Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 29-01-2013) 27-11-2013, n. 47186 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/



Svolgimento del processo

1. Il 03/08/2012, il Tribunale di Napoli emetteva un’unica ordinanza sui distinti gravami presentati da R.C., P.M. e F.F. avverso il provvedimento restrittivo adottato il 16/07/2012 nei confronti dei suddetti dal G.i.p. dello stesso Tribunale (che ne aveva disposto la custodia in carcere, perchè gravemente indiziati di avere partecipato alla associazione di tipo mafioso denominata "clan Gionta", finalizzata fra l’altro alla commissione di reati ex art. 629 c.p.)" – la richiesta di riesame presentata dal P. era dichiarata inammissibile, mentre venivano rigettate quelle concernenti le residue posizioni.

L’anzidetta declaratoria di inammissibilità derivava dal rilievo che nell’interesse del P. erano stati dedotti profili di doglianza esclusivamente in ordine alla qualificazione giuridica dell’addebito, senza che il titolo custodiale impugnato venisse censurato sul piano della gravità indiziaria o delle esigenze cautelari ravvisate quanto alla figura del prevenuto.

In relazione al F., premessa la sicura esistenza della consorteria criminale ipotizzata (fra l’altro, in base ai risultati di numerosissime conversazioni intercettate), il Tribunale evidenziava come dalle indagini compiute emergesse:

un suo ruolo di esattore di pagamenti estorsivi, affidatogli da tale N.T. (poi ucciso in un agguato del maggio 2011);

– una serie di colloqui con i suddetti P. e R., aventi ad oggetto le comuni attività illecite ed alcune reprimende che egli stesso aveva ricevuto in punto di fedeltà al sodalizio, tanto che gli era stata prospettata l’estromissione dal gruppo e (quale unica possibilità conseguente) l’eventuale affiliazione ad un clan rivale.

In punto di esigenze cautelari, l’ordinanza rilevava la mancata acquisizione di elementi idonei a far ritenere reciso il legame di tutti gli indagati con la compagine associativa, e la necessità di adottare la massima misura restrittiva onde "sradicare il soggetto dal territorio e dal clan di influenza".

2. Propone ricorso per Cassazione il difensore del F., che sollecita l’annullamento dell’ordinanza impugnata per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, censurandone anche la tecnica di redazione perchè caratterizzata dal rinvio per relationem al contenuto del provvedimento emesso dal G.i.p..

In particolare, il ricorrente sostiene che dalle intercettazioni ambientali richiamate nel primo titolo restrittivo non emerge l’adesione del F. al clan, bensì l’intenzione di N. T. di coinvolgere quest’ultimo in progetti di carattere criminale, peraltro da ritenere sue iniziative personali e non già assunte per conto di quella od altra associazione camorristica.

I colloqui con il P. non sarebbero poi in alcun modo ricollegabili ad attività di rilievo penale, e quelli con il R. avevano ad oggetto il risentimento di costui verso il F., perchè la moglie separata del primo intratteneva una relazione con l’odierno ricorrente: era per questo che il R., "tra il serio e il faceto", aveva prospettato al rivale di procurarsi una protezione in ambito criminale, a nulla rilevando la circostanza che in una conversazione lo stesso R. avesse ricordato genericamente all’interlocutore di avere "fatto i movimenti" e "rischiato la carcerazione" insieme a lui.

3. Propone altresì ricorso il P., con atto da lui personalmente sottoscritto.

Il ricorrente lamenta difetto ed illogicità della motivazione circa la ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, richiamando la giurisprudenza di legittimità in ordine alle regole da applicare nella valutazione delle chiamate in reità o correità: nel caso di specie, non sarebbe stata rispettata l’esigenza della ricerca di doverosi riscontri esterni individualizzanti alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia circa la sua posizione, oggetto di delazioni generiche e prive di riferimenti di sorta a concreti episodi delittuosi a lui ascrivibili.

Motivi della decisione

1. I ricorsi debbono qualificarsi inammissibili.

1.1 Quanto al F., è di immediata evidenza come la difesa proponga in questa sede una lettura delle conversazioni intercettate alternativa a quella fatta propria dai giudici di merito.

Alla Corte di Cassazione deve invece ritenersi preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi o diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa, dovendo il giudice di legittimità soltanto controllare se la motivazione della decisione di merito sia intrinsecamente razionale e capace di rappresentare e spiegare l’iter logico seguito. Quindi non possono avere rilevanza le censure che si limitano ad offrire una lettura alternativa delle risultanze probatorie, e la verifica della correttezza e completezza della motivazione non può essere confusa con una nuova valutazione delle risultanze acquisite: la Corte, infatti, "non deve accertare se la decisione di merito propone la migliore ricostruzione dei fatti, nè deve condividerne la giustificazione, ma limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento" (v., ex plurimis, Cass., Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, Elia).

Nè i parametri di valutazione possono dirsi mutati per effetto delle modifiche apportate all’art. 606 c.p.p. con la L. n. 46 del 2006, essendo stato affermato e più volte ribadito che anche all’esito della suddetta riforma "gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell’apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa e (…), pertanto, restano inammissibili, in sede di legittimità, le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del risultato probatorio" (Cass., Sez. 5, n. 8094 dell’11/01/2007, Ienco, Rv 236540).

Nella fattispecie, al contrario, la difesa punta proprio a far rivalutare a questa Corte le emergenze istruttorie, occupandosi soltanto degli elementi di fatto a dispetto della dedotta sussistenza di vizi ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e): non a caso, anche in sede di discussione orale la difesa ha particolarmente insistito su un presunto "travisamento dei fatti" (e non già della prova) in cui sarebbe incorso il Tribunale di Napoli.

1.2 L’inammissibilità del ricorso del P. deriva invece dalla manifesta incoerenza delle ragioni di doglianza rispetto al contenuto del provvedimento impugnato. Il Tribunale risulta avere preso atto che la richiesta di riesame presentata involgeva soltanto questioni relative alla qualificazione giuridica degli addebiti (in particolare, quanto alla ravvisabilità o menò in capo all’indagato della veste di reggente del sodalizio, piuttosto che di mero partecipe) rendendo così il gravame inammissibile per difetto di interesse; l’odierno ricorso, senza in alcun modo confrontarsi con le argomentazioni adottate dai giudici di merito, si risolve invece in una censura del giudizio di attendibilità che sarebbe stato espresso sul conto dei soggetti da cui provengono le chiamate in reità od in correità a carico del P..

2. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., segue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla loro volontà (v.

Corte Cost, sent. n. 186 del 13/06/2000) – al pagamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di Euro 1.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti.

Dal momento che alla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del F. e del P., dovranno curarsi gli adempimenti previsti dalla norma indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi, e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2013


Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 01-02-2011, n. 902

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

Espone il ricorrente, già Presidente della Sezione giurisdizionale per la Regione Campania della Corte dei Conti per il periodo 19992007, di essere stato collocato in quiescenza a far tempo dal 21 dicembre 2007.

Assume l’illegittimità della determinazione con la quale il Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti ha deliberato di non conferire il titolo di Presidente onorario sulla base delle seguenti censure:

Eccesso di potere per contraddittorietà con le deliberazioni del Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti dell’8,9 e 10 aprile 1991, del 24 febbraio 1997 e del 21 giugno 1999. Eccesso di potere sotto il profilo dell’erronea valutazione dei presupposti di fatto.

Nel rilevare come, a fondamento del mancato riconoscimento del titolo de quo, rileverebbero asserite ragioni di demerito concernenti l’insufficiente smaltimento del contenzioso pensionistico arretrato pendente dinanzi alla Sezione giurisdizionale per la Campania, assume il ricorrente come tale assunto sia affatto privo di consistenza, atteso che – a ciò sollecitato dal Consiglio di Presidenza con deliberazione del 1718 maggio 2006 – il dott. S. avrebbe adottato le necessarie iniziative per lo smaltimento delle pratiche arretrate in materia pensionistica (comunque osservandosi che, nell’arco temporale durante il quale l’interessato ha svolto le funzioni presidenziali, le pendenze delle controversie della specie hanno subito una decisa contrazione).

Nell’illustrare, con dettagliato ragguaglio numerico, le sopra indicate circostanze, ribadisce parte ricorrente la carenza di dimostrati presupposti a fondamento dell’avversata determinazione.

Con motivi aggiunti notificati alla controparte e depositati in atti il 9 luglio 2008, il dott. S. – sulla base dell’acquisita conoscenza del verbale della seduta del Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti nel corso della quale il titolo onorifico in discorso è stato riconosciuto ad altri colleghi – ha articolato le seguenti, ulteriori, doglianze:

Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge 241/1990. Violazione e falsa applicazione dell’art. 79 del R.D. 12 ottobre 1933 n. 1364 e della deliberazione 313/CP/99 della Corte dei Conti. Eccesso di potere sotto i profili della erronea valutazione dei presupposti di fatto e della disparità di trattamento.

Nell’osservare, preliminarmente, come il provvedimento impugnato non sia sorretto da alcun apparato motivazionale, soggiunge il ricorrente che il Consiglio di Presidenza non avrebbe tenuto nella necessaria considerazione i criteri di cui all’epigrafata delibera, rilevanti ai fini del conferimento del titolo di Presidente onorario della Corte.

Viene ulteriormente osservato che, in una precedente vicenda analoga, questa Sezione ha rilevato l’insufficienza motivazionale dell’atto deliberativo di diniego del Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti; rilevandosi, peraltro, come il titolo di che trattasi sia stato conferito ad altri colleghi dell’odierno ricorrente, con riveniente disparità di trattamento.

Nel dare atto della carente esplicitazione, ad opera del Consiglio di Presidenza, di "formali elementi di demerito" a proprio carico, ribadisce ancora una volta il dott. S. – con analitici ragguagli numerici – la produttività della Sezione durante il periodo di svolgimento delle funzioni presidenziali.

Conclude parte ricorrente insistendo per l’accoglimento del gravame, con conseguente annullamento degli atti oggetto di censura.

Il Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti, costituitosi in giudizio, ha eccepito l’infondatezza delle esposte doglianze, invocando la reiezione dell’impugnativa.

Il ricorso viene ritenuto per la decisione alla pubblica udienza del 26 gennaio 2011.

Motivi della decisione

1. Le argomentazioni esplicitate dall’Avvocatura Generale dello Stato con memoria depositata in giudizio il 22 dicembre 2010 – ed asseverate dai rilievi documentali dalla stessa difesa erariale versati in atti il precedente 15 dicembre – persuadono il Collegio dell’infondatezza del proposto gravame.

Nell’adunanza del 25 gennaio 2005, a fronte della rilevata presenza di un arretrato concernente il contenzioso pensionistico presso la Sezione giurisdizionale della Campania, il Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti demandava alla Terza Commissione lo svolgimento di approfondimenti istruttori.

A tale fine, acquisiti i richiesti chiarimenti da parte del Presidente del predetto ufficio giudiziario (l’odierno ricorrente dott. S.), veniva disposta un’indagine conoscitiva presso la Sezione campana della Corte, avuto anche riguardo alle segnalazioni fatte pervenire dal dirigente della Sezione stessa fin dal 2004, attestanti criticità nell’arretrato degli affari contenziosi pendenti.

Nella relazione rassegnata dalla Commissione di indagine in data 3 maggio 2006, emergeva la presenza di ricorsi pendenti nel numero di 30.771, dei quali 4.782 non informatizzati e racchiusi in pacchi a suo tempo trasmessi dalle soppresse Sezioni pensionistiche centrali.

Per l’effetto di tali risultanze ispettive, il Consiglio di Presidenza invitava (con deliberazione assunta nell’adunanza del 1718 maggio 2006) l’odierno ricorrente a predisporre un piano di smaltimento dell’arretrato, al fine di pervenire ad un riassorbimento dello stesso nell’arco di un quinquennio.

I rilievi come sopra formulati ricevevano riscontro, da parte del ricorrente, con nota del 20 giugno 2006, nella quale veniva indicata la pendenza di n. 29.168 giudizi, dei quali n. 1450 pronti per l’estinzione e n. 1250 da estinguere nel gennaio 2007 al maturare delle scadenze.

Nel ribadire le già formulate osservazioni critiche, la Commissione istruttoria del Consiglio di Presidenza redigeva (il 30 novembre 2006) un documento finale ed individuava le linee di intervento (contemplanti anche l’assegnazione di magistrati destinati allo svolgimento di tale attività) per lo smaltimento dell’arretrato presso la Sezione partenopea della Corte.

2. Quanto all’atto deliberativo con il quale il Consiglio di Presidenza ha negato all’odierno ricorrente il conferimento del titolo di Presidente onorario della Corte dei Conti – oggetto della presente impugnativa – va in primo luogo osservato che, alla stregua delle indicazioni di cui alle deliberazioni nn. 88/CP/1991, 266/CP/1991, 117/CP/1997 (modificate ed integrate dalla deliberazione 313/CP/1999), vengono in considerazione, ai fini di che trattasi, i seguenti elementi di valutazione:

– inesistenza di motivi di demerito;

– anzianità nella qualifica pari ad anni 2;

– esercizio della funzione di presidenza in una sezione o di un ufficio di coordinamento;

– "presenza, nel servizio complessivamente prestato, di elementi di speciale distinzione rispetto ai normali parametri di esercizio delle funzioni".

Ciò posto, la denunziata carenza motivazionale che inficerebbe l’avversato atto deliberativo risulta, per tabulas, smentita alla stregua delle considerazioni e delle osservazioni formulate da taluni componenti dell’organo di autogoverno della magistratura contabile nel corso dell’adunanza tenutasi il 13 marzo 2008.

In tale sede, non veniva rilevata, quanto alla personalità dell’odierno ricorrente, la presenza di quegli elementi di "speciale distinzione rispetto ai normali parametri di esercizio delle funzioni" richiesti dalla suindicata normativa ai fini del conferimento del titolo onorifico de quo, con riferimento "alla situazione di arretrato pensionistico registratasi presso la Sezione di Napoli, di molto superiore a quella delle altre Sezioni, tanto che fu necessario istituire una speciale Commissione di indagine".

In tal senso, la presenza delle obiettive criticità riscontrate nella formazione – e, soprattutto, nel mancato smaltimento – dell’arretrato (concretamente avviata solo dopo i condotti accertamenti ispettivi), è stata ritenuta idoneamente comprovante l’assenza del presupposto in precedenza ribadito; ulteriormente osservandosi – con valutazione che, invero, appare indenne da censurabilità nel quadro del sindacato esercitabile nella presente sede di legittimità – che, lungi dal conseguire ad una valutazione di mera assenza di demerito, il conferimento del titolo in discorso postuli, piuttosto, la dimostrata sussistenza di "titoli di particolare distinzione" nella fattispecie non riscontrati in capo al dott. S..

3. Escluso che, sulla base dell’applicabile disciplina, il conferimento del titolo di Presidente onorario della Corte dei Conti sia caratterizzato da una sorta di "automatismo", va piuttosto rilevato che il relativo riconoscimento postula lo svolgimento di un apprezzamento latamente discrezionale che, pur inalveato dalle coordinate delineate dai rammentati atti deliberativi del Consiglio di Presidenza, nondimeno rientra nelle prerogative esercitabili dall’organo di autogoverno della magistratura contabile.

In tale quadro, fuori dal ricorrere di ipotesi di travisamento e/o errato apprezzamento dei presupposti di fatto, di inesistenza ovvero inadeguatezza e/o incongruità motivazionale, nonché di manifesta illogicità, la valutazione del Consiglio di Presidenza si dimostra insuscettibile di sindacato di legittimità.

Nell’escludere che le risultanze come sopra versate in atti dalla difesa erariale indichino, ancorché con attitudine meramente indiziante, l’emersione delle tipologie inficianti sopra indicate – ed ancora una volta ribadita l’adeguatezza motivazione della gravata deliberazione, alla luce delle considerazioni rassegnate da taluni componenti del Consiglio di Presidenza nel corso dell’adunanza che ha condotto all’adozione dell’impugnato atto – va quindi esclusa la fondatezza delle doglianze dal ricorrente articolate con l’atto introduttivo del giudizio e con i motivi aggiunti successivamente proposti: dovendosi, da ultimo, escludere la rilevanza del pure dedotto vizio di disparità di trattamento (dal ricorrente denunziato con riferimento alle modalità di accertamento dei presupposti per il conferimento del titolo onde trattasi nei confronti di altri magistrati della Corte) atteso che, quand’anche il rilievo di che trattasi si rivelasse suscettibile di positiva delibazione, nessuna apprezzabile utilità conseguirebbe per la posizione giuridica dal dott. S. dedotta in giudizio.

4. Le considerazioni dianzi rassegnate inducono il Collegio a ribadire l’anticipato giudizio di infondatezza delle censure esposte con il mezzo di tutela all’esame: che deve, conseguentemente, essere respinto.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) respinge il ricorso indicato in epigrafe.

Condanna il ricorrente dott. S.S. al pagamento delle spese di giudizio in favore, del Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti, costituitosi in giudizio, per complessivi Euro 1.500,00 (euro mille e cinquecento/00)

.Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Giorgio Giovannini, Presidente

Roberto Politi, Consigliere, Estensore

Elena Stanizzi, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, 01-07-2010, n. 2691 AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

Con il presente gravame la società ricorrente, partecipante alla procedura negoziata da aggiudicarsi secondo il criterio del prezzo più basso indetta da A2A S.p.a. per la fornitura triennale di carburante mediante tessere magnetiche – procedura avente una base d’asta di 5.000.000 di euro, con possibilità di incremento, ad insindacabile giudizio di A2A, del 50 % alle medesime condizioni contrattuali – impugna i provvedimenti indicati in epigrafe, con i quali la società intimata ha escluso la ricorrente medesima dalla procedura in questione, aggiudicandola in via provvisoria alla società controinteressata. Secondo l’assunto della stazione appaltante, infatti, la ricorrente avrebbe previsto nella propria offerta la cessione del credito derivante dal contratto di fornitura ad altra società, la Vele Finanziaria S.r.l., seppur dalla stessa controllata, previsione in contrasto con la lex specialis di gara (art. 15 delle condizioni generali di acquisto).

A sostegno del proprio gravame, la ricorrente deduce i seguenti motivi di diritto:

Violazione e falsa applicazione delle prescrizioni di gara, eccesso di potere per travisamento dei fatti e carenza di presupposti, atteso che non si tratterebbe di cessione del credito, ma di mero mandato all’incasso;

in via subordinata, illegittimità della lex specialis e, in particolare, dell’art. 15 delle Condizioni generali per irragionevolezza e contraddittorietà intrinseca, nonché per violazione e falsa applicazione del principio di cedibilità del credito e degli artt. 1260 e 1341 c.c. e 117 d.lgs. 163/2006.

Si è costituita l’amministrazione intimata, che ha eccepito preliminarmente l’irricevibilità del ricorso nella parte in cui si contesta la legittimità dell’art. 15 delle condizioni generali di acquisto, disposizione che, prevedendo il divieto di cessione del credito ed avendo, dunque, portata immediatamente lesiva per la ricorrente, avrebbe dovuto essere immediatamente impugnata dalla stessa. L’amministrazione ha, comunque, chiesto che il ricorso sia respinto per infondatezza nel merito.

Con ordinanza n. 556/09 del 7 maggio 2009 la sezione ha accolto l’istanza cautelare di sospensione dei provvedimenti impugnati.

Con successivo ricorso per motivi aggiunti, la ricorrente ha impugnato, altresì, espressamente, il verbale del 12 marzo 2009 di aggiudicazione provvisoria della procedura alla controinteressata, oltre che di tutti gli altri verbali di gara, nonché la comunicazione alla controinteressata dell’aggiudicazione provvisoria e l’eventuale provvedimento di aggiudicazione definitiva, se intervenuto, deducendo la violazione degli artt. 21 e 38 del D.P.R. n. 445/00, del punto VI.3 del bando di gara, dell’art. 73. comma 2, del d.lgs. n. 163/06 e l’eccesso di potere per sviamento, disparità di trattamento, travisamento dei fatti ed irrazionalità manifesta in ragione dell’illegittimità dell’omessa esclusione della T.I. S.p.a., società controinteressata, che non avrebbe presentato la documentazione attestante l’autenticità della firma del soggetto che ha sottoscritto la domanda di partecipazione, come previsto al punto VI.3 del bando di gara; ha dedotto, inoltre, illegittimità in via derivata.

Si è costituita la società controinteressata, che ha chiesto che il ricorso sia respinto per infondatezza nel merito, eccependo preliminarmente l’irricevibilità del ricorso nella parte in cui si contesta la legittimità dell’art. 15 delle condizioni generali di acquisto.

Con ordinanza istruttoria n. 184/09 dell’8 ottobre 2009, la sezione ordinava alla ricorrente di produrre documentazione integrativa, con particolare riferimento al contratto che regolava il rapporto negoziale tra K.P.I. S.p.a. e Vela Finanziaria S.r.l. al momento della presentazione dell’offerta nella procedura di specie, ordinanza a cui la ricorrente ottemperava mediante deposito in data 6 novembre 2009.

Successivamente le parti hanno prodotto memorie a conferma delle rispettive conclusioni.

Alla pubblica udienza del 16.6.2010, il gravame è stato, quindi, trattenuto per la decisione.

Motivi della decisione

Il collegio ritiene che il ricorso sia fondato per il primo motivo di diritto, con il quale la ricorrente ha dedotto la violazione delle prescrizioni di gara e l’eccesso di potere per travisamento dei fatti e carenza di presupposti. Si ritiene, infatti, che le modalità di pagamento indicate dalla ricorrente nella propria offerta integrassero lo schema del mandato all’incasso e non della cessione del credito.

Secondo il costante orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte, la cessione di credito ed il mandato irrevocabile all’ incasso, pur potendo essere utilizzati per raggiungere le medesime finalità solutorie o di garanzia, si differenziano sostanzialmente e sono incompatibili, poiché la cessione produce l’immediato trasferimento del credito ad altro soggetto, che diviene titolare della legittimazione esclusiva a pretendere la prestazione del debitore, mentre il mandato in rem propriam conferisce al mandatario solo la legittimazione a riscuotere il credito in nome e per conto del mandante, che ne conserva la titolarità esclusiva, con la conseguenza che il creditore può validamente cedere il proprio credito anche dopo aver conferito ad altro soggetto un mandato irrevocabile all’ incasso del suddetto credito, sempre che, prima della cessione, il mandatario in rem propriam non abbia già incassato le somme relative, atteso che tale fatto, determinando l’estinzione del credito, ne renderebbe impossibile la cessione (cfr. Cass. civ., sez. III, 12 dicembre 2003, n. 19054).

Il mandato all’incasso non comporta, dunque, a favore del mandatario, a differenza della cessione, alcun trasferimento del credito, di cui rimane titolare il mandante. Di conseguenza, solo al momento in cui viene incassata la somma da parte del mandatario sorge nei confronti di quest’ultimo l’obbligo di restituire quanto riscosso.

E’ evidente, pertanto, che il momento genetico di una tale obbligazione del mandatario è da individuare con riferimento non già al conferimento del mandato, ma all’atto della riscossione del debito del terzo, in quanto è da tale momento che sorge l’obbligo di restituzione della relativa somma al mandante (Cass. civ., sez. I, 7 maggio 2009, n. 10548).

Nella fattispecie in questione, dall’esame della documentazione versata in atti, ed in particolare dall’offerta formulata dalla ricorrente, nonché dalla documentazione prodotta in ottemperanza all’ordinanza istruttoria di questa sezione, si rileva che il credito derivante dal corrispettivo della fornitura di carburante sarebbe sempre rimasto nella titolarità di K., che, infatti, avrebbe provveduto alla relativa fatturazione, mentre solo l’incasso delle somme relative sarebbe stato effettuato con versamento su conti bancari intestati alla controllata Vela Finanziaria. Lo schema ricalca, dunque, quello delle convenzioni stipulate dalla ricorrente con Consip S.p.a. per la fornitura di carburante mediante fuel card per le pubbliche amministrazioni, prodotte in atti, nelle quali la stessa utilizza l’istituto del mandato all’incasso a Vele Finanziaria per la riscossione dei relativi importi maturati, come si rileva dall’esame delle convenzioni medesime, nonché della corrispondenza intercorsa tra K. e Vele in relazione a tale tipo di fornitura, nelle quali ultime, peraltro, si fa espresso riferimento al ricorso all’istituto giuridico del mandato all’incasso. Né pare possibile applicare alla fattispecie in questione la scrittura privata stipulata tra la ricorrente e la Vele Finanziaria in data 1.4. 2001, pure versata in atti, atteso che tale scrittura contempla le ipotesi di fornitura di carburante ai clienti privati con pagamento mediante fuel card rilasciate agli stessi in base a contratti stipulati direttamente dalla Vele e non da K., diversamente dalla fattispecie che ci occupa, in cui è la ricorrente che stipula il contratto e che fattura gli importi ricavati dalla fornitura – e che, quindi, procederà al recupero del credito nell’eventuale ipotesi di mancato pagamento – mentre alla Vele è delegato il mero incasso delle somme su conti correnti alla stessa intestati.

Il provvedimento di esclusione adottato nei confronti della ricorrente è, dunque, illegittimo, non essendo incorsa la società ricorrente nel divieto di cessione del credito disposto dall’art. 15 delle condizioni generali di acquisto. Né possono rilevare, in proposito, le considerazioni espresse dalla difesa delle controparti circa l’esistenza di altre cause di esclusione della ricorrente, seppur non citate nel provvedimento adottato, di cui risulterebbe, in ogni caso, la legittimità in virtù dell’applicazione dell’art. 21 octies della legge n. 241/90. Per il costante orientamento della giurisprudenza amministrativa, infatti, è inammissibile l’integrazione postuma della motivazione di un atto amministrativo, realizzata mediante gli atti difensivi predisposti dall’amministrazione resistente, e ciò anche dopo le modifiche apportate alla legge 7 agosto 1990, n. 241, dalla l. 11 febbraio 2005 n. 15, rimanendo sempre valido il principio secondo cui la motivazione del provvedimento non può essere integrata nel corso del giudizio con la specificazione di elementi di fatto, dovendo la motivazione precedere e non seguire ogni provvedimento amministrativo, a tutela del buon andamento amministrativo e dell’esigenza di delimitazione del controllo giudiziario.

Anche il ricorso per motivi aggiunti è fondato.

Come risulta dalla documentazione versata in atti, la Total ha presentato la sua domanda di partecipazione alla procedura e le relative dichiarazioni senza allegare la copia del documento di identità del soggetto sottoscrittore attestante l’autenticità della firma e, solo in seguito ad espressa richiesta da parte della stazione appaltante in data 22 dicembre 2008, ha integrato tale domanda producendo la copia del documento di identificazione.

Tali circostanze di fatto non risultano contestate in alcun modo dalle controparti.

La stazione appaltante, quindi, invece di escluderla dalla gara, l’ha invitata a regolarizzare la sua posizione.

Tale modus operandi non pare legittimo.

Alla luce del granitico orientamento della giurisprudenza amministrativa, infatti, deve essere disposta l’esclusione dalla gara d’appalto del concorrente che non abbia allegato fotocopia del documento di riconoscimento alla dichiarazione sostitutiva e ai documenti prodotti in fotocopia autocertificata, atteso che l’obbligo di produrre copia del documento di identità risulta inderogabile in considerazione dell’utilizzazione di tale forma di semplificazione, nè è data possibilità di regolarizzazione o integrazione del documento mancante, nel rispetto anche della "par condicio" tra i concorrenti (cfr., fra le tante, Cons. Stato, sez. IV, 14 febbraio 2005, n. 435).

Nella previsione di cui al combinato disposto degli art. 21, comma 1, e 38, commi 2 e 3, d.P.R. 445/2000, l’allegazione della copia fotostatica, sia pure non autenticata, del documento di identità dell’interessato vale a conferire legale autenticità alla sua sottoscrizione apposta in calce ad una istanza o ad una dichiarazione, e non rappresenta un vuoto formalismo ma semmai si configura come l’elemento della fattispecie normativa diretto a comprovare, oltre alle generalità del dichiarante, l’imprescindibile nesso di imputabilità soggettiva della dichiarazione a una determinata persona fisica; pertanto, la mancata allegazione del documento di identità non costituisce una mera irregolarità sanabile con la sua produzione postuma, ma integra gli estremi di una palese e insanabile violazione della disciplina regolatrice della procedura amministrativa (Cons. Stato, sez.V, 7 novembre 2007, n. 5761).

Ciò, anche in considerazione dell’impossibilità di configurare la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione come una mera irregolarità formale, suscettibile di sanatoria, considerato che una dichiarazione non sottoscritta è priva di un elemento essenziale per la sua giuridica esistenza, con la conseguenza che l’eventuale regolarizzazione si tradurrebbe in un’integrazione dell’offerta proposta, configurandosi perciò come una violazione del principio della par condicio nei riguardi di altri concorrenti che, nei termini imposti, hanno osservato le regole del bando.

Da tali considerazioni emerge l’illegittimità dell’operato della stazione appaltante, che ha invitato la controinteressata a regolarizzare la propria domanda invece di escluderla, in palese violazione del principio della par condicio fra i partecipanti alla gara.

Alla luce delle suesposte considerazioni, assorbendosi gli ulteriori motivi dedotti – dei quali, di conseguenza, si ritiene inutile anche vagliare le relative eccezioni pregiudiziali per ragioni di economia processuale – il ricorso va accolto, unitamente al ricorso per motivi aggiunti, disponendosi, per l’effetto, l’annullamento dei provvedimenti impugnati di esclusione dalla gara della ricorrente e di aggiudicazione della stessa alla controinteressata.

In considerazione della novità delle questioni trattate, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio, salvo il contributo unificato, di cui si dispone il rimborso a carico delle parti soccombenti, in via solidale.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – prima sezione – accoglie il ricorso in epigrafe ed il ricorso per motivi aggiunti e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati, come in motivazione.

Spese compensate, salvo il contributo unificato, per il quale si dispone il rimborso a carico delle parti soccombenti in via solidale.

La presente sentenza sarà eseguita dall’amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 16 giugno 2010 con l’intervento dei Magistrati:

Elena Quadri, Presidente FF, Estensore

Hadrian Simonetti, Referendario

Marco Poppi, Referendario

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Corte Costituzionale, Sentenza n. 409 del 2005 ISTRUZIONE PUBBLICA E PRIVATA Questioni di legittimità costituzionale Titoli di studio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Ritenuto in fatto

1.— Nel corso di un giudizio amministrativo – promosso da alcune assistenti sociali avverso il decreto col quale il Rettore dell’Università degli studi della Calabria aveva annullato l’iscrizione delle medesime al corso di laurea specialistica in programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali – il Tribunale amministrativo regionale della Calabria, sede di Catanzaro, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 33, 34 e 35 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 22 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione).

In punto di fatto il TAR osserva che l’Università della Calabria aveva bandito, in data 17 dicembre 2002, un concorso per l’accesso al corso di laurea specialistica sopra menzionata, stabilendo tra i requisiti di ammissione il possesso del diploma di assistente sociale; le ricorrenti avevano partecipato con successo alla selezione, iscrivendosi al relativo corso di studi, partecipando alle attività didattiche e sostenendo gli esami prescritti. A seguito dell’entrata in vigore dell’art. 22 della legge n. 3 del 2003 – norma di carattere interpretativo in base alla quale i diplomi di assistente sociale validi ai fini dell’accesso ai corsi di laurea specialistica, ai master ed agli altri corsi di formazione post-base sono soltanto i diplomi universitari di assistente sociale – il Rettore dell’Università aveva emanato il provvedimento impugnato, col quale aveva annullato l’iscrizione delle ricorrenti, in quanto esse avevano sì conseguito il diploma di assistente sociale, ma non quello universitario, risultando quindi prive dei requisiti di accesso richiesti in via retroattiva dalla norma in esame.

Impugnato il provvedimento, il TAR remittente ne aveva accolto incidentalmente la richiesta di sospensiva, ma tale pronuncia era stata annullata dal Consiglio di Stato.

Ciò posto, il giudice a quo rileva che la norma in questione costituisce, per espressa previsione legislativa, l’interpretazione autentica dell’art. 1, comma 10, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito con modificazioni nella legge 8 gennaio 2002, n. 1, il quale stabilisce che i diplomi conseguiti in base alla precedente normativa dagli appartenenti alle professioni sanitarie, nonché i diplomi di assistente sociale, siano validi ai fini dell’accesso ai corsi di laurea specialistica, ai master ed agli altri corsi di formazione post-base di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, del Ministro dell’università e della ricerca scientifica. In base a tale norma, quindi, non c’era alcun dubbio sul fatto che le ricorrenti avessero diritto all’iscrizione al corso di laurea specialistica; la norma impugnata, invece, interpretando autenticamente (e, perciò, con efficacia retroattiva) quella precedente, ha fatto sì che le medesime ricorrenti non avessero più tale diritto, donde la rilevanza della presente questione di legittimità costituzionale, dal cui esito dipende la decisione del giudizio a quo.

Il TAR rileva che l’art. 22 della legge n. 3 del 2003, nonostante la sua qualificazione di norma interpretativa, è in realtà una norma innovativa, poiché la scelta del legislatore di riconoscere validità, a determinati fini, al solo diploma universitario di assistente sociale non rientra tra le possibili interpretazioni del testo della norma interpretata, in base alla quale era invece chiaro che il diploma di assistente sociale, senza distinzioni di sorta, desse diritto di accesso al corso di laurea specialistica in oggetto.

Richiamando, quindi, la giurisprudenza costituzionale in materia di leggi interpretative, il giudice remittente osserva che il legislatore può porre norme che retroattivamente precisino il significato di altre preesistenti, ovvero impongano una delle possibili varianti di senso nel testo interpretato, purché compatibilmente col tenore letterale di questo; nel caso specifico, però, il significato della norma interpretata fissato dalla legge di interpretazione rappresenta una novità, sicché non sarebbe corretto parlare di semplice legge interpretativa. E, per dimostrare tale assunto, il TAR della Calabria compie un rapido richiamo di altre norme del settore. Innanzitutto, il giudice a quo cita il d.P.R. 15 gennaio 1987, n. 14, che, nel razionalizzare la disciplina del diploma di assistente sociale riconoscendo il diploma rilasciato dalle scuole dirette a fini speciali universitarie come «unico titolo abilitante per l’esercizio della professione di assistente sociale», ha tuttavia espressamente previsto (artt. 3, 4, 5 e 6) la salvaguardia, a determinate condizioni, dei diplomi di assistente sociale conseguiti presso le scuole universitarie all’epoca già esistenti (art. 3), ovvero dei diplomi comunque conseguiti da coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto, fossero già in servizio come assistenti sociali nell’amministrazione dello Stato o in altre amministrazioni pubbliche (art. 4), ovvero, in via transitoria, dei diplomi conseguiti all’esito del completamento di corsi già iniziati e svolti presso scuole dichiarate idonee tramite decreto ministeriale (art. 6). L’art. 5 del d.P.R. n. 14 del 1987, infine, con norma di chiusura, ha consentito l’equipollenza dei diplomi conseguiti in precedenza, in situazioni diverse da quelle dianzi elencate, a condizione che gli aspiranti avessero sostenuto con esito positivo un apposito esame di convalida presso le università.

Dalla lettura della suddetta normativa – coordinata con l’art. 5 della successiva legge 23 marzo 1993, n. 84, istitutiva dell’albo professionale e dell’ordine degli assistenti sociali, e con gli artt. 22 e seguenti del d.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 – risulterebbe chiaramente, a detta del giudice remittente, la preoccupazione del legislatore di salvaguardare i diplomi di assistente sociale conseguiti in virtù delle precedenti discipline. Nell’ambito di un sistema così delineato, quindi, si inserisce in modo del tutto coerente la norma dell’art. 1, comma 10, del d.l. n. 402 del 2001, convertito nella legge n. 1 del 2002, mentre risulta nuovo e dissonante l’effetto che viene a crearsi in forza della norma impugnata la quale, a detta del TAR della Calabria, avrebbe «mascherato norme effettivamente innovative dotate di efficacia retroattiva». Nel caso specifico, inoltre, la norma di interpretazione autentica non sarebbe rispettosa dei canoni individuati dalla giurisprudenza di questa Corte, in base alla quale tale tipo di legge si giustifica per la necessità di chiarire uno dei possibili sensi della norma interpretata o per eliminare eventuali incertezze interpretative o contrasti giurisprudenziali, esigenze che non sorgevano per la norma oggetto di interpretazione.

L’art. 22 della legge n. 3 del 2003, inoltre, appare al remittente viziato da irragionevolezza ed in contrasto con alcuni fondamentali valori costituzionali. Esso, infatti, sarebbe lesivo dell’affidamento delle posizioni soggettive maturate in capo alle ricorrenti che avevano già superato la fase di ammissione al corso di laurea specialistica nel momento in cui la norma è entrata in vigore. Essa, inoltre, determinerebbe anche una violazione del principio della parità di trattamento, poiché coloro i quali, come le ricorrenti, hanno conseguito diplomi di assistente sociale non universitari ma rientranti nelle ipotesi dei menzionati artt. 3, 4 e 6 del d.P.R. n. 14 del 1987 non hanno dovuto usufruire della procedura di convalida di cui all’art. 5 del decreto stesso in quanto ritenuta superflua; con la paradossale conseguenza che i diplomi convalidati dalle scuole universitarie (in base al citato art. 5) consentirebbero la partecipazione alle lauree specialistiche ed ai corsi post-base di cui alla norma impugnata, mentre altrettanto non potrebbe avvenire per i diplomi che erano ab origine equiparati a quelli universitari e che perciò erano esclusi dal procedimento di convalida.

Oltre alle molteplici violazioni dell’art. 3 Cost., infine, il TAR osserva che la norma impugnata, stabilendo un rigido ed automatico divieto di accesso alla laurea specialistica, del tutto svincolato da «requisiti negativi di capacità e di merito», si pone altresì in contrasto con gli artt. 33, 34 e 35 Cost., comportando violazione del diritto all’accesso ai gradi più elevati degli studi ed al mondo del lavoro e delle professioni.

2.— Si sono costituite in giudizio tutte le parti private ricorrenti, con un’unica memoria difensiva, chiedendo che la prospettata questione venga dichiarata fondata, con argomentazioni analoghe a quelle dell’ordinanza di rimessione.

Considerato in diritto

1.— Il Tribunale amministrativo regionale della Calabria, sede di Catanzaro, dubita, in riferimento agli artt. 3, 33, 34 e 35 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell’art. 22 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione), recante la rubrica «Disposizione interpretativa».

Secondo il remittente l’autoattribuzione della qualifica di disposizione interpretativa ed il suo tenore letterale comportano che alla norma sia riconosciuta efficacia retroattiva e ciò, oltre ad accentuare la sua intrinseca irragionevolezza, è di per sé causa di illegittimità in quanto lede il principio dell’affidamento, fondato sulla equipollenza dei titoli richiesti dalla disciplina preesistente per l’attribuzione della qualifica di assistente sociale. Nella norma censurata sarebbero pertanto da ravvisare profili di violazione dell’art. 3 della Costituzione.

Il remittente sostiene, inoltre, che l’art. 22 citato viola anche gli artt. 33, 34 e 35 Cost., i quali garantiscono il diritto allo studio ed all’accesso ai gradi più alti degli studi, oltre che al mondo del lavoro e delle libere professioni in base alle proprie capacità e ai propri meriti.

2.— Si rileva, anzitutto, l’inammissibilità degli ultimi profili di censura, che si esauriscono nella mera evocazione dei parametri costituzionali, non sorretta da congrua motivazione.

3.— La questione deve invece essere scrutinata nel merito riguardo alla denuncia di contrasto della norma impugnata con l’art. 3 della Costituzione.

Si premette che va condivisa la tesi del remittente, conforme al costante indirizzo di questa Corte, secondo la quale la disposizione censurata ha efficacia retroattiva. Confortano, infatti, tale opinione la rubrica, che la definisce «Disposizione interpretativa», e il suo tenore letterale: «il comma 10 del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402 … s’interpreta nel senso che …».

Ora, al di fuori della materia penale, rientrante nel precetto dell’art. 25, secondo comma, Cost., ciò che conta precipuamente ai fini del giudizio di legittimità costituzionale di una legge retroattiva non è l’esistenza dei presupposti, del resto discutibili e discussi, per l’emanazione di una legge interpretativa, quanto piuttosto la non irragionevolezza della sua efficacia retroattiva e l’inesistenza di violazioni di altri principi costituzionali.

E’ stato infatti affermato che «il legislatore può porre norme che retroattivamente precisino il significato di altre norme preesistenti, ovvero impongano una delle possibili varianti di senso del testo originario, purché compatibile con il tenore letterale di esso». E la Corte ha anche chiarito che «in tali casi il problema da affrontare riguarda non tanto la natura della legge, quanto piuttosto i limiti che la sua portata retroattiva incontra alla luce del principio di ragionevolezza e del rispetto di altri valori ed interessi costituzionalmente protetti» (v., ex plurimis, sentenze n. 376 e n. 421 del 1995, n. 229 del 1999, n. 525 del 2000, n. 291 del 2003 e n. 168 del 2004).

Con riguardo ai limiti della legittimità costituzionale di una legge cui dal legislatore è stata attribuita efficacia retroattiva, e, per concludere sul punto, con più specifico riferimento alla motivazione dell’ordinanza di rimessione, questa Corte ha ritenuto che «in linea generale, l’affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica – essenziale elemento dello Stato di diritto – non può essere leso da disposizioni retroattive, che trasmodino in regolamento irrazionale di situazioni sostanziali fondate su leggi anteriori» (v., ex plurimis, sentenza n. 446 del 2002).

Nel caso in esame il remittente, nell’affermare la non manifesta infondatezza della questione, sostiene che la norma censurata, in quanto dotata di efficacia retroattiva, lederebbe l’affidamento nella equipollenza ai diplomi universitari dei diplomi non universitari rilasciati da istituzioni diverse in determinate situazioni o in possesso di soggetti parti di rapporti di lavoro nella qualità di assistenti sociali. La norma interpretata dalla disposizione impugnata dovrebbe infatti essere letta alla luce di tutta la precedente vicenda normativa che siffatte equipollenze aveva stabilito e ribadito. L’espressione «diplomi di assistente sociale» contenuta nel comma 10 dell’art. 1 del d.l. n. 402 del 2001, convertito nella legge n. 1 del 2002, non sarebbe, secondo il remittente, suscettibile in via interpretativa di alcuna specificazione, sicché non vi sarebbe stata alcuna ragione per dettare una norma come quella impugnata.

4.— La normativa in tema di attribuzione della qualifica di assistente sociale, cui il remittente si riferisce per sorreggere la propria tesi, può essere ricostruita nel modo seguente.

L’art. 12, ultimo comma, della legge 21 febbraio 1980, n. 28, attribuì al Governo la delega ad emanare norme per rivedere gli ordinamenti, tra l’altro, delle scuole dirette a fini speciali universitarie e delle scuole di perfezionamento e di specializzazione.

In attuazione della delega fu emanato il d.P.R. 10 marzo 1982, n. 162, il cui art. 9 stabilì che «con decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia ed i Ministri interessati, possono essere determinati i diplomi delle scuole dirette a fini speciali che, in relazione a specifici profili professionali, hanno valore abilitante per l’esercizio delle corrispondenti professioni ovvero di titolo per l’accesso a determinati livelli funzionali del pubblico impiego per i quali non sia previsto il diploma di laurea».

L’art. 19 del citato d.P.R. – recante la rubrica «Convalida dei titoli conseguiti nel precedente ordinamento» – prescrisse che i decreti presidenziali di cui al precedente art. 9 avrebbero dovuto contenere «disposizioni transitorie per disciplinare il passaggio dal precedente al nuovo ordinamento e le condizioni e le modalità per ammettere all’esercizio delle corrispondenti attività professionali coloro che hanno conseguito il titolo in base al precedente ordinamento».

Da quanto detto emerge che il legislatore, intendendo ricondurre nell’ambito dell’istruzione universitaria la formazione degli assistenti sociali, ritenne di dover tenere conto della vicenda sia normativa sia di fatto che si era svolta, considerando la varietà di origine delle scuole e dei corsi per assistenti sociali via via istituiti, oltre che da università, anche da altri enti pubblici, nonché da organizzazioni private.

Tale intendimento venne realizzato nella disciplina successiva. Infatti il d.P.R. 15 gennaio 1987, n. 14 – emanato in ottemperanza alla prescrizione del citato art. 9 e intitolato, appunto, «Valore abilitante del diploma di assistente sociale in attuazione dell’art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162» – dopo aver dettato la regola che «il diploma rilasciato dalle scuole dirette a fini speciali universitarie costituisce l’unico titolo abilitante per l’esercizio della professione di assistente sociale» (art. 1), stabilì l’equipollenza a tale diploma di diverse situazioni nate nel corso degli anni. In particolare, per quel che qui interessa, attribuì la stessa efficacia giuridica ai diplomi di coloro che erano in servizio, al momento dell’entrata in vigore della legge, alle dipendenze di amministrazioni o enti pubblici o vi avevano lavorato per cinque anni (art. 4); ai diplomi, comunque conseguiti, convalidati entro tre anni – termine poi prorogato per un anno (d.P.R. 5 luglio 1989, n. 280) – dalle scuole speciali universitarie (art. 5); ai diplomi rilasciati, fino al completamento dei corsi, agli allievi già iscritti, da scuole dichiarate idonee con decreto del Ministro della pubblica istruzione che avrebbe vigilato avvalendosi eventualmente delle università (art. 6).

La legge 19 novembre 1990, n. 341 (Riforma degli ordinamenti didattici universitari) ha previsto la soppressione o la trasformazione delle scuole dirette a fini speciali (art. 7), ma non ha modificato la disciplina delle indicate equipollenze né ha inciso sul regime scaturente dalla normativa emanata fino ai d.P.R. n. 14 del 1987 e n. 280 del 1989.

La successiva legge 23 marzo 1993, n. 84, istitutiva dell’albo e dell’ordine degli assistenti sociali, non soltanto non ha cambiato la suddetta normativa, ma l’ha espressamente richiamata, stabilendo che «fino alla soppressione delle scuole dirette a fini speciali universitarie, di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, o fino alla trasformazione delle medesime in corsi di diploma universitario, ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettera a), della legge 19 novembre 1990, n. 341, l’iscrizione all’albo di cui all’articolo 3 della presente legge è consentita a coloro che abbiano conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 14 del 1987, come da ultimo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1989, n. 280» (art. 5).

5.— Dalla esposta vicenda normativa risulta che le equivalenze al possesso del diploma universitario di altre posizioni – equivalenze volute dal legislatore al fine di soddisfare aspettative nate in un’epoca nella quale le attività rientranti successivamente nella professione di assistente sociale non erano state oggetto di specifica, organica disciplina – concernevano l’esercizio della professione di assistente sociale, ma non tale qualifica come titolo abilitante al prosieguo degli studi. A tal proposito è opportuno sottolineare che il d.P.R. n. 162 del 1982 concerne i diplomi abilitanti «per l’esercizio delle corrispondenti professioni» nonché «le condizioni e le modalità per ammettere all’esercizio delle corrispondenti attività professionali coloro che avevano conseguito il titolo in base al precedente ordinamento» (art. 19); che il d.P.R. n. 14 del 1987 stabilisce espressamente che il diploma rilasciato dalle scuole dirette a fini speciali costituisce l’unico titolo abilitante per l’esercizio della professione di assistente sociale, sicché l’equipollenza a tale diploma di diverse situazioni va intesa come riferentesi all’esercizio professionale e quindi a questo limitata; che, infine, la legge n. 84 del 1993 disciplina l’iscrizione all’albo tenendo conto dell’abilitazione all’esercizio della professione ai sensi del d.P.R. n. 14 del 1987.

D’altra parte va considerato che la riforma dell’ordinamento universitario, con l’istituzione delle lauree di primo livello e delle lauree specialistiche, ha ricevuto la sua prima attuazione solo con il d.m. 3 novembre 1999, n. 509, sicché è evidente che nella normativa precedente non potessero esservi norme che ad essa facessero riferimento.

Non esisteva, pertanto, il contesto normativo tale da giustificare l’affidamento che l’equipollenza di situazioni, stabilita ai fini dell’esercizio della professione di assistente sociale, valesse anche al diverso fine della considerazione delle situazioni stesse quali titoli abilitanti per il prosieguo degli studi.

La disposizione interpretata da quella oggetto di censura concerne appunto i diplomi di assistente sociale come titoli «validi ai fini dell’accesso ai corsi di laurea specialistica, ai master ed agli altri corsi di formazione post-base di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica».

Si deve perciò dedurre la non omogeneità della finalità (esercizio della professione di assistente sociale) riguardo alla quale è stata riconosciuta l’equipollenza delle posizioni in questione al diploma rilasciato in ambito universitario, rispetto a quella (accesso a corsi di istruzione universitaria superiore) prevista dalla norma interpretata. E, d’altra parte, non può ritenersi intrinsecamente irragionevole il fatto che l’accesso ad un corso di laurea specialistica (o ad altri corsi di istruzione superiore) venga, nel sistema delineato dalla legge n. 341 del 1990, ristretto a coloro i quali sono già titolari di un diploma universitario.

Ne consegue che la norma, censurata per la sua efficacia retroattiva, non può essere considerata irragionevole nel contesto della normativa esistente, perché il significato da essa attribuito alla disposizione del comma 10 dell’art. 1 del d.l. n. 402 del 2001 rientra nelle varianti di senso a questo attribuibili nella sua letterale formulazione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 22 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione), sollevata in riferimento agli artt. 33, 34 e 35 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Calabria, sede di Catanzaro, con l’ordinanza in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 22 della legge n. 3 del 2003, sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Calabria, sede di Catanzaro, con l’ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 ottobre 2005.

Depositata in Cancelleria il 3 novembre 2005.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.