Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 17-01-2011) 24-05-2011, n. 20548 Durata

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il 15 luglio 2010 il Tribunale di Catanzaro, costituito ai sensi dell’art. 310 c.p.p., ha confermato l’ordinanza in data 8 aprile 2010, con la quale il Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale aveva respinto l’istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari, già applicata a S.L. il 31 dicembre 2009, in sostituzione dell’originaria misura della custodia cautelare in carcere del 24 luglio 2009, in relazione ai delitti di estorsione continuata, consumata e tentata, aggravati ai sensi della L. n. 203 del 1991, art. 7, confermata in sede di riesame e in seguito da questa Corte, che aveva rigettato il ricorso della difesa.

1.1. Il Tribunale, nel ripercorrere le vicende processuali, rilevava che la sostituzione della misura genetica con quella degli arresti domiciliari era stata disposta per essere stato ritenuto attenuato il solo quadro cautelare, avuto riguardo alla volontà già espressa dall’indagato di accedere al rito abbreviato, condizionato all’esame della persona offesa, e osservava che l’indagato, con l’istanza proposta al Giudice per le indagini preliminari il 6 aprile 2010 per ottenere la revoca o l’attenuazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, aveva rappresentato:

1. l’insussistenza delle esigenze cautelari, in mancanza di un grave quadro indiziario della sua appartenenza alla consorteria criminale e nella impossibilità di ravvisarsi in concreto gli estremi della contestata aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7;

2. la mancanza di riscontri alle dichiarazioni accusatorie delle persone offese nelle conversazioni intercettate;

3. la ricorrenza degli estremi di cui all’art. 297 c.p.p., comma 3, rispetto all’ordinanza di custodia cautelare emessa a suo carico nel procedimento c.d. Rotarico, che aveva elementi di connessione qualificata con i reati per cui era cautela;

4. l’inutilizzabilità delle intercettazioni di comunicazioni, perchè eseguite a mezzo impianti diversi da quelli che il Pubblico Ministero aveva indicato nel decreto d’urgenza e, in ogni caso, la carente o insufficiente motivazione dei decreti autorizzativi;

5. l’inutilizzabilità di tutti gli esiti intercettivi per impiego, ai fini della captazione, di apparecchiature appartenenti a soggetti privati o estranei alla P.G..

Contro l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari, che aveva respinto l’istanza difensiva motivando su ciascuna delle censure sollevate con l’istanza proposta, S.L. aveva proposto appello ribadendo le questioni prospettate ai punti 1, 2 e 3 dell’istanza.

Con memoria successiva fatta pervenire al Tribunale del riesame il 6 maggio 2010, il ricorrente, che aveva ribadito le argomentazioni svolte con l’appello, aggiungendo ulteriori profili di censura, aveva ripreso e contestato le questioni attinenti alla inutilizzabilità degli esiti delle intercettazioni di cui ai punti 4 e 5 dell’istanza.

1.2. Il Tribunale, ciò premesso, e delineato, in via preliminare, l’ambito dell’oggetto del giudizio di appello in materia cautelare, determinato e delimitato dai motivi che, in omaggio al principio devolutivo, circoscrivono le questioni a quelle dedotte con l’istanza iniziale e, quindi, ai punti della decisione oggetto di censura con l’atto di appello, con esclusione delle questioni sollevate con la memoria del 6 maggio 2010, ha rilevato che le argomentazioni svolte con il ricorso di cui all’art. 310 c.p.p. avevano riguardato la gravità indiziaria, e solo di riflesso la carenza delle esigenze cautelari, e che l’aspetto contestato era da ritenere ormai superato per effetto della condanna dell’appellante nel giudizio di merito, con sentenza del 7 luglio 2010, alla pena di anni sei di reclusione, oltre alla multa, per i reati allo stesso ascritti, e per il conseguente assorbimento dei gravi indizi di colpevolezza nella decisione, anche non definitiva, del giudice della cognizione.

Anche la valutazione delle esigenze cautelari doveva essere mantenuta nell’ambito della ricostruzione operata nella sede di merito sia quanto all’affermazione di colpevolezza e alla qualificazione giuridica dei reati, sia quanto alle circostanze di fatto, non diversamente apprezzabili.

Dovevano, per l’effetto, ritenersi superati i motivi di appello relativi ai punti l e 2 dell’istanza.

Secondo il Tribunale, infine, non ricorrevano i presupposti di cui all’art. 297 c.p.p., comma 3, rispetto all’ordinanza cautelare emessa nei confronti dell’appellante il 16 febbraio 2008, poichè, alla luce dei principi giurisprudenziali in materia, difettava nel caso di specie il requisito dell’anteriorità della tentata estorsione, contestata al capo 2, e dell’anteriorità dell’acquisizione degli elementi che avevano fondato la prognosi di responsabilità per l’estorsione consumata, di cui al capo 1, rispetto ai fatti posti a fondamento dell’applicazione della misura cautelare nell’ordinanza del 16 febbraio 2008, anteriore all’ordinanza genetica in questa procedura del 24 luglio 2009. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione personalmente S.L., che ne chiede l’annullamento sulla base di tre motivi.

2.1. Con il primo motivo il ricorrente censura, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato, sul rilievo che il Tribunale è pervenuto al rigetto dell’appello parcellizzando e frazionando le condotte contestate con un percorso argomentativo illogico e abnorme e astenendosi dal prendere atto della mancanza di idoneo compendio probatorio.

Nel contempo, si deduce anche l’omesso esame di elementi decisivi e il travisamento del fatto, nonchè la violazione della legge processuale per essere stati applicati principi contrari all’ordinamento processual-penalistico.

Secondo il ricorrente, in particolare non vi sono gravità e precisione di elementi indiziari a suo carico per tutti i reati contestati per la sua non effettiva identificabilità nelle conversazioni intercettate, per l’assoluta mancanza di riscontro probatorio alle dichiarazioni delle persone offese e per l’impossibilità del suo coinvolgimento in alcuni episodi delittuosi in dipendenza del suo assoggettamento a misure cautelari custodiali e alla misura di prevenzione personale dell’obbligo di soggiorno, nel brevissimo periodo di libertà. Nè la motivazione dell’ordinanza è idonea con riferimento alla valutazione delle esigenze cautelari, atteso l’effettuato richiamo all’intervenuta sentenza di condanna, senza aversi riguardo al reato, alla data della sua consumazione, al tempo di carcerazione già decorso, alla proporzionalità della misura, all’ottimo comportamento tenuto durante la sottoposizione alla misura degli arresti domiciliari e all’insussistenza del pericolo di inquinamento probatorio.

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione alle norme incriminatrici dei reati contestati e all’art. 272 c.p.p., segg., e violazione del principio del ne bis in idem, ribadendo la carenza del quadro indiziario con riguardo a tutti i reati contestati, la mancanza di collegamento della condotta al metodo mafioso per ritenere configurata la contestata aggravante e l’assenza di riscontri individualizzanti alle dichiarazioni delle persone offese nelle intercettazioni.

Con lo stesso motivo si deduce che l’ordinanza, che ha applicato al ricorrente la misura cautelare, ha ritenuto sussistenti le esigenze cautelari per reati già allo stesso contestati in altri procedimenti e posti alla base di altre ordinanze cautelari, determinando in tal modo, almeno con riferimento al reato di cui al capo A), una contestazione a catena ai sensi dell’art. 297 c.p.p., comma 3.

Si invoca, altresì, l’applicazione del principio del ne bis in idem, non esaminato dal Tribunale nonostante la richiesta avanzata con i motivi nuovi e la memoria, per la sussistenza del giudicato cautelare determinato dall’ordinanza del Tribunale del riesame n. 71/2008 R.T.L. sui fatti di reato già contestati al ricorrente in altri procedimenti e posti alla base delle nuove contestazioni.

2.3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 268 c.p.p., e segg. e art. 271 c.p.p., con riguardo a varie questioni in tema di inutilizzabilità delle intercettazioni, che si assumono proponibili in ogni stato e grado del giudizio, relative alla mancanza di motivazione dei provvedimenti autorizzativi, all’utilizzo di impianti diversi da quelli inizialmente disposti con decreti del Pubblico Ministero, convalidati dal Giudice per le indagini preliminari, al ricorso ad apparecchiature appartenenti ai privati, o alla mancanza dei decreti autorizzativi, o al carattere preventivo di alcune non precisate intercettazioni.
Motivi della decisione

1. L’impugnazione è inammissibile perchè basata su motivi manifestamente infondati.

2. Quanto al primo motivo si osserva che questa Corte ha affermato, con orientamento costante, che l’intervenuta pronuncia, nel corso del procedimento principale, di sentenza non definitiva di condanna implica la non riproponibilità, in sede di procedimento incidentale de libertate, della questione concernente la sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza, stante la relazione strumentale esistente tra i due procedimenti, e contenendo già la decisione di condanna una valutazione nel merito così incisiva da assorbire in sè l’apprezzamento dei gravi indizi (tra le altre, Sez. 1, n. 1026 del 15/02/1996, dep. 12/03/1996, Prudentino, Rv. 204021; Sez. 5, n. 1709 del 09/04/1997, dep. 23/05/1997, Fazio G., Rv. 208138; Sez. 1, n. 13040 del 23/01/2001, dep. 30/03/2001, Avignone, Rv. 218582; Sez. 6, n. 30580 del 12/03/2003, dep. 21/07/2003, Maesano, Rv. 226274;

Sez. 1, n. 29107 del 14/07/2006, dep. 10/08/2006, Barra, Rv. 235267;

Sez. 1, n. 2350 del 22/12/2009, dep. 19/01/2010, Siclari, Rv.

246037).

L’indicato orientamento si ricollega ai principi affermati dalla Corte Costituzionale, che, con sentenza n. 71/1996, ha assunto come punto di riferimento il rispetto del "principio di assorbimento", nel senso che la valutazione in sede incidentale del requisito dei gravi indizi di colpevolezza può dirsi preclusa quando "intervenga una decisione che contenga in sè una valutazione del merito di tale incisività da assorbire" l’apprezzamento relativo al suddetto requisito, e che ciò deve dirsi verificato quando il giudizio abbia dato luogo a un’affermazione, sia pur non definitiva, di colpevolezza.

2.1. Nella specie, il ricorrente, all’esito del giudizio di primo grado, è stato ritenuto responsabile con sentenza del Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Catanzaro del 7 luglio 2010, dei delitti di estorsione, tentata e consumata, aggravati, per i quali vi è la misura cautelare in corso, ed è stato condannato alla pena di anni sei di reclusione, oltre alla multa.

Alla stregua dei principi suddetti, condivisi dal Collegio, deve pertanto convenirsi con l’opinione espressa nell’ordinanza impugnata secondo cui il profilo della gravità indiziaria, contestato dal S., è da ritenere superato per effetto dell’intervenuta sentenza di condanna a carico dello stesso, e la valutazione delle esigenze cautelari, solo di riflesso contestate dal predetto, deve mantenersi nell’ambito della ricostruzione effettuata dalla pronuncia di merito quanto all’affermazione di colpevolezza, alla qualificazione giuridica dei reati e all’apprezzamento delle circostanze di fatto.

2.2. Tali rilievi, che precludono in questa sede la valutazione critica degli indizi di colpevolezza, hanno carattere assorbente rispetto all’ulteriore rilievo della preclusione in questa sede delle censure mosse dal ricorrente, e ricollegate alla contestata gravità del quadro indiziario, contro l’ordinanza che ha confermato il provvedimento di rigetto della sua richiesta di revoca o sostituzione della misura in corso, in dipendenza del "giudicato" cautelare di natura endoprocessuale limitato alle questioni dedotte, implicitamente o esplicitamente, e conseguito all’esito negativo dei mezzi di impugnazione previsti e azionati contro l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro del 24 luglio 2009, confermata in sede di riesame ai sensi dell’art. 309 c.p.p., e da questa Corte con sentenza n. 5786 del 22 gennaio 2010, che ha rigettato il ricorso della difesa.

2.3. A fondamento del suo ricorso il ricorrente non ha, in ogni caso, svolto censure specifiche collegate alle ragioni argomentate dalla decisione impugnata, che ha invece ignorato (tra le altre, Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, dep. 28/05/2009, P.M. in proc. Candita e altri, Rv. 244181; Sez. 3. n. 16851 del 02/03/2010, dep. 04/05/2010, Cecco e altro, Rv. 246980), insistendo nella rappresentata e sottolineata necessità di un approfondimento e rivalutazione del quadro indiziario, rispetto al quale non ha comunque rappresentato elementi di novità, nè prospettato nuovi fatti sopraggiunti incidenti sul mutamento del quadro indiziario (tra le altre, Sez. 6, n. 11394 del 05/02/2003, dep. 11/03/2003, Rossitto e altri, Rv. 224268; Sez. 1, n. 2093 del 11/03/1999, dep. 29/04/1999, P.M. in proc. Pipitone, Rv.

213302; Sez. 1, n. 1192 del 18/02/1997, dep. 23/05/1997, P.M. in proc. Rallo, Rv. 207652).

2.4. Inammissibili sono anche le censure, sviluppate con lo stesso primo motivo, di insussistenza delle esigenze cautelari.

Le censure, collegate – con l’istanza del 6 aprile 2010 diretta al Giudice per le indagini preliminari e con l’atto di appello diretto al Tribunale del riesame – alla mancanza dei gravi indizi di appartenenza all’omonima consorteria criminale e alla impossibilità di ravvisare gli estremi della contestata aggravante, e, quindi, come rilevato con l’ordinanza impugnata, riguardanti la gravità indiziaria, e solo di riflesso la carenza di esigenze cautelari, sono state estese – con il ricorso – alla valutazione del reato, della data della sua consumazione, del tempo di carcerazione già decorso, della proporzionalità della misura, dell’ottimo comportamento tenuto durante la sottoposizione alla misura degli arresti domiciliari e della insussistenza del pericolo di inquinamento probatorio, sotto il profilo della carenza di motivazione al riguardo da parte del Tribunale.

Tale estensione si pone in contrasto con il principio devolutivo, connaturato alla fisionomia dei mezzi di gravame, e tale è l’impugnazione avverso i provvedimenti in materia cautelare (tra le altre, da ultimo, Sez. 3, n. 28253 del 09/06/2010, dep. 20/07/2010, B., Rv. 248135), che vuole che:

– l’oggetto del giudizio sia delimitato dal thema decidendum originariamente introdotto;

– l’appello sia volto al controllo da parte del giudice competente per l’impugnazione, nei limiti dei motivi, della decisione che è intervenuta sulle questioni dedotte con la prima istanza rigettata;

– il ricorso per cassazione sia diretto a consentire, nei limiti delle censure proponibili ai sensi dell’art. 606 c.p.p., il controllo di legittimità sulle questioni esaminate in sede di appello.

3. Il secondo motivo, palesemente infondato, per le ragioni già dette, nella parte in cui si ribadisce la carenza del quadro indiziario in relazione alle norme incriminatrici dei reati contestati, alla configurazione della contestata aggravante del metodo mafioso e all’art. 272 c.p.p., segg. è inammissibile anche nella parte in cui si deduce l’incorsa violazione dell’art. 297 c.p.p., comma 3, che disciplina l’istituto della retrodatazione della decorrenza dei termini della custodia cautelare a seguito della c.d. contestazione a catena.

3.1. Il Tribunale, sulla base dei principi di diritto esaustivamente ricostruiti ed esattamente interpretati e dei dati fattuali disponibili adeguatamente evidenziati e logicamente correlati, ha dato coerente risposta alle argomentazioni difensive, sviluppate con l’atto di appello e attinenti alla dedotta ricorrenza degli estremi dell’invocato istituto rispetto all’ordinanza di custodia cautelare, emessa nei confronti dell’appellante il 16 febbraio 2008 nell’ambito del procedimento penale c.d. Rotarico, e alla dedotta sussistenza di profili di connessione qualificata tra i reati oggetto di detto procedimento e quelli per i quali era cautela.

A fronte del motivato iter logico dell’ordinanza impugnata, che ha escluso che per entrambi i reati contestati ricorressero i requisiti indispensabili per l’operatività del meccanismo della retrodatazione e che fosse configurabile in fatto alcun profilo di connessione qualificata tra i reati, il ricorrente non ha svolto alcuna critica specifica collegata alle argomentazioni dell’ordinanza impugnata, limitandosi a dedurre genericamente la questione della contestazione a catena "almeno per quanto concerne il capo A" e con riferimento all’ordinanza denominata Rotarico, emessa nei suoi confronti.

3.2. L’aspecificità del motivo, che solo nella forma denunzia vizio ammissibile in questa sede, ne determina l’inammissibilità ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 3. 4. Sono manifestamente infondate anche le deduzioni che attengono al principio del ne bis in idem, la cui applicazione, non dedotta con l’istanza iniziale nè con i motivi di appello, è chiesta con il secondo motivo del ricorso ed è sostenuta sulla base di argomenti di fatto non valutabili in questa sede.

4.1. Si rileva che il parametro dei poteri di cognizione del giudice di legittimità è delineato dall’art. 609 c.p.p., comma 1, che ribadisce in forma esplicita un principio già enucleabile dal sistema, e cioè la commisurazione della cognizione di detto giudice ai motivi di ricorso proposti, funzionali alla delimitazione dell’oggetto della decisione impugnata e all’indicazione delle relative questioni, con modalità specifiche al ricorso per cassazione. La correlazione di detta disposizione con quella dell’art. 606 c.p.p., comma 3, nella parte in cui prevede la non deducibilità in cassazione delle questioni non prospettate nei motivi di appello, impedisce la proponibilità in cassazione di qualsiasi questione non prospettata in appello (Sez. U, n. 15 del 30/06/1999, dep. 15/09/1999, Piepoli, Rv. 213981; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, dep. 16/12/1999, Spina, Rv. 214793), a meno che non si tratti di deduzioni di pura legittimità o di questioni di puro diritto insorte dopo il giudizio di secondo grado in forza di ius superveniens o di modificazione della disposizione normativa di riferimento conseguente all’intervento demolitorio o additivo della Corte costituzionale (Sez. 1, n. 2378 del 14/11/1983, dep. 17/03/1984, Guner Cuma, Rv. 163151; Sez. 4, n. 4853 del 03/12/2003, dep. 06/02/2004, Criscuolo e altri, Rv. 229373).

4.2. Nel caso di specie, la doglianza, inammissibile nella parte in cui si denuncia genericamente la violazione di legge non insorta dopo il giudizio di appello, è inammissibile anche nella parte in cui si censura genericamente il difetto di motivazione in relazione al giudicato cautelare costituito dalla ordinanza n. 71/2008 R.T.L. del Tribunale del riesame di Catanzaro.

Detta ordinanza, richiamata per stralcio nella parte relativa all’operazione c.d. Genesi, non è stata allegata, nè riguardo alla stessa è stata indicata con la necessaria specificità la ragione per la quale essa possa avere l’effetto di inficiare o compromettere in modo decisivo la tenuta logica e l’interna coerenza della motivazione (Sez. 6, n. 10951 del 15/03/2006, dep. 29/03/2006, Casula, Rv. 233708; Sez. 1, Sentenza n. 42369 del 16/11/2006, dep. 28/12/2006, De Vita, Rv. 235507; Sez. 4, n. 21602 del 17/04/2007, dep. 01/06/2007, Ventola, Rv. 237588; Sez. 1, n. 35848 del 19/09/2007, dep. 01/10/2007, Alessandro, Rv. 237684), mentre si è manifestato l’invito della difesa a questa Corte a una rilettura, inammissibile in questa sede, dei profili di connessione tra i fatti, già logicamente valutati in fatto dal Tribunale nell’analisi delle questioni connesse alla c.d. contestazione a catena.

5. Consegue ai detti rilievi anche l’inammissibilità delle censure che attengono alla inutilizzabilità delle intercettazioni, proposte non con i motivi di appello, ma solo con i successivi "motivi aggiunti e memoria" del 6 maggio 2010.

Le doglianze si riferiscono al quadro indiziario e il loro esame è precluso per le considerazioni di cui al punto 2. 6. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.

Seguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, valutato il contenuto del ricorso e in difetto dell’ipotesi di esclusione di colpa nella proposizione dell’impugnazione, al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma che si determina nella misura ritenuta congrua di Euro mille.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 08-06-2011, n. 1464 Cessione di alloggio popolare ed economico in proprietà

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con l’odierno ricorso, notificato il 21 luglio 2009 e depositato il 31 luglio successivo, gli esponenti hanno impugnato gli atti in epigrafe specificati, deducendone la illegittimità sotto più profili.

Essi riferiscono, in particolare, di essere figli ed eredi del sig. P.C. il quale, in data 26.02.1978, avrebbe sottoscritto col Comune di Parabiago (da ora anche solo il Comune) la convenzione (All. n. 3 all’atto rep. 6364 dell’anno 1978/SC) per la disciplina del rapporto scaturente dall’assegnazione in proprietà di un lotto ricompreso nel Piano per l’edilizia economica e popolare (da ora anche solo p.e.e.p., approvato con d.M. 28.02.1966 n. 340).

Dette aree sarebbero state, dapprima, individuate dal Comune, con d.C.C. n. 87 del 13.07.1973 e n. 183 del 18.12.1974, e successivamente poste in vendita, con bando approvato con d.C.C. n. 54 del 20.05.1977, a seguito del quale è risultato assegnatario del lotto di terreno n.29 il sig. C.P..

L’art. 13 della su citata convenzione avrebbe disciplinato l’ "alienazione dell’alloggio costruito su area p.e.e.p. ceduta in proprietà", richiamando il contenuto dei commi 15°, 16°, 17° e 19° dell’art. 35 della legge n. 865/1971.

In seguito, stipulato il contratto di acquisto del lotto, il sig. C.P. avrebbe ottenuto la concessione edilizia ed edificato il fabbricato, richiedendo in data 30.01.1981 in Comune il "permesso di abitabilità".

Nel 1999, in seguito al decesso del sig. P.C., gli eredi qui ricorrenti avrebbero, dapprima, seguitato ad abitare l’immobile, indi, nel 2008, avrebbero individuato un potenziale acquirente del bene con il quale, il 20.05.2009, avrebbero stipulato un contratto di compravendita.

Quest’ultima attività negoziale avrebbe, però, provocato l’emanazione – da parte del Comune – degli atti in questa sede impugnati, assunti sul duplice presupposto:

a) che la cessione avrebbe dovuto essere accompagnata dalla corresponsione di una somma a titolo di conguaglio al Comune e:

b) che la stessa non avrebbe potuto, comunque, intervenire prima del decorso di 20 anni dal rilascio del certificato di abitabilità, certificato che nel caso di specie non risulterebbe conseguito dagli istanti.

Si sono costituiti il Comune, il Ministero e l’Agenzia intimati.

L’Avvocatura erariale, per conto del Ministero e dell’Agenzia, ha depositato memoria il 27.12.2010.

Hanno insistito sulle proprie conclusioni i ricorrenti con memoria illustrativa del 7.02.2011 e con ulteriore replica del 17.02.2011.

Alla pubblica udienza del 10 marzo 2011 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
Motivi della decisione

Preliminarmente, il Collegio deve rilevare la parziale inammissibilità del ricorso, per carenza di interesse, con particolare riferimento all’impugnazione della nota comunale n. 0022400 del 25.06.2009 che, recando la mera comunicazione di avvio del procedimento riguardante: la "cessione alloggio in area p.e.e.p. in mancanza di versamento obbligato al Comune di conguaglio dell’area e del rilascio della licenza di abitabilità (ora agibilità)", si rivela priva di natura provvedimentale e, dunque, priva di immediata lesività della sfera giuridica dei ricorrenti.

Passando ad esaminare la restante parte del ricorso, va rilevato come il medesimo gravame, pur prendendo le mosse da una domanda di annullamento di vari atti adottati dal Comune di Parabiago e dall’Agenzia del Territorio, si articoli, poi, in una serie di domande di accertamento, proposte in via gradata (del diritto alla libera commerciabilità dell’immobile o, in subordine, dell’agibilità del medesimo, o, in subordine, della minor somma dovuta a titolo di conguaglio, oltre ad una domanda di condanna al risarcimento danni), sulla cui ammissibilità è doveroso interrogarsi.

In tal senso, è opportuno precisare come, al di fuori dei casi di giurisdizione esclusiva e in mancanza di una norma di carattere generale sull’azione di accertamento (che, come noto, è stata espunta dalla versione definitiva del codice del processo amministrativo), l’azione medesima, che pur compare in varie norme del codice (cfr. art. 31 co. 4°, a proposito delle nullità; art. 34 co. 5°, a proposito della declaratoria di c.m.c.; art. 114 co. 4°, ancora a proposito della nullità per violazione o elusione del giudicato; artt. 121 e 122 a proposito dell’inefficacia del contratto), resta assoggettata a limiti di ammissibilità derivanti, sia dallo sbarramento posto al giudice dalla presenza di poteri amministrativi non ancora esercitati (cfr. l’art. 34, co. 2° c.p.a.), sia dalla necessità di evitare l’aggiramento del termine di decadenza per la proposizione dell’azione di annullamento.

Tali limiti sono naturalmente destinati a venire meno, soltanto ove la controversia concerna posizioni di diritto soggettivo e si collochi, quindi, in un ambito riservato alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo.

In tali evenienze, infatti, in cui l’amministrazione non agisce nell’esercizio di poteri autoritativi ma in una situazione di parità col privato, è ben possibile l’accertamento del rapporto giuridico intercorrente fra le parti, con le rispettive posizioni di dirittoobbligo.

Ebbene, avendo riguardo al caso in esame, il Collegio ritiene di poter accedere all’impostazione di parte ricorrente, volta a ricondurre la controversia che qui ci occupa nell’ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

È sufficiente notare, al riguardo, come l’odierna controversia attenga all’esecuzione di una convenzione attuativa di un Piano per l’edilizia economica e popolare e sia, pertanto, catalogabile come accordo integrativosostitutivo di provvedimento amministrativo, riconducibile alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, co. 1, lett. a) n. 2) del c.p.a. (che riproduce in sostanza il precedente art. 11, u.co. della legge n. 241/1990; cfr., fra le tante, Consiglio di Stato Sez. IV, sent. n. 2568 del 04052010).

Il fulcro della tesi ricorrente fa leva, in sostanza, sulla sopravvenuta inefficacia dell’art. 13 della Convenzione intervenuta nel 1978 fra il Comune di Parabiago e il dante causa degli odierni ricorrenti, a seguito della parziale abrogazione dell’art. 35 della legge n. 865/1971 ad opera della legge n. 179 del 17.02.1992.

Nello specifico, il patrocinio ricorrente sottolinea come la cit. Convenzione avrebbe ripreso l’art. 35, commi 15° e ss. della legge n. 865/1971, nel testo vigente all’epoca della stipulazione della convenzione stessa, tant’è che le relative clausole (all’art. 13 cit.) così disporrebbero:

– "…l’alloggio costruito non può essere alienato a nessun titolo, nè su di esso può costituirsi alcun diritto reale di godimento per un periodo di tempo di 10 anni dalla data del rilascio della licenza di abitabilità "(così il comma 1° lett. a della convenzione, corrispondente al comma 15° della legge n. 865);

– "…decorso tale periodo di tempo, l’alienazione o la costituzione di diritti reali di godimento può avvenire esclusivamente a favore di soggetti aventi i requisiti per la assegnazione di alloggi economici e popolari, al prezzo fissato dall’ufficio tecnico erariale, tenendo conto dello stato di conservazione della costruzione, del valore dell’area su cui essa insiste, determinati ai sensi dell’art. 16 della legge 865 e prescindendo dalla loro localizzazione, nonchè del costo delle opere di urbanizzazione posto a carico del proprietario" (così la lett. b della convenzione, corrispondente in sostanza al comma 16° della l.cit.).

– "…dopo 20 anni dal rilascio della licenza di abitabilità, il proprietario dell’alloggio può trasferire la proprietà a chiunque o costituire su di essa diritto reale di godimento, con l’obbligo di pagamento a favore del comune, se a suo tempo ha ceduto l’area, della somma corrispondente alla differenza tra il valore di mercato dell’area al momento dell’alienazione ed il prezzo di acquisizione a suo tempo corrisposto, rivalutato sulla base delle variazioni dell’indice dei prezzi all’ingrosso calcolato dall’Istituto centrale di statistica. Detta differenza è valutata dall’ufficio tecnico erariale ed è riscossa all’atto della registrazione del contratto dal competente ufficio del registro, che provvede a versarla al comune o consorzio di comuni. La somma è destinata all’acquisto di aree per la costruzione di case economiche e popolari" (così lett. c della convenzione, corrispondente al comma 17° della L.cit.).

Il tutto, con l’avvertenza che:

"…gli atti compiuti in violazione delle disposizioni contenute nei quattro precedenti commi sono nulli. Detta nullità può essere fatta valere dal comune o da chiunque altro vi abbia interesse e può essere rilevata d’ufficio dal giudice" (così lett. e della convenzione, corrispondente al comma 19° della cit. legge).

Ebbene, secondo la difesa ricorrente, la Convenzione non avrebbe fatto proprio il contenuto delle richiamate disposizioni, ma avrebbe semplicemente dato atto della loro conoscenza da parte del privato, in quanto, trattandosi di materia indisponibile, qualunque diversa pattuizione sarebbe stata superata ai sensi degli artt. 1339, 1419 cod.civ. Orbene, prosegue la medesima difesa, la politica legislativa sulla casa sarebbe radicalmente mutata nel corso degli anni, come dimostrato dagli artt. 20, comma 1° e 23, comma 2° della legge 1721992 n. 179 ("Norme per l’edilizia residenziale pubblica", pubblicata nella Gazz. Uff. 29 febbraio 1992, n. 50, successivamente modificata dalla legge n. 84 del 1994).

In base a tali norme, infatti, sarebbe accaduto, da un lato, che: "A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli alloggi di edilizia agevolata possono essere alienati o locati, nei primi cinque anni decorrenti dall’assegnazione o dall’acquisto e previa autorizzazione della regione, quando sussistano gravi, sopravvenuti e documentati motivi. Decorso tale termine, gli alloggi stessi possono essere alienati o locati" (così art. 20 cit., comma 1°); e, dall’altro, che risultano: "… abrogati i commi quindicesimo, sedicesimo, diciassettesimo, diciottesimo e diciannovesimo dell’articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 " (così, art. 23 cit., comma 2°).

Il superamento della previgente disciplina di cui ai commi 15° e ss. dell’art. 35 cit. da parte degli artt. 20 e 23 cit. avrebbe avuto inevitabili ripercussioni, sempre secondo la medesima difesa, sulle cessioni di alloggi oggetto di convenzioni stipulate anche prima dell’avvento della legge n. 179/1992, in quanto le previsioni di cui alla legge da ultimo citata si sarebbero automaticamente sostituite a quelle delle disposizioni abrogate nell’ambito delle relative convenzioni. Conseguentemente, nessuna limitazione avrebbe più potuto essere posta alla circolazione del bene oggetto di convenzione, né alcuna somma avrebbe più potuto essere richiesta dal Comune in concomitanza della cessione dell’alloggio in questione.

Il ricorso è fondato, nei sensi e nei limiti di seguito esposti.

La questione che il giudicante è chiamato a dirimere concerne, nello specifico, la valutazione delle ripercussioni che si sarebbero prodotte, sul contenuto della cit. convenzione attuativa del p.e.e.p., in concomitanza dello ius superveniens.

Taluna delle facoltà in cui normalmente si estrinseca il diritto di proprietà, ovvero quella di alienazione del bene, risulterebbe, infatti, diversamente compressa o limitata, a seconda che si ritenga applicabile il regime a suo tempo previsto dall’art. 35 della legge n. 865/1971 (commi 15° e ss.), oppure, quello successivamente introdotto ad opera della legge del 1992 (con la cit. modifica del "94).

Ebbene, ritiene il Collegio di poter condividere la tesi ricorrente, incline a considerare non più vincolante per le parti la clausola contenuta nell’art. 13 della convenzione, in quanto riproduttiva del testo dei commi 15° e ss. dell’art. 35 cit., successivamente abrogati in forza dell’art. 23 (comma 2°) della legge 1721992 n. 179 ("Norme per l’edilizia residenziale pubblica"), che ha introdotto un nuovo regime giuridico in subiecta materia (in virtù delle modifiche apportate dalla legge n. 85/1994), facendo venire meno i vincoli ultraquinquennali alla libera circolazione degli alloggi di edilizia economica e popolare.

Benché la convenzione del "78 richiamasse il contenuto delle cit. disposizioni della legge n. 865, il carattere imperativo delle disposizioni in questione, destinate per loro natura a prevalere su qualunque altra contraria previsione, in virtù del meccanismo di cui all’art. 1339 cod.civ., induce il Collegio a qualificare il richiamo in questione come rinvio cd. mobile o formale.

Si tratta, com’è noto, di rinvio che non può ritenersi limitato alla formulazione originaria della disposizione, risalente all’epoca in cui esso è stato operato, ma che deve reputarsi esteso alla successive formulazioni della norma richiamata. Ciò, in quanto, pur essendo praticabile nel nostro ordinamento anche il modello del rinvio recettizio, nel settore delle norme imperative (qual è quella di che trattasi) è la tecnica del rinvio mobile o formale che appare più coerente al permanente potere del legislatore di modificare, sostituire o addirittura abrogare il preesistente atto normativo (cfr., in senso analogo per la materia penale, Cassazione penale, sez. VI, 03 novembre 2010, n. 40535).

Consegue da ciò, che si deve ritenere non dovuto all’amministrazione quanto da essa richiesto con la nota comunale del 20.05.2009, recante l’assoggettamento della facoltà di alienazione, in cui si estrinseca il diritto di proprietà dei ricorrenti, al duplice limite rappresentato:

a) dalla richiesta di un conguaglio per 36.000,00 euro; e:

b) dal decorso di un ventennio dal rilascio del certificato di abitabilità per la libera alienabilità del bene.

Si tratta, infatti, di limiti o del tutto eliminati (cfr. per quello sub a), oppure radicalmente modificati (così per quello sub b) dalla normativa sopravvenuta a quella del 1971.

A corroborare una simile conclusione, volta a ritenere non più vincolante per le parti il disposto originario dell’art. 13 della cit. convenzione, soccorre anche l’interpretazione fornita dalla Corte di Cassazione (a cui ha fatto riferimento anche la difesa ricorrente), secondo cui:

"In tema di vendita di alloggi di edilizia agevolata, l’art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 85, nel modificare l’art. 20, comma 1, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, ha liberalizzato, pressoché integralmente, le operazioni di dismissione di tali beni da parte dei proprietari o assegnatari, stabilendo solo il vincolo del rispetto di un termine di mantenimento quinquennale in proprietà (o assegnazione), peraltro derogabile, previa autorizzazione della regione, ove sussistenti gravi, sopravvenuti e documentati motivi. La nuova disciplina è di immediata applicazione, e vale anche per le alienazioni successive alla sua entrata in vigore, ma relative ad alloggi oggetto di convenzioni ed assegnazioni anteriori alla legge 17 febbraio 1992, n. 179, poiché a seguito dell’abrogazione, da parte di quest’ultima, delle più restrittive disposizioni dell’art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, sono cadute le clausole, contenute nelle convenzioni tra enti pubblici e cooperative di costruzione di tali alloggi, ispirate alle disposizioni abrogate, ed è venuta meno, per i contratti stipulati in violazione dei limiti di alienazione di cui all’art. 35 della legge n. 865 cit., la nullità prevista da tale norma, non essendo più in vigore il divieto di libera alienabilità postquinquennale."(cfr. Cassazione civile, Sez. I, Sent. n. 26915 del 10112008; nello stesso senso Cass. Civ. Sez. II, sent. n. 24568 del 20112006).

Quanto, poi, al dies a quo per la decorrenza del quinquennio, il Collego ritiene che, in mancanza di un’esplicita indicazione di segno contrario proveniente dall’art. 20 cit., può essere assunta come data certa di riferimento quella della stipulazione dell’atto notarile di trasferimento della proprietà, debitamente registrato, in conformità alle indicazioni provenienti in tal senso dalla delibera G.R. Lombardia del 15 marzo 1994 n.5/49344.

Deve, pertanto, essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, di accertamento del diritto a compravendere l’immobile di che trattasi, senza la necessità di rispettare il duplice limite riportato nella nota del Comune in epigrafe specificata e riprodotto sopra sub lett. a) e b), essendo decorsi più di cinque anni dal trasferimento della proprietà del bene oggetto di assegnazione.

L’accoglimento della suestesa domanda determina l’assorbimento delle ulteriori domande proposte in via subordinata.

Sulla domanda risarcitoria, infine, il Collegio ritiene che la stessa, avanzata nel ricorso introduttivo ma del tutto sfornita di prova sia sull’an che sul quantum, deve essere senz’altro respinta.

Sulle spese il Collegio, attesa la novità delle questioni affrontate, ritiene sussistano giusti motivi per disporne l’integrale compensazione tra le parti costituite.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei sensi di cui in motivazione. Respinge la domanda risarcitoria.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 09-03-2011) 21-06-2011, n. 24880

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

A seguito dell’annullamento, ad opera della Corte di Cassazione, di una precedente sentenza assolutoria, il giudice di pace di Aversa è stato nuovamente investito del giudizio sulla responsabilità penale di A.G. per il delitto di minaccia ai danni di D.A..

Secondo l’ipotesi accusatoria la A. aveva indirizzato alla D. le parole "se questa non la finisce, la faccio finire a modo mio".

Con sentenza in data 20 gennaio 2010 il giudice ha assolto l’imputata ai sensi dell’art. 530 c.p.p., comma 2, ravvisando uno stato di incertezza sia sull’attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, sia sull’efficacia intimidatoria delle espressioni attribuite all’imputata.

Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, affidandolo a un solo motivo. Con esso si richiama al principio giurisprudenziale secondo cui le dichiarazioni della persona offesa posso assurgere anche da sole a fonte di prova, purchè superino il vaglio di attendibilità; sotto altro profilo contrasta il giudizio dubitativo espresso dal giudice di merito in ordine all’efficacia intimidatoria delle espressioni usate dalla A., richiamandosi anche al suo comportamento complessivo.

Il ricorso è privo di fondamento.

E’ bensì vero che, secondo costante giurisprudenza di questa Corte Suprema, le dichiarazioni della persona offesa dal reato possono anche da sole costituire prova di responsabilità dell’imputato.

Perchè ciò possa aver luogo, tuttavia, è necessario che la deposizione superi il vaglio di attendibilità ad opera del giudice:

il quale deve essere ancor più rigoroso quando la persona offesa, costituendosi parte civile, si ponga in una posizione di specifico interesse all’esito del processo.

Di ciò il giudice di pace ha dimostrato di farsi carico, analizzando la deposizione testimoniale della D. e rinvenendo al suo interno delle reticenze, riguardanti la pendenza di controversie civili fra le parti o i loro familiari, aventi ad oggetto i rapporti di vicinato. Ciò ha indotto il giudicante a porre in dubbio l’attendibilità della persona offesa e, in assenza di ulteriori risultanze istruttorie, a considerare non adeguatamente provata la ricostruzione dell’episodio offerta dalla D.: donde la disposta assoluzione della A. ai sensi dell’art. 530 c.p.p., comma 2.

Siffatta linea argomentativa è del tutto conforme a legge e resiste al vaglio di consequenzialità logica: per cui, resistendo a critica la valutazione in punto di fatto, non è necessario addentrarsi nella disamina della questione inerente alla valenza intimidatoria – pur essa posta in dubbio dal giudice di merito – delle espressioni attribuite all’imputata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. VI, Sent., 12-07-2011, n. 4198 Beni di interesse storico, artistico e ambientale proprietà privata

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto accoglieva il ricorso n. 1244 del 2009, proposto da Cirio Immobiliare s.p.a. avverso il decreto del 31 marzo 2009, con il quale il Ministero per i beni e le attività culturali aveva dichiarato lo studio dell’artista Prof. R. D. (Venezia, 18841958), sito in Venezia, Palazzo Giovanelli, di proprietà della ricorrente, di interesse particolarmente importante ai sensi degli artt. 1, comma 1, lett b), e 51 d.lgs. 22 gennaio 2004, n.42, sul presupposto che lo studio, "ubicato in alcune stanze al pianterreno (…) e nel vasto cortile prospiciente, conserva i cimeli ed i modelli, nonché alcuni strumenti di lavoro e molte opere finite dello scultoredecoratore (…)" (v. così, testualmente, la comunicazione soprintendentizia d’avvio del procedimento di sottoposizione al vincolo, datata 12 giugno 2008).

In particolare, il Tribunale amministrativo escludeva che il laboratorio sito nel Palazzo Giovanelli potesse qualificarsi alla stregua di uno "studio d’artista" ai sensi dell’art. 51 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, sia per l’insussistenza di una continuità temporale e materiale tra l’attività svolta dallo scultore R. D. nello studio sito in Fondamenta Minotto ai Tolentini (ossia, in immobile diverso dal Palazzo Giovanelli) e quella svolta dai pretesi successori Comelato nel laboratorio de quo, i quali peraltro non potevano qualificarsi come prosecutori dell’attività artistica dello scultore, sia per l’assenza di "quegli elementi concreti, idonei a definire in che modo nel laboratorio dei Comelato aleggi la "presenza viva dello scultore" e di quelle particolari circostanze (diverse dalla presenza di qualche calco in gesso, di attrezzi aventi valore per la storia dell’industria e di "due grossi album fotografici rilegati in pelle" che documentano l’operosità dell’artista) in grado di sostenere l’adozione del provvedimento di vincolo" (v., così, testualmente, l’impugnata sentenza). Il primo giudice annullava dunque i gravati provvedimenti, a spese interamente compensate fra le parti.

2. Avverso tale sentenza interponeva appello l’originaria controinteressata Prof. R. D. Laboratorio Marmi Artistici di A. e G. C. s.n.c., conduttrice dei locali in questione, deducendo: a) l’erronea valutazione in fatto, sotto i profili dell’erronea esclusione sia di una continuità tra l’attività artistica del Prof. R. D. e quella degli attuali maestri Comelato, sia di una continuità dei luoghi di esercizio dell’attività della Scuola artistica riconducibile al capostipite e fondatore R. D.; b) l’erronea interpretazione del gravato provvedimento ministeriale, che non era volto a vincolare l’immobile in quanto studio artistico del Prof. Dall’Era, bensì luogo di esercizio dell’attività proseguita dagli allievi. Chiedeva dunque, previa sospensione della provvisoria esecutorietà dell’impugnata sentenza e in riforma della stessa, il rigetto del ricorso proposto in primo grado, con vittoria di spese.

3. Costituendosi, l’appellata Cirio Immobiliare s.p.a. (proprietaria e ricorrente in primo grado) contestava la fondatezza dell’appello, chiedendone la reiezione a spese rifuse.

4. Con comparsa di stile si costituivano altresì le appellate Amministrazioni (Comune di Venezia e Ministero per i beni e le attività culturali).

5. All’udienza pubblica del 15 aprile 2011 la causa veniva trattenuta in decisione.

6. L’appello è infondato e dev’essere respinto.

Il gravato provvedimento del Ministero per i beni e le attività culturali n. 5190 del 31 marzo 2009, col quale "lo studio dell’artista R. D., sito in Palazzo Giovanelli a Santa Fosca, nel comune di Venezia, meglio individuato nelle premesse e descritto negli allegati estratto di mappa e relazione, è dichiarato di interesse particolarmente importante ai sensi degli artt. 11, comma 1, lett. b) e 51 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e rimane pertanto sottoposto alle disposizioni di cui al citato art. 51, comma1, del D.Lgs. 42/04" (v. così, testualmente, la parte dispositiva del provvedimento), è basato sul testuale rilievo che "il trasferimento dell’attività attuato dal Figlio Bruno Dall’Era nel 1984 dalla sede ai Tolentini a quella in Palazzo Giovanelli, ha assicurato comunque la conservazione sostanziale degli oggetti dello studio, con riferimento particolare alle opere, modelli, calchi, documenti, utensili, arredi, cimeli, etc., che ne costituiscono testimonianza della produzione artistica e professionale" e sul richiamo a "un’interpretazione estensiva dello "studio d’artista", come definito dal combinato disposto degli articoli 13 e 51 D.lgs. 42/04, nel quale può essere ricompreso il luogo dove un’attività già ubicata altrove ha avuto prosecuzione" (così, testualmente, la parte motiva del gravato provvedimento).

6.1. Giova ricordare che l’art. 51, comma 1, d.lgs. 22 gennaio 2004, n.42, prevede uno speciale – per tipologia e per effetti – tipo di vincolo a bene culturale, prevedendo, per gli"studi d’artista", il divieto di "modificare la destinazione d’uso (…) nonché rimuoverne il contenuto, costituito da opere, documenti, cimeli e simili, qualora esso, considerato nel suo insieme ed in relazione al contesto in cui è inserito, sia dichiarato di interesse particolarmente importante per il suo valore storico", con l’usuale procedimento di dichiarazione dell’interesse culturale dell’articolo 13.

Si deve anzitutto rilevare che questa disposizione del Codice dei beni culturali e del paesaggio replica l’art. 52, comma 1, del Testo unico di cui al d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, e analogamente a quello riordina la norma che era nata con l’art. 4bis d.l. 9 dicembre 1986, n. 832, introdotto dalla legge di conversione 6 febbraio 1987, n. 15, che nel quadro di misure urgenti per i contratti di locazione, escludeva dal rilascio locatizio gli studi d’artista il cui contenuto era tutelato, "per il suo storico valore", da un decreto del Ministro per i beni culturali "che ne prescrive l’inamovibilità da uno stabile del quale contestualmente si vieta la modificazione della destinazione d’uso".

La disposizione del Codice è incentrata sugli effetti del vincolo, ma non ne esplica testualmente i presupposti: vale a dire non dice cosa, analiticamente, si debba intendere per "studio d’artista". Nondimeno, analogamente alla norma originaria, prevede che il vincolo sia introdotto sull’immobile (o sua porzione) "per il suo valore storico", così riconducendo questa specie di vincolo al genus dei vincoli storici, di cui all’art. 10, comma 3, lett. d) del Codice medesimo. E con un tale riferimento essa va integrata, considerando fondamento della tutela l’immateriale storicità di cui il manufatto, con i suoi arredi e per il suo contesto, è documento.

La disposizione manifesta il tratto della sua specialità essenzialmente per ciò che concerne gli effetti: concernendo studi d’artista, vuole che la loro rilevanza culturale venga in rilievo sia sotto il profilo che si tratta di spazi che non possono subire mutamenti della destinazione, e il loro contenuto (" opere, documenti, cimeli e simili") non può essere rimosso dalla collocazione originaria senza pregiudicare quella capacità rappresentativa.

L’universitas rerum costituita dallo "studio d’artista" rileva invero come museo della vita professionale dell’artista, traccia visibile dell’unicità delle sue attitudini individuali di produzione e di ricerca. Attraverso questo tipo di vincolo la legge intende preservare non la traccia della vita dell’artista, ma la testimonianza delle condizioni materiali del processo di formazione ed azione che è sotteso alle opere che lo hanno reso famoso: processo che – nel caso di artisti mostratisi capaci di lasciare un segno significativo – è dalla legge reputato realizzare un valore culturale in sé, sempre che si tratti di un livello tale da corrispondere ad un "interesse particolarmente importante", come vogliono sia la norma di specie che quella di genere.

L’"interesse particolarmente importante" va riferito sia al generale lascito culturale dell’artista, sia all’entità della testimonianza che è condensata nel suo studiolaboratorio e nelle relative vestigia. Lo studio, in altri termini, per le sue caratteristiche intrinseche deve essere tale da rappresentare un fattore primario delle forme della produzione di un artista considerato, a giudizio dell’Amministrazione, particolarmente importante.

L’obiettivo perseguito da questa specifica disciplina di legge è di rendere immodificabile l’ambiente ed i luoghi nei quali operò l’artista, al fine di conservare intatta la testimonianza dei valori culturali in incorporati (cfr. Corte cost., 4 giugno 2003, n. 185).

6.2. Orbene, risulta in atti pacifico che lo studiolaboratorio dello scultore R. D. (Venezia, 18841958), nel corso della sua attività artistica, non era ubicato al piano terra del Palazzo Giovanelli in Santa Fosca a Venezia, bensì in Fondamento Minotto, civico 134/A, Santa Croce. Il Dall’Era mai aveva esercitato la sua personale attività di produzione artistica nell’immobile di cui qui si verte.

Osserva dunque il Collegio che correttamente il primo giudice ha escluso la configurabilità, nei locali in questione, di uno"studio d’artista"rilevanteai sensi dell’art. 51, comma 1, d.lgs. n. 42 del 2004 e tale da legittimare il vincolo in esame.

In realtà difetta, rispetto ai ricordati presupposti voluti dalla legge, quel legame tra scultore e immobile, che sia esplicativo della vicenda della sua propria vita artistica. Un tale dato è il fatto storico necessario e giustificativo delle notevoli restrizioni al diritto di proprietà che il provvedimento implica con l’imporre una sorta di inalterabile musealizzazione di quel contesto ambientale di produzione artistica, con il tacito supplemento pratico degli oneri di custodia dei contenuti.

La norma stabilisce restrizioni alla proprietà che si spingono fino alla inamovibilità dello studio e all’immodificabilità della destinazione d’uso dello stabile, e che come tali sono ulteriori ed eccezionali rispetto all’ordinario effetto del vincolo storicoculturale, che comporta solo una, pur rigorosa, valutazione di compatibilità degli interventi con i valori oggetto del vincolo.

Pertanto la disposizione, facendo eccezione a regole generali, è di stretta interpretazione e non autorizza, nell’attività amministrativa di imposizione del vincolo, un’interpretazione estensiva che porti alla presa in considerazione, al di là dell’artista medesimo, di quanti si assumono prosecutori di una sua scuola, come invece si vorrebbe con il provvedimento in questione.

Per la legge, del resto, è la ricordata unicità, cioè irripetibilità, delle esclusive attitudini individuali dell’artista a concretare il profilo soggettivo necessario per giustificare il vincolo culturale, come nella disposizione indica con inequivoca chiarezza la parola "artista", predicata di "studio". Diversamente, la legge stessa avrebbe parlato di "scuola" dell’artista, o simili.

Invero, dallo stesso provvedimento impositivo del vincolo emerge che solo nel 1984 – vale a dire ben dopo la morte dell’artista – il figlio Bruno Dall’Era aveva trasferito la sua attività artisticoartigianale di marmista dalla sede di Fondamenta Minotto ai Tolentini – dove lo scultore R. D. in vita aveva lo studiolaboratorio – a quella in Palazzo Giovanelli, Questa conclusione non muterebbe se si ritenesse provato che il trasferimento fosse avvenuto nei primi anni "70, come è sostenuto dalla società qui appellante, che richiama un contratto di locazione stipulato il 22 ottobre 1973.

Solo in aggiunta a queste considerazioni, di per sé concludenti, vale rilevare che, sulla base di una valutazione globale delle acquisite risultanze istruttorie (documentazione fotografica e planimetrica, relazioni tecniche rispettivamente dello storico dell’arte Enrico Noè – per la Soprintendenza – e dell’arch. Cristiano Fabris – per l’odierna appellata Cirio Immobiliare s.p.a. – e relativi allegati, visure storiche C.C.I.A.A., copia di estratti delle riviste "Brava Casa", "Itinerari", "Casa Mia" e "Casa Vogue" con articoli relativi all’attività artigianale dell’odierna appellante), è dato poter escludere che la società Prof. R. D. Laboratorio Marmi Artistici di A. e G. C. s.n.c. (costituita dai due soci Comelato A., nato il 15 giugno 1969, e C. G., nato il 22 febbraio 1974, succeduti al padre Giancarlo, a sua volta allievo di Bruno Dall’Era, figlio dell’artista) possa essere considerata senz’altro come la prosecuzione dell’attività artistica del Prof. R. D.: appare trattarsi piuttosto di un’attività di ordine artigianalecommerciale anziché di una vera e propria attività artistica in senso stretto (v., in particolare, gli articoli contenuti nelle sopra citate riviste), che è quella cui solo ha riguardo l’art. 51, comma 1.

A tutto voler concedere, dunque, il mero legame di scuola tra i Comelato e i Dall’Era non consente d’inferirne quella continuità di valori che il provvedimento ministeriale asserisce, ma non giustifica, mancandovi l’enunciazione di circostanze specifiche idonee a definire in quale modo concretamente il laboratorio dei Comelato testimoni, a mò di "museo vivente", la produzione artistica del Prof. R. D..

Non solo. Pare anche il caso di aggiungere, in terzo luogo, come ben evidenziato nell’impugnata sentenza, che si deve ritenere comprovata la presenza, nel Palazzo Giovanelli, solo di alcuni modelli in gesso e di alcuni attrezzi operativi, aventi valore individuale per la storia manifatturiera e artigianale, e che nello studio non sono invece presenti opere finite dell’artista, ma solo cimeli inidonei, di per sé, a costituire presupposto per la sottoposizione a vincolo di un non configurabile insieme, quale è lo "studio d’artista" dell’art. 51, comma 1.

6.3. Difetta dunque il presupposto necessario per il provvedimento di vincolo qui in questione. Il Collegio condivide perciò la valutazione del primo giudice in ordine all’illegittimità del gravato provvedimento, nella parte in cui si fonda su un’interpretazione estensiva della locuzione "studio d’artista", volta a favorirvi l’inclusione anche dei luoghi "dove un’attività già ubicata altrove ha avuto prosecuzione" (v. il citato decreto ministeriale del 31 marzo 2009), attesa la rilevanza costituzionale del diritto di proprietà e la conseguente preclusione, in forza del principio di legalità e della riserva di legge di cui all’art. 42 Cost., del ricorso a criteri d’interpretazione estensiva. Solo un’inerenza oggettiva pregnante delle connotazioni salienti della produzione culturale dell’artista nell’immobile – qui smentita dalle risultanze istruttorie – giustificherebbe l’imposizione di un tale vincolo limitativo del diritto di proprietà.

7. Considerata la peculiarità della vicenda dedotta in giudizio, si ravvisano i presupposti di legge per dichiarare le spese del presente grado interamente compensate fra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma l’impugnata sentenza; dichiara le spese del grado interamente compensate fra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.