Cass. civ. Sez. III, Sent., 24-07-2012, n. 12895 Risoluzione del contratto per inadempimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

La presente controversia si inserisce in un lungo contenzioso che trae origine dalla stipula di una scrittura privata in data 25.04.1960, denominata "contratto di vendita di stabile ad annualità", intervenuta tra B.P., coniugata C. e i coniugi D.S.C. e Bu.Na. che prevedeva: a) la vendita da parte della B. al D.S. e alla Bu. dell’immobile, sito in (OMISSIS), alla Via (OMISSIS) per il prezzo, da pagarsi in cinquanta anni, di L. 17.400.000 (da suddividersi in rate mensili di L. 29.000); b) la riserva di proprietà in favore della B. sino al termine dei pagamenti, previsto per l’anno 2010; c) il trasferimento immediato della proprietà dell’immobile in caso di morte della B. prima del 2010 (e sempre che ciò avvenisse successivamente alla morte del marito C.V., come di fatto avvenne, dal momento che la B. morì in data (OMISSIS), dopo il marito, deceduto nell’anno 1990); d) l’immediata locazione al D.S. di parte dell’immobile, per il canone mensile di L. 71.000, con facoltà di sublocazione, risultando l’altra parte riservata all’uso della B. e del marito.

Il D.S., avvalendosi della facoltà prevista in contratto, concesse in sublocazione l’appartamento al secondo piano dello stabile in questione ai coniugi T.E. e O. A.. Anche il rapporto di locazione tra il D.S. e i coniugi O. – T. divenne oggetto di contenzioso giudiziario, in esito al quale il contratto venne dichiarato risolto alla data del 28.02.1998 (data individuata anche come termine per il rilascio da parte dei conduttori) con sentenza della Corte di appello di Genova n. 945/1996.

Negli anni 1989-1990 B.P. in C. adottò T. E. e il di lei figlio O.F.; successivamente il D.S. chiese l’accertamento della scrittura privata del 25.04.1960 e, dal canto suo, la B. chiese la risoluzione del relativo contratto per inadempimento del D.S.; le due cause vennero, quindi, riunite e decise con sentenza del Tribunale di Genova n. 2204/1992 che rigettò la domanda di risoluzione del contratto tra le parti. La statuizione venne confermata con sentenza della Corte di appello di Genova n. 658/1997 e, infine, passò in giudicato a seguito di sentenza di questa Corte di cassazione n. 9536/2000, con cui risultò, altresì, definitivamente accertata la natura del contratto consacrato nella scrittura privata dell’aprile 1960 come atipico, complesso (più che misto), attesa l’autonomia dei contratti concorrenti riversata nella scrittura dall’autonomia negoziale, con prevalenza degli elementi della vendita a rate con riserva di proprietà rispetto a quelli della rendita vitalizia e della locazione.

Negli anni novanta venne intrapreso dalla B. nei confronti del D.S. anche giudizio di adeguamento del corrispettivo (definito in primo grado con sentenza del Tribunale di Genova n. 350/1996 e in grado di appello con sentenza n. 411/1999 passata in giudicato per difetto di impugnazioni), nonchè altro giudizio di risoluzione per inadempimento, proseguito alla morte della B. dai suoi eredi C.T.E. e B.O. F.. In quest’ultimo giudizio il Tribunale di Genova, con sentenza non definitiva n. 3400/2002 rilevò la preclusione del giudicato con riferimento al periodo che era stato oggetto del primo giudizio e con sentenza definitiva n. 2511/2004 rigettò la domanda di risoluzione; la Corte di appello di Genova con sentenza n. 849/2006 confermò la statuizione di rigetto; attualmente il giudizio pende in Cassazione, risultando pronunciata ordinanza interlocutoria n. 6478/2012.

La sentenza qui impugnata, emessa dal Tribunale di Genova in data 23.06.2008 e notificata in data 05.08.2008, ha deciso tre cause riunite di opposizione in relazione all’esecuzione per rilascio minacciata dal D.S. in forza della sentenza di risoluzione del rapporto di locazione della Corte di appello di Genova n. 945/1996 e precisamente:

la causa di opposizione proposta da C.T.E. con citazione notificata il 12.07.2005 avverso il precetto di rilascio intimatole da D.S.C. in data 07.07.2005; in particolare l’opponente, oltre ad eccepire la nullità del precetto per difetto di procura alle liti, deduceva l’intervenuta caducazione del titolo esecutivo, per essere essa esponente, successivamente alla sentenza n. 945/1996 posta a fondamento della pretesa esecutiva, subentrata nella proprietà e nel possesso dell’immobile di cui trattasi a seguito della morte di B.P. avvenuta dell’anno 2000; dal canto suo, il D.S. deduceva che l’immobile non era mai entrato nel patrimonio dell’erede, dal momento che la morte della B. aveva realizzato la condizione, alla quale, in forza della richiamata scrittura del 25.04.1960, era subordinato il trasferimento di proprietà in suo favore;

la causa di opposizione proposta da C.T.E. con ricorso al G.E. depositato in data 09.09.2005 avverso il preavviso di rilascio seguito al suddetto precetto;

la causa di opposizione proposta da C.T.E., O.A. e da B.O.F. con ricorso al G.E. depositato in data 20.12.2005; in questo giudizio gli opponenti, oltre a svolgere argomentazioni analoghe a quelle a sostegno delle precedenti opposizioni, deducevano anche la nullità del contratto del 25 aprile 1960 in relazione al D.L. 27 aprile 1990, n. 90, art. 3, comma 13 ter, e allegavano, comunque, l’avvenuta "paralisi" di tutti gli effetti del medesimo contratto in dipendenza della domanda di risoluzione per inadempimento.

Con la suddetta sentenza il Tribunale di Genova ha rigettato tutte e tre le opposizioni a precetto e all’esecuzione riunite e ha posto le spese di lite a carico della sola C.T.E., per le opposizioni da essa proposte, liquidandole a favore del D.S. in Euro 8.000,00 per diritti e onorari oltre IVA e CAP e spese generali e a carico della stessa C.T.E., in solido con O.A. e con B.O.F., liquidandole, per l’opposizione da essi congiuntamente proposta, in Euro 9.000,00 per diritti e onorari, oltre IVA, CAP e spese generali.

Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione C. T.F., O.A. e B.O. F., svolgendo otto motivi.

Ha resistito D.S.C., depositando controricorso.

Le parti hanno depositato memorie.
Motivi della decisione

1. Il ricorso, avuto riguardo alla data della pronuncia della sentenza impugnata (successiva al 2 marzo 2006 e antecedente al 4 luglio 2009), è soggetto alla disciplina di cui all’art. 360 cod. proc. civ., e segg., come risultanti per effetto del cit. D.Lgs. n. 40 del 2006; si applica, in particolare, l’art. 366 bis cod. proc. civ., stante l’univoca volontà del legislatore di assicurarne ultra- attività (ex multis, cfr. Cass. 27 gennaio 2012, n. 1194), atteso che la norma resta applicabile in virtù dell’art. 27, comma 2 del cit. D.Lgs ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze e gli altri provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, cioè dal 2 marzo 2006, senza che rilevi la sua abrogazione, a far tempo dal 4 luglio 2009, ad opera della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. d), in forza della disciplina transitoria dell’art. 58 di quest’ultima.

1.1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 1453, 1458 e 1523 cod. civ. (art. 360 cod. proc. civ., n. 3).

1.1.1. Il motivo muove dalla considerazione della pendenza del giudizio di risoluzione per inadempimento relativo al "contratto di vendita di stabile ad annualità", stipulato con la scrittura in data 25.04.1960 (giudizio che, come evidenziato nella parte espositiva della presente sentenza, venne proposto da B.P. e poi coltivato dai suoi eredi T.C.E. e B. O.F. nei confronti dei coniugi D.S. – Bu. e che, attualmente, pende in Cassazione) e reitera la tesi, già svolta in sede di merito, secondo cui la proposizione della domanda di risoluzione, in forza della previsione contenuta nell’art. 1453 cod. civ., comma 3, avrebbe comportato la cristallizzazione degli effetti del negozio, impedendo che il contratte medesimo avesse attuazione ed efficacia e, in specie, che operasse la condizione di premorienza, comportante il passaggio di proprietà dell’immobile in favore di predetti coniugi D.S. – Bu..

1.1.2. A tal riguardo il Tribunale ha osservato che il divieto di adempimento posto dall’art. 1453 cod. civ., comma 3, dipende dalla mancanza di interesse all’adempimento in capo al contraente che ha chiesto la risoluzione e, quindi, libera l’altro contraente dalla sua obbligazione sino alla decisione sulla domanda di risoluzione, derivando da tale premessa che la norma regola gli effetti obbligatori del contratto, ma non quelli reali. Con specifico riferimento a un contratto di vendita sottoposto a condizione sospensiva, come quello di cui trattasi, il Tribunale ha, dunque, ritenuto che la proposizione della domanda giudiziale comporti l’impossibilità per l’acquirente di effettuare tardivamente i pagamenti scaduti (e secondo parte della giurisprudenza, anche quelli a scadere); ma non impedisca – nell’ipotesi in cui nelle more del giudizio abbia a verificarsi, come di fatto è avvenuto, la condizione, cui è subordinato l’effetto traslativo – che questo si verifichi automaticamente, salvo poi essere travolto dalla sentenza di risoluzione ovvero essere confermato dalla sentenza di rigetto, con la quale tornerebbe ad essere esigibile il credito del venditore relativo al prezzo non ancora pagato.

1.1.3. In contrario senso parte ricorrente deduce che – dal momento che, a norma dell’art. 1453 cod. civ., comma 3, gli acquirenti non potevano più adempiere alla loro prestazione e, quindi, non potevano versare le somme costituenti il prezzo della vendita – anche il trasferimento della proprietà, sinallagmaticamente legato al versamento del prezzo, non può essersi verificato, risultando impedita, per effetto della stasi del rapporto, conseguente alla domanda di risoluzione giudiziale, anche l’altra alternativa contemplata dal contratto di cui trattasi, rappresentata dalla premorienza della venditrice rispetto alla scadenza delle cinquanta annualità. Di conseguenza – secondo i ricorrenti – la proprietà si sarebbe trasferita iure successionis alla morte di B.P. nell’anno 2000, in favore degli figli adottivi C.T. E. e B.O.F., i quali potrebbero, quindi, opporre il (sopravvenuto) titolo di proprietà avverso il precetto di rilascio intimato dal D.S. in forza della sentenza n. 945/1996 di risoluzione del contratto di locazione.

A corredo di tale motivo risultano formulati i seguenti quesiti di diritto ex art. 366 bis cod. proc. civ.: a) "viola o applica falsamente l’art. 1453 c.c., comma 3, il giudice di merito che – in pendenza del giudizio instaurato da una delle parti di un contratto a prestazioni corrispettive al fine di ottenerne la risoluzione per inadempimento della controparte e, comunque, prima della pronuncia definitiva in merito a tale domanda – giudica che il contratto, nonostante l’impugnazione giudiziale, produca ugualmente i suoi effetti? In particolare viola o applica falsamente la predetta norma il giudice di merito che, trattandosi di vendita con riserva della proprietà nella quale è inserita una clausola di premorienza in forza della quale la morte del venditore prima del termine previsto per il pagamento dell’ultima rata determina l’immediato passaggio della proprietà del bene compravenduto, con esonero dal versamento delle rate successive, giudica tale clausola idonea a determinare immediatamente il passaggio della proprietà del bene al compratore nonostante la pendenza della causa di risoluzione per inadempimento instaurata dal venditore?"; b) "viola o applica falsamente l’art. 1453 c.c., commi 1 e 3 e l’art. 1458 c.c., il giudice del merito che – in pendenza del giudizio instaurato da una delle parti di un contratto a prestazioni corrispettive al fine di ottenere la risoluzione per inadempimento della controparte e, comunque, prima della pronuncia di una sentenza definitiva in merito a tale domanda – adduce la natura costitutiva della sentenza di scioglimento del contratto al fine di escludere la cristallizzazione del rapporto contrattuale e la situazione di assoluta stasi di esso, stabile dell’art. 1453 c.c., u.c., fino alla pronuncia di una sentenza definitiva che decida sulla domanda risolutiva?" c) "viola o applica falsamente l’art. 1523 c.c., il giudice di merito che giudica che gli effetti reali del contratto di vendita con patto di riservato dominio si producano prima dell’integrale produzione degli effetti obbligatori, cioè prima del pagamento dell’intero prezzo di vendita da parte del compratore, talchè il legittimo rifiuto di tale prezzo da parte del venditore a seguito della presentazione della domanda giudiziale di risoluzione per inadempimento non varrebbe ad impedire giuridicamente il trasferimento della proprietà?".

1.2. Il motivo non merita accoglimento.

Prima di ogni altra valutazione occorre rilevare l’inadeguatezza dei "quesiti", conducente, a mente dell’art. 366 bis cod. proc. civ., all’inammissibilità del motivo. Invero, secondo i canoni elaborati da questa Corte, il quesito inerente ad una censura in diritto ai sensi dell’art. 366 bis prima parte cod. proc. civ. – dovendo assolvere la funzione di integrare il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del principio giuridico generale -non può essere meramente generico e teorico, ma deve essere calato nella fattispecie concreta, per mettere la Corte in grado di poter comprendere dalla sua sola lettura, l’errore asseritamente compiuto dal giudice a quo e la regola applicabile; e, dovendosi risolvere in una sintesi logico-giuridica della questione, non avulsa dai rilevanti elementi fattuali della fattispecie concreta, non può consistere in una semplice richiesta di accoglimento del motivo ovvero nel mero interpello della Corte in ordine alla fondatezza della propugnata petizione di principio o della censura così come illustrata nello svolgimento del motivo, occorrendo che risulti individuata la discrasia tra la ratio decidendi della sentenza impugnata, che deve essere indicata, e il diverso principio di diritto da porre a fondamento della decisione invocata (v. Cass. SS.UU. 10 settembre 2009, n. 19444 e 14 febbraio 2008, n. 3519). In altri termini il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ., deve comprendere (tanto che la carenza di uno solo di tali elementi comporta l’inammissibilità del ricorso: Cass. 30 settembre 2008, n. 24339) sia la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito;

sia la sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal quel giudice; sia ancora la diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie.

Orbene i quesiti sopra riportati si rivelano del tutto incomprensibili ad una lettura autonoma dalla precedente esposizione del motivo e, soprattutto, omettono di riportare le specifiche affermazioni della sentenza impugnata in contrasto con le disposizioni asseritamente violate, se non addirittura (in specie il quesito sub lett. c) ne stravolgono le argomentazioni.

1.3. Va aggiunto che – quand’anche si superassero le (pur assorbenti) considerazioni che precedono – il motivo stesso risulterebbe, comunque, infondato, ancorchè la motivazione della decisione impugnata meriti qualche precisazione e/o integrazione.

Invero la tesi della cristallizzazione del "contratto di vendita di stabile ad annualità" per effetto della proposizione della relativa domanda di risoluzione, così come prospettata a sostegno delle opposizioni all’esame, si risolve in una distorta e strumentale interpretazìone di alcune massime di questa Corte che – muovendo dal rilievo che l’art. 1453 c.c., comma 3, vieta all’inadempiente di adempiere la propria obbligazione dopo la domanda di risoluzione – hanno affermato il principio secondo cui, una volta proposta la domanda giudiziale di risoluzione, e sino a che non intervenga il giudicato, il convenuto non può più adempiere la propria obbligazione (vedi per tutte, quella menzionata da parte ricorrente:

Cass. 6 aprile 2000, n.4317). Con il che non si è inteso postulare un’inammissibile paralisi del rapporto (tant’è che la regola viene riferita al convenuto che sia già inadempiente al momento della domanda, mentre non vi sono ostacoli all’esecuzione della prestazione non ancora scaduta a tale data: cfr. Cass. 10 settembre 2009, n. 19559), quanto piuttosto evidenziare che il giudice non può tenere conto, nella valutazione della gravità dell’inadempimento, del ritardo ulteriore dovuto alla durata del processo, ma deve decidere valutando la situazione cristallizzata al momento e per effetto della domanda di risoluzione. Tanto perchè – come si osserva nella Relazione al codice civile (n. 661), in relazione al disposto del comma 2 e del comma 3, dell’art. 1453 cod. civ. – "scegliendo la risoluzione il contraente dichiara di non avere più interesse al contratto e il debitore non deve ulteriormente mantenersi pronto per l’esecuzione della prestazione".

In disparte l’ulteriore considerazione (strettamente connessa alla rilevata ratio legis) che il suddetto principio è stata ritenuto, comunque, inapplicabile ai contratti di durata, quantomeno in tutti i casi nei quali il contraente che abbia domandato la risoluzione non è posto in condizione di sospendere a sua volta l’adempimento della propria obbligazione (v. Cass. 14 novembre 2006, n. 24207; Cass. 4 giugno 2002, n. 8076); ciò che qui preme ribadire è, piuttosto, che l’art. 1453 cod. civ., comma 3, non introduce per il convenuto un divieto assoluto di adempimento dopo la proposizione della domanda di risoluzione, ma si limita a sancire l’inefficacia di un adempimento tardivo a sanare o a diminuire le conseguenze del pregresso inadempimento posto a base della domanda, sull’implicito presupposto che questo sia sussistente e che, quindi, il creditore non abbia più interesse all’adempimento.

Ne consegue la correttezza delle conclusioni cui è pervenuto il Tribunale sul punto della permanente operatività del contratto di "vendita di stabile ad annualità", con la conseguenza che – salva l’efficacia retroattiva di un’eventuale pronuncia risolutiva (che, al momento, risulta negata dalla doppia decisione conforme dei giudici di merito) – l’azione esecutiva non incontra, allo stato, alcun ostacolo nella pendenza del ridetto giudizio di risoluzione, non provocando quest’ultimo (per dirla con i ricorrenti) alcun "effetto paralizzante" dell’esecuzione.

2. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia violazione degli artt. 112 e 161 cod. proc. civ. (art. 360 cod. proc. civ., n. 4).

2.1. Il motivo riguarda il punto della decisione impugnata in cui si afferma l’inammissibilità dell’opposizione all’esecuzione, nella parte in cui gli opponenti C.T.E. e B. O.F. sostenevano di essere divenuti possessori del bene di cui si chiedeva il rilascio, vuoi per essere eredi di B. P., vuoi per avere posto in essere atti di interversione nel possesso. A tal riguardo il Tribunale ha evidenziato: innanzitutto la diversità strutturale tra la tutela possessoria e quella oppositiva esecutiva (quanto alla struttura dei procedimenti, ma anche con riguardo al petitum) con la conseguente impossibilità che l’una venga fatta valere con le forme dell’altra; in secondo luogo l’inidoneità della reclamata situazione a dar conto dell’intervenuta estinzione del diritto al rilascio giudizialmente accertato, non potendo parte opponente limitarsi ad allegare una situazione di fatto, ma dovendo allegare e provare l’esistenza di un proprio diritto opponibile al creditore.

2.1.1. Parte ricorrente lamenta, sul punto, un vizio di "omissione parziale di pronuncia", assumendo che la domanda proposta "in via principale e alternativa", diretta all’accertamento della qualità di possessori ex art. 1146 cod. civ., ovvero per intervenuta interversione nel possesso, aveva una duplice finalità e, cioè, sia quella di ottenere in via cautelare un provvedimento che inibisse la turbativa di diritto nel possesso conseguente all’azione di sfratto, sia quella di escludere la validità del titolo esecutivo azionato, per essere i conduttori non più detentori qualificati, ma possessori, per fatto successivo alla formazione del titolo giudiziale. A corredo del motivo si formulano i seguenti quesiti di diritto: a) "viola o applica falsamente gli artt. 104, 112 e 161 c.p.c., rendendo conseguentemente nullo il procedimento, il giudice di merito che, in qualità di giudice dell’esecuzione, dichiara inammissibile una domanda di manutenzione nel possesso proposta cumulativamente in via principale alternativa rispetto alla domanda di opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., nel l’ambito del simultaneus processus?" b) "viola o applica falsamente gli artt. 112 e 161 c.p.c., rendendo conseguentemente nulla la sentenza o nullo il procedimento, il giudice di merito che, in qualità di giudice dell’esecuzione, ritenuta inammissibile una domanda di manutenzione nel possesso proposta cumulativamente ex art. 104 c.p.c., in via principale alternativa rispetto alla domanda di opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., ne 1l’ambito del simultaneus processus, omette di separare la causa possessoria dalla causa di opposizione e, conseguentemente, non disponga la riassunzione o prosecuzione del giudizio ex art. 1170 c.c., dinanzi ad altro magistrato del medesimo organo giurisdizionale adito, preposto, in virtù di organizzazione interna di esso, a occuparsi di siffatto tipo di cause?".

2.2. Il motivo è inammissibile sotto diversi profili.

2.2.1. Innanzitutto – a tacere dell’inadeguatezza dei quesiti, avuto riguardo ai canoni enunciati sub n. 1.2. – è errata la stessa tipologia di vizio, dedotto in relazione al n. 4 dell’art. 360 cod. proc. civ.. Invero secondo un principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, in sede di legittimità occorre tenere distinta l’ipotesi in cui si lamenti l’omesso esame di una domanda, o la pronuncia su una domanda non proposta, dal caso in cui si censuri l’interpretazione data dal giudice di merito alla domanda stessa: solo nel primo caso si verte propriamente in tema di violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per mancanza della necessaria corrispondenza tra chiesto e pronunciato, prospettandosi che il giudice di merito sia incorso in un error in procedendo, in relazione al quale la Corte di Cassazione ha il potere-dovere di procedere all’esame diretto degli atti giudiziari, onde acquisire gli elementi di giudizio necessari ai fini delle pronuncia richiestale;

nel caso in cui venga, invece, in considerazione l’interpretazione del contenuto o dell’ampiezza della domanda, tali attività integrano un accertamento in fatto, tipicamente rimesso al giudice di merito, insindacabile in Cassazione, salvo che sotto il profilo della correttezza della motivazione della decisione impugnata sul punto (ex plurimis, Cass. 24 luglio 2008, n. 20373; Cass. 20 agosto 2002, n. 12259; Cass. 26 aprile 2001, n. 6066; Cass. 2 marzo 2001, n. 3016).

Nel caso all’esame il Tribunale si è pronunciato sulla domanda, principale e alternativa, ritenendo che fosse stata inammissibilmente posta a sostegno dell’opposizione una situazione di fatto, inidonea, in quanto tale, a contrastare il diritto azionato esecutivamente. Ne consegue che la questione andava riguardata sotto il profilo dell’interpretazione svolta nella sentenza impugnata in ordine alle circostanze poste a fondamento dell’opposizione, facendo valere vizi della motivazione entro i limiti di cui all’art. 360 cod. proc. civ., n. 5.

2.2.2. Qualora si ritenesse correttamente proposta la domanda sotto il profilo denunciato della violazione della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato – il motivo sarebbe carente di autosufficienza: ciò in quanto parte ricorrente lamenta che non sia stata esaminata una domanda di manutenzione nel possesso, segnatamente dolendosi che il Tribunale non abbia emesso un provvedimento che inibisse "in via cautelare" la turbativa nel possesso conseguente all’azione di sfratto del D.S., ma non dice dove e quando sia stato richiesto detto provvedimento, non essendo ciò desumibile dalla domanda di mero "accertamento" del possesso, formulata in via principale e alternativa.

Valga, considerare che se è vero che la Corte di Cassazione, allorquando sia denunciato un error in procedendo, qual è indubbiamente il vizio di ultra o extrapetizione, è anche giudice del fatto ed ha il potere-dovere di esaminare direttamente gli atti di causa, tuttavia, per il sorgere di tale potere-dovere è necessario, non essendo il predetto vizio rilevabile ex officio, che la parte ricorrente indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il "fatto processuale" di cui richiede il riesame e, quindi, che il corrispondente motivo sia ammissibile e contenga, per il principio di autosufficienza del ricorso, tutte le precisazioni e i riferimenti necessari a individuare la dedotta violazione processuale (ex plurimis: Cass. 23 gennaio 2004, n. 1170).

2.2.3. Da ultimo e non per ultimo – precisato che, contrariamente a quanto asserito da parte ricorrente (cfr. quesito sub lett. a), il Tribunale ha dichiarato inammissibile l’opposizione in parte qua e non già una presunta domanda di manutenzione nel possesso – si osserva che la reazione, a fronte della supposta pronuncia di inammissibilità dell’istanza possessoria non avrebbe dovuto essere il ricorso per cassazione, ma la proposizione del reclamo ex art. 703 cod. proc. civ., comma 3 e successiva richiesta di termine per il merito possessorio, essendo escluso qualsiasi automatismo dal comma 4 della stessa norma (come novata dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, art. 2, comma 3, lett. e – bis, nn. 7.1. e 7.2, conv. in L. 14 maggio 2005, n. 80).

3. Con il terzo motivo di ricorso si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 1153, 1458, 1523, 1140, 1141, 1146, 2909 cod. civ. e degli artt. 324 e 619 cod. proc. civ. (art. 360 cod. proc. civ., n. 3).

3.1. Il motivo si riferisce alla posizione di B.O. F., il quale – come si legge nella decisione impugnata – aveva eccepito che la sentenza non poteva essere eseguita nei suoi confronti, essendo egli rimasto estraneo al giudizio in cui si era formato detto titolo. Al riguardo il Tribunale ha evidenziato, da un lato, come l’estraneità del B.O. al giudizio di sfratto si giustificava con il fatto che costui non era parte del rapporto di locazione che faceva capo ai genitori e, dall’altro, che lo stesso, proprio in quanto familiare dei conduttori, non poteva limitarsi ad allegare il dato formale della propria estraneità al rapporto di locazione, ma doveva allegare e dimostrare l’esistenza di un titolo opponibile al creditore; il che non aveva fatto, dal momento che le proprie doglianze, comuni agli altri opponenti, risultavano infondate nel merito per i motivi già esposti.

3.1.1. Al riguardo parte ricorrente – premesso che B.O. F. è divenuto comproprietario dell’immobile di cui trattasi, per essere erede di B.P. -formula il seguente quesito di diritto: "trattandosi di vendita con riserva di proprietà nella quale è inserita una clausola di premorienza, in forza della quale la morte del venditore prima del termine previsto per il pagamento dell’ultima rata determina l’immediato passaggio della proprietà dell’immobile compravenduto, con esonero dal versamento delle rate successive, viola o applica falsamente gli artt. 1453, 1458, 1523, 1140, 1141 1146, 2909 c.c. e artt. 324 e 619 c.p.c. il giudice del merito che, nel rigettare l’opposizione di terzo all’esecuzione: nega la trasmissione all’erede del de cuius, venditore con patto di riservato dominio, della proprietà e del possesso dell’immobile, ritenendo che l’impugnazione giudiziale del contratto di vendita da parte del venditore non impedisce l’acquisto dell’una e dell’altro in capo al compratore per sopravvenuto avveramento della clausola contrattuale di premorienza di conseguenza ritiene eseguibile dal compratore-locatore nei confronti dell’erede la sentenza di sfratto passata in giudicato prima dell’apertura della successione ereditaria, emessa con riguardo all’immobile compravenduto in relazione ad un contratto di locazione del quale l’erede non è stato parte ed all’esito di un giudizio al quale il medesimo è, parimenti, rimasto estraneo?".

3.2. Innanzitutto i quesiti e il motivo – riproponendo, per buona parte, la tesi svolta nel primo motivo di ricorso -incorrono nei medesimi rilievi di inammissibilità e, comunque, di manifesta infondatezza già evidenziati ai paragrafi nn. 1.2. e 1.3.. Invero la decisione impugnata – preliminarmente esaminata e risolta negativamente (con riguardo a tutti gli opponenti) la questione della pretesa cristallizzazione del contratto (con prevalente funzione) di vendita con riserva di proprietà e affermata, al contrario, l’operatività della condizione sospensiva di premorienza, cui era subordinato l’effetto traslativo in favore del D.S. – si incentra in parte qua sul rilievo che, per le medesime ragioni, B.O.F. non poteva vantare un titolo a suo favore opponibile al creditore: id est, allo stato (salva evidentemente l’efficacia retroattiva di una eventuale pronuncia costitutiva di risoluzione dell’indicato contratto di compravendita) l’odierno ricorrente, al pari della madre, non può vantare un diritto di proprietà iure hereditatis sull’immobile di cui trattasi da opporre al locatore che agisce per il rilascio.

Ciò premesso e precisato, altresì, che il riferimento – nel motivo e nei quesiti – all’art. 619 cod. proc. civ., non è pertinente dal momento che nell’esecuzione forzata diretta non è ammessa l’opposizione di terzo ex art. 619 cod. proc. civ. (v. Cass. 17 settembre 2003, n. 13664), la sentenza impugnata risulta conforme a principi consolidati nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il locatore può chiedere la risoluzione del contratto e la condanna al rilascio del bene nei confronti del conduttore anche nel caso in cui, al momento della proposizione della domanda, detto bene sia detenuto da un terzo, immessovi dal conduttore, perchè la sentenza di condanna al rilascio ha effetto anche nei confronti del terzo, il cui titolo presuppone quello del conduttore (Cass. 28 aprile 2006, n. 9964)). Invero l’ordine contenuto in una sentenza di condanna al rilascio di bene immobile spiega efficacia non soltanto nei confronti del destinatario della relativa statuizione, ma anche nei confronti di chiunque si trovi a detenere il bene nel momento in cui essa viene fatta valere coattivamente, non potendo il suddetto ordine essere contrastato in forza di un titolo giustificativo della disponibilità del bene medesimo diverso da quello preso in esame dalla sentenza (Cass. 23 marzo 2004, n. 5756).

L’unico rimedio esperibile da parte del terzo detentore dell’immobile per il quale il locatore ha ottenuto, nei confronti del conduttore, una sentenza di condanna al rilascio (a parte l’opposizione ai sensi dell’art. 404 cod. proc. civ., comma 2, se sostiene la derivazione del suo titolo da quello del conduttore, ed esser la sentenza frutto di collusione tra questi e il locatore, in suo danno) è l’opposizione ai sensi dell’art. 615 cod. proc. civ. (quale deve ritenersi l’azione qui svolta da B.O.F., unitamente ai genitori), ma in tal caso deve sostenere (e dimostrare) di detenere l’immobile in virtù di un titolo autonomo e perciò non pregiudicato da detta sentenza; il che – per le ragioni di cui già si è dato conto – è stato escluso nel caso all’esame.

Il motivo non merita, dunque, accoglimento.

4. Con il quarto motivo di ricorso si denuncia violazione o falsa applicazione in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 4, degli artt. 112 e 295 cod. proc. civ.. A corredo del motivo vengono formulati i seguenti quesiti di diritto: a) "viola o applica falsamente gli artt. 112 e 295 c.p.c., rendendo conseguentemente nulla la sentenza o nullo il procedimento, il giudice di merito che ometta di pronunciare su di un’istanza di sospensione del giudizio sollevata in forza della documentata pendenza di altra causa civile tra le medesime parti avente in comune identiche questioni a quelle dedotte alla sua cognizione, come nel caso di specie ha fatto il Tribunale omettendo di sospendere i giudizi riuniti nonostante la pendenza innanzi a codesta Suprema Corte del ricorso per cassazione della sentenza n. 1207/2007 della Corte di appello di Genova?"; b) "viola o applica falsamente l’art. 295 c.p.c., rendendo conseguentemente nulla la sentenza o nullo il procedimento, il giudice di merito che non rilevi d’ufficio una causa di sospensione del giudizio per pericolo di contrasto di giudicati determinato dalla documentata pendenza di altra causa civile tra le medesime parti avente in comune identiche questioni a quelle dedotte alla sua cognizione?"; c) "viola o applica falsamente l’art. 295 cod. proc. civ., rendendo conseguentemente nulla la sentenza o nullo il procedimento, il giudice di merito che ometta di sospendere il giudizio in ragione della documentata pendenza di altra causa civile fra le medesime parti aventi ad oggetto questioni in rapporto di pregiudizialità con le questioni dedotte alla sua cognizione, conte nel caso di specie ha fatto il Tribunale omettendo di sospendere i giudizi riuniti nonostante la pendenza dinanzi a codesta Suprema Corte del ricorso per cassazione della sentenza della Corte di appello di Genova n. 849/2006 che ha rigettato la domanda di risoluzione del contratto in forza, del quale il D.S., affermandosi proprietario e locatore dell’immobile di via (OMISSIS) ha eseguito lo sfratto ai danni degli odierni ricorrenti?".

4.1. Il motivo contiene una duplice censura: quella di violazione degli artt. 112 e 295 cod. proc. civ., per non essersi il Tribunale pronunciato sulla domanda di sospensione rispetto al giudizio pendente in Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Genova n. 1207/2007 aventi in comune "identiche questioni" e quella di violazione del (solo) art. 295 cod. proc. civ., per avere il Tribunale escluso la pregiudizialità, rispetto ai giudizi riuniti all’esame, dell’altra causa pendente in Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Genova n. 849/2006, avente ad oggetto la risoluzione del contratto (con prevalente funzione) di vendita con riserva di proprietà.

4.2. Il motivo non merita accoglimento.

Innanzitutto i quesiti risultano prospettati in termini tautologici o, comunque, inidonei a risolvere la fattispecie concreta, assumendo premesse apodittiche, quale la sussistenza del dedotto rapporto di pregiudizialità o inconferenti, quali la pretesa "identità delle questioni", ovvero ancora erronee, quale la circostanza che si tratti di giudizi pendenti "fra le medesime parti". Valga considerare, in particolare, che O.A. e B.O.F. non risultano essere parte dell’altro giudizio di cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Genova n. 1207/2007 (che -come risulta dal ruolo di udienza – è la sentenza emessa nel giudizio di opposizione all’esecuzione per rilascio oggetto del ricorso per cassazione iscritto al n. R.G. 4347 del 2007); inoltre O. A. non è parte del giudizio di risoluzione del contratto (con prevalente funzione) di vendita con riserva di proprietà pendente innanzi alla sez. 2^ di questa Corte, mentre Bu.Na. è parte di quel giudizio, ma non del presente.

Anche a prescindere da quanto sopra, è opportuno aggiungere – quanto alla prima censura – che, non essendo la mera "identità delle questioni" idonea a integrare il dedotto rapporto di pregiudizialità, il giudice del merito non avrebbe potuto neppure sospendere il giudizio per ragioni di opportunità, dal momento che nel quadro della disciplina di cui all’art. 42 cod. proc. civ., come novellato dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, non vi è più spazio per una discrezionale, e non sindacabile, facoltà di sospensione del processo, esercitabile dal giudice al di fuori dei casi tassativi di sospensione legale (Sez. Unite, ord. 1 ottobre 2003, n. 14670);

mentre – per quanto attiene alla seconda censura – è appena il caso di rimarcare un argomento che la C.T. non può certo ignorare, dal momento che la questione, oggi (ri)proposta dell’asserito rapporto di pregiudizialità rispetto al giudizio di risoluzione, è già stata risolta negativamente da questa Corte nell’altro giudizio di opposizione all’esecuzione per rilascio dalla stessa proposto nei confronti del D.S.. Invero accogliendo l’istanza formulata dal D.S. avverso il provvedimento di sospensione emesso in quel giudizio – questa Corte ha segnatamente evidenziato "come, nella specie, non fosse ravvisabile un’ipotesi di pregiudizialità logico-giuridica tra la causa avente ad oggetto la risoluzione per inadempimento del contratto in virtù del quale il D.S. assumeva di avere acquistato la proprietà dell’immobile e quella di opposizione all’esecuzione per il rilascio dell’immobile stesso, promosso dalla C.T. sull’assunto di essere a sua volta divenuta proprietaria per successione mortis causa, non essendoci la possibilità di un conflitto di giudicati" (Cass. ord. 1 giugno 2004, n. 14524 in motivazione). Ciò in quanto, per la sussistenza del carattere di pregiudizialità di una controversia rispetto ad un’altra, richiesto ai fini della sospensione necessaria ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ., non rileva che nelle due controversie venga prospettata la medesima questione di diritto, ma occorre, invece, che una controversia, per il suo carattere pregiudiziale, costituisca l’indispensabile antecedente logico- giuridico dal quale dipenda la decisione della causa pregiudicata ed il cui accertamento sia richiesto con efficacia di giudicato.

5. Con il quinto motivo si deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 2909 e 324 cod. proc. civ. (art. 360 cod. proc. civ., n. 3); omessa e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 cod. proc. civ., n. 5); violazione o falsa applicazione del D.L. 27 aprile 1990, n. 90, art. 3, comma 13 ter (art. 360 cod. proc. civ., n. 3); violazione o falsa applicazione dell’art. 42, comma 1, lett. b) T.U. delle successioni e donazioni n. 346 del 1990.

5.1. Il motivo investe il punto della decisione in cui viene esaminata l’eccezione di nullità del contratto (con prevalente funzione) di vendita con riserva di proprietà, stipulato tra B. P. e i coniugi D.S. – Bu. in data 25.04.1960 in relazione all’art. 42, comma 1, lett. b, T.U. delle successioni e donazioni n. 346/1990, in base al quale "a partire dal 1 gennaio 1991 gli atti pubblici tra vivi e le scritture private formate o autenticate, di trasferimento della proprietà di unità immobiliari urbane o di costituzione o trasferimento di diritti reali sulle stesse, … devono contenere, o avere allegata, la dichiarazione della parte o del suo rappresentante legale o volontario, resa ai sensi della L. 4 gennaio 1968, n, 15, dalla quale risulti che il reddito fondiario dell’immobile è stato dichiarato nell’ultima dichiarazione dei redditi per la quale il termine di presentazione è scaduto alla data dell’atto, ovvero l’indicazione del motivo per cui lo stesso non è stato dichiarato; in questo caso, il pubblico ufficiale dovrà trasmettere copia in carta libera dell’atto o della scrittura privata autenticata, entro sessanta giorni dalla registrazione, alìufficio distrettuale delle imposte dirette del luogo del domicilio fiscale dichiarato dalla parte…".

Sul punto occorre osservare, sin da ora, che il Tribunale ha innanzitutto rilevato la preclusione del giudicato derivante, quanto a C.T.E., dalla sentenza n. 350/1992 del Tribunale di Genova, confermata dalla sentenze n. 411/1996 della Corte di appello e, quanto a B.O.F., dalla sentenza n. 2011/2004 del Tribunale di Genova, anch’essa pacificamente divenuta irrevocabile; ha, in ogni caso, esaminato il merito dell’eccezione, stante l’estraneità a detti giudizi dell’altro opponente, concludendo per la sua infondatezza; e ciò in considerazione dell’inidoneità della norma a regolare retroattivamente i contenuti della scrittura di cui trattasi, vuoi con riferimento alla data di stipula della compravendita risalente all’anno 1960, vuoi, se del caso, con riguardo al giudizio di accertamento della sottoscrizione, essendo stata la domanda notificata e trascritta nell’anno 1987 (sempre in data anteriore all’entrata in vigore della norma).

5.1.1. Parte ricorrente rileva l’incongruità dei dati riportati nella decisione impugnata, risultando errati i numeri identificativi delle sentenze ivi richiamate e, comunque, insussistente il giudicato sulla specifica questione, anche per non essere stata la C. T. parte dei relativi giudizi; richiama, inoltre, vicende relative alla denuncia di successione per la morte di B.P. e riferisce sui contenuti di una sentenza della Commissione provinciale tributaria, che ritiene opponibile ai coniugi D. S. – Bu., ancorchè costoro siano estranei alla controversia tributaria. A corredo del motivo si formulano i seguenti quesiti: a) "viola o applica falsamente l’art. 2909 c.c. e art. 324 c.p.c., il giudice di merito che ritiene coperta da giudicato implicito un’argomentazione di diritto non fatta valere dalla parte perchè basata su di una norma sopravvenuta svariati anni dopo l’instaurazione del giudizio deciso con la sentenza che a tale giudicato è ritenuta dare luogo?" b) "viola o applica falsamente l’art. 2909 c.c. e art. 324 c.p.c., il giudice di merito che giudica non opponibile sotto il profilo del giudicato esterno una sentenza definitiva emessa da Giudice Tributario che dopo avere dichiarato la nullità del contratto di compravendita immobiliare, invalida e priva di efficacia, in quanto illegittima, la pretesa sostanziale di volturazione catastale dell’immobile presentata dal compratore rimasto privo della qualità di parte processuale per non essere la sua partecipazione al giudizio legislativamente prevista come necessaria"; c) "viola o applica falsamente il D.L. 27 aprile 1990, n. 90, art. 3, così come modificato dalla L. di conversione 26 giugno 1990, n. 165, il giudice di merito che attribuisce efficacia di vendita alla scrittura privata, nonostante il contrasto con il disposto di cui al predetto articolo, determinato dalla mancanza di attestazione da parte di colui che, nel 1992 (e pertanto sotto l’imperio della predetta legge), abbia preteso di operarne la registrazione della dichiarazione – prevista dalla L. 4 gennaio 1968, n. 15 – che il reddito dell’immobile è stato dichiarato nell’ultima dichiarazione dei redditi o, in difetto, di motivi della sua esclusione?"; d) "viola o applica falsamente l’art. 42, comma 1, lett. b) del Testo Unico delle successioni e donazioni n. 346/1990 il giudice di merito che, erroneamente omettendo di ritenere tamquam non esset la trascrizione della domanda giudiziale non seguita dalla trascrizione della relativa sentenza, nonchè tralasciando di considerare gli effetti e le conseguenze della mancata trascrizione della scrittura privata di vendita di un determinato immobile:

esclude la proprietà in capo all’erede che trascrive nei pubblici registri l’acquisto iure hereditatis dell’immobile medesimo e paga tutte le relative imposte di successione, di registro, ipotecaria e catastale; nega che tale acquisto da parte dell’erede possa essere invalidato e revocato solo a seguito di sentenza passata in giudicato che riconosce che il bene appartiene a terzi?".

5.2. I quesiti, formulati con riferimento all’art. 360 cod. proc. civ., n. 3, accorpano una pluralità di questioni eterogenee in violazione dell’esigenza di chiarezza che deve presiedere alla loro redazione; inoltre manca, del tutto, il momento di sintesi richiesto dall’art. 366 bis cod. proc. civ., seconda parte, in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, il quale deve consistere in una parte del motivo che si presenti a ciò specificamente e riassuntivamente destinata, da cui risulti non solo "il fatto controverso" in riferimento al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ma anche – se non soprattutto – "la decisività" del vizio, e cioè le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione (cfr.

Sez. Unite, 1 ottobre 2007, n. 20603; Cass. ord., 18 luglio 2007, n. 16002; Cass. ord. 7 aprile 2008, n. 8897). Si rammenta che le Sezioni Unite – pur ritenendo ammissibile, in via di principio, il ricorso per cassazione nel quale si denunzino, come nel caso di specie, con un unico articolato motivo d’impugnazione vizi di violazione di legge e di motivazione in fatto – hanno precisato che a tali effetti occorre che il motivo si concluda con una pluralità di quesiti, ciascuno dei quali contenga un rinvio all’altro, al fine di individuare su quale fatto controverso vi sia stato, oltre che un difetto di motivazione, anche un errore di qualificazione giuridica del fatto (Cass. civ., Sez. Unite, 31 marzo 2009, n. 7770).

5.3. Pur considerato il carattere assorbente del rilievo di inadeguatezza dei quesiti di diritto e della mancanza di quelli "di fatto", non appare superfluo aggiungere che le due sentenze del Tribunale Genova n. 350 del 1992 (rectius del 1996) e della Corte di appello Genova n. 411 del 1996 (rectius del 1999), cui fa riferimento la decisione impugnata per inferirne il giudicato nei rapporti tra il D.S. ed C.T.E. sull’eccezione di nullità D.L. n. 90 del 1990, ex art. 3, comma 13 ter – ancorchè impropriamente riferite dal Tribunale al giudizio di risoluzione promosso da B.P. nel 1987 (con la conseguenza che, secondo la tesi dei ricorrenti, la nullità sancita con legge del 1990 non sarebbe stata deducibile in quella sede) – sono chiaramente le due sentenze emesse nel giudizio di adeguamento del corrispettivo della vendita tra la predetta B.P. e i coniugi De Stefano (su cui è intervenuto il giudicato, come si legge a pag. 5 del presente ricorso): entrambe le sentenze, va detto, sono vincolanti ex art. 2909 cod. civ. nei confronti dei due figli adottivi ed eredi di B.P., per cui non rileva che C.T.E. non fosse parte di quel giudizio e neppure che la sentenza n. 2011 del 2004 Tribunale Genova (cui la decisione impugnata ha fatto riferimento per inferire il giudicato sull’eccezione di nullità nei confronti di B.O.F.) non sia ancora passata in giudicato.

5.4. Merita, altresì, puntualizzare che la sentenza impugnata – dichiarando l’eccezione infondata nei confronti dell’ O. – esprime una seconda ratìo decidendi, idonea a sorreggere ex se la decisione; posto che tutte le altre censure portate dai quesiti b-c- d, con cui si vorrebbe contrastare detta statuizione, introducono questioni nuove (quali l’efficacia di giudicato della sentenza della commissione tributaria, la mancata trascrizione della sentenza di accertamento, l’avvenuto pagamento delle imposte sull’immobile di cui trattasi da parte dell’odierna ricorrente), basate su elementi di fatto non dedotti nè altrimenti valutati in sede di merito, per cui, anche sotto questo versante, il motivo risulta inammissibile, secondo un principio assolutamente pacifico nella giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis: Cass. 30 marzo 2007 n. 7981; v. anche Cass., n. 5149/2001; Cass., n. 14848/2000; Cass., n. 9936/2000; Cass., 6766/2001).

In disparte il rilievo che il comma 13 ter del cit. art. 3, D.L. n. 90 del 1990 aggiunto dalla Legge di Conversione 26 giugno 1990, n. 165 è stato abrogato dalla L. 29 luglio 2003, n. 229, art. 23.

6. Con il sesto motivo di ricorso si denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. (art. 360 cod. proc. civ., n. 4) e violazione o falsa applicazione dell’art. 1591 cod. civ. (art. 360 cod. proc. civ., n. 3).

Il motivo muove dalla circostanza che nel giudizio di determinazione del canone equo, promosso dai conduttori nei confronti del D. S., costui richiese e, parzialmente, ottenne con sentenza n. 4243/2004, la condanna della controparte, in via riconvenzionale, al pagamento dei canoni dal 1994 in avanti (e quindi, anche per il periodo successivo alla risoluzione). Parte ricorrente deduce che tale comportamento ha comportato l’implicita rinuncia del D. S. ad avvalersi della sentenza di risoluzione del rapporto di locazione e a corredo del motivo formula i seguenti quesiti: a) "viola o applica falsamente l’art. 112 c.p.c., rendendo conseguentemente nulla la sentenza o nullo il procedimento, il giudice di merito che, interferendo nel potere dispositivo delle parti e alterando gli elementi obiettivi dell’azione (causa petendi e petitum), muti i fatti costitutivi della pretesa e quindi sostituisca l’azione proposta con una diversa, perchè fondata su fatti diversi o su una diversa causa petendi, con la conseguente introduzione nel processo di un diverso titolo accanto a quello posto a fondamento della domanda e di un nuovo tema di indagine?"; b) "viola o applica falsamente l’art. 112 cod. proc. civ., rendendo conseguentemente nulla la sentenza o nullo il procedimento, il giudice di merito che, in presenza di due cause civili fra le stesse parti, delle quali l’una pendente dinanzi a sè e l’altra proposta nella causa già decisa nel merito, attribuisca alla domanda proposta nella causa già decisa elementi obiettivi dell’azione (causa petendi e petitum) diversi da quelli interpretati e giudicati dal giudice del merito che si è pronunciato su di essi?"; c) "viola o applica falsamente l’art. 1591 c.c., il giudice di merito che, nonostante l’esplicito riferimento della norma al "canone convenuto" fra le parti, qualifichi come diretta al pagamento del danno da mancata restituzione dell’immobile locato la domanda proposta in causa dal locatore finalizzata alla liquidazione ex L. n. 392 del 1978, per un futuro non determinato nella sua estensione massima, di un canone superiore rispetto a quello convenuto, per di più senza che la relativa pattuizione sia stata denunciata dal locatore stesso come da una qualsivoglia errore che giustificasse l’adeguamento giudiziale al ed. canone equo?" 6.1. Anche il presente motivo non merita accoglimento.

Valga considerare che il Tribunale ha ritenuto che, alla luce del rapporto conflittuale tra le parti, la richiesta del locatore di pagamento dei canoni, anche per il periodo successivo alla scadenza del rapporto, non era di per sè indicativa di una volontà di far nascere un nuovo rapporto locativo, risultando evidentemente imprecisa, ma comunque suscettibile di essere interpretata come domanda di pagamento di un’indennità quanto meno pari al corrispettivo della locazione ex art. 1591 cod. civ..

Alla luce di tale ratio decidendi i proposti "quesiti" – muovendo da premesse valutative, meramente assertive, quale l’asserito stravolgimento dei contenuti della domanda riconvenzionale proposta nell’altro giudizio dal D.S. o, comunque, da condizionanti riferimenti di specie – si risolvono in interrogativi meramente circolari, inidonei a definire la questione concreta, altrimenti postulando un preventivo momento di verifica fattuale e valutativa, inconciliabile con i limiti del sindacato di legittimità.

6.2. Da quanto appena evidenziato appare, del resto, chiaro che è errata anche la tipologia del vizio dedotto, dal momento che il motivo – prospettando l’errata interpretazione dei contenuti della domanda formulata nel giudizio di determinazione del canone dal D. S. – investe una quaestio voluntatis, la cui risoluzione spetta al giudice di merito e che è censurabile in sede di legittimità, facendo valere vizi della motivazione entro i limiti di cui all’art. 360 cod. proc. civ., n. 5.

6.3. Non appare superfluo aggiungere che la decisione risulta conforme a principi ripetutamente affermati da questa Corte, secondo cui qualora sia stato intimato lo sfratto, non basta, per provare la rinnovazione tacita del contratto di locazione, nè la successiva permanenza del conduttore nella detenzione della cosa locata, nè il pagamento e l’accettazione dei canoni e neppure il ritardo con il quale sia stata promossa l’azione esecutiva di rilascio, occorrendo che questi fatti siano qualificati da altri elementi idonei a far desumere in modo univoco la sopravvenienza di un accordo tra le parti in tal senso e in particolare che il locatore abbia inteso estrinsecare positivamente, sia pure in modo solo tacito, la propria volontà contraria a quella in precedenza manifestata di rinunciare agli effetti prodotti dall’intimazione e di concludere una novazione oggettiva della locazione (Cass. 13 novembre 1996, n. 9917).

In definitiva anche il motivo all’esame non merita accoglimento.

7. Con il settimo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 617 cod. proc. civ. (art. 360 cod. proc. civ., n. 3). Parte ricorrente si duole che sia stato rigettato il motivo di opposizione con cui si deduceva la nullità del precetto, per mancanza di procura e formula i seguenti quesiti: a) "viola o applica falsamente l’art. 617 c.p.c., il giudice di merito che rigetta l’opposizione agli atti esecutivi instaurata da difensore privo della relativa procura adducendo che la successiva ratifica da parte del rappresentato è idonea ad emendare retroattivamente il predetto vizio non solo dal punto di vista sostanziale, ma anche processuale, rendendo ex post infondata l’opposizione"; b) "viola o applica falsamente l’art. 91 c.p.c. il giudice di merito che pronuncia la soccombenza e condanna alle spese l’attore che fa valere con l’opposizione agli atti esecutivi esecutivi la nullità del precetto per mancanza della procura in capo al difensore che l’ha sottoscritto motivando tale soccombenza con l’assunto che il vizio di nullità, pur esistente al momento dell’instaurazione della causa, è successivamente venuto meno per ratifica del falsus procuratore da parte del rappresentato?".

7.1. I quesiti propongono due questioni disparate, quali la sanabilità del vizio del precetto e la regolazione delle spese, rivelandosi entrambi inadeguati quanto all’individuazione della peculiarità della fattispecie e alla regola, ritenuta errata, applicata in concreto; per cui il motivo risulta inammissibile.

Invero il Tribunale – quanto al dedotto difetto di procura non ha affatto attribuito "valenza processuale" alla ratifica del precetto, ma ha, piuttosto, evidenziato che ciò che mancava era la trascrizione del mandato sulla copia notificata del precetto, essendo, invece, detta procura presente sull’originale che l’opposto aveva depositato, costituendosi in giudizio; ha, altresì, precisato che -seppure non vi era certezza della relativa data l'(eventuale) difetto originario della procura risultava sanato, attesa la natura sostanziale dell’atto di precetto, suscettibile di ratifica da parte del rappresentato; mentre -quanto alla regolazione delle spese del giudizio di opposizione – ha correttamente individuato gli odierni ricorrenti come parte soccombente, atteso l’esito del giudizio.

7.2. Il motivo stesso è anche manifestamente infondato alla luce della giurisprudenza consolidata, secondo cui è valido il precetto sottoscritto da difensore non munito di mandato, se il titolare del diritto risultante dal titolo esecutivo gli conferisce la procura dopo la notifica di esso (art. 480 cod. proc. civ.), perchè la ratifica del dominus è ammissibile per il compimento di qualsiasi atto giuridico di natura sostanziale (Cass. 18 settembre 2007, n. 19362). E ancora l’atto di precetto deve essere sottoscritto dalla parte o da un suo rappresentante, ma non anche da un difensore necessariamente munito di procura alle liti, non trattandosi di atto del processo. Ne consegue che, ove sottoscritto da avvocato che si dichiari difensore dell’istante pur essendo sfornito di procura, esso è affetto da nullità sanabile con il conferimento successivo – fino al momento della costituzione nel giudizio di opposizione proposto dal debitore – della medesima, ovvero con qualsiasi altro atto o fatto che manifesti la volontà di avvalersene, denunziabile con l’opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 cod. proc. civ., comma 1 e soggetta al termine di decadenza di cinque (ora venti) giorni dalla relativa notifica, trascorso il quale la nullità in questione rimane sanata. Se, viceversa, per la parte istante tale difensore compie atti – come il pignoramento immobiliare – per i quali la procura è richiesta (ex art. 125 cod. proc. civ. e art. 170 disp. att. cod. proc. civ.), gli atti stessi, in quanto posti in essere in difetto di rappresentanza processuale, sono affetti da nullità insanabile e rilevabile anche d’ufficio dal giudice (Cass. 8 maggio 2006, n. 10497).

Il motivo non merita, dunque, accoglimento.

8. Con l’ottavo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 12 e 17 cod. proc. civ., della L. legge n. 794 del 1942, art. 24, del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 60, conv. in L. n. 36 del 1934, degli artt. 1, 4, 5 e 6 del tariffario forense adottato con D.M. 8 aprile 2004, n. 127 (art. 360 cod. proc. civ., n. 3). A corredo del motivo si formula il seguenti quesito: "viola o applica falsamente gli artt. 12 e 11 c.p.c., la L. n. 794 del 1942, art. 24, il R.D.L. 21 novembre 1933, n. 1578, art. 60, convertito in L. n. 36 del 1934 e gli artt. 1, 4, 5 e 6 del tariffario adottato con D.M. 8 aprile 2004, n. 121, il giudice di merito che, per tre cause riunite relative alla medesima esecuzione in materia di locazione, aventi in comune la maggior parte delle questioni e, a seguito di riunione, trattate unitariamente in numerosi scritti difensivi, il cui valore, calcolato in base agli artt. 12 e 17 c.p.c., rientra nello scaglione compreso tra il minimo di 5.200 Euro e il massimo di Euro 25.900, liquida alla parte vittoriosa la complessiva somma di Euro 17.000 oltre spese generali, Iva e Cpa: in maniera globale, cioè omettendo di fornire qualunque indicazioni idonea a consentire al soccombente le eventuali specifiche violazioni della legge o delle tariffe in misura sostanzialmente tripla rispetto alla misura calcolata correttamente applicando le indicazioni massime della tariffa e comunque ben oltre il doppio previsto dall’art. 5 della tariffa stessa; omettendo di menzionare il ricorrere di un caso di eccezionale importanza e di spiegare ed illustrare i motivi di tale eccezionaLità?".

8.1. Anche il presente motivo non merita accoglimento, risultando fondato – al pari del quesito che lo correda – su presupposti, per una parte, apodittici e, per altra, sicuramente erronei.

Sotto il primo profilo si osserva che parte ricorrente censura in termini generici l’eccessività e la globalità della liquidazione, senza fornire elementi precisi in ordine all’effettivo iter processuale, nè tantomeno fare alcun riferimento alle voci analiticamente riportate nella nota-spese che – come evidenziato nel controricorso – risulta essere stata depositata dall’altra parte e alla quale il Tribunale, pur decurtandola, ha fatto riferimento (non avendo rilevato il difetto della nota, nè affermato di procedere alla liquidazione ex actis). E’ il caso di aggiungere – dal momento che, nella memoria, parte ricorrente si duole di non avere avuto a disposizione la nota in questione, inserita nel fascicolo dell’altra parte – che, a mente dell’art. 76 att. cod. proc. civ., era, comunque, possibile acquisirne copia.

Sotto l’altro profilo è poi dirimente la considerazione che motivo (e quesito) risultano prospettati sull’assunto che il valore delle cause in questione rientrasse nello scaglione compreso tra il minimo di Euro 5.200,00 e il massimo di Euro 25.900, alla stregua del valore del "periodo controverso", applicabile nei giudizi di risoluzione contrattuale. Va, peraltro, considerato che le cause in questione avevano in oggetto, non già il diritto alla risoluzione del rapporto di locazione, bensì quello a procedere all’esecuzione per rilascio;

con la conseguenza che ai fini della liquidazione dei diritti e degli onorar risulta applicabile la tariffa prevista dal D.M. 8 aprile 2004, n. 127, per le cause di valore indeterminato.

In conclusione il ricorso va rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 9.200,00 (di cui Euro 200,00 per spese) oltre rimborso spese generali e accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 22 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 10-09-2012, n. 15090

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo
I sigg.ri P.O. e C., G., M. e A. M., proprietari, il primo in ragione di Vi e gli altri in ragione di 1/8 ciascuno, di una vasta area espropriata per la realizzazione di un sito di stoccaggio di balle di RSU, convennero in data 12.11.2002 innanzi alla Corte di Trento la soc. xxx p.a.
onde ottenere la determinazione della giusta indennità, che a loro avviso era stata determinata in modo inadeguato nella somma complessiva di Euro 74.679,80 (con riguardo alle aree inedificabili ed a quelle edificabili); essi prospettarono la destinazione industriale e non agricola delle aree, anche per la prevista installazione di un inceneritore, e la ingiustificatezza della sopravvalutazione del rischio di frane. Si costituì la soc. xxx eccependo di non essere concessionaria dell’esproprio ma solo delegata alle attività materiali e contestando le deduzioni di cui alla domanda.
La Corte di Appello di Trento, con sentenza 9.7.2005 ha determinato le indennità dovute in complessivi Euro 202.548,00 (di cui Euro 174.175,72 per i mq 3.448 di area edificabile ed Euro 28.373,16 per i mq. 28.956 delle aree soggette a vincolo idrogeologico) escludendo la maggiorazione del 20%, stante la proposta opposizione, e non concedendo i neanche chiesti interessi sulle somme come sopra liquidate.
Nella motivazione ha Corte di merito ha osservato: che unica legittimata passiva era la xxx, essa risultando delegata dalla PAT al compimento anche delle attività amministrative di esproprio se pur "per conto" del delegante, tra le quali era quella del pagamento delle indennità; che nel merito la destinazione urbanistica delle aree, delineata dal PRG dell’11.1.1991, era qualificata per mq. 36.250 come aree assoggettate a rischio frana di elevata pericolosità geologica; al suo interno parte delle aree erano destinate ad attività estrattive, parte a bosco, parte in zona F1 ad attrezzature pubblico e di uso pubblico; che su tali basi non aveva consistenza la tesi di considerare le aree come connotate da vocazione industriale o la tesi volta ad elidere la conformazione imposta dal vincolo idrogeologico; che pertanto per gran parte delle aree andava affermata la chiara non edificabilità alla stregua del ragionevole precetto della L.P. n. 6 del 1993, art. 12, comma 1, lett. B) del quale andava escluso alcun sospetto di incostituzionalità; che per tali aree andava quindi applicato il criterio del V.A.M., pari ad Euro 1,03 a mq. per l’incolto produttivo ed a Euro 0,26 a mq. per l’incolto improduttivo, senza che vi fosse luogo a contestazione o disapplicazione delle tabelle; che per le altre aree, edificabili, di complessivi mq. 3.488, andava applicato il criterio di cui alla Legge PAT n. 6 del 1993, art. 14, comma 2 novellato dalla Legge PAT n. 10 del 1998, art. 6 e cioè la somma del valore di mercato, proprio delle aree destinate a servizi ed attrezzature di interesse generale, e del valore agricolo, dimidiata;
che nella specie andava colto il senso della previsione del rinvio al valore delle aree circostanti e della misura dell’inserimento urbanistico e pertanto, effettuando una ragionevole media tra i dati disponibili e tenendo conto che l’ubicazione era sulla riva destra dell’Adige, rocciosa e non urbanizzata, si perveniva ad un parametro di valore corretto di Euro 100,00 a mq..
Per la cassazione di tale sentenza i signori A.C., M., Ma. e G. hanno proposto ricorso il 30.1.2006 dispiegando cinque motivi ai quali ha opposto difese la soc. xxx con controricorso dell’8.3.2006 contenente ricorso incidentale, affidato a tre motivi, ai quali si sono opposti gli A. con controricorso del 18.4.2006. xxx ha depositato memoria.
Motivi della decisione
Riuniti i ricorsi ai sensi dell’art. 335 c.p.c., ritiene il Collegio che la infondatezza delle proposte censure conduca al rigetto di entrambe le impugnazioni.
Ricorso principale A..
Giova premettere che tra le censure formulate nei confronti della decisione di merito è affatto assente alcuna contestazione del criterio o del quantum che attinga la liquidazione dell’indennità operata per i mq. 3.488 di aree edificabili. Pertanto, l’applicazione fatta dalla Corte (pag. 19) del criterio di cui alla L.P. n. 6 del 1993, art. 14, comma 1 (la semisomma tra valore di mercato e VAM) è restata immune da censure ed è quindi inibito a questa Corte di applicare lo jus superveniens in materia (da ultimo Cass. 11274 del 2012), e cioè il valore venale pieno, secondo la modifica apportata a detta disposizione dalle norme di cui alle L.P. n. 1 del 2008 e L.P. n. 4 del 2009 (adeguatrici del disposto al principio di cui a Corte Cost. 348 del 2007). Si esaminano quindi i cinque motivi del ricorso.
Primo motivo: con esso si contesta come illegittima la scelta della Corte di Trento di qualificare il suolo come non edificabile, parametrandone il valore a quello agricolo, tale scelta essendo stata fatta in ragione della esistenza del solo vincolo idrogeologico e senza considerare che i terreni erano stati utilizzati ad uso industriale, per la gestione della discarica, peraltro in conformità alla classificazione in F1 (impianti tecnologici dei servizi pubblici).
La doglianza è affatto infondata; la Legge PAT n. 6 del 1993, art. 12 come sostituito dalla Legge PAT n. 10 del 1998 e dalla Legge PAT n. 3 del 1999, art. 27 al comma 1, lett. B è chiarissimo nella opzione per la inedificabilità delle aree che, come quella in disamina, siano dallo strumento urbanistico soggette ad inedificabilità assoluta per vincolo idrogeologico. E la scelta è affatto coerente con i principii della legislazione nazionale per i quali l’edificabilità è compatibile solo con la destinazione non pubblica dell’area. Questa Corte (Cass. n. 19938 del 2011 – n. 12862 del 2010 – n. 15616 del 2007 e n. 23028 del 2004), con indirizzo al quale il Collegio intende dare pienamente continuità, ha infatti sempre affermato che la vocazione edificatoria delle aree è correlata solo alla destinazione privata – residenziale, industriale, commerciale – degli insediamenti che su di esse abbiano ad essere realizzati, nel mentre la destinazione pubblica dell’insediamento, rende irrilevanti od assorbe le modalità della sua realizzazione, quand’anche gli interventi siano effettuati da privati e la gestione sia assicurata da enti od imprese private. Che quindi l’area sia inedificabile per rischio di frane ed al contempo sia stata adibita a piazzale di stoccaggio di balle di RSU, con una cintura protettiva di pneumatici d’auto, è dato coerente con la previsione normativa e la cui "contraddittorietà" è implausibilmente asserita in ricorso Secondo motivo: esso denunzia per vizio di motivazione la affermazione di coincidenza del pericolo di frana con l’intera area a rischio idrogeologico. La censura, inconsistente in diritto alla stregua delle osservazioni sopra articolate, propone poi argomenti di fatto sulla "tenuità" del rischio geologico affermato ed accertato, sulla non incombenza di detto rischio su tutti i 30.000 mq di area e sulla incoerenza con tal rischio della assentita utilizzazione a deposito di aree di balle di RSU, che non si scorge come possano essere sottoposti alla Corte di legittimità. La censura è dunque inammissibile.
Terzo motivo: dopo aver riproposto considerazioni sulla attuale "assenza di rischio" dell’area messa in sicurezza, considerazioni ut supra inammissibili, il motivo solleva subordinatamente questione di legittimità costituzionale della L. PAT citata, art. 12. E’ palese e manifesta ad avviso del Collegio l’infondatezza della questione:
infatti si sospetta della legittimità della norma che dichiara la inedificabilità delle aree in quella condizione particolare per contrasto con imprecisati principii di riforma posti dalla legislazione nazionale, nel mentre la posizione di vincolo conformativo di inedificabilità per rispetto del rischio idrogeologico è, ad avviso del Collegio, del tutto conforme ai principii della legislazione nazionale.
Quarto motivo: esso censura il diniego di attribuzione degli interessi legali per vizio di ultrapetizione. La censura è inammissibile per difetto di interesse a denunziare la chiara ratio decidendi della pronunzia: la sentenza della Corte di Trento è chiarissima nell’indicare come non richiesti gli interessi sulle somme in contestazione e non spettanti – per effetto del conclamato inadempimento all’obbligo procedimentale della L. PAT n. 6 del 1993, art. 7, commi 1 e 4 – gli interessi sulle indennità "depositate". La seconda espressione non fa capo ad alcuna domanda e quindi devesi ritenere articolata ad abundantiam. Non si scorge quale interesse abbia indotto i ricorrenti ad articolare al proposito una censura di ultrapetizione.
Quinto motivo: esso censura la decisione per violazione della Legge PAT n. 6 del 1993, art. 20 nel non aver concesso la maggiorazione ex art. 20 del 20% in relazione alla manifesta sproporzione tra indennità offerta e indennità riconosciuta. La doglianza è priva di fondamento. Questa Corte (Cass. 2424 del 2008), pronunziando proprio sulla previsione dell’art. 20 in discorso, ha affermato che la prevista maggiorazione ha indubbia natura "premiale", essa spettando cioè solo a chi non abbia proposto e non a chi successivamente abbia abbandonato l’opposizione. Il che vuoi dire che detta maggiorazione non ha l’ulteriore ed invocata natura, quella perequativa, per la ipotesi in cui all’esito della opposizione emerga la sproporzione tra il quantum offerto ed il quantum accertato, dato che la finalità di legge è solo quella di premiare chi conduca ad una immediata determinazione accettata della indennità.
Si può quindi venire all’esame della impugnazione incidentale di T.S..
Ricorso incidentale di xxx.
Primo motivo: esso contesta in fatto che ad essa società siano stati delegati i poteri espropriativi, essendo rimasta titolare la PAT, come emergente dalla documentazione esibita. Il motivo è inammissibile sul versante delle censure all’accertamento perchè- a fronte di precise statuizioni della Corte di Trento (pagg. 9-10-11) – si riduce ad una generica proposta di rivalutazione del proprio ruolo di promotrice della espropriazione, senza doglianza alcuna di omesso esame di documenti e senza indicazione di tali documenti. Ma quel che rileva, poichè il motivo contiene comunque una prospettazione di violazione, per mancata applicazione, della Legge PAT n. 26 del 1993, art. 7 (modificata dalle successive L. n. 6 del 1994, L. n. 10 del 2008 e L. n. 7 del 2011), è l’esame dell’affermazione (in ricorso puramente assertiva, e meglio illustrata in memoria) per la quale, pacifica la spettanza alla PAT della proprietà dell’area espropriata, la delega a xxx realizzata in virtù di detta legge regionale sarebbe priva di ricadute sulla titolarità passiva dell’obbligazione di versare l’indennità. E tanto sarebbe stato acclarato da Cass. 11768 del 2010. Orbene, premesso che la appena indicata statuizione di questa Corte non fa alcuna espressa applicazione della invocata norma regionale ma solo ribadisce il principio generale per il quale obbligato al pagamento dell’indennità è il beneficiario della espropriazione, va subito chiarito che, coerente con la assoluta indeterminatezza in fatto dei propri asserti, xxx nulla dice sulle ragioni per le quali alla specie si sarebbe applicata o si sarebbe dovuta applicare (come non fatto dalla Corte di Trento) la L.P. sui Lavori Pubblici del 1993 e pertanto il disposto per il quale, in caso di delega dalla amministrazione aggiudicataria ad altra "amministrazione", l’obbligazione al versamento della indennità di esproprio dovuta per effetto e in ragione degli atti assunti nella delegata procedura, competerebbe comunque alla aggiudicatrice.
Nella totale assenza di affermazione in sede di merito della applicazione della Legge PAT n. 26 del 1993 e nella totale assenza di contestazioni in questa sede delle ragioni della sua mancata applicazione, vi è da disattendere dunque le affermazioni del motivo e da ritenere corretta la statuizione della Corte di merito. Ed infatti, sol che si legga il disposto della Legge PAT n. 6 del 1993, art. 7, comma 3 e art. 9, commi 1 e 4 emerge inequivocabile la scelta normativa di individuare in capo al promotore della espropriazione (nella specie pacificamente xxx) soggetto obbligato al pagamento delle indennità, determinate in sede amministrativa od all’esito della opposizione alla stima: basti rammentare come sia il promotore stesso legittimato a chiedere la rideterminazione alla CPE in una con i soggetti interessati al pagamento (art. 9, comma 1) e come anche il promotore sia legittimato, sempre assieme ai privati espropriati, alla opposizione alla stima (comma 4: "gli interessati…"). La inequivoca scelta legislativa di assegnare al promotore l’obbligazione di pagare il dovuto all’espropriato, ferma la sua facoltà di sviluppare le previe opposizioni, e fermo il potere di chiedere le integrazioni di impegni di spesa per la liquidazione delle indennità rideterminate (art. 9, comma 5), consente quindi di individuare la base normativa – certamente speciale ma altrettanto certamente ragionevole – per far ritenere xxx legittimata passiva alla pretesa degli espropriati alla (maggiore) indennità.
Secondo motivo: esso censura la determinazione in Euro 100,00 a mq.
del valore venale unitario della area edificabile sulla base di un abbattimento dell’errata acquisizione, come dato incontestato, della indicazione peritale di Euro 125,00 a mq (affermazione errata perchè di contro essa società la aveva contestata); censura comunque la congruità della stima basata sulle aree produttive circostanti, senza avvedersi che si trattava di aree nella riva sinistra dell’Adige e come tali non comparabili; censura infine la "eccessività" della stima.
Le doglianze sono da ritenersi affatto inammissibili. La Corte di Trento ha congruamente e logicamente motivato alle pagine 21-22-23-24 proprio esaminando gli argomenti oggi riproposti e nel cui ambito la pretesa "contestazione" del dato peritale è puramente marginale.
Sono quindi valutazioni di fatto complete e logiche e quindi insindacabili in sede di legittimità.
Terzo motivo: si duole dell’eccessività della condanna alle spese per 2/3 in relazione alla sproporzione tra petitum e decisum. Il motivo è inammissibile. La statuizione sulla corrispondenza all’esito sostanziale e complessivo della lite della decisione di compensare per 1/3 le spese stesse, quindi gravando T.S. dei residui 2/3 di quelle di parte attrice, appare correttamente motivata e pertanto indiscutibile in questa sede.
La reciproca soccombenza nelle impugnazioni proposte consiglia di procedere alla compensazione delle spese di legittimità.
P.Q.M.
Riunisce i ricorsi e li rigetta compensando per intero tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 luglio 2012.
Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II CIVILE – 3 maggio 2010, n.10625. In materia di contratto preliminare.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Motivi della decisione

Per ragioni di ordine logico-giuridiche si ritiene di esaminare prioritariamente il secondo motivo di ricorso con il quale i ricorrenti, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. 112-113-115-116 secondo comma ultima parte e 384 c.p.c., censurano la sentenza impugnata per aver rigettato l’eccezione da essi sollevata di prescrizione del diritto azionato dalla controparte per non aver fornito la prova su di essi incombente della data in cui la C. aveva adempiuto l’obbligazione di pagamento del prezzo della vendita, e quindi aveva conseguito il diritto a chiedere la stipulazione del contratto definitivo, posto che da quel momento iniziava a decorrere il termine di prescrizione del suddetto diritto.
I ricorrenti rilevano sotto un primo profilo che tale statuizione si pone in contrasto con il principio di diritto enunciato dalla sopra richiamata sentenza di questa stessa Corte secondo cui, nell’ipotesi che le parti di un contratto preliminare abbiano rimesso alla volontà di una di esse la fissazione del termine per la stipulazione del contratto definitivo, a fronte dell’ingiustificato rifiuto della parte cui tale facoltà sia stata riservata, l’altra parte che abbia adempiuto le obbligazioni poste a suo carico può direttamente proporre la domanda di adempimento specifico dell’obbligo di concludere il contratto definitivo; con la conseguenza che, ove essa trascuri di avvalersi di tale facoltà e tale inerzia protragga per l’ordinario termine prescrizionale, il diritto alla conclusione del contratto definitivo si estingue per prescrizione.
A., A. e G. G. C. inoltre assumono che, mentre essi avevano provato (con la produzione del contratto preliminare del 22-10-1977 contenente la clausola perentoria ed essenziale che prevedeva la data del 22-4-1978 quale termine finale dei pagamenti convenuti) l’adempimento dell’obbligo di pagamento del prezzo complessivo al 22-4-1978 da parte della C., quest’ultima, che aveva fatto valere il suo diritto alla conclusione del contratto definitivo, non aveva offerto alcuna prova del solo fatto che avrebbe potuto impedire la maturazione del termine prescrizionale, ovvero l’avvenuto pagamento dell’intero prezzo della compravendita in una data successiva a quella suddetta.
La censura è fondata.
Deve premettersi che la suddetta sentenza di questa stessa Corte del 10-12-2001 n. 15587 ha affermato il sopra enunciato principio di diritto in materia di determinazione dei criteri di individuazione del “dies a quo” per la decorrenza del termine per il promissario acquirente per proporre domanda di adempimento in forma specifica ex art. 2932 c.c. sulla base della premessa che i ricorrenti C. – che avevano eccepito la prescrizione del diritto azionato dalla C. – avevano dedotto sia l’avvenuta pattuizione del termine perentorio ed essenziale del 22-4-1978 per il pagamento del saldo prezzo, sia la circostanza che effettivamente entro tale termine il saldo del prezzo era stato effettivamente versato.
Orbene il giudice di rinvio, rilevata l’assenza di una prova certa in ordine alla data in cui la C. aveva adempiuto la sua obbligazione – pur essendovi la certezza, per affermazione concorde delle parti, dell’avvenuto pagamento dell’intero prezzo – e rilevato che il relativo onere probatorio ricadeva sui C. in quanto elemento costitutivo dell’eccezione di prescrizione sollevata, ha rigettato l’eccezione stessa.
Tale convincimento non può essere condiviso.
Invero la suddetta eccezione di avvenuto decorso del termine decennale di prescrizione relativo al diritto ex art. 2932 c.c. fatto valere dalla C. con l’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado notificato il 23-6-1990, basata sulla considerazione che in realtà la prescrizione era iniziata a decorrere il 22-4-1978, era sufficientemente circostanziata e quindi idonea in astratto a paralizzare la pretesa della controparte; pertanto la C., al fine di far valere le conseguenze giuridiche a sé favorevoli del fatto costitutivo posto a fondamento del diritto azionato – ovvero la sua qualità di promissaria acquirente dell’immobile per cui è causa adempiente agli obblighi assunti e l’inadempimento del promittente venditore all’obbligo di stipulare il contratto definitivo – aveva l’onere, proprio al fine di superare l’efficacia del fatto estintivo del suo diritto come eccepito dal C., di provare l’avvenuto pagamento integrale del prezzo della compravendita entro il decennio antecedente alla data di notifica dell’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado.
Pertanto in sede di rinvio si impone un riesame della controversia alla luce del principio di diritto ora affermato riguardante la ripartizione dell’onere probatorio tra le parti.
Con il secondo motivo i ricorrenti, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 112-113-115-116-384 primo comma c.p.c. 1183-1362-1362-1375-1457-2702-2733-2934-2935-2936 e 2943 c.c., censurano la sentenza impugnata per non aver considerato che tra le parti costituiva elemento pacifico che la C. aveva corrisposto l’intero prezzo della compravendita entro il termine pattuito del 22-4-1978.
Tale censura resta assorbita all’esito dell’accoglimento del secondo motivo di ricorso.
In definitiva la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto, e la causa deve essere rinviata ad altra sezione della Corte di Appello di Roma anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbito il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa ad altra sezione della Corte di Appello di Roma anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ., sez. II 31-03-2006, n. 7634 APPALTO – ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI – Natura extracontrattuale – Configurabilità – Sussistenza – Fondamento Conseguenze – Esperibilità nei confronti anche del venditore

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Fatto

V.A. e gli altri litisconsorzio in epigrafe nominati premesso di essere proprietari di alcune unità immobiliari facenti parte di un edificio in ?, loro vendute dalla costruttrice s.p.a. Immobiliare Venero, con atto di citazione del 20.12.96 citarono quest?ultima al giudizio del Tribunale di Palermo, lamentando che durante il precedente inverno gli immobili erano stati interessati e danneggiati, sia nelle strutture comunica in parti esclusive, da infiltrazioni di acqua provenienti dal tetto, dovute a difetto di costruzione; chiesero, pertanto, la condanna ex art. 1669 c.c. della renitente convenuta all’esecuzione dei lavori occorrenti ed all’eliminazione dei danni.

Costituitasi la società convenuta, eccepiva l’inapplicabilità alla fattispecie dell’art. 1669 cit., per aver solo venduto gli appartamenti già costruiti e non anche appaltato la relativa costruzione, che, comunque, risalendo la consegna degli immobili al 1988 e trattandosi di lievi difetti eliminabili con spesa modesta, rientranti nella previsione di cui all’art. 1667 cit., l’azione relativa era prescritta.

Disposta ed espletata consulenza tecnica, l’adito Tribunale, con sentenza del 26.1 – 12.3.1999 accolse la domanda, ritenendo la natura dei vizi riconducibile alla previsione di cui all’art. 1669 c.c., norma in concreto applicabile, attesa la qualità di costruttrice- venditrice della convenutale pertanto condannò all’esecuzione degli interventi indicati dal c.t.u., oltre che alle spese del giudizio.

Proposto appello dall’Immobiliare Venero, resistito dagli appellati, dopo aver disposto il rinnovo della consulenza tecnica, la Corte d’Appello di Palermo con sentenza del 14/27-6.2002 respingeva il gravame, osservando che la pur rinnovata indagine peritale aveva confermato la gravità dei vizi di costruzione, pertanto riconducibili alla previsione dell’art. 1669 c.c., che tale norma, per costante giurisprudenza, era applicabile alla fattispecie in considerazione della duplice qualità di costruttrice e venditrice della società appellante, che gli immobili erano stati materialmente consegnati nel 1988, ma non ancora ultimati, e trasferiti in proprietà nel 1993, dopo il completamento dei lavori, sicchè l’azione era stata tempestiva.

Avverso tale sentenza ricorre per Cassazione l’Immobiliare Venero, deducendo due motivi. Resistono, con rituale controricorso, gli intimati.

Diritto

Con il primo motivo di ricorso viene dedotta violazione ed errata applicazione dell’art. 1669 c.c., con connessi, non precisati, vizi della motivazione.

Premesso che nel caso di specie sarebbe intervenuta tra le parti una promessa di compravendita "di cosa futura in corso di costruzione, con le caratteristiche risultanti dal progetto, dalla concessione edilizia, dal capitolato delle opere"e, quindi, "il tipico contratto di cui all’art. 1472 c.c.", avrebbero errato i giudici di merito nei ravvisare gli estremi dell’appalto, o del contratto d’opera, e conseguentemente la responsabilità del convenuto ai sensi del citato articolo 1669.

Il motivo di ricorso, assolutamente generico nella parte in cui richiama l’art. 360 c.p.c., n. 5, senza indicare alcuna carenza o contraddittorietà della motivazione, è manifestamente infondato in quella deducente erronea applicazione dell’art. 1669 c.c., in ragione della natura del rapporto.

La censura, infatti, si pone in contrasto, senza peraltro addurre elementi di alcuna consistenza, con il principio, costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità e correttamente osservato dai giudici di merito, a termini del quale le disposizioni di cui al citato articolo, disciplinanti le conseguenze dannose di quei difetti, incidenti profondamente sugli elementi essenziali dell’immobile ed influenti sulla durata e solidità dello stesso, configurano una responsabilità di tipo extracontrattuale, sancita per ragioni e finalità di interesse generale, che sebbene collocata nell’ambito della disciplina dell’appalto, è tuttavia estensibile al venditore, che sia stato anche costruttore del bene immobiliare venduto (v., tra le atre, Cass. 2^ – 29.3.02 n. 4622,10.1.01 n. 12406, 2.10.00 n. 13033, conf. n. 9853/98, n. 3146/98, n. 9313/97, n. 8108/97).

Tale principio dal quale il collegio non ravvisa motivi per doversi discostare, comporta l’irrilevanza, nel caso di specie in cui è incontroverso che l’impresa venditrice aveva anche costruito l’edificio nel quale erano comprese le unità immobiliari acquistate dagli attori, della circostanza che gli appartamenti non fossero ancora esistenti all’atto del precedente contratto preliminare o della vendita ex art. 1472 c.c., così come di quella che tra le parti non fosse stato stipulato anche un contratto di appalto, tenuto conto dell’evidenziata natura extranegoziale della responsabilità per l’ipotesi di sussistenza di vizi del genere di quelli indicati dall’art. 1669 cit..

Con il secondo motivo, deducente ulteriore violazione ed errata applicazione dell’art. 1669 cit., in rel. all’art. 360 c.p.c., n. 3 e 5, si lamenta essenzialmente la superficialità anche della seconda consulenza tecnica, che, limitatasi ad una mera descrizione dello stato dei luoghi all’attualità, non avrebbe accertato le effettive cause delle infiltrazioni di umidità, danneggianti solo superficialmente l’intonaco, non cagionanti danni alle strutture, pericoli per la stabilità dell’immobile o inidoneità dello stesso all’uso, e dovute ad interventi impropri dei singoli acquirenti e a difetti di manutenzione ordinaria della copertura;la sentenza non conterrebbe alcuna motivazione sulla gravità o meno dei vizi in questione che, comunque, sarebbero stati riferibili alla previsione di cui all’art. 1667 c.c., la cui garanzia, per il termine decorso, non sarebbe stata invocabile.

Il motivo, fondato nei termini di seguito esposti, va accolto per quanto di ragione.

Premesso che nell’atto di appello la società convenuta aveva, tra l’altro, contestato cause, entità e natura dei danni all’immobile, lamentati dalle parti attrici, anche e soprattutto in funzione dell’eccepita riconducibilità degli eventuali vizi alla previsione di cui all’art. 1667 c.c., anzichè a quella di cui all’art. 1669 c.c., la Corte d’Appello, a fronte della specificità del motivo di gravame, non avrebbe potuto limitarsi alla mera affermazione, secondo la quale "i difetti lamentati dagli appellati sarebbero stati riconosciuti gravi anche dal consulente tecnico nominato in secondo grado, ma avrebbe dovuto esplicitare le ragioni della ravvisata gravità di tali difetti, chiarendone la precisa natura, la causa e, soprattutto, l’eventuale incidenza negativa sulla normale utilizzabilità dell’immobile, che secondo l’ormai costante giurisprudenza di questa Corte (v. in particolare, Cass., 2^ 28.2.04 n. 8140, conf. 11740/03,81/00, 3301/96, 1256/95) anche se non determinanti pericolo di rovinale compromettano apprezzabilmente e stabilmente la fruibilità.

Limitandosi a riferire, senza neppure spiegare le ragioni della relativa adesione, il giudizio di "gravità" formulato dal C.T.U., così riportandosi allo stesso, i giudici di appello hanno eluso il proprio, non delegabile, compito, che era quello di chiarire, a fronte delle doglianze dell’appellante e nel solco dei principi dettati dalla citata giurisprudenza di legittimità, connotati essenziali dei riscontrati "difetti", agli effetti della qualificazione, controversa tra le parti, in termini di gravità.

La riportata motivazione risulta, pertanto, solo assertiva ed apparente.

Consegue la cassazione sul punto della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo esame del gravame in parte qua ad altra sezione della Corte Territoriale di provenienza, che provvederà anche, nell’ambito del regolamento finale, sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie per quanto di ragione il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la pronunzia sulle spese del presente giudizio, ad altra sezione della Corte d’Appello di Palermo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.