Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 24-01-2013) 05-03-2013, n. 10227

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 28/02/2011 la Corte d’Appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Tivoli del 03/03/09 di condanna di I.G. alla pena di giorni venti di arresto ed Euro 12.000 di ammenda per il reato di costruzione abusiva.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato; con un primo motivo lamenta violazione di legge deducendo che la Corte ha rigettato l’eccezione di nullità della citazione effettuata ex art. 161 c.p.p., comma 4, nonostante l’effettiva domiciliazione in via del (OMISSIS) ove l’imputato, come comprovato anche nel giudizio di appello, aveva ricevuto raccomandate poi ritirate.

Con un secondo motivo lamenta violazione di legge in relazione al rigetto dell’eccezione di nullità della sentenza di primo grado per illegittimo diniego di rinvio dell’udienza per impedimento del difensore; la Corte territoriale ha illegittimamente ritenuto che l’imputato fosse assistito da due difensori.

Con un terzo motivo lamenta il rigetto della richiesta di estinzione del reato per prescrizione; l’opera sarebbe infatti risalente al 1999 ed il mero rinforzo delle travi non può essere considerato idoneo ad integrare il reato contestato.
Motivi della decisione

3. Il primo motivo è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha correttamente rilevato, ciò risultando anche dall’esame degli atti consentito a questa Corte in ragione della natura processuale del motivo, che dalle attestazioni dell’ufficiale giudiziario, recatosi in via (OMISSIS) (luogo ove l’imputato aveva dichiarato domicilio in data (OMISSIS): vedi foglio 13) per procedere alla notifica del decreto di citazione a giudizio, I. non era stato rinvenuto, essendo stato sfrattato circa un mese prima, tanto essendo sufficiente per legittimare il ricorso alla procedura di notifica ex art. 161 c.p.p., comma 4, nelle mani del difensore di fiducia. Infatti, come già chiarito da questa Corte, la disposizione di cui all’art. 161 c.p.p., comma 4, che consente la notifica degli atti mediante consegna al difensore nel caso in cui risulti l’impossibilità della notificazione all’imputato presso il domicilio dichiarato, richiede, quale condizione sufficiente l’accertamento da parte dell’ufficiale giudiziario dell’avvenuto trasferimento di domicilio o di altra causa che renda definitivamente impossibili le notificazioni in quel luogo (cfr. Sez. 1, n. 1167 del 24/10/2005, Manna, Rv. 233172; Sez. 2, n. 48349 del 07/12/2011, Martini, Rv. 253059). Nè è rilevante che, come asserito dal ricorrente, successivamente l’imputato abbia ricevuto raccomandate nel medesimo luogo; infatti, l’impossibilità di notificazione al domicilio dichiarato è situazione di fatto da valutarsi con riferimento al momento e alle circostanze in cui essa si prospetta all’ufficiale giudiziario. (In motivazione la Corte, in una fattispecie nella quale l’ufficiale giudiziario aveva appreso dai vicini di casa dell’imputato del suo allontanamento in altra zona della città individuata solo genericamente, ha precisato che non rileva la circostanza che, successivamente alla consegna al difensore per impossibilità della prima notifica al domicilio eletto, le ulteriori notifiche siano state bene eseguite all’originario domicilio) (Sez. 3, n. 35048 del 08/07/2010, Benfratelli, Rv.

248335).

4. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato.

Il giudice di primo grado, nel rigettare, con l’ordinanza del 28/10/2008, l’istanza di rinvio dell’udienza, ha rilevato, adeguandosi ai principi affermati da questa Corte, che, nel procedimento rappresentante motivo del contestuale impegno professionale, l’Avv. Gianzi era difensore insieme ad altro legale, da ciò discendendo la mancanza della prova di un impedimento assoluto nel procedimento de quo, e ha inoltre osservato non essere stato specificato perchè l’Avv. Latagliata fosse unicamente stata incaricata di sostituire il patrono nel recapitare l’istanza di rinvio e non anche nel compito difensivo integrale. Va infatti ribadito che nel caso di istanza di rinvio per concomitante impegno professionale del difensore, spetta al giudice effettuare una valutazione comparativa dei diversi impegni al fine di contemperare le esigenze della difesa e quelle della giurisdizione, accertando se sia effettivamente prevalente l’impegno privilegiato dal difensore per le ragioni rappresentate nell’istanza e da riferire alla particolare natura dell’attività cui occorre presenziare, alla mancanza o assenza di un codifensore nonchè all’impossibilità di avvalersi di un sostituto a norma dell’art. 102 c.p.p. (Sez. U. n. 29529 del 25/06/2009, P.G. in proc. De Marino, Rv. 244109).

5. Il terzo motivo di ricorso è generico. In presenza di contestazione che ha individuato la data di consumazione del fatto nel 30/10/2006, il ricorrente si è limitato, a fronte della argomentazione della Corte territoriale secondo cui, come ammesso dall’imputato, l’opera non è consistita in semplice manutenzione ma in vero e proprio rifacimento, almeno parziale, con ampliamento della tettoia e diversa inclinazione delle spiovenze, a riproporre nuovamente l’assunto di un avvenuto mero rinforzo delle travi, senza confrontarsi, quindi, con detta specifica argomentazione.

6. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile; l’inammissibilità del ricorso preclude il rilievo delle cause di non punibilità, ivi compresa l’estinzione del reato per prescrizione, maturata successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, essendo detto ricorso inidoneo ad instaurare validamente il rapporto di impugnazione (per tutte, Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, De Luca).

7. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del grado, e della somma indicata in dispositivo, ritenuta equa, in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell’art. 616 c.p.p..
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 15-10-2013) 11-12-2013, n. 49828

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 9 novembre 2011 la Corte d’Appello di Firenze confermava la sentenza del locale Tribunale che, in data 2 ottobre 2007, aveva condannato B.C. per il reato di tentata estorsione e furto di un orologio.

Ricorre per Cassazione l’imputato deducendo la nullità della sentenza per violazione delle disposizioni inerenti l’attribuzione delle funzioni del giudice onorario addetto al tribunale ordinario .

Lamenta il ricorrente la violazione dell’art. 178 c.p.p., comma 1, lett. a), per avere un giudice onorario deciso il processo nel quale veniva contestato il reato di tentata estorsione, reato non previsto dall’art. 550 c.p.p..

Il ricorso è manifestamente infondato.

L’orientamento consolidato della giurisprudenza di questa Suprema Corte, che questo Collegio non ha ragione di disattendere, è orientato nel senso che la trattazione in dibattimento, da parte del giudice onorario, di un procedimento penale diverso da quelli indicati dal R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 43 bis, comma 3, lett. b) e cioè dei reati non previsti dall’art. 550 e.p.p., non è causa di nullità, in quanto dalla stessa formulazione letterale della norma ordinamentale sopra indicata è dato chiaramente evincere che trattasi di norma non tassativamente posta a pena di nullità, ma di norma contenente una mera enunciazione di carattere organizzativo, volta a ripartire il lavoro fra i giudici ordinari e quelli onorari (cfr., in termini, Cass. 4^ 15.11.06 n. 41988; Cass. 4 14.12.05 n. 9323 Cass. 14.2.2009 n. 13573 Rv. 243142).

Il ricorso è pertanto inammissibile.

A mente dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità – determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (v. Corte Cost.

sent. 186/2000) – consegue l’onere delle spese del procedimento, nonchè del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, fissata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di 1.000,00 (mille) Euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2013.

Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Tribunale Bari, sezione I civile, sentenza n. 374 del 4.2.2010 Condominio, parti comuni, azione possessoria, occupazione (2010-04-08)

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 18/7/2002, il Condomino dello stabile di via (omissis) Bari esponeva che era proprietario del piazzale circostanze l’edificio, alla cui manutenzione provvedeva regolarmente; che tale spazio costituiva la copertura dei piani interrati destinati a parcheggio e si distingueva per la diversa pavimentazione rispetto ai circostanti spazi pubblici; che il 1/6/2002 tale Da.Ca., titolare del bar "Ca." e conduttore dei locali posti al piano terra dello stabile, aveva posizionato nello spazio suddetto tavoli sedie e ombrelloni, delimitando l’area con fioriere e di fatto utilizzando in modo esclusivo ed abusivo una superficie condominiale; che, inoltrata formale diffida al suddetto, successivamente si apprendeva che la titolarità dell’esercizio era passata alla società Ge. S.r.l., che a sua volta persisteva nella condotta illecita; che tale condotta, oltre a violare le comuni regole in materia di comunione e compossesso, era in contrasto con l’art. 16 del regolamento condominiale; che in più si era creata una situazione pericolosa, in quanto come superficie di appoggio erano utilizzate anche alcune griglie destinate a dare aria ai locali sottostanti; tutto ciò premesso, chiedeva di essere reintegrato nel possesso mediante rimozione di tutto quanto sopra descritto.

Disposta la comparizione delle parti, con comparsa del 30/7/2002, si costituiva la Ge., la quale contestava la domanda ed eccepiva che non vi era prova né della proprietà né del possesso da parte del condominio; che in ogni caso l’azione era tardiva perché da molti anni l’esercizio commerciale acquisito dalla Ge. si svolgeva anche mediante allestimento di uno spazio esterno nella bella stagione; che un recente sopralluogo della polizia municipale aveva evidenziato che si trattava di suolo pubblico; che non vi era alcun reale pericolo per la sicurezza; tutto ciò premesso, chiedeva il rigetto della domanda, con vittoria di spese.

Istruita sommariamente la procedura, con ordinanza del 23/9/2002 il G.U. accoglieva l’istanza di tutela interinale e disponeva la reintegrazione come richiesta.

Aperta la fase di merito possessorio, si procedeva ad istruttoria formale mediante assunzione di prove orali.

Si dava atto della intervenuta cessione del remo di azienda alla Bi. S.r.l. e della rinuncia al mandato da parte dei procuratori della convenuta.

Precisate le conclusioni da parte del solo ricorrente in modo conforme, la causa veniva riservata per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è fondata.

Già in fase sommaria vi erano elementi oggettivi inequivocabili dai quali inferire il possesso da parte del condominio ricorrente.

Non era e non è tuttora contestato (oltre che essere anche documentato dalle foto in atti) che buona parte dell’area che si assume illegittimamente occupata dal resistente costituisce solaio di copertura dei locali interrati dell’edificio. Inequivocabile, d’altra parte, la presenza delle grate metalliche, come del resto la diversa pavimentazione che distingue il marciapiede propriamente detto e l’area che copre i sotterranei. Della reintegrazione nel possesso di tale area, come visibilmente delimitata, si è già disposto in sede sommaria e tale provvedimento merita conferma.

La sussistenza di una situazione possessoria tutelabile è peraltro in re ipsa e non richiede, nella specie, alcuna dimostrazione di comportamenti attivi da parte del possessore, essendo sufficiente il semplice rapporto materiale sopra descritto. In più, è pacifico che parte dell’area in questione è utilizzata dagli stessi condomini (v. foto n. 5 del fascicolo di parte ricorrente) per l’accesso all’edificio.

Per altro verso, parte convenuta non può affermare fondatamente che l’area in questione, negli anni passati, è stata sempre occupata, senza alcuna reazione da parte del condominio, dai danti causa di parte resistente.

Infatti, il carattere stagionale dell’occupazione (che all’epoca dei fatti avveniva solo nel periodo estivo come confermato dall’istruttoria) e la stesso avvicendarsi nel tempo dei soggetti gestori costituiscono indizi determinanti per affermare che in realtà l’illecito oggi contestato ha una sua autonomia e si inserisce in una situazione possessoria preesistente. In più, quest’ultima è stata sempre difesa dal condominio anche nelle stagioni passate, come si evince dalle numerose lettere di contestazione esibite in atti da parte ricorrente: da ultimo quella del giugno 2002, che contestava una nuova e più ampia occupazione.

Del resto, i testi escussi hanno chiarito e riferito che a far data dall’estate del 2002 l’occupazione riguardava tutti e due i fronti (via (omissis) e via (omissis)), a differenza del passato.

Nel corso della fase di merito si è verificato anche che il nuovo titolare dell’attività ha sostituito il gazebo in legno con altro in alluminio, aggravando ulteriormente l’illecito in atto al momento del ricorso. Né è necessario integrare il contraddittorio nei confronti del successore a titolo particolare, operando nella fattispecie l’art. III, 4 comma, c.p.c.

Per altro verso, sussistono gli estremi dello spoglio, essendo pacifica in punto di fatto l’installazione (tuttora persistente) contestata ed essendo dimostrata l’opposizione, contestata per iscritto, da parte del condominio: opposizione che del resto poteva agevolmente presumersi sin dal momento della consumazione dell’illecito.

Il presente provvedimento di reintegra non potrà che riguardare l’area certamente di pertinenza condominiale, essendo esclusa la zona di pertinenza comunale come ben raffigurata nella foto n. 3 con diversa pavimentazione.

Le spese di giudizio, comprese quelle del reclamo, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.

P.Q.M.

Il Tribunale di Bari, prima sezione civile, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato il 18/7/2002, dal Condominio dello stabile di via (omissis) Bari nei confronti di Ge. S.r.l., così provvede:

1) conferma l’ordinanza del 23/9/2002;

2) condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in Euro 300,00 per esborsi, Euro 2.350,00 per diritti ed Euro 3.500,00 per onorario, oltre RSG, IVA e CAP come per legge;

3) dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.

Così deciso in Bari il 16 gennaio 2010.

Depositata in Cancelleria il 4 febbraio 2010.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Corte Costituzionale, Sentenza n. 190 del 2005 CONCORSI A PUBBLICI IMPIEGHI REGIONE SANITA’ E SANITARI Personale ospedaliero

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Ritenuto in fatto

1.— Il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 3 maggio 2004, depositato il successivo giorno 10, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 (quest’ultimo «in quanto ai primi due collegato») della legge della Regione Marche 24 febbraio 2004, n. 4 (Disposizioni eccezionali e straordinarie in attuazione del piano sanitario regionale 2003/2006 relative al personale delle strutture sanitarie private titolari di accordi contrattuali con il servizio sanitario regionale), in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione.

L’art. 1 della suddetta legge, riferisce la difesa erariale, prevede l’inserimento nei ruoli regionali del Servizio sanitario nazionale (S.s.n.) del personale, già assunto con contratto a tempo indeterminato da unità operative o strutture sanitarie private, che risulti in esubero a seguito dei processi di riconversione o disattivazione o soppressione delle predette unità e strutture, determinati dall’attuazione del piano sanitario regionale 2003/2006 (comma 1); tale inserimento riguarda esclusivamente il personale delle strutture che abbiano stipulato accordi contrattuali con il Servizio sanitario regionale ai sensi dell’art. 23 della legge della Regione Marche 16 marzo 2000, n. 20, recante “Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private” (comma 2).

Le modalità di assunzione del personale in esubero, prosegue l’Avvocatura, sono indicate nell’art. 2, commi 2, 3 e 4, e consistono in «selezioni per i titoli di servizio, professionali e culturali ed esame orale», determinando «la copertura dei posti vacanti in organico», nonché comportando, «in caso di carenza d’organico», che si provveda alla «rideterminazione del fabbisogno». L’art. 3 – cui rinvia l’art. 2, comma 3, per la rideterminazione del fabbisogno di organico finalizzato all’inserimento in questione – prevede che tale «rideterminazione d’organico sia fatta in ambito territoriale zonale dalle aziende del servizio sanitario regionale ed in ambito regionale dalla Regione, d’intesa con le aziende del S.s.r., “tenuto conto della consistenza degli esuberi accertati”».

In conclusione, la legge regionale impugnata – sottolinea la difesa erariale – prevede che con procedura riservata (e non quindi con concorso pubblico) «siano fatte assunzioni in pubblico impiego, coprendo con tale sistema i posti in organico e predisponendo anche un aumento dell’organico in caso di sua insufficienza per l’inserimento del personale in esubero che abbia superato la procedura selettiva riservata»; da qui il contrasto delle norme censurate con «gli articoli 3, 51 e 97, primo e terzo comma, della Costituzione, secondo la interpretazione più volte offertane dalla Corte costituzionale nonché da ultimo nelle sentenze n. 274 del 2003, n. 373 e n. 194 del 2002».

2.— Si è costituita la Regione Marche chiedendo che il ricorso venga dichiarato non fondato per il seguente ordine di motivi.

Innanzitutto, la materia dello stato giuridico ed economico del personale delle Regioni e degli enti regionali apparterrebbe alla potestà legislativa residuale delle Regioni stesse (art. 117, quarto comma, Cost.). Inoltre, la legge censurata detterebbe norme «nell’ambito della tutela della salute» rientrante tra le materie di competenza concorrente (art. 117, terzo comma, Cost.). In questa prospettiva le norme regionali impugnate costituirebbero «legittima attuazione dell’esercizio dell’autonomia legislativa della Regione che, in materia di organizzazione del servizio sanitario a livello regionale, ha sicuramente il potere di organizzare l’erogazione dei servizi in maniera efficace, consentendo – anche attraverso l’utilizzazione di professionalità già acquisite in ruoli sostanzialmente analoghi – la migliore continuità e funzionalità delle attività sanitarie».

Secondo la difesa regionale, inoltre, la legge in esame non violerebbe neanche il principio costituzionale del concorso quale metodo di accesso ai pubblici uffici. Viene richiamata, a tal proposito, la sentenza n. 274 del 2003 di questa Corte, nella quale si rinviene l’affermazione secondo cui sarebbe possibile apportare deroghe al metodo del pubblico concorso «qualora ricorrano particolari situazioni che le rendano non irragionevoli», quali, nel caso di specie, l’assunzione di lavoratori socialmente utili che «avevano, nella precarietà, acquisito l’esperienza necessaria a far ritenere la stabilizzazione della loro posizione funzionale alle esigenze di buon andamento dell’amministrazione (art. 97, primo comma, della Costituzione)». La difesa della Regione sostiene che anche la finalità perseguita dalla legge regionale impugnata, volta «alla non dispersione delle specifiche professionalità acquisite» all’interno delle strutture sanitarie private, rende ragionevole, e quindi conforme alle esigenze di buon andamento dell’amministrazione imposte dall’art. 97 della Costituzione, le modalità di accesso ai ruoli regionali previste dalla legge stessa.

Ad ulteriore conferma della legittimità delle norme censurate la resistente pone in evidenza il loro carattere dichiaratamente «eccezionale» e «straordinario» (art. 1, comma 1), come dimostrerebbe la stessa previsione contenuta nell’art. 5, secondo cui la legge regionale è destinata ad applicarsi «sino al termine di efficacia del piano», il che renderebbe ragionevole la scelta del legislatore regionale «anche tenendo conto del fondamentale interesse della Regione alla corretta erogazione del servizio sanitario».

A ciò si aggiunge che l’inserimento del personale in esubero nei ruoli regionali non avverrebbe in maniera automatica, ma sarebbe subordinato al conseguimento di una specifica idoneità derivante, secondo quanto statuito dall’art. 2, comma 2, da apposite «selezioni per i titoli di servizio, professionali e culturali ed esame orale, svolte dalle aziende del S.s.r. mediante commissioni esaminatrici appositamente nominate». Anche sotto questo profilo, pertanto, secondo la Regione, la legge impugnata sarebbe conforme «ai principi di razionalità normativa e di buon andamento dell’amministrazione stabiliti dagli artt. 3 e 97 della Costituzione».

Per quanto attiene alla assunta violazione dell’art. 51 della Costituzione, a sostegno dell’inconferenza del parametro invocato, viene richiamata la sentenza n. 34 del 2004 di questa Corte che ha affermato che tale norma, «nel porre il principio che “tutti i cittadini dell’uno e dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici (…) in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge”, attua il fondamentale principio dell’art. 3 della Costituzione, ma non detta le regole di accesso al pubblico impiego».

3.— In data 16 novembre 2004 l’Avvocatura generale dello Stato ha depositato una memoria con la quale ha dedotto che la utilizzazione di procedure riservate a determinate categorie, e non aperte a tutti i possibili interessati aventi titolo, contrasta sia con l’art. 3 che con l’art. 51 della Costituzione, che del principio di uguaglianza rappresenterebbe specifica e concreta applicazione nella materia dell’accesso al pubblico impiego, riconoscendo la possibilità di accesso a tutti i cittadini aventi i requisiti voluti dalla legge. Secondo la difesa erariale, le norme impugnate contrastano anche con l’art. 97 della Costituzione, in quanto prevedono procedure selettive non fondate sul confronto competitivo, ma su valutazioni di titoli di servizio, professionali e culturali ed un esame orale.

In relazione alle difese svolte dalla Regione Marche, l’Avvocatura generale dello Stato replica osservando, innanzitutto, che la legge regionale in esame «non ha ad oggetto la disciplina sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione, dal momento che le disposizioni denunziate non riguardano il modo di essere o di svilupparsi di un rapporto di impiego già sorto, ma proprio e soltanto il modo di accedere al rapporto e quindi un momento antecedente alla formazione del rapporto».

In secondo luogo, il contenuto delle disposizioni censurate non può in alcun modo essere ricondotto alla “tutela della salute” che si realizza «attraverso la determinazione di standard di previsione e terapie, la diffusione di adeguate informazioni sanitarie, la realizzazione di strutture sanitarie, ma certo non attraverso la collocazione di personale già dipendente da strutture sanitarie private nei ruoli regionali».

In terzo luogo, la difesa erariale osserva come la procedura disciplinata dalla legge impugnata non risponda al modello del concorso pubblico di cui all’art. 97 Cost. sia perché riservata ad una determinata categoria di soggetti e non aperta a tutti gli interessati in possesso dei requisiti di legge, sia perché strutturata non sul confronto competitivo, ma su una «selezione affidata a valutazione di titoli e solo in via aggiuntiva ad esame orale».

Infine, si contesta anche l’addotta esistenza delle ragioni eccezionali che dovrebbero giustificare, nella prospettiva della Regione Marche, l’uso di uno strumento diverso dal concorso pubblico e che sarebbero rappresentate dalla necessità di non disperdere le esperienze svolte in strutture sanitarie private riconvertite o disattivate. Ciò in quanto «l’eccezionalità che consente l’uso di strumenti di accesso diversi dal concorso pubblico deve concretarsi in una esigenza della amministrazione e non in una esigenza o una opportunità per il personale del cui accesso al pubblico impiego si tratta». Né vale, secondo la difesa erariale, il richiamo alla sentenza n. 274 del 2003 di questa Corte, in quanto in quel caso si trattava di valutare la legittimità costituzionale di una legge regionale che consentiva l’inquadramento nei ruoli regionali di personale precario (lavoratori c.d. socialmente utili) già da tempo alle dipendenze della Regione. Nel caso in esame, invece, sottolinea l’Avvocatura, si tratta di personale di provenienza privata, «il cui inserimento nei ruoli regionali non rappresenta un naturale sbocco delle attività svolte, ma un radicale mutamento di tipo di rapporto (dal privato al pubblico) ed una definitiva occupazione senza concorso di ruoli pubblici».

4.— Nell’imminenza dell’udienza la Regione Marche ha depositato una memoria con la quale ha ribadito di essere titolare di potestà legislativa residuale in materia di stato giuridico ed economico del personale delle Regioni e degli enti regionali; che la legge regionale impugnata interviene nella materia concorrente della tutela della salute; che, infine, non sarebbe stato violato il principio dell’accesso al pubblico impiego mediante concorso per le ragioni già illustrate nell’atto di costituzione in giudizio.

Considerato in diritto

1.— Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato in via principale gli artt. 1, 2 e 3 della legge della Regione Marche 24 febbraio 2004, n. 4 (Disposizioni eccezionali e straordinarie in attuazione del piano sanitario regionale 2003/2006 relative al personale delle strutture sanitarie private titolari di accordi contrattuali con il Servizio sanitario regionale), in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione.

L’art. 1 della predetta legge disciplina l’inserimento nei ruoli regionali del servizio sanitario nazionale (S.s.n.) del personale, già assunto con contratto a tempo indeterminato da unità operative o strutture sanitarie private, che risulti in esubero a seguito dei processi di riconversione o disattivazione o soppressione delle predette unità e strutture, determinati dall’attuazione del piano sanitario regionale 2003/2006; tale inserimento riguarda il personale delle strutture che abbiano stipulato accordi contrattuali ai sensi dell’art. 23 della legge della Regione Marche 16 marzo 2000, n. 20 (Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private).

L’art. 2 prevede, tra l’altro, che l’assunzione del predetto personale avvenga attraverso «selezioni per i titoli di servizio, professionali e culturali ed esame orale, svolte dalle aziende del S.s.r. mediante commissioni esaminatrici appositamente nominate».

L’art. 3, infine, detta criteri per la determinazione del fabbisogno d’organico finalizzato all’inserimento del personale risultato idoneo.

Secondo il ricorrente le riportate disposizioni – prevedendo che con procedura riservata (e non quindi con concorso pubblico) «siano fatte assunzioni in pubblico impiego, coprendo con tale sistema i posti in organico e predisponendo anche un aumento dell’organico in caso di sua insufficienza per l’inserimento del personale in esubero che abbia superato la procedura selettiva riservata» – si porrebbero in contrasto con gli indicati parametri costituzionali.

2.— La questione è fondata.

2.1.— In via preliminare, risulta inconferente il rilievo difensivo della Regione Marche secondo cui la “materia” incisa dalle disposizioni censurate rientrerebbe nell’ambito della propria potestà legislativa. Il ricorrente, infatti, non deduce ragioni di incompetenza legislativa, in quanto indica parametri costituzionali (artt. 3, 51 e 97) che non attengono a profili di riparto delle competenze e, nondimeno, sono evocabili dallo Stato nella impugnazione in via principale di una legge regionale (sentenze n. 162 del 2004 e n. 274 del 2003).

2.2.— Ai fini della risoluzione della questione di legittimità costituzionale proposta dallo Stato appare, inoltre, necessario premettere che la giurisprudenza di questa Corte è costante nell’affermare che il concorso rappresenta la forma generale ed ordinaria di reclutamento di personale nel pubblico impiego, in quanto meccanismo idoneo a garantire il canone dell’efficienza dell’azione amministrativa (tra le altre, sentenze n. 205 e n. 34 del 2004; n. 1 del 1999). Questa Corte ha, inoltre, ritenuto che una deroga a siffatto principio sia possibile soltanto in presenza di peculiari situazioni giustificatrici individuate dal legislatore nell’esercizio di una discrezionalità non irragionevole, che trovi il proprio limite specifico nella necessità di meglio garantire il buon andamento della pubblica amministrazione (sentenza n. 194 del 2002).

2.3.— Nella specie, a prescindere dalle finalità indicate dal legislatore regionale, non può ritenersi utilizzabile la valorizzazione delle «specifiche professionalità acquisite» dal personale in discorso, al fine di legittimare la deroga al principio del concorso pubblico; e ciò non solo perché si è in presenza di una generica indicazione di ragioni giustificative, ma anche per il fatto che non si tratta di «consentire il consolidamento di pregresse esperienze maturate nella stessa amministrazione» (cfr. sentenza n. 205 del 2004).

Le disposizioni censurate, infatti, hanno stabilito l’inserimento nei ruoli regionali di personale assunto con contratto a tempo indeterminato da strutture sanitarie private, ancorché firmatarie di accordi contrattuali ex art. 23 della legge della Regione Marche n. 20 del 2000, e dunque di personale non reclutato a suo tempo dalla pubblica amministrazione mediante pubblico concorso (sentenza n. 205 del 2004).

In definitiva, dunque, le norme impugnate – prevedendo selezioni caratterizzate da una arbitraria e irragionevole forma di restrizione dei soggetti legittimati a parteciparvi – si pongono in contrasto con i parametri costituzionali evocati.

3.— La dichiarazione di illegittimità costituzionale degli impugnati artt. 1, 2 e 3 della legge della Regione Marche n. 4 del 2004 rende, ovviamente, sostanzialmente inapplicabili gli artt. 4 e 5 della stessa legge. Tali norme – prevedendo rispettivamente le modalità di copertura delle spese derivanti dal provvedimento legislativo in questione, nonché il termine entro il quale hanno vigore le disposizioni della legge regionale – non presentano, infatti, alcuna autonomia applicativa.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 della legge della Regione Marche 24 febbraio 2004, n. 4 (Disposizioni eccezionali e straordinarie in attuazione del piano sanitario regionale 2003/2006 relative al personale delle strutture sanitarie titolari di accordi contrattuali con il servizio sanitario regionale).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 maggio 2005.

Depositata in Cancelleria il 10 maggio 2005.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.