Cons. Stato Sez. V, Sent., 13-01-2011, n. 170 Carriera, inquadramento e promozioni Trattamento economico

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Z.C., già inquadrato nel secondo livello retributivofunzionale del c.c.n.l. per il commercio, ricorreva al T.a.r. di Catanzaro, chiedendo accertarsi il suo diritto alla ricostruzione della carriera svolta presso la società F., concessionaria di servizi di esazione d’imposte, di lettura di contatori e di riscossione di canoni relativi all’acquedotto, anche ai fini retributivi, per differenze stipendiali, rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo effettivo, per il periodo novembre 1978/settembre 1985, essendo stato poi assunto alle dipendenze del comune dal 1986.

Il comune di Amantea intimato si costituiva in giudizio e resisteva al ricorso, poi dichiarato inammissibile dai primi giudici, in quanto ritenuto rivolto ad un non consentito accertamento di posizioni d’interesse legittimo di un soggetto considerato dipendente di una privata società (per mero refuso ritenuta) di autolinee.

L’attuale appellante impugnava detta sentenza, censurando l’errore di giudizio commesso in prima istanza con il ritenere inammissibile il suo gravame, teso all’accertamento di situazioni di diritto soggettivo, anche se non di carattere esclusivamente pecuniario (cfr. C.S., Ad. pl,, dec. n. 25/1979), come pure per non aver computato il servizio da lui prestato presso la concessionaria di cui sopra, trattandosi di attività comunque vincolata e non discrezionale per la p.a., in relazione agli artt. 3, 4, 35 e 36, Cost., all’art. 2, d.lgs. del Capo provvisorio dello Stato n. 135/1947, all’art. 6, comma 16, d.l. n. 946/1977, all’art. 5bis, d.l. n. 702/1978, all’art. 8, comma 4, d.l. n. 153/1980, all’art. 152, legge n. 312/1980, ed all’art. 27, comma 1, d.P.R. n. 347/1983.

All’esito della pubblica udienza di discussione la vertenza passava in decisione sulle sole conclusioni dell’appellante C.Z., non essendosi costituito in giudizio il comune appellato.

Motivi della decisione

L’appello è infondato e va respinto, dovendosi soltanto rettificare la motivazione dell’impugnata sentenza, laddove imprecisamente aveva considerato trattarsi di una società privata di gestione di un servizio di autolinee, mentre si trattava dell’esazione di tributi, lettura di contatori e riscossione di canoni relativi all’acquedotto.

Infatti, correttamente i primi giudici avevano dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado, teso all’accertamento di situazioni non di diritto soggettivo, neppure di carattere esclusivamente pecuniario (cfr. C.S., Ad. pl,, dec. n. 25/1979), ma di interesse legittimo, per non aver computato il servizio da lui prestato presso la concessionaria di cui sopra, trattandosi di attività comunque non vincolata ma discrezionale per la p.a., proprio in relazione agli artt. 3, 4, 35 e 36, Cost., all’art. 2, d.lgs. del Capo provvisorio dello Stato n. 135/1947 (concernente il personale dipendente dagli appaltatori dell’esazione delle imposte di consumo e non applicabile per analogia nella specie: cfr. Corte cost., sentenza n. 69/1983), all’art. 6, comma 16, d.l. n. 946/1977, all’art. 5bis, d.l. n. 702/1978, all’art. 8, comma 4, d.l. n. 153/1980, all’art. 152, legge n. 312/1980, ed all’art. 27, comma 1, d.P.R. n. 347/1983 (norma, quest’ultima, operante solo per il pubblico impiego locale ed asseritamente attribuente all’attuale appellante Z. il settimo livello retributivofunzionale, con decorrenza solo pretesamente retroattiva, che avrebbe dovuto far tempo dal 23 novembre 1978, data dell’inizio dello svolgimento delle mansioni di direttore dell’agenzia della concessionaria di cui si è detto, e non soltanto dal settembre 1985), trattandosi di un comune che aveva deliberato, in effetti, di assumere in gestione diretta i servizi prima assegnati in concessione a società private, ma con la conseguente possibilità e non l’obbligo (che non si riscontra in alcuna disposizione della sopra richiamata normativa) di assumere il relativo personale nella misura corrispondente a quello già in servizio presso dette concessionarie, con eventuale titolo degli interessati al ricongiungimento dei servizi prestati, alla conservazione dell’anzianità maturata in un rapporto di lavoro sempre svolto nell’interesse della p.a., al pregresso trattamento di quiescenza e previdenza, alla conservazione della copertura assicurativa I.n.p.s. e ad un differenziale assegno personale riassorbibile con il progredire della carriera di ciascun soggetto.

Ma tutto ciò sempre condizionatamente all’intervenuto riconoscimento di un sussistente interesse pubblico all’effettuazione di una tale ricostruzione di carriera, circostanza che nella specie è mancata per valutazioni spettanti unicamente al comune di Amantea, che non aveva ritenuto di avvalersi di tale facoltà attribuitagli dalla legge e foriera di soli interessi legittimi, non suscettibili di azione di accertamento nel settore del pubblico impiego.

Conclusivamente, l’appello va respinto, con salvezza dell’impugnata sentenza, mentre nulla deve disporsi per le spese e gli onorari del secondo grado di giudizio, non essendovisi costituito l’appellato comune di Amantea.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione V, respinge l’appello (ricorso n. 10215/1999) e nulla dispone per spese ed onorari del giudizio di secondo grado.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 11-11-2010) 31-01-2011, n. 3360

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

V.F. proponeva ricorso per Cassazione avverso la sentenza d Tribunale di Catanzaro che, in sede di appello, confermava la sentenza del Giudice di Pace di Catanzaro che aveva ritenuto la ricorrente responsabile del delitto di ingiuria in danno di D.L. L. e l’aveva condannata alla pena di Euro 800,00 di multa ed al risarcimento dei danni in favore della parte civile.

Deduceva l’improcedibilità del reato perchè nella querela presentata dalla D.L. mancava la richiesta di punizione della denunciatala rinuncia all’azione penale per aver la D.L. presentato in sede civile domanda di risarcimento del danno; la violazione del diritto di difesa perchè le richieste istruttorie negate dal primo giudice erano state ammesse in appello;

l’insussistenza della valenza diffamatoria della condotta.

Il ricorso è solo parzialmente fondato e deve essere accolto nella misura che di seguito si indicherà.

Infondati sono tutti i motivi di ricorso relativi al riconoscimento della penale responsabilità della ricorrente.

Preliminarmente deve affermarsi che il reato era procedibile in quanto la D.L. ha proposto regolare querela con l’indicazione dei fatti ritenuti offensivi del suo onore e della persona che li aveva commessi.

Non è necessario nella querela chiedere espressamente la condanna della persona denunciata, in quanto la stessa proposizione dell’atto indica la volontà della parte che lo Stato intervenga per punire condotte ritenute penalmente rilevanti.

Non vi è stata nessuna violazione del diritto di difesa in quanto rientra nella dinamica processuale, prevista espressamente dal legislatore, la possibilità che il giudice di appello riapra l’istruttoria per ascoltare testi la cui deposizione non era stata ritenuta rilevante dal giudice di primo grado. In ordine al contenuto delle espressioni pronunziate dall’imputata nei confronti della D. L., i giudici di appello hanno fornito ampia, adeguata e condivisibile motivazione in ordine alla natura della stesse lesiva dell’onore della D.L..

Infatti i giudici di appello hanno sottolineato che sul piano della lesività giuridica la frase ingiuriosa pronunciata dalla V. nei confronti della D.L., "sei un cesso, ma ti sei vista? ….sono la moglie di R.F. e questo cesso è l’amante", viene ad assumere una particolare carica offensiva se rapportata al contesto in cui è stata pronunciata e riferita al ruolo professionale e all’ambiente sociale della parte offesa. La D. L. infatti svolge la professione di avvocato e la frase ingiuriosa indirizzatale è stata rivolta in pieno centro cittadino, addirittura a pochi metri dal Tribunale, tant’è che il luogo in cui si è verificato l’episodio rappresenta il punto di incontro di appartenenti all’ordine degli avvocati.

Giustamente i giudici di merito hanno ritenuto che la condotta ascrivibile all’imputata integra la fattispecie delineata dall’art. 594 c.p in quanto le parole profferite sono sicuramente tali da offendere l’aspetto fisico ed esteriore e sono idonee a ledere la sfera personale e privata di una donna, la cui immagine è stata offuscata anche nell’ambito del proprio ambiente professionale.

Fondato è invece il motivo di ricorso relativo alla costituzione di parte civile della D.L. nel procedimento penale.

Infatti D.L.L. risulta aver iniziato con citazione del 12.12.2008, dopo la pronunzia della sentenza di primo grado, un procedimento civile diretto ad ottenere il risarcimento del danno affermando erroneamente che la sentenza penale di condanna era passata in giudicato. Infatti la proposizione dell’azione civile, dopo che questa è stata precedentemente proposta in sede penale, comporta la revoca della costituzione di parte civile e l’estinzione del rapporto processuale civile nel processo penale e ciò impedisce al giudice penale di mantenere ferme le statuizioni civili relative ad un rapporto processuale ormai estinto. Sez. 4, Sentenza n. 31320 del 15/04/2004. Pertanto, preso atto della revoca, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio in ordine alla costituzione di parte civile.
P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla costituzione di parte civile che elimina.

Rigetta nel resto il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 14-02-2011, n. 142 Silenzio della Pubblica Amministrazione

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1 Le ricorrenti, con atto notificato il 22 ottobre 2010 – depositato il 5 novembre 2010 -, premessi la prima, lo status di Associazione Nazionale di promozione Sociale ai sensi della legge n. 383 del 2000 la seconda, l’iscrizione nel Registro Regionale delle Associazioni di volontariato ai sensi della legge 266/91, posizioni queste legittimanti la presentazione di istanza di partecipazione, espongono che: (a) la regione, con delibera di giunta 711/2009, adottata ai sensi dell’articolo 50 comma quater, della L.R. 28 dicembre 2006, n. 27, ha fissato "Criteri e modalità per l’assegnazione da parte delle A.T.E.R. del Lazio, di locali extraresidenziali non utilizzati a favore delle associazioni senza fini di lucro", individuate nell’allegato A, nelle "associazioni/organizzazioni portatrici di valori costituzionalmente garantiti e tutelati come ad esempio le associazioni di promozione sociale ( L. 383/2000), le organizzazioni di volontariato ( L. 266/1991)… o che perseguono finalità solidaristiche, sociali e di pubblico interesse,…"; (b) dal citato allegato A è previsto che "… l’A.T.E.R. provvederà alla massima diffusione,…, dell’elenco di tutti gli immobili extraresidenziali da destinare alle associazioni, specificando l’ubicazione e la tipologia, nonché le indicazioni sulle priorità e vincoli per l’assegnazione degli stessi, quindi avviare le procedure previste dalla normativa vigente in materia per la ricerca sul mercato delle associazioni interessate"; (c) lo stesso allegato A stabilisce che "entro 60 giorni dalla pubblicazione della deliberazione regionale e prima di avviare le procedure di cui al punto 1, delibera i criteri per l’applicazione del canone di importo inferiore al 20 per cento di quello praticato dal mercato per i locali della stessa tipologia"; (d) dopo aver inviato una prima istanza di accesso agli atti rispetto alla quale l’AT.E.R. di Latina ha comunicato di non aver ancora deliberato in merito (nota prot. n. 1019 del 24 marzo 2010), è stata presentata diffida ai sensi degli articoli 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e 21 – bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, preordinata all’attuazione di quanto richiesto dalla predetta delibera di G.R.

2 Ciò premesso le ricorrenti hanno argomentato la domanda deducendo: violazione della DGRL 711/2009, Allegato A – violazione art. 97 Cost. (buon andamento ed imparzialità), art. 1 (trasparenza, pubblicità e divieto di aggravare il procedimento amministrativo), art. 2 (conclusione del procedimento) della legge 241/90, violazione del giusto procedimento.

3 Con atto depositato il 10 dicembre 2010, si è costituita l’A.T.E.R. di Latina che ha prodotto memoria e versato documentazione.

4 L’Associazione CODICI ha depositato memoria di replica in data 7 gennaio 2011.

5 Alla camera di consiglio del 13 gennaio 2011, il ricorso è stato chiamato ed introdotto per la decisione.

6 Il ricorso è innanzitutto ammissibile è ciò perché, la rappresentata possibilità per le ricorrenti di partecipare alle procedure per l’assegnazione degli immobili extraresidenziali secondo quanto esemplificativamente riportato nell’allegato A, legittima la presentazione dell’istanza e radica quindi l’interesse ad agire per conseguire l’annullamento del silenzio e la declaratoria dell’obbligo di provvedere. Il ricorso è anche fondato, dovendosi opporre all’A.T.E.R. – la quale, nel richiamare le assegnazioni di immobili extraresidenziali ha prospettato di aver, pur se indirettamente ottemperato -, che gli adempimenti richiesti mirano ad assegnazioni trasparenti ed alle quali dovrà procedersi, una volta individuati gli immobili, sulla base di particolari criteri e modalità.

7 Il ricorso va pertanto accolto, al che consegue l’illegittimità del silenzio e l’accertamento dell’obbligo dell’A.T.E.R. di Latina di: (a) deliberare i criteri per l’applicazione del canone; (b) provvedere alla ricognizione degli immobili extraresidenziali da destinare alle associazioni, specificando l’ubicazione e la tipologia; (c) avviare le procedure previste dalla normativa vigente in materia per la ricerca sul mercato delle associazioni interessate. In applicazione degli articoli 31 e 117 del codice del processo amministrativo pertanto, il competente Dirigente dell’A.T.E.R. di Latina dovrà provvedere, nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, della presente sentenza, termine così fissato in dipendenza del complesso degli adempimenti richiesti.

6 Le spese seguono, come per legge, la soccombenza secondo le modalità e per l’ammontare in dispositivo liquidato.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

– lo accoglie secondo quanto in motivazione esposto e, per l’effetto, annulla l’impugnato silenzio ed ordina all’A.T.E.R. di Latina di provvedere in esito all’istanza depositata il 6 aprile 2010;

– assegna il termine di cui in motivazione per gli adempimenti previsti;

– condanna l’A.T.E.R. di Latina al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessivi 1.000,00 (mille,00) Euro.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 28-02-2011, n. 584 collocamento

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La signora R.F. presentava al Ministero dell’Interno, in data 16.9.2009, domanda di emersione ai sensi dell’art. 1ter del decreto legge 78/2009, convertito con legge 102/2009, in relazione al lavoratore S.M.N..

Ad oggi l’Amministrazione non risulta avere adottato alcun provvedimento esplicito su tale domanda, nonostante la memoria trasmessa alla Prefettura di Milano dall’esponente in data 29.10.2010.

La sig.ra F. ha proposto pertanto il presente ricorso contro il silenzio della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 117 del D.Lgs. 104/2010 (codice del processo amministrativo, CPA).

Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, chiedendo il rigetto del gravame.

All’udienza in camera di consiglio del 24.2.2011, la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso merita accoglimento, visto che risulta pacificamente provata la presentazione dell’istanza di emersione, senza che il Ministero dell’Interno abbia provveduto sulla stessa nel termine di legge cui all’art. 2, comma 3°, della legge 241/1990 (infatti, in mancanza di una norma specifica sulla durata del procedimento contenuta nell’art.1ter sopra citato, deve ritenersi applicabile la norma generale di "chiusura" di cui all’art. 2 della legge 241/1990).

L’Avvocatura dello Stato si è poi limitata ad una difesa di mero stile, senza nulla addurre in ordine alla eventuale conclusione del procedimento.

Per effetto dell’accoglimento del gravame, il Ministero dell’Interno dovrà provvedere sulla domanda della ricorrente, adottando un provvedimento esplicito, entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.

Condanna il Ministero dell’Interno al pagamento delle spese di causa, che liquida in euro 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori di legge (IVA e CPA) e rimborso del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

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