Cass. civ. Sez. I, Sent., 27-05-2011, n. 11793 interessi

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Svolgimento del processo

Il dott. G.D., creditore nei confronti dello I.A.C.P. di Messina, in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di quella città il 16 giugno 1989, della somma di L. 4.501.905.644 a titolo di risarcimento del danno da occupazione appropriativa di un terreno, convenne in giudizio l’Istituto con citazione del 16 febbraio 1994.

Chiese condannarsi il convenuto agli interessi legali, agli interessi anatocistici e al risarcimento del maggior danno per il ritardo nel pagamento della predetta somma.

L’I.A.C.P. resistette in giudizio e il 30 agosto 1984 versò all’attore l’importo del capitale dovuto.

Il Tribunale di Messina, in accoglimento della domanda, condannò il convenuto al pagamento di L. 1.018.747.415 per interessi legali sino alla data del predetto adempimento, nonchè degli interessi anatocistici dalla domanda alla pubblicazione della sentenza e della ulteriore somma di L. 150.312.062, "in moneta attuale", a titolo di maggior danno ai sensi dell’art. 1224 c.c., comma 2, con gli interessi legali dalla sentenza al soddisfo.

L’I.A.C.P. propose appello. Il G. resistette e propose appello incidentale.

La Corte di Messina, preso atto che non era in discussione la condanna agli interessi legali, escluse, in parziale accoglimento dell’appello principale, la sola condanna dell’Istituto al risarcimento del maggior danno ex art. 1224, comma 2, cit., in quanto non era configurabile il dedotto ritardo colpevole se non dal marzo 1994, nè era stata raggiunta la prova del danno; respinse inoltre l’appello incidentale.

La Corte motivò l’esclusione della mora debendi con la considerazione che sino al marzo 1994 l’Istituto debitore si era tempestivamente attivato per procurarsi i mezzi finanziari per far fronte al proprio debito.

Quanto alla mancanza di prova del danno, osservò che l’attore, che in un primo momento aveva fatto leva sugli oneri finanziari sopportati per far fronte a propri debiti verso terzi, nel corso del giudizio di primo grado aveva poi sostenuto di non aver potuto effettuare investimenti mobiliari particolarmente remunerativi, e la sua domanda era stata poi accolta dal Tribunale per tale ragione.

Sennonchè i documenti e i conteggi da lui prodotti provenivano da tecnici di sua fiducia e dunque, essendo contestati da controparte, non erano attendibili; gli investimenti mobiliari in questione, inoltre, consistevano in operazioni dall’esito aleatorio e difficilmente pronosticabile; verosimilmente, infine, una somma così ingente sarebbe stata in parte destinata ai consumi e in parte a investimenti immobiliari che, secondo quanto emerso dalla prova testimoniale, non si sarebbero rivelati produttivi. In definitiva, mancando la prova di un danno non coperto dal tasso legale degli interessi, in quel periodo pari al 10% annuo, "la cui sussistenza non potrebbe essere desunta nemmeno con il ricorso a presunzioni, tale danno, anche se riferito al periodo 28/5/92 – 31/8/94, non poteva essergli liquidato, neppure con valutazione equitativa …".

Il dott. G. ha quindi proposto ricorso per cassazione per otto motivi, raggruppati in due ordini di censure. L’.I.A.C.P. ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno anche presentato memorie.
Motivi della decisione

1. – L’Istituto controricorrente eccepisce la tardività del ricorso per essere stato notificato, a mezzo del servizio postale, 1’8 aprile 2005, con consegna del plico all’ufficiale giudiziario il 4 aprile e spedizione il 5 aprile. Ad avviso del controricorrente è proprio la data di spedizione del plico, non quella della sua consegna all’ufficiale giudiziario, che va presa in considerazione ai fini della tempestività della notifica da parte del notificante, così dovendosi interpretare la giurisprudenza costituzionale in materia (peraltro solo genericamente evocata). Di conseguenza il ricorso sarebbe inammissibile per decorso del termine annuale maggiorato del periodo di sospensione feriale, che era appunto scaduto il 4 aprile 2005 essendo stata la sentenza pubblicata il 17 febbraio 2004. 1.1. – L’eccezione è manifestamente infondata, non potendo sussistere dubbi sull’interpretazione del dispositivo di illegittimità costituzionale pronunciato dal giudice delle leggi con la sentenza n. 477 del 2002, espressamente riferito al combinato disposto dell’art. 149 c.p.c. e della L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 4, comma 3, "nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell’atto da parte del destinatario anzichè a quella, antecedente, di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario." 2. – Il primo ordine di censure mosse dal ricorrente alla sentenza impugnata riguarda la statuizione di insussistenza della mora debendi se non dal marzo 1994, motivata dai giudici di appello con la considerazione che prima di allora 1’Istituto debitore si era tempestivamente attivato per procurarsi i mezzi finanziari per far fronte al proprio debito. Il ricorrente articola in proposito quattro motivi.

2.1. – Con il primo motivo, denunciando violazione dell’art. 112 c.p.c., lamenta che la Corte d’appello abbia escluso la sussistenza della mora nonostante sul punto non fosse stato formulato alcun motivo di appello dall’Istituto, il quale aveva circoscritto la propria difesa alla negazione della sussistenza del maggior danno preteso dal creditore.

2.1.1. – La censura è fondata, trovando piena conferma nell’esame dell’atto di appello dello I.A.C.P., qui consentito in considerazione del carattere processuale della censura.

2.2. – Con il secondo, il terzo e il quarto motivo la medesima statuizione di insussistenza della mora viene ulteriormente censurata per violazione del dovere del giudice di segnalare alle parti le questioni rilevabili d’ufficio (secondo motivo); perchè la conversione del debito risarcitorio, con la liquidazione, in debito di valuta non comporta il superamento della mora ex re connessa all’originaria natura del debito stesso (terzo motivo); perchè l’impotenza finanziaria non può costituire causa di esonero dalla responsabilità per il ritardo nell’adempimento delle obbligazioni pecuniarie (quarto motivo).

2.2.1. – Tutti i predetti motivi sono assorbiti per effetto dell’accoglimento del primo.

3. – Il secondo- ordine di motivi ha per oggetto la statuizione di insussistenza del maggior danno derivante dalla mora.

3.1. – Con il primo di tali motivi si denuncia violazione dell’art. 132 c.p.c. e art. 119 disp. att. c.p.c., comma 2 nonchè omessa motivazione. Si deduce la nullità della sentenza, in parte qua, perchè l’inciso "anche se riferito al periodo 28/5/92 – 31/8/94", inserito nel brano sopra testualmente riportato in narrativa e riguardante il danno, costituisce una interpolazione redatta a mano del testo dattiloscritto, accompagnata da una sigla a margine; per cui ad essa sarebbe riferibile solo la predetta sigla, non anche le sottoscrizioni finali del presidente e dell’estensore della sentenza.

Si aggiunge, infine, che "in ogni caso la predetta estensione è priva di qualsiasi motivazione e spiegazione". 3.1.1. – Il motivo è manifestamente infondato.

Con la sottoscrizione finale, il presidente e l’estensore assumono la paternità dell’intero documento sottoscritto, così come redatto, incluse eventuali correzioni e interpolazioni. Se si intenda sostenere che quelle correzioni o interpolazioni siano apocrife, si ha l’onere di proporre querela di falso.

Il rilievo, poi, circa il difetto di motivazione e spiegazione dell’inciso di cui si è detto non può costituire autonoma censura sulla quale occorra pronunziare, dato che quell’inciso non costituisce, a sua volta, un’autonoma statuizione che, dunque, abbisogni di una motivazione.

3.2. – Con il secondo motivo si denuncia violazione dell’art. 1234 c.c., comma 2, artt. 1226 e 2729 c.c., nonchè difetto di motivazione. Sì lamenta che la Corte d’appello abbia affermato che la prova del maggior danno, rispetto a quello coperto dagli intreressi legali, derivante dal ritardo nell’adempimento dell’obbligazione pecuniaria "non potrebbe essere desunta nemmeno con il ricorso a presunzioni" e che il medesimo danno non poteva essere liquidato "neppure con valutazione equitativa (come invece ha fatto il tribunale) come pacifico in giurisprudenza". 3.2.1. – Il motivo è manifestamente fondato sotto il profilo della violazione di norme di diritto, non prevedendo la legge alcuna limitazione nè alla prova per presunzioni, nè alla liquidazione equitativa del maggior danno di cui all’art. 1224 c.c., comma 2.

Questo è, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d’appello di Messina, il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità. 3.3. – Con il terzo motivo, denunciando vizio di motivazione e violazione degli artt. 112, 116 e 324 c.p.c., nonchè dell’art. 2729 c.c., si censura la negazione della sussistenza della prova del maggior danno.

La censura – cui viene premessa la trascrizione della prova testimoniale assunta in primo grado, dei documenti prodotti dal ricorrente ai giudici di merito e dei conteggi facenti parte integrante della comparsa conclusionale depositata nel giudizio di primo grado – è articolata come segue con riferimento a ciascuna delle proposizioni in cui si risolve la motivazione esibita, sul punto, dalla sentenza impugnata e della quale si è dato atto sopra in narrativa:

a) con riferimento al rilievo che i documenti e i conteggi prodotti dal G. provenivano da tecnici di sua fiducia e dunque, essendo contestati da controparte, non erano attendibili, si osserva che:

aa) quanto alla documentazione bancaria (consistente in comunicazioni bancarie attestanti l’avvenuta esecuzione di ordini di acquisto e vendita di titoli mobiliari impartiti dal G.), non vi era stata, da parte dell’Istituto appellante, contestazione della sua idoneità a rappresentare i fatti nella medesima riprodotti, bensì la mera contestazione dell’attitudine, attesa la sua vaghezza, a fungere da base di un ragionamento presuntivo; onde i giudici di appello erano incorsi nel vizio di ultrapetizione, oltre che di immotivata pretermissione di documenti decisivi provenienti da terzi e niente affatto privi di valore probatorio;

ab) quanto ai conteggi, si trattava di elaborazioni dei dati risultanti dalla documentazione bancaria predetta – riferita ad un investimento di L. 59.467.900 -sviluppate al fine di agevolare il giudice nella valutazione del (mancato) guadagno, sull’ipotesi che, invece di tale somma, fosse stato investito in quei titoli anche l’importo dovuto dallo I.A.C.P.;

b) con riferimento al rilievo che si trattava di operazioni dall’esito aleatorio e difficilmente pronosticabile, si denuncia la completa astrattezza del rilievo stesso, privo di riferimento con la concretezza delle produzioni documentali;

c) con riferimento al rilievo secondo cui verosimilmente una somma così ingente sarebbe stata in parte destinata, più che all’acquisto di titoli, ai consumi e a investimenti immobiliari che si sarebbero rilevati non produttivi secondo quanto emerso dalla prova testimoniale, si osserva:

ca) quanto alla destinazione ai consumi, che (ca1) la Corte d’appello ha omesso di precisare quale quota della somma avrebbe avuto tale destinazione; che (ca2) in ogni caso "le somme occorrenti alla più alta qualità della vita rientravano nel danno risarcibile"; che (ca3) la prova testimoniale dimostrava invece la propensione al risparmio, piuttosto che al consumo, del G.;

cb) quanto alla destinazione a non produttivi investimenti immobiliari, si lamenta che la Corte d’appello non abbia preso in considerazione la prova testimoniale, dalla quale emergeva che, invece, il G. aveva rifiutato un investimento immobiliare proprio perchè non remunerativo.

3.3.1. – La complessa censura va accolta nei sensi che seguono.

3.3.1.1. – Fondate, sotto l’assorbente profilo del vizio di motivazione, sono le critiche sopra sintetizzate sub a) e b).

La Corte d’appello, nell’omettere di prendere in considerazione la documentazione bancaria prodotta dal G. a dimostrazione dei risultati particolarmente positivi di un suo pregresso investimento mobiliare, nonchè i conteggi elaborati sulla base di quella documentazione dal suo consulente, ha fatto confusione tra l’uria e gli altri, finendo col negare il valore probatorio della prima.

I giudici, invece, avrebbero dovuto prendere in considerazione la documentazione bancaria, che aveva valore probatorio, in quanto proveniva da terzi (la banca) e non dallo stesso attore, ed era indubbiamente rilevante, perchè attestava gli esiti di un investimento mobiliare, con un rendimento superiore al tasso legale degli interessi, effettivamente eseguito dal creditore, onde era plausibile che il medesimo creditore avrebbe investito alla stessa maniera almeno parte della somma dovutagli dallo I.A.C.P.. E avrebbe altresì dovuto prendere in considerazione i conteggi elaborati per il G. dal suo tecnico di fiducia, quale precisazione della pretesa dell’attore in base all’ipotesi che la somma a suo credito fosse stata investita in quella maniera.

Nè ha senso logico l’obiezione dei giudici di appello secondo cui si trattava di investimenti dall’esito aleatorio e difficilmente pronosticabile, dato che la documentazione di cui trattasi serviva proprio ad offrire il riscontro empirico di quell’esito.

3.3.1.2. – Le restanti critiche, invece, sono in parte assorbite, in parte inammissibili o infondate.

Quella sub (ca1) è assorbita: solo una volta accertata la risarcibilità del maggior danno derivante dal mancato investimento mobiliare, di cui si è detto, potrà infatti discutersi dell’entità dell’investimento stesso – e quindi del danno – in relazione a eventuali, parziali destinazioni alternative della somma a credito dell’attore.

Quella sub (ca2) è infondata. Per un verso, infatti, danno risarcibile è esclusivamente quello patrimoniale, non anche quello emotivo connesso al tenore di vita goduto. Per altro verso, il danno corrispondente alla minor quantità di beni di consumo acquistabili dal creditore a causa del ritardo del debitore nell’adempimento di un’obbligazione pecuniaria, ossia il (maggior) danno da svalutazione monetaria, è stato correttamente, ancorchè implicitamente, escluso dalla Corte d’appello allorchè ha fatto riferimento all’elevatezza del tasso legale degli interessi, pari al 10% (tale dunque da assorbire il tasso della svalutazione monetaria).

Quella sub (ca3) è inammissibile, risolvendosi in una mera illazione, se intesa in senso assoluto, ossia quale esclusione di qualsiasi propensione al consumo del G.. Se intesa, invece, in senso relativo, ossia quale prospettazione di una sua bassa propensione al consumo, è questione assorbita come già osservato a proposito della critica sub (ca1).

Quanto osservato al capoverso precedente vale anche, mutatis mutandis, per la critica sub (cb).

4. – Con il quarto motivo di ricorso si lamenta l’erronea valutazione di assorbimento, e dunque l’omessa pronuncia, sul motivo di appello incidentale con cui era stata dedotta la voce di danno consistente nella "mancata migliore fruizione della qualità della vita". 4.1. – Il motivo è inammissibile, avendo la Corte d’appello implicitamente risolto, invece, la questione in senso negativo allorchè ha motivato l’esclusione del danno facendo appunto riferimento anche alla circostanza che "una così rilevante massa di denaro sarebbe stata in parte convogliata per una migliore fruizione della qualità della vita, e non nell’acquisto di azioni". 5. -La sentenza impugnata va pertanto cassata, in relazione alle censure accolte ai paragrafi 2.1.1, 3.2.1 e 3.3.1.1, con rinvio al giudice indicato in dispositivo.

Il giudice di rinvìo dovrà, fra l’altro, attenersi al principio di diritto sopra enunciato al 3.2.1, nonchè provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Messina in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 28-06-2011, n. 14304 Riposo settimanale

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mmissibilità dell’incidentale.
Svolgimento del processo

Con sentenza depositata in data 15 febbraio 2007 e notificata il successivo 9 marzo, la Corte d’appello di Salerno ha confermato la decisione di primo grado di rigetto delle domande svolte da M. A.G. nei confronti della datrice di lavoro ASL SA/(OMISSIS), di condanna di quest’ultima a risarcirle il danno da usura psico-fisica subita per il servizio di reperibilità passiva (vale a dire senza chiamata in servizio nel corso della stessa) svolto in giorni festivi nel periodo dal luglio 2001 al 31 dicembre 2003, senza fruire del riposo compensativo previsto dall’art. 7, comma 6 del contratto nazionale integrativo 30 settembre 2001 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto sanità (e dalla precedente disciplina di cui al D.P.R. n. 270 del 1987), pur "senza riduzione del debito orario settimanale".

In proposito, la Corte territoriale ha anzitutto riprodotto il contenuto della disciplina contrattuale e del D.P.R. n. 270 del 1987 invocata, la quale, per quanto qui interessa, prevede:

a) la pronta reperibilità del dipendente durante il servizio di pronta disponibilità, della durata normale di dodici ore, con diritto ad un determinato compenso per ogni turno;

b) il computo dell’attività prestata in caso di chiamata nel turno di disponibilità come lavoro straordinario e come tale retribuito;

c) il diritto del dipendente, nel caso in cui il servizio di pronta reperibilità cada in giornata festiva, ad un riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale.

Diversamente opinando rispetto alle valutazioni del giudice di prime cure, la Corte territoriale ha ritenuto che la normativa citata attribuisca al dipendente chiamato a svolgere il servizio di reperibilità "passiva" in una giornata festiva un diritto perfetto ad un riposo compensativo, senza peraltro che ciò comporti una riduzione dell’orario di lavoro settimanale, ma solo una diversa modulazione di questo.

La Corte ha quindi affermato che dall’inadempimento da parte della datrice di lavoro all’obbligo corrispondente a tale diritto soggettivo possa conseguire un danno da risarcire, la cui esistenza e consistenza deve essere dedotta e provata, anche solo attraverso presunzioni semplici, dall’interessato.

Poichè nel caso di specie la Corte ha valutato che la lavoratrice non abbia assolto agli oneri relativi, limitandosi a formulare al riguardo deduzioni generiche e prive di sostegno probatorio, ne ha tratto la conseguenza della infondatezza dell’appello.

Avverso tale sentenza M.A.G. propone ora, con un duplice motivo, ricorso per cassazione, notificato il 5 maggio 2007.

Resiste alle domande la ASL Salerno 3 con rituale controricorso, proponendo altresì contestualmente un ricorso incidentale, con un unico motivo.
Motivi della decisione

I ricorsi, principale e incidentale, vanno riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c., riguardando un’unica sentenza di appello.

1 – Col primo motivo di ricorso principale, la difesa di M.A. G. lamenta la violazione del diritto costituzionalmente garantito al giorno di riposo compensativo previsto dalla citata normativa collettiva e quindi la violazione dell’art. 32 Cost., art. 36 Cost., comma 3 e art. 41 Cost. oltre che delle convenzioni OIL 19 novembre 1921 n 14 e 26 giugno 1957 n. 106 e dell’art. 5 della direttiva n. 93/104 CE nonchè dell’art. 2109 c.c., comma 1 e art. 2087 c.c., del D.Lgs. n. 66 del 2003, art. 9, con conseguente violazione del diritto costituzionale all’integrità psico-fisica e del diritto al risarcimento dei danni conseguenti a tale illecito, in misura equitativamente determinata.

2 – Col secondo motivo, la ricorrente principale deduce la violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., per avere la Corte territoriale ritenuto insufficienti le deduzioni probatorie di tipo presuntivo operate dalla lavoratrice a sostegno della esistenza e della consistenza del danno da risarcire.

Concludendo, la ricorrente chiede pertanto la cassazione della sentenza impugnata, con diretta pronuncia di accoglimento delle domande iniziali.

Col ricorso incidentale, la ASL SA/(OMISSIS) censura variamente la sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto irrilevante il fatto che il ricorrente non avesse richiesto, in ognuna delle occasioni di prestazione del servizio di reperibilità in giornata festiva, la fruizione del riposo compensativo, da ritenere dovuta dall’Azienda unicamente in presenza della richiesta dell’interessato.

Il ricorso principale è infondato, con conseguente assorbimento di quello incidentale.

E pacifico in fatto che il servizio di reperibilità è stato richiesto alla M. in giornate domenicali, che il lavoro in detto giorno festivo non è stato mai effettivamente prestato, che la reperibilità è stata compensata, alla stregua della disciplina collettiva applicabile, con apposita indennità e che il giorno di riposo compensativo previsto da tale disciplina non è stato fruito.

Ciò premesso in fatto, si discute se la lavoratrice abbia comunque diritto ad un particolare ristoro per il danno definito di natura psico-fisica conseguente al mancato godimento del giorno di riposo compensativo.

Questa Corte ha già avuto modo di esaminare una fattispecie analoga alla presente – sia quanto alla situazione di fatto rappresentata che con riguardo alla disciplina collettiva applicabile – con la recente sentenza del 19 novembre 2008 n. 27477.

In linea con tale precedente pronuncia, va qui ribadito che la reperibilità prevista dalla disciplina collettiva si configura come una prestazione strumentale e accessoria, qualitativamente diversa dalla prestazione di lavoro e consistente nell’obbligo del lavoratore di porsi in condizione di essere prontamente rintracciato in vista di una eventuale prestazione lavorativa.

Non equivalendo pertanto ad una effettiva prestazione lavorativa, il servizio di reperibilità svolto nel giorno destinato al riposo settimanale limita soltanto, senza escluderlo dei tutto, il godimento del riposo stesso, come rilevato anche dalla sentenza impugnata e comporta il diritto ad un particolare trattamento economico aggiuntivo stabilito dalla contrattazione collettiva o, in mancanza, determinato dal Giudice.

Nel caso in esame la reperibilità è stata compensata con apposita indennità e su di essa non vi è discussione tra le parti.

Il diritto (ulteriore) ad un giorno di riposo compensativo in relazione al servizio di pronta reperibilità prestato in giorno festivo senza effettiva prestazione di lavoro è previsto, nel caso in esame, dalla normativa collettiva applicata.

Tale diritto non trova la sua fonte nell’art. 36 Cost. o nelle normative internazionali invocate, che prevedono il diritto (inderogabile) al riposo settimanale in relazione ad attività lavorativa effettivamente prestata e non ad altre obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro; la pronta reperibilità, pur essendo infatti una obbligazione che trova causa nel rapporto di lavoro, non può essere equiparata alla prestazione effettiva di attività di lavoro, in quanto è di tutta evidenza che la mera disponibilità alla eventuale prestazione incide diversamente sulle energie psicofisiche del lavoratore rispetto al lavoro effettivo e riceve una diversa tutela dall’ordinamento.

Nella specie, il diritto in esame trova la sua fonte nel D.P.R. n. 270 del 1987, art. 18, comma 5 (contenente, ai sensi della L. 29 marzo 1983, n. 93, norme risultanti dalla disciplina prevista dall’accordo sindacale, per il triennio 1985-1987, relativa al comparto del personale dipendente del servizio sanitario nazionale) e successivi analoghi fino (per quanto interessa la fattispecie in esame) all’art. 7, comma 6 del contratto collettivo 20 settembre 2001 integrativo del C.C.N.L. per il personale del comparto sanità del 7 aprile 1999, secondo cui "nel caso in cui la pronta disponibilità cada in un giorno festivo, spetta un riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale".

In forza di tale disposizione, il dipendente in servizio di pronta reperibilità in giornata festiva, che non abbia reso alcuna prestazione lavorativa, ha diritto ad un giorno di riposo compensativo ma non alla riduzione dell’orario di lavoro settimanale, con la conseguenza che è tenuto a recuperare le ore lavorative del giorno di riposo ridistribuendole nell’arco della settimana.

Questa diversa distribuzione dell’orario settimanale di lavoro può essere per il dipendente più o meno vantaggiosa (tanto che la precedente citata decisione di questa Corte ha valutato che sia necessaria la richiesta del lavoratore di poterne fruire, come sostenuto anche dalla ricorrente incidentale) e corrispondentemente il mancato riposo compensativo e quindi il rispetto dell’orario settimanale "non rimodulato" può o non essere causa di un danno, in ipotesi, di tipo psico-fisico, nel caso in esame denunciato dal ricorrente principale che ne chiede il risarcimento.

In proposito, va anzitutto ricordato che il danno da usura psico- fisica, rivendicato dalla ricorrente nel caso di specie, in contrasto con la pronuncia dei giudici dell’appello, si iscrive, secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte (cfr., ad es. Cass. S.U. 24 marzo 2006 n. 6572 o 11 novembre 2008 n. 26972), nella categoria unitaria del danno non patrimoniale causato da fatto illecito o da inadempimento contrattuale e la sua risarcibilità presuppone la sussistenza di un pregiudizio concreto patito dal titolare dell’interesse leso, sul quale grava pertanto l’onere della relativa specifica deduzione e della prova (anche attraverso presunzioni semplici).

Un tale onere di deduzione e prova appare tanto più stringente nel caso, come quello esaminato, in cui la previsione di un riposo compensativo non sia mirata a ricostruire le energie psico-fisiche compromesse dalla effettuazione della prestazione lavorativa nel giorno destinato al riposo settimanale e comporti unicamente una diversa distribuzione dell’orario settimanale di lavoro.

La sentenza impugnata, avendo fatto applicazione del suddetto principio al caso in esame, col ritenere non assolto da parte della ricorrente l’onere di dedurre e provare l’esistenza e consistenza del danno affermato come subito non merita pertanto le censure di cui al primo motivo di ricorso, che va pertanto respinto.

Il secondo motivo è manifestamente infondato, in quanto pretende di rimettere in ammissibilmente in discussione le congrue, ragionevoli argomentazioni della Corte territoriale a sostegno dell’accertamento circa l’assenza nel ricorso introduttivo del giudizio di specifiche deduzioni, anche probatorie, relativamente alla sussistenza di un pregiudizio concreto nascente dalla pretesa violazione dell’obbligo di assicurare al dipendente comandato in servizio di reperibilità "passiva" un giorno di riposo compensativo, senza riduzione del debito orario settimanale.

Concludendo, il ricorso principale va pertanto respinto, con conseguente assorbimento di quello incidentale.

Il regolamento delle spese di questo giudizio di cassazione si uniforma al criterio della soccombenza sostanziale e la relativa liquidazione è effettuata in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, rigetta quello principale, assorbito l’incidentale; condanna la ricorrente principale a rimborsare alla ASL SA le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 22,00 per esborsi ed Euro 2.000,00, oltre accessori di legge, per onorari.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. VI, Sent., 19-04-2011, n. 2413 Abilitazione all’insegnamento

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con decreto del 26 febbraio 2000, il Provveditorato agli studi della provincia di Treviso ha escluso la professoressa I. dagli esami di abilitazione, per mancanza dei requisiti di cui all’art. 2, comma 1, lett. B e B3, dell’O.M. n. 153/1999, ossia per mancanza di idoneo titolo di studio o, in alternativa, dell’inserimento nelle graduatorie provinciali degli aspiranti a supplenze per le classi di concorso A075 e A076.

2. Avverso il provvedimento, la professoressa I. ha proposto ricorso gerarchico al Ministero della pubblica istruzione.

Con decreto 22 gennaio 2001 del vicedirettore generale del personale del Ministero della pubblica istruzione, il ricorso gerarchico è stata respinto.

Avverso quest’ultimo provvedimento e avverso il decreto del Provveditore di Treviso che l’ha esclusa dalla sessione abilitante, la professoressa I. ha proposto ricorso innanzi al T.a.r. Lazio, che, con la sentenza di estremi indicati in epigrafe, ha respinto il ricorso.

3. Per ottenere la riforma di tale sentenza, l’originaria ricorrente ha proposto appello innanzi al Consiglio di Stato.

Alla pubblica udienza del 15 marzo 2011, la causa è stata trattenuta per la decisione.

4. L’appello non merita accoglimento.

I motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente, devono essere respinti alla luce delle seguenti considerazioni.

4.1. In primo luogo, deve rilevarsi che in sede di decisione sul ricorso gerarchico, l’organo gerarchicamente sovraordinato può, nel rigettare il ricorso, anche integrare la motivazione del provvedimento impugnato e, quindi, confermarne, il contenuto anche sulla base di un percorso argomentativo in parte differente rispetto a quelle poste alla base del provvedimento originario. L’organo che decide il ricorso gerarchico è titolare, infatti, della stessa competenza dell’organo gerarchicamente subordinato che ha adottato l’atto impugnato e può, pertanto, nell’esercizio di quella competenza, anche rivalutare interamente la fattispecie concreta;

4.2. Nel caso di specie, peraltro, la denunciata discordanza tra il provvedimento originario e la decisione del ricorso gerarchico neanche può ritenersi sussistente. Il provvedimento del Provveditore, infatti, ha disposto l’esclusione per la mancanza dei requisiti di cui all’art. 2, comma 1, lettera B e B 3 dell’O.M. 153/99; ossia mancanza del titolo di studio valido e, in alternativa, dell’inserimento nelle graduatorie provinciali degli aspiranti a supplenze nelle classi di concorso A075 o A076.

Il decreto del Ministro della Pubblica Istruzione che ha respinto il ricorso gerarchico ha confermato l’esclusione sempre sul presupposto della mancanza dei requisiti, evidenziando il mancato possesso del requisito di servizio di 360 giorni in quanto l’insegnamento prestato nelle classi di sostegno non sarebbe valido perché reso senza lo specifico diploma di laurea.

4.3. Nel merito, il ricorso infondato perché la ricorrente risulta priva dei requisiti previsti.

Al riguardo è dirimente il rilievo, già contenuto nella sentenza di primo grado, secondo cui la professoressa I. non è inserita nelle graduatorie per la classe A075, che concerne l’insegnamento di dattilografia e stenografia, ne è in possesso del titolo di studio relativo.

Né, in senso contrario, può essere invocato l’art. 7 della legge n. 124/1999, la quale definisce i requisiti di ammissione per le speciali abilitazioni del sostegno scolastico, e non si applica agli esami per l’abilitazione ordinaria all’insegnamento. Non merita, quindi, condivisione la tesi dell’appellante secondo cui gli insegnanti di sostegno in possesso dei requisiti di cui all’art. 7 legge n. 124/1999 siano, per ciò solo, legittimati ex legge alla partecipazione ai corsi abilitanti per l’insegnamento ordinario.

4.4. Le considerazioni che precedono evidenziano l’infondatezza, o comunque l’irrilevanza dei motivi di appello.

5. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in complessivi Euro 2.000,00 (duemila/00), oltre agli accessori di legge..
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna l’appellante al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi Euro 2.000,00 (duemila/00), a favore del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 12-04-2011) 06-05-2011, n. 17735 Giudizio d’appello rinnovazione del dibattimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 14/10/2009, la Corte di appello di Lecce, confermava la sentenza del Tribunale di Lecce, in data 22/11/2006, che aveva condannato P.L. e L.M. alla pena di anni due di reclusione ed Euro 400,00 di multa ciascuno per il reato di tentativo di estorsione aggravata, oltre al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile C. G..

La Corte territoriale respingeva la richiesta di rinnovazione parziale del dibattimento avanzata dalla difesa del P. nonchè le censure mosse con l’atto d’appello, in punto di affidabilità delle dichiarazioni testimoniali rese dalla persona offesa, e confermava le statuizioni del primo giudice, ritenendo accertata la penale responsabilità di entrambi gli imputati in ordine al reato loro concorsualmente ascritto, ed equa la pena inflitta. Avverso tale sentenza propongono ricorso entrambi gli imputati, il primo per mezzo del suo difensore di fiducia, ed il secondo personalmente.

P.L. solleva tre motivi dì gravame.

Con il primo motivo deduce inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, mancata assunzione di una prova decisiva e mancanza o illogicità manifesta della motivazione.

Al riguardo si duole che la Corte territoriale abbia respinto la richiesta di rinnovazione parziale del dibattimento per procedere all’esame di T.A., figlio di T.P., proprietario del garage in cui è stata rinvenuta la Twingo, sequestrata dalla polizia giudiziaria a cui faceva riferimento la teste C.A.M., nonchè la richiesta di esaminare M.A.T., moglie della persona offesa, assumendo che si tratta di testimonianze decisive per verificare la tenuta della versione dei fatti fornita dalla presunta parte offesa.

Con il secondo motivo deduce inosservanza ed erronea applicazione di norme penali, con riferimento agli artt. 56 e 629 c.p. e vizio della motivazione sul punto. In proposito eccepisce che la versione dei fatti fornita dal denunziante presenta numerose lacune e contraddizioni. In particolare non corrisponderebbe al vero la circostanza che il C. non conosceva l’imputato ed inoltre sarebbe rimasta priva di riscontro la circostanza che il P. abbia in qualche modo minacciato o usato violenza nei confronti della persona offesa. Eccepisce, inoltre, che il C. è sempre stato reticente e contraddittorio non solo sui pregressi rapporti con l’imputato, ma anche sulle ragioni della richiesta avanzategli che, nella versione difensiva, derivavano dalla volontà di recuperare la somma di L. 5.000.000 che la moglie del P. aveva pagato ad esso C. per l’acquisto di una Twingo risultata provento di furto. In proposito richiama la circostanza, confermata dagli atti di causa, che C. fu tratto in arresto nel 1995, assieme a P.S., fratello dell’imputato, a seguito di un’operazione di polizia, per traffico di auto rubate.

Pertanto la richiesta di pagamento della somma di L. 5.000.000, non aveva natura estorsiva ma costituiva una pretesa legittima, azionabile in giudizio.

Con il terzo motivo deduce violazione di legge in relazione agli art. 62 bis e 133 c.p., e vizio della motivazione sul punto, dolendosi della mancata concessione delle attenuanti generiche e della dosimetria della pena.

L.M..

Solleva un unico motivo con il quale deduce violazione di legge, violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità e vizio della motivazione.

Al riguardo eccepisce che la Corte non ha tenuto conto della reticenza del C. sui pregressi rapporti con il P. che si spiega con l’intento di nascondere le vere ragioni della richiesta di quest’ultimo. Obietta, inoltre, che la tesi della minaccia o violenza è rimasta priva di riscontro, essendosi il P. limitato a dire che: "altrimenti si sarebbe regolato di conseguenza".

Si duole che la Corte territoriale non abbia tenuto nel debito conto le dichiarazioni della teste C.M., convivente del P., la quale aveva riferito di aver acquistato dal Castelluzzo una autovettura Renault Twingo per il tramite di P.S., soggetto tratto in arresto assieme al C. per un traffico di auto rubate. Contesta quindi la qualificazione giuridica del fatto che avrebbe dovuto essere inquadrato nella fattispecie penale del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

Eccepisce, inoltre, che, proprio dalla deposizione della persona offesa, emerge che il L. non svolse alcun ruolo concorsuale con l’azione posta in essere dal P., essendosi limitato soltanto ad accompagnare costui.
Motivi della decisione

Entrambi i ricorsi sono infondati.

P.L..

Il primo e secondo motivo attengono alle questioni di merito sollevate nel corso del giudizio e dedotte con i motivi di appello, relative alla credibilità intrinseca delle dichiarazioni della persona offesa, alla credibilità della versione difensiva dell’imputato riscontrata dalla deposizione della convivente C. A.M., assunta come teste ed all’esigenza di assunzione di ulteriori mezzi di prova.

Orbene tutte le questioni sollevate con il ricorso, sono state oggetto di specifico esame da parte della Corte d’appello, che le ha respinte con motivazione congrua e priva di vizi logico-giuridici. In particolare non risulta fondata l’eccezione di mancata acquisizione di una prova decisiva. Secondo l’insegnamento di questa Corte, è pacifico che: "Alla rinnovazione dell’istruzione nel giudizio di appello, di cui all’art. 603 cod. proc. pen., comma 1, può ricorrersi solo quando il giudice ritenga "di non poter decidere allo stato degli atti", sussistendo tale impossibilità unicamente quando i dati probatori già acquisiti siano incerti, nonchè quando l’incombente richiesto sia decisivo, nel senso che lo stesso possa eliminare le eventuali incertezze ovvero sia di per sè oggettivamente idoneo ad inficiare ogni altra risultanza" (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 35372 del 23/05/2007 Ud. (dep. 24/09/2007) Rv.

237410).

Al riguardo la Corte d’appello ha specificamente motivato sulla superfluità del richiesto esame del teste T.A., osservando che le dichiarazioni della teste C. risultavano palesemente smentite dagli atti acquisiti di polizia giudiziaria dai quali emergeva che, differentemente da quanto dichiarato dalla teste, una Renault Twingo fu sequestrata dalla polizia giudiziaria nel garage di proprietà di T.P. ed il sequestro venne eseguito a carico di P.S. che se ne dichiarò proprietario.

Anche le valutazioni della Corte territoriale in ordine alla credibilità della persona offesa sono prive di contraddizioni o di vizi logici ictu oculi evidenti.

Inoltre è infondata l’eccezione di mancanza del presupposto della minaccia di un male ingiusto. In punto di diritto è pacifico che:

"La minaccia costitutiva del delitto di estorsione, oltre ad essere palese ed esplicita, può essere manifestata anche in maniera implicita ed indiretta, essendo solo necessario che sia idonea ad incutere timore ed a coartare la volontà del soggetto passivo, in relazione alle circostanze concrete, alla personalità dell’agente, alle condizioni soggettive della vittima e alle condizioni ambientali in cui questa opera" (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 19724 del 20/05/2010 Cc. (dep. 25/05/2010) Rv. 247117).

Nel caso di specie le valutazioni della Corte territoriale in ordine al carattere implicitamente minaccioso delle richieste di denaro avanzate dall’imputato sono pienamente coerenti con il principio di diritto di cui sopra.

Parimenti infondato è il motivo concernente le non concesse attenuanti generiche e la misura della pena giacchè la motivazione della impugnata sentenza, pure su tali punti conforme a quella del primo giudice, si sottrae ad ogni sindacato per avere adeguatamente richiamato i gravi e plurimi precedenti ed il comportamento dell’imputato – elementi sicuramente rilevanti ex artt. 133 e 62 bis c.p.p. – nonchè per le connotazioni di complessiva coerenza dei suoi contenuti nell’apprezzamento della gravità dei fatti. Nè il ricorrente indica elementi non considerati in positivo decisivi ai fini di una diversa valutazione.

L.M..

Per il ricorso del L., essendo analogo a quello del coimputato, valgono le osservazioni già formulate con riferimento all’infondatezza del ricorso del P.. In particolare la Corte territoriale ha specificamente motivato sul ruolo causale del comportamento del L. osservando che costui, passando più volte davanti all’esercizio commerciale della vittima, assieme ad altre due persone, si esibiva in atteggiamenti percepiti come intimidatori allo scopo di conculcare ulteriormente la volontà della persona offesa.

Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.