Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. Il 15 luglio 2010 il Tribunale di Catanzaro, costituito ai sensi dell’art. 310 c.p.p., ha confermato l’ordinanza in data 8 aprile 2010, con la quale il Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale aveva respinto l’istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari, già applicata a S.L. il 31 dicembre 2009, in sostituzione dell’originaria misura della custodia cautelare in carcere del 24 luglio 2009, in relazione ai delitti di estorsione continuata, consumata e tentata, aggravati ai sensi della L. n. 203 del 1991, art. 7, confermata in sede di riesame e in seguito da questa Corte, che aveva rigettato il ricorso della difesa.
1.1. Il Tribunale, nel ripercorrere le vicende processuali, rilevava che la sostituzione della misura genetica con quella degli arresti domiciliari era stata disposta per essere stato ritenuto attenuato il solo quadro cautelare, avuto riguardo alla volontà già espressa dall’indagato di accedere al rito abbreviato, condizionato all’esame della persona offesa, e osservava che l’indagato, con l’istanza proposta al Giudice per le indagini preliminari il 6 aprile 2010 per ottenere la revoca o l’attenuazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, aveva rappresentato:
1. l’insussistenza delle esigenze cautelari, in mancanza di un grave quadro indiziario della sua appartenenza alla consorteria criminale e nella impossibilità di ravvisarsi in concreto gli estremi della contestata aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7;
2. la mancanza di riscontri alle dichiarazioni accusatorie delle persone offese nelle conversazioni intercettate;
3. la ricorrenza degli estremi di cui all’art. 297 c.p.p., comma 3, rispetto all’ordinanza di custodia cautelare emessa a suo carico nel procedimento c.d. Rotarico, che aveva elementi di connessione qualificata con i reati per cui era cautela;
4. l’inutilizzabilità delle intercettazioni di comunicazioni, perchè eseguite a mezzo impianti diversi da quelli che il Pubblico Ministero aveva indicato nel decreto d’urgenza e, in ogni caso, la carente o insufficiente motivazione dei decreti autorizzativi;
5. l’inutilizzabilità di tutti gli esiti intercettivi per impiego, ai fini della captazione, di apparecchiature appartenenti a soggetti privati o estranei alla P.G..
Contro l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari, che aveva respinto l’istanza difensiva motivando su ciascuna delle censure sollevate con l’istanza proposta, S.L. aveva proposto appello ribadendo le questioni prospettate ai punti 1, 2 e 3 dell’istanza.
Con memoria successiva fatta pervenire al Tribunale del riesame il 6 maggio 2010, il ricorrente, che aveva ribadito le argomentazioni svolte con l’appello, aggiungendo ulteriori profili di censura, aveva ripreso e contestato le questioni attinenti alla inutilizzabilità degli esiti delle intercettazioni di cui ai punti 4 e 5 dell’istanza.
1.2. Il Tribunale, ciò premesso, e delineato, in via preliminare, l’ambito dell’oggetto del giudizio di appello in materia cautelare, determinato e delimitato dai motivi che, in omaggio al principio devolutivo, circoscrivono le questioni a quelle dedotte con l’istanza iniziale e, quindi, ai punti della decisione oggetto di censura con l’atto di appello, con esclusione delle questioni sollevate con la memoria del 6 maggio 2010, ha rilevato che le argomentazioni svolte con il ricorso di cui all’art. 310 c.p.p. avevano riguardato la gravità indiziaria, e solo di riflesso la carenza delle esigenze cautelari, e che l’aspetto contestato era da ritenere ormai superato per effetto della condanna dell’appellante nel giudizio di merito, con sentenza del 7 luglio 2010, alla pena di anni sei di reclusione, oltre alla multa, per i reati allo stesso ascritti, e per il conseguente assorbimento dei gravi indizi di colpevolezza nella decisione, anche non definitiva, del giudice della cognizione.
Anche la valutazione delle esigenze cautelari doveva essere mantenuta nell’ambito della ricostruzione operata nella sede di merito sia quanto all’affermazione di colpevolezza e alla qualificazione giuridica dei reati, sia quanto alle circostanze di fatto, non diversamente apprezzabili.
Dovevano, per l’effetto, ritenersi superati i motivi di appello relativi ai punti l e 2 dell’istanza.
Secondo il Tribunale, infine, non ricorrevano i presupposti di cui all’art. 297 c.p.p., comma 3, rispetto all’ordinanza cautelare emessa nei confronti dell’appellante il 16 febbraio 2008, poichè, alla luce dei principi giurisprudenziali in materia, difettava nel caso di specie il requisito dell’anteriorità della tentata estorsione, contestata al capo 2, e dell’anteriorità dell’acquisizione degli elementi che avevano fondato la prognosi di responsabilità per l’estorsione consumata, di cui al capo 1, rispetto ai fatti posti a fondamento dell’applicazione della misura cautelare nell’ordinanza del 16 febbraio 2008, anteriore all’ordinanza genetica in questa procedura del 24 luglio 2009. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione personalmente S.L., che ne chiede l’annullamento sulla base di tre motivi.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente censura, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato, sul rilievo che il Tribunale è pervenuto al rigetto dell’appello parcellizzando e frazionando le condotte contestate con un percorso argomentativo illogico e abnorme e astenendosi dal prendere atto della mancanza di idoneo compendio probatorio.
Nel contempo, si deduce anche l’omesso esame di elementi decisivi e il travisamento del fatto, nonchè la violazione della legge processuale per essere stati applicati principi contrari all’ordinamento processual-penalistico.
Secondo il ricorrente, in particolare non vi sono gravità e precisione di elementi indiziari a suo carico per tutti i reati contestati per la sua non effettiva identificabilità nelle conversazioni intercettate, per l’assoluta mancanza di riscontro probatorio alle dichiarazioni delle persone offese e per l’impossibilità del suo coinvolgimento in alcuni episodi delittuosi in dipendenza del suo assoggettamento a misure cautelari custodiali e alla misura di prevenzione personale dell’obbligo di soggiorno, nel brevissimo periodo di libertà. Nè la motivazione dell’ordinanza è idonea con riferimento alla valutazione delle esigenze cautelari, atteso l’effettuato richiamo all’intervenuta sentenza di condanna, senza aversi riguardo al reato, alla data della sua consumazione, al tempo di carcerazione già decorso, alla proporzionalità della misura, all’ottimo comportamento tenuto durante la sottoposizione alla misura degli arresti domiciliari e all’insussistenza del pericolo di inquinamento probatorio.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione alle norme incriminatrici dei reati contestati e all’art. 272 c.p.p., segg., e violazione del principio del ne bis in idem, ribadendo la carenza del quadro indiziario con riguardo a tutti i reati contestati, la mancanza di collegamento della condotta al metodo mafioso per ritenere configurata la contestata aggravante e l’assenza di riscontri individualizzanti alle dichiarazioni delle persone offese nelle intercettazioni.
Con lo stesso motivo si deduce che l’ordinanza, che ha applicato al ricorrente la misura cautelare, ha ritenuto sussistenti le esigenze cautelari per reati già allo stesso contestati in altri procedimenti e posti alla base di altre ordinanze cautelari, determinando in tal modo, almeno con riferimento al reato di cui al capo A), una contestazione a catena ai sensi dell’art. 297 c.p.p., comma 3.
Si invoca, altresì, l’applicazione del principio del ne bis in idem, non esaminato dal Tribunale nonostante la richiesta avanzata con i motivi nuovi e la memoria, per la sussistenza del giudicato cautelare determinato dall’ordinanza del Tribunale del riesame n. 71/2008 R.T.L. sui fatti di reato già contestati al ricorrente in altri procedimenti e posti alla base delle nuove contestazioni.
2.3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 268 c.p.p., e segg. e art. 271 c.p.p., con riguardo a varie questioni in tema di inutilizzabilità delle intercettazioni, che si assumono proponibili in ogni stato e grado del giudizio, relative alla mancanza di motivazione dei provvedimenti autorizzativi, all’utilizzo di impianti diversi da quelli inizialmente disposti con decreti del Pubblico Ministero, convalidati dal Giudice per le indagini preliminari, al ricorso ad apparecchiature appartenenti ai privati, o alla mancanza dei decreti autorizzativi, o al carattere preventivo di alcune non precisate intercettazioni.
Motivi della decisione
1. L’impugnazione è inammissibile perchè basata su motivi manifestamente infondati.
2. Quanto al primo motivo si osserva che questa Corte ha affermato, con orientamento costante, che l’intervenuta pronuncia, nel corso del procedimento principale, di sentenza non definitiva di condanna implica la non riproponibilità, in sede di procedimento incidentale de libertate, della questione concernente la sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza, stante la relazione strumentale esistente tra i due procedimenti, e contenendo già la decisione di condanna una valutazione nel merito così incisiva da assorbire in sè l’apprezzamento dei gravi indizi (tra le altre, Sez. 1, n. 1026 del 15/02/1996, dep. 12/03/1996, Prudentino, Rv. 204021; Sez. 5, n. 1709 del 09/04/1997, dep. 23/05/1997, Fazio G., Rv. 208138; Sez. 1, n. 13040 del 23/01/2001, dep. 30/03/2001, Avignone, Rv. 218582; Sez. 6, n. 30580 del 12/03/2003, dep. 21/07/2003, Maesano, Rv. 226274;
Sez. 1, n. 29107 del 14/07/2006, dep. 10/08/2006, Barra, Rv. 235267;
Sez. 1, n. 2350 del 22/12/2009, dep. 19/01/2010, Siclari, Rv.
246037).
L’indicato orientamento si ricollega ai principi affermati dalla Corte Costituzionale, che, con sentenza n. 71/1996, ha assunto come punto di riferimento il rispetto del "principio di assorbimento", nel senso che la valutazione in sede incidentale del requisito dei gravi indizi di colpevolezza può dirsi preclusa quando "intervenga una decisione che contenga in sè una valutazione del merito di tale incisività da assorbire" l’apprezzamento relativo al suddetto requisito, e che ciò deve dirsi verificato quando il giudizio abbia dato luogo a un’affermazione, sia pur non definitiva, di colpevolezza.
2.1. Nella specie, il ricorrente, all’esito del giudizio di primo grado, è stato ritenuto responsabile con sentenza del Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Catanzaro del 7 luglio 2010, dei delitti di estorsione, tentata e consumata, aggravati, per i quali vi è la misura cautelare in corso, ed è stato condannato alla pena di anni sei di reclusione, oltre alla multa.
Alla stregua dei principi suddetti, condivisi dal Collegio, deve pertanto convenirsi con l’opinione espressa nell’ordinanza impugnata secondo cui il profilo della gravità indiziaria, contestato dal S., è da ritenere superato per effetto dell’intervenuta sentenza di condanna a carico dello stesso, e la valutazione delle esigenze cautelari, solo di riflesso contestate dal predetto, deve mantenersi nell’ambito della ricostruzione effettuata dalla pronuncia di merito quanto all’affermazione di colpevolezza, alla qualificazione giuridica dei reati e all’apprezzamento delle circostanze di fatto.
2.2. Tali rilievi, che precludono in questa sede la valutazione critica degli indizi di colpevolezza, hanno carattere assorbente rispetto all’ulteriore rilievo della preclusione in questa sede delle censure mosse dal ricorrente, e ricollegate alla contestata gravità del quadro indiziario, contro l’ordinanza che ha confermato il provvedimento di rigetto della sua richiesta di revoca o sostituzione della misura in corso, in dipendenza del "giudicato" cautelare di natura endoprocessuale limitato alle questioni dedotte, implicitamente o esplicitamente, e conseguito all’esito negativo dei mezzi di impugnazione previsti e azionati contro l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro del 24 luglio 2009, confermata in sede di riesame ai sensi dell’art. 309 c.p.p., e da questa Corte con sentenza n. 5786 del 22 gennaio 2010, che ha rigettato il ricorso della difesa.
2.3. A fondamento del suo ricorso il ricorrente non ha, in ogni caso, svolto censure specifiche collegate alle ragioni argomentate dalla decisione impugnata, che ha invece ignorato (tra le altre, Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, dep. 28/05/2009, P.M. in proc. Candita e altri, Rv. 244181; Sez. 3. n. 16851 del 02/03/2010, dep. 04/05/2010, Cecco e altro, Rv. 246980), insistendo nella rappresentata e sottolineata necessità di un approfondimento e rivalutazione del quadro indiziario, rispetto al quale non ha comunque rappresentato elementi di novità, nè prospettato nuovi fatti sopraggiunti incidenti sul mutamento del quadro indiziario (tra le altre, Sez. 6, n. 11394 del 05/02/2003, dep. 11/03/2003, Rossitto e altri, Rv. 224268; Sez. 1, n. 2093 del 11/03/1999, dep. 29/04/1999, P.M. in proc. Pipitone, Rv.
213302; Sez. 1, n. 1192 del 18/02/1997, dep. 23/05/1997, P.M. in proc. Rallo, Rv. 207652).
2.4. Inammissibili sono anche le censure, sviluppate con lo stesso primo motivo, di insussistenza delle esigenze cautelari.
Le censure, collegate – con l’istanza del 6 aprile 2010 diretta al Giudice per le indagini preliminari e con l’atto di appello diretto al Tribunale del riesame – alla mancanza dei gravi indizi di appartenenza all’omonima consorteria criminale e alla impossibilità di ravvisare gli estremi della contestata aggravante, e, quindi, come rilevato con l’ordinanza impugnata, riguardanti la gravità indiziaria, e solo di riflesso la carenza di esigenze cautelari, sono state estese – con il ricorso – alla valutazione del reato, della data della sua consumazione, del tempo di carcerazione già decorso, della proporzionalità della misura, dell’ottimo comportamento tenuto durante la sottoposizione alla misura degli arresti domiciliari e della insussistenza del pericolo di inquinamento probatorio, sotto il profilo della carenza di motivazione al riguardo da parte del Tribunale.
Tale estensione si pone in contrasto con il principio devolutivo, connaturato alla fisionomia dei mezzi di gravame, e tale è l’impugnazione avverso i provvedimenti in materia cautelare (tra le altre, da ultimo, Sez. 3, n. 28253 del 09/06/2010, dep. 20/07/2010, B., Rv. 248135), che vuole che:
– l’oggetto del giudizio sia delimitato dal thema decidendum originariamente introdotto;
– l’appello sia volto al controllo da parte del giudice competente per l’impugnazione, nei limiti dei motivi, della decisione che è intervenuta sulle questioni dedotte con la prima istanza rigettata;
– il ricorso per cassazione sia diretto a consentire, nei limiti delle censure proponibili ai sensi dell’art. 606 c.p.p., il controllo di legittimità sulle questioni esaminate in sede di appello.
3. Il secondo motivo, palesemente infondato, per le ragioni già dette, nella parte in cui si ribadisce la carenza del quadro indiziario in relazione alle norme incriminatrici dei reati contestati, alla configurazione della contestata aggravante del metodo mafioso e all’art. 272 c.p.p., segg. è inammissibile anche nella parte in cui si deduce l’incorsa violazione dell’art. 297 c.p.p., comma 3, che disciplina l’istituto della retrodatazione della decorrenza dei termini della custodia cautelare a seguito della c.d. contestazione a catena.
3.1. Il Tribunale, sulla base dei principi di diritto esaustivamente ricostruiti ed esattamente interpretati e dei dati fattuali disponibili adeguatamente evidenziati e logicamente correlati, ha dato coerente risposta alle argomentazioni difensive, sviluppate con l’atto di appello e attinenti alla dedotta ricorrenza degli estremi dell’invocato istituto rispetto all’ordinanza di custodia cautelare, emessa nei confronti dell’appellante il 16 febbraio 2008 nell’ambito del procedimento penale c.d. Rotarico, e alla dedotta sussistenza di profili di connessione qualificata tra i reati oggetto di detto procedimento e quelli per i quali era cautela.
A fronte del motivato iter logico dell’ordinanza impugnata, che ha escluso che per entrambi i reati contestati ricorressero i requisiti indispensabili per l’operatività del meccanismo della retrodatazione e che fosse configurabile in fatto alcun profilo di connessione qualificata tra i reati, il ricorrente non ha svolto alcuna critica specifica collegata alle argomentazioni dell’ordinanza impugnata, limitandosi a dedurre genericamente la questione della contestazione a catena "almeno per quanto concerne il capo A" e con riferimento all’ordinanza denominata Rotarico, emessa nei suoi confronti.
3.2. L’aspecificità del motivo, che solo nella forma denunzia vizio ammissibile in questa sede, ne determina l’inammissibilità ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 3. 4. Sono manifestamente infondate anche le deduzioni che attengono al principio del ne bis in idem, la cui applicazione, non dedotta con l’istanza iniziale nè con i motivi di appello, è chiesta con il secondo motivo del ricorso ed è sostenuta sulla base di argomenti di fatto non valutabili in questa sede.
4.1. Si rileva che il parametro dei poteri di cognizione del giudice di legittimità è delineato dall’art. 609 c.p.p., comma 1, che ribadisce in forma esplicita un principio già enucleabile dal sistema, e cioè la commisurazione della cognizione di detto giudice ai motivi di ricorso proposti, funzionali alla delimitazione dell’oggetto della decisione impugnata e all’indicazione delle relative questioni, con modalità specifiche al ricorso per cassazione. La correlazione di detta disposizione con quella dell’art. 606 c.p.p., comma 3, nella parte in cui prevede la non deducibilità in cassazione delle questioni non prospettate nei motivi di appello, impedisce la proponibilità in cassazione di qualsiasi questione non prospettata in appello (Sez. U, n. 15 del 30/06/1999, dep. 15/09/1999, Piepoli, Rv. 213981; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, dep. 16/12/1999, Spina, Rv. 214793), a meno che non si tratti di deduzioni di pura legittimità o di questioni di puro diritto insorte dopo il giudizio di secondo grado in forza di ius superveniens o di modificazione della disposizione normativa di riferimento conseguente all’intervento demolitorio o additivo della Corte costituzionale (Sez. 1, n. 2378 del 14/11/1983, dep. 17/03/1984, Guner Cuma, Rv. 163151; Sez. 4, n. 4853 del 03/12/2003, dep. 06/02/2004, Criscuolo e altri, Rv. 229373).
4.2. Nel caso di specie, la doglianza, inammissibile nella parte in cui si denuncia genericamente la violazione di legge non insorta dopo il giudizio di appello, è inammissibile anche nella parte in cui si censura genericamente il difetto di motivazione in relazione al giudicato cautelare costituito dalla ordinanza n. 71/2008 R.T.L. del Tribunale del riesame di Catanzaro.
Detta ordinanza, richiamata per stralcio nella parte relativa all’operazione c.d. Genesi, non è stata allegata, nè riguardo alla stessa è stata indicata con la necessaria specificità la ragione per la quale essa possa avere l’effetto di inficiare o compromettere in modo decisivo la tenuta logica e l’interna coerenza della motivazione (Sez. 6, n. 10951 del 15/03/2006, dep. 29/03/2006, Casula, Rv. 233708; Sez. 1, Sentenza n. 42369 del 16/11/2006, dep. 28/12/2006, De Vita, Rv. 235507; Sez. 4, n. 21602 del 17/04/2007, dep. 01/06/2007, Ventola, Rv. 237588; Sez. 1, n. 35848 del 19/09/2007, dep. 01/10/2007, Alessandro, Rv. 237684), mentre si è manifestato l’invito della difesa a questa Corte a una rilettura, inammissibile in questa sede, dei profili di connessione tra i fatti, già logicamente valutati in fatto dal Tribunale nell’analisi delle questioni connesse alla c.d. contestazione a catena.
5. Consegue ai detti rilievi anche l’inammissibilità delle censure che attengono alla inutilizzabilità delle intercettazioni, proposte non con i motivi di appello, ma solo con i successivi "motivi aggiunti e memoria" del 6 maggio 2010.
Le doglianze si riferiscono al quadro indiziario e il loro esame è precluso per le considerazioni di cui al punto 2. 6. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.
Seguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, valutato il contenuto del ricorso e in difetto dell’ipotesi di esclusione di colpa nella proposizione dell’impugnazione, al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma che si determina nella misura ritenuta congrua di Euro mille.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.