Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 10-05-2011) 25-05-2011, n. 20946

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di Cagliari ha confermato la condanna di M.G., deliberata il 10.5.2004 dal locale Tribunale per il delitto di falsa testimonianza commesso il 9 e 16 novembre 1999, per avere l’imputato negato di aver ricevuto prestiti usurari da tale P.G., ricorre per cassazione l’imputato, con atto sottoscritto dal suo difensore avv. Filippi, con i seguenti motivi:

– mancanza e "illogicità" della motivazione, nonchè violazione di legge per l’omessa applicazione dell’art. 384 c.p., perchè la Corte distrettuale avrebbe scambiato effetti e finalità del contenuto dichiarativo, trascurando il fatto che M. avrebbe agito per evitare ritorsioni;

– "illogicità" della motivazione in riferimento alla natura della minaccia, perchè erroneamente il Collegio, pur argomentando l’effettiva esistenza di intimidazioni, avrebbe ritenuto che tali minacce non potessero dimostrare attualità del pericolo, intrinseco nell’avvicinarsi della data della testimonianza e nella loro finalità;

– "illogicità" della motivazione e violazione di legge in relazione alla mancata applicazione dell’art. 59 c.p., comma 4, perchè nel caso di specie sarebbe stata evidente la sussistenza dell’esimente almeno putativa, sicchè, comunque, il M. sarebbe stato certo di trovarsi in una situazione di pericolo attuale, non altrimenti evitabile, posto che organi di polizia e giudiziari nulla avevano disposto, nonostante fossero stati messi a conoscenza di tali minacce.

2. Il primo motivo è manifestamente infondato, perchè con specifica motivazione, non incongrua agli elementi di fatto richiamati, la Corte distrettuale ha rilevato che la deposizione non esponeva a rischio di libertà o reputazione il M., le finalità della deposizione e le sue ragioni afferendo alla diversa tematica giuridica trattata nei motivi successivi.

Anche il secondo motivo è inammissibile per genericità. E’ infatti assorbente il rilievo che la Corte fiorentina ha comunque escluso la gravità delle minacce ricevute, con apprezzamento di fatto sorretto da motivazione specifica, non censurata nel ricorso (che investe il solo, differente, punto dell’attualità).

Il terzo motivo è inammissibile perchè nuovo, non essendo stata la tematica – che si caratterizza innanzitutto per il necessario preventivo specifico apprezzamento di merito – tempestivamente sottoposta al giudice d’appello con specifico motivo.

2.1 Il ricorso è pertanto originariamente inammissibile. Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma – equa al caso – di Euro 1000 alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 18-03-2011) 07-06-2011, n. 22501 Intercettazioni telefoniche

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NE, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il Tribunale di Catania, con ordinanza 10/12/2010, decidendo in sede di riesame ex art. 309 cod. proc. pen., annullava la misura cautelare della custodia in carcere adottata, il 17 novembre precedente, dal Gip dello stesso Tribunale nei confronti di B.M., indagato in ordine al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, per avere detenuto nell’arco temporale 6 marzo- 6 aprile 2009, in concorso con C.S., sostanze stupefacenti del tipo cocaina e marijuana, al fine di cederle a terzi; ordinava conseguentemente l’immediata liberazione dell’indagato.

Il Giudice del riesame, dopo avere disatteso l’eccezione difensiva di inutilizzabilità degli esiti delle intercettazioni disposte con decreto autorizzativo del 13/11/2008, adeguatamente e correttamente motivato, riteneva che erano, invece, inutilizzabili gli esiti delle intercettazioni ambientali eseguite dopo il 3/1/2009 sull’autovettura "VW Golf2 in uso a C.S., e ciò perchè queste ultime intercettazioni, pur originariamente autorizzate con decreto d’urgenza 27/11/2008 del P.M., convalidato dal Gip il giorno successivo, si erano protratte oltre la durata prestabilita, senza che fosse intervenuta alcuna proroga. Rilevava, quindi, il Giudice del riesame che gli indizi a carico del B. erano integrati essenzialmente proprio dal contenuto delle conversazioni intercettate all’interno della vettura "VW Golf" tra il marzo e l’aprile 2009, con l’effetto che l’inutilizzabilità di tale materiale faceva venire meno il quadro di gravità indiziaria legittimante l’applicazione della cautela personale.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania, deducendo la manifesta illogicità della motivazione e l’inosservanza degli artt. 267, 268 e 271 cod. proc. pen., sotto il profilo che il Tribunale del riesame non aveva considerato che le operazioni di intercettazione ambientale sull’autovettura, regolarmente autorizzate con il decreto 27/11/2008, erano state, di fatto, attivate soltanto in data 4 marzo 2009 e si erano protratte sino al 7 aprile successivo, nel pieno rispetto del termine di durata prestabilito (40 giorni). L’attività tecnica di intercettazione – secondo il ricorrente – era stata, quindi, legittimamente compiuta entro il termine autorizzato e i relativi esiti erano pienamente utilizzabili.

3. La difesa dell’indagato ha depositato, in data 16/3/2011, memoria con la quale ha sollecitato la declaratoria d’inammissibilità del ricorso del P.M., sottolineando, in particolare, che tra gli atti posti a disposizione del Tribunale del riesame non v’erano i verbali d’inizio e di cessazione delle operazioni d’intercettazione ambientale che qui rilevano.

4. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Il Tribunale del riesame ha erroneamente ritenuto che le intercettazioni ambientali sull’autovettura in uso al C., in quanto espletate oltre il previsto termine di durata, mai prorogato, siano inutilizzabili. Tale conclusione riposa su un erroneo presupposto di fatto, nel senso che viene presa in considerazione, come momento dal quale fare decorrere il termine di durata delle intercettazioni (40 giorni), la data del decreto autorizzativo delle stesse (27/11/2008), per inferirne che sarebbero state eseguite ben oltre tale termine (ed esattamente tra il marzo e l’aprile 2009).

Deve, in contrario, osservarsi che, in tema di intercettazione di conversazioni o comunicazioni, la durata delle relative operazioni deve calcolarsi, onde verificare il rispetto del termine connesso all’intervenuta autorizzazione, dal giorno dell’inizio effettivo delle intercettazioni e non da quello in cui viene emesso il provvedimento che le autorizza (Sez. U. n. 6 del 23/2/2000, dep. 8/5/2000, imp. D’Amuri; Sez. 1, n. 3631 del 17/5/2000, dep. 13/6/2000, imp. Dessi).

Nel caso in esame, per quanto è dato evincere dagli atti, le operazioni ebbero inizio, secondo la scelta investigativa operata dal P.M., in data 4/3/2009 e si protrassero sino al 7/4/2009, quindi nell’ambito dell’arco temporale prefissato. Non emergono, d’altra parte, elementi in senso contrario.

E’ il caso di precisare che, in tema di utilizzazione dei risultati delle intercettazioni ai fini dell’emissione di una misura cautelare, la mancata allegazione, in sede di richiesta della misura e, successivamente, in sede di riesame, dei verbali delle operazioni non determina l’inutilizzabilità di tale fonte indiziaria, sanzione prevista esclusivamente nel caso di intercettazione eseguita fuori dei casi consentiti o in violazione delle disposizioni previste dall’art. 267 c.p.p. e art. 268 c.p.p., commi 1 e 3.

Gli esiti delle intercettazioni ambientali di cui si discute sono, per le ragioni esposte, utilizzabili e devono essere presi in considerazione ai fini della valutazione della posizione cautelare dell’indagato.

L’ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio, per nuovo esame, al Tribunale di Catania.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Catania per nuovo esame.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 04-11-2011, n. 22943 Confini

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Svolgimento del processo

Con citazione in appello del 9 aprile 2004 M.N. e C. convenivano davanti al Tribunale di Lodi P.C. e G. chiedendo, in totale riforma della sentenza del GP di Lodi n. 149/2004, di respingere la domanda di apposizione dei termini proposta dagli appellati.

Gli appellanti censuravano la sentenza impugnata – che ha dato "atto che il confine si trova a 1580 cm dallo spigolo del fabbricato di cui al mappale 212 e che il punto di confine è stato segnalato con un picchetto infisso nel terreno" dal ctu arch. D. – poichè avrebbe violato il principio del giudicato in quanto il confine era stato determinato dal Tribunale di Lodi con sentenza n. 49/1994, sulla base della relazione del ctu geom. R. che aveva apposto sulla linea di confine un picchetto mai rimosso nel corso degli anni, come del resto confermato dal medesimo nel corso di un ulteriore giudizio tra le stesse parti.

Gli appellanti inoltre contestavano la decisione impugnata poichè il GP si sarebbe dovuto limitare ad accertare che il picchetto originariamente infisso ne terreno non era stato spostato come asserito, nel ricorso ex art. 951 c.c., da P.C. e G..

I M. infine criticavano le valutazioni del ctu D., incaricato dal GP, anche per non aver sentito, come indicato nel quesito postogli, il geom. R.. I P. chiedevano la conferma della sentenza, che, invece, veniva riformata, con decisione n. 640/05 che respingeva la domanda di apposizione dei termini con condanna alle spese.

La sentenza di appello deduceva che gli appellati, con ricorso al GP, premesso che il piolo in ferro infisso dal geom. R. su incarico del tribunale, era stato spostato. avevano chiesto, ai sensi dell’art. 951 c.c. di ricollocare i termini in conformità a quanto stabilito con sentenza n. 49/94 del Tribunale di Lodi.

Il GP aveva dato mandato all’arch. D., sentito il geom.

R. di stabilire "se il picchetto a suo tempo infisso nel terreno risulti spostato ed in tal caso" di provvedere "alla ricollocazione nel medesimo punto stabilito dalla sentenza del Tribunale di Lodi".

Il ctu D. aveva accertato "che il picchetto di metallo infisso nel terreno dal geom. R.L. … in seguito non è mai stato rimosso dalla sua posizione, bensì a quell’epoca non correttamente collocato alla distanza di 1580 cm dallo spigolo del fabbricato di cui al mappale 212".

Il GP aveva interamente recepito le valutazioni del ctu compiendo un doppio errore poichè da un lato aveva determinato il confine sulla base della valutazione dell’arch. D. che aveva apposto un picchetto diverso ed ulteriore rispetto a quello infisso dal geom.

R., confondendo fazione di regolamento di confini con quella proposta di apposizione dei termini, dall’altro non aveva tenuto nella debita considerazione il fatto che il confine era stato determinato dal Tribunale di Lodi proprio sulla base del picchetto infisso dal R..

Nella sentenza del GP è scritto che compito del ctu è quello di determinare se il picchetto in acciaio sia stato posto alla distanza di cm 1580 dallo spigolo sud ovest del mappale 212, affermazione non corretta perchè la sentenza del Tribunale di Lodi aveva determinato il confine sulla base di più elementi ritenendo esatto quello "che divide l’area esterna ossia il cortile originariamente comune … proseguendo … con una linea retta in direzione sud, sino ad incontrare la linea che divide i mappali delle parti da quelli in proprietà di terzi, nel punto in cui il ctu ha apposto un picchetto". L’eventuale errore del Tribunale di Lodi di determinare il confine con riferimento al punto in cui il R. aveva posto il picchetto (sbagliato secondo D.) doveva essere oggetto di impugnazione.

Ricorrono i P. con due motivi, illustrati da memoria, resistono i M. proponendo ricorso incidentale subordinato, con ulteriore controricorso dei P. che eccepiscono l’inammissibilità del ricorso incidentale della parte totalmente vittoriosa.

Motivi della decisione

Col primo motivo si denunziano insufficiente, contraddittoria e omessa motivazione, violazione degli artt. 950 e 951 c.c. perchè il GP non aveva modificato il confine ma semplicemente ristabilito il termine apposto per renderlo visibile portandolo lungo la linea di demarcazione individuata dal R..

Il Tribunale in appello aveva confuso tra accertamento del confine e apposizione dei termini.

Col secondo motivo si denunziano violazione del principio della res iudicata e dell’art. 324 c.p.c. per non aver fatto altro il GP che ribadire che il confine tra le due proprietà è individuato nella linea corrente alla distanza di m. 15,80 dallo spigolo sud ovest rispettando pienamente il giudicato. Le censure meritano accoglimento nei limiti di cui si dirà.

Come dedotto dalla sentenza impugnata, il GP aveva dato mandato all’arch. D., sentito il geom. R., di stabilire se il picchetto a suo tempo infisso nel terreno risulti spostato ed in tal caso "di provvedere" alla ricollocazione nel medesimo punto stabilito dalla sentenza del Tribunale di Lodi "Il ctu D. aveva accertato" che il picchetto di metallo infisso nel terreno dal geom.

R.L. … in seguito non è mai stato rimosso dalla sua posizione, bensì a quell’epoca non correttamente collocato alla distanza di 1580 cm dallo spigolo del fabbricato di cui al mappale 212".

Il GP aveva interamente recepito le valutazioni del ctu compiendo un doppio errore poichè da un lato aveva determinato il confine sulla base della valutazione dell’arch. D. che aveva apposto un picchetto diverso ed ulteriore rispetto a quello infisso dal geom.

R., confondendo l’azione di regolamento di confini con quella proposta di apposizione dei termini, dall’altro non aveva tenuto nella debita considerazione il fatto che il confine era stato determinato dal Tribunale di Lodi proprio sulla base del picchetto infisso dal R..

Nella sentenza del GP è scritto che compito del ctu è quello di determinare se il picchetto in acciaio sia stato posto alla distanza di cm 1580 dallo spigolo sud ovest del mappale 212, affermazione non corretta perchè la sentenza del Tribunale di Lodi aveva determinato il confine sulla base di più elementi ritenendo esatto quello "che divide l’area esterna ossia il cortile originariamente comune … proseguendo … con una linea retta in direzione sud, sino ad incontrare la linea che divide i mappali delle parti da quelli in proprietà di terzi, nel punto in cui il ctu ha apposto un picchetto". L’eventuale errore del Tribunale di Lodi di determinare il confine con riferimento al punto in cui il R. aveva posto il picchetto (sbagliato secondo D.) doveva essere oggetto di impugnazione.

Stando così le cose, senza necessità di richiamare la pacifica distinzione tra azione di regolamento di confini e di apposizione dei termini, è certo che il GP, peraltro in conformità alla domanda, aveva conferito al nuovo ctu D. di stabilire, sentito il precedente ctu, se il picchetto a suo tempo infisso dal R. risulti spostato ed in tal caso "di provvedere" alla ricollocazione nel medesimo punto stabilito dalla sentenza del tribunale di Lodi";

che il D. aveva dedotto che il picchetto infisso dal R. non era mai stato rimosso bensì all’epoca non correttamente collocato alla distanza di 1580 cm dallo spigolo del fabbricato di cui al mappale 212".

Ciò premesso, il nuovo ctu non poteva dare atto che il confine si trova a 1580 cm dallo spigolo del fabbricato di cui al mappale 212, indicazione diversa da quella risultante dalla sentenza del tribunale di Lodi, passata in giudicato. Fermo restando detto giudicato, altra questione è quella relativa all’esatto posizionamento del picchetto, sulla scorta della linea di confine stabilita dalla sentenza passata in giudicato.

Il Tribunale, in sede di appello, ha concluso che, una volta accertato che il picchetto, segno materiale del confine, non era stato spostato, quindi era presente e riconoscibile, la domanda proposta doveva essere respinta, mentre andava determinato l’esatto posizionamento sulla scorta del precedente giudicato.

All’accoglimento del ricorso, nei limiti di cui sopra, consegue l’assorbimento del ricorso incidentale subordinato delle controparti, ammissibile perchè tale.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il ricorso principale, dichiara assorbito l’incidentale subordinato cassa la sentenza impugnata per quanto in motivazione e rinvia, per nuovo esame e per le spese, al Tribunale di Lodi.

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Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 30-03-2011) 07-07-2011, n. 26615 Associazione per delinquere

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Svolgimento del processo

1. Con ordinanza deliberata il 12 agosto 2010, il Tribunale di Reggio Calabria, investito ex art. 309 cod. proc. pen., dalla richiesta di riesame degli indagati G.R., G.F., G. S. e R.A., ha confermato quella emessa dal Gip della sede, in data 22.7.2010, con la quale era stata applicata ai ricorrenti la misura cautelare della custodia cautelare in carcere (successivamente sostituita, quanto alla sola G.S., con quella degli arresti domiciliari) per il reato di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti (capo E della rubrica provvisoria) ed altresì per alcuni episodi di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente, contestati ai soli G.R. (capi 8, C e D), G.F., (capi B e C) e R.A. (capo D).

1.1 Il Tribunale ha, in via preliminare, ritenuto infondata l’eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni (ambientali e telefoniche) poste a base del giudizio di gravità indiziaria.

Dopo avere premesso che l’eccezione difensiva era formulata in termini assolutamente generici, il tribunale rilevava, in ogni caso, con riferimento ai decreti autorizzativi delle intercettazioni captate in modalità ambientale, che gli stessi disponevano in effetti che l’attività di ascolto e registrazione avvenisse presso la sala d’ascolto della Procura della Repubblica, legittimamente facoltizzando solo "l’ascolto remoto" presso gli uffici della PG; con riferimento ai decreti autorizzativi delle intercettazioni eseguite all’interno di istituti penitenziari, che i relativi decreti autorizzativi risultavano adeguatamente motivati relativamente alle ragioni di indispensabilità ed urgenza, essendo le stesse effettivamente desumibili dallo "stesso contesto del processo e dalla natura delle imputazioni", laddove l’inidoneità degli impianti esistenti presso la Procura derivava dalla necessita di collocare le apparecchiature presso le Case Circondariali ove gli indagati avrebbero effettuato i colloqui con i loro familiari.

1.2 Nel merito, il Tribunale rileva:

– che nell’ambito delle indagini avviate a seguito dell’arresto di M.C.I. in data 8 giugno 2009, la quale era stata colta nella flagrante detenzione di 340 grammi di cocaina mentre era in procinto di partire per Modena con un pullman di linea, venivano intercettate una serie di conversazioni, caratterizzate dall’uso di un linguaggio criptico e delle quali venivano riprodotti i passaggi più significativi, dalle quali emergeva l’esistenza di una sia pur embrionale associazione finalizzata al traffico illecito, composta tra gli altri: dal coindagato B.S., che risiedendo a Modena" si occupava non solo del rifornimento della sostanza ma anche e soprattutto del diretto collocamento della stessa sul mercato, mantenendo In prima persona, anche attraverso la ex convivente M., e l’attuale fidanzata T., i rapporti con i vari canali di rifornimento; da G.F., F. M. e M.C., che avevano il ruolo di corrieri dello stupefacente tra Gioia Tauro e Modena; da G.R., come stabile fornitore di quantità certamente non modeste, per le quali il B., già nell’ambito temporale "attenzionato dal titolo coercitivo" relativo alla operazione "Final Fish", aveva accumulato un debito di oltre 31.000,00 Euro;

– che l’interpretazione del contenuto delle intercettazioni compiuto nell’ordinanza cautelare doveva ritenersi corretta, al pari del giudizio espresso circa la effettiva configurabilità di un vincolo associativo e non già soltanto di natura familiare, trovando esso significativo riscontro, anche nei plurimi sequestri di sostanza stupefacente operati.

1.3 Le esigenze cautelari di cui all’art. 274 c.p.p., lett. c) ad avviso del giudice del riesame erano desumibili oltre che dalla gravità dei fatti contestati, sintomatico dell’inserimento degli indagati in un contesto delinquenziale, anche dalla operatività della "presunzione normativa" introdotta con la L. 23 aprile 2009, n. 33. 2. Hanno proposto ricorso tutti gli indagati, con due autonomi atti d’impugnazione entrambi redatti dal comune difensore di fiducia, avvocato Domenico Alvaro, che chiede l’annullamento della ordinanza impugnata denunziando:

2.1. quanto al ricorso proposto nell’Interesse di G.R., G.F. e R.A., violazione della legge processuale, in relazione all’artt. 292 c.p.p., comma 2, lett. B), con riferimento alla dedotta indeterminatezza della imputazione formulata al capo E; mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, nonchè erronea applicazione della legge penale, con riferimento all’imputazione D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 74, evidenziandosi in ricorso il carattere solo apparente della motivazione addotta circa la corretta identificazione in G. R. e in G.F. degli autori delle compiute intercettazioni telefoniche effettuate da una cabina telefonica di Gioia Tauro, denominati "zio" e "nipote", posto che nessuna scheda telefonica rilevante nel procedimento risulta riferibile agli indagati e che manca un effettivo riconoscimento vocale operato dalla PG; che I singoli episodi delittuosi del 16 maggio e dell’8 maggio 2009, oggetto del procedimento modenese, erano ancora sub judice, sicchè l’attribuzione in termini di certezza degli stessi ai G. costituiva affermazione incongrua che si rifletteva negativamente anche relativamente all’attribuzione agli stessi degli episodi sub B) e C), risultando in effetti solo una congettura degli inquirenti che dalla conversazione del 3 settembre 2009 intercorsa tra F. M. ed il B., possa fondatamente desumersi che il timore esternato dal primo era da ricollegarsi ad un trasporto di sostanza stupefacente, mai rinvenuta, e che tale sostanza stupefacente fosse stata consegnata dai G., specie ove si consideri che al B. viene attribuito un ruolo di mediatore con i fornitori e gli viene attribuita una pluralità di fonti di approvvigionamento di droga e che il F., nel corso di un colloquio in carcere con il cugino N., aveva fatto riferimento ad un fornitore di nome P.; che anche il coinvolgimento di G.R. nell’episodio D) risultava affermato apoditticamente, tenuto conto dello stato di detenzione dell’indagato; che la partecipazione del R. al reato associativo si fondava anch’essa su semplici congetture, posto che dalle intercettazioni ambientali non poteva desumersi alcun effettivo passaggio di consegne dal suocero al genero, e che l’episodio relativo alla fornitura ai palermitani era successivo all’arresto del suocero, del cognato e di altri pretesi associati ( B., F. e M.), che l’arresto degli associati costituisce evento interruttivo del legame esistente tra gli stessi e che il ruolo di stabile fornitore di sostanza stupefacente Manto può costituire elemento dimostrativo di un vincolo associativo, solo nel caso si tratti di un rapporto in via esclusiva;

2.2 quanto al ricorso proposto nell’interesse di G.S.:

mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, nonchè erronea applicazione della legge penale, con riferimento all’imputazione D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 74, non emergendo dal compendio indiziario alcun elemento dimostrativo di un effettivo coinvolgimento della ricorrente nel sodalizio, ove si consideri che l’asserita conoscenza dell’illecita attività svolta dai suoi congiunti, non può ritenersi sintomatica di una sua effettiva adesione all’associazione, atteso il vincolo familiare intercorrente con gli altri inquisiti; deponendo in senso negativo all’ipotesi accusatorìa anche la mancata contestazione di singoli episodi, rappresentando solo una congettura dei giudici di merito che dopo gli arresti degli altri associati la ricorrente sarebbe divenuta responsabile della prosecuzione delle attività illecite; violazione della legge processuale, in relazione all’art. 292 c.p.p., comma 2, lett. B), con riferimento alla dedotta indeterminatezza della Imputazione formulata al capo E; violazione della legge processuale, in relazione agli artt. 268 e 271 cod. proc. pen., in relazione al mancato accoglimento dell’eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali, avuto riguardo sia alla motivazione secondo cui le ragioni d’urgenza ben possono desumersi "dallo stesso contesto del processo e dalla natura delle imputazioni" sia a quella secondo cui la "inidoneità" degli impianti esistenti presso la Procura possa desumersi tout court dalla necessità della collocazione delle apparecchiature presso la Casa Circondariale, che afferisce in effetti a ragioni di mera opportunità e comodità.

Motivi della decisione

1. – Ritiene il Collegio che l’impugnazione proposta da G. R., G.F. e R.A. sia basata su motivi infondati e sia quindi da rigettare, e che meriti accoglimento, invece, quella proposta da G.S., con conseguente annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata al Tribunale di Reggio Calabria, per nuovo esame.

2. Quanto al rigetto dell’impugnazione proposta dai G. e dal R. è opportuno premettere che il controllo dei provvedimenti restrittivi della libertà personale è diretto a verificare la congruenza e la coordinazione logica dell’apparato argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell’indagato, nonchè il valore sintomatico degli indizi medesimi. Tale controllo non coinvolge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito in ordine all’attendibilità delle fonti ed alla rilevanza e concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici. Questa Corte ha, dunque, il compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico degli indagati e l’esattezza della qualificazione giuridica del fatto, controllando la congruenza della motivazione rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie, nella peculiare prospettiva dei procedimenti incidentali de libertate (cfr., per tutte, Cass. S.U., sentenza n. 11 del 22 marzo 2000, imp. Audino, RV 215828; Cass. sez. 4, sentenza n. n. 22500 del 3 maggio 2007, imp. Terranova, RV 237012).

2-1 – Alla luce di tali principi, nessun profilo di illegittimità è fondatamente ravvisabile relativamente alla riconosciuta gravità degli indizi di colpevolezza in ordine ai reati contestati a G. R., G.F. e R.A., ove si consideri che i giudici del riesame – valorizzando in particolare il dato fattuale emerso dal compendio delle intercettazioni, anche ambientali, ed il ricorso, nelle telefonate intercettate, ad un linguaggio criptico non altrimenti giustificabile -hanno adeguatamente illustrato le ragioni per cui gli interlocutori delle numerose telefonate intercettate erano da identificarsi proprio negli indagati R. e G. F. e del perchè le stesse assumevano rilevanza indiziante, evidenziando lo stretto e continuo collegamento dei componenti della famiglia G. con B.S., ai vertici di una sia pur embrionale organizzazione criminosa, con sede in Modena, finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di delitti inerenti al traffico illecito di sostanze stupefacenti, nonchè l’accertata prosecuzione dell’attività delittuosa da parte del R., dopo i primi arresti eseguiti dagli inquirenti, che aveva provveduto a fornire della sostanza stupefacente agli abituali referenti palermitani di una ulteriore rete di spaccio ( F.G. e tale P., suo socio), riscuotendone personalmente il corrispettivo.

Non è quindi ravvisatale negli esposti profili argomentativi alcun vizio motivazionale, rispetto al quale la evidenziata circostanza che il separato procedimento relativo ai fatti commessi in (OMISSIS) non sia ancora definito non può assumere alcuna decisiva rilevanza, tenuto anche conto della fase processuale in atto, contraddistinta dalla necessità di una probatio minor destinata a più apprezzabile conferma probatoria col naturale dipanarsi della vicenda processuale.

3. – Merita accoglimento, invece, il ricorso proposto nell’interesse di G.S., fondato nei termini di cui alla seguente motivazione.

3.1 Non specifica deve ritenersi, anzitutto, la doglianza relativa al mancato accoglimento dell’eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali, sia perchè non risulta adeguatamente dimostrata la riferibilità dei colloqui utilizzati nella motivazione impugnata ai decreti censurati, nell’atto d’impugnazione non specificamente individuati, ed attraverso di essa la decisività dell’eccezione, sia perchè infondata nel merito, ove si consideri che le deduzioni svolte sul punto, contestano la sussistenza di ragioni di urgenza giustificatrici del ricorso di impianti esterni all’ufficio della Procura, laddove nell’ordinanza impugnata si evidenzia che i decreti autorizzativi delle intercettazioni captate in modalità ambientale, "disponevano che l’attività di ascolto e registrazione delle conversazioni captate avvenisse presso la sala d’ascolto della Procura della Repubblica, facoltizzando soltanto l’ascolto remoto presso gli uffici della polizia aiudiziaria", salvo le particolari esigenze tecniche che comportano le intercettazioni da effettuarsi, in istituti penitenziari.

3.2 Appare fondato, Invece, in rilievo della ricorrente secondo cui il Tribunale non ha fornito un’adeguata illustrazione degli elementi indizianti a carico dell’indagata con riferimento al reato associativo, unica imputazione a lei contestata.

Al riguardo va anzitutto ribadito il principio, già ripetutamente affermato da questa Corte di legittimità, secondo cui "al fine della configurabilità di un’associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico è necessaria la presenza di tre elementi fondamentali:

a) l’esistenza di un gruppo, i membri del quale siano aggregati consapevolmente per il compimento di una serie indeterminata di reati in materia di stupefacenti; b) l’organizzazione di attività personali e di beni economici per il perseguimento del fine illecito comune, con l’assunzione dell’impegno di apportarli anche in futuro per attuare il piano permanente criminoso; c) sotto il profilo soggettivo, l’apporto individuale apprezzabile e non episodico di almeno tre associati, che integri un contributo alla stabilità dell’unione illecita (in termini, ex multis, Sez. 1, Sentenza n. 10758 del 18/02/2009, dep. 11/03/2009, Rv. 242897, imp. Urto). Ciò posto, questo collegio deve rilevare che i giudici del riesame, mentre hanno adeguatamente illustrato, attraverso il richiamo al contenuto di conversazioni intercettate riferibili alla G., le ragioni per cui doveva ritenersi che l’indagata avesse piena consapevolezza delle attività illecite poste in essere dai suoi stretti familiari (il padre, il fratello ed il marito), non hanno però specificamente precisato il concreto apporto fornito dalla imputata al sodalizio, e se lo stesso ove in tesi esistente, sia stato solo occasionale ovvero protratto nel tempo, così da costituire Indice affidabile di un suo stabile inserimento nel contesto associativo.

In presenza di tale rilevante lacuna motivazionale, s’impone allora l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.

4. – Il rigetto del ricorso proposto da G.R., G. F. e R.A. comporta le conseguenze di cui all’art. 616 cod. proc. pen. in ordine alla spese del presente procedimento.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata nei confronti di G.S. e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Reggio Calabria. Rigetta i ricorsi di G.R., G.F. e R.A. che condanna al pagamento delle spese processuali.

Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del presente provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
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