Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 11-07-2011) 14-10-2011, n. 37050 Misure di prevenzione

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Svolgimento del processo

1. – F.M., cittadino extracomunitario, è stato condannato – nel giudizio di primo grado ed in quello d’appello, svoltosi dinanzi alla Corte di Appello di Torino – alla pena di giustizia, siccome ritenuto colpevole dei reati, unificati nel vincolo della continuazione, di illecito trattenimento nel territorio dello Stato ( D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 quater), di false dichiarazioni a pubblico ufficiale sull’identità propria ( art. 495 c.p.), di mancata esibizione di un documento di identità e del permesso di soggiorno ( D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 6, comma 3).

2. – Avverso la sentenza della Corte territoriale piemontese, emessa il 7 luglio 2010, ha proposto tempestiva impugnazione l’imputato, personalmente, chiedendone l’annullamento:

– con il primo motivo, per vizio di motivazione, relativamente alla mancata assoluzione dal reato ( D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 quater) contestatogli al capo A, non avendo i giudici di appello fornito adeguata risposta al rilievo difensivo secondo cui mancava, nel caso in esame, un presupposto del reato, attesa l’insussistenza di una precedente condanna definitiva per violazione di un precedente ordine di allontanamento; – con il secondo motivo, per vizio di motivazione, relativamente alla mancata assoluzione dal reato ( art. 495 c.p.) contestatogli al capo B, avendo i giudici di appello incongruamente valorizzato il dato che esso ricorrente, in occasione di precedenti controlli, avesse fornito identità diverse, senza considerare, per un verso, che in assenza di una identificazione certa, secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità, la consumazione del reato, in applicazione del principio generale del favor rei, deve farsi risalire al momento in cui l’Imputato ha rilasciato per la prima volta le sue generalità e quindi, nel caso in esame, al 7 febbraio 2004, con conseguente estinzione per prescrizione del reato; per altro verso, che doveva ritenersi verosimile che le contestate false dichiarazioni erano da ricollegarsi, in realtà, ad un errore di trascrizione ovvero di comunicazione tra verbalizzanti ed esso ricorrente.

Motivi della decisione

1. – La sentenza impugnata deve essere annullata relativamente alla condanna dell’imputato F.M. per i reati a lui contestati ai capi A ( D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 quater) e C ( D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 6, comma 3) e rinviata ad altra sezione della Corte di Appello di Torino per la rideterminazione della pena per il reato di cui al capo B ( art. 495 cod. pen.).

1.1 – Con riferimento al reato contestato al ricorrente al capo A della rubrica, la Corte deve infatti rilevare, in via preliminare ed assorbente, che la fattispecie di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5-quater, che punisce la condotta di ingiustificata inosservanza dello straniero già espulso ad un nuovo ordine di allontanamento del questore, ancorchè posta in essere prima della scadenza dei termini per il recepimento della direttiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2006, deve considerarsi non più applicabile nell’ordinamento interno, a seguito della pronuncia della Corte di giustizia U.E. 28.4.2011 (nell’ambito del processo El Dridi, C-61/11PPU), che ha affermato l’incompatibilità di detta norma incriminatrice con la predetta normativa comunitaria, determinando effetti sostanzialmente assimilabili alla "abolitio criminis": con la conseguente necessità di dichiarare, nei giudizi di cognizione, che il fatto non è più previsto dalla legge come reato, e fare ricorso in sede di esecuzione – per via di interpretazione estensiva – alla previsione dell’art. 673 c.p.p. (cfr. Sez. 1, 28.4.2011, n. 22105 e 29.4.2011, n. 20130).

1.2 – Per quanto attiene, poi, al reato contestato al capo C ( D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 6, comma 3), occorre considerare che le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U. del 24 febbraio 2011, P.M. in proc. Alacev Pavel), con decisione condivisa dal Collegio, hanno stabilito che, a seguito della modifica del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 6, comma 3, (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) ad opera della L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 1, comma 22, lett. h), i soggetti attivi del reato di inottemperanza "all’ordine di esibizione del passaporto o di altro documento di identificazione e del permesso di soggiorno o di altro documento attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato" sono esclusivamente gli stranieri "legittimamente" soggiornanti nel territorio dello Stato.

Non integra, invece, nè questa, nè altra ipotesi di reato, l’omessa esibizione, da parte dello straniero extracomunitario, immigrato clandestinamente in Italia ed irregolare, del permesso o della carta di soggiorno ovvero del documento di identificazione per stranieri di cui al citato D.Lgs., art. 6, comma 9, in quanto il possesso di uno di questi ultimi documenti è inconciliabile con la condizione stessa di "straniero clandestino" e, conseguentemente, ne è inesigibile l’esibizione.

1.3 – Privo di fondamento deve ritenersi, infine, il secondo motivo d’impugnazione dedotto in ricorso, che denunzia l’inadeguatezza della motivazione della sentenza impugnata, relativamente al mancato proscioglimento del ricorrente dal reato contestato al capo B. Le argomentazioni prospettate in ricorso sul punto, infatti, ripropongono deduzioni già disattese dalla Corte territoriale con argomentazioni immuni da vizi logici o giuridici. Ed invero la Corte distrettuale, e prima il Tribunale, ha dato atto della pluralità di dichiarazioni rese nel tempo dall’Imputato sull’identità personale, logicamente desumendo da tale contesto caratterizzato da persistente incertezza, la inveridicità anche di quelle fornite da ultimo, evidenziando, anche attraverso il pertinente riferimento ad una decisione di questa Corte (Sez. 6, sentenza n. 12162 dell’11 marzo 2009, imp. Fadili, non massimata) che tale conclusione risponde "a massima plausibile di comune esperienza", configurando il contesto soggettivo e "storico" descritto a carico dell’imputato, quantomeno un onere di specifica allegazione, idonea a superare l’efficacia probatoria delle constatate precedenti condotte ed a comprovare la veridicità di quanto affermato da ultimo.

P.Q.M.

Annulla la sentenza Impugnata relativamente ai reati di cui ai capi A ( D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 quater) e C ( D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 6, comma 3) perchè i fatti non sono previsti dalla legge come reato e rinvia ad altra sezione della Corte di Appello di Torino per la rideterminazione della pena per il reato di cui al capo B ( art. 495 c.p.). Rigetta nel resto il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, Sent., 05-12-2011, n. 9565

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Svolgimento del processo

La sig.ra M.B. aveva presentato, in data 3.11.1995, domanda di sanatoria per cambio di destinazione d’uso e ampliamento di un fabbricato di sua proprietà in Viterbo, località La Quercia, piazza Campo Graziano.

Con determinazione del 24.4.1998 il Sindaco di Viterbo ha recepito il parere espresso dalla commissione edilizia comunale nella seduta del precedente 28 gennaio, favorevole al cambio di destinazione d’uso e contrario per la sanatoria dell’ampliamento.

Avverso il provvedimento la sig.ra B. ha promosso il presente ricorso, con deduzioni di eccesso di potere per difetto dei presupposti e difetto di motivazione.

Il Comune di Viterbo si è costituito in giudizio e ha controdedotto che l’area sulla quale insiste ampliamento abusivo è di proprietà del Comune stesso e, ai sensi dell’art. 32, comma 4, della legge n. 47/1985, nella formulazione vigente al momento dell’assunzione del provvedimento di diniego, il rilascio della concessione o dell’autorizzazione in sanatoria per le opere eseguite da terzi su aree di proprietà dello Stato o di enti pubblici territoriali è subordinato alla disponibilità dell’ente proprietario a concedere onerosamente, alle condizioni previste da legge, l’uso del suolo su cui insiste la costruzione.

Le parti hanno prodotto documentazione a sostegno delle rispettive tesi.

Con ordinanza 28.4.2011 n. 3634 di questa Sezione sono state disposte incombenze interlocutorie a carico del Comune di Viterbo.

La causa è passata in decisione all’udienza del 20.10.2011.

Motivi della decisione

La motivazione del diniego parziale di sanatoria edilizia fa riferimento sia a motivi paesaggistico ambientali, sia alla circostanza che l’opera ricade in area non di proprietà all’interno di zona P.E.E.P. con destinazione pubblica.

Occorre premettere che non rileva la circostanza, invocata dalla ricorrente, dell’anteriorità della costruzione rispetto al vincolo ambientale di zona, giacché, come da costante indirizzo giurisprudenziale, l’amministrazione preposta all’esame delle domande di condono decide con riguardo alle evenienze di fatto presenti e alle norme vigenti all’atto della determinazione.

Tuttavia l’amministrazione non può ritenersi esente dall’onere di motivare adeguatamente le proprie scelte e la motivazione deve essere particolarmente puntuale in ordine alle ragioni di contrasto con le esigenze di tutela paesaggistica nelle ipotesi di preesistenza della costruzione al vincolo (T.A.R. Lazio, II, 5.2.2009 n. 1212). In ogni caso la valutazione amministrativa deve essere nei limiti del possibile orientata a preservare l’edificato, quando ne sia giustificata la compatibilità con il bene ambientale protetto (T.A.R. Lazio, II, 8.7.2010 n. 23769), e il generico riferimento all’esistenza del vincolo non può essere ritenuta adeguata motivazione per denegare il condono edilizio richiesto (T.A.R. Lazio, II, 13.6.2011 n. 5245; T.A.R. Puglia, Bari, II, 9.2.2011 n. 228).

Quanto alla proprietà dell’area di sedime, identificata con la particella n. 217, foglio 160, del catasto terreni, la sig.ra B. era stata sottoposta a indagini penali ai sensi degli artt. 633 e 639 del codice penale, per aver occupato arbitrariamente una porzione di terreno di proprietà del Comune di Viterbo. Le indagini sono state concluse da decreto di archiviazione in data 3.1.2009, non essendo stata raggiunta la prova dell’accusa. Peraltro, agli atti procedimentali era stata acquisita una nota dichiarativa del dirigente del Settore Programmazione e Sviluppo Economico del Comune di Viterbo in data 5.12.1996, esibita in copia dalla ricorrente al fascicolo di causa del presente giudizio, nella quale è indicato l’esito negativo della verifica interna amministrativa per l’accertamento della proprietà comunale della particella n. 217.

Si può, perciò, ritenere che al tempo della determinazione in questa sede impugnata (24.4.1998) l’area sulla quale è stato realizzato l’ampliamento non apparteneva al Comune. In senso contrario non può essere considerata valida prova la visura catastale da ultimo depositata dalla difesa dell’Amministrazione, la quale attesta la proprietà comunale dell’area (riveniente dalla dante causa proprietaria cedente sig.ra Laura Bertarelli), ma in riferimento a rogito notarile di cessione gratuita in data 15.10.2009, posteriore alla data di conclusione delle indagini preliminari del pubblico ministero (3.1.2009), le quali avevano escluso la prova della proprietà pubblica nel periodo anteriore.

Il provvedimento impugnato, in considerazione di quanto premesso, è dunque viziato per insufficiente motivazione e difetto del presupposto relativo alla proprietà dell’area di sedime in testa all’ente locale.

In conclusione, il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Sussistono giusti motivi per compensare, tra le parti, le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis) accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. VI, Sent., 27-12-2011, n. 6839 Università Accademia di belle arti

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il professore S. L. è stato escluso dalla candidatura per le elezioni per il rinnovo della carica di Direttore dell’Accademia di Belle Arti di Lecce in quanto ritenuto non in possesso dei requisiti di eleggibilità, perché appartenente al ruolo di docenza di seconda fascia.

2. La sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Lecce), n. 3149/2009 ha respinto il ricorso da lui proposto, confermando l’assunto dell’Amministrazione resistente, ovvero che il direttore dell’Accademia può essere eletto solo tra i professori di prima fascia.

3. Per ottenere la riforma della citata sentenza il professore L. ha proposto appello al Consiglio di Stato.

4. L’appello non merita accoglimento.

5. Il Collegio condivide le considerazioni del giudice di primo grado, in base alle quali l’elettorato passivo per la carica di Direttore dell’Accademia di Belle Arti spetta soltanto ai professori di prima fascia.

5.1. In primo luogo, viene in rilievo la chiara previsione normativa contenuta nell’art. 6, comma 2, d.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132 (Regolamento recante criteri per l’autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della l. 21 dicembre 1999, n. 508).

In base a tale disposizione, "il direttore è eletto dai docenti dell’istituzione, nonché dagli assistenti, dagli accompagnatori al pianoforte e dai pianisti accompagnatori, tra i docenti, anche di altre istituzioni, in possesso di particolari requisiti di comprovata professionalità stabiliti con il regolamento di cui all’articolo 2, comma 7, lettera a), della legge".

E’ evidente che la norma opera una netta distinzione – rapportata alla nomenclatura del tempo – tra coloro che hanno diritto all’elettorato attivo (docenti, assistenti, accompagnatori e pianisti accompagnatori) e coloro cui spetta l’elettorato passivo (i soli docenti).

E’ bene precisare che per effetto dell’art. 20 del C.C.N.L. 16 febbraio 2005 (per il comparto del personale delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale per il quadriennio normativo 2002/2005 e il biennio economico 2002/2003) i docenti delle istituzioni di alta cultura sono stati inquadrati in due fasce: i professori in quella dei professori di prima fascia, gli assistenti e gli accompagnatori in quella dei professori di seconda fascia.

La diversa qualificazione formale così introdotta in base alla contrattazione collettiva non incide sulla portata del contenuto normativo dell’art. 6, comma 2, d.P.R. n. 132 del 2003: diversamente, mediante un artificio nominalistico la platea di riferimento nettamente identificata da quella diposizione verrebbe surrettiziamente allargata a figure che manifestamente escludeva. Oggi perciò l’art. 6 va letto nel senso che l’elettorato passivo compete soltanto ai professori di prima fascia, e non è esteso anche a quelli di seconda fascia (in precedenza accompagnatori e assistenti). Quest’ultimi rimangono elettori, ma non possono essere eletti.

Tale diversa idoneità all’elettorato passivo, diversamente da quanto sostiene l’appellante, non dà luogo ad un ingiusto privilegio (sarebbe semmai il reciproco), ma è la risultante di una volontà normativa che non appare affatto arbitraria. È infatti congruo e ragionevole che le funzioni di direttore siano riservate a quanti, per l’essere professori di prima fascia, abbiano dimostrato una maggiore qualificazione all’attività di docenza, alla cui concreta organizzazione l’ufficio di cui si tratta è preposto. Per regola ritornante nell’ordinamento, la circostanza che l’elettorato attivo sia esteso a tutti non comporta altrettanta estensione dell’idoneità all’elettorato passivo: l’uno infatti esprime l’interesse alla rappresentanza, l’altro l’idoneità allo svolgimento delle funzioni amministrative. Un conto perciò è l’idoneità ad esprimere il voto (che il legislatore riconosce anche ai docenti di seconda fascia), un conto è l’idoneità ad esercitare le funzioni di direttore (e, dunque, l’idoneità ad essere eletto), che il legislatore circoscrive ai docenti di prima fascia.

Tutte le considerazioni svolte nell’appello in ordine alla presenta arbitrarietà di tale distinzione sono pertanto manifestamente infondate.

5.2. Questa considerazione ha ulteriore conferma, come evidenzia la sentenza di primo grado, nell’art. 12, comma 2, dello Statuto dell’Accademia di Belle Arti di Lecce, che prevede espressamente la possibilità di nominare un Prodirettore tra i soli docenti di prima fascia, così confermando, in maniera chiara, che anche il Direttore debba appartenere allo stesso ruolo.

6. L’appello deve, pertanto, essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il professore S. L. al pagamento delle spese di giudizio a favore dell’Accademia di Belle Arti di Lecce che liquida in complessivi Euro 1.000,00 (mille/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Campania Napoli Sez. VIII, Sent., 12-01-2012, n. 98

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ricorso iscritto al n. 4275/2003 D.R., quale proprietario in Cesa di un suolo iscritto in catasto alla particella 5118, fg 2, di are 14,49 destinato a zona urbana di espansione delle aree centrali con indice di fabbricazione di 3,15 mc/mq, impugnava, chiedendone l’annullamento, il decreto prot. n. 34/URB/SA del 21.01.2003 e gli atti ad esso connessi con cui la Provincia di Caserta approvava il piano regolatore generale del Comune di Cesa destinando l’area di sua pertinenza a parcheggio e a spazio pubblico attrezzato.

A sostegno del ricorso deduceva i seguenti motivi di diritto:

– violazione degli arttt. 42 e 97 Cost., art. 7 e segg. della L. n. 1150 del 1942, art. 3 della L. n. 241 del 1990, della L.R. Campania n. 14 del 1982, e n. 9 del 1983, eccesso di potere per difetto di istruttoria, violazione di norme tecniche, difetto di motivazione, omesso esame di circostanze di risolutivo rilievo sviamento;

La destinazione di zona impressa all’area della ricorrente è frutto di inadeguata istruttoria e di palese violazione di norme tecniche.

La destinazione ad uso pubblico dell’area di limitata estensione oggetto di causa crea solo problemi di sicurezza e vivibilità senza alcun beneficio pubblico. Gli standards urbanistici di cui al D.M. n. 1444 del 1968 restano ampiamente soddisfatti anche conservando al ricorrente la proprietà del suolo e la sua pregressa utilizzabilità. Si finisce così per imporre un vincolo espropriativo senza indennizzo.

In considerazione dell’affidamento consolidato creato dalla precedente destinazione urbanistica si imponeva una puntuale esposizione del superiore interesse pubblico che si accredita prevalente su quello privato.

L’area della ricorrente per le caratteristiche proprie e per destinazione ed utilizzazione dei suoli circostanti è suscettibile di essere utilizzata solo a fini residenziali , trattandosi di suolo inserito in un’area urbanizzata.

Le soluzioni dello strumento urbanistico da adottare devono essere giustificate da ragioni di prevalente interesse pubblico quando vanno ad incidere su aspettative ed interessi dei privati.

Sulla base di tali ragioni concludeva per l’accoglimento del ricorso.

Il Comune di Cesa e la Provincia di Caserta si costituivano per opporsi al ricorso chiedendone il rigetto.

Alla pubblica udienza di discussione del 14.12.2011 il ricorso veniva introitato per la decisione.

2. Ciò premesso, il ricorso è infondato e va respinto secondo quanto di seguito argomentato.

2.1 Va innanzitutto esclusa l’accoglibilità dei motivi con cui si censura la scelta pianificatoria operata dall’amministrazione per violazione di legge , eccesso di potere, omessa motivazione, nonché per illegittima omissione di valutazione dei contrapposti interessi in gioco, con riferimento alla peculiarità del caso concreto.

In tema di approvazione dello strumento urbanistico generale la giurisprudenza è pacifica nel senso che le scelte pianificatorie operate dall’Amministrazione costituiscono apprezzamento di merito sottratto al sindacato di legittimità, salvo che non siano inficiate da errori di fatto, o abnormi illogicità, ovvero da arbitrarietà, irrazionalità o manifesta irragionevolezza, in relazione alle esigenze che si intendono concretamente soddisfare (cfr., tra le tante, da ultimo, Cons. Stato, IV, 26 maggio 2003, n. 2827; 6 maggio 2003, n. 2386; VI, 7 agosto 2003, n. 4568). Esse, inoltre, quando si concentrano nella destinazione di singole aree, non necessitano di apposita motivazione, oltre quella che si può evincere dai criteri generali di ordine tecnico-discrezionale seguiti nell’impostazione del piano stesso (per tutte, cfr. Cons. Stato, IV, 25 luglio 2001, n. 4077). Le scelte discrezionali effettuate non sono sindacabili, salvo che risultino incoerenti con l’impostazione di fondo dell’intervento pianificatorio o manifestamente incompatibili con le caratteristiche oggettive del territorio (tra le tante, cfr. Cons. Stato, IV, 14 giugno 2001, n. 3146).

Si sottraggono ai principi di cui sopra, come da Corte Cost. n. 179/1999, solo le particolari situazioni che abbiano creato aspettative o affidamenti in favore di soggetti le cui posizioni appaiono meritevoli di specifiche considerazioni, quali l’esistenza di una convenzione di lottizzazione o di una sentenza dichiarativa dell’obbligo di stipulare la convenzione urbanistica, un giudicato di annullamento di diniego di concessione, la decadenza di un vincolo preordinato all’espropriazione (per tutte, cfr. Cons. Stato, IV, 6 maggio 2003, n. 2386; 15 maggio 2003, n. 2827; V, 23 maggio 2000, n. 2982)".

A ben vedere, nessuna di tali situazioni ricorre nella specie dal momento che parte ricorrente ha posto a sostegno della invocata aspettativa la sola destinazione impressa all’area sulla base del previgente strumento urbanistico non rientrante di per sé tra le aspettative giuridicamente qualificate di cui sopra.

2.2 Sotto tale profilo la doglianza non risulta meritevole di giuridico rilievo dal momento che la comparazione tra la destinazione urbanistica dell’area previgente alla modifica del PRG e quella impressa da quest’ultimo, pacificamente, non può fondare alcun vizio di illegittimità.

L’esercizio dello "jus variandi" in sede pianificatoria include il potere di mutare discrezionalmente il regime giuridico-urbanistico dell’area, nel senso di cambiare la sua "vocazione" in senso giuridico.

Argomentando diversamente, ossia sostenendo che la nuova destinazione debba trovare motivazione nella vocazione giuridica precedentemente individuata, indurrebbe a negare il fondamento stesso del potere conformativo che trova espressione nella potestà pianificatoria.(cfr Cons. Stato sez. IV, 16.02.2011, n. 1015).

2.3 Nemmeno può ritenersi sussistente il denunciato contrasto con lo stesso art. 42 della Costituzione invocato dalla difesa di parte ricorrente, dal momento che la norma in questione, prima di statuire che la proprietà privata può essere sottoposta ad esproprio, sancisce il principio della funzione sociale di detta proprietà e dunque ammette che, senza ricorrere alla procedura di esproprio, essa possa essere urbanisticamente conformata, per fini di interesse generale, nell’esercizio degli ampi poteri che la legislazione urbanistica attribuisce agli enti locali.

Per quanto concerne poi il profilo circa la mancata previsione di indennizzabilità dei vincoli asseritamente espropriativi imposti con il piano regolatore impugnato, in disparte la estrema genericità della censura, è da considerare che parte ricorrente non ha nemmeno comprovato la natura effettivamente ablatoria del vincolo medesimo.

Come noto, lo schema ablatorio-espropriativo con le connesse garanzie costituzionali anche in termini di indennizzo riguarda solo i vincoli suscettibili di essere attuati tramite procedura espropriativa ad iniziativa pubblica. Dette garanzie non includono altresì i vincoli che, pur importando una destinazione (anche di contenuto specifico) realizzabile ad iniziativa privata o promiscua pubblico-privata, e non comportino necessariamente espropriazione o interventi ad esclusiva iniziativa pubblica e quindi siano attuabili anche dal soggetto privato e senza necessità di previa ablazione del bene (cfr C.d.S. sez. IV, 22.06.2011. n. 3797). Si è difatti affermato che: "le destinazioni a parco urbano, a parcheggio e a viabilità non comportano automaticamente l’ablazione dei suoli ed ammettono, anzi, chiaramente la realizzazione, anche da parte di privati in regime di economia di mercato, delle relative attrezzature destinate all’uso pubblico, per escludere che l’imposizione dei relativi vincoli necessitasse della contestuale previsione dell’indennizzo e di una puntuale motivazione sulle ragioni assunte a base della loro reiterazione (cfr., C.d.S. sez. IV 10.07.2007 n. 5059, in fattispecie analoga, C.d.S., sez. IV, 28 febbraio 2995, n.693).

Ciò premesso, sulla base della sola indicazione di destinazione riportata in ricorso, ed in assenza della precisazione da parte della stessa parte ricorrente delle modalità con cui la normativa tecnica di attuazione dello strumento urbanistico impugnato consentiva di realizzare la destinazione medesima non è possibile stabilire a quale categoria sia ascrivibile il vincolo oggetto di contestazione.

Pertanto, anche sotto tale profilo il ricorso è da respingere.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge;

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali nei confronti delle parti costituite nella misura di complessive Euro 4.000,00 da suddividersi per metà in favore del Comune e per metà in favore della Provincia di Caserta.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Antonino Savo Amodio, Presidente

Alessandro Pagano, Consigliere

Renata Emma Ianigro, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.