T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 18-01-2011, n. 444

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ordinanza n. 8204 del 6 agosto 2009, il Commissario Delegato per il superamento della situazione di emergenza ambientale nel settore dei rifiuti urbani nel territorio della Regione Calabria, disponeva la nomina del commissario ad acta nella persona del dirigente della Corte dei Conti dott. Maurizio Arlacchi per il recupero di euro 2.872.766, 85, che assume dovuti dal Comune di Cosenza per lo smaltimento dei rifiuti (annualità 2008).

Il Commissario Delegato disponeva altresì che l’incarico fosse portato a termine entro 30 giorni dalla notifica della medesima ordinanza.

Avverso siffatta ordinanza il Comune di Cosenza ha proposto il ricorso iscritto al n. di r.g 8069/2009.

Nel frattempo, il Commissario ad acta portava a compimento l’incarico affidatogli oltre il termine stabilito dalla predetta ordinanza n. 8204, adottando la deliberazione oggetto della presente impugnativa.

Il Comune deduce:

1) Eccesso di potere – Violazione art. 49 d.lgs. n. 267/2000 – Contraddittorietà – Violazione dell’art. 3 della l.n. 241/90.

La deliberazione commissariale è stata adottata in difformità dal parere di regolarità tecnica e contabile reso dai competenti dirigenti.

2) Violazione delle norme di contabilità pubblica art. 151 e 191 del d.lg s. n. 267/2000, nonché degli artt. 13 e 22 del d.lgs. n. 267/2000 in materia di assunzione degli impegni di spesa e gestione del bilancio;

3) Violazione dell’art. 194 d.lgs. n. 267/2000 in tema di riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio.

La deliberazione impugnata è in contrasto con i vincoli di bilancio risultanti dalla programmazione pluriennale essendo stata adottata in mancanza di copertura finanziaria nel bilancio pluriennale 2009 – 2011 ed essendo stata, comunque, adottata senza avere proceduto alla necessaria variazione di bilancio.

4) Violazione del principio contabile n. 2 approvato nella seduta dell’8 gennaio 2004 dall’Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali, istituito presso il Ministero dell’Interno;

5) Violazione dell’art. 183, comma 6, e dell’art. 171, comma 4, t.u.e.l. n. 267/2000. Violazione del principio contabile n. 1.

6) Inesistenza dei presupposti per l’emanazione del provvedimento. Carenza di potere. Eccesso di potere per sviamento della causa tipica. Violazione dell’art. 5 l. n.225 del 1992, commi 3 e 5.

Il Commissario ad acta ha provveduto oltre il termine all’uopo conferitogli.

7) Illegittimità derivata.

8) Eccesso di potere, travisamento, falsa rappresentazione della realtà.

Il Commissario ha disposto una forma di rateizzazione, in adesione ad una inesistente proposta proveniente dall’amministrazione comunale.

Si costituivano, per resistere, le amministrazioni intimate.

Con ordinanza n. 190/2010, del 13 gennaio 2010, è stata accolta l’istanza cautelare.

Il ricorso è stato assunto in decisione alla pubblica udienza del 15.12.2010.

2. Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

2.1. Con O.P.C.M. 16.1.2009 n. 3731, è stato nominato il Commissario Delegato per il superamento della situazione di emergenza nel settore dei rifiuti urbani nel territorio della regione Calabria di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 dicembre 2008.

Il Commissario provvede, tra l’altro, "previa verifica delle situazioni debitorie dei comuni o dei consorzi per il pagamento delle tariffe per lo smaltimento dei rifiuti urbani" al tempestivo "recupero delle somme dovute, utilizzando le procedure di riscossione coattiva ai sensi del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, ed adottando, ove necessario, misure di carattere sostitutivo a carico dei soggetti debitori, anche avvalendosi di commissari ad acta all’uopo nominati" (art. 1, comma 4, ord. ult. cit.).

2.2. Con ricorso iscritto al n. 8069/2009, il Comune di Cosenza ha impugnato il provvedimento con cui, in applicazione della disposizione testé riportata, è stato nominato, dal Commissario Delegato, un Commissario ad acta per il recupero di euro 2.872.766,85, dovuti dal Comune a titolo di tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (annualità 2008).

Il ricorso è stato trattenuto in decisione alla stessa camera di consiglio del 15.12.2010 alla quale è stato trattenuto il presente gravame.

Il ricorso è stato respinto, con conseguente infondatezza delle censure di illegittimità derivata sollevate con il presente ricorso.

3. Con ulteriore ordine di rilievi, il Comune di Cosenza evidenzia che il provvedimento del Commissario ad acta non ha conseguito il parere di regolarità tecnica e contabile prescritto dall’art. 49 del d.lgs. n. 267/2000. Ritiene, altresì, che il Commissario abbia violato una serie di norme e di principi contabili, in precedenza evidenziati, attinenti alla gestione del bilancio comunale.

Per una migliore comprensione della natura, e della portata, dei predetti rilievi, occorre riassumere il contenuto del provvedimento impugnato il quale ha:

– operato una variazione di bilancio, imputando la somma dovuta dal Comune sul capitolo n. 6047 ("Spese l’Ufficio del Commissario") per gli anni 2009, 2010, 2011;

– concesso al Comune la rateizzazione del debito;

– demandato al Dirigente del Settore Economia, Programmazione e Risorse, l’emissione dei relativi ordinativi di pagamento.

In punto di fatto, occorre anche osservare che i dirigenti del settore contabile, pur rilevando l’esattezza dell’imputazione della spesa effettuata dal Commissario, hanno rifiutato di esprimere il parere previsto dall’art. 49 del d.lgs. n. 267/2000, esclusivamente in ragione della sussistenza del ricorso giurisdizionale in precedenza ricordato.

Il Collegio osserva altresì, in relazione ai principi contabili asseritamente violati, che il Commissario è organo straordinario nominato proprio allo specifico fine di adottare tutte le misure sostitutive idonee a recuperare le somme dovute dai Comuni.

Il suo intervento, pertanto, non può che avvenire in deroga alla normale gestione del bilancio.

Nel caso di specie, il Commissario ad acta ha provveduto, peraltro, alle necessarie variazioni di bilancio nonché a scaglionare nel tempo gli ordinativi di pagamento, all’evidente e dichiarato scopo di non incidere eccessivamente sulla liquidità di cassa del Comune.

Al riguardo, non consta, in effetti, che egli abbia operato in adesione ad una specifica proposta in tal senso. Poiché, tuttavia, a tale determinazione egli avrebbe potuto procedere anche autonomamente, un (eventuale) errore di interpretazione circa la volontà comunale, non ne scalfisce la ragionevolezza e logicità.

Neppure rileva, a parere del Collegio, il superamento del termine assegnato dal Commissario Delegato al dr. Arlacchi, in assenza di qualunque indizio circa la volontà del Commissario medesimo di attribuire a siffatto termine natura perentoria.

4. In definitiva, per quanto appena argomentato, il ricorso deve essere respinto.

Le spese seguono come di regola la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, sez. I^, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in premessa, lo respinge.

Condanna il Comune di Cosenza alla rifusione delle spese di giudizio che si liquidano, complessivamente, in euro 1.000,00 (mille/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Giorgio Giovannini, Presidente

Roberto Politi, Consigliere

Silvia Martino, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 31-01-2011, n. 296

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente impugnava il rigetto di domanda di rilascio di permesso di soggiorno per lavoro subordinato fondato sull’esistenza di una precedente espulsione dall’epoca della quale non erano trascorsi dieci anni.

Egli aveva ottenuto il visto di ingresso in relazione alla disciplina "Flussi di ingresso 2008" e solo al momento della presentazione in Questura dall’accertamento dattiloscopico emergeva la circostanza dell’avvenuta espulsione con decreto del 22.10.2002 del Prefetto di Como, che determinava il rigetto della richiesta di permesso.

Il primo dei due motivi di ricorso contesta la nullità ed illegittimità del provvedimento impugnato per violazione dell’art. 7 L. 241\90 e l’eccesso di potere per motivazione contraddittoria, illogica ed erronea.

Il ricorrente non ha ricevuto l’atto di avvio del procedimento e non ha potuto partecipare al procedimento presentando memorie, tenuto conto che nella traduzione francese del decreto di espulsione era scritto che lo straniero non avrebbe potuto far rientro in Italia prima di cinque anni successivi all’allontanamento dall’Italia.

La sua condotta non poteva, pertanto, integrare il reato di cui all’art. 13,comma 13, T.U. Imm. essendo rientrato dopo la scadenza dei cinque anni.

La mancanza dell’avviso non ha consentito al ricorrente di evidenziare tutti gli elementi da cui trarre la conclusione che si trattava di persona ben inserita nel contesto italiano e non pericolosa socialmente, tenuto conto dell’estinzione avvenuta del lontano precedente penale

per violazione della legge sul diritto di autore.

Il secondo motivo lamenta la la nullità ed illegittimità del provvedimento impugnato per violazione dell’art. 13,comma 3, DPR 394\99 e l’eccesso di potere per carenza e contraddizione di motivazione.

Viene contestata la natura ostativa della condanna per i reati di cui agli artt. 171 ter,comma 2, L. 633\1941 e 648 c.p. sia perché la loro ostatività è prevista solo per le richieste di permesso per lavoro autonomo, sia perché si tratta di reati estinti ex art. 445 c.p.p. essendo trascorsi cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti senza che sia stato commesso altro reato.

Relativamente all’errore in cui è incorsa la traduzione del decreto di espulsione che ha indicato in cinque anni il termine di divieto di rientro in Italia e tenuto conto del termine più breve che può essere previsto del decreto a mente del comma 14 dell’art. 13 D.lgs. 286\98, la conclusione doveva essere a favore del ricorrente cui non può essere addebitato il comportamento contraddittorio della pubblica amministrazione.

Il Ministero dell’Interno si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Il ricorso non è fondato.

L’esistenza di un provvedimento di espulsione, che vietava un nuovo ingresso in Italia prima del decorso di un decennio dalla data di uscita dal territorio dello Stato, costituisce elemento ostativo al rilascio del nulla osta e del conseguente permesso di soggiorno che soli consentono una regolare permanenza in Italia.

Infatti il divieto di nuovo ingresso in Italia può essere derogato solo in virtù di un’autorizzazione del Ministro dell’Interno.

Si tratta di provvedimento vincolato che fa sì che non rilevino i vizi procedimentali ex art. 21 octies che sono stati contestati nel primo motivo di ricorso.

Non rileva la circostanza che a causa di un’errata traduzione in francese del termine di durata del divieto il ricorrente abbia maturato la convinzione che il termine stesso fosse decorso.

L’erronea indicazione dell’amministrazione può comportare l’irrilevanza penale della condotta ex art. 13,comma 13, D.lgs. 286\98 per mancanza di dolo, ma non può incidere sulla disciplina della fattispecie ai fini del rilascio del permesso di soggiorno.

Neanche può invocarsi il comma 14 del citato art. 13, poiché la deroga al termine di durata ordinario del divieto di rientro deve essere espressamente motivata e non frutto di una tralaticia cattiva traduzione, frutto probabilmente del perpetuarsi di modelli prestampati che facevano riferimento alla precedente normativa.

Infondato appare, pertanto, anche il secondo motivo nella parte in cui si riferisce al decreto di espulsione come presupposto del diniego.

Deve concordarsi, invece, con le considerazioni svolte circa l’irrilevanza ai fini del rigetto dell’esistenza della condanna riportata nel provvedimento; la stessa non solo aveva cessato di produrre effetti penali dopo i cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna, ma non costituiva neanche reato ostativo dal momento che la richiesta di permesso di soggiorno era per lavoro subordinato e non autonomo.

Ma la fondatezza del primo motivo posto a base del provvedimento è sufficiente a garantirne la legittimità.

Il ricorso va, pertanto, rigettato.

Stante la particolarità del caso, appare equo compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Adriano Leo, Presidente

Elena Quadri, Primo Referendario

Ugo De Carlo, Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cassazione penale 11473/2010 Favoreggiamento omissivo: il sì della Cassazione!

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ordinanza 30 novembre 2009 il Tribunale di Roma, in accoglimento dell’appello del Pubblico ministero contro il provvedimento 21 settembre 2009 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri che aveva disatteso la richiesta di applicazione della misura interdittiva della sospensione dall’esercizio dal pubblico ufficio di carabiniere nei confronti di D.C., applicava la detta misura interdittiva per la durata di due mesi essendo gravemente indagato dei reati di favoreggiamento (addebitatogli per avere aiutato S.E., all’epoca ricercato dal Commissariato di Velletri per tentata rapina aggravata commessa nell’abitazione di C.A., persona, per di più, presente irregolarmente nel territorio dello Stato in quanto espulso con provvedimento del Prefetto di Latina, eseguito mediante accompagnamento coattivo alla frontiera, ad eludere le investigazioni dell’autorità, omettendo di denunciarlo quantunque fosse a conoscenza del luogo di rifugio, intrattenendo contatti con la convivente del S., H.S., ed incontrandolo nel periodo di irreperibilità almeno una volta, prima della presentazione dello stesso S., ferito, presso il Policlinico (OMISSIS)) e di rivelazione di segreto di ufficio (addebitatogli perchè, violando i doveri inerenti le funzioni ed il servizio rivelava alla H. notizie di ufficio relative a precedenti di polizia giudiziaria riguardanti i familiari di C.A. appresi dagli atti di ufficio – banca dati delle forze dell’ordine – le quali dovevano rimanere segrete, circa fatti di usura).

Il Tribunale, con riferimento al delitto di cui all’art. 378 c.p., precisava che la condotta interlocutoriamente contestata al D. era di natura esclusivamente omissiva e che tale omissione si era manifestata in un comportamento diretto a ritardare la ricerca del S.; più in particolare, l’indagato, anzichè rivelare alla polizia giudiziaria il luogo ove era nascosto l’autore della rapina, aveva contattato la convivente dello stesso, sia era poi incontrato con il ricercato ed aveva consigliato la H. di far ricoverare il convivente in ospedale date le sue precarie condizioni di salute provocate dalla reazione della vittima della rapina; giunto al Policlinico (OMISSIS), il S. era stato subito fermato in quanto colpito da provvedimento di fermo.

Relativamente al delitto di rivelazione di segreto di ufficio, il Tribunale evocava le "evidenze captative" e le "espresse ammissioni rese dal D. al GIP di Velletri, sull’avvenuta interrogazione del sistema SDI".

In punto di esigenze cautelari, il giudice dell’appello richiamava quelle di cui all’art. 274, lett. c).

2. Ricorre per cassazione il D. denunciando violazione di legge e mancanza e manifesta illogicità della motivazione.

Con riferimento al delitto di cui all’art. 378 c.p., deduce che dalle telefonate intercettate non sarebbe emersa alcuna attività favoreggiatrice del ricorrente che non ebbe ad ospitare il latitante ma che si limitò a consigliare la H. di far ricoverare subito il marito in ospedale, senza impedire o ritardare la cattura del latitante. Con riguardo al delitto di cui all’art. 329 c.p. esclude di avere mai interrogato il sistema SDI. Analoga censura viene avanzata in punto di esigenze cautelari, stante il costante corretto servizio espletato dal ricorrente nell’Arma dei carabinieri e la sua incensuratezza.

Il ricorso è infondato.

3. Con riferimento al delitto di favoreggiamento, si ripropone la problematica concernente la ipotizzabilità della condotta descritta nell’art. 378 c.p. tutte le volte in cui il contegno addebitato si risolva in una mera omissione.

Ed a tale riguardo la giurisprudenza dominante appare orientata in senso positivo, peraltro talora sovrapponendo (la tematica è stata infatti affrontata in relazione a dichiarazioni rese -meglio, non rese – alla polizia giudiziaria, in grado di determinare un turbamento della funzione giudiziaria) il modello esternativo della dichiarazione falsa alla natura della condotta costituente reato;

tanto da consentire di qualificare commissivo (mediante omissione) il contegno elusivo delle indagini.

Sennonchè nel caso di specie, è la qualità soggettiva del ricorrente ad assumere rilievo esponenziale. Infatti, penetrando davvero nella tematica del favoreggiamento contrassegnato da una condotta omissiva può qui ripetersi che se è vero che non qualsiasi dovere di collaborazione può assumere rilievo, è anche vero che ove la condotta concerna l’impedimento dell’evento delittuoso tipizzato secondo il modello delineato nell’art. 40 c.p., comma 2, il dovere si incentra in una posizione di garanzia nei confronti della giustizia penale, concernente le situazioni descritte nell’art. 378 c.p..

Cosicchè il favoreggiamento omissivo è configurabile con riguardo a soggetti intranei alle istituzioni della giustizia penale, nei confronti dei quali la legge configura una vera e propria posizione di garanzia per la normalità delle ricerche post delictum.

Ed in proposito corrette si rivelano le argomentazioni utilizzate dal giudice a quo, il quale ha posto in luce come il D., pur conoscendo la qualità di ricercato del S., essendo stato informato (come risulta dalle conversazioni intercettate) del delitto da lui commesso, anzichè riferire immediatamente alla polizia giudiziaria (vale a dire, anche ai suoi diretti superiori) o alla autorità giudiziaria, proseguiva i suoi contatti telefonici con la H., consigliandola, ben tre giorni dopo la comunicazione della notizia di reato, di far ricoverare il convivente in ospedale, tanto da ritardare il fermo, avvenuto solo a seguito del detto ricovero e, dunque, non eseguito immediatamente proprio in forza del contegno omissivo di chi aveva il dovere giuridico di provocare l’intervento dell’autorità.

Un grave quadro indiziario emerge anche in relazione al delitto di cui all’art. 326 c.p., alla stregua sia del contenuto delle conversazioni intercettate sia delle stesse ammissioni del D..

Il tutto senza che, peraltro, rilevi – almeno allo stato -la necessità di verificare che dalla violazione del segreto, commessa dal pubblico ufficiale sia derivato un danno per la pubblica amministrazione, essendo sufficiente che la rivelazione del segreto sia tale da poter cagionare nocumento all’interesse tutelato (cfr., ex plurimis, Sez. 1, 29 novembre 2006, Bria).

Infondate appaiono pure le censure in punto di esigenze cautelari, alla stregua dell’ampia corretta motivazione dell’ordinanza impugnata la quale non ha mancato di rimarcare come il contegno dell’indagato appare, per le sue concrete caratteristiche, l’inquietante segnale di una personalità disancorata dalla mera occasione, capace perciò di manifestarsi in ulteriori fatti dello stesso tipo, a prescindere dal luogo ove l’indagato sia chiamato a prestare servizio.

4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

La cancelleria provvedere agli adempimenti di cui all’art. 28 disp. att. c.p.p..
P.Q.M.

Ricetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 disp. att. c.p.p..

Così deciso in Roma, il 16 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2010

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ., sez. III 11-04-2006, n. 8409 LOCAZIONE – OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE- Licenza di abitabilità – Obbligo di curarne l’ottenimento dalla P.A. – Incombenza – A carico del locatore

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato in data 27/10/81 il sig. C. R. conveniva la società E&C. Costruzioni s.r.l. avanti al Tribunale di Cagliari per ivi sentir accertare e dichiarare "il grave inadempimento della convenuta" e la legittimità del proprio recesso dal contratto con la medesima stipulato in data 25 novembre 1980 di locazione di un seminterrato sito in ? "da adibire a deposito merci".

Esponeva al riguardo che, seppure fissata la decorrenza della locazione per la data del 25 novembre 1980, l’inizio del pagamento dei canoni era stato stabilito per il 1 gennaio 1981, essendo ancora in corso lavori di ultimazione, e di aver conseguito la effettiva disponibiltà dei locali soltanto nell’ultima decade di gennaio del 1981, senza che gli venissero peraltro consegnati i certificati di abitabilità e di uso commerciale, indispensabili per poter utilizzare i locali per depositarvi le merci.

Aveva successivamente appreso del mancato rilascio dei suindicati certificati da parte delle competenti autorità amministrative nonchè, conseguentemente, dell’autorizzazione sanitaria all’uopo necessaria, e non avendo potuto utilizzare quale deposito commerciale il magazzino locato era stato costretto ad interrompere alcuni rapporti di fornitura di generi di erboristeria, dietetica e macrobiotica che l’avevano condotto a porre fine all’attività cui il locale era destinato, sicchè si era finalmente indotto a recedere dal contratto di locazione in questione.

Nella resistenza della società convenuta, con sentenza parziale dell’8/2/90 l’adito giudice dichiarava risolto il contratto per inadempimento della locatrice, che condannava altresì al pagamento delle spese di lite.

Interposto gravame dalla società E&C. Costruzioni s.r.l., cui resisteva il C., con sentenza del 15/4/2002 la Corte d’Appello di Cagliari, in accoglimento dell’impugnazione ed in riforma dell’impugnata decisione di primo grado, nel disattendere l’istanza istruttoria di deferimento del giuramento suppletorio proposta in via subordinata rigettava tutte le domande originariamente formulate dal C., con conseguente condanna del medesimo alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio.

Esponeva al riguardo che ai sensi del R.D. n. 1265 del 1934, art. 221 (T.U. delle Leggi Sanitarie) il certificato di abitabilità è irrilevante con riferimento a locali destinati – come nel caso in esame – ad uso diverso da abitazione; che vi era stata da parte del conduttore appellato una utilizzazione in concreto dell’immobile locato con (quantomeno un "tentativo" di) modificazione della destinazione d’uso dell’immobile contrattualmente pattuita quale "deposito merci" in quella di "deposito commerciale", confermata anche dalla assunta prova testimoniale; che "la riflessione sulla notevole differenza concettuale determina una ipotesi di palese inadempimento negoziale da parte del conduttore"; che in base ad "orientamento giurisprudenziale sul punto, ormai consolidato in sede di legittimità", non è "onere del locatore ottenere le eventuali autorizzazioni amministrative necessarie per l’uso del bene locato", salvo patto contrario nel caso invero non emergente dallo stipulato contratto.

Avverso la suindicata sentenza della corte di merito ricorre ora per Cassazione il C., sulla base di 4 motivi.

Resiste la società società E&C. Costruzioni s.r.l., con controricorso illustrato da memoria.

Motivi della decisione

Con il 1 motivo il ricorrente denunzia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, concernente la destinazione del locale.

Si duole in particolare che la corte di merito abbia immotivatamente ravvisato la sussistenza della sua "intenzione" di ottenere il mutamento della destinazione d’uso contrattualmente pattuita dell’immobile allo scopo di "aprire un esercizio commerciale destinato alla vendita al pubblico", per poter a fine rapporto locatizio così conseguire quell’indennità di avviamento che in sede di negoziazione era rimasta viceversa esclusa.

Deduce che la Corte d’Appello di Cagliari ha valorizzato la deposizione testimoniale di un funzionario comunale al riguardo invero inidonea; che non vengono nel caso in rilievo i contatti con il pubblico; che non sono stati considerati i contratti, prodotti in atti, da lui stipulati con imprese quali la Cadey, Fior di loto ed Ulrich, delle quali era divenuto concessionario, svolgendo pertanto un’attività che "contrasta" con la vendita al pubblico.

Sostiene che tale giudice avrebbe dovuto considerare che (anche) per utilizzare il locale ad uso deposito di merci è invero necessaria la certificazione da parte dell’Ufficiale sanitario del Comune, oltre al fatto che la stessa società locatrice aveva costruito su sua richiesta bagno e antibagno, nonchè apposto delle zanzariere, stante la necessità di assicurare la necessaria protezione e la salubrità dell’immobile locato.

Con il 2 motivo, denunziando violazione e falsa applicazione di norme di diritto nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia, con riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in relazione all’art. 221 del citato (T.U. delle Leggi Sanitarie), il ricorrente invoca l’autorità della pronunzia Cass., Sez. Un. Pen., 6/7/1996, n. 6818 (Timpani), ove si è affermato essere la licenza di abitabilità necessaria anche nel caso in cui un edificio venga destinato ad usi diversi da quello abitativo, non essendo il D.L. 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4 (unica fonte normativa che distingueva tra "certificato di abitabilità" e "certificato di agibilità", riservando il primo agli immobili destinati ad uso abitativo ed il secondo a quelli utilizzati in modo diverso), più in vigore sin dal 28 luglio 1994, dal tempo cioè di efficacia del D.P.R. n. 425 del 1994, il quale tale distinzione ha soppresso prescrivendo che ai fini dell’utilizzabilità – in tutto o in parte – degli edifici il proprietario è tenuto a richiedere il certificato di abitabilità.

Con il 3 motivo, denunziando violazione e falsa applicazione di norme di diritto nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, con riferimento agli artt. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in relazione alla clausola contrattuale riguardante la destinazione dell’immobile locato ad uso "deposito merci", il ricorrente lamenta in particolare l’apoditticità e l’infondatezza della distinzione dalla Corte d’Appello operata tra "deposito merci" e "deposito commerciale", ribadendo il proprio diritto ad ottenere in ogni caso un locale a norma di legge ed oggettivamente idoneo alla sua naturale utilizzazione.

I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto logicamente connessi, sono fondati e vanno accolti nei termini di seguito indicati.

Nell’impugnata sentenza la corte di merito afferma essere la licenza di abitabilità nel caso che ne occupa del tutto irrilevante, avendo il contratto di locazione ad oggetto un immobile destinato ad uso diverso da abitazione.

Come già posto in rilievo da Cass. Sez. Un. Pen., 19/6/1996, n. 6816, P.M. in proc. Timpani (richiamata anche dal ricorrente), è invero ormai superato il risalente orientamento (per il quale v.

Cass. pen., sez. 3^, 20/1/1981, n. 3887, Canali) secondo cui l’obbligo di munirsi dell’autorizzazione all’abitabilità era prescritta soltanto per gli immobili adibiti ad uso abitativo, per quelli aventi diversa destinazione viceversa esistendo adempimenti sostitutivi ugualmente idonei alla salvaguardia delle esigenze igienico-sanitarie tutelate dal R.D. 27 luglio 1934 n. 1265, art. 221.

Orientamento interpretativo che era rimasto disatteso, in accordo con la migliore dottrina, già dalla successive pronunzie di questa Corte (v. Cass. Pen., sez. 3^, 23/1/1985, Spanò; Cass. Pen., sez. 4^, 11/1/1983, Paglianti; Cass. Pen., sez. 3^, 22/4/1985, Barberis; Cass. pen., sez., Sez. 3^, 21/8/1986, Pitella; Cass. Pen., sez. 4^, 28/6/1989, Nobile; Cass. Pen., sez. 1^, 29/3/1989, Montecucco; Cass. Pen., sez. 3^, 13/7/1992, Santulli; Cass. Pen., sez. 4^, 7/2/1994, Ferrante; Cass. pen., sez. 3^, 30/6/1995, n. 1758, Menaldo; Cass. pen., sez. 3^, 16/1/1996, n. 120, P.G. in proc. Boldrini; Cass. pen., sez. 3^, 3/11/1995, n. 3704, P.M. in proc. Cialdi ed altri; Cass. pen., sez. 3^, 19/9/1997, n. 923, P.M. in proc. Riccardi; Cass. pen., sez. 3^, 5/2/1998, n. 503, P.M. in proc. Petrucci ed altro. Contra, nel senso che la mancanza del certificato di abitabilità non integra più il reato di cui al citato art. 221 per intervenuta abrogazione da parte del D.P.R. n. 425 del 1995, art. 5 v. Cass. pen., sez. 3^, 27/1/1996, n. 812, Caltabiano), prima dell’emanazione del D.P.R. 22 aprile 1994, n. 425, che ha soppresso la distinzione tra il certificato di "abitabilità", riservato agli immobili destinati ad uso abitativo, e quello di "agibilità", relativo agli immobili utilizzati ad uso diverso da abitazione, posta dal D.L. 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, non più in vigore sin dal 28 luglio 1994.

Con la conseguenza che la disciplina normativa unitaria del procedimento autorizzativo, correlata alla ineludibile ed insostituibile necessità di tutelare le condizioni igienico- sanitarie degli edifici a qualsiasi titolo frequentati dalle persone fisiche, non può essere in alcun modo rimessa in discussione (v. la citata Cass. Sez. Un. Pen., 19/6/1996, n. 6816, P.M. in proc. Timpani).

Il D.P.R. 22 aprile 1994, n. 425, art. 4 (emanato in attuazione della delega di cui alla L. n. 537 del 1992, art. 2, comma 7) prevede che "1. Affinchè gli edifici, o parti di essi, indicati nel R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 220, possano essere utilizzati, è necessario che il proprietario richieda il certificato di abitabilità al sindaco, allegando alla richiesta il certificato di collaudo, la dichiarazione presentata per l’iscrizione al catasto dell’immobile, restituita dagli uffici catastali con l’attestazione dell’avvenuta presentazione, e una dichiarazione del direttore dei lavori che deve certificare, sotto la propria responsabilità, la conformità rispetto al progetto approvato, l’avvenuta prosciugatura dei muri e la salubrità degli ambienti. 2. Entro trenta, giorni dalla data di presentazione della domanda, il sindaco rilascia il certificato di abitabilità; entro questo termine, può disporre una ispezione da parte degli uffici comunali, che verifichi l’esistenza dei requisiti richiesti alla costruzione per essere dichiarata abitabile. 3. In caso di silenzio dell’amministrazione comunale, trascorsi quarantacinque giorni dalla data di presentazione della domanda, l’abitabilità si intende attestata. In tal caso, l’autorità competente, nei successivi centottanta giorni, può disporre l’ispezione di cui al comma 2 del presente articolo, e, eventualmente, dichiarare la non abitabilità, nel caso in cui verifichi l’assenza dei requisiti richiesti alla costruzione per essere dichiarata abitabile. 4. Il termine fissato al comma 2 del presente articolo, può essere interrotto una sola volta dall’amministrazione comunale esclusivamente per la tempestiva richiesta all’interessato di documenti che integrino o completino la documentazione presentata, che non siano già nella disponibilità dell’amministrazione, e che essa non possa acquisire autonomamente.

5. Il termine di trenta giorni, interrotto dalla richiesta di documenti integrativi, inizia a decorrere nuovamente dalla data di presentazione degli stessi".

In giurisprudenza di legittimità si è già affermato che, atteso il tenore della sopra trascritta norma ed in assenza di patto contrario, incombe all’alienante o disponente (con riferimento al venditore v.

Cass., 4/11/1995, n. 11521; Cass., 26/1/1995, n. 953; Cass., 17/12/1993, n. 12507) l’obbligo di curare l’ottenimento del certificato di abitabilità, posto a tutela delle esigenze igieniche e sanitarie nonchè degli interessi urbanistici, richiedenti l’accertamento pubblico della sussistenza delle condizioni di salubrità, stabilità e sicurezza dell’edificio (v. Cass. pen., 7/2/1997, n. 4311), attestante l’idoneità dell’immobile ad essere "abitato" e più generalmente ad essere frequentato dalle persone fisiche.

In presenza, come nel caso, di contratto di locazione, pertanto, tale obbligo deve ritenersi incombere (diversamente invero che per le ipotesi di autorizzazioni amministrative – come ad es. l’iscrizione alla Camera di commercio ovvero di quelle di pubblica sicurezza necessarie all’esercizio di specifiche attività o per poter adibire l’immobile a pubblici spettacoli, (peraltro di mero rilievo pubblicistico ed inidonee ad incidere sul rapporto privatistico: cfr.

Cass., 19/1/1999, n. 463) – al locatore, quale proprietario o comunque titolare del potere di disposizione sulla cosa.

La mancanza del certificato di abitabilità si è ritenuta determinare, sul piano civilistico, la nullità del contratto per illiceità dell’oggetto (v. Cass., 29/3/1995, n. 3687; Cass., 11/8/1990, n. 8199) ovvero quale ipotesi di aliud pro alio (v. Cass., 11/2/1998, n. 1381; Cass., 20/1/1996, n. 442; Cass., 10/6/1991, n. 6576; Cass., 5/11/1990, n. 10616; Cass., 11/8/1990, n. 8199; Cass., 20/12/1985, n. 6542; Cass., 20/1/1983, n. 2398).

Come osservato anche in dottrina, l’obbligo del preventivo rilasciodel certificato di abitabilità non trova peraltro fondamento normativo, atteso che l’utilizzazione dell’immobile privo del certificato di abitabilità è altro rispetto alla relativa negoziazione, che non è necessariamente preclusa dalla (temporanea) mancanza di tale atto amministrativo (cfr. Cass., 11/8/1990, n. 8199.

V. anche Cass., 5/10/2000, n. 13270).

Anche la tesi dell’aliud pro alio non appare del tutto convincente, in quanto nel caso ricorre un’ipotesi di inesattezza giuridica della prestazione ridondante in termini di inadempimento, piuttosto che sul piano della invalidità, del contratto, legittimante il ricorso ai generali rimedi in proposito previsti.

Va al riguardo osservato che se in termini generali la mancanza del certificato di abitabilità – per non essere stato il provvedimento ancora richiesto o rilasciato – viene a configurare una situazione d’inadempimento in ragione dell’iniziale inettitudine della cosa a soddisfare l’interesse dell’acquirente del diritto reale o di credito sulla cosa, laddove essa risulti – come nel caso in esame – nota alle parti può invero non precludere la negoziazione dell’immobile, l’inadempimento divenendo definitivo solamente allorquando il relativo rilascio risulti definitivamente negato.

A tale stregua, se non può escludersi che l’immobile privo di licenza di abitabilità possa essere oggetto di una valida costituzione di rapporto locatizio, il definitivo diniego del rilascio del certificato di abitabilità legittima il ricorso ai rimedi della risoluzione del contratto e del risarcimento del danno (cfr. Cass., 21/12/2004, n. 23695; Cass., 5/11/2002, n. 15489; Cass., 10/8/2001, n. 11055; Cass., 12/9/2000, n. 12030; Cass., 16/9/1996, n. 8285).

Nell’impugnata sentenza la Corte d’Appello di Cagliari non si è invero attenuta ai suesposti principi, in particolare laddove, senza dare atto della sussistenza nella specie di uno specifico patto contrario intervenuto tra le parti, ed invocando un "orientamento giurisprudenziale" al riguardo "ormai consolidato in sede di legittimità", afferma per converso che "salvo patto contrario" non è "onere del locatore ottenere le eventuali autorizzazioni amministrative necessarie per l’uso del bene locato", aggiungendo non risultare nel caso invero "previsto dal contratto che tali autorizzazioni dovessero essere richieste dalla locatrice".

Atteso quanto sopra rilevato ed esposto in ordine alla ineludibile necessità di tutela delle condizioni igieniche sanitarie degli edifici frequentati da persone a qualsivoglia uso destinati, risulta invece superflua ogni distinzione tra uso a fini di "deposito merci" ed uso con finalità di "deposito commerciale", tra i quali la corte di merito ha ravvisato "una sensibile differenza", una "notevole differenza concettuale", invero immotivata e, diversamente da quanto da tale giudice affermato, in ogni caso irrilevante "ai fini della decisione".

Distinzione, va ulteriormente osservato, che il giudice dell’appello ha argomentato essenzialmente dall’assunta prova testimoniale, senza peraltro in proposito darne sufficiente e congrua motivazione, essendosi sul punto limitato ad affermare che "il funzionario dell’amministrazione comunale preposto al rilascio delle autorizzazioni ha affermato di ricordare vagamente che il rifiuto del provvedimento richiesto dal conduttore fosse dovuto a motivi di ordine tecnico"; e che "La prova tuttavia fornisce anche degli elementi contrari alla tesi dell’appellato, in quanto, in relazione al contenuto del provvedimento richiesto, il funzionario ha parlato genericamente di mutamento della destinazione d’uso?". Pervenendo quindi alla conclusione che "ciò, anche alla luce della stessa prospettazione enunciata in citazione, consente comunque di ritenere che il conduttore abbia cercato di ottenere un mutamento di destinazione dell’immobile d’uso del locale, per adibirlo ad esercizio commerciale, in palese violazione della clausola contrattuale che ne prevede l’uso solo come deposito merci".

Conclusione invero apoditticamente formulata e non esaustivamente argomentata, non riuscendo ad evincersi nemmeno il nesso logico tra l’asserzione secondo cui il rilevato mutamento di destinazione risulterebbe confermata "dal contenuto di una precisazione richiesta al teste, rispondendo alla quale egli ha detto che per il mutamento di destinazione l’autorizzazione sanitaria era richiesta solamente per i locali destinati alla vendita di alimenti o bevande" e quanto il giudice del gravame di merito ne fa discendere in termini di idoneità ad "evidentemente" dimostrare che l’intenzione dell’appellato fosse quella di ottenere il mutamento di destinazione per aprire un esercizio commerciale destinato alla vendita al pubblico".

Con il 4^ motivo il ricorrente denunzia vizi di motivazione in relazione al mancato accoglimento della richiesta, formulata in via subordinata istruttoria, di deferimento del giuramento suppletorio, lamentando che erroneamente la corte di merito non vi aveva dato corso pur in presenza dell’accoglimento della sua domanda in 1 grado, deponente per la sussistenza "quantomeno" della "prova semipiena".

Il motivo è infondato.

Come da questa Corte invero già affermato, il potere del giudice di merito di deferire il giuramento suppletorio ha natura eminentemente discrezionale, trattandosi di mezzo di prova eccezionalmente sottratto alla disponibilità delle parti ed ammissibile d’ufficio (v. Cass. n. 2659 del 2004; Cass. n. 101 del 2003). E la valutazione circa la sussistenza o meno dei presupposti per detto deferimento ex art. 2736 c.c., n. 2, che è costituito dall’esaurimento dei mezzi istruttori richiesti dalle parti senza che sia stata raggiunta la prova piena in favore di uno dei contendenti, nonchè circa l’opportunità di avvalersi di tale mezzo e la scelta della parte che deve giurare, integra un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale è tenuto soltanto ad esporre le ragioni delle risoluzioni adottate (v. Cass. n. 173 del 1986), peraltro in termini congrui, nel qual caso rimane sottratto al controllo in sede di legittimità (v. Cass. n. 2659 del 2004; Cass. n. 101 del 2003).

Orbene, nel fare esercizio dei propri poteri discrezionali in proposito, la Corte di merito ha invero congruamente esposto le ragioni che l’hanno indotta a rigettare la richiesta di deferimento del medesimo formulata in via subordinata istruttoria dall’odierno ricorrente, affermando difettarne nel caso i presupposti in ragione della ravvisata sussistenza di una prova piena, e non già semipiena/ in ordine ai fatti di causa. Al riguardo invero divisando in termini intrinsecamente coerenti con la decisone assunta nel definire l’impugnazione di merito avanti a sè proposta.

L’accoglimento dei primi tre motivi del ricorso comporta la cassazione in relazione dell’impugnata sentenza, con rinvio ad altra sezione della detta Corte d’Appello che procederà ad un nuovo esame della fattispecie e degli enunziati principi farà applicazione, provvedendo anche in ordine alle spese del giudizio di Cassazione.

P.Q.M.

La Corte, accoglie i primi tre motivi di ricorso; rigetta il quarto.

Cassa in relazione e rinvia, anche per le spese del giudizio di Cassazione, ad altra sezione della Corte d’Appello di Cagliari.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.