Cass. civ. Sez. II, Sent., 28-03-2012, n. 4978 Condominio di edifici

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

C.R. quale proprietaria di un appartamento sito al terzo piano dello stabile condominiale p. ed 341 in P.T. 1354/11 C.C. Merano e di una quota della soffitta posta al piano sottotetto immediatamente sopra al suo appartamento, domandava al tribunale di Bolzano la divisione materiale della soffitta.

Affermava di aver acquistato dai condomini S.M., S.E., I.A., G.A. in I., C.F.F., S.P. e G.H., che venivano chiamati in causa, la loro porzione di soffitta.

La domanda, resistita da A.M., A.M.L. in W., W.F., H.G. in P. e P. A. veniva respinta in primo e secondo grado di giudizio.

La Corte d’appello di Trento, con sentenza 29 luglio 2009, ha osservato: a) che la trasformazione di un bene condominiale in bene di proprietà esclusiva di uno dei condomini o di un gruppo di condomini può essere validamente deliberata solo all’unanimità, con decisione avente valore contrattuale. b) che in ogni caso la divisione materiale della soffitta de qua sarebbe stata impossibile, perchè avrebbe richiesto costose opere, che comportavano scomodità d’uso e creazione di servitù. Con atto notificato il 28 dicembre 2009 la C. e i suoi danti causa hanno proposto ricorso per cassazione, con due motivi.

Gli intimati hanno resistito con controricorso e ricorso incidentale condizionato, illustrato da memoria.

Motivi della decisione

2) Preliminarmente va rilevato che con la memoria depositata ex art. 378 c.p.c., parte resistente ha eccepito la sopravvenuta carenza di interesse della ricorrente in relazione alla vendita del proprio appartamento intervenuta nelle more del giudizio.

A tacer d’altro, il rilievo è privo di fondamento alla luce dell’art. 111 c.p.c., comma 1, a mente del quale: "Se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie".

Il primo motivo di ricorso denuncia falsa applicazione degli artt. 1111, 1112, 1117 e 1119 c.c. e artt. 115, 116 c.p.c., nonchè vizi di motivazione ( art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5).

La censura si riferisce in primo luogo alla astratta divisibilità della soffitta, sottolineando la differenza tra alcuni dei beni indicati nell’art. 1117 c.c., che sarebbero "indissolubilmente destinati e necessari ad un utilizzo comune" – quali il suolo, i muri maestri, i portoni di ingresso – ed altri che potrebbero anche essere di uso esclusivo come avviene per le soffitte, talvolta riservate in proprietà esclusiva del costruttore o alienate a singoli soggetti.

Ne conseguirebbe la divisibilità dei beni, pur inclusi originariamente tra quelli comuni, se non rientranti nella prima categoria.

Inoltre la Corte d’appello avrebbe errato nel ritenere che la soffitta de qua sia non comodamente divisibile per "incomodità d’uso", costi sproporzionati della divisione e necessità di asservimento con servitù. 2.1) Con il secondo motivo sono denunciati falsa applicazione degli artt. 720, 1116, 1119 c.c., nonchè vizi di motivazione ( art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5).

Parte ricorrente sostiene che non si può comprimere il diritto individuale di disporre di un bene, in ragione del concorrente diritto di altri.

A fronte di un utilizzo parziale e infruttuoso del bene, deduce la ricorrente, dovrebbero essere vietate condotte ostruzionistiche, superando i limiti posti dalla regola della unanimità, allorquando "impedisca un uso più razionale ed efficiente del bene". 3) Il ricorso non merita accoglimento.

E’ pacifico in causa (cfr sentenza pag. 9 e ricorso pag. 6) che la soffitta in oggetto sia un bene comune.

Ai sensi dell’art. 1119 c.c., le parti comuni dell’edificio non sono soggette a divisione, a meno che la divisione possa farsi senza rendere più incomodo l’uso della cosa a ciascun condomino.

Nella specie la Corte d’appello ha escluso quest’ultima possibilità con adeguata e congrua motivazione, che è incensurabile in sede di legittimità.

Ha osservato che sarebbe impossibile provvedere a una suddivisione in sei parti, una – maggiore – di 617,94 millesimi e le altre per ciascuno degli appellati, titolari complessivamente dei restanti 382,06 millesimi.

Questi ultimi hanno infatti chiesto in via subordinata (cfr. conclusioni atto appello) l’assegnazione in natura a ciascuno di essi della quota corrispondente ai propri millesimi di proprietà e la costituzione di una servitù di accesso all’antenna televisiva, all’abbaino, al tetto dell’ascensore e a tutte le altre parti comuni che si trovano nella soffitta.

Poichè ovviamente non potrebbe essere imposta agli appellanti l’attribuzione congiunta della porzione minore di soffitta, la Corte d’appello si è interrogata sulla possibilità di questa peculiare forma di divisione, che deve salvaguardare l’uso della cosa con pari comodità e lo ha escluso con ineccepibili considerazioni.

Ha rilevato che sorgerebbe la necessità di costruire muri divisori e scale e accessi al tetto per i condomini esclusi dal godimento di nuove parti di proprietà esclusiva; ha ritenuto che la costituzione indispensabile di vie di accesso all’antenna televisiva, all’abbaino, al tetto dell’ascensore e alle parti comuni raggiungibili attualmente tramite la soffitta sarebbe enormemente costosa, implicherebbe l’imposizione di servitù e, soprattutto, renderebbe palesemente più incomodo l’uso delle cose comuni.

Invano parte ricorrente critica la decisione, perchè non avrebbe esaminato l’utilizzo concreto del bene.

La sentenza non è apodittica, ma logica e razionale, giacchè è evidente, per comune esperienza, che ogni soffitta non è usata, per i fini di cui si è detto, con assiduità tale da richiedere verifica.

Ogni condomino si adopera per la buona esecuzione delle opere anzidette (tetto, antenna, etc.) e si augura che gli agenti atmosferici o artificiali non costringano a manutenzione frequente.

Ciò non toglie che la disponibilità di quei beni sia irrinunciabile e che proprio per questo il legislatore sancisce la essenzialità di alcun parti degli immobili condominiali e in via generale limita fortemente la divisibilità delle parti comuni, tanto che la rubrica dell’art. 1119 suona testualmente: "indivisibilità".

Si aggiunga che intuitivamente l’accesso a tutto il tetto e alle parti indicate dovrebbe essere reso comodo con scale, anditi, percorsi, opere innegabilmente costose.

E’ quindi apodittica non la sentenza, ma l’affermazione della ricorrente secondo cui la costosità delle opere avrebbe dovuto essere stabilita mediante consulenza tecnica.

Nè ha pregio la tesi secondo cui la sola ricorrente avrebbe dovuto aver diritto a una porzione esclusiva, dovendo gli altri condomini, contrariamente a quanto espressamente chiesto, restare vincolati dalla comunione della porzione residua.

La logica che regge la regola di indivisibilità dei beni condominiali è diversa da quella egoistica postulata da parte ricorrente, che non ne coglie la essenza perchè ispirata al diverso principio del "favor" verso la divisione.

Ciò vale anche a proposito delle servitù che sarebbero state necessarie per addivenire alla divisione in più parti, considerazione che parte ricorrente sottopone a critica, chiedendo che solo previo approfondimento tecnico si stabilisca che da esse derivi maggiore incomodità.

Alla luce delle premesse giuridiche poste, della situazione descritta in sentenza e della conformazione dei beni (soffitta e appartamenti condominiali distribuiti su più piani), la valutazione del giudice di merito appare invece congrua e razionale, non meritevole della censura astrattamente avanzata da parte ricorrente, che non ha nemmeno saputo far riferimento a un proprio progetto concretamente in grado di dimostrare la erroneità o illogicità del giudizio della Corte d’appello.

Discende da quanto esposto il rigetto del ricorso principale e la condanna alla refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo.

Resta assorbito il ricorso incidentale condizionato, relativo alla divisibilità in sei (o cinque, cfr. controricorso) parti.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite liquidate in favore dei controricorrenti in Euro 2.500,00 per onorari, Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 21-09-2011) 03-11-2011, n. 39712

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) Con sentenza del 21.12.2009 il GIP del Tribunale di Torino condannava A.N., previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed applicata la diminuente per la scelta del rito, alla pena di anni 2 e mesi 8 di reclusione per il reato di cui all’art. 609 bis c.p. "per avere, tenendo la minore N.D.A. ,.ch.av.co.in.un.va.ap.tr.la.tr.de.sc. d.u.c.e.i.c.p.u.b.e.t.c. l.m.i.s.i.f.e.t.i.c.b.e.

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Sc.). I Carabinieri, inoltre, avevano sorpreso l’imputato disteso su un materasso, con la cerniera dei pantaloni aperta, come emergeva inoppugnabilmente dal verbale di arresto. Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, poi, l’invocazione di aiuto da parte della ragazza, che si trovava nella cantina ed affermava di non poter uscire, era avvenuta contestualmente ed i Carabinieri avevano trovato la medesima in "posizione fetale" e gravemente turbata. Nè d’altra parte era realistico pensare che una sedicenne potesse mistificare posizione e stato d’animo e, quindi, camuffare il volontario approccio sessuale per non dispiacere i genitori.

Tali risultanze oggettive corroboravano le dichiarazioni della parte offesa, la quale aveva affermato di essere stata trascinata in cantina contro la sua volontà e di aver subito l’atto sessuale.

Condivisibile era pertanto l’assunto del GIP, secondo cui l’eventuale genesi amicale dell’incontro non escludeva certamente la configurabilità del reato.

Con un’analisi puntuale delle risultanze processuali i giudici di merito hanno, quindi, disatteso la tesi difensiva, palesemente non coerente e non credibile e per di più smentita dalle acquisizioni probatorie.

In particolare hanno escluso che la denuncia della minore fosse strumentale e tesa a giustificare la sorpresa in flagranza per evitare conseguenze familiari.

3.3) Infine la Corte territoriale ha correttamente ritenuto che non ricorressero i presupposti per concedere le invocate circostanze attenuanti.

Quanto all’attenuante di cui all’art. 609 bis c.p., comma 3, questa Corte ha ripetutamele affermato che essa deve considerarsi applicabile in tutte quelle fattispecie in cui, avuto riguardo ai mezzi, alle modalità esecutive ed alle circostanze dell’azione, sia possibile ritenere che la libertà sessuale della vittima (bene- interesse tutelato dalla norma) sia stata compressa in maniera non grave.

Deve quindi farsi riferimento ad una valutazione globale del fatto, quali mezzi, modalità esecutive, grado di coartazione esercitato sulla vittima, condizioni fisiche e mentali di questa, caratteristiche psicologiche valutate in relazione all’età, così da poter ritenere che la libertà sessuale sia stata compresso in modo non grave, come, pure, il danno arrecato anche in termini psichici (cfr. Cass. pen. sez. 3 n. 5002 del 7.U.2006; Cass. pen. sez. 3 n. 45604 del 13.11.2007).

Bisogna tener conto cioè, oltre che della materialità del fatto, di tutte le modalità della condotta criminosa e del danno arrecato alla parte lesa ovvero degli elementi indicati dall’art. 133 c.p., comma 1, ma non possono venire in rilievo gli ulteriori elementi di cui al comma secondo dello stesso articolo 133, utilizzabili solo per la commisurazione complessiva della pena" (Cass. pen. sez. 3 n. 2597 del 25.11.2003).

Anche di recente questa Corte ha ribadito che ai fini del riconoscimento dell’attenuante della minore gravità non rileva di per sè la "natura" e "l’entità dell’abuso, essendo necessario valutare il fatto nei suo complesso (Cass. sez. 3 n. 10085 del 5.2.2009).

I Giudici del merito hanno escluso l’applicazione dell’attenuante, considerando opportunamente che le modalità della condotta erano particolarmente allarmanti (trascinamento violento della ragazza in una cantina, piccola e buia, che impediva libertà di movimento) e le conseguenze psicologiche risultavano estremamente gravi per la personalità ancora in formazione della minore, peraltro "ingannata da un precedente rapporto di amicizia con il reo e che l’ha portata in buona fede a seguire A. fino al punto di non ritorno".

Conseguentemente e coerentemente con la grave entità del danno cagionato alla persona offesa è stata ritenuto non esaustivo il risarcimento dei danni (consistito nel pagamento della somma di Euro 2.000,00) e quindi non applicabile la circostanza attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 6).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 11-11-2011) 22-11-2011, n. 43003

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza del 16 febbraio 2011, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena ha applicato, a norma dell’art. 444 c.p.p., nei confronti di D.F.S. e I.L. la pena di anni due e mesi quattro di reclusione ed Euro 1000,00 di multa ciascuno quali imputati di rapina e porto di un taglierino.

Propongono ricorso per cassazione entrambi gli imputati. Nel ricorso proposto dallo I. si lamenta la mancata applicazione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza e nel ricorso proposto nell’interesse del D.F. si lamenta la mancata applicazione dell’art. 129 c.p.p..

I ricorsi sono entrambi palesemente inammissibili in quanto generici e proposti per motivi non consentiti nel giudizio di legittimità, in riferimento, anche, alle peculiarità che connotano l’istituto disciplinato dall’art. 444 c.p.p., e segg.. Il ricorso è manifestamente inammissibile. Costituisce, infatti, principio ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui la sentenza che applica la pena su richiesta si fonda sulla concorde volontà delle parti negozialmente espressa e che il giudice è tenuto a compiere, da un lato, l’accertamento positivo in ordine alla validità del consenso prestato, alla corretta qualificazione giuridica del fatto, alla applicazione ed alla comparazione di eventuali circostanze, alla congruità della pena ed alla concedibilità dei benefici – ove a questi l’applicazione della pena sia subordinata – e, successivamente, deve accertare la non ricorrenza delle cause di non punibilità, non procedibilità o estinzione del reato, a norma dell’art. 129 c.p.p.. Tale accertamento, peraltro, attesa la connotazione negativa che esso assume nel panorama della specifica e peculiare delibazione devoluta al giudice chiamato a definire il procedimento speciale, non comporta l’obbligo di una specifica ed analitica motivazione, soprattutto quando le ragioni del proscioglimento di cui all’art. 129 c.p.p., non siano allegate dall’imputato o non siano desumibili ex actis, essendo sufficiente che il giudice enunci l’esito negativo della indagine senza ulteriormente diffondersi sulla ricerca degli elementi di colpevolezza dell’imputato, sottesi al consenso prestato ed alla rinuncia dello stesso a contestare mediante la richiesta di applicazione della pena la fondatezza dell’accusa. Quanto, poi, alle circostanze ed alla loro comparazione è parimenti sufficiente che il giudice ritenga la correttezza della loro applicazione e prospettazione, mentre per ciò che attiene alla pena, l’obbligo di motivazione è soddisfatto dall’esplicito giudizio circa la relativa congruità. Pertanto, ogni censura attinente al merito del consenso, alla fondatezza della accusa ed all’accertamento positivo degli altri elementi dianzi specificati (qualificazione del fatto, applicazione e comparazione delle circostanze, congruità della pena e benefici) rimane preclusa; sicchè, il ricorso per cassazione con il quale l’imputato si dolga del mancato proscioglimento, della contestazione delle circostanze, del giudizio di comparazione, del trattamento sanzionatorio unicamente per il profilo del difetto di motivazione della sentenza – quando il giudice abbia effettuato, come nel caso di specie, gli accertamenti positivi e negativi richiesti dalla legge – deve essere dichiarato inammissibile per genericità e manifesta infondatezza del motivo.

Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che si stima equo determinare in Euro 1.500,00 ciascuno, alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di Euro 1.500,00 alla Cassa delle ammende.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 27-10-2011) 12-12-2011, n. 45963

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) Con sentenza del 9.5.2008 la Corte di Appello di Salerno, in parziale riforma della sentenza del P.M. del Tribunale di Salerno, in data 16.6.2006, con la quale S.M. era stata condannata, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla pena (sospesa a termini e condizioni di legge) di mesi 2 di arresto ed Euro 11.000,00 di ammenda per i reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b) (capo a), D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 64 e 71 (capo b), D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 65 e 72 (capo c), D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 93 e 95 (capo d), unificati sotto il vincolo della continuazione, assolveva la S. dai reati di cui ai capi b), c) e d) perchè il fatto non sussiste, rideterminando la pena per il rimanente reato di cui al capo a) in mesi uno di arresto ed Euro 8.000,00 di ammenda e confermando nel resto l’impugnata sentenza.

Ricorre per cassazione S.M., denunciando con il primo motivo la inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 525 c.p.p. per avere uno dei componenti del Collegio (il dr. B.) partecipato alla deliberazione della sentenza, ma non all’assunzione della prova.

Con il secondo motivo denuncia la violazione di legge e la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla eccepita non corrispondenza tra fatto contestato e sentenza.

Con il terzo motivo la violazione di legge e la illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell’abuso edilizio.

Con il quarto motivo denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione, risultando il manufatto oggetto di concessione in sanatoria tacitamente assentita.

Con il quinto motivo eccepisce la intervenuta prescrizione del reato.

Con il sesto motivo, infine, deduce la omessa motivazione in ordine alla richiesta contenuta nei motivi di appello di concessione del beneficio della non menzione.

2) Il primo motivo di ricorso è fondato.

Effettivamente il dr. B. non era componente del collegio che all’udienza del 28.3.2008 provvide alla rinnovazione parziale dell’istruttoria dibattimentale, mentre era componente del collegio che all’udienza del 9.5.2008 deliberò la sentenza.

Palese, pertanto, è la violazione dell’art. 525 c.p.p., comma 3.

Si imporrebbe allora l’annullamento, con rinvio, della sentenza impugnata.

Nel frattempo è, però, maturata la prescrizione.

Il principio di immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità sancito dall’art. 129 c.p.p. impone, invero, che nel giudizio di cassazione, qualora ricorrano contestualmente una causa estintiva del reato e una nullità processuale assoluta ed insanabile, di dare prevalenza alla prima (cfr. Cass. sez. un. n. 17179 del 27. 2.2002; conf. Cass. Sez. 3 n. 26064 del 9.6.2005).

Essendo stato il reato accertato in data 25.9.2004 e non essendovi prova della continuazione dei lavori oltre tale data, il temine massimo di prescrizione di anni 4 e mesi 6, secondo la disposizione più favorevole, di cui al previgente art. 157 c.p., è maturato fin dal 25.3.2009.

Non ricorrono poi le condizioni per un proscioglimento nel merito ex art. 129 cpv. c.p.p. Le sezioni unite, con la sentenza n. (OMISSIS) del 28.5.2009, hanno riaffermato il principio che "In presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell’art. 129 c.p.p., comma 2, soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l’esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell’imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu oculi", che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento e di approfondimento. Le sezioni unite hanno ribadito, altresì, che, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità, nè vizi di motivazione, nè nullità di ordine generale (cfr. sent. n. 35490/2009 cit.).

I giudici di marito, ed in particolare quello di primo grado, hanno ampiamente argomentato in ordine, alla sussistenza dell’abuso edilizio contestato.

Va emessa pertanto immediata declaratoria di estinzione del residuo reato di cui al capo a) per intervenuta prescrizione, previo annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato di cui al capo a) estinto per prescrizione.

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