Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 04-07-2011) 14-10-2011, n. 37339 Reato continuato e concorso formale

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 9-12-2009 la Corte di Appello di Roma pronunziava la riforma della sentenza emessa dal Tribunale del luogo in data 5-10-2006 nei confronti di B.M., ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 81 e 624 bis c.p., art. 61 c.p., n. 11 e del reato di cui agli artt. 612 e 660 c.p., fatti commessi ai danni di C.M.C., nel periodo tra (OMISSIS).

La Corte dichiarava estinto per prescrizione il reato di cui al capo B) e – previa riqualificazione del capo A- come richiesto dalla difesa-ritenendo applicabile l’ipotesi di cui all’art. 624 c.p., art. 61 c.p., n. 11, rideterminava la pena in mesi dieci di reclusione ed Euro 300,00 di multa.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per Cassazione il difensore, deducendo: 1- la mancanza e manifesta illogicità della motivazione, e la violazione dell’art. 192 c.p.p., commi 1 e 2, in riferimento all’art. 606 c.p.p., lett. e). Rilevava a riguardo che, nel caso di specie, la prova era di natura indiziaria, dato che nè la persona offesa, nè altri testi avevano assistito all’esecuzione della condotta contestata, mentre non era stato effettuato alcun sequestro. In tal senso pertanto si riteneva illogico il percorso seguito dalla Corte, che aveva considerato che le condotte delittuose fossero ascrivibili logicamente all’imputato, perchè egli era frequentatore della abitazione. La difesa evidenziava sul punto che, essendo stati smarriti alcuni gioielli gli indiziati non potevano che essere coloro che frequentavano tale abitazione, ma non era dato comprendere per quale ragione si fosse potuta attribuire la condotta illecita allo stesso imputato piuttosto che ad altri soggetti che frequentavano la stessa casa. Inoltre censurava la motivazione avendo la Corte attribuito rilevanza ad un episodio, del rinvenimento di un anello, che era stato narrato da una teste ( P.) non essendo tale fatto compreso nella contestazione.

D’altra parte evidenziava che era stata sminuita la circostanza che tra l’imputato e la persona offesa vi era stata una relazione, e che dunque anche la presenza nella casa del prevenuto che si vi aggirava e la restituzione di un anello erano fatti che avrebbero potuto avere una giustificazione.

In base a tali rilievi il ricorrente riteneva carenti gli elementi di prova, che apparivano generici e inadeguati a sorreggere il giudizio di penale responsabilità del B., ed erano incompatibili con le premesse rilevate dalla Corte.

2 – Con il secondo motivo la difesa evidenziava la violazione dell’art. 597 c.p.p. e dell’art. 81 c.p. osservando che non era consentito al giudice di appello compensare – in accoglimento della impugnazione dell’imputato – la riduzione di pena con una delle componenti del trattamento sanzionatorio stabilito dal Giudice di primo grado.

In tal senso rilevava che, nella specie, il primo giudice aveva stabilito per la continuazione tra reati ex artt. 612 e 660 c.p. l’aumento di pena di giorni quindici di reclusione, ed il Giudice di appello, rilevando l’estinzione del reato ex art. 660 c.p. per prescrizione, aveva tuttavia aumentato per la continuazione la pena base in misura superiore ai giorni quindici, così realizzando la violazione del divieto di reformatio in pejus, e non valutando la incidenza della estinzione del reato sulla entità della pena.

Per tali motivi concludeva chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata.

Il ricorso è privo di fondamento.

Il primo motivo si basa su censure articolate in fatto, e indirizzate a prospettare una interpretazione alternativa della vicenda in contestazione, onde trattasi di censure da ritenere n questa Sede precluse, e pertanto inammissibili, non risultando indicato dalla difesa qualche elemento favorevole all’imputato che il giudice di merito abbia trascurato di valutare, e risultando viceversa del tutto adeguata e logica la motivazione della sentenza impugnataci punti essenziali ai fini di verificare la configurabilità del reato e l’ascrivibilità della condotta allo stesso imputato. Va considerata, inoltre, priva di fondamento la censura del ricorrente concernente la violazione del divieto di reformatio in pejus, atteso che la Corte territoriale ha nuovamente determinato la pena, dopo avere dichiarato l’estinzione di uno dei reati contestati, avendo riqualificato l’imputazione come richiesto dalla difesa, ritenendo applicabile la diversa fattispecie dell’art. 624 c.p., art. 61 c.p., n. 11. Essendo in tal senso riformata la sentenza di primo grado, il giudice di appello non era vincolato alla determinazione pregressa della pena, e risulta poi aver determinato la pena stessa operando in concreto una congrua riduzione.

Per tali motivi la Corte deve rigettare il ricorso, condannando il ricorrente – come per legge – al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 05-12-2011, n. 3110

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente chiedeva l’annullamento della delibera indicata in epigrafe con la quale era stata posta nel nulla una precedente delibera dell’organo amministratore dell’Ospedale Buzzi, poi confluito nella ASL resistente, con cui gli era stata riconosciuta con effetti giuridici ed economici retroattivi la nomina a Segretario Generale facente funzioni dell’Ente oltre al riconoscimento della retribuzione per il congedo ordinario non fruito al momento del collocamento in aspettativa a seguito della nomina a Commissario Straordinario della ASL di Asola.

La vicenda che ha condotto alla delibera impugnata può essere così ricostruita: nel 1991 il ricorrente lavorava quale Direttore Amministrativo Capo Servizio presso l’ Ospedale Buzzi ed aveva fatto richiesta di rivestire il ruolo di facente funzioni del Segretario Generale essendosi reso vacante tale incarico.

L’organo amministrativo dell’Ente aveva invece nominato altro dipendente come facente funzioni fino al momento in cui si fossero completate le procedure concorsuali per la nomina del nuovo Segretario Generale con delibera 277\1991 non impugnata dal dott. A..

In conseguenza dell’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di Segretario Generale veniva nominato per un periodo di otto mesi un collega del ricorrente che rivestiva la sua stessa qualifica con ordinanza 34\1991 che poi risultava vincitore del concorso pubblico per titoli ed esami cui il ricorrente non aveva partecipato.

Il dott. A. con distinti ricorsi impugnava prima l’ordinanza che aveva assegnato al dott. Lombardi l’incarico di Segretario Generale per otto mesi e poi il provvedimento di nomina all’esito del concorso.

Successivamente, con la delibera poi annullata dal provvedimento impugnato, era stata disposta la modifica dell’ordinanza 277\1991 nella parte in cui aveva nominato il dott. Redaelli quale Segretario facente funzioni a decorrere dal 1.7.91 assegnando ora per allora dette funzioni al dott. A.; nel medesimo provvedimento si dava atto della successiva collocazione in aspettativa del ricorrente a far data dal 22.7.91 con liquidazione dei giorni di congedo maturati e non fruiti.

Il provvedimento veniva qualificato atto di autotutela spontanea adottato anche in conseguenza della dichiarata disponibilità del ricorrente di rinunciare ai ricorsi proposti innanzi al giudice amministrativo.

Ciò premesso il ricorrente articolava quattro motivi di ricorso.

Il primo contestava che vi fosse un provvedimento illegittimo da annullare in quanto la delibera 237\92 era stata assunta per definire stragiudizialmente un contenzioso pendente e pertanto non aveva alcun rilievo il fatto che non fosse intervenuto alcun provvedimento giurisdizionale di cui non vi era alcuna menzione nella delibera.

Va tenuto presente altresì che al momento in cui si era creata la vacanza del posto di Segretario Generale, il ricorrente era l’unico dipendente titolare di posizione apicale e fornito di laurea e quindi l’unico che potesse assumere il ruolo in questione.

Il secondo motivo censurava la mancanza di un interesse pubblico attuale all’annullamento della delibera 237\92 stante il tempo trascorso e l’affidamento ingenerato nel ricorrente che aveva per tale motivo rinunciato alle impugnative e aveva optato per il collocamento a riposo.

Il terzo motivo denuncia la violazione dell’art. 7 L. 241\90 poiché l’avviso di avvio del procedimento era stato solo formale essendo poi intervenuto il provvedimento solo dopo tre giorni impedendo quindi una partecipazione procedimentale al ricorrente.

Il quarto motivo eccepiva la violazione dell’art. 7,comma 3, D.lgs. 502\92 poiché la Delibera del Direttore Generale deve essere assistita dal parere del Direttore Amministrativo; nel caso di specie il Direttore Generale della ASL 41 prima aveva espresso il parere in qualità di Direttore Amministrativo e poi nominato Direttore Generale aveva adottato il provvedimento impugnato.

Si costituiva in giudizio la ASL 41 chiedendo il rigetto del ricorso.

Il ricorso non merita accoglimento.

La delibera annullata era realmente illegittima poiché riconosceva lo svolgimento di mansioni superiori con conseguente ricaduta anche sulle indennità pensionabili al ricorrente che non solo non le aveva mai esercitate ma che non avrebbe mai potuto esercitarle poiché la delibera 277\91 modificata con la delibera poi annullata era divenuta esecutiva dal 31.7.91 quando il ricorrente era già in aspettativa ed aveva assunto l’incarico di amministratore straordinario della USL di Asola.

Inoltre la delibera non aveva neanche la natura di una transazione poiché a fronte un riconoscimento di vantaggi economici al ricorrente vi era solo un impegno da parte sua di rinunciare ai ricorsi presentati e rispetto ai quali non vi era stata nessuna pronuncia giurisdizionale neanche cautelare che potesse giustificare l’opportunità di non andare incontro ad una possibile soccombenza.

Inoltre il provvedimento del 19923 non era giustificato neanche dalla circostanza che l’amministrazione si fosse resa tardivamente conto che il ricorrente era l’unico che avesse i titoli per ricoprire detto incarico perché all’epoca esistevano altri laureati che ricoprivano la stessa posizione funzionale del dott. A..

L’interesse pubblico all’atto di autotutela deve rinvenirsi nelle durature conseguenze che aveva la delibera annullata in quanto il riconoscimento di un’indennità pensionabile che comportava un aumento del 25% del trattamento pensionistico.

Quanto al vizio procedimentale denunciato con il terzo motivo, esso non è rilevante poiché il provvedimento impugnato costituisce l’epilogo di un procedimento volto alla liquidazione definitiva della pensione al ricorrente che aveva visto la sua partecipazione attraverso numerose istanze e note che gli avevano consentito di rappresentare il suo punto di vista esaustivamente.

Pertanto il poco tempo trascorso tra il formale avviso dell’avvio del procedimento di autotutela e l’emanazione del provvedimento non ha impedito allo stesso una piena partecipazione procedimentale.

Il quarto motivo deve essere parimenti disatteso in quanto la circostanza che momentaneamente coincidessero nella stessa persona la figura del Commissario Straordinario quale direttore generale facente funzioni e del Direttore Amministrativo dipendeva dalle scelte operate con la L.R. 4\1996 che affidava al più anziano tra il Direttore Sanitario e il Direttore Amministrativo la veste di Commissario Straordinario nelle more della nomina dei nuovi Direttori Generali.

E’ evidente che nei casi in cui le due figure dovessero venire a coincidere non potevano bloccarsi tutte le delibere solo perché non vi era distinzione di persone fisiche rispetto alle due funzioni.

Il ricorso deve in conclusone essere respinto e le spese di lite possono essere compensate stante la particolarità della vicenda e l’affidamento comunque suscitato nel ricorrente dalla delibera annullata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. VI, Sent., 27-12-2011, n. 6823 Rapporto di pubblico impiego

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il Comitato olimpico nazionale italiano (Coni) chiede la riforma della sentenza con la quale il Tar dell’Umbria ha riconosciuto il diritto della signora C. G., in applicazione dell’art. 2126 cod. civ., alle differenze retributive e alla regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale per il periodo dal 1° settembre 1989 al 12 aprile 2000, in cui ha svolto incarichi di collaborazione a favore dell’Ente appellante.

2. L’appello è solo parzialmente fondato.

Va premesso che la sentenza impugnata, dopo aver accertato che il rapporto intercorso tra la ricorrente in primo grado e il Coni presentava i caratteri del pubblico impiego, ha escluso che da tale definizione potessero essere fatte discendere tutte le conseguenze richieste con il ricorso, data la nullità dell’assunzione in servizio senza l’esperimento di pubblico concorso, salva, nondimeno, l’applicazione dei meccanismi di protezione, dal punto di vista retributivo e previdenziale, previsti dall’art. 2126 cod. civ.

L’appello del Coni contesta sia la sussistenza del carattere di lavoro subordinato nel rapporto intercorso con la signora G., sia la condanna al pagamento delle differenze retributive e previdenziali.

La sentenza impugnata ha ravvisato, nella fattispecie in esame, la sussistenza della maggior parte dei caratteri che, per consolidata giurisprudenza, comportano la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato sorto di fatto: continuità del rapporto, esclusività della prestazione a favore dell’Ente, costanza dell’orario di lavoro, omogeneità della retribuzione mensile; a fronte di tali indici, secondo il Tar la mancata dimostrazione della soggezione al potere del datore di lavoro di impartire direttive e di vigilarne l’applicazione sembra poco più che un formalismo.

Sul punto, la sentenza merita conferma: la veste formale attribuita dalle parti al rapporto intercorso (collaborazione coordinata e continuativa) e la correlata volontà dell’Ente datore di lavoro non vale, infatti, a scolorire la presenza degli indici evidenziati dal Tar, consistenti nell’inserimento strutturale della dipendente nell’apparato organizzativo del servizio impianti sportivi del Coni, comitato provinciale di Perugia; dallo svolgersi del rapporto nel tempo senza soluzione di continuità per undici anni; dal carattere retributivo, perché inserito in un rapporto sinallagmatico, del compenso percepito dalla lavoratrice; dallo svolgimento in via continuativa, da parte della medesima, di compiti di segreteria funzionali all’attività istituzionale propria dell’Ente, nei locali e con mezzi messi a disposizione della stessa Amministrazione.

Peraltro, alla evidenza di tali indici rilevatori di un rapporto di fatto corrispondente a quello di lavoro dipendent può attribuirsi soltanto una funzione di determinazione della disciplina economica e previdenziale delle prestazioni lavorative di fatto erogate, essendo il rapporto comunque nullo e improduttivo di effetti in quanto instaurato al di fuori dei parametri legislativi che, nel rispetto dell’art. 97, comma 3 della Costituzione, regolano l’accesso al pubblico impiego tramite concorso (cfr. in tal senso Cons. St., Ad. Plen., n. 1 e n. 5 del 1992, nonché, fra le tante, Cons. St., sez. V, 3 novembre 2010, n. 7772).

La domanda di accertamento, quindi, è stata correttamente accolta dal TAR con riferimento agli effetti della costituzione di un rapporto di fatto nel quale siano presenti gli indici rivelatori di un rapporto di lavoro dipendente instaurato con una pubblica Amministrazione, in quanto a tale rapporto di fatto, comunque, sono applicabili le garanzie retributive e contributivoprevidenziali di cui all’art. 2126 cod. civ.

Tuttavia, conformemente alla giurisprudenza consolidata, l’applicazione della normativa di cui all’art. 2126 c.c., in caso di un rapporto di pubblico impiego precluso per legge, non garantisce automaticamente al lavoratore un corrispettivo pari a quello stabilito per il dipendente di ruolo di pari livello quando una diversa pattuizione sia stata prevista nel contratto di lavoro (Cons. Stato, sez. VI, n. 3259 del 2004).

Nel caso in esame si deve quindi ritenere che il compenso pattuito, comprensivo, a partire dal 1996, di oneri contributivi e previdenziali mediante ritenuta a favore della gestione autonoma istituita presso l’INPS dalla legge n. 335 del 1995, fosse stato ritenuto da entrambe le parti congruo e rispettoso di quanto stabilito dalle tabelle allegate agli accordi collettivi nazionali del settore privato; di conseguenza, l’appello in esame è fondato nella parte in cui censura la condanna dell’ Amministrazione – disposta in primo grado – al pagamento delle somme retributive secondo i parametri propri del pubblico impiego.

Quanto agli oneri contributivi e previdenziali, dalla documentazione versata in atti e dalle stesse deduzioni dell’appellante ne risulta il pagamento non per tutto il periodo lavorativo, ma, come si è detto, solo a partire dal 1996: rimane, quindi, l’obbligo per il Coni di provvedere alla regolarizzazione della posizione della appellata per il tempo decorrente dal 1° settembre 1989 alla data di effettivo assolvimento.

3. In conclusione, l’appello è solo parzialmente fondato e deve essere accolto in parte, con la conseguente reiezione della pretesa di primo grado, volta ad ottenere la corresponsione di differenze retributive.

L’esito del giudizio giustifica la compensazione delle spese dei due gradi del giudizio tra le parti in causa.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe indicato n. 7447 del 2007, lo accoglie parzialmente, nei sensi e nei limiti in motivazione indicati e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado nella parte in cui ha chiesto la corresponsione di emolumenti arretrati, ferma la statuizione del TAR riguardante il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, come indicato in motivazione.

Spese compensate dei due gradi.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 10-10-2011) 12-12-2011, n. 45984

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Svolgimento del processo

1. Con la ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Catanzaro, adito ex art. 309 cod. proc. pen., confermava l’ordinanza in data 10 gennaio 2011 del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, con la quale era stata applicata a C.G. la misura della custodia cautelare in carcere in ordine ai reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 (capo 9), L. n. 497 del 1974, artt. 10, 12 e 14 (capo 22) e all’art. 74 del medesimo decreto (capo 24).

2. Osservava il Tribunale che la misura era stata applicata nell’ambito di un procedimento riguardante un gruppo organizzato, operante nella provincia di Vibo Valentia, dedito al traffico di sostanze stupefacenti incentrato sulla figura di N.A., coinvolto nell’ambito di altro procedimento in una vicenda di usura;

e che le indagini si erano sviluppate attraverso servizi di audio- riprese (che in particolare permettevano di individuare in un capannone ubicato in (OMISSIS), in uso ai fratelli P. e S.B. la base logistica del sodalizio, utilizzata dagli affiliati ad esso per l’occultamente di partite di droga e per la successiva attività di confezionamento), nonchè attraverso intercettazioni di conversazione tra i sodali, progressivamente identificati (evidenzianti chiaramente il loro coinvolgimento nell’illecito traffico, inequivocabilmente riguardante partite di droga), servizi di osservazione di polizia giudiziaria e dichiarazioni testimoniali degli acquirenti, talvolta trovati in possesso di quantitativi di stupefacenti, i quali avevano spesso effettuato individuazioni fotografiche dei cedenti.

3. Con riferimento alla specifica posizione di C.G., il Tribunale in primo luogo osservava che doveva essere disattesa l’eccezione difensiva dì inutilizzabilità dei contenuti delle riprese audio-video per mancato rilascio di copia dei relativi supporti informatici, in quanto le videoriprese non entrano nel genus delle intercettazioni e non soggiacciono quindi alla relativa disciplina codicistica.

Nel merito, il Tribunale, rimandando a una più analitica indicazione degli elementi indiziari alla ordinanza applicativa della misura, rilevava che il coinvolgimento del C. nell’operazione di trasporto di droga dalla Lombardia su ordine di S.P. (capo 9), risultava dalle videoriprese attestanti il suo arrivo nel capannone in (OMISSIS) ove si trovavano gli altri indagati, tra cui in primo luogo, il boss S., e da numerosi conversazioni o contatti telefonici, oltre che da servizi di osservazione di polizia giudiziaria. Quanto agli indizi della partecipazione dell’indagato al sodalizio (capo 24), essi, ad avviso del Tribunale, derivavano dalla ripetuta frequentazione da parte dell’indagato dell’anzidetta base logistica in compagnia degli altri indiziati, dal suo coinvolgimento nella manipolazione e nel confezionamento della droga, dagli stretti rapporti con il boss S.P., con il quale aveva continui e frequentissimi (dell’ordine di più di un migliaio) contatti telefonici, dalla familiarità di rapporti con gli altri sodali, e dall’accennato ruolo di corriere di droga.

Sussistevano poi esigenze cautelari, tali da imporre l’adozione della più grave misura custodiale, in relazione al concreto pericolo di reiterazione criminosa, desumibile dalla gravita dei fatti e dagli stretti collegamenti con ambienti criminali dediti stabilmente al traffico di stupefacenti.

4. Ricorre per cassazione l’indagato, con atto sottoscritto dai difensori avvocati Bruno Ganino e Salvatore Staiano, i quali, con un unico motivo denunciano la violazione dell’art. 309 c.p.p., comma 5, e la lesione del diritto di difesa, non essendo stato consentito ai difensori di ottenere copia dei supporti contenenti le riprese audio- video su cui si è fondato il provvedimento cautelare, diritto riconosciuto dalla Corte cost. con sentenza n. 336 del 2008 e ribadito e ulteriormente specificato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con sentenza del 22 aprile 2010.

Precisano al riguardo che era rimasta senza risposta la richiesta di accedere a tali documenti informatici e di ottenerne copia presentata alla Procura della Repubblica di Catanzaro l’8 febbraio 2011.

Motivi della decisione

1. Osserva la Corte che il ricorso è fondato.

2. Il Tribunale non dubita che la difesa dell’imputato abbia chiesto alla Procura della Repubblica il rilascio di copia dei supporti delle registrazioni audiovisive, nè che tale richiesta sia rimasta senza riscontro.

Va d’altro canto osservato in via di principio, quanto a questo secondo aspetto, che una volta assolto dalla difesa l’onere di dimostrare che la richiesta di rilascio di copia dei supporti in questione sia stata effettivamente e tempestivamente presentata al P.m., non si può gravare la difesa stessa dell’ulteriore onere di documentare il fatto negativo rappresentato dal mancato riscontro alla richiesta da parte del P.m..

3. Il Tribunale invece ha sostenuto che l’eccezione difensiva di inutilizzabilità dei contenuti delle riprese audio-video per mancato rilascio di copia dei relativi supporti informatici, era infondata, in quanto le videoriprese non entrano nel genus delle intercettazioni e non soggiacciono quindi alla relativa disciplina codicistica.

Tale assunto non può essere condiviso.

Al pari delle registrazioni di conversazioni, anche nel caso di videoriprese, infatti, può dirsi che la prova dei fatti dalle stesse rappresentati non deriva dal riassunto, e dalla inevitabile interpretazione soggettiva, che di esse si faccia in atti di p.g., ma dal contenuto stesso delle registrazioni, documentate in supporti magnetici o informatici, nulla rilevando che la relativa disciplina non si rinvenga negli artt. 266 e seguenti cod. proc. pen. (v. Sez. U, n. 26795 del 28/03/2006, Prisco); posto che ciò che a tal fine conta non sono le condizioni e i presupposti per la legittima attivazione di mezzi di ricerca della prova, ma la idoneità del mezzo documentale a rappresentare adeguatamente il fatto documentato;

aspetto che contraddistingue indistintamente le intercettazioni sonore e quelle visive, o audio-visive (v. Sez. 5, n. 39930 del 24/06/2009, Richiamo, Rv. 245379).

4. In applicazione dei principi espressi dalla sentenza delle Sez. U, n. 20300 del 22/04/2010, Lasala, essendosi verificata una lesione del diritto di difesa, cui è stato impedito di accedere al contenuto delle video-registrazioni, la ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Catanzaro, fermo restando che il Tribunale, "non più soggetto ai termini perentori indicati dall’art. 309 c.p.p., comma 10" (Sez. U, Lasala, cit.) dovrà nuovamente prendere in esame il tema relativo alla sussistenza delle condizioni legittimanti la misura cautelare applicata sulla base anche delle videoregistrazioni, ove le relative copie siano prodotte in sede di rinvio essendo state messe a disposizione della difesa.

La Cancelleria provvedere agli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Catanzaro.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter.

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