Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 22-09-2011) 17-10-2011, n. 37492 Violenza sessuale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 13 gennaio 2011, la Corte d’Appello di Campobasso riformava parzialmente la decisione in data 8 luglio 2010 con la quale, a seguito di giudizio abbreviato, il G.I.P. di quella città condannava S.N. per i reati di violenza sessuale e maltrattamenti in famiglia, accogliendo l’impugnazione del Procuratore Generale ed applicando, conseguentemente, le pene accessorie di cui all’art. 609 nonies c.p., comma 1, nn. 1, 2 e 3 e comma 2, confermando nel resto l’impugnata sentenza.

Il predetto era accusato di aver partecipato ad una violenza sessuale di gruppo nei confronti della minore G.V., nata nel (OMISSIS) e affetta da ritardo mentale, concretatosi in un rapporto sessuale a tre al quale partecipava anche il padre della stessa, separatamente giudicato; di aver consumato altri rapporti sessuali con la minore in altre due occasioni pagando, in un caso, la prestazione sessuale ottenuta al padre della giovane; di aver intrattenuto plurimi rapporti sessuali, consistiti dapprima in baci profondi e, successivamente, in rapporti completi anche per via anale, con la cognata V.A., nata nel (OMISSIS), fin da quando la stessa era infraquattordicenne, inducendo la stessa al compimento di tali atti mediante pressione psicologica e violenza fisica; di avere, infine, sottoposto a maltrattamenti consistiti in ingiurie, minacce, percosse ed ingiustificate sofferenze fisiche e morali la moglie V.A. ed i figli minori S.O.P. e S.C..

Avverso tale decisione lo S. proponeva ricorso per cassazione.

Con un primo motivo di ricorso deduceva la violazione di legge ed il vizio di motivazione rilevando, con riferimento al reato di cui al capo A) della rubrica, che la Corte territoriale aveva travisato il contenuto della perizia psichiatrica cui era stata sottoposta la minore G.V., giungendo all’erronea conclusione che le condizioni psichiche della predetta gli fossero ben note mentre, al contrario, il perito aveva evidenziato che lo stato di disagio psichico non era facilmente percepibile in ambito esterno a quello familiare.

Osservava, inoltre, che i giudici del gravame avevano erroneamente valutato le menzionate risultanze peritali, escludendo aprioristicamente il consenso ai rapporti sessuali da parte della G., nonostante il perito avesse evidenziato come la stessa fosse adusa ad utilizzare la sessualità come mezzo per ottenere attenzioni e conferme della propria identità femminile ed avevano, inoltre, completamente trascurato la rilevanza di una lettera che la predetta gli aveva inviato e dalla quale poteva, ancora una volta, ricavarsi la sussistenza di un pieno e consapevole consenso ai rapporti sessuali.

Tale consenso, aggiungeva, assumeva rilevanza ai fini della qualificazione giuridica della condotta in considerazione del fatto che all’epoca della vicenda la minore aveva già compiuto i sedici anni d’età e che la mancanza di qualsivoglia costrizione rendeva lecito anche il rapporto sessuale a tre.

Nondimeno, osservava, il consenso prestato assumeva rilievo anche con riferimento all’imputazione sub b), a nulla rilevando l’eventuale corresponsione di denaro al padre della giovane, poichè tale aspetto, in assenza peraltro di specifiche contestazioni in materia di induzione o sfruttamento della prostituzione, configurava una mera connotazione, sebbene negativa, della condotta.

Con riferimento al reato di cui al capo c) della rubrica e concernente i rapporti sessuali intrattenuti con la cognata, osservava che non risultava che i baci fossero stati dati con violenza o contro il volere della vittima, mentre i rapporti sessuali completi erano stati consumati quando la giovane aveva ormai compiuto gli anni quattordici, cosicchè il primo episodio andava diversamente inquadrato nella fattispecie di cui all’art. 609 quater c.p., mentre gli altri eventi dovevano essere collocati nell’ambito della fattispecie di cui all’art. 609 bis c.p..

Aggiungeva, inoltre, che la persona offesa non era risultata pienamente attendibile ed il suo racconto era connotato da numerose contraddizioni, mentre i riscontri esterni si risolvevano, sostanzialmente, in dichiarazioni de re lato.

Il reato di maltrattamenti in famiglia, infine, era stato ritenuto sussistente nonostante la presenza di materiale probatorio di segno diametralmente opposto.

Osservava, a tale proposito, che V.M., moglie dell’imputalo, nel corso del giudizio abbreviato aveva fortemente ridimensionato le accuse nei confronti del marito formulate in denuncia e contestava la rilevanza attribuita alle altre testimonianze, ancora una volta concretatesi in dichiarazioni de relato.

Con un secondo motivo di ricorso deduceva il vizio di motivazione e la violazione di legge con riferimento alla quantificazione della pena, ritenuta eccessiva, non avendo la Corte territoriale considerato la minima rilevanza della condotta posta in essere nell’ambito della contestata violenza di gruppo nè la contenuta, se non del tutto insussistente, lesione della sfera sessuale delle vittime dei reati, le quali risultavano già iniziate alle pratiche sessuali ed aduse al coito.

Aggiungeva che mancava, nella sentenza impugnata, un’adeguata considerazione del comportamento collaborativo tenuto, della non particolare gravità della condotta e dell’assenza di precedenti penali che avrebbe consentito una maggiore riduzione della pena a seguito della concessione delle attenuanti generiche ed una diversa utilizzazione dei criteri direttivi di cui all’art. 133 c.p..

Insisteva, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Occorre preliminarmente osservare, con riferimento al primo motivo di ricorso, che lo stesso si risolve nella proposizione di una lettura alternativa, in senso più favorevole all’imputato, delle risultanze processuali poste a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità e, comunque, nella rinnovata prospettazione di questioni già illustrate nei motivi di appello ed adeguatamente esaminate dai giudici del gravame.

Invero il ricorrente pone in primo luogo l’accento sulla validità del consenso prestato da G.V. ai rapporti sessuali di cui trattano i capi a) e b) della rubrica ed afferma che la perizia sulle condizioni psichiche della minore sarebbe stata travisata dai giudici del merito.

Tali considerazioni vengono svolte estrapolando brani dell’elaborato peritale, il cui contenuto viene poi utilizzato per evidenziare l’errore di valutazione in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale.

Va però rilevato, a tale proposito, che i giudici del gravame hanno chiaramente espresso un giudizio positivo circa la correttezza delle conclusioni tratte dal giudice di prime cure dagli esiti degli accertamenti medici (oltre alla perizia in contestazione, erano agli atti una consulenza di una neuropsichiatra e documentazione della ASL di Campobasso) osservando anche che le condizioni in cui versava la minore erano ben note al ricorrente, il quale aveva spontaneamente ammesso di conoscere da anni la giovane e la sua famiglia e per una serie di altre circostanze, indicate nel dettaglio, dalle quali emergeva inequivocabilmente una evidente dipendenza psicologica ed emotiva della giovane dal padre.

E’ dunque evidente che oggetto di valutazione da parte della Corte territoriale non è soltanto la perizia medica, ma anche un insieme di dati fattuali opportunamente valorizzati.

Il percorso valutativo eseguito dai giudici del merito appare sorretto, sotto tale profilo, da adeguata motivazione immune da vizi logici e del tutto coerente e, come tale, insindacabile in sede di legittimità.

Vengono infatti compiutamente indicate le ragioni per le quali deve escludersi il consenso attraverso l’indicazione dei singoli dati probatori, peraltro già considerati dal giudice di prime cure, alla luce delle doglianze contenute nell’atto di gravame ed indicati i motivi che rendono non rilevante il contenuto della "lettera d’amore" indirizzata dalla G. al ricorrente.

La Corte territoriale risulta, inoltre, aver fatto buon uso dei principi di diritto enucleati dalla giurisprudenza di questa Corte.

A tale proposito va ricordato che deve riconoscersi la possibilità, anche per le persone in condizioni di inferiorità fisica o psichica, di un autodeterminarsi al compimento di un atto sessuale quando la decisione sia consapevole e non consegua all’induzione o abuso delle condizioni di menomazione, ancorchè dipendenti da fattori ambientali tali da incidere negativamente sulla volontà e sulla libertà sessuale della vittima, sì da determinare in quest’ultima un’assente o diminuita capacità di resistenza agli stimoli esterni (così Sez. 3, n. 15910, 16 aprile 2009).

Inoltre, in più occasioni, nel fissare i principi in tema di violenza sessuale in danno di persona che si trovi in stato di inferiorità psichica o fisica, si è ulteriormente precisato che il legislatore ha voluto assicurare anche a tali soggetti una sfera di estrinsecazione della loro individualità, anche sotto il profilo sessuale, purchè manifestata in un clima di assoluta libertà e, conseguentemente, ha inteso punire soltanto le condotte consistenti nell’induzione all’atto sessuale mediante abuso delle suddette condizioni di inferiorità (Sez. 3, n. 20766, 3 giugno 2010; Sez. 3, n. 35878, 1 ottobre 2007; Sez. 4, n. 14141, 5 aprile 2007; Sez. 3, n. 3971, 7 settembre 2005; Sez. 3, n. 2646, 27 gennaio 2004; Sez. 3, n. 47453, 11 dicembre 2003; Sez. 3, n. 11541,11 ottobre 1999) L’induzione si realizza quando, con un’opera di persuasione spesso sottile o subdola, l’agente spinge o convince il "partner" a sottostare ad atti che diversamente non avrebbe compiuto.

L’abuso, a sua volta, si verifica quando le condizioni di menomazione sono strumentalizzate per accedere alla sfera intima della persona che, versando in situazione di difficoltà, viene ad essere ridotta al rango di un mezzo per il soddisfacimento della sessualità altrui.

Da ciò consegue il dovere del giudice di espletare un’indagine adeguata per verificare se l’agente abbia avuto la consapevolezza non soltanto delle minorate condizioni del soggetto passivo, ma anche di abusarne per fini sessuali.

Nel caso di specie, la Corte territoriale ha posto in luce, come si è già detto, non soltanto le condizioni di disagio psichico certificato dai medici, ma anche il particolare contesto familiare entro il quale la vicenda si era sviluppata e, segnatamente, il perverso rapporto che il genitore, separatamente giudicato per i medesimi fatti, aveva instaurato con la figlia con la quale divideva il letto matrimoniale, consumava rapporti sessuali e che faceva prostituire.

Tale rapporto è stato correttamente ritenuto dai giudici del gravame come determinante, perchè caratterizzato da uno stato di soggezione e dipendenza psicologica che impediva certamente alla vittima una autonoma e libera gestione della propria sessualità e che, anzi, l’aveva irreparabilmente compromessa, come dimostrato dai disordinati rapporti che la stessa intratteneva con l’altro sesso e che il ricorrente indica, invece, come sintomo evidente di disinibizione.

Doveva quindi necessariamente escludersi che una minore, affetta da ritardo mentale, seppure lieve, in tale contesto di degrado, peraltro immediatamente percepibile, potesse validamente esprimere il proprio consenso al compimento di un rapporto a tre con il padre ed un conoscente adulto e, in altre occasioni, con quest’ultimo soltanto.

Era peraltro evidente che una condizione di tale soggezione, sebbene indotta dal padre della vittima, non poteva essere ignorato dall’adulto che, insieme a quest’ultimo, ebbe a partecipare ad una rapporto sessuale del genere.

Non a caso la Corte territoriale, nell’illustrare le proprie considerazioni, cita anche un precedente giurisprudenziale nel quale si evidenziava che la condizione di inferiorità psichica della vittima al momento del fatto prescinde da fenomeni di patologia mentale, in quanto è sufficiente ad integrarla la circostanza che il soggetto passivo versi in condizioni intellettive e spirituali di minore resistenza all’altrui opera di coazione psicologica o suggestioni, anche se dovute ad un limitato processo evolutivo mentale e culturale, ma con esclusione di ogni causa propriamente morbosa (Sez. 3, n. 38261, 17 ottobre 2007).

Non vi è stata dunque, alla base della decisione dalla Corte d’appello, la considerazione esclusiva della certificata patologia della minore, avendo i giudici valutato il complesso delle condizioni in cui ella versava, pervenendo ad un giudizio negativo circa la spontaneità del consenso palesemente viziato dalla strumentalizzazione della sua posizione di inferiorità.

Parimenti corrette appaiono le conclusioni cui i giudici del merito sono pervenuti con riferimento agli episodi delittuosi in danno di V.A., cognata del ricorrente.

Anche in questo caso la Corte territoriale giunge ad una decisione del tutto immune da censure.

Viene infatti riconosciuta la sussistenza del reato, rilevando la natura dei baci, dati alla predetta quando non aveva compiuto gli anni quattordici, tale da connotarli inequivocabilmente come atti sessuali (cfr. Sez. 3, n. 25112, 2 Iuglio2007) e la costrizione che connotava i successivi rapporti completi, come riferito dalla stessa persona offesa, la quale ha raccontato di rapporti anali e dolorosi, di essere stata presa con la forza, di atteggiamenti violenti e minacciosi del ricorrente e del tentativo di sottrarsi al coito simulando le mestruazioni.

La Corte ha considerato la spontaneità e coerenza delle dichiarazioni rese e la loro collocazione temporale, chiarendo anche la corretta valutazione da attribuirsi alla mancata imputazione della moglie del ricorrente, che risultava essere a conoscenza della condotta posta in essere dal marito nei confronti della sorella.

La decisione, che ancora una volta si presenta assistita da un coerente percorso argomentativo scevro da cedimenti logici, mostra quindi solidità a fronte delle considerazioni svolte in ricorso le quali, ancora una volta, propongono argomenti già sviluppati nell’atto di appello ed una rivisitazione del compendio probatorio in senso più favorevole all’imputato.

Tale particolarità caratterizza anche le doglianze evidenziate con riferimento al reato di maltrattamenti in famiglia, la cui sussistenza è stata riconosciuta dalla Corte territoriale ancora una volta attraverso una ponderata valutazione del dato probatorio e dando motivatamente atto delle ragioni per le quali doveva attribuirsi maggiore credibilità alle dichiarazioni rese dalla moglie del ricorrente in sede di denuncia e non anche alla sostanziale ritrattazione intervenuta nel corso del giudizio.

Si tratta, peraltro, di una scelta non sindacabile in sede di legittimità quando il contenuto della ritrattazione, raffrontato con le precedenti dichiarazioni, sia valutato in base ad esatti criteri logici e di metodo e tale giudizio sia suffragato da una motivazione analitica e completa del convincimento e della scelta operata (Sez. 4, n. 1982, 18 febbraio 1994; Sez. 1, n. 1165, 7 febbraio 1992).

Viene inoltre effettuato un ulteriore riferimento anche a diversi riscontri esterni alle dichiarazioni della donna.

Anche l’infondatezza del secondo motivo di ricorso risulta di macroscopica evidenza.

La pena è stata, infatti, adeguatamente determinata e non si rinviene alcun vizio di motivazione o violazione di legge nelle valutazioni espresse dalla Corte territoriale.

Viene correttamente esclusa la applicabilità della riduzione di pena prevista dall’art. 609 octies c.p., per il partecipante alla violenza di gruppo la cui opera abbia avuto minima importanza per la preparazione o nella esecuzione del reato, attraverso una valutazione del comportamento tenuto dal ricorrente il quale, osservano i giudici di merito, aveva interrotto il rapporto sessuale con la G. dopo che ebbe a parteciparvi anche il padre, per una contingente e sopravvenuta situazione non più rispondente ai suoi desideri sessuali che, evidentemente, non era idoneo a minimamente elidere la obiettiva gravità della condotta posta in essere.

Non meno corretta appare l’esclusione della attenuante di cui all’art. 609 bis c.p., u.c., la quale, secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, può essere applicata allorquando vi sia una minima compressione della libertà sessuale della vittima, accertata prendendo in considerazione le modalità esecutive e le circostanze dell’azione attraverso una valutazione globale che comprenda il grado di coartazione esercitato sulla persona offesa, le condizioni fisiche e psichiche della stessa, le caratteristiche psicologiche valutate in relazione all’età, l’entità della lesione alla libertà sessuale ed il danno arrecato, anche sotto il profilo psichico (Sez. 3, n. 40174, 6 dicembre 2006; n. 1057, 17 gennaio 2007; n. 45604, 6 dicembre 2007).

Della sussistenza di tali circostanze impeditive ha comunque dato conto la Corte, pur a fronte di una inequivocabile ed obiettiva gravità delle condotte già ampiamente illustrata in motivazione.

Non vi è infine, per le medesime ragioni, alcuna violazione degli artt. 62 bis e 133 c.p. che risultano correttamente applicati. La decisione dei giudici del merito, sul punto, appare peraltro sorretta da adeguata motivazione.

E’ appena il caso di ricordare, a tale proposito, che l’esercizio del potere discrezionale di determinazione della pena e dei criteri di valutazione fissati dall’art. 133 c.p. non richiede al giudice di procedere ad una analitica valutazione di ogni singolo elemento esaminato, ben potendo assolvere adeguatamente all’obbligo di motivazione limitandosi anche ad indicarne solo alcuni o quello ritenuto prevalente (v. Sez. 2, n. 12749, 26 marzo 2008).

Analogamente, per quanto attiene le circostanze attenuanti generiche, la loro concessione presuppone la sussistenza di positivi elementi di giudizio e non costituisce un diritto conseguente alla mancanza di elementi negativi connotanti la personalità del reo, cosicchè deve ritenersi legittimo il diniego operato dal giudice in assenza di dati positivi di valutazione (Sez. 1, n. 3529, 2 novembre 1993; Sez. 6, n. 6724, 3 maggio 1989; Sez. 6, n. 10690, 15 novembre 1985; Sez. 1, n. 4200, 7 maggio 1985).

Nella fattispecie gli elementi considerati sono stati adeguatamente illustrati.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con le consequenziali statuizioni indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed alla rifusione delle spese del grado alle parti civili che liquida in complessivi Euro 1.500,00 per ciascuna oltre ad accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. VI, Sent., 09-05-2012, n. 7104 Diritti politici e civili

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ritenuto che C.S., con ricorso del 17 novembre 2010, hanno impugnato per cassazione deducendo due motivi di censura -, nei confronti del Ministro dell’economia e delle finanze, il decreto della Corte d’Appello di Venezia depositato in data 15 ottobre 2009, con il quale la Corte d’appello, pronunciando sul ricorso del C. – volto ad ottenere l’equa riparazione dei danni non patrimoniali ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1- in contraddittorio con il Ministro dell’economia e delle finanze – il quale, costituitisi nel giudizio, ha concluso per l’inammissibilità o l’infondatezza del ricorso -, ha condannato il resistente a pagare al ricorrente la somma di Euro 1250,00 a titolo di equa riparazione, oltre gli interessi dalla domanda, ed ha compensato per la metà le spese di giudizio;

che il Ministro dell’economia e delle finanze, benchè ritualmente intimato, non si è costituito nè ha svolto attività difensiva;

che, in particolare, la domanda di equa riparazione del danno non patrimoniale – richiesto nella misura di Euro 13540,00 per l’irragionevole durata del processo presupposto – proposta con ricorso del 9 maggio 2008, era fondata sui seguenti fatti incontestati: a) il C., asseritamente creditori del diritto alla riliquidazione della pensione, aveva adito la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per il Veneto con ricorso del 20 dicembre 2001; b) la Corte adita aveva deciso la causa con sentenza dell’11 giugno 2007;

che la Corte d’Appello di Venezia, con il suddetto decreto impugnato – dopo aver determinato in tre anni il periodo di tempo necessario per la definizione secondo ragionevolezza del processo presupposto -, ha determinato il periodo eccedente la ragionevole durata in sei anni ed ha liquidato equitativamente, a titolo di equa riparazione per danno non patrimoniale, la somma di Euro 1250,00, calcolata sulla base di Euro 500,00 per ogni anno di ritardo, tenuto conto della modesta pretesa economica fatta valere nel giudizio presupposto (e, conseguentemente, della modestia della sofferenza patita).

Considerato che, con i motivi di censura – i quali possono essere congiuntamente esaminati -, i ricorrenti denunciano come illegittima, anche sotto il profilo del vizio di motivazione: a) l’applicazione di un parametro di liquidazione dell’indennizzo ingiustificatamente inferiore a quello indicato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo; b) la riduzione dell’indennizzo in considerazione della modesta pretesa economica fatta valere nel giudizio presupposto (e, conseguentemente, della modestia della sofferenza patita) e delle peculiarità del giudizio presupposto; c) la liquidazione delle spese;

che il ricorso merita accoglimento, nei limiti di seguito precisati;

che, in particolare, le censure sub a) e sub b) sono fondate, perchè i Giudici a quibus si sono discostati dal consolidato orientamento di questa Corte che, sussistendo il diritto all’equa riparazione per il danno non patrimoniale di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2 e fermo restando il periodo di tre anni di ragionevole durata per il giudizio di primo grado, considera equo, in linea di massima, l’indennizzo di Euro 750,00 per ciascuno dei primi tre anni di irragionevole durata e di Euro 1.000,00 per ciascuno dei successivi anni, orientamento che, nella specie, avrebbe condotto ad una liquidazione dell’indennizzo in misura pari ad Euro 1880,00, per i due anni e sei mesi di irragionevole ritardo;

che, pertanto, il decreto impugnato deve essere annullato con assorbimento della censura sub c);

che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2;

che, nella specie, il diritto all’equa riparazione per il danno non patrimoniale di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2, va determinato in Euro 1880,00 per due anni e sei mesi di irragionevole ritardo, oltre gli interessi a decorrere dalla proposizione della domanda di equa riparazione e fino al saldo;

che, conseguentemente, le spese processuali del giudizio a quo debbono essere nuovamente liquidate – sulla base delle tabelle A, paragrafo 4^, e B, paragrafo 1^, allegate al D.M. Giustizia 8 aprile 2004, n. 127, relative ai procedimenti contenziosi – in complessivi Euro 806,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 311,00 per diritti ed Euro 445,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, da distrarsi in favore dell’avvocatessa Anna Rita Moscioni, dichiaratasene antistataria, spese che vanno compensate per la metà in ragione dell’accoglimento solo parziale del ricorso;

che le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo la causa nel merito, condanna il Ministro dell’economia e delle finanze a pagare a ciascun ricorrente la somma di Euro 5250,00, oltre gli interessi dalla domanda, condannandolo altresì al rimborso, in favore della parte ricorrente, delle spese del giudizio, che determina, per il giudizio di merito, nella metà dell’intero, intero liquidato in complessivi Euro 806,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 445,00 per diritti ed Euro 490,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, da distrarsi in favore dell’avvocatessa Anna Rita Moscioni, dichiaratasene antistataria, e, per il giudizio di legittimità, in complessivi Euro 595,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 01-06-2012, n. 8843 Previdenza integrativa

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Roma, riformando parzialmente la statuizione di primo grado, accoglieva la domanda proposta da L.A.P., dipendente della BNL fino al 30 giugno 2003, intesa ad ottenere la differenza di indennità di anzianità e di TFR, calcolato fino all’entrata in vigore del CCNL del 1987, derivante dal diritto alla inclusione, nelle predette indennità, delle somme pari al del 4% della retribuzione, che la Banca versava sul conto di previdenza integrativa.

La Corte territoriale, affermata la natura retributiva dei contributi versati dal datore per la previdenza complementare, ne affermava la inclusione nella indennità di anzianità, maturata fino al 31 maggio 1982 e nel TFR. quanto a quest’ultimo però, fino all’entrata in vigore del CCNL del 1987.

Avverso detta sentenza la Banca Nazionale del Lavoro spa ricorre con quattro motivi.

Resiste il lavoratore con controricorso e ricorso incidentale con un motivo, a cui la BNL ha risposto con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Motivi della decisione

Con il primo mezzo del ricorso principale si denunzia difetto di motivazione, perchè la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto, nell’affermare la natura retributiva degli accantonamenti, che il fondo erogatore della pensione integrativa era dotato di personalità giuridica, mentre la giurisprudenza di legittimità cui la sentenza si era richiamata, riguardava i fondi non dotati di autonoma soggettività.

Con il secondo motivo, denunziando violazione degli artt. 2120 e 2121 cod. civ. in versione originaria, come sostituiti dalla L. n. 297 del 1982, si duole la ricorrente che sia stata affermata la natura retributiva degli accantonamenti effettuati presso il fondo di previdenza complementare.

Con il terzo mezzo si denunzia violazione della L. n. 153 del 1969, art. 12 e del D.Lgs. n. 103 del 2001, art. 9 bis, perchè, riconoscendo la natura retributiva degli accantonamenti, la sentenza impugnata avrebbe violato le regole che ne governano l’aspetto previdenziale, ossia il loro esonero dalla contribuzione Inps.

Con il quarto motivo, denunziando violazione degli artt. 1362 e 1365 cod. civ., nonchè dell’art. 437 c.p.c., comma 2 e art. 414 cod. proc. civ. e difetto di motivazione, si impula alla sentenza erronea interpretazione delle disposizioni dello statuto del fondo di previdenza complementare.

Con l’unico motivo del ricorso incidentale si lamenta errata interpretazione del CCNL per il personale direttivo delle aziende di credito del 1987, del 1990 e del 1995, nonchè violazione dei canoni interpretativi.

Il ricorso principale va accolto con assorbimento di quello incidentale.

E’ sufficiente, per addivenire all’accoglimento del ricorso, affermare la fondatezza del secondo motivo, in cui si sostiene la natura previdenziale e non retribuiva dei versamenti, nonchè del terzo, concernente il regime previdenziale degli accantonamenti.

La natura previdenziale e non retributiva degli accantonamenti e quindi la loro "irriducibilità" a fungere da corrispettivo della prestazione lavorativa che ne meriti l’inclusione nelle indennità spettanti alla fine del rapporto, rende inutile esaminare anche le argomentazioni di cui al primo e quarto motivo del ricorso principale, concernenti la regolamentazione del Fondo di previdenza integrativa.

1. Recita l’art. 2120 cod. civ. in tema di indennità di anzianità, che, L. n. 297 del 1982, art. 5, è pur sempre in vigore per l’anzianità maturata prima del maggio 1982, a cui si aggiunge il TFR per il periodo successivo, che "L’ammontare dell’indennità è determinato… in base all’ultima retribuzione e in relazione alla categoria alla quale appartiene il prestatore di lavoro". L’art. 2121, precisa ancora che l’indennità deve essere computata "calcolando le provvigioni, i premi di produzione e la partecipazione agli utili o ai prodotti, ed ogni altro compenso di carattere continuativo con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese".

Pertanto la nozione di retribuzione delineata dal queste norme ("ultima retribuzione" e "compenso") presuppone che vi sia un effettivo passaggio di ricchezza dal datore di lavoro al lavoratore e che le somme erogate si trovino in nesso di corrispettività con la prestazione lavorativa; si deve quindi trattar di somme aventi carattere e funzione retributiva, e proprio per questo motivo queste indennità vengono denominate come "retribuzione differita". 2. La indennità di anzianità e il TFR, devono quindi "rispecchiare" il trattamento economico "corrisposto" durante lo svolgimento del rapporto medesimo, avendo la funzione di essere d’ausilio al lavoratore nel periodo in cui, cessato il rapporto di lavoro, viene meno il diritto alla retribuzione che prima veniva percepita, sicchè sarebbe incongrua la inclusione di somme di cui durante lo svolgimento non si è mai goduto.

Ebbene, i versamenti effettuati dalla Banca a favore del Fondo, mai sono stati "corrisposti" ai dipendenti, nè dovevano esserlo, pena, ovviamente, la impossibilità di funzionamento del Fondo medesimo.

3. Trattandosi, ed è pacifico, di fondo di previdenza integrativa, i versamenti erano preordinati non certo all’immediato soddisfacimento del lavoratore, ma, proprio in coerenza con la loro funzione, sono stati, e dovevano essere, accantonati e non direttamente corrisposti, per garantire il trattamento integrativo in caso di cessazione del rapporto di lavoro, o in caso di invalidità sopravvenuta, secondo le condizioni previste dal relativo statuto e con divieto di distrazione ai sensi dell’art. 2117 cod. civ..

Vero è infatti che ai diritti ed obblighi nascenti dal rapporto di lavoro accede, in questi casi, un ulteriore rapporto contrattuale, che obbliga il datore ai versamenti per garantire, in presenza delle condizioni prescritte, il conseguimento di una pensione integrativa di quella obbligatoria.

Questo ulteriore rapporto costituisce un indubbio beneficio per il lavoratore, il quale però non altera, nè modifica, nè si compenetra con i diritti ed obblighi nascenti dal rapporto di lavoro, ed in particolare, non incide sulle modalità di erogazione delle indennità ricollegate alla fine del rapporto medesimo.

4. Il beneficio, che al lavoratore apporta il rapporto di previdenza integrativa, non è costituito dai "versamenti" effettuati dal datore, ma dalla pensione che con essi verrà conseguita.

La contribuzione infatti, data la funzione del Fondo, per sua natura, non può entrare nel patrimonio dei lavoratori interessati, i quali possono solo pretendere che venga versata al soggetto indicato nello Statuto. Il lavoratore non la riceve nè nel corso del rapporto, nè alla sua cessazione, essendo solo il destinatario di una aspettativa a trattamento pensionistico integrativo, che si concreterà esclusivamente al maturarsi di certi requisiti e condizioni.

Il rapporto di previdenza integrativa ha certamente come necessario presupposto l’esistenza del rapporto di lavoro subordinato, ma ha poi regole proprie, tra le quali quella essenziale è certamente l’obbligo del versamento, a carico del datore di una contribuzione, ed a favore non certo del lavoratore ma, necessariamente, a favore del soggetto onerato della prestazione integrativa.

Questo obbligo non può quindi "rifluire" sul rapporto di lavoro ed alterarne la fisionomia, perchè non è in nesso di corrispettività diretta con la prestazione lavorativa.

La prova evidente della autonomia tra rapporto di lavoro e previdenza complementare emerge considerando che, in caso di cessazione del rapporto senza diritto alla pensione integrativa, perchè non si sono verificati i requisiti prescritti, il dipendente nulla ha diritto di ricevere.

L’obbligazione che il datore assume con il sistema di previdenza integrativa, inoltre, non è "monetizzabile" direttamente nei confronti del lavoratore, a differenza di altri benefit, come il servizio mensa o il servizio trasporto che il datore può scegliere o di organizzare direttamente o garantire con il rimborso del relativo costo a mani del dipendente.

Ed ancora, mentre questi benefit vengono erogati durante lo svolgimento del rapporto di lavoro, il trattamento integrativo, ossia la pensione di anzianità o di vecchiaia, o anche quella di invalidità, presuppone la cessazione del rapporto di lavoro.

La natura previdenziale e non retributiva vale, per le considerazioni sopra espresse, qualunque sia il soggetto destinatario della contribuzione, sia che questo abbia una personalità giuridica autonoma, sia che si tratti, come accadeva talvolta per i fondi preesistenti al D.Lgs. n. 124 del 1993, di una gestione separata nell’ambito dello stesso soggetto datore di lavoro.

5. Il carattere non retributivo dei versamenti effettuati dal datore per la previdenza integrativa è avvalorato dal regime previdenziale che li governa.

L’annosa vicenda è nota e si può riassume come segue: sull’obbligo (invero da molti contestato), previsto dalla L. 12 aprile 1969, n. 153, art. 12, di includere nella retribuzione imponibile ai fini previdenziali anche i contributi versati dai datori di lavoro per trattamenti di previdenza integrativa, istituiti da contratti collettivi anche aziendali o da regolamenti, il legislatore intervenne con il D.L. n. 103 del 1991, art. 9 bis, introdotto in sede di conversione dalla L. n. 166 del 1991. 5.1. Con tale disposizione, definita di interpretazione autentica, si stabili: a) che l’art. 12 citato doveva essere interpretato nel senso che fossero escluse, dalla base imponibile dei contributi di previdenza e assistenza sociale, le contribuzioni e somme versate o accantonate per il finanziamento dei trattamenti integrativi previdenziali o assistenziali; b) che restavano salvi i versamenti effettuati anteriormente all’entrata in vigore della legge; c) che dal primo periodo di paga successivo all’entrata in vigore della nuova normativa, per le contribuzioni o le somme destinate al finanziamento dei trattamenti integrativi era dovuto, ad esclusivo carico dei datori di lavoro, un contributo di solidarietà del dieci per cento in favore delle gestioni pensionistiche di legge cui erano iscritti i lavoratori.

5.2. Fu sollevata questione di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 3 Cost., comma 1, del citato del D.L. n. 103 del 1991, art. 9-bis, comma 1, secondo periodo, nella parte in cui disponeva che per i contributi versati anteriormente all’entrata in vigore di tale norma valesse il principio della soluti retentio in favore delle gestioni degli istituti ed enti previdenziali esercenti la previdenza e l’assistenza obbligatorie.

Con la sentenza n. 421 del 1995, la Corte Costituzionale, nel motivare la statuizione di accoglimento, individuò i principi costituzionali cui il legislatore avrebbe dovuto uniformarsi nel disciplinare la materia.

Il Giudice delle leggi definì la norma non di interpretazione autentica, bensì innovativa "con efficacia retroattiva" e rilevò che non era la retroattività a determinarne l’illegittimità, quanto piuttosto l’aver essa stabilito per gli inadempienti l’esonero totale dal versamento dei contributi senza alcuna "contropartita", in contrasto con il principio di razionalità-equità ( art. 3 Cost.) coordinato con il principio di solidarietà ( art. 2 Cost.) col quale deve integrarsi l’interpretazione dell’art. 38 Cost., comma 2. 5.3. Con tale pronuncia, chiarita dalla successiva sentenza n. 178/2000, la Corte ha affermato che, per rendere la normativa esaminata conforme alla Costituzione, sarebbe stata necessaria l’istituzione anche per il passato di una contropartita analoga al contributo di solidarietà, idonea a dare ragione dell’esonero dalla contribuzione in favore della previdenza obbligatoria. In ottemperanza alla suindicata decisione, i commi 193 e 194, art. 1, L. 23 dicembre 1996, n. 662, hanno nuovamente disciplinato la materia.

Con la prima delle citate disposizioni è stato riprodotto, privandolo della definizione di interpretazione autentica, il D.L. n. 103 del 1991, art. 9-bis, comma 1; con la seconda è stato istituito per il passato il richiesto contributo di solidarietà. 5.4. In conclusione la Corte Costituzionale ha affermato che il legislatore ha inserito la previdenza integrativa nel sistema dell’art. 38 Cost., per cui le contribuzioni degli imprenditori al finanziamento dei fondi non possono più definirsi "emolumenti retributivi con funzione previdenziale", ma sono strutturalmente contributi di natura previdenziale.

5.5.. Va così definitivamente stabilito che i versamenti effettuati dal datore ai fondi di previdenza complementare, quali che siano i lineamenti del Fondo – e quindi ciò vale anche per i fondi costituiti all’interno stesso del datore di lavoro, non aventi soggettività giuridica autonoma – non sono assoggettati a contribuzione Inps ma solo ad un contributo di solidarietà (valido a regime e riferito anche al passato ma solo per gli anni dal primo settembre 1985 al 30 giugno 1991), così escludendosi che questi abbiano natura retributiva.

Si badi poi che l’esonero dalla contribuzione AGO non vale solo per il periodo successivo all’entrata in vigore del D.L. n. 103 del 1991, ma anche anteriormente, fin dall’inizio della istituzione di detti fondi, stante il carattere retroattivo di questa disposizione. Quindi i predetti contributi hanno, ed hanno sempre avuto, natura previdenziale e non retributiva. onde è infondata la pretesa al loro inserimento nelle indennità collegate alla cessazione del rapporto di lavoro.

Va ancora considerato che i versamenti effettuati dal datore alle forme pensionistiche complementari non concorrono neppure a formare il reddito da lavoro dipendente, ai sensi del D.Lgs. n. 314 del 1997, art. 3, comma 2, lett. a).

6. E’ pur vero che la giurisprudenza di questa Corte si era orientata in senso contrario, a partire dalla sentenza delle Sezioni unite n. 974/97 (seguita da numerose altre, cfr. da ultimo Cass. 13558/2001).

Con dette pronunzie si è fatto riferimento ad un’ampia nozione di retribuzione che consentirebbe di distinguere fra le erogazioni corrispettive in senso stretto, adeguate perciò inderogabilmente alla quantità e qualità di lavoro, e quelle con funzione previdenziale o assistenziale.

Ma la evoluzione della legislazione successiva, in specie appunto l’esonero dalla contribuzione ordinaria dei versamenti effettuati dal datore per la previdenza integrativa, esonero che vale anche per il passato stante il suo carattere retroattivo, convince della necessità di superare questo orientamento, considerato anche il rilievo sempre maggiore attribuito dal legislatore alle forme integrative di previdenza, che si considerano ormai rientrare nell’alveo dell’art. 38 Cost.. Detta evoluzione, attraverso le numerose norme emanate ( D.Lgs. n. 124 del 1993 e D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252) ha ormai marcato irreversibilmente la distinzione tra trattamenti retributivi e accreditamenti per la previdenza integrativa.

E d’altra parte sarebbe incongruo riconoscere natura retribuiva, tale quindi da determinarne la inclusione nel computo delle indennità spettanti alla fine del rapporto, a somme mai erogate durante lo svolgimento dell’attività lavorativa, su cui non si versa la contribuzione previdenziale obbligatoria, e che non entrano neppure tra i redditi da lavoro dipendente ai fini fiscali.

7. Mette conto infine di segnalare la recente legislazione sul rapporto tra previdenza complementare e TFR, che si compendia ai commi 755 e 756 dell’articolo unico della Legge Finanziaria n. 296 del 2006. Si tratta delle disposizioni che prevedono il conferimento del TFR alla previdenza complementare: all’esito della parabola sopra illustrata non sono dunque i versamenti contributivi per la previdenza complementare che vengono inclusi nel TFR, ma è quest’ultimo che serve ad alimentare la previdenza complementare.

Ai sensi di questa norme le quote di TFR che matureranno dal primo gennaio 1997 verranno versate presso le forme pensionistiche complementari di cui al D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252. Più precisamente ciò accadrà ove i lavoratori manifestino detta opzione, mentre, in mancanza di opzione, nelle aziende con meno di 50 addetti, il TFR maturando resterà come prima presso i datori di lavoro, mentre nelle aziende con almeno 50 addetti, le quote di TFR non destinate alle forme pensionistiche complementari, confluiranno nell’istituito "Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’art. 2120 cod. civ.", che è un fondo a ripartizione, gestito dall’Inps per conto dello Stato.

8. In definitiva il ricorso principale va accolto con assorbimento dell’incidentale, la sentenza impugnata va cassata in relazione al ricorso accolto e, non essendovi necessità di ulteriori accertamenti, la causa va decisa nel merito con il rigetto della domanda di cui al ricorso introduttivo, enunciandosi il principio di diritto per cui "Le somme accantonate dal datore di lavoro per la previdenza complementare – quale che sia il soggetto tenuto alla erogazione dei trattamenti integrativi e quindi destinatario degli accantonamenti – non si computano nè nella indennità di anzianità (maturata fino al 31 maggio 1982) nè nel trattamento di fine rapporto".

Il mutamento di giurisprudenza induce alla compensazione tra le parti delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso principale e dichiara assorbito l’incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di cui al ricorso introduttivo. Compensa le spese dell’intero processo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Piemonte Torino Sez. II, Sent., 12-01-2012, n. 51

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 17.07.2010 il sig. E.C. ha chiesto al Tribunale di annullare, previa sospensione dell’efficacia, il permesso di costruire n. 40/09 rilasciato il 30.10.2009 dal Comune di Pozzolo Formigaro in favore dell’impresa individuale CO.G.EDIL di D.L., nonché l’art. 14 delle N.T.A. del PRGC del Comune di Pozzolo Formigaro

A sostegno della sua domanda il ricorrente, proprietario di un immobile confinante con quello del controinteressato, ha lamentato 1) violazione di legge con riferimento all’art. 3 comma 1 lett. d) D.P.R. n. 380 del 2001, violazione di legge con riferimento agli artt. 1 e 3 della L. n. 241 del 1990 ed eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria e di motivazione, eccesso di potere sotto il profilo del travisamento di fatti e circostanze e falsa rappresentazione dello stato di fatto dei luoghi; 2) violazione di legge con riferimento agli artt. 7 e 9 del D.M. 2 aprile 1968, n.1444.

Con ordinanza n. 661/2010 del 10.09.2010 il Collegio, ritenuto il ricorso assistito da apprezzabili elementi di fumus boni iuris, ha accolto l’istanza di sospensiva.

Il 16.10.2010 si è costituito il sig. D.L., deducendo l’inammissibilità, l’irricevibilità, e, in ogni caso, l’infondatezza delle avverse domande.

Con ricorso notificato il 25.10.2010 il medesimo sig. L.D. ha chiesto, a sua volta, al Tribunale di annullare la determina n. 22/2010 del 28.06.2010 con la quale il Comune di Pozzolo Formigaro aveva parzialmente annullato in autotutela il permesso di costruire n. 40/09.

Avverso l’atto impugnato il ricorrente ha dedotto 1) violazione e falsa applicazione dell’art. 21 nonies L. n. 241 del 1990, eccesso di potere per difetto dei presupposti e di istruttoria e conseguente travisamento, difetto di motivazione, contraddittorietà; 2) in subordine, violazione e falsa applicazione dell’art. 13 L.R. Piemonte n. 56 del 1977, dell’art. 3 lettere d) ed e) del D.P.R. n. 380 del 2001, eccesso di potere per difetto dei presupposti e di istruttoria, contraddittorietà.

In tale giudizio, contraddistinto dal n. RG. 1277/2010, si è costituito il sig. C.E., proponendo anche ricorso incidentale.

All’udienza pubblica del 23.11.2011 le due cause sono state, infine, trattenute in decisione.

Motivi della decisione

Deve essere, in primo luogo, disposta la riunione del procedimento RG n. 1277/2010 alla causa RG n. 886/2010: i due giudizi risultano, infatti, connessi, vertendo tra le medesime parti ed avendo ad oggetto provvedimenti incidenti uno sull’altro.

Quanto al ricorso RG n. 886/2010 proposto dal sig. E.C., non meritevole di accoglimento appare l’eccezione di difetto di legittimazione formulata dal controinteressato in relazione al fatto che il ricorrente non avrebbe documentalmente dimostrato, ma solo allegato, di essere proprietario di un immobile confinante con la proprietà Co.G.Edil e di risiedere in tale edificio.

Nel ricorso introduttivo il sig. C., in applicazione dell’art. 40 c.p.a. ha, in verità, correttamente indicato le proprie generalità ed i propri dati, specificando, poi, quanto all’interesse a ricorrere, di essere proprietario di un immobile sito in vicolo M. n. 3, adiacente al lotto per il quale il contronteressato ha ottenuto il permesso di costruire de quo e di risiedere in tale stabile.

Tale circostanza, in realtà non contraddetta neppure dallo stesso controinteressato (che ha eccepito solo la mancanza di prova al riguardo, notificando comunque con successo il ricorso RG n.127/2010 proprio all’indirizzo di via M. n. 3) basta a fondare la legittimazione del ricorrente senza la necessità di ulteriori prove documentali.

Alla luce dell’avvenuta adozione da parte del Comune di Pozzolo Formigaro del provv. n. 22 del 2010, il ricorso proposto dal sig. C. deve, però, essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse con riguardo alla parte del permesso di costruire n. 40/09 relativa alla porzione terminale del fabbricato censito al foglio 24, mapp. 539, oggetto non di semplice ristrutturazione, ma di una vera e propria nuova costruzione al posto di un edificio da tempo crollato.

Quanto all’impugnazione dell’art. 14 delle NTA del PRGC del Comune di Pozzolo Formigaro, il ricorso risulta, poi, inammissibile per omessa notifica alla Regione: la giurisprudenza è, infatti, concorde nel ritenere che il ricorso avverso le disposizioni di p.r.g. vada notificato, oltre che al Comune, anche alla Regione, in considerazione della natura complessa dell’atto impugnato e del concorso della volontà di entrambi gli enti alla sua formazione definitiva (Cons. Stato, sez. II, 12.12.1990, n. 358), e che l’omesso assolvimento di tale onere implichi l’inammissibilità del ricorso, per la sua mancata notificazione ad una delle autorità emananti (Cons. Stato, sez. V, 19.05.1998, n.616; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 17.09.2009 n. 4667)

Per esigenze di completezza il Collegio rileva, comunque, l’infondatezza delle censure rivolte avverso l’art. 14 delle N.T.A.: il riferimento al limite di 5 mc/mq imposto dall’art. 7 comma 1 del D.M. n. 1444 del 1968 non appare, in verità, pertinente al caso di specie, in quanto relativo alle nuove costruzioni, non ammesse nella zona.

L’improcedibilità del motivo riguardante la porzione finale dell’edificio de quo comporta, infine, l’improcedibilità anche della terza doglianza del ricorso RG n. 886/2010, vertente sul mancato rispetto, per tale parte della costruzione, delle distanze dallo stabile vicino.

Infondato, invece, risulta il ricorso RG n. 1277/2010 proposto dal sig. D.L., titolare della impresa individuale Co.G.Edil, avverso la determina n. 22 del 28.06.2010 di annullamento parziale del permesso di costruire n. 40/09.

Contro l’atto impugnato, adottato in autotutela dall’Amministrazione, il ricorrente ha lamentato difetto dei presupposti prescritti dall’art. 21 nonies L. n. 241 del 1990, mancanza di istruttoria e di motivazione nonché erronea qualificazione dell’intervento sulla parte diruta dell’edificio come nuova costruzione e non semplice ristrutturazione.

Tali doglianze non possono essere condivise: da un lato, come affermato dall’orientamento giurisprudenziale cui il Collegio ritiene di aderire, "la ristrutturazione edilizia … consiste in interventi di trasformazione di un immobile nel suo complesso, il che non si configura per un immobile che prima sia crollato o sia stato demolito" (cfr. Cons. St., sez. IV, 5.07.2000, n. 3735), quando ci sia soluzione di continuità temporale (in questo caso di diversi anni) tra il crollo e la presentazione del progetto (cfr. T.A.R. Veneto, sez. II, 31.10.2007 n. 3493), dall’altro "la errata o insufficiente (non importa se dolosa o colposa) rappresentazione di circostanze di fatto esposte nella domanda e relativi allegati di concessione edilizia posta alla base dell’atto della concessione edilizia, che diversamente non sarebbe stata rilasciata, costituisce da sola ragione sufficiente per giustificare un provvedimento di annullamento di ufficio della concessione medesima, tanto che in tale situazione si può prescindere dal contemperamento con un interesse pubblico attuale e concreto" (Cons. St., sez. IV, 24.12.2008 , n. 6554; cfr. anche TAR Lombardia, Brescia, 20.11.2002 n. 1881; TAR Puglia, Lecce, sez. I, 4.04.2006 n. 1831).

In presenza, dunque, dell’illegittimità del permesso di costruire n. 40/09 in parte qua, di un interesse pubblico attuale e concreto all’annullamento (parziale) di tale provvedimento, di un modesto lasso di tempo trascorso dal momento del rilascio del titolo da parte del Comune, dell’elisione, a causa della erronea rappresentazione della realtà fornita alla p.a., di qualsiasi affidamento del privato e di una sufficiente motivazione articolata dall’Amministrazione a seguito di una completa istruttoria, il provv. n. 22 del 2010 risulta immune dai vizi denunciati dal ricorrente.

In conseguenza dell’infondatezza del ricorso deve essere, infine, dichiarata l’improcedibilità del ricorso incidentale proposto dal sig. E.C..

In base all’esito del giudizio sussistono in ogni caso giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando,

1. dispone la riunione del ricorso RG n. 1277/2010 alla causa RG n. 886/2010;

2. quanto al ricorso RG n. 886/2010:

2.a dichiara improcedibile il ricorso con riferimento all’impugnazione del permesso di costruire n. 40/09;

2.b dichiara inammissibile il ricorso nella parte relativa all’impugnazione dell’art. 14 delle N.T.A. del P.R.G.C.;

3. quanto al ricorso RG n. 1277/2010:

3.a rigetta il ricorso principale;

3.b dichiara improcedibile il ricorso incidentale;

4. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Vincenzo Salamone, Presidente

Ofelia Fratamico, Referendario, Estensore

Manuela Sinigoi, Referendario

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.