Cass. civ. Sez. I, Sent., 15-12-2011, n. 27076 Diritti politici e civili

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Svolgimento del processo

Con ricorso ritualmente depositato, il Ministero della Giustizia, impugnava il decreto della Corte d’Appello di Roma, del 29 febbraio 2008, che lo aveva condannato al pagamento di somma in favore di P.M.T., C., V., A., P. quali eredi di P.G., quale equa riparazione del danno morale per irragionevole durata di procedimento.

Resistono con controricorso i predetti, che pure propongono ricorso incidentale condizionato all’accoglimento di quello principale. Essi pure hanno depositato memoria per l’udienza.

Motivi della decisione

Vanno riuniti i ricorsi ex art. 335 c.p.c..

Quanto al ricorso principale, va precisato che non sussiste decadenza alcuna ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 4: il termine semestrale opera dal passaggio in giudicato della decisione, del tutto indipendentemente dal fatto che ad agire sia la parte del procedimento presupposto, ovvero i suoi eredi. Non rileva quindi al riguardo la data di morte del de cuius.

Per giurisprudenza consolidata (tra le altre, Cass., n 18266/05), anche gli atti preliminari, nell’ambito del procedimento penale, vengono considerati, ai fini dell’equa riparazione, dal momento in cui l’imputato ha acquisito consapevolezza del procedimento.

Va pertanto rigettato il ricorso principale, rimanendo assorbito quello incidentale condizionato.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale; dichiara assorbito quello incidentale condizionato; condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 600,00 per onorari ed Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 27-12-2011, n. 28885 Ammissione al passivo

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Svolgimento del processo

La s.r.l. FI.BA. Trasporti propose opposizione allo stato passivo del fallimento della s.r.l. Editoriale Quotidiani, dichiarato con sentenza del 13 luglio 2006, lamentando l’esclusione del privilegio del suo credito ammesso in chirografo per Euro 136.718,40 oltre accessori.

Il Tribunale di Perugia dichiarò inammissibile l’opposizione in quanto tardiva. La ricorrente aveva infatti ricevuto comunicazione della decisione del Giudice delegato sull’ammissione del suo credito il 22 gennaio 2007; dunque il deposito del ricorso in opposizione, eseguito il 15 febbraio 2007, era avvenuto oltre il termine di 15 giorni stabilito dall’art. 98, comma 1, L. Fall., nel testo anteriore a quello introdotto dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, art. 83 essendo applicabile il nuovo testo della norma ai soli fallimenti dichiarati dopo il 16 luglio 2006, ai sensi dell’art. 150, D.Lgs. cit..

Avverso la sentenza del Tribunale la soccombente ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi di censura. La curatela fallimentare si è difesa con controricorso e memoria.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile.

Il nuovo rito dell’opposizione allo stato passivo, che prevede il ricorso per cassazione e non l’appello avverso il decreto che la decide, ai sensi dell’art. 99, u.c., L. Fall. nel testo novellato dal D.Lgs. n. 5 del 2006, si applica alle sole opposizioni relative a fallimenti dichiarati dopo l’entrata in vigore della novella (avvenuta il 16 luglio 2006, ossìa, ai sensi dell’art. 153, D.Lgs. cit., dopo sei mesi dalla pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale, eseguita il 16 gennaio 2006); invece alle opposizioni relative ai fallimenti già pendenti a quella data resta applicabile la disciplina previgente, che non prevedeva il ricorso diretto per cassazione, bensì l’appello, avverso la decisione di primo grado assunta – come correttamente ha fatto nella specie il Tribunale – con sentenza.

Tanto risulta chiaramente dalla disciplina transitoria contenuta nell’art. 150, D.Lgs. cit., secondo cui "le procedure di fallimento e di concordato fallimentare pendenti" alla data di entrata in vigore del decreto "sono definiti secondo la legge anteriore". Per "procedura di fallimento", infatti, si intende la procedura liquidatoria che ha inizio con la sentenza dichiarativa di fallimento e della quale fanno parte – diversamente da quanto mostra di ritenere la ricorrente – la formazione dello stato passivo e le relative opposizioni (cfr. anche Cass. 5294/2009, in motivaz.).

Poichè nella specie la procedura di fallimento era iniziata il 13 luglio 2006, con la dichiarazione di fallimento della Editoriale Quotidiani s.r.l., e dunque era già pendente alla data di entrata in vigore della novella, la medesima restava soggetta alla disciplina anteriore.

E’ infine inammissibile l’eccezione di illegittimità costituzionale, sotto i profili della irragionevolezza e discriminatorietà, della richiamata disciplina transitoria, sollevata dalla ricorrente senza fornirne tuttavia alcuna precisazione o comprensibile argomentazione.

Le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, liquidate in Euro 4.700,00, di cui 4.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

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Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 07-04-2011) 16-09-2011, n. 34190

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

V.F., ritenuto colpevole dei reati di ingiurie e minacce in danno della moglie separata D.M.G., ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Trani del 2 febbraio 2010 che aveva confermato quella di primo grado, deducendone la nullità per inadeguata delibazione dei motivi di appello, con cui era stata dedotta la tardività della querela; l’irrilevanza della condotta dell’imputato, attuata non in presenza della parte offesa;

l’omessa applicazione della scriminante della reciprocità delle offese, risultando dalla trascrizione della conversazione intercettata che la donna per prima aveva rivolto espressioni ingiuriose al coniuge. La parte civile ha depositato note difensive in data 26 novembre 2010, deducendo l’inammissibilità dell’avverso ricorso per tardività. Il ricorso è inammissibile sia perchè si limita a riproporre censure già prospettate con l’appello, tutte compiutamente delibate dal Tribunale; sia perchè manifestamente infondato; sia infine perchè prospetta il riesame del merito che in questa sede di legittimità è precluso se, come nel caso di specie, il Tribunale abbia dato contezza delle ragioni della decisione con motivazione ragionevole e condivisibile, comunque immune da vizi logici o contraddizioni. Manifestamente infondato e generico (perchè ripetitivo di un motivo di appello cui il Tribunale ha dato compiuta ed esauriente risposta) è infatti il motivo con il quale si deduce la tardività della querela, atteso che dall’imputazione si rileva come i reati fossero stati contestati come consumati il (OMISSIS), di modo che la querela proposta il 21 luglio 2003 era del tutto tempestiva. Nel resto il ricorso contesta la compiuta ed argomentata ricostruzione dei fatti operata nella sentenza impugnata.

Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.

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Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 07-07-2011) 03-10-2011, n. 35846 Archiviazione

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di D.N. E., persona offesa, avverso il decreto di archiviazione emesso dal GIP del Tribunale di Modena in data 29.9.2010 nel procedimento instaurato nei confronti di F.M. + 3, con cui veniva, altresì, dichiarata l’inammissibilità della proposta opposizione perchè priva dell’indicazione di nuovi elementi di prova.

Come sinteticamente esposto in ricorso, il procedimento penale in questione aveva trovato origine in una denuncia-querela per un infortunio sul lavoro subito 2.7.2008 dalla persona offesa, la quale aveva riportato lesioni gravissime a seguito di un schizzo di acido in un occhio, a causa del quale a due anni di distanza ancora non era guarita e, anzi, era stata di recente sottoposta a un secondo intervento chirurgico.

L’infortunio era avvenuto nell’esercizio delle proprie mansioni di addetta alle pulizie, come dipendente della ditta Manutencoop s.p.a., appaltatrice di servizi nell’Ospedale Baggiovara, gestito dall’A.U.S.L di Modena. Il prodotto utilizzato rientrava tra le sostanze pericolose di cui al D.Lgs. n. 52 del 1997. L’infortunata denunciava la mancata adozione, a suo tempo, da parte del datore di lavoro delle misure di prevenzione specifiche (occhiali protettivi) e il mancato svolgimento dei corsi di formazione ad hoc che consentissero al personale dipendente di utilizzare le sostanze con le modalità corrette e piena cognizione dei rischi lavorativi, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. d) e comma 2, lett. l), in relazione all’art. 36, comma 2, lett. b), n. 1. Tutta la documentazione medica acquisita confermava che le lesioni oculari erano qualificabili come conseguenza di causticazione da acido, esattamente sovrapponigli al rischio tipico del prodotto utilizzato dai dipendenti di Manutencoop s.p.a. come da scheda di sicurezza allegata. Il Pubblico Ministero presso la Procura di Modena, iscritta la notizia di reato, ai sensi de artt. 590 e 583 c.p., delegava le indagini alla medesima A.U.S.L. di Modena, in funzione Polizia Giudiziaria, all’esito delle quali presentava una prima richiesta di archiviazione opposta dalla persona offesa. A seguito di opposizione, il Pubblico Ministero effettivamente delegava all’A.U.S.L. parte delle nuove indagini, dalle quali, tra l’altro, emergeva che corso del 2008, presso quella stessa sede, l’Ospedale di Baggiovara, gestito dall’A.U.SL Modena, vi erano stati altri otto infortuni per schizzi di acido negli occhi a dipendenti della Manutencoop s.p.a., dello stesso tipo di quello occorso all’opponente. Si confermava, peraltro, quanto già emerso dalle prime indagini, vale a dire che non fossero stati forniti occhiali protettivi a tutti i dipendenti e alla D.N. in particolare, e che prima dell’infortunio i corsi di formazione non fossero stati tenuti.

Il ricorrente deduce la violazione di legge ed il vizio motivazionale nella parte in cui il provvedimento impugnato aveva dichiarato l’inammissibilità dell’opposizione alla richiesta di archiviazione assumendo la carenza dell’indicazione di nuovi elementi di prova.

Rappresenta, in secondo luogo, i medesimi vizi sopra indicati, nella parte in cui il provvedimento aveva disposto l’archiviazione de plano, senza che fosse stata ritenuta l’infondatezza della notizia di reato, o meglio tale infondatezza era stata ritenuta, atteso il modulo prestampato con il sistema delle caselle da sbarrare adoperato, ma non era possibile comprendere il vero presupposto della statuizione (insussistenza della condotta tipica o del nesso causale o dell’evento). Il Procuratore generale in sede, all’esito della requisitoria scritta, ha concluso per l’annullamento del provvedimento impugnato con trasmissione degli atti al GIP di Modena.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Mentre la seconda censura è inammissibile dal momento che il provvedimento di archiviazione è ricorribile per cassazione solo per violazione del contraddittorio, si deve ritenere fondato il primo motivo di ricorso, laddove si rileva che la motivazione fornita dal GIP è incongrua rispetto al contenuto dell’atto di opposizione, sia quanto alla testimonianza della Z. sia con riferimento alla richiesta estensione delle indagini anche oltre l’ambito della cooperativa, investendo, cioè, l’amministrazione ospedaliera.

Invero, la testimonianza della Zhor era stata invocata in relazione alla diluizione dell’acido, circostanza sulla quale non era mai stata prima sentita, sicchè illegittimamente il GIP ha completamente ignorato il primo tema di prova indicato non motivando in alcun modo al riguardo.

Inoltre, come rilevato dal P.G., pare indubitabile che il particolare ambiente di lavoro in cui doveva operare la p.o. fosse tale da poter richiedere verosimilmente la vigilanza di personale di quella struttura sanitaria, anche con riferimento all’uso del materiale di pulizia, sì da richiedere, in buona sostanza, anche una vigilanza o controllo al di fuori della società di pulizia.

Non possono costituire motivo di inammissibilità eventuali ragioni di infondatezza dei temi indicati nell’atto di opposizione, neppure ove attengano ad una valutazione prognostica dell’esito dell’investigazione suppletiva e delle relative fonti di prova indicate dalla parte offesa. Con la conseguenza che, in presenza di un’ammissibile opposizione della persona offesa, il G.I.P. non può che fissare l’udienza in camera di consiglio per la discussione, mentre qualora proceda "de plano" all’archiviazione, senza cioè ricorrere al procedimento camerale, il provvedimento di archiviazione deve considerarsi emesso con violazione della garanzia del contraddittorio (tratto da Cass. pen., sez. 4, 22.5.2008, n. 25585).

Consegue l’annullamento senza rinvio dell’impugnato provvedimento e la trasmissione degli atti al Tribunale di Modena per l’ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Modena per l’ulteriore corso.

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