Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Z.C., già inquadrato nel secondo livello retributivofunzionale del c.c.n.l. per il commercio, ricorreva al T.a.r. di Catanzaro, chiedendo accertarsi il suo diritto alla ricostruzione della carriera svolta presso la società F., concessionaria di servizi di esazione d’imposte, di lettura di contatori e di riscossione di canoni relativi all’acquedotto, anche ai fini retributivi, per differenze stipendiali, rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo effettivo, per il periodo novembre 1978/settembre 1985, essendo stato poi assunto alle dipendenze del comune dal 1986.
Il comune di Amantea intimato si costituiva in giudizio e resisteva al ricorso, poi dichiarato inammissibile dai primi giudici, in quanto ritenuto rivolto ad un non consentito accertamento di posizioni d’interesse legittimo di un soggetto considerato dipendente di una privata società (per mero refuso ritenuta) di autolinee.
L’attuale appellante impugnava detta sentenza, censurando l’errore di giudizio commesso in prima istanza con il ritenere inammissibile il suo gravame, teso all’accertamento di situazioni di diritto soggettivo, anche se non di carattere esclusivamente pecuniario (cfr. C.S., Ad. pl,, dec. n. 25/1979), come pure per non aver computato il servizio da lui prestato presso la concessionaria di cui sopra, trattandosi di attività comunque vincolata e non discrezionale per la p.a., in relazione agli artt. 3, 4, 35 e 36, Cost., all’art. 2, d.lgs. del Capo provvisorio dello Stato n. 135/1947, all’art. 6, comma 16, d.l. n. 946/1977, all’art. 5bis, d.l. n. 702/1978, all’art. 8, comma 4, d.l. n. 153/1980, all’art. 152, legge n. 312/1980, ed all’art. 27, comma 1, d.P.R. n. 347/1983.
All’esito della pubblica udienza di discussione la vertenza passava in decisione sulle sole conclusioni dell’appellante C.Z., non essendosi costituito in giudizio il comune appellato.
Motivi della decisione
L’appello è infondato e va respinto, dovendosi soltanto rettificare la motivazione dell’impugnata sentenza, laddove imprecisamente aveva considerato trattarsi di una società privata di gestione di un servizio di autolinee, mentre si trattava dell’esazione di tributi, lettura di contatori e riscossione di canoni relativi all’acquedotto.
Infatti, correttamente i primi giudici avevano dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado, teso all’accertamento di situazioni non di diritto soggettivo, neppure di carattere esclusivamente pecuniario (cfr. C.S., Ad. pl,, dec. n. 25/1979), ma di interesse legittimo, per non aver computato il servizio da lui prestato presso la concessionaria di cui sopra, trattandosi di attività comunque non vincolata ma discrezionale per la p.a., proprio in relazione agli artt. 3, 4, 35 e 36, Cost., all’art. 2, d.lgs. del Capo provvisorio dello Stato n. 135/1947 (concernente il personale dipendente dagli appaltatori dell’esazione delle imposte di consumo e non applicabile per analogia nella specie: cfr. Corte cost., sentenza n. 69/1983), all’art. 6, comma 16, d.l. n. 946/1977, all’art. 5bis, d.l. n. 702/1978, all’art. 8, comma 4, d.l. n. 153/1980, all’art. 152, legge n. 312/1980, ed all’art. 27, comma 1, d.P.R. n. 347/1983 (norma, quest’ultima, operante solo per il pubblico impiego locale ed asseritamente attribuente all’attuale appellante Z. il settimo livello retributivofunzionale, con decorrenza solo pretesamente retroattiva, che avrebbe dovuto far tempo dal 23 novembre 1978, data dell’inizio dello svolgimento delle mansioni di direttore dell’agenzia della concessionaria di cui si è detto, e non soltanto dal settembre 1985), trattandosi di un comune che aveva deliberato, in effetti, di assumere in gestione diretta i servizi prima assegnati in concessione a società private, ma con la conseguente possibilità e non l’obbligo (che non si riscontra in alcuna disposizione della sopra richiamata normativa) di assumere il relativo personale nella misura corrispondente a quello già in servizio presso dette concessionarie, con eventuale titolo degli interessati al ricongiungimento dei servizi prestati, alla conservazione dell’anzianità maturata in un rapporto di lavoro sempre svolto nell’interesse della p.a., al pregresso trattamento di quiescenza e previdenza, alla conservazione della copertura assicurativa I.n.p.s. e ad un differenziale assegno personale riassorbibile con il progredire della carriera di ciascun soggetto.
Ma tutto ciò sempre condizionatamente all’intervenuto riconoscimento di un sussistente interesse pubblico all’effettuazione di una tale ricostruzione di carriera, circostanza che nella specie è mancata per valutazioni spettanti unicamente al comune di Amantea, che non aveva ritenuto di avvalersi di tale facoltà attribuitagli dalla legge e foriera di soli interessi legittimi, non suscettibili di azione di accertamento nel settore del pubblico impiego.
Conclusivamente, l’appello va respinto, con salvezza dell’impugnata sentenza, mentre nulla deve disporsi per le spese e gli onorari del secondo grado di giudizio, non essendovisi costituito l’appellato comune di Amantea.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione V, respinge l’appello (ricorso n. 10215/1999) e nulla dispone per spese ed onorari del giudizio di secondo grado.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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