T.A.R. Lazio Roma Sez. III, Sent., 28-07-2011, n. 6777

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il proposto gravame l’odierno ricorrente, ricercatore confermato (e Professore aggregato) di Medicina Interna presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’intimata Università, ha impugnato la determinazione rettorale, assunta ai sensi dell’art.17, comma 35 nonies della L. n.102/2009 ed in esecuzione delle delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione rispettivamente del 22 e del 30 dicembre 2009, con cui è stata disposta la cessazione dal servizio a far data dal 1° luglio 2010.

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di doglianza:

1) Violazione e falsa applicazione dell’art.7 della L. n.241/1990. mancata comunicazione dell’avvio del procedimento;

2) Violazione e falsa applicazione dell’art.17, comma 35 nonies, del D.L. n.78/2009, convertito con modificazioni nella L. n.102/2009. Eccesso di potere per violazione di circolare;

3) Eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento e della violazione di circolare. Violazione e falsa applicazione sotto altro profilo dell’art.17, comma 35, della L. n. 102/2009;

4) Violazione e falsa applicazione dei principi costituzionali di libertà di insegnamento, di cui all’art.33 della Costituzione, di buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa di cui all’art.97 della Costituzione. Violazione e falsa applicazione degli artt.19, comma 1, 24, comma 1, e 34, comma 7, del DPR n.382/1980;

5) Violazione e falsa applicazione dell’art.6 della L. n.241/1990. Carenza di istruttoria;

6) Violazione e falsa applicazione sotto altro profilo dell’art.6 della L. n.241/1990. Carenza di istruttoria;

7) Eccesso di potere sotto il profilo della contraddittorietà. Violazione e falsa applicazione degli artt.8, 9 e 11 dello Statuto dell’Ateneo;

8) Violazione e falsa applicazione dell’art.17, comma 35 nonies, della L. n.102/2009, dell’art.1, comma 1, della L. n.230/2005, degli artt. 32 e 34 del d.lgvo n.382/1980, dell’art.12 della L. n.341/1990, degli artt. 2, commi 2 e 3, e 3, comma 2, del d.lgvo n.165/2001;

9) Questione di legittimità costituzionale dell’art.17, comma 35 nonies, della L. n.102/2009 per violazione degli artt.1, 3, 4 e del criterio di ragionevolezza. nonchè per violazione degli artt.11 e 117 della Costituzione e dell’art.6 della Direttiva 2000/78/CE del 27.11.2000;

10)Violazione e falsa applicazione dell’art. 34 DPR 11 luglio 1980 n. 382.

Nelle more del giudizio sono intervenute le delibere del Senato Accademico del 17.2. 2010 e del 29.3 2010 nonchè quelle del Consiglio di Amministrazione del 18.2.2010 e del 29.3.2010, in esito alle quali:

a) sono stati individuati tre criteri alternativi che consentivano ai ricercatori che ne possedevano almeno uno e che si trovavano nella condizioni di cui all’art 17, comma 35 nonies, L. n. 102/09, di permanere in servizio;

b) sono stati, altresì, individuati i ricercatori, non risultanti in possesso di almeno uno dei suddetti criteri, nei cui confronti è stata disposta la cessazione dal servizio, con decorrenza 1° agosto 2010.

Relativamente all’odierno ricorrente, essendo stato riscontrato che lo stesso non risultava in possesso di alcuno dei tre criteri previsti per la permanenza in servizio, l’Università ha adottato nei suoi confronti il DR n.2284 del 28 luglio 2010 che l’ha collocato in quiescenza a far data dal 1° agosto 2010.

Con motivi aggiunti l’attuale istante ha impugnato le menzionate delibere del Senato Accademico, quelle del Consiglio di Amministrazione ed il decreto rettorale da ultimo citato, deducendo a tal fine i seguenti motivi di doglianza:

I) Violazione e falsa applicazione dell’art.17, comma 35 nonies, della L. n.102/2009. Eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento;

II) Violazione e falsa applicazione dell’art.6 della L. n.241/1990; Difetto di istruttoria. Violazione e falsa applicazione dell’art.1, comma 1, della L. n.230/2005, dell’art.32 del DPR n.382/1980 e dell’art. 3 della L. n.349/1958. Eccesso di potere per contraddittorietà tra provvedimenti, per illogicità e per sviamento;

III) Violazione e falsa applicazione dell’art.6 della L. n.241/1990. Difetto di istruttoria; violazione e falsa applicazione dell’art.1, comma1, della L. n.230/2005, dell’art.32 del DPR n.38271980 e dell’art3 della L. n.349/1958. Eccesso di potere per contraddittorietà tra provvedimenti, per illogicità e per sviamento;

IV) Violazione e falsa applicazione dell’art. 6 della L. n.241/1990, difetto di istruttoria; eccesso di potere per travisamento dei fatti, per illogicità e per sviamento. Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della L. n.241/1990;

V) Violazione e falsa applicazione dell’art. 6 della L. n.241/1990; Difetto di istruttoria; Eccesso di potere per travisamento dei fatti, per illogicità e per sviamento;

VI) Violazione e falsa applicazione degli artt.3 e 6 della L. n.241/1990. carenza di motivazione e difetto di istruttoria. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, per illogicità, per sviamento e per ingiustizia manifesta.

Si sono costituite le intimate amministrazioni contestando la fondatezza delle dedotte doglianze e concludendo per il rigetto delle stesse.

Alla pubblica udienza del 4.5.2011 il ricorso e i motivi aggiunti sono stati assunti in decisione.

In primis il Collegio dichiara improcedibili per sopravvenuta carenze di interesse le doglianze dedotte in via principale, avuto presente che il provvedimento rettorale con queste ultime impugnato è stato successivamente superato dal DR del luglio 2010, il quale è stato adottato sulla base delle citate deliberazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione intervenute nel febbraiomarzo 2010, in forza delle quali sono stati previsti i criteri per la permanenza in servizio dei ricercatori che si trovavano nelle condizioni delineate dall’art. 17, comma 35 nonies, della L. n.102/2009.

Con la prima delle doglianze dedotte con i motivi aggiunti l’odierno istante ha fatto presente che illegittimamente i decreti di risoluzione del rapporto di lavoro con ricercatori con più di 40 anni di anzianità contributiva sono stati adottati dall’intimata Università in assenza degli atti di programmazione del fabbisogno di personale per ciascuna struttura universitaria interessata, con la conseguenza che è mancata del tutto una motivazione in ordine alla ricadute sull’attività di ricerca e didattica della singola Facoltà e del Dipartimento interessato derivanti dalla cessazione dal servizio del singolo ricercatore.

Al riguardo il Collegio osserva che la resistente Università, come si legge chiaramente dalla delibera del Senato Accademico del febbraio 2010 (ma anche dalle altre delibere in contestazione), tenuto conto della riduzione del fondo di finanziamento ordinario statale, dell’elevata età media del proprio corpo docente e dei conseguenti oneri finanziari ha ritenuto come proprio obiettivo prioritario istituzionale " riassestare il proprio corpo docente delle 1380 unità (al 31.12.2009) a 1250 (al 31.12.210) che equivarrebbe all’abbassamento di circa 5 punti percentuali nel rapporto assegni fissiFFO avvicinandolo al 90%".

Ha soggiunto che "le perdite che si registrerebbero….potrebbero essere in qualche modo coperte, facendo affidamento sul reclutamento di ricercatori universitari a tempo determinato".

Inoltre, nel documento allegato alla suddetta deliberazione (e facente parte integrante della stessa), il ricorso alla l. 102/2009 è stato ritenuto un elemento essenziale ai fini del raggiungimento dell’allineamento al 90% nonchè " dell’obiettivo di rideterminare le unità di personale docente e non docente in un numero congruo con la dimensione reale dell’Università e con le sue esigenze didatticoscientifiche e con la sua popolazione studentesca, in definitiva nel rispetto delle sue esigenze organizzative e funzionali".

La suddetta deliberazione dopo aver individuato le cessazioni dal servizio dei ricercatori de quibus, ha ritenuto che " con 1250 docenti, numero considerato strategico, e, grazie ad una sempre più diffusa programmazione dei corsi di laurea interfacoltà, l’Università di Messina è in condizione di garantire il patrimonio culturale indispensabile per mantenere la sua tradizionale e consolidata offerta formativa, ottimizzando le risorse umani disponili".

Si è anche evidenziato, nel documento suddetto, che "in definitiva, non si tratta solo di fare i conti con le criticità di bilancio ma anche con il tetto di spesa, invalicabile per disposizione di legge. Inoltre, l’età media dei docenti dell’Ateneo di Messina, che nel 2005 si attestava a 56 anni, è in atto 53,2 anni, ancora elevata se comparata a quella media delle Università italiane inferiore a 52 anni, a dimostrazione della necessità di ringiovanimento del corpo docente. Su questo versante, l’Università di Messina ha impostato in modo coerente la propria programmazione del fabbisogno di personale dal 2004 ad oggi, procedendo a numerosi concorsi di ricercatore oltre che di professori di 1^ e 2^ fascia, in rapporto alle cessazioni intervenute. E’ appena il caso di ricordare che l’assunzione di un ricercatore o professore di prima nomina comporta un onere finanziario che è circa la metà rispetto a quello di analoga figura a fine carriera".

Alla luce di quanto sopra evidenziato, la censura in esame deve essere rigettata atteso che è palese che la resistente Università ha valutato gli impatti conseguenti alle cessazioni dal servizio dei ricercatori, ritenendole, in un quadro generale di ottimizzazione delle risorse umane disponibili e tenuto conto degli inderogabili vincoli finanziari, non in grado di pregiudicare la qualità della propria offerta formativa. Né si è trattato di un pensionamento "di massa" ed indiscriminato, essendo state valutate, nell’ambito dei criteri stabiliti per il mantenimento in servizio, le singole posizioni.

Da rigettare è anche la successiva ed articolata doglianza con cui è stato fatto presente che:

a) il resistente Ateneo non ha tenuto in alcuna considerazione nell’adozione dei criteri le ricadute sull’attività didattica derivanti dalla cessazione dal servizio dei ricercatori;

b) il criterio di permanenza prescelto " unico docente di SSD presente nella Facoltà" risultava essere del tutto insignificante in quanto non si è tenuto conto delle complessive esigenze didattiche, e risultava in palese contrasto con la delibera assunta dal Senato accademico nella seduta del 22 dicembre 2009, in cui la possibilità di deroga alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro era subordinata alla "presenza del ricercatore nel SSD in rapporto alle finalità didattiche, legate all’offerta formativa".

In merito il Collegio osserva in ordine al primo dei suddetto profili di doglianza che le ricadute in tema di qualità dell’offerta formativa e della esigenze didattiche conseguenti alla cessazione dal servizio dei ricercatori in questione è stata oggetto di attenta valutazione nelle menzionate delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione nelle quali è stata tenuta presente la situazione in cui si sarebbero venute a trovare sotto il profilo della didattica le singole Facoltà a seguito dell’applicazione dell’art.17, comma 35 nonies, della L. n.109/2009 e si è ritenuto di potere comunque far fronte alle relative esigenze, ad esempio con la rimodulazione dell’offerta formativa, con le nuove assunzioni, con la possibilità dei contratti di insegnamento ai ricercatori ancorché in pensione, fino al compimento del 70° anno di età, e con il mantenimento in servizio, infine, dei ricercatori assolutamente indispensabili (in quanto unici rappresentanti del SSD nella facoltà di afferenza).

Per quanto concerne il secondo profilo del motivo di censura in esame, se è incontestabile che con le delibere del 2010 il criterio più restrittivo dell’ unico docente di SSD presente nella Facoltà ha assunto di per sè un valore determinante al fine di consentire la permanenza in servizio del ricercatore, non per questo il mero contrasto con quanto previsto dalle delibere del 2009 ne può comportare l’illegittimità, in quanto, con una valutazione assolutamente discrezionale ed insindacabile in questa sede, tranne che per palesi errori di fatto o per manifeste illogicità in alcun modo ravvisabili nella fattispecie in esame nè evidenziate dall’odierno istante, è stato ritenuto che l’utilizzo del suddetto criterio non risultava in contrasto con le esigenze didatticoscientifiche dell’Università tenuto conto della popolazione studentesca, e risultava conforme alle esigenze organizzative e funzionali della stessa.

Alla luce di tali argomentazioni, pertanto, anche la censura de qua deve essere rigettata.

Pure infondata è la censura sopra rubricata, nell’ordine, come III)con cui è stato fatto presente che il criterio dell’unico rappresentante del S.S.D. nella Facoltà di appartenenza risulta essere di per sè illogico in quanto " considerato in maniera avulsa dalle esigenze didattiche, scientifiche ed assistenziali, si rivela un dato "freddo", insuscettibile di rappresentare le reali esigenze della comunità universitaria".

In disparte la circostanza che la dedotta censura viene a sindacare palesemente il merito dell’azione amministrativa in quanto viene a contestare l’idoneità nonchè l’efficacia del criterio de quo ad assicurare il proficuo svolgimento dell’attività di ricerca e di didattica dell’Università, il Collegio osserva che l’Università, come si evince dalla citate delibere del febbraio e del marzo 2010, ha avuto ben presente gli impatti derivanti dall’utilizzo del suddetto criterio sul numero dei docenti, ritenendo, con un giudizio scevro da manifeste illogicità, che il ricorso al menzionato criterio risultava al contempo compatibile con le proprie esigenze didattiche alla luce della popolazione studentesca e non impediva il raggiungimento dell’equilibrio finanziario, il quale, in conseguenza della riduzione del finanziamento statale, rappresentava l’obiettivo prioritario da perseguire.

Con la doglianza di cui al punto IV), l’odierno istante contesta la logicità del secondo dei criteri de quibus in base al quale il ricercatore doveva avere una produttività scientifica negli ultimi cinque anni nella media dei docenti dello stesso SSD dell’ateneo, affermando che:

a) la valutazione dell’attività scientifica dei singoli ricercatori è stata rapportata a quella media "dei docenti" dell’Ateneo, al riguardo inaccettabilmente comprendendo ed aggregando anche la produttività dei professori;

b) la valutazione dell’attività scientifica (ma anche didattica ed assistenziale) dei singoli ricercatori non ha previsto alcuna forma di partecipazione degli interessati;

c) la produzione scientifica di un docente non poteva essere valutata per brevi periodi ed in maniera del tutto avulsa da quelli precedenti e in ogni caso la suddetta valutazione non poteva essere limitata ad un mero dato numerico, per cui l’Università doveva tener conto dell’aspetto qualitativo dei lavori realizzati e doveva prendere in esame la produzione scientifica del ricercatore nel suo complesso, tenuto anche conto del ritardo con cui vengono assegnati i fondi di ricerca;

d)è stato contraddittoriamente escluso dall’esame di produttività scientifica l’anno 2009.

Anche tale censura investe radicalmente il merito delle scelte effettuate dall’Università per valutare la capacità scientifica del singolo ricercatore; in tale contesto il Collegio non può non osservare che il criterio de quo non appare di per sè manifestamente illogico, considerato che:

a) occorreva individuare un criterio che consentisse di valutare in modo quanto più possibile omogeneo professionalità scientifiche molto differenti tra di loro, al fine di evitare nel contempo forme di disparità di trattamento tra i singoli ricercatori;

b) il riferimento alla produttività media dei docenti, formulata tenendo conto di quella dei professori, degli associati e dei ricercatori, non appare in alcun modo illogico, tenuto conto che entrambe queste figure di docenti hanno come compito istituzionale l’attività di ricerca;

c) il riferimento poi agli ultimi cinque anni non appare di per sè illogico in quanto è ben significativo dell’impegno attuale profuso dal ricercatore nello svolgimento dell’attività di ricerca;

d) stante la natura vincolata dell’accertamento effettuato dall’Università in ordine alla verifica del possesso del suddetto requisito da parte dei singoli ricercatori non era necessaria alcuna partecipazione degli interessati, nè il ricorrente ha concretamente dimostrato che era in possesso del requisito de quo e che l’omessa partecipazione al suddetto accertamento gli ha precluso di dimostrarlo. Non ha dimostrato (né asserito), inoltre, che la sua produzione scientifica dell’anno 2009, per l’entità e qualità della stessa, gli avrebbe consentito di essere mantenuto in servizio.

Oltretutto, gli interessati erano stati comunque preavvertiti, sin dalla fine del 2009, inizio 2010, dell’avvio di un procedimento attivato nei loro confronti ai fini della cessazione dal servizio per raggiungimento dell’anzianità contributiva massima ex 17 comma 35 nonies della legge n. 102/2009.

Alla luce di tali argomentazioni, quindi, anche la censura in esame deve essere rigettata.

Non meritevole di accoglimento è anche la successiva doglianza con cui è stata contestato il terzo dei criteri adottati dall’Università individuato nella circostanza che " il soggetto destinatario del provvedimento è titolare nell’A.O.U. di metodiche e procedure clinicodiagnostico terapeutiche in atto non vicariabili, nonchè per altre facoltà di procedure tecniche in atto vicariabili" sostenendo a tal fine la genericità del termine "vicariabili".

Al riguardo il Collegio sottolinea che:

a) il termine vicariabile etimologicamente fa riferimento alla circostanza che una determinata attività possa essere espletata altrettanto proficuamente anche da altri soggetti;

b) l’odierno istante non ha in alcun modo evidenziato che l’attività che svolgeva assumeva tale carattere e che illegittimamente l’Università non ne ha tenuto conto.

Inammissibile è infine, per carenza di interesse, è l’ultimo profilo di doglianza con cui è stato contestata la legittimità dell’operato della resistente Università con riferimento alle situazioni di altri ricercatori (nominativamente indicati) partecipanti a progetti di ricerca o per quali l’Azienda Ospedaliera universitaria ha espresso parere favorevole (immotivatamente disatteso) alla prosecuzione del rapporto di lavoro.

Tanto premesso, il proposto complessivo gravame deve essere dichiarato in parte improcedibile ed in parte deve essere rigettato.

Sussistono giusti motivi, tuttavia, tenuto conto della particolarità delle questioni trattate, per compensare tra le parti le spese presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, e sui relativi motivi aggiunti, dichiara il primo improcedibile e respinge i secondi.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 08-06-2011) 04-08-2011, n. 31102 Scriminanti

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Svolgimento del processo

Con sentenza in data 1-4-2010 la Corte di Appello di Bologna riformava parzialmente la sentenza emessa dal Giudice monocratico del Tribunale di Forlì in data 28-6-2006, a carico di L.M., ritenuto responsabile del delitto di cui agli artt. 582 e 585 c.p. ai danni di P.L., in data (OMISSIS), per avere cagionato al predetto lesioni all’emitorace sinistro, con un coltello, giudicate guaribili in giorni dieci.

All’imputato era stata altresì contestata la contravvenzione di cui alla L. n. 110 del 1975, art. 4 per aver portato fuori dell’abitazione un coltello – con la recidiva.

Il primo Giudice aveva inflitto per tali reati la pena di anni due di reclusione, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile, e la provvisionale di Euro 3.000,00.

La Corte territoriale aveva riformato tale pronunzia dichiarando non doversi procedere in ordine alla contravvenzione ex art. 4 citato, per essere il reato estinto per prescrizione, ed esclusa la continuazione, aveva determinato la pena in relazione alla residua imputazione di lesioni in anni uno e mesi sei di reclusione, confermando nel resto l’impugnata sentenza.

Il FATTO si era verificato allorchè il soggetto passivo delle lesioni – P.L. – che aveva avuto una relazione sentimentale poi interrotta con la moglie separata del L. (tale B.V.) si era recato presso l’abitazione della donna ove si trovava l’imputato.

Si era verificato nell’occasione che il P. si era presentato bussando ripetutamente, e con violenza, allorchè il L. aveva aperto la porta di casa, avendo con sè un coltello da cucina che aveva portato dalla propria abitazione in casa della donna, e nella occasione aveva colpito il P., secondo l’ipotesi accusatoria.

La Corte aveva disatteso le richieste difensive, avendo la difesa prospettato l’applicabilità della esimente della legittima difesa, nonchè della attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 2, evidenziando il comportamento aggressivo e minaccioso tenuto reiteratamente dal P. verso la donna per la quale nutriva gelosia.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore, deducendo:

1- ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), la inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 236 c.p.p. per avere la Corte disatteso la richiesta difensiva tendente alla acquisizione del certificato penale della persona offesa, ed altra documentazione.

A riguardo il ricorrente rilevava che erroneamente si era considerata la tardività delle richieste stesse, avendo la difesa appreso solo all’epoca del giudizio di appello che si era verificato il passaggio in giudicato di sentenze emesse a carico del P..

Censurava peraltro il giudizio di tardività e superfluità formulato dalla Corte per le richieste di cui all’art. 236 c.p.p..

2 – Con altro motivo la difesa deduceva la inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, in riferimento all’art. 42 c.p., comma 1 ed alla mancata applicazione della esimente di cui all’art. 52 c.p..

Rilevava sul punto che la Corte non aveva valutato la situazione nella quale era avvenuta la condotta contestata, ritenendo che il fatto si fosse verificato, in modo occasionale, senza alcuna intenzione da parte del L. di arrecare danno al soggetto passivo del reato, del quale peraltro si era descritto in appello il comportamento aggressivo e minaccioso verso la donna alla quale era stato legato e che continuava a minacciare, mentre d’altra parte si era evidenziato in sede di appello anche il carattere meramente accidentale della ferita causata dal coltello, che l’imputato aveva con sè solo per l’uso domestico.

La difesa lamentava dunque la mancata valutazione dell’antefatto e dei comportamenti illeciti tenuti dal P..

Censurava altresì la decisione per aver trascurato la circostanza – rilevante ai fini della esimente richiesta – che la aggressione da parte del soggetto passivo delle lesioni si era verificata all’interno della abitazione della donna, e che ivi era avvenuto il contatto dell’imputato con il suddetto individuo.

In tal senso la difesa rilevava la erroneità e contraddittorietà della motivazione, ove aveva considerato attendibile la versione dei fatti riferita dalla persona offesa, senza attribuire rilevanza alle deposizioni conformi alla tesi difensiva, rese dall’imputato e dalla donna.

In base a tali censure la difesa evidenziava che ugualmente erronea doveva ritenersi l’esclusione della attenuante prevista dall’art. 62 c.p., n. 2.

Inoltre veniva censurata dalla difesa la qualificazione giuridica del fatto per le suddette modalità(aggressione che secondo il difensore si sarebbe attuata da parte del P., all’interno dell’appartamento), essendo ritenuta più aderente alla realtà l’ipotesi di lesioni colpose. A tale riguardo il ricorrente rilevava altresì il contrasto tra la versione dei fatti recepita dal Giudice di Pace, alcuni mesi prima e quella ritenuta nel presente giudizio.(v. fl.7 dei motivi di ricorso).

3 – Con ultimo motivo la difesa deduceva l’erronea applicazione della legge penale in riferimento alla determinazione della pena.

Evidenziava in tal senso che non si era tenuto conto degli illeciti realizzati dal soggetto parte lesa, ritenendo applicabili le attenuanti generiche, oltre l’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 2.

Per tali motivi il ricorrente chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata.

Motivi della decisione

La Corte rileva che il ricorso è privo di fondamento.

In ordine al primo motivo, concernente la violazione dell’art. 236 c.p.p., si deve evidenziare che non si configura, nella specie, in riferimento al contenuto delle richieste avanzate dal difensore come riportato nei motivi di ricorso, (richieste di acquisizione di certificato penale della persona offesa dal reato), alcun vizio inerente alla mancata assunzione di elementi rilevanti, indispensabili ai fini dell’accertamento del fatto e della responsabilità dell’imputato.

Deve inoltre evidenziarsi che la motivazione della sentenza risulta specifica ed adeguata, in fatto e diritto, alla soluzione delle richieste formulate nei motivi di appello, avendo la Corte valutato in modo dettagliato la dinamica dell’azione delittuosa, escludendo l’applicabilità della esimente di cui all’art. 52 c.p., secondo corretta valutazione delle risultanze processuali.

Deve infatti essere esclusa la legittima difesa, ove il soggetto agente, autore delle lesionasi sia servito di un’arma nei riguardi di un soggetto, presunto aggressore, privo di strumenti idonei all’offesa.

Nella specie la sentenza risulta dettagliatamente motivata circa l’insussistenza dei presupposti della invocata esimente, avendo i Giudici di appello rilevato come l’imputato si fosse recato a casa della donna già munito del coltello di cui alla contestazione, e che al momento egli era già ben consapevole della situazione di tensione esistente tra la donna ed il P..

Tali rilievi valgono logicamente a rivelare che doveva ritenersi esclusa l’ipotesi di lesioni verificatesi in modo accidentale, e con esclusione della consapevolezza dell’imputato, che nella specie, aveva causato le lesioni avendo aperto la porta di casa all’arrivo della persona offesa, tenendo nelle mani il coltello.

La Corte ha pertanto reso congrua e coerente motivazione, tenendo conto della tesi propettata dalla difesa, sulla insussistenza degli estremi della esimente di cui all’art. 52 c.p., valutando ogni aspetto rilevante della dinamica della condotta, desunta dalle dichiarazioni della persona offesa, oltre che valutando il certificato medico inerente alle lesioni. Tale interpretazione dei dati processuali si pone in armonia con i criteri stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità, e dunque sono prive di fondamento anche le deduzioni svolte dal difensore nella memoria a sostegno dell’applicazione della legittima difesa, sia pure in forma putativa.

Vale menzionare Cass. Sez. 1^ del 2 maggio 2007, n. 16677-PG in proc. Grimoli – RV 236502 – secondo cui "In tema di legittima difesa, le modifiche apportate dalla L. 13 febbraio 2006, n. 59 all’art. 52 c.p., hanno riguardato solo il concetto di proporzionalità, fermi restando i presupposti dell’attualità dell’offesa e della inevitabilità dell’uso delle armi come mezzo di difesa della propria o dell’altrui incolumità… Al cospetto di adeguata e logica motivazione, del tutto esauriente in merito alle richieste della difesa, e rilevandosi la corretta valutazione del dolo, per le specifiche argomentazioni svolte legittimamente dai giudici del gravame, in assenza di dati rivelatori del carattere meramente colposo delle lesioni, (avendo l’imputato agito allorchè aprì la porta di casa – munito di un coltello, al P. che aveva già manifestato atteggiamento aggressivo – laddove avrebbe potuto evitare il pericolo chiedendo l’ausilio delle Forze dell’ordine), devono ritenersi prive di fondamento le argomentazioni della difesa ricorrente con le quali si censura la sentenza sui punti rilevati, tendendo a prospettare anche nella memoria già richiamata, la violazione dell’art. 52 c.p. e dell’art. 42 c.p., comma 1, ovvero menzionando un preteso contrasto della decisione rispetto a quella adottata in altro procedimento nei confronti della persona offesa (dato ininfluente ai fini del vizio di legittimità della sentenza impugnata, coerente con le risultanze ivi menzionate).

In secondo luogo deve rilevarsi l’infondatezza delle deduzioni difensive concernenti la determinazione della pena, avendo la Corte definito il trattamento sanzionatorio in sintonia con la sentenza del Tribunale, escludendo l’aumento a titolo di continuazione inflitto dal primo giudice per la contravvenzione, per essere tale reato estinto per prescrizione.

D’altra parte risulta adeguatamente e specificamente motivata la esclusione dell’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 2, alla stregua della dinamica della condotta analizzata in modo aderente alle risultanze acquisite.

Inoltre risulta valutata la personalità dell’imputato, e la effettiva gravità del fatto. Conseguentemente resta legittimamente determinata la pena residua per le lesioni come da dispositivo, essendo richiamata esplicitamente sul punto la sentenza di primo grado, mentre si rivelano ininfluenti le censure della difesa, genericamente articolate, in merito alla concedibilità delle richieste attenuanti. La Corte deve dunque rigettare il ricorso, ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali, come per legge.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone l’oscuramento dei dati.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. V, Sent., 05-10-2011, n. 5457 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

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Svolgimento del processo

Il presente appello è proposto dall’ing. D. C. e si dirige contro la sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Basilicata, la quale ha dichiarato inammissibile un ricorso per ottemperanza presentato in quella sede giudiziaria.

Premette l’appellante che lo stesso opera come socio superstite di una compagine sociale (Geom. V. C. di ing. D. C. & C. s.a.s.", la quale, affidataria di un appalto per la costruzione di edifici per l’Istituto autonomo case popolari di Potenza, con atto contrattuale del 1979, ha richiesto la revisione prezzi a partire dalla data medesima.

Ottenuta sentenza favorevole del TAR Basilicata nel 1991, venivano intraprese varie iniziative giudiziarie che culminavano con la sentenza della Corte di Cassazione che dichiarava la giurisdizione del giudice amministrativo.

Interveniva quindi la sentenza oggi appellata, con la quale il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente, il quale non aveva agito in nessuna veste della società creditrice, ma quale titolare dell’omonima impresa impresa individuale "Geom. V. C. di ing. D. C.", continuatrice dell’attività della precedente s.a.s. da parte dell’unico socio superstite, che aveva deciso di non ripristinare la pluralità di soci ma di continuare l’attività della precedente s.a.s. in veste di impresa individuale.

Questi i motivi dell’appello:

Violazione e falsa applicazione degli artt. 2272 e 2274 cod. civ., in relazione all’art. 2323 dello stesso codice civile; in quanto il socio superstite, al di là del fatto che ha inteso continuare l’attività con impresa individuale, è comunque il soggetto concentratario di tutti i diritti e di tutti gli obblighi che fanno capo alla società, per cui aveva titolo a richiedere l’ottemperanza della decisione riguardante la società;

Travisamento dei fatti e difetto di giurisdizione; in quanto l’atto notarile con il quale l’appellante aveva deciso, insieme con lo scioglimento della società, la continuazione dell’attività in forma individuale, era precedente alla scadenza del semestre assegnato per la ricostituzione della compagine sociale, e per essere in presenza di situazioni societarie ricadenti nella giurisdizione del giudice ordinario;

Violazione dell’art. 2909 cod. civ. e violazione del giudicato; in quanto la sentenza del Tribunale amministrativo regionale del 1991 aveva riconosciuto il diritto alla revisione prezzi per intero a partite del 1979, per cui non restava altro da fare che dare esecuzione alla sentenza stessa.

Si costituisce in giudizio l’A.T.E.R. di Potenza, la quale si oppone all’appello, chiedendone la reiezione e formula altresì appello incidentale, incentrato sui seguenti motivi di diritto:

Inammissibilità del ricorso di primo grado, violazione dell’art. 90, comma 2, del regio decreto n. 642 del 1907 e dell’art. 114, comma 1, del decreto legislativo n. 104 del 2010; per essere trascorsi più di dieci anni dal momento dell’emanazione della sentenza di annullamento, non applicandosi nella specie la "translatio iudicii";

Inammissibilità del ricorso di primo grado; mancando la legittimazione attiva in capo al ricorrente in primo grado, per essere stato ceduto il credito alla società Tyche s.r.l.

L’appellante presenta una successiva memoria illustrativa, con la quale, ulteriormente argomentando anche in confutazione del controricorso e del ricorso incidentale dell’ATER, insiste per l’accoglimento dell’appello.

La causa passa in decisione alla pubblica udienza del 26 luglio 2011.

Motivi della decisione

L’appello principale è infondato.

Appare, infatti, corretta la decisione del primo giudice, che ha dichiarato la inammissibilità del ricorso per ottemperanza proposto in quella sede per difetto di legittimazione attiva da parte del ricorrente (oggi appellante).

Va, invero, rilevato che la prima sentenza, che riconosceva la revisione prezzi a favore della società "Geom. V. C. di ing. D. C. & C. s.a.s." aveva a riferimento come soggetto attivo la stessa società, per cui potevano essere legittimati a chiedere l’ottemperanza della medesima soltanto i soggetti che rappresentavano la società suddetta.

Ma la sopraindicata società, rimasta con un unico socio, veniva sciolta automaticamente per il decorso di sei mesi dal venir meno della pluralità dei soci, mentre successivamente (rogito per notaio Aquaro del 18 gennaio 2010), il socio superstite (ing. D. C.) dichiarava la propria volontà di non voler ripristinare la pluralità dei soci, dichiarava di voler invece continuare l’attività della società sciolta come impresa individuale denominata "Geom. V. C. di ing. D. C." e procedeva senza liquidazione, non essendoci creditori, alle operazioni di scioglimento della società.

A questo punto,la vicenda è abbastanza chiara: la concentrazione sull’unico socio superstite dei diritti e degli obblighi ricadenti sulla società può essere presa in considerazione, allorquando tale soggetto opera in tale specifica veste, come socio o liquidatore, non certamente come titolare di un’altra ditta.

E’ invece avvenuto che l’ing. C. abbia azionato il ricorso per ottemperanza proprio nella veste di titolare della ditta individuale omonima, che non è affatto un organismo che succede alla precedente società per azioni (la quale è invece estinta), e il fatto di continuare l’attività della medesima è una vicenda storica e forse affettiva ma non determina certamente alcuna congiunzione giuridica con la cessata società di persone.

La ditta individuale è un’entità giuridica totalmente diversa dalla società cessata e non può, naturalmente, vantare giuridicamente il diritto di sostituirsi ad essa nella rivendicazione di diritti che non le appartengono.

L’infondatezza dell’appello principale determina per conseguenza la improcedibilità dell’appello incidentale.

Tuttavia le spese di giudizio del presente grado, in considerazione della complessità della questione proposta, possono essere integralmente compensate fra le parti in lite.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto,

Rigetta l "appello principale.

Dichiara improcedibile l’appello incidentale

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 27-10-2011, n. 2581 Ricorso giurisdizionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

In data 04.10.2011, gli esponenti hanno depositato atto di rinuncia al ricorso, ritualmente notificato, chiedendo la compensazione delle spese;

all’udienza pubblica del 6 ottobre 2011, il difensore del Comune ha preso atto della rinuncia, non opponendosi alla compensazione;

non resta, pertanto, al Collegio che dichiarare il gravame estinto per rinuncia (art. 35, comma 2°, lett. c del D.Lgs. 104/2010), con compensazione delle spese di lite, considerata la dichiarazione del difensore dell’Amministrazione intimata, nel corso dell’udienza di merito (cfr. art. 84, comma 2°, del D.Lgs. 104/2010, che consente al collegio la compensazione in caso di rinuncia "avuto riguardo a ogni circostanza").

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara estinto per rinuncia.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.