T.A.R. Campania Salerno Sez. I, Sent., 28-07-2011, n. 1424 Detenzione abusiva e omessa denuncia Porto abusivo di armi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Sia il ricorso che i motivi aggiunti risultano fondati.

Ai sensi dell’art. 39 R.D. 18 giugno 1931 n. 773, il Prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, alle persone ritenute capaci di abusarne; parimenti, ai sensi degli articoli 11 e 43 R.D. 18 giugno 1931 n. 773, la licenza di porto d’armi può essere ricusata ovvero ritirata dal Questore a coloro che non danno affidamento di non abusare delle armi.

Tale disciplina è diretta al presidio dell’ordine e della sicurezza pubblica, alla prevenzione del danno che possa derivare a terzi da indebito uso ed inosservanza degli obblighi di custodia, nonché della commissione di reati che possano essere agevolati dall’utilizzo del mezzo di offesa.

I provvedimenti concessivi dell’autorizzazione alla detenzione e del porto di armi postulano, quindi, che il beneficiario di esso sia indenne da mende, osservi una condotta di vita improntata a puntuale osservanza delle norme penali e di tutela dell’ordine pubblico, nonché delle comuni regole di buona convivenza civile, sì che non possano emergere sintomi e sospetti di utilizzo improprio dell’arma in pregiudizio ai tranquilli ed ordinati rapporti con gli altri consociati.

I provvedimenti di ricusazione, avendo finalità preventive, non richiedono che vi sia stato un oggettivo ed accertato abuso delle armi, essendo sufficiente un’erosione anche minima del requisito della totale affidabilità del soggetto fermo restando in capo all’amministrazione l’onere di esternare non solo il presupposto di fatto che l’ha indotta ad intervenire, ma anche le ragioni per le quali il soggetto viene ritenuto capace di abusare delle armi e munizioni medesime.

2- Tanto premesso può affrontarsi la controversia per cui è causa.

Sia provvedimento di ritiro dell’autorizzazione al porto d’armi sia quello di divieto di detenerle sono stati motivati unicamente in relazione ad una querela presentata nella fase della separazione tra i coniugi dalla moglie del ricorrente per lesioni personali e minacce.

Orbene, ritiene il Collegio che il provvedimento impugnato sia sprovvisto di adeguata motivazione e sia viziato da irragionevolezza per i seguenti motivi:

(a) alla suddetta querela non è seguita alcuna concreta iniziativa processuale penale in quanto il relativo procedimento è stato archiviato dal GIP;

(b) lo stesso ricorrente ha, a sua volta, sporto controquerela;

(c) l’Amministrazione non ha indicato evidenze o fatti ulteriori né ha fornito una più approfondita motivazione concernente la personalità del ricorrente e la sua affidabilità.

In definitiva, quantomeno allo stato, non esiste alcun accertamento oggettivo del "fatto" posto a fondamento del provvedimento di ritiro e ciò mina alle fondamenta la congruità e proporzionalità del dispositivo.

Deve ritenersi, infatti, che un mero litigio la cui dinamica sia oggetto di antitetiche ricostruzioni, in assenza di adeguati ulteriori riscontri (testimonianze, episodi simili, carichi penali pendenti) che possano suffragare una lettura dell’episodio quale indice sintomatico di scarso equilibrio caratteriale e di indole incline alla violenza, non appare idoneo a supportare un giudizio di pericolosità sociale dell’interessato per l’ordine e la sicurezza pubblica poiché, nella sua isolatezza, non rende verosimile un giudizio prognostico ex ante circa la sopravvenuta inaffidabilità del ricorrente.

Eppure un qualche approfondimento istruttorio nel caso in esame sarebbe stato ancora più urgente atteso che il ricorrente è un agente della Polizia municipale il quale, proprio a causa della sopravvenuta impossibilità di detenere armi, ha subito (e continua a subire) l’ulteriore conseguenza negativa del mutamento delle mansioni con perdita dei connessi emolumenti.

3Tanto basta per l’accoglimento del ricorso e per l’annullamento dei provvedimenti impugnato senza che neppure occorra soffermarsi sugli ulteriori motivi formulati.

Le spese di giudizio, ricorrendone giusti motivi, possono essere compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando, accoglie sia il ricorso che i motivi aggiunti e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati con salvezza delle ulteriori determinazioni che l’Amministrazione riterrà di dover adottare.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 27-12-2011, n. 28995 Contratto a termine

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1- La sentenza attualmente impugnata, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Cosenza del 17 giugno 2004, a) dichiara la nullità del termine apposto al contratto a tempo determinato stipulato tra P.S. e Poste Italiane s.p.a. in data 10 luglio 2000 e dichiara che, a decorrere dal 11 luglio 2000, si è instaurato, tra le stesse parti, un contratto a tempo indeterminato;

b) conferma la sentenza di primo grado, per il resto.

La Corte d’appello di Catanzaro, per quel che qui interessa, precisa che:

a) non è meritevole di accoglimento l’eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo, per asserita risoluzione del rapporto per mutuo consenso, desumibile dal lasso di tempo intercorso tra la data di cessazione del rapporto e la data di proposizione del ricorso giudiziario;

b) invero, il solo del decorso del tempo ancorchè di notevole lunghezza – come accade nella specie – non può certamente essere considerato di per sè come fatto idoneo da cui desumere la rinuncia a far valere la nullità della clausola di apposizione del termine al contratto di lavoro;

c) il silenzio non è da solo rilevante sul piano giuridico, a meno che sia espressamente disposto diversamente e, inoltre, per configurare la risoluzione del contratto per mutuo consenso avrebbe dovuto essere la società ad addurre elementi concreti e univoci, da cui desumere la volontà della P. di rinunciare o, comunque, prestare acquiescenza alla domanda di nullità della clausola apposta al contratto di lavoro, cosa che non si è verificata;

d) l’apposizione del termine al contratto di lavoro al contratto di lavoro della ricorrente stipulato nel periodo 13 ottobre-11 dicembre 1997, prorogato sino al 10 gennaio 1998 (cioè per il periodo anteriore al 30 maggio 1998) si deve considerare legittima;

e) è, infatti, pacifico tra le partì che tale apposizione è avvenuta ai sensi della L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23 e per effetto dell’art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994 e dei successivi accordi integrativi 25 settembre 1997 e 27 aprile 1998;

f) si tratta di apposizione del termine intervenuta in un momento in cui erano vigenti gli accordi collettivi che disciplinavano la materia e per le "finalità di sopperire a esigenze eccezionali relative alla fase di ristrutturazione di Poste Italiane", vagliate dalla contrattazione collettiva, che le ha ritenute sussistenti e apprezzabili fino al 30 maggio 1998;

g) è invece illegittima l’apposizione del termine al contratto stipulato per il periodo 11 luglio-30 settembre 2000;

h) anche tale apposizione è avvenuta ai sensi della L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23 e per effetto dell’art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994 e dei successivi accordi integrativi 25 settembre 1997 e 27 aprile 1998, in virtù dei quali era consentita l’assunzione a termine fino al 30 maggio 1998, per far fronte alle esigenze del servizio in concomitanza delle assenze per ferie durante il periodo giugno-settembre;

i) sulla base della giurisprudenza di legittimità, è da ritenere che dopo il limite temporale stabilito dalle parti sociali (30 maggio 1998) Poste Italiane non poteva più fare riferimento alla L. n. 56 del 1987 e alla contrattazione collettiva da essa richiamata, ma doveva applicare, per le assunzioni a termine durante il periodo concomitante con le ferie, le disposizioni della L. n. 230 del 1962, sotto il profilo sia formale sia sostanziale;

j) pertanto, nella specie, ai sensi della cit. L. n. 230, art. 1, comma 2, avrebbero dovuto essere indicati il nome del lavoratore sostituito e la causa della sostituzione;

k) tutte le altre censure sono assorbite dalla dichiarata illegittimità dell’apposizione del termine;

l) alla suddetta dichiarazione consegue quella della sussistenza tra le parti di un rapporto a tempo indeterminato a decorrere dall’11 luglio 2000, con obbligo della società di riammettere in servizio la P. con la qualifica posseduta alla data della stipulazione del contratto in oggetto;

m) la società deve anche essere condannata al risarcimento del danno, in misura pari alle retribuzioni maturate dalla messa in mora fino all’effettiva riammissione in servizio.

2- Il ricorso di Poste Italiane s.p.a. domanda la cassazione della sentenza per sette motivi; P.S. non svolge attività difensiva.

La ricorrente deposita anche memoria ex art. 378 cod. proc. civ..

Motivi della decisione

Il Collegio ha raccomandato l’adozione di una motivazione semplificata.

1 – Sintesi dei motivi.

1 – Col primo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 1372 cod. civ., primo comma, 1175, 1375, 2697, 1427, 1431 cod. civ. ( art. 360 cod. proc. civ., n. 3).

2.- Col secondo motivo si denuncia, in relazione alla precedente censura, omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ( art. 360 cod. proc. civ., n. 5).

Con i due suddetti motivi, la ricorrente sostiene, in particolare, che erroneamente la Corte territoriale ha rigettato l’eccezione concernente l’avvenuta risoluzione del rapporto di lavoro per mutuo consenso in relazione al tempo trascorso tra la scadenza del contratto a termine dedotto in giudizio e la manifestazione della volontà della lavoratrice di ripristinare la funzionalità di fatto del rapporto, senza adeguatamente specificare le ragioni della statuizione adottata. Ed invero il rapporto di lavoro a tempo determinato, connotato da illegittimità del termine, può, al pari di tutti i contratti, risolversi per mutuo consenso, anche in forza di fatti e comportamenti concludenti; e nel caso di specie la prolungata inerzia della lavoratrice, a fronte della unicità del rapporto contrattuale intercorso, alla breve durata del medesimo ed alle ulteriori circostanze delle quali la società datoriale ha, sin dal primo grado del giudizio, sollecitato l’accertamento, hanno rilievo determinante al fine di far ritenere tali comportamenti come espressione di un definitivo disinteresse a far valere la presunta nullità parziale del contratto e, quindi, come tacito consenso alla definitiva risoluzione del rapporto.

3- Col terzo motivo la società lamenta violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione alla L. n. 56 del 1987, art. 23, dell’art. 8 del ccnl 26 novembre 1994, dell’accordo integrativo 25 settembre 1997, dell’accordo del 27 aprile 1998, in connessione con l’art. 1362 cod. civ., e segg. ( art. 360 cod. proc. civ., n. 3).

4- Col quarto motivo si denuncia, in relazione alla precedente censura, contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio ( art. 360 cod. proc. civ., n. 5).

In particolare si assume che la Corte territoriale, del tutto contraddittoriamente e in contrasto con la normativa richiamata nella rubrica del terzo motivo, ha prima affermato che, anche per il contratto del 2000, l’apposizione del termine è avvenuta ai sensi della L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23 e per effetto dell’art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994 e dei successivi accordi integrativi 25 settembre 1997 e 27 aprile 1998 (in virtù dei quali era consentita l’assunzione a termine fino al 30 maggio 1998, per far fronte alle esigenze del servizio in concomitanza delle assenze per ferie durante il periodo giugno-settembre) e poi è giunta alla conclusione della nullità della relativa clausola facendo riferimento ad una diversa fonte normativa (cioè alla L. n. 230 del 1962).

5- Col quinto motivo la società lamenta violazione e falsa applicazione della n. 230 del 1962, art. 1, comma 2, lett. b), dell’art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994, della L. n. 56 del 1987, art. 23, dell’art. 1362 cod. civ. ( art. 360 cod. proc. civ., n. 3).

Si sostiene che, nella specie, non deve farsi riferimento alla L. n. 230 del 1962, art. 1, comma 2, ma soltanto art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994, richiamato dalla L. n. 56 del 1987, art. 23, che non richiede l’indicazione del nome del dipendente sostituito e del periodo della sostituzione.

6- Col sesto motivo si denuncia violazione ed erronea applicazione degli artt. 1206, 1207, 1217, 1218, 1219, 1223, 2094, 2099, 2697 cod. civ. ( art. 360 cod. proc. civ., n. 3).

7- Col settimo motivo, si denuncia, in relazione alla precedente censura, contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ( art. 360 cod. proc. civ., n. 5).

In via subordinata, rispetto ai precedenti motivi, la ricorrente sostiene che con riguardo alle conseguenze economiche della dichiarazione di illegittimità del termine la sentenza impugnata avrebbe violato, con motivazione contraddittoria, i principi e le norme sulla messa in mora e sulla corrispettività delle prestazioni.

In base a tali principi i lavoratori, nel caso di nullità del termine apposto al contratto di lavoro, avrebbero diritto, a titolo risarcitorio, alle retribuzioni solo a partire dal momento dell’effettiva ripresa del servizio. Conseguentemente non è condivisibile la sentenza impugnata in relazione al riconoscimento del diritto alla controprestazione retributiva pur in assenza della prestazione lavorativa e in relazione alla mancata deduzione dell’aliunde perceptum.

2- Esame dei motivi.

8.- In ordine logico vanno esaminati per primi e congiuntamente – data la loro intima connessione – il terzo, il quarto e il quinto motivo.

Tali motivi sono fondati, nei sensi di seguito precisati.

In base ad un consolidato orientamento di questa Corte – cui il Collegio intende dare continuità – per i contratti successivi al 30 giugno 1997 (cioè al periodo di applicazione del D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, art. 9, convertito dalla L. 28 novembre 1996, n. 608) e anteriori al c.c.n.l. del 11 gennaio 2001 (nonchè al nuovo regime previsto dal D.Lgs. n. 368 del 2001) vanno applicati i principi più volte affermati da questa Corte in materia, in base ai quali, sulla scia di Cass SU. 2 marzo 2006 n. 4588, è stato precisato che "l’attribuzione alla contrattazione collettiva, della L. n. 56 del 1987, ex art. 23 del potere di definire nuovi casi di assunzione a termine rispetto a quelli previsti dalla L. n. 230 del 1962, discende dall’intento del legislatore di considerare l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato del lavoro idonea garanzia per i lavoratori ed efficace salvaguardia per i loro diritti (con l’unico limite della predeterminazione della percentuale di lavoratori da assumere a termine rispetto a quelli impiegati a tempo indeterminato) e prescinde, pertanto, dalla necessità di individuare ipotesi specifiche di collegamento fra contratti ed esigenze aziendali e di provare la sussistenza del nesso causale fra le mansioni in concreto affidate e le esigenze aziendali poste a fondamento dell’assunzione a termine" (vedi, fra le altre: Cass. 27 luglio 2010, n. 17550; Cass. 8 luglio-2009, n. 15981; Cass. 4 agosto 2008, n. 21063, nonchè Cass. 20 aprile 2006, n. 9245; Cass. 7 marzo 2005, n. 4862; Cass. 26 luglio 2004, n. 14011).

In tale quadro, ove però un limite temporale sia stato previsto dalle parti collettive (anche con accordi integrativi del contratto collettivo), la relativa inosservanza determina la nullità della clausola di apposizione del termine (vedi, per tutte: Cass. 23 agosto 2006, n. 18383; Cass. 14 aprile 2005, n. 7745; Cass. 14 febbraio 2004, n. 2866), per cui, come ripetutamente affermato da questa Corte, deve ritenersi che "in materia di assunzioni a termine di dipendenti postali, con l’accordo sindacale del 25 settembre 1997, integrativo dell’art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994, e con il successivo accordo attuativo, sottoscritto in data 16 gennaio 1998, le parti hanno convenuto di riconoscere la sussistenza della situazione straordinaria, relativa alla trasformazione giuridica dell’ente ed alla conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso di attuazione, fino alla data del 30 aprile 1998, sicchè deve escludersi la legittimità delle assunzioni a termine cadute dopo il 30 aprile 1998, per carenza del presupposto normativo derogatorio, con la ulteriore conseguenza della trasformazione degli stessi contratti a tempo indeterminato, in forza della L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1" (vedi, fra le altre: Cass. 1 ottobre 2007, n. 20608; Cass. 27 marzo 2008, n. 7979; Cass. 27 luglio 2010, n. 17550 cit.).

Peraltro, tale limite temporale (del 30 aprile 1998) non riguarda i contratti stipulati ex art. 8 c.c.n.l. 1994 per "necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie" (per i quali vedi, fra le altre: Cass. 2 marzo 2007, n. 4933; Cass. 7 marzo 2008, n. 6204; Cass. 28 marzo 2008, n. 8122), mentre, per quanto riguarda la proroga di trenta giorni prevista dall’accordo 27 aprile 1998, per i contratti in scadenza al 30 aprile 1998, la giurisprudenza costante di questa Corte ne ha affermato la legittimità, sulla base della sussistenza, riconosciuta in sede collettiva, delle esigenze contingenti ed imprevedibili, connesse con i ritardi che hanno inciso negativamente sul programma di ristrutturazione (vedi, fra le altre: Cass. 24 settembre 2007, n. 19696).

La impugnata sentenza ha disatteso i principi sopra richiamati e, nei suddetti limiti, va cassata, con assorbimento degli altri motivi ed in specie per i contratti che ricadono temporalmente nella previsione di cui al D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, art. 9, convertito in L. 28 novembre 1996, n. 608, tale norma "prevede che le assunzioni a tempo determinato effettuate dall’ente poste nel periodo compreso dal 26 novembre 1994 al 30 giugno 1997 decadono allo scadere del termine finale di ciascun contratto e non possono quindi dare luogo a rapporti di lavoro a tempo indeterminato" (v. Cass. 30-10-2001 n. 13515, Cass. 22-1-2002 n. 668, Cass. 22-2-2002 n. 2615).

Tale norma eccezionale (che, giustificata da esigenze peculiari nella fase di transizione tra il regime pubblicistico e il regime privatistico, ha superato il vaglio di costituzionalità, v. C. Cost. n. 419/2000), "esprime con chiarezza l’intento di rendere temporaneamente inoperanti, a tutti i contratti conclusi nel determinato arco di tempo, le disposizioni della L. n. 230 del 1962 e successive modifiche" (v. Cass. 2615/2002 cit.).

Per i contratti successivi al detto periodo ed anteriori al ccnl del 11-1-2001 (nonchè al nuovo regime previsto dal D.Lgs. n. 348 del 2001) vanno applicati i principi più volte affermati da questa Corte in materia, in base ai quali, sulla scia di Cass. SU. 2-3-2006 n. 4588, è stato precisato che l’attribuzione alla contrattazione collettiva, della L. n. 56 del 1987, ex art. 23, del potere di definire nuovi casi di assunzione a termine rispetto a quelli previsti dalla L. n. 230 del 1962, discende dall’intento del legislatore di considerare l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato del lavoro idonea garanzia per i lavoratori ed efficace salvaguardia per i loro diritti (con l’unico limite della predeterminazione della percentuale di lavoratori da assumere a termine rispetto a quelli impiegati a tempo indeterminato) e prescinde, pertanto, dalla necessità di individuare ipotesi specifiche di collegamento fra contratti ed esigenze aziendali e di provare la sussistenza del nesso causale fra le mansioni in concreto affidate e le esigenze aziendali poste a fondamento dell’assunzione a termine" (v. fra le altre Cass. 8-7-2009 n. 15981, Cass. 4-8-2008 n. 21063, v. anche Cass. 20-4-2006 n. 9245, Cass. 7-3-2005 n. 4862, Cass. 26-7-2004 n. 14011).

In tale quadro, ove però un limite temporale sia stato previsto dalle parti collettive (anche con accordi integrativi del contratto collettivo), la sua inosservanza determina la nullità della clausola di apposizione del termine (v. fra le altre Cass. 23-8-2006 n. 18383, Cass 14-4-2005 n. 7745, Cass. 14-2-2004 n. 2866), per cui, come ripetutamente affermato da questa Corte, deve ritenersi che "in materia di assunzioni a termine di dipendenti postali, con l’accordo sindacale del 25 settembre 1997, integrativo dell’art. 8 del c.c.n.l.

26 novembre 1994, e con il successivo accordo attuativo, sottoscritto in data 16 gennaio 1998, le parti hanno convenuto di riconoscere la sussistenza della situazione straordinaria, relativa alla trasformazione giuridica dell’ente ed alla conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso di attuazione, fino alla data del 30 aprile 1998; ne consegue che deve escludersi la legittimità delle assunzioni a termine cadute dopo il 30 aprile 1998, per carenza del presupposto normativo derogatorio, con la ulteriore conseguenza della trasformazione degli stessi contratti a tempo indeterminato, in forza dell’art. 1 della legge 18 aprile 1962 n. 230" (v., fra le altre, Cass. 1-10-2007 n. 20608, Cass. 27-3-2008 n. 7979, Cass. 18378/2006 cit.).

Peraltro, tale limite temporale (del 30-4-1998) non riguarda i contratti stipulati ex art. 8 ccnl 1994 per "necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie" (per i quali v. fra le altre Cass. 2 marzo 2007 n. 4933, Cass. 7-3-2008 n. 6204, Cass. 28-3-2008 n. 8122), mentre, per quanto riguarda la proroga di trenta giorni prevista dall’accordo 27-4-1998, per i contratti in scadenza al 30-4-1998, la giurisprudenza costante di questa Corte ne ha affermato la legittimità, sulla base della sussistenza, riconosciuta in sede collettiva, delle esigenze contingenti ed imprevedibili, connesse con i ritardi che hanno inciso negativamente sul programma di ristrutturazione (v. fra le altre Cass. 24-9-2007 n. 19696).

3 – Conclusioni 9.- La impugnata sentenza ha disatteso i principi sopra richiamati e deve essere, pertanto, cassata, in riferimento ai suddetti motivi.

Tanto basta per disporre l’assorbimento degli altri motivi (primo, secondo, sesto e settimo).

La causa va rinviata alla Corte d’appello di Reggio Calabria la quale – con specifico riferimento al contratto intercorso tra le parti nel 2000, in concomitanza di assenze per ferie, per il quale è causa – provvederà attenendosi ai principi stessi (indicati sopra al punto 8) e statuirà anche sulle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo, il quarto e il quinto motivo, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata, in relazione alle censure accolte, e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Reggio Calabria.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 14-06-2011) 16-09-2011, n. 34199

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Svolgimento del processo

D.N.G. propone ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna, con la quale è stata confermata la sentenza del giudice monocratico del tribunale della stessa città, che lo aveva condannato alla pena di mesi cinque e giorni 10 di reclusione per il reato di cui all’art. 610 c.p. perchè mostrando una pistola scaccia cani priva del prescritto tappo rosso e dicendo "non farmi arrabbiare, dammi da bere o ti faccio un casino" costringeva il barista C.S. a servirgli una ulteriore birra nonostante che apparisse già ubriaco.

Il ricorrente indica nell’intestazione sei generici motivi di doglianza, solo in parte sviluppati nella motivazione del ricorso, che qui letteralmente si trascrivono:

1. inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale di cui si deve tener conto nell’applicazione della legge penale;

2. mancata motivazione, come risulta dal testo del provvedimento impugnato (secondo il ricorrente la sentenza impugnata utilizza un escamotage per evitare di affrontare la doglianza di cui al primo motivo di appello e per l’effetto lascia priva di motivazione la questione prospettata);

3. violazione del principio di tipicità della legge penale anche processuale;

4. manifesta illogicità della motivazione come risulta dal provvedimento impugnato;

5. inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di improcedibilità, di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità e/o di decadenza;

6. violazione dell’art. 546, comma 1, lett. g) e commi 2 e 3.

Per tali motivi chiede la cassazione della sentenza, anche con rinvio.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato, ai limiti dell’inammissibilità, e deve dunque essere respinto.

Si deve premettere, dal momento che sono state indicate (anche se non correttamente sviluppate) doglianze relative alla motivazione, che ci troviamo di fronte ad una doppia conforme, per cui le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico e inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione (Cassazione penale, sez. 2, 15 maggio 2008, n. 19947). Ma, a prescindere da ciò, si deve comunque osservare che la sentenza della Corte d’appello risulta correttamente motivata in ordine al fatto e alla sua qualificazione giuridica.

Quanto ai motivi del ricorso, si è già evidenziato nelle considerazioni in fatto che risultano specificate e sviluppate nella parte motiva solo tre censure. Innanzitutto viene ribadita l’eccezione di nullità della sentenza per essere stata motivata e sottoscritta da un giudice diverso rispetto a quello che ha redatto il dispositivo mediante lettura in udienza; l’eccezione, già respinta dalla Corte d’appello con congrua e specifica motivazione (In forza della quale la di Corte d’appello ha anche disposto la correzione dell’epigrafe della sentenza), è assolutamente infondata.

Inoltre, da un esame degli atti risulta che la firma apposta in calce alla sentenza è simile a quella del dispositivo ed a quella apposta sul contestuale provvedimento di convalida dell’arresto, da cui può desumersi che non vi è stato mutamento del giudice, ma, come rilevato dalla Corte d’appello, semplice errore materiale nell’intestazione del provvedimento (Ciò risulta, infine, dalla dichiarazione pervenuta dal Tribunale di Bologna, in atti).

Quanto al secondo profilo, relativo alla qualificazione del fatto di reato, trattasi di questione di merito che non può essere riesaminata in questa sede, dal momento che la sentenza impugnata ha fornito adeguata e corretta motivazione in ordine alla sussistenza della fattispecie contestata; in particolare la Corte, dopo aver ricostruito il fatto, ha dato atto che la minaccia è stata tutt’altro che fine a se stessa, quanto piuttosto univocamente indirizzata a costringere la persona offesa a servire nuovamente da bere, ossia a tenere un comportamento che la stessa persona offesa si era legittimamente rifiutata di porre in essere, con la conseguente integrazione degli estremi costitutivi del reato di violenza privata.

Quanto, infine, all’ultima censura "sviluppata" in motivazione, non può non rilevarsi che il ricorrente si è limitato ad affermare testualmente: "gli effetti di tali vizi decisionali si sono riverberati altresì sul trattamento sanzionatorio che ne è derivato, anch’esso frutto di errori in iudicando". Trattasi di censura evidentemente generica e dunque inammissibile, tanto più che sembra essere allegata dal ricorrente quale effetto della asserita precedente nullità, che viceversa questa Corte ha escluso. Per i motivi esposti il ricorso deve essere rigettato.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 a favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 06-07-2011) 30-09-2011, n. 35653

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza 22/10/07 il Giudice di pace di Roma, rilevato che nei confronti di P.C., tratto a giudizio davanti al suo Ufficio per il reato di cui all’art. 590 c.p., veniva contestata anche l’ipotesi di reato (in realtà l’aggravante) di cui all’art. 583 c.p., disponeva trasmettersi gli atti al Pm per il loro inoltro alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, competente per materia.

Con ordinanza 25/2/11, su conforme rilievo del Pm sollevato all’udienza del 23/2/11, il detto Tribunale ricusava tale competenza e, nel denunciare conflitto negativo sulla medesima, disponeva trasmettersi gli atti a questa Corte per la soluzione. Deduceva infatti che il D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 4, comma 1, lett. a, prevedeva la competenza per materia del giudice di pace in tutte le ipotesi, anche aggravate, di lesioni colpose perseguibili a querela, con la sola eccezione di quelle, gravi o gravissime, derivanti dalla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene sul lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale ( art. 590 c.p., u.c.). Estranea al caso in esame anche la competenza, trasferita al tribunale dal D.Lgs. n. 92 del 2008 convertito in L. n. 125 del 2008 (a conferma di quella residua del giudice di pace), per le lesioni gravi e gravissime procurate in stato di ebbrezza da alcolici o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti in violazione degli artt. 186 e 187 C.d.S..

All’udienza camerale fissata per la discussione il PG presso questa Corte concludeva perchè venisse dichiarata la competenza del Giudice di pace.

I rilievi del Tribunale remittente sono corretti. La norma del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 4, in tema di lesioni colpose "ordinarie" (non afferenti, cioè, a determinate materie indicate nella norma stessa), perseguibili a querela, prevede la competenza (penale) per materia del Giudice di pace (lett. a) senza alcuna distinzione legata alla gravita delle lesioni medesime. Ne consegue, nel caso in esame, che la contestata aggravante dell’art. 583 c.p. (per le lesioni personali gravi, ma pur sempre colpose e perseguibili a querela, conseguite all’incidente stradale) non comporta la superiore competenza del tribunale.

Conforme anche la richiesta del PG, va pertanto dichiarata la competenza del Giudice di Pace di Roma, cui gli atti vanno trasmessi.

P.Q.M.

dichiara la competenza del Giudice di Pace di Roma, cui dispone trasmettersi gli atti.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.