Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 16-06-2011) 17-10-2011, n. 37398 Diminuzione di pena

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- Con sentenza emessa il 10.12.2007, all’esito di giudizio abbreviato, il Tribunale di Bergamo sezione di Treviglio ha assolto con la formula del fatto non costituente reato G.G. B. e Z.R., unitamente ai coimputati A. F. e P.G., tutti e quattro lavoratori dell’impresa edile di Go.Fa. (società Edil Nord), dal delitto di favoreggiamento personale ad essi ascritto per avere aiutato il loro datore di lavoro Go.Fa. ad eludere le investigazioni dell’autorità per il reato di lesioni colpose aggravate dalla violazione di norme antinfortunistiche connesso all’incidente sul lavoro patito dall’operaio straniero N.I. presso il cantiere edificatorio della scuola (OMISSIS). Reato di cui comunque il Go. è stato dichiarato colpevole con sentenza del 9.5.2007 del Tribunale di Bergamo, che lo ha giudicato responsabile dell’infortunio del N. per mancato allestimento in cantiere di idonee misure per la prevenzione dell’infortunio allo stesso occorso (l’operaio A., azionando repentinamente la gru di cui era alla guida nell’atto in cui il N. era intento a liberare una putrella dal muro, determinava lo schiacciamento di un braccio del N. sotto la putrella). La condotta favoreggiatrice in particolare contestata al G. e allo Z. è stata integrata dalle mendaci informazioni da entrambi rese nel novembre 2004 agli ufficiali di p.g. della ASL provinciale di (OMISSIS) (attivati dalla denuncia presentata dal figlio dell’infortunato N. contro il datore di lavoro Go.) procedenti ad inchiesta infortunistica, ai quali dichiaravano di non aver mai visto il lavoratore infortunato N.I. presso il cantiere del Go. a M. ed in ogni caso che nessun infortunio era mai avvenuto presso detto cantiere.

Il Tribunale orobico ha prosciolto il G. e lo Z. e gli altri due coimputati, ritenendo operante nelle loro rispettive condotte la causa di non punibilità prevista dall’art. 384 c.p., comma 1, ravvisabile – aggiunge il giudice di primo grado – anche in caso di erronea putatività della sua sussistenza, avendo gli imputati commesso il fatto perchè costretti dalla necessità di salvare se stessi da un grave e inevitabile nocumento nella libertà, e comunque ritenendo (in subordine) difettare nei loro contegni il dolo dell’ascritto favoreggiamento personale ("le dichiarazioni degli imputati hanno sì aiutato di fatto Go.Fa. ad eludere le indagini nei suoi confronti, ma gli imputati hanno reso le dichiarazioni false alfine di salvare se stessi da un probabile procedimento penale e in ogni caso in assenza dell’elemento psicologico del reato contestato").

Sia G. che lo Z. hanno dichiarato il falso per salvare se stessi nel timore di poter essere coinvolti direttamente o indirettamente nell’infortunio. Il G., su indicazioni del Go. (da lui avvertito telefonicamente dell’infortunio accaduto al N.), ha accompagnato il N. in prossimità dell’ospedale, lasciandolo ad alcune centinaia di metri dall’ingresso del pronto soccorso. In seguito ha mentito ai funzionari della ASL vuoi nel timore di essere licenziato, ove avesse contraddetto o rivelato le indicazioni del suo datore di lavoro, vuoi altresì per eludere il concreto rischio di essere a sua volta indagato per il reato di omissione di soccorso. Dal canto suo lo Z., cittadino albanese che ha trovato nel cantiere del Go. un lavoro cui non può rinunciare, ha inteso – più che aiutare il Go. – salvare se stesso e il suo posto di lavoro, in più temendo anche lui di poter essere coinvolto nella vicenda infortunistica, che tutti gli altri operai del cantiere negano di aver rilevato.

2.- La decisione liberatoria del Tribunale è stata appellata dal pubblico ministero presso il Tribunale di Bergamo, che ne ha censurato la contraddittorietà argomentativa (per l’illogico surrogatorio richiamo alla mancanza del dolo del reato, non in linea con la premessa di fatto dei falsi contegni dichiarativi degli imputati) e l’erronea applicazione dell’art. 384 c.p., comma 1.

Ha osservato l’appellante p.m. che, a fronte del non controverso carattere mendace delle informazioni rilasciate dagli imputati e della loro intenzionale finalizzazione ad aiutare Go. ad eludere le indagini per il reato di lesione personale aggravata, il Tribunale ha applicato in modo abnorme l’esimente disciplinata dall’art. 384 c.p., atteso che il timore di perdere il posto di lavoro non può essere assimilato, per effetto di estensiva interpretazione analogica, al grave nocumento nella libertà o nell’onore personali (o di un prossimo congiunto) che costituisce il presupposto applicativo dell’esimente.

3.- La Corte di Appello di Brescia con la sentenza del 13.7.2010 indicata in epigrafe ha accolto l’impugnazione del p.m. limitatamente alla posizione degli imputati G.G.B. e Z. R., che – in parziale riforma della sentenza di primo grado – ha riconosciuto colpevoli del contestato reato di favoreggiamento personale in beneficio del Go., condannandoli, in concorso di generiche circostanze attenuanti, alla pena sospesa di sei mesi di reclusione ciascuno.

I giudici di secondo grado, sgombrato il campo dalla alternativa o subordinata ipotesi assolutoria del difetto del dolo generico del reato di cui all’art. 378 c.p. prefigurata dal Tribunale, hanno escluso per il G. e lo Z. la ravvisabilità della ritenuta causa esimente prevista dall’art. 384 c.p., comma 1.

La sentenza di appello ha analizzato la regiudicanda, prendendo le mosse da alcuni dati probatori emersi in modo non confutabile dalle risultanze processuali. Innanzitutto non vi è dubbio che le false dichiarazioni dei due imputati abbiano oggettivamente aiutato, secondo la specifica intenzione di entrambi, il loro datore di lavoro Go. a sviare le indagini attivate nei suoi confronti per l’infortunio sofferto dal lavoratore N.. Di poi G., che ha prestato soccorso al N., lo ha lasciato a buona distanza dall’ingresso dell’ospedale all’ovvio scopo di non essere identificato e di non consentire all’autorità di p.s. di risalire al luogo e alla dinamica dell’infortunio. Donde il suo assunto difensivo di aver riferito il falso per evitare, quanto meno, di essere accusato del reato di omissione di soccorso. Analogamente le false dichiarazioni sul luogo e sulle cause dell’incidente sofferto dal N. rese da Z. sono state indotte, per stare alla sua tesi difensiva, dal timore di perdere il lavoro nel cantiere del Go..

Ma in tutti e due i casi non è configurabile la causa di non punibilità enunciata nell’art. 384 c.p., comma 1, la cui applicabilità richiede che l’agente non si sia posto volontariamente nella situazione di pericolo per la propria libertà personale, essendo la stessa incentrata su uno stato di necessità, che per definizione non può essere determinato dalla condotta del medesimo agente.

Nel caso di specie il G. non può invocare la scriminante del c.d. autofavoreggiamento non punibile, perchè ha dato lui stesso causa con il suo contegno, nel soccorrere solo in parte il N. e nel non rendere palesi le circostanze locali e modali dell’infortunio, al temuto pericolo di essere sottoposto ad indagini penali ("… G. ha posto in essere scientemente la condotta – assecondando la decisione del suo datore di lavoro – di cui ha poi allegato di temere gli effetti penali…è lo stesso imputato ad aver costruito la situazione di pericolo sulla quale andavano ad incidere le false dichiarazioni per le quali pretende di non essere punito…"). Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi per la posizione del coimputato Z., che ha sostenuto di aver rilasciato dichiarazioni mendaci sull’infortunio del suo collega N. per la paura di perdere il posto di lavoro. Tale causa del suo illecito contegno dichiarativo non è idonea ad integrare un effettivo stato di necessità apprezzabile per gli effetti di cui all’art. 384 c.p., come affermato da una decisione di legittimità in termini (Cass. Sez. 6, 25.91987 n. 3441, Pellegrini, rv. 177881: "In tema di favoreggiamento personale il lavoratore che renda una deposizione compiacente per favorire il proprio datore di lavoro, imputato, non può invocare l’esimente dello stato di necessità adducendo che se in quel modo non avesse deposto, sarebbe stato licenziato").

In altre parole non è possibile estendere il perimetro di applicabilità dell’esimente oltre i casi specificamente previsti dal disposto dell’art. 384 c.p. (necessità di salvare se stesso o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell’onore).

4.- Avverso l’illustrata sentenza di appello hanno proposto ricorso, con il ministero del comune difensore di fiducia, i due imputati G. e Z., prospettando i seguenti due vizi di legittimità per violazione di legge rilevanti per le posizioni di ambedue i ricorrenti.

1. Violazione ed erronea applicazione della legge penale per denegata applicazione dell’esimente di cui all’art. 384 c.p. in favore dei due imputati.

1.1. In merito alla posizione di G.G.B. la Corte di Appello di Brescia ha fatto proprio un orientamento della giurisprudenza di legittimità non univoco e contraddetto da una delle più recenti pronunce della S.C. sull’argomento. Per i giudici di appello deve considerasi ostativa all’applicazione dell’art. 384 c.p. la produzione da parte dell’imputato della situazione di pericolo per la propria libertà, in quanto non compatibile con i requisiti dello stato di necessità ex art. 54 c.p., di cui l’art. 384 c.p. costituirebbe una ipotesi speciale. La sentenza di appello, pur riconoscendo che G. possa aver attuato la sua condotta favoreggiatrice per sottrarsi ad un’accusa penale di omissione di soccorso, ha escluso l’operatività dell’esimente, perchè detta situazione di pericolo sarebbe stata volontariamente causata dallo stesso G..

Senonchè la Corte di Cassazione con la citata recente sentenza (Cass. Sez. 6, 4.3.2009 n. 20454, Marianelli, rv. 244389), aderendo ad un contrario indirizzo interpretativo, già in passato espresso dallo stesso giudice di legittimità, ha ritenuto applicabile la scriminante (in una fattispecie pressochè omologa a quella riferita al G.) siccome specificamente diretta a tutelarne il diritto di difesa. Ora, quale che sia la natura giuridica riconoscibile all’esimente ex art. 384 c.p., il considerarla come una ipotesi speciale dello stato di necessità si traduce in una non consentita analogia in malam partem, perchè introduce dall’esterno della fattispecie (art. 384 c.p.) un elemento o presupposto non menzionato espressamente nella norma, restringendone l’ambito di operatività con palesi effetti deteriori per che ne invochi l’applicazione (ricorso: "…se il legislatore ha ritenuto di non menzionare esplicitamente il requisito della non volontarietà del pericolo cui il soggetto intende sottrarsi, tale soluzione non può ritenersi priva di conseguenze sul piano interpretativo, nè è corretto integrare la fattispecie con un requisito preso in prestito da una disposizione esterna conte l’art. 54 c.p.").

1.2. Quanto alla posizione di Z.R., la sentenza di appello ha motivato la affermazione della sua responsabilità penale in base alla ritenuta non estensibilità applicativa sia dello stato di necessità ex art. 54 c.p., sia della esimente ex art. 384 c.p., il pericolo della perdita del posto di lavoro non costituendo concreta declinazione di un grave e inevitabile nocumento alla libertà e all’onore. La lettura ancora una volta restrittiva dell’art. 384 c.p. privilegiata dai giudici di secondo grado non sembra, tuttavia, trovare avallo nella giurisprudenza di legittimità. Le Sezioni Unite penali della S.C., infatti, hanno incidentalmente richiamato proprio la rilevante alterazione della attività di lavoro del potenziale favoreggiatore come concreta espressione della gravità del paventato pregiudizio suscettibile di rendere operativa l’esimente di cui all’art. 384 c.p. (Cass. S.U., 22.2.2007 n. 21832, Morea, rv.

236371). La Corte di Appello ha tralasciato di valutare la peculiare situazione personale dello Z. e la significatività per lo stesso, sul piano esistenziale e morale, del timore di essere licenziato e di perdere l’unica sua fonte di reddito. Timore reso quanto mai concreto e pressante, come ha trascurato di rilevare la Corte territoriale, dall’atteggiamento dello stesso datore di lavoro G., che – come emerso da una intercettazione ambientale – "non manifestava intenzione alcuna in quel momento di assumersi le proprie responsabilità" in merito all’infortunio sul lavoro patito dall’operaio N..

2. Violazione dell’art. 442 c.p.p., comma 2 per omessa applicazione della diminuente prevista per il giudizio abbreviato.

Nel determinare la misura della pena inflitta ai due ricorrenti la sentenza impugnata non ha applicato la diminuente per il rito abbreviato con cui essi sono stati giudicati in primo grado.

5. – I due ricorsi meritano accoglimento nei termini di seguito esposti.

5.1. E’ agevole osservare subito che il secondo subordinato motivo di censura è fondato, perchè effettivamente l’impugnata sentenza di appello ha tralasciato di applicare la diminuente della pena prevista per il giudizio abbreviato svoltosi in primo grado nei confronti dei due imputati. La sentenza, infatti, ha individuato la pena base del reato ad essi ascritto in nove mesi di reclusione, che ha ridotto a sei mesi di reclusione solo per la concessione delle attenuanti generiche, senza la doverosa applicazione di una ulteriore diminuzione di un terzo della pena ex art. 442 c.p..

In linea teorica l’omissione dei giudici di merito di secondo grado potrebbe essere sanata direttamente da questo giudice di legittimità ex art. 620 c.p.p., lett. l), (annullamento senza rinvio in parte qua), poichè si tratta di una omessa statuizione obbligatoria e a contenuto predeterminato (riduzione di un terzo della pena risultante dall’applicazione di eventuali circostanze del reato), tenuto conto del fatto che la Corte di Appello ha ridotto nella misura massima consentita dall’art. 62 bis c.p. l’individuata pena base (il reato di cui all’art. 378 c.p. è punito con pena edittale minima non predefinita e, quindi, non inferiore a quindici giorni di reclusione). Nondimeno la fondata censura dei due ricorrenti è assorbita dall’accoglimento dei motivi principali dei rispettivi ricorsi, ancorchè con esiti differenziati per i due imputati (annullamento senza rinvio per G., annullamento con rinvio per Z.). Di tal che sarà cura del giudice di rinvio, per la sola posizione dell’imputato Z., applicare correttamente, in caso di condanna, la diminuente di cui all’art. 442 c.p.p..

5.2. I motivi di ricorso enunciati per le due differenti situazioni processuali degli imputati, correttamente distinte – per la diversità delle trame modali sottese alle loro condotte di favoreggiamento – dalla sentenza impugnata, sono assistiti da fondamento.

Il ricorso nell’interesse del G. e, in buona sostanza, anche dello Z. coglie nel segno allorchè mette in luce una risalente divergenza negli indirizzi della giurisprudenza di questa Corte regolatrice sulla latitudine applicativa della causa di non punibilità disciplinata dall’art. 384 c.p., comma 1. Divergenza o divaricazione di orientamenti, di uno dei quali si è resa espressione, secondo il ricorso, la decisione di condanna degli imputati deliberata dalla Corte di Appello di Brescia.

Il contesto giurisprudenziale di non univocità ermeneutica richiamato dal ricorso, con specifici riferimenti a decisioni di questa S.C. considerate utile sostegno alla tesi difensiva dell’applicabilità dell’art. 384 c.p. per tutti e due i ricorrenti, in uno ai precedenti di segno contrario alle tesi difensive citati dalla sentenza della Corte di Appello, impone una pregiudiziale rapida ricognizione sinottica dello stato degli orientamenti di questa S.C. su referenti e limiti della operatività della causa esimente di cui all’art. 384 c.p.p., comma 1. Ricognizione la cui necessaria premessa è costituita da un altrettanto sintetico inquadramento della fattispecie incriminatrice di cui all’art. 378 c.p..

5.3. Il delitto di favoreggiamento personale, integrato dalla condotta di chi – non essendo partecipe (coautore) di un reato già commesso (il favoreggiamento di sè stessi o autofavoreggiamento non è, di per sè solo, punibile per il principio nemo tenetur se detegere) – "aiuta" l’autore di quel reato (rectius la persona cui esso è attribuito o che si sospetti averlo commesso) ad "eludere le investigazioni" ovvero a "sottrarsi alle ricerche" dell’autorità inquirente, è un reato contro l’amministrazione della giustizia. In particolare contro l’attività giudiziaria. Come molti dei reati compresi in tale categoria criminosa, il favoreggiamento personale è un reato di pericolo a forma c.d. libera. Nel senso che può essere realizzato – nella sua prima modalità esecutiva, per quanto rileva in questa sede (aiuto elusivo delle indagini) – con qualsiasi contegno volontario (dolo generico) che si riveli in concreto idoneo a deviare, compromettere o intralciare l’attività di indagine (della polizia giudiziaria e/o dell’autorità giudiziaria) diretta ad acquisire le fonti di prova sulla commissione di un fatto reato e sul suo autore. In ragione della sua struttura di reato di pericolo il favoreggiamento personale (privo di un evento in senso naturalistico) si consuma nel momento in cui viene posta in essere la condotta di ausilio depistante o di intralcio alle indagini, senza che la stessa realizzi il risultato di vanificare o deviare realmente e in modo irreversibile le indagini.

5.4. Fatta questa premessa, colui che realizzi un contegno di favoreggiamento personale nei descritti termini è immune da responsabilità penale per effetto della generale causa di "non punibilità" prevista per la maggior parte dei reati contro l’attività giudiziaria dall’art. 384 c.p.p., comma 1, allorchè a tale contegno illecito in concreto attuato (la norma prevede la "commissione del fatto" di favoreggiamento) l’agente sia stato indotto ("costretto") dalla "necessità" di salvare sè medesimo o un prossimo congiunto da "un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell’onore". La fattispecie che in tal modo scrimina la condotta criminosa del favoreggiatore presuppone, quindi, che all’oggettivo aiuto elusivo delle indagini prestato all’autore di un commesso reato si coniughi un omologo aiuto del favoreggiatore a sè medesimo rispetto ad indagini penali, reali o potenziali, che possano investire la sua stessa persona o quella di un suo familiare, purchè ricorrano le ridette esigenze di autotutela, personali o di un prossimo congiunto, rispetto ad un prevedibile e inevitabile pregiudizio nella libertà o nell’onore.

Il contrasto di orientamenti nella giurisprudenza di legittimità sulla latitudine dell’indicata causa di non punibilità, puntualmente segnalato dagli odierni ricorsi, è alimentato in tutta evidenza dalla diversa natura giuridica assegnata alla fattispecie in esame.

Natura giuridica individuata, in sintesi, da due diversi indirizzi ermeneutici, secondo cui, per una prima impostazione, l’art. 384 c.p., comma 1 non integrerebbe una vera e propria causa di non punibilità in senso tecnico, cioè una causa che incida – elidendola – sulla sola punibilità dell’agente, ma piuttosto una causa escludente la stessa antigiuridicità del fatto (di favoreggiamento personale) sussumibile nel novero delle cause di giustificazione. Di tal che, in tale prospettiva, l’art. 384 c.p. è costruito come una ipotesi speciale della causa esimente oggettiva dello stato di necessità prevista dall’art. 54 c.p., di cui mutuerebbe limiti e requisiti applicativi.

Secondo una diversa impostazione l’art. 384 c.p. integrerebbe, invece, una peculiare causa di esclusione della colpevolezza incentrata sulla specifica e particolare situazione soggettiva in cui si trova ad agire l’autore del fatto di favoreggiamento, qualificata – pur non vanificando il disvalore sociale della condotta – dal carattere di inesigibilità di un comportamento che non violi il precetto dell’art. 378 c.p., ma che si riveli idoneo a vulnerare, in modo diretto o indiretto, la libertà o l’onore dell’agente (o di un suo stretto familiare).

La descritta duale divaricazione dell’apprezzamento giurisprudenziale della scriminante di cui all’art. 384 c.p., comma 1, correlata alla diversa natura giuridica conferitale, non sembra tuttavia tale da dar luogo ad un contrasto meritevole di essere risolto con lo strumento di cui all’art. 618 c.p.p. (rimessione alle Sezioni Unite), sol che si tenga conto della evoluzione diacronica dei due indicati orientamenti interpretativi e della loro superabilità in ambiti esegetici che rendano ricomponibile il dissidio applicativo dell’art. 384 c.p.. Lo privino, cioè, di effettivi caratteri di decisività nella soluzione giuridica di regiudicande evocatrici dell’istituto della non punibilità di quello che può definirsi un favoreggiamento autoreferenziale. Vale a dire di una condotta favoreggiatrice di un terzo cui si cumuli e sovrapponga un autofavoreggiamento dell’agente idoneo a rendere non punibile la condotta favoreggiatrice del terzo.

5.5. Alla luce del primo più risalente e maggioritario orientamento di legittimità la causa esimente dettata dall’art. 384 c.p., comma 1 è definita con i caratteri propri dello stato di necessità, di cui è ritenuta – come detto – una semplice ipotesi speciale.

Coerentemente si individuano, allora, quali requisiti impliciti della fattispecie scriminante, nel silenzio della norma, l’evenienza che la situazione di pericolo di danno ("nocumento") personale o familiare dell’autore del favoreggiamento non sia stata dallo stesso "volontariamente causata" e che la stessa sia, altresì, "proporzionata" al suddetto pericolo; requisiti entrambi previsti, per l’appunto, dall’art. 54 c.p. (cfr. tra le decisioni più consapevolmente aderenti a tale indirizzo: Cass. Sez. 1, 10.7.1976 n. 2001, Milone, rv. 135245; Cass. Sez. 1, 4.5.1981 n. 8845, Albanese, rv. 150477; Cass. Sez. 6, 17.5.1993 n. 6874, Pezone, rv. 195495;

Cass. Sez. 6,15.12.1998 n. 7823/99, Mocerino, rv. 214756; Cass. Sez. 6,20.2.2009 n. 10654, Ranieri, rv. 243076).

Per il diverso orientamento, secondo cui l’art. 384 c.p., comma 1 integra una semplice causa di esclusione della colpevolezza basata sul principio di inesigibilità di contegni giuridici autolesivi, la scriminante diviene applicabile al favoreggiatore anche quando la situazione di pericolo per la libertà e l’onore, suoi o di un suo congiunto, sia stata da lui volontariamente prodotta. Tale orientamento, pur non negando le affinità esistenti tra l’ipotesi di cui all’art. 384 c.p., comma 1 e lo stato di necessità ex art. 54 c.p., contesta la possibilità di trasporre i requisiti del secondo nella prima, facendo leva sul solido dato testuale per cui l’art. 384 c.p. non reca menzione alcuna dei requisiti della involontaria causazione dello stato di pericolo per l’agente e della proporzionalità del suo contegno di favoreggiamento rispetto a tale stato. Diversamente ragionando, si osserva, si restringerebbe oltre misura l’ambito applicativo della causa di non punibilità ex art. 384 c.p. e soprattutto si introdurrebbe una palese violazione del divieto di interpretazione analogica in malam partem, come rimarca lo stesso ricorrente G. (cfr. tra le decisioni che privilegiano questa interpretazione: Cass. Sez. 6,15.12.1982 n. 2537/83, Tomba, rv. 158030; Cass. Sez. 3, 9.7.1996 n. 8699, Perotti, rv. 206679;

Cass. Sez. 6, 3.10.2002 n. 37014, Leonardi, rv. 223077; Cass. Sez. 6, 8.1.2003 n. 3397, Accardo, rv. 223421; Cass. Sez. 6, 21.3.2003 n. 21431, Sgroi, rv. 225931; Cass. Sez. 6, 4.3.2009 n. 20454, Marianelli, rv. 244389: "In caso di favoreggiamento, l’esimente di cui all’art. 384 c.p. è applicabile anche quando lo stato di pericolo, per la libertà o per l’onore, sia stato cagionato volontariamente dall’agente"). Rimane impregiudicata, ed è un elemento comune o unificante dei due illustrati indirizzi interpretativi, l’esigenza che, ai fini della operatività dell’esimente di cui all’art. 384 c.p., comma 1, la condotta favoreggiatrice scriminabile si ponga pur sempre in rapporto di diretta causalità rispetto alla situazione di pericolo di un "nocumento" per la libertà o l’onore del soggetto agente o di suoi congiunti e che tale situazione non sia altrimenti evitabile, giusta quanto recita ("…grave e inevitabile nocumento…") l’art. 384 c.p., comma 1 (cfr., ex plurimis: Cass. Sez. 6, 23.5.1995 n. 8632, Nizzola, rv. 202566; Cass. Sez. 2, 19.12.2007 n. 47481, Lo Iacono, rv. 239263).

6.- Riannodando la tratteggiata sinossi giurisprudenziale alla trama dei ricorsi dei due imputati, è evidente che la posizione dell’imputato G.G.B. è stata valutata dalla Corte di Appello di Brescia nel quadro dell’orientamento interpretativo che considera l’esimente di cui all’art. 384 c.p., comma 1 una ipotesi speciale di stato di necessità ex art. 54 c.p. con l’apprezzamento delle corrispondenti condizioni applicative, integrate in primis dalla pregiudiziale non riconducibilità del pericolo di nocumento per la libertà o l’onore dell’imputato alla sua volontaria produzione di siffatto pericolo. Con la coerente inferenza della non scriminabilità della condotta di favoreggiamento a beneficio del datore di lavoro attuata dal G., sebbene per congiunte ragioni di personale autotutela (rischio di essere accusato di omissione di soccorso), e – quindi – della connessa affermata responsabilità del prevenuto per il reato di cui all’art. 378 c.p..

La conclusione della Corte territoriale non può essere condivisa dal collegio decidente. Non tanto o non soltanto perchè il collegio reputi di privilegiare la diversa e più estesa applicazione dell’esimente ex art. 384 c.p. derivante dall’orientamento che ravvisa nella stessa una causa soggettiva di esclusione della colpevolezza. Quanto piuttosto perchè, quale che sia la natura giuridica riconoscibile – alla luce dei due descritti divergenti indirizzi – alla esimente in esame, il vero nodo o nucleo centrale delle problematiche che la stessa pone all’interprete giudiziario, nodo non sempre tenuto presente dai due indirizzi, appare essere quello della valutazione degli interessi tutelabili che vengono posti in risalto dall’applicazione o meno della esimente.

In vero costituisce un dato costante dell’applicazione delle cause scriminanti (l’antigiuridicità del fatto, la punibilità, la colpevolezza od altro), l’operare di un principio di prevalenza o di bilanciamento comparativo tra una pluralità o, quanto meno, duplicità di interessi contrapposti e meritevoli di tutela, il cui reciproco rapporto di inferenza e prevalenza è specificamente disciplinato dal legislatore penale, anche con riferimento alla rappresentazione di tale rapporto nella coscienza sociale ed individuale. Così non v’è dubbio che, quando il legislatore con l’art. 384 c.p., comma 1 scrimina o comunque manda esente da responsabilità penale colui che commetta un fatto di favoreggiamento personale, perchè ha agito anche per tutelare un proprio (o di un familiare) individuale interesse di libertà o di onore, ritiene di privilegiare tale secondo interesse rispetto a quello di prevenire il pericolo di sviamento dell’ordinato e corretto svolgersi dell’amministrazione della giustizia. In altri termini tra i due interessi tutelati che vengono in gioco lo Stato dismette nella situazione data, disciplinata dalla fattispecie scriminante, l’interesse alla punizione del fatto costituente favoreggiamento personale. In simile caso i due interessi confliggenti possiedono caratteri eterogenei, l’uno essendo rappresentato dall’interesse dello Stato a punire fatti di favoreggiamento penalmente rilevanti (interesse pubblico), l’altra dall’interesse individuale (interesse privato) ad evitare l’applicazione della legge penale proprio danno.

Ora, se la nozione di libertà tutelabile assunta dall’art. 384 c.p., comma 1 quale elemento discriminante la responsabilità penale del favoreggiatore deve essere recepita nella sua più lata interpretazione, includente ogni forma di manifestazione della libertà individuale, come sembra potersi desumere dalla lettera della legge (art. 384 c.p.) che non introduce alcuna particolare specificazione o selettività della categoria concettuale (libertà nella pienezza della sua accezione), non sembra del pari dubitabile che – quando tale libertà personale che il soggetto agente tutela, compiendo un favoreggiamento personale a beneficio di un terzo, sia rappresentata dall’esigenza di evitare una accusa penale, cioè un procedimento penale o soltanto delle indagini penali nei propri confronti – l’interesse di libertà che egli persegue si immedesima, senza soluzione di continuità temporale e ideativa, nell’esercizio dell’inviolabile diritto di difesa. Diritto e valore di rango costituzionale (art. 24 Cost., comma 2), al pari di quello incarnato dalla non fuorviata e "giusta" amministrazione della giustizia (artt. 111 e 112 Cost.).

Se il diritto di difesa costituisce, dunque, il paradigma di apprezzamento del bene della libertà individuale che il favoreggiatore salvaguarda con la propria condotta antigiuridica (art. 378 c.p.), appare chiaro come divenga indifferente o non rilevante l’evenienza per cui la situazione di pericolo in libertate o – se si preferisce – lo stato di necessità, dotati di efficacia scriminante ex art. 384 c.p., possano trovare causa in un fatto accidentale, in un fatto altrui o anche nel fatto proprio e volontario del soggetto agente che realizzi una condotta di favoreggiamento personale. In casi di questo genere, in altri termini, la situazione di pericolo o lo stato di necessità sono plasticamente delineati dal legittimo esercizio di un diritto del favoreggiatore, cioè dell’inviolabile esercizio del diritto di difesa, nella sua massima latitudine efficiente, esoprocedimentale (autodifesa atecnica) ed endoprocedimentale.

La proiezione valutativa della posizione del ricorrente G. non può che essere svolta, quindi, nell’ottica processuale appena illustrata. Con conseguente declaratoria di non punibilità dell’imputato ex art. 384 c.p., comma 1 e con coevo annullamento senza rinvio della impugnata sentenza di appello.

E’ appena il caso di aggiungere che la descritta ottica ricompositiva della concreta fattispecie oggetto del ricorso dell’imputato G. è in linea, come non manca di osservare il difensore del ricorrente, con la prospettiva già affrontata da una recente decisione di questa stessa Sezione della S.C. (Cass. Sez. 6, n. 20454/2009, Marianelli) dianzi citata. La decisione, in un caso pressochè uguale a quello integrante la regiudicanda che interessa il ricorrente G., ha rimarcato – infatti – la preminente rilevanza, ai fini dell’applicabilità della scriminante di cui all’art. 384 c.p., della preminente garanzia da accordarsi all’esercizio del diritto di difesa, pur in presenza della produzione del pericolo di danno alla libertà riconducibile alla deliberata volontà dell’imputato. Per altro, ai fini della valorizzazione – per gli effetti applicativi dell’art. 384 c.p. – dell’esercizio del diritto di (auto)difesa quale causa escludente la punibilità, già una precedente sentenza di questa stessa Sezione ha avuto modo di puntualizzare l’incidenza e l’ampia latitudine funzionale che deve essere attribuita, nell’esame della dinamica della condotta astrattamente realizzante un fatto reato (nel caso di specie una falsa testimonianza), al diritto di difesa del potenziale indagato di un reato inscindibilmente connesso a quello oggetto presupposto e compiuto da un terzo (Cass. Sez. 6, 5.11.2008 n. 3427/09), P.G. in proc. Devito, rv. 242420).

7.- Le considerazioni che precedono facilitano l’inquadramento della posizione processuale del ricorrente coimputato Z.R..

Costui ha dichiarato il falso sull’infortunio di cui è rimasto vittima l’operaio N.I., adducendo di aver mentito per il fondato timore di poter perdere il posto di lavoro tanto faticosamente conquistato. La Corte di Appello di Brescia, muovendo da una non chiara assimilazione della posizione dello Z. a quella del coimputato G., ha escluso la rilevanza dell’addotta situazione di pericolo o di timore, perchè l’applicabilità dell’esimente di cui all’art. 384 c.p. non è estensibile oltre i previsti casi di necessità di salvare la propria libertà o il proprio onore (o quelli di un prossimo congiunto). Al riguardo la sentenza di appello richiama una remota sentenza di legittimità (Cass. Sez. 6, 25.9.1987 n. 3441, Pellegrini, rv. 177881), con cui si è affermato che il lavoratore che renda una deposizione compiacente per favorire il proprio datore di lavoro, imputato, non può invocare l’esimente dello stato di necessità, assumendo che – se non avesse testimoniato il falso – avrebbe corso il rischio del licenziamento.

Si tratta, in vero, dell’unica sentenza di questa S.C. in termini registrata dal sistema informatico del CED della Cassazione.

Anche in questo caso, ad avviso del collegio decidente, occorre – però – prendere le mosse dalla comparazione degli interessi emergenti dal conflitto di volontà in cui, in base ai dati emergenti dal processo e ripercorsi dai giudici di merito, è venuto a trovarsi l’imputato o indagato di un reato di favoreggiamento personale.

Essendosi per la posizione dello Z. al di fuori della casistica dell’esercizio in senso proprio (preprocessuale o processuale) del diritto di difesa, occorre verificare se ed in quale misura la giustificazione addotta dall’imputato (timore di perdere il lavoro) sia suscettibile di ricadere nelle nozioni di libertà o di onore messi in pericolo da una condotta eventualmente non favoreggiatrice e veridica del soggetto accusato di favoreggiamento personale.

Sembra al collegio arduo ipotizzare, pur senza incorrere in pleonastiche interpolazioni concettuali, che il lavoro, inteso come diritto ad una occupazione e come strumento di crescita della personalità individuale anche nei suoi aspetti di integrazione e interrelazione sociali, non possa reputarsi astrattamente sussumibile nell’ambito di esplicazione della "libertà" personale di ciascun individuo. Nè in tale prospettiva è casuale il valore fondante riconosciuto al lavoro dalla Carta Costituzionale italiana (artt. 3, 35, 37 e ss. Cost.) e dagli stessi trattati fondamentali dell’Unione e della Comunità Europea (cfr.: Trattato istitutivo della Comunità Europea, Roma 1957, art. 125: "Gli Stati membri e la Comunità si adoperano per sviluppare una strategia coordinata a favore dell’occupazione…"; art. 136: "La Comunità e gli Stati membri, tenuti presenti i diritti sociali fondamentali…hanno come obbiettivi la promozione dell’occupazione…lo sviluppo delle risorse umane atto a consentire un livello occupazione elevato e duraturo e la lotta contro l’emarginazione"; Carta dei diritti fondamentali della U.E., Nizza 2000: art. 15: "Ogni individuo ha il diritto di lavorare e di esercitare una professione liberamente scelta o accettata…"). Un ausilio nella prefigurata impostazione interpretativa è offerto indirettamente dalla sentenza delle Sezioni Unite di questa S.C., richiamata anche nel ricorso dello Z., con cui – ponendo fine a contrasti verificatisi nella giurisprudenza delle sezioni semplici della Corte – le Sezioni Unite hanno stabilito che è ravvisabile il reato di favoreggiamento nei confronti dell’acquirente di sostanze stupefacenti per uso personale che, escusso come persona informata dei fatti, si rifiuti di fornire alla P.G. informazioni sulle persone da cui ha ricevuto la droga, ferma restando, in tale ipotesi, l’applicabilità dell’esimente prevista dall’art. 384 c.p., comma 1 "se, in concreto, le informazioni richieste possano determinare un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell’onore". Nocumento che consiste anche, quanto al pregiudizio de libertate, nella prevedibile eventualità di "una grave compromissione della normale situazione esistenziale e lavorativa" dell’imputato di favoreggiamento, purchè di siffatta compromissione siano acquisiti nel giudizio di merito adeguati elementi di prova ("in concreto", affermano le Sezioni Unite) sulla situazione personale, lavorativa, familiare e ambientale dell’imputato (Cass. S.U., 22.2.2007 n. 21832, Morea, rv. 236371).

Ne discende, allora, da un lato, che non sembrano sussistere ragioni ostative alla inclusione del diritto al lavoro e al mantenimento del posto di lavoro nell’ampio perimetro del diritto di libertà individuale dell’imputato ex art. 378 c.p., la scriminante prevista dall’art. 384 c.p., comma 1 non apparendo limitata al solo rigoroso ambito della libertà giuridica o della libertà da un procedimento penale, in cui considerare confinato l’autofavoreggiamento non punibile dell’imputato coevo e sovrapposto al favoreggiamento di un terzo (che, quand’anche si ritenga di attuare così una interpretazione analogica estensiva, in tal caso si sarebbe in presenza di una analogia in bonam partem). Emerge, da un altro lato, che la definizione della posizione processuale del ricorrente Z. richiede nel caso di specie una verifica o integrazione probatoria correlati ad una indagine e ad un giudizio di fatto, per certo non esperibili nella presente sede di legittimità.

Si rende necessario, in altre parole, un controllo o accertamento della effettiva situazione del ricorrente rispetto all’addotto temuto pericolo di perdere il posto di lavoro nel cantiere edile del soggetto beneficiato dalle sue false dichiarazioni favoreggiatrici.

Occorre acquisire, per valutare la concretezza e attualità del detto pericolo al momento dei fatti che integrano la regiudicanda (con un tipico criterio di postuma prognosi), idonei elementi di conoscenza sulla reale natura del rapporto di lavoro intrattenuto dallo Z., sulla sua natura (formale o "in nero"; a tempo determinato o non), sulle reali mansioni svolte dall’imputato, sulla regolarità o meno della sua presenza sul territorio dello Stato connessa al rapporto di lavoro, sulla sua complessiva situazione economica e familiare (persone a carico o non) nonchè su ogni ulteriore dato concretamente utile per l’indicato giudizio valutativo.

La sentenza di appello impugnata deve, per tanto, essere annullata con rinvio per nuovo esame alla Corte distrettuale di Brescia perchè, proceda nelle forme ritenute più efficaci, ivi incluso – se necessario – lo strumento della parziale riapertura dell’istruttoria ex art. 603 c.p.p., comma 3 (non incompatibile con il giudizio abbreviato celebrato in primo grado), alla rinnovata analisi della posizione del ricorrente Z.R..

Analisi rivalutativa nel condurre la quale il giudice di rinvio, per gli effetti di cui all’art. 627 c.p.p., si uniformerà agli ambiti della verifica e ai principi di diritto come sopra, rispettivamente, delineati e precisati.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di G. G.B. perchè il fatto non costituisce reato.

Annulla la stessa sentenza nei confronti di Z.R. e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Brescia.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 09-05-2012, n. 7045

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza – resa in unico grado – del 16/3/2010 la Corte d’Appello di Salerno, in accoglimento della domanda proposta dal sig. B.G. ai sensi della L. n. 287 del 1990, art. 33, ha condannato la società Allianz Assicurazioni s.p.a. a pagare al medesimo la somma di Euro 38,01, oltre ad interessi e rivalutazione, per violazione delle norme a tutela della concorrenza, come accertato con provvedimento sanzionatorio del 28.7.2000 n. 8546 dell’A.G.C.M..

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la società Allianz Assicurazioni s.p.a. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 4 motivi, illustrati da memoria.

Resiste con controricorso il B..

Motivi della decisione

Con il 1 motivo la ricorrente denunzia violazione dell’art. 112 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Lamenta essere stata erroneamente accolta la domanda di controparte di condanna al pagamento di somma corrispondente al 20% dei premi di polizza versati per la copertura assicurativa della r.c.a., laddove, da un canto, essa ha documentalmente provato l’"impossibilità di ricollegare in modo diretto ed automatico l’eventuale aumento della polizza pagata dal signor B.G. allo "scambio di informazioni" sanzionato dall’Autorità"; e, per altro verso, difetta nel caso il nesso di causalità tra l’intesa sanzionata e l’aumento dei premi di polizza.

Si duole che il giudice non abbia valutato gli "elementi di prova e le eccezioni offerte dal ricorrente".

Con il 2 motivo denunzia omessa motivazione su punti decisivi della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Si duole che la corte di merito abbia erroneamente ritenuto fondata la prova presuntiva in favore di controparte, senza esaminare i dedotti "elementi, tendenti a provare le reali cause di aumento dei premi di polizza, che da soli avrebbero dovuto comportare il rigetto della domanda dell’attore", e in particolare: le truffe ai danni delle assicurazioni; il forte incremento della sinistrosità;

l’incremento (per tipologia e per entità) dei risarcimenti (micropermanenti e progressivo innalzamento dell’entità del danno biologico); l’incidenza delle imposte; l’adeguamento delle riserve sinistri; le ragguardevoli passività che contraddistinguevano all’epoca il settore r.c. auto in Italia; l’inflazione.

Con il 3 motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 2729 c.c. e "dei principi in materia di presunzioni semplici", in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si duole che la corte di merito si sia avvalsa "di una inammissibile presunzione di secondo grado", giacchè quand’anche si ritenga "provato per presunzioni… il solo aumento generalizzato dei premi di polizza", non è invero "ammissibile… che da tale "presunzione" si "presuma che anche il signor B. abbia subito un aumento del premio di polizza perchè ciò potrebbe non essere accaduto per diverse ragioni".

Lamenta che "mancano nell’applicazione della norma in esame e nelle motivazioni addotte dal giudicante quegli elementi minimi che caratterizzano la "prova per presunzioni"", essendo nella specie "la gravità, la precisione e la concordanza delle presunzioni… del tutto assenti".

Con il 4 motivo denunzia omessa motivazione su punti decisivi della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Lamenta non essersi considerate le "idonee prove contrarie rispetto alla mera prova presuntiva utilizzata dal Giudicante per affermare l’esistenza di un danno dall’intesa consistente nello scambio di informazioni in capo al signor B.G.".

I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono in parte inammissibili e in parte infondati.

Come questa Corte ha già avuto più volte modo di affermare, i motivi posti a fondamento dell’invocata cassazione della decisione impugnata debbono avere i caratteri della specificità, della completezza, e della riferibilità alla decisione stessa, con – fra l’altro – l’esposizione di argomentazioni intelligibili ed esaurienti ad illustrazione delle dedotte violazioni di norme o principi di diritto, essendo inammissibile il motivo nel quale non venga precisato in qual modo e sotto quale profilo (se per contrasto con la norma indicata, o con l’interpretazione della stessa fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina) abbia avuto luogo la violazione nella quale si assume essere incorsa la pronuncia di merito.

Sebbene l’esposizione sommaria dei fatti di causa non deve necessariamente costituire una premessa a sè stante ed autonoma rispetto ai motivi di impugnazione, è tuttavia indispensabile, per soddisfare la prescrizione di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, che il ricorso, almeno nella parte destinata alla esposizione dei motivi, offra, sia pure in modo sommario, una cognizione sufficientemente chiara e completa dei fatti che hanno originato la controversia, nonchè delle vicende del processo e della posizione dei soggetti che vi hanno partecipato, in modo che tali elementi possano essere conosciuti soltanto mediante il ricorso, senza necessità di attingere ad altre fonti, ivi compresi i propri scritti difensivi del giudizio di merito e la sentenza impugnata (v. Cass., 23/7/2004, n. 13830; Cass., 17/4/2000, n. 4937; Cass., 22/5/1999, n. 4998).

E’ cioè indispensabile che dal solo contesto del ricorso sia possibile desumere una conoscenza del "fatto", sostanziale e processuale, sufficiente per bene intendere il significato e la portata delle critiche rivolte alla pronuncia del giudice a quo (v.

Cass., 4/6/1999, n. 5492).

Quanto al vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, va invero ribadito che esso si configura solamente quando dall’esame del ragionamento svolto dal giudice del merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia prospettati dalle parti o rilevabili d’ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione (in particolare cfr.

Cass., 25/2/2004, n. 3803).

Tale vizio non consiste pertanto nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove preteso dalla parte rispetto a quello operato dal giudice di merito (v. Cass., 14/3/2006, n. 5443; Cass., 20/10/2005, n. 20322).

La deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce infatti al giudice di legittimità non già il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la mera facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, cui in via esclusiva spetta il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, di dare (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge) prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti (v. Cass., 7/3/2006, n. 4842;. Cass., 27/4/2005, n. 8718).

Orbene, i suindicati principi risultano non osservati dall’odierna ricorrente.

Già sotto l’assorbente profilo dell’autosufficienza, va posto in rilievo come la medesima faccia richiamo ad atti e documenti del giudizio di merito (es., all’atto di citazione in 1 grado di giudizio; alla comparsa di risposta; agli "elementi di prova offerti dall’assicuratore", alle "difese svolte dalla ricorrente"; al "parere rilasciato dall’ISVAP"; al "provvedimento dell’AGCM, n. 11.891 del 17 aprile 2003 (doc. n. 3)") limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente – per la parte d’interesse in questa sede – riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riportati, senza puntualmente ed esaustivamente indicare i dati necessari al reperimento in atti degli stessi (v. Cass., Sez. Un., 3/11/2011, n. 22726; Cass., 23/9/2009, n. 20535; Cass., 3/7/2009, n. 15628; Cass., 12/12/2008, n. 29279), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr. Cass., 19/9/2011, n. 19069; Cass., 23/9/2009, n. 20535; Cass., 3/7/2009, n. 15628; Cass., 12/12/2008, n. 29279).

A tale stregua la ricorrente non pone invero questa Corte nella condizione di effettuare il richiesto controllo (anche in ordine alla tempestività e decisività dei denunziati vizi), da condursi sulla base delle sole deduzioni contenute nel ricorso, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative, non avendo la Corte di legittimità accesso agli atti del giudizio di merito (v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 1V2/1995, n. 1161).

Con l’ulteriore precisazione che il principio dell’autosufficienza risulta violato anche quando nel corpo del motivo risultino per converso riportati (in tutto o in parte) atti e documenti del giudizio di merito (es., nel caso, le pagg. 7 ss. e 10 ss. della comparsa di risposta), in contrasto con lo scopo della disposizione di agevolare la comprensione dell’oggetto della pretesa e del tenore della sentenza impugnata, in immediato coordinamento con i motivi di censura (v. Cass., Sez. Un., 17/7/2009, n. 16628), essendo necessario che vengano riportati nel ricorso gli specifici punti di interesse nel giudizio di legittimità, con eliminazione del "troppo e del vano", non potendo gravarsi questa Corte del compito, che non le appartiene, di ricercare negli atti del giudizio di merito ciò che possa servire al fine di utilizzarlo per pervenire alla decisione da adottare (v. Cass., 16/2/2012, n. 2223; Cass., 22/10/2010, n. 21779;

Cass., 23/6/2010, n. 15180; Cass., 18/9/2009, n. 20093; Cass., Sez. Un., 17/7/2009, n. 16628), sicchè il ricorrente è al riguardo tenuto a rappresentare e interpretare i fatti giuridici in ordine ai quale richiede l’intervento di nomofilachia o di critica logica da parte della Corte Suprema, il che distingue il ricorso di legittimità dalle impugnazioni di merito (v. Cass., 23/6/2010, n. 15180).

A parte il rilievo che non ricorre vizio di omessa pronuncia su punto decisivo qualora la soluzione negativa di una richiesta di parte sia implicita nella costruzione logico-giuridica della sentenza, incompatibile con la detta domanda (v. Cass., 18/5/1973, n. 1433;

Cass., 28/6/1969, n. 2355), quando cioè la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte comporti necessariamente il rigetto di quest’ultima, anche se manchi una specifica argomentazione in proposito (v. Cass., 21/10/1972, n. 3190;

Cass., 17/3/1971, n. 748; Cass., 23/6/1967, n. 1537), quanto al 1 motivo va ulteriormente ribadito il principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità in base al quale l’omesso esame di documenti non da invero luogo ad error in procedendo del giudice, come viceversa prospettato dall’odierna ricorrente, ma si risolve in un vizio di motivazione, censurabile solo se esso concerne un punto decisivo della controversia, ossia se l’esame del documento avrebbe determinato una decisione diversa da quella adottata (v. Cass., 26/2/2003, n. 2869; Cass., 28/11/2001, n. 15113; Cass., 25/03/1999, n. 2819).

La differenza fra l’omessa pronunzia di cui all’art. 112 c.p.c. e l’omessa motivazione su punto decisivo della controversia di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 in realtà si coglie nel concernere l’omesso esame ex art. 112 c.p.c. direttamente una domanda o un’eccezione introdotta in causa, laddove in caso di omessa motivazione l’attività di esame del giudice che si assume omessa non ha direttamente riguardo alla domanda o all’eccezione, bensì ad una circostanza di fatto che, ove valutata, avrebbe comportato una diversa decisione su uno dei fatti costitutivi della domanda o su un’eccezione, e, quindi, su uno dei fatti cd. principali il della controversia (v. Cass., 30/5/2008, n. 14468; Cass., 14/3/2006, n. 5444).

Il vizio di motivazione su un punto decisivo, denunziabile per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, invece postula che il giudice di merito abbia formulato un apprezzamento, nel senso che, dopo aver percepito un fatto di causa negli esatti termini materiali in cui è stato prospettato dalla parte, abbia omesso di valutarlo in modo che l’omissione venga a risolversi in un implicito apprezzamento negativo sulla rilevanza del fatto stesso, ovvero lo abbia valutato in modo insufficiente o illogico.

Nè può d’altro canto sottacersi che, come questa Corte ha già avuto – anche in fattispecie analoghe – più volte modo di affermare, il vizio di omessa pronuncia causativo della nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. non si configura allorquando il giudice di merito non abbia considerato i fatti secondari dedotti dalla parte, non concernenti, cioè, alcun fatto estintivo, modificativo od impeditivo della fattispecie costitutiva del diritto fatto valere bensì il risarcimento del danno da illecito concorrenziale (v. Cass., 29/8/2011, n. 17698). E che avendo nella specie la ricorrente fatto riferimento a fatti secondari, difetta nel caso l’indefettibile requisito della relativa decisività, sicchè il 2 motivo risulta inammissibilmente formulato in termini non riconducibili al paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (v.

Cass., 20/12/2011, n. 27554; Cass., 29/8/2011, n. 17698).

Osservato che la ricorrente non propone invero denunzia di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (cfr. Cass., 15/4/2011, n. 8725), va per altro verso ribadito che il vizio di motivazione non può essere d’altro canto utilizzato per far valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggettivo della parte, non valendo esso a proporre in particolare un pretesamente migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all’ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti attengono al libero convincimento del giudice (v. Cass., 9/5/2003, n. 7058).

Il motivo di ricorso per cassazione viene altrimenti a risolversi in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice del merito, id est di nuova pronunzia sul fatto, estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di legittimità.

Giusta risalente orientamento di questa Corte, al giudice di merito non può d’altro canto nemmeno imputarsi di avere omesso l’esplicita confutazione di tutte le tesi non accolte o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, giacchè nè l’una nè l’altra gli sono richieste, mentre soddisfa l’esigenza di adeguata motivazione che il raggiunto convincimento come nella specie risulti da un esame logico e coerente, non di tutte le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, bensì di quelle ritenute di per sè sole idonee e sufficienti a giustificarlo.

In altri termini, non si richiede al giudice del merito di dar conto dell’esito dell’avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata dell’adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse (v. Cass., 9/3/2011, n. 5586).

In ordine al 3 motivo deve per altro verso ribadirsi il principio, in fattispecie analoghe del pari ripetutamente affermato, secondo cui l’assicurato che agisca per il risarcimento dei danni ai sensi della L. n. 287 del 1990, art. 33 ha il diritto di avvalersi della presunzione che il premio sia stato indebitamente aumentato per effetto del comportamento collusivo e che la misura dell’aumento (e, dunque, l’entità del danno patito) non sia inferiore al 20%, laddove la compagnia assicuratrice convenuta deve essere ammessa a fornire la prova contraria alla anzidetta presunzione di responsabilità per quanto concerne sia la sussistenza del nesso causale tra l’illecito concorrenziale e il danno, sia l’entità del pregiudizio stesso.

Siffatta prova contraria non può peraltro avere come nella specie ad oggetto circostanze attinenti alla situazione generale del mercato assicurativo, dovendo viceversa riguardare situazioni e comportamenti specifici di essa impresa di assicurazioni.

Nè, ove abbia partecipato al giudizio dinanzi all’Autorità garante, la compagnia di assicurazioni può invero rimettere in discussione le medesime circostanze di fatto già accertate nel provvedimento sanzionatorio di detta Autorità in ordine alla sussistenza del nesso eziologico tra la condotta illecita e l’aumento delle tariffe (v.

Cass., 29/8/2011, n. 17684; Cass., 18/8/2011, n. 17362).

Orbene, alla stregua di tutto quanto sopra rilevato ed esposto emerge evidente come, lungi dal denunziare vizi della sentenza gravata rilevanti sotto i ricordati profili, le deduzioni dell’odierna ricorrente, oltre a risultare formulate secondo un modello difforme da quello delineato all’art. 366 c.p.c., n. 4, si risolvono nella mera doglianza circa l’asseritamente erronea attribuzione da parte del giudice del merito agli elementi valutati di un valore ed un significato difformi dalle sue aspettative (v. Cass., 20/10/2005, n. 20322), e nell’inammissibile pretesa di una lettura dell’asserto probatorio diversa da quella nel caso operata dai giudici di merito (cfr. Cass., 18/4/2006, n. 8932).

Per tale via la ricorrente in realtà sollecita, contra ius e cercando di superare i limiti istituzionali del giudizio di legittimità, un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass., 14/3/2006, n. 5443).

All’inammissibilità ed infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 500,00, di cui Euro 300,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 04-06-2012, n. 8937 Indennità di espropriazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di appello di Lecce con sentenza del 29 gennaio 2010 ha respinto la richiesta di G.M.L., nonchè di E. M., M. e Q.C.S. di indennizzo per il vincolo apposto dal comune di Racale con provvedimento consiliare 15 maggio 1984 su di un fondo di loro proprietà ubicato nella località "(OMISSIS)" (in catasto al fg. 13, part. 268) compreso in zona F/3 destinata ad attrezzature sportive;e reiterato una prima volta con Delib. consiliare nn. 22 e 28 del 1998, e poi ancora con Delib. n. 45 del 2004. Ciò perchè: a) l’inclusione dell’immobile in zona F/3 rientrava nel potere del comune di pianificazione del territorio e non poteva costituire vincolo espropriativo, al più ravvisabile nella utilizzazione del bene a parcheggio; b) tuttavia anche a ritenerne la destinazione edificatoria,come era necessario per l’indennizzabilità del vincolo, mancava egualmente la prova del pregiudizio sofferto anche perchè il terreno non aveva avuto utilizzazione alcuna ed al momento della c.t. si presentava completamente abbandonato.

Per la cassazione della sentenza i G. – Q.C. hanno proposto ricorso per 5 motivi; cui resiste il comune di Racale con controricorso.

Motivi della decisione

Con i primi due motivi i ricorrenti deducendo violazione dell’art. 39 del T.U. appr. con D.P.R. n. 327 del 2001 censurano la sentenza impugnata per aver ritenuto carente di prova il pregiudizio arrecato dal vincolo espropriativo a causa dell’erroneo quesito contenuto nella c.t. con il quale si chiedeva di accertare l’indennità di espropriazione senza considerare: a) la bellezza del luogo nonchè la possibilità di sfruttamento turistico ampiamente documentate unitamente ai prezzi delle vendite attuate nello stesso periodo (oltre 20 Euro mq.), che dovevano appunto indurre all’accoglimento della richiesta; b)che l’indennizzo era dovuto alternativamente per la diminuzione del valore di scambio del terreno o per la sua inutilizzabilità e non certamente per la ricorrenza congiunta di dette condizioni; sicchè per accertarle era sufficiente disporre le opportune indagini tecniche al riguardo.

Con il terzo ed il quarto motivo deducendo violazione degli artt. 188, 244 e 245 cod. proc. civ. si dolgono che la Corte territoriale abbia lasciato irrisolta la questione dell’edificabilità del suolo pur rientrando la zona in un ampio contesto già edificato e munito di servizi, perciò anche ai fini perequativi da qualificare edificatorio; e che pur in quest’ultima ipotesi non abbia considerato documentato il pregiudizio malgrado le richieste istruttorie disattese e la relazione tecnica allegata alla Delib. comunale n. 45 del 2004 ne poneva in evidenza il notevole sviluppo turistico.

Con il quinto motivo insistono nella illogicità della motivazione che ha ricavato la mancanza del pregiudizio dallo stato di abbandono del fondo; mentre con il sesto tale illogicità estendono anche alle considerazioni con cui la Corte di appello ha dubitato della reiterazione del vincolo richiesta per due quinquenni a partire dalla Delib. n. 7 del 95 e Delib. n. 45 del 2004, senza considerare che detto vincolo,come aveva finito per ammettere anche il comune era stato sostanzialmente imposto fin dal 1981.

Questi motivi sono in parte inammissibili ed in parte infondati, pur se va corretta ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ. la motivazione con cui è stata respinta l’istanza dei proprietari.

Muovono infatti i ricorrenti dall’erronea premessa che tutte le prescrizioni urbanistiche che impongano limitazioni allo ius aedificandi e comunque non consentano lo sfruttamento edilizio di un’area siano perciò stesso vincoli preordinati all’espropriazione:

come tali indennizzabili ove reiterati dopo il primo quinquennio con la conseguenza che detta natura ha ravvisato in tutti indistintamente i provvedimenti di natura urbanistica adottati dal comune a far data dal 13 luglio 1981; di nessuno dei quali tuttavia ha riportato il contenuto o quanto meno la funzione con esso perseguita dal comune.

Per converso, la Corte di appello ha correttamente rilevato, senza alcuna contestazione al riguardo delle parti,che il comune con il P.F. del 9 gennaio 1978 definitivamente approvato dalla Regione Puglia con Delib. 13 luglio 1981, non aveva apposto alcun vincolo espropriativo, ma aveva esercitato il potere di pianificazione del territorio (c.d. azzonamento), suddividendolo per zone con caratteri generali ed attribuendo a quella F/3 in cui era compreso il terreno dei ricorrenti destinazione a "spazi pubblici attrezzati a parco per il gioco e lo sport": in conformità pertanto alla giurisprudenza assolutamente consolidata di questa Corte resa anche a sezioni unite (Cass. sez. un. 173/2001), secondo cui in caso di originaria disposizione di piano, ovvero di variante, il suo carattere conformativo (e non ablatorio non discende dalla sua collocazione in una specifica categoria di strumenti urbanistici, ovvero dalla presenza di piani particolarregiati ovvero attuativi, ma) dipende soltanto dai requisiti oggettivi, di natura e struttura, che presentano i vincoli in essa contenuti; ed è dunque configurabile tutte le volte in cui gli stessi mirino ad una (nuova) zonizzazione dell’intero territorio comunale o di parte di esso, si da incidere su di una generalità di beni, nei confronti di una pluralità indifferenziata di soggetti in funzione della destinazione della intera zona in cui questi ricadono ed in ragione delle sue caratteristiche intrinseche; o del rapporto (per lo più spaziale) con un’opera pubblica.

Nel caso, la previsione della zona F3, non era rivolta a localizzare singole opere pubbliche (infatti, neppure indicate) pur in conformità alle relative destinazioni, ovvero ad individuare quali immobili fossero interessati alla relativa costruzione, ma, come esattamente ritenuto dalla sentenza impugnata era diretta unicamente ad identificare e circoscrivere la zonizzazione del territorio comunale in ordine alle parti destinande alle menzionate attrezzature di carattere pubblico: perciò restando del tutto estranea al limite temporale di cui alla L. n. 1187 del 1968, art. 2, peculiare dei soli vincoli preordinati all’espropriazione. I quali, d’altra parte, non erano ravvisabili neppure nella successiva Delib. consiliare 15 maggio 1984, neppur essa riportata dai proprietari, che dopo una serie di vicende è stata definitivamente trasfusa nella successiva Delib. 8 giugno 1995, posto che le stesse contenevano soltanto il piano particolareggiato della zona F3, e quindi le norme di attuazione per la realizzazione della destinazione attribuita dal progettista alla ricordata porzione del territorio comunale (pag. 14 ric.).

E tanto era sufficiente a definite la questione della "edificabilità" della stessa lasciata in dubbio dalla Corte territoriale, la quale non era risolvibile in base alla considerazione che un parcheggio non è in via di principio precluso all’iniziativa privata (pag. 6 sent.); e neppure in base alla ubicazione della località in una zona "funzionale alla circostante edificabilità…per un’evidente ratio perequativa" (pag. 10 ric.), ma in base ai noti principi dell’ "edificabilità legale" (da ultimo recepiti dagli artt. 32 e 37 del T.U. app. con D.P.R. n. 327 del 2001) per i quali: 1) un’area va ritenuta edificabile soltanto se, e per il solo fatto che, come tale, essa risulti classificata secondo un criterio di prevalenza o autosufficienza della edificabilità legale; mentre la cosiddetta edificabilità "di fatto" rileva esclusivamente in via suppletiva – in carenza di strumenti urbanistici -ovvero, in via complementare (ed integrativa), agli effetti della determinazione del concreto valore di mercato dell’area espropriata, incidente sul calcolo dell’indennizzo" (Cass. sez. un. 172/2001 e successive); 2) le possibilità legali di edificazione vanno escluse tutte le volte in cui per lo strumento urbanistico vigente all’epoca in cui deve compiersi la ricognizione legale,la zona sia stata concretamente vincolata ad un utilizzo meramente pubblicistico,quale è proprio quello a verde pubblico attrezzato in quanto le relative utilizzazioni apportano un vincolo di destinazione che preclude ai privati tutte quelle forme di trasformazione del suolo che sono riconducibili alla nozione tecnica di edificazione e che sono, come tali, soggette al regime autorizzatolo previsto dalla vigente legislazione edilizia (Da ultimo: Cass. 665/2010; 400/2010;

21396/2009; 21095/2009; 17995/2009); 3) infine, nelle ipotesi appena considerate per rendere edificatorio il terreno non è sufficiente neppure che l’intervento pubblico sia realizzabile in linea astratta anche ad iniziativa privata: dovendo ciò essere il risultato di una scelta di politica programmatoria ricorrente solo quando gli obiettivi di interesse generale, di dotare il territorio di attrezzature e servizi, siano ritenuti realizzabili (e come tali specificatamente compresi nelle previsioni pianificatorie) anche attraverso l’iniziativa economica privata – pur se accompagnati da strumenti di convenzionamento"; e perciò devolvendosi esclusivamente a ciascuno strumento urbanistico il potere di stabilire se, per quali categorie di opere ed in quali zone le stesse possano venire realizzate "anche attraverso l’iniziativa economica privata" (Cass. 2605/2010 cit.; 21095/2009; 15616/2007; 15389/2007; Corte Costit.

179/1999).

Al lume di queste considerazioni non sembra al Collegio che si potrebbe sfuggire alla seguente alternativa: o ritenere con la sentenza impugnata e con i ricorrenti, che la disposizione dell’art. 39 del T.U., come enunciato dal suo titolo presupponga la sussistenza di un terreno con destinazione edificatoria penalizzato dall’apposizione reiterata di un vincolo espropriativo; ed allora la mancanza del presupposto dell’edificabilità legale del terreno G. – Q.C. esclude in radice l’indennizzabilità di eventuali vincoli apposti su di esso che tale destinazione non possiede.

Ovvero privilegiare il testo della norma che più non menziona la destinazione edificatoria dell’immobile; ed allora occorreva anzitutto che i ricorrenti individuassero e trascrivessero il provvedimento che aveva localizzato l’intervento da realizzare sul loro terreno (per quanto si è detto non sussistente fino al 1995), e quale avesse reiterato il vincolo (gli stessi non hanno invece nè indicato nè riportato il contenuto della Delib. consiliare 29 novembre 2004). Per poi dimostrare attese la natura non edificatoria del terreno e le utilizzazioni consentite dalla classificazione F/3 suddetta quale "danno effettivo" il vincolo avesse apportato ai proprietari precludendole: perciò, giustificando anche sotto questo profilo il risultato conclusivo della sentenza impugnata che neanche attraverso la c.t. siffatta prova era stata fornita dai proprietari, i quali non hanno allegato neppure quali di dette utilizzazioni (non edificatorie) siano state ad essi impedite.

Le spese del giudizio gravano in solido su costoro rimasti soccombenti e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali, che liquida in favore del comune in complessivi Euro 2.700,00 di cui Euro 2.500,00 per onorario di difesa, oltre a spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 12 aprile 2012.

Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 30-09-2011) 13-12-2011, n. 46228

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Svolgimento del processo

Il procuratore della Repubblica di Catania propone ricorso per Cassazione contro la sentenza del giudice di pace di Catania emessa il 30 luglio 2010 e depositata l’11 agosto, con la quale l’imputato F.E. è stato assolto per entrambi i reati contestati di ingiuria – in quanto è stata ritenuta la provocazione – e di minaccia, perchè il fatto non costituisce reato. Lamenta il pubblico ministero la contraddittoria ed illogica motivazione assunta dal giudice di pace, nonchè la erronea interpretazione delle norme di diritto contenute negli artt. 594 e 612 c.p.. In particolare il pubblico ministero censura la sentenza impugnata laddove ha ritenuto sussistente l’esimente di cui all’art. 599 c.p., comma 2, nel fatto che l’imputato si sarebbe ritenuto vittima di un’ingiustizia altrui per aver atteso a lungo nell’autosalone ove si era diretto per comprare un’autovettura alla figlia e per avere avuto una risposta scortese alla sua richiesta di informazioni in merito alla differenza tra un’autovettura alimentata a gpl e un’autovettura alimentata a gas metano.

Quanto alla assoluzione per il reato di minaccia, il pubblico ministero lamenta non solo l’insufficienza della motivazione, limitata a mere formule di stile e liquidata in poche righe nella sentenza, ma anche e soprattutto la sua contraddittorietà, per avere ritenuto insussistente alcuna intimidazione nelle frasi pronunciate dall’imputato, assolvendo poi per la mancanza dell’elemento soggettivo.

Il procuratore generale della cassazione ha concluso chiedendo disporsi la conversione del ricorso per cassazione in appello, con trasmissione degli atti al tribunale di Catania per il relativo giudizio, posto che in udienza è emerso che la parte civile ha proposto appello contro la sentenza con udienza già fissata al 26.10.2011.
Motivi della decisione

Considerato che risulta essere stato proposto appello contro la sentenza oggetto del presente ricorso per cassazione, in applicazione del disposto di cui all’art. 580 c.p.p., questa corte deve dichiarare la conversione del ricorso in appello con trasmissione degli atti al tribunale di Catania per il relativo giudizio.
P.Q.M.

Converte il ricorso in appello e dispone trasmettersi gli atti al tribunale di Catania per il relativo giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.