. 11395.

Al rigetto del ricorso del D.M. ed alla dichiarazione di inammissibilità per il B. segue la condanna dei medesimi al pagamento delle spese processuali, per il B., – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione dell’inammissibilità – anche della soma di Euro 1.000 cosi determinata in maniera equitativa ex art. 616 c.p.p., nonchè entrambi al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile in questa sede, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

– Rigetta il ricorso di D.M.V. e dichiara inammissibile il ricorso di B.D. e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed il B. anche al pagamento della somma di Euro 1.000 alla cassa delle ammende;

– Condanna altresì i ricorrenti alla rifusione in favore della parte civile Curatela del Fallimento Novatec srl delle spese sostenute in questo grado di giudizio da essa parte civile, liquidate in complessivi Euro 3.000, oltre spese forfetario, I.V.A. e C.P.A..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.