Cass. civ. Sez. I, Sent., 26-07-2012, n. 13282

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Svolgimento del processo
La Corte d’Appello di Venezia, con sentenza del 3.12.2009, ha respinto l’appello di X X s.p.a. avverso la sentenza del Tribunale di Padova che aveva, a sua volta, respinto l’opposizione L. Fall., ex art. 98, proposta dall’appellante per ottenere l’ammissione allo stato passivo del Fallimento della X s.r.l. del credito di Euro 188.001,58, derivante da forniture di merci, e per sentir accogliere la domanda di rivendica di una serie di beni mobili asseritamente da essa messi a disposizione della società poi fallita, per l’espletamento dell’attività di ricostruzione di pneumatici che le era stata commissionata con contratto del 26.2.98.
La Corte territoriale ha affermato che X X non aveva assolto al proprio onere probatorio, posto che, quanto al credito insinuato, si era limitata a produrre le fatture emesse a carico di X, costituenti documenti di formazione unilaterale, e ad allegare l’estratto notarile delle proprie scritture contabili, entrambi inidonei a fornire la prova richiesta, a fronte delle contestazioni del curatore e dell’inapplicabilità nei suoi confronti del disposto dell’art. 2710 c.c., mentre, per ciò che riguardava la domanda di rivendica, non aveva provato il suo diritto di proprietà con un atto avente data certa anteriore al fallimento; ha infine dichiarato inammissibili tutte le prove testimoniali articolate dall’appellante, osservando che, per quelle che concernevano il rapporto di fornitura, doveva farsi applicazione dell’art. 2721 c.c., mentre per quelle volte a dimostrare il diritto di proprietà sui beni vigeva il divieto di cui agli artt. 619 e 621 c.p.c..
X X s.p.a. ha chiesto la cassazione della sentenza con ricorso affidato a quattro motivi, cui il Fallimento X ha resistito con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione
1) Con il primo motivo di ricorso, X X, denunciando vizio di omessa motivazione della sentenza impugnata o, in subordine, violazione dell’art. 345 c.p.c., deduce: che, nelle more del procedimento d’appello, il Fallimento X aveva promosso una causa nei suoi confronti dinanzi al Tribunale di Bari avente ad oggetto un credito risarcitorio derivante da preteso suo inadempimento al medesimo contratto, di ricostruzione dei pneumatici, del quale il curatore aveva eccepito l’inopponibilità in sede di verifica; che, a fronte di tale fatto sopravvenuto, essa aveva presentato alla Corte d’Appello un’istanza per l’anticipazione dell’udienza, nella quale aveva evidenziato la pretestuosità dell’eccezione di cui all’art. 2704 c.c., allegando sia l’atto di citazione del Fallimento sia la sua comparsa di risposta, legittimamente producibili in giudizio ai sensi dell’art. 345 c.p.c.;
che, nonostante l’accoglimento dell’istanza, con provvedimento nel quale la Corte di merito aveva espressamente dato atto di dover considerare quanto esposto, e nonostante essa avesse ribadito nelle proprie difese conclusive che il riconoscimento da parte del curatore dell’avvenuta stipulazione del contratto fosse incompatibile con l’eccezione di cui all’art. 2704 c.c., la sentenza ha totalmente ignorato la circostanza dedotta.
2) Col secondo motivo, denunciando violazione degli artt. 2704 e 2710 c.c., nonchè vizio di motivazione, la ricorrente contesta, in primo luogo, la qualità di terzo del curatore nel procedimento di verifica e sostiene, pertanto, che questi non può eccepire la mancanza di data certa del contratto sul quale si fonda la domanda di ammissione;
osserva che, in ogni caso, la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto che il contratto prodotto fosse privo di data certa, posto che, per un verso, il curatore, convenendola in giudizio dinanzi al Tribunale di Bari, ne aveva riconosciuto l’anteriorità rispetto alla dichiarazione di fallimento, e, per l’altro, essa aveva allegato anche l’estratto del proprio libro giornale – nel quale risultavano debitamente annotate le fatture emesse – che era stato certificato dal notaio in data di gran lunga anteriore alla sentenza dichiarativa del fallimento; aggiunge, che, avendo il curatore riconosciuto l’esistenza del contratto, le scritture contabili erano idonee a far prova nei suoi confronti ai sensi dell’art. 2710 c.c. e che, anche a voler ritenere che l’organo della procedura possa assumere posizioni differenti a seconda del giudizio al quale partecipa, l’estratto avrebbe dovuto essere apprezzato quantomeno come indizio di prova del credito.
3) motivi, che sono fra loro connessi e che possono essere congiuntamente esaminati, sono fondati nei limiti che di seguito si precisano.
Le risalenti pronunce (Cass. nn. 9552/92, 4904/92) citate dalla ricorrente, a conforto della tesi secondo cui il curatore non è terzo in sede di verifica, sono espressione di un orientamento minoritario, che non ha trovato conferma nella successiva elaborazione giurisprudenziale di questa Corte. Deve infatti ritenersi principio ormai consolidato, cui il collegio intende dare continuità, che, nel procedimento di accertamento del passivo, il curatore, quale portatore degli interessi della massa alla conservazione del patrimonio fallimentare, è terzo sia rispetto ai creditori concorsuali insinuati, sia rispetto al fallito stesso (cfr., fra moltissime, Cass. nn. 24963/010, 2439/09, 5582/05, 6465/01, 1370/2000, 4551/98, 3050/96, 250/96, 2707/95, 2188/94, 10013/93, S.U. n. 8879/90).
Ciò comporta che, in sede di ammissione al passivo fallimentare, l’accertamento dell’anteriorità della data della scrittura privata allegata a documentazione della pretesa creditoria, è soggetto alle regole dettate dall’art. 2704 c.c., comma 1, in tema di certezza e computabilità della data riguardo ai terzi e che – in difetto di prova della formazione del documento in data antecedente alla sentenza dichiarativa – il creditore non può conseguire verso la massa gli effetti negoziali propri della convenzione in esso contenuta. Va aggiunto che, poichè l’anteriorità del credito assume il significato di elemento costitutivo del diritto de creditore di partecipare al concorso, la questione può essere rilevata dal giudice d’ufficio (Cass. n. 21251/2010).
Non v’è dubbio, tuttavia, che la domanda proposta dal curatore, in un separato giudizio, per sentir accertare l’inadempimento del creditore alle pattuizioni contrattuali trasfuse nella scrittura da questi azionata nel procedimento di verifica, implichi il riconoscimento dell’anteriorità di dette pattuizioni rispetto al fallimento. Tale riconoscimento è, all’evidenza, incompatibile con l’eccezione di cui all’art. 2704 c.c., della quale il curatore non può, dunque, continuare ad avvalersi nel giudizio di opposizione allo stato passivo trincerandosi dietro la sua qualità di terzo nel procedimento di verifica: non può infatti ritenersi consentito alla parte, anche alla luce dei doveri di lealtà e di probità che le incombono ai sensi dell’art. 88 c.p.c., di scindere, a seconda della convenienza, la propria posizione processuale, affermando, da un lato, l’esistenza di un fatto storico (la stipulazione del contratto in data anteriore al fallimento) e negando, dall’altro, che vi sia prova di tale fatto, onde conseguire i soli effetti positivi della disciplina negoziale invocata ed evitare di subirne anche gli eventuali effetti negativi.
La proposizione da parte del curatore di un’azione giudiziaria fondata sulla scrittura – indicata quale fonte di diritti sorti in capo al fallito nei confronti del creditore – costituisce, in conclusione, fatto idoneo e sufficiente a ritenere superata ogni questione inerente la certezza della data della scrittura medesima e la conseguente opponibilità alla massa dei creditori degli effetti negoziali che da essa scaturiscono.
Pertanto, qualora tale fatto sopravvenga nel corso del processo promosso dal creditore ai sensi della L. Fall., art. 98, il giudice dell’opposizione a stato passivo, tenuto – come si è detto – a verificare anche d’ufficio la natura concorsuale del credito insinuato, deve prenderne atto, pur in difetto di un’espressa rinuncia del curatore all’eccezione concernente il difetto di data certa del documento contrattuale prodotto dall’opponente a fondamento della propria pretesa.
4) Nella specie, X X ha presentato alla Corte d’Appello di Venezia istanza di anticipazione dell’udienza collegiale fissata per l’assunzione della causa in decisione, con la quale ha evidenziato che il curatore l’aveva citata dinanzi al Tribunale di Bari, chiedendo la sua condanna al risarcimento dei danni subiti da X in bonis a seguito del suo asserito inadempimento al medesimo contratto, di ricostruzione di pneumatici, da essa allegato quale titolo costitutivo delle domande di ammissione e di rivendica e la cui anteriorità al fallimento era controversa nel giudizio di opposizione.
Non è contestato che, unitamente all’istanza, l’opponente/appellante abbia prodotto l’atto di citazione dinanzi al Tribunale di Bari, notificatole dal curatore il 18.1.08 (ovvero in data successiva all’instaurazione del giudizio d’appello, alla cui prima udienza, tenutasi il 18.1.07, fu disposto il rinvio della causa al 29.4.2010 per la precisazione delle conclusioni) e la sua comparsa di risposta.
Deve escludersi che, ai fini dell’ammissibilità della predetta produzione documentale, X avesse l’onere di proporre un’apposita istanza di rimessione in termini, deducendo la sussistenza delle condizioni di cui all’art. 345 c.p.c., comma 3:
invero, pur tralasciando ogni considerazione in ordine all’equiparabilità di atti processuali – noti alle parti ed acquisibili dal giudice anche d’ufficio – a dei veri e propri mezzi di prova, non si vede come possa ipotizzarsi decadenza della parte (e dunque necessità di presentare istanza di rimessione in termini) rispetto ad un’attività istruttoria (il deposito di documenti formatisi solo dopo il rinvio della causa d’appello all’udienza di precisazione delle conclusioni) che non avrebbe potuto essere compiuta in precedenza.
La Corte territoriale, omettendo di esaminare e di apprezzare quegli atti, decisivi ai fini della soluzione della questione della certezza della data del contratto, dibattuta in giudizio, è pertanto incorsa nel denunciato vizio di motivazione.
5) L’accoglimento, nei termini appena enunciati, dei primi due motivi di ricorso, assorbe il terzo mezzo di censura, con il quale, denunciando violazione degli artt. 2709, 2721, 2724 c.c. e art. 210 c.p.c., nonchè vizio di motivazione, la ricorrente si duole del rigetto delle richieste istruttorie (prova testimoniale ed istanza di esibizione, ex art. 210 c.p.c., delle scritture contabili della fallita) da essa avanzate per provare l’esistenza e l’ammontare del credito insinuato: infatti, qualora, in sede di giudizio di rinvio, venga accertata l’opponibilità al Fallimento del contratto di ricostruzione di pneumatici per cui è causa, la Corte territoriale dovrà compiere una nuova valutazione in ordine all’ammissibilità (negata, nella sentenza impugnata, in ragione della mancanza di traccia scritta del rapporto) della prova orale concernente l’avvenuta fornitura di materiali da X a X, in esecuzione del contratto medesimo, ed all’utilizzabilità, ai fini di cui all’art. 2710 c.c., della contabilità della fallita.
Resta da precisare che, avendo il giudice d’appello respinto nel merito le predette richieste istruttorie (ivi compresa l’istanza di esibizione, rispetto alla quale ha rilevato che il disposto dell’art. 2710 c.c. non opera nei confronti del curatore, attesa la sua qualità di terzo nel procedimento di verifica), la questione della loro eventuale inammissibilità ai sensi dell’art. 345 c.p.c., comma 3 – non fatta valere dal Fallimento in via di ricorso incidentale condizionato – risulta coperta da giudicato interno.
4) Assorbito è anche il quarto motivo di ricorso, con il quale, denunciando violazione degli artt. 2704, 2709, 2710,2721 c.c., artt. 277, 619 e 621 c.p.c., nonchè ulteriore vizio di motivazione, la ricorrente lamenta che la Corte di merito abbia ritenuto inidonea a fornire la prova del suo diritto di proprietà sui beni rivendicati la copiosa documentazione da essa prodotta (contratto, corrispondenza, inventario sottoscritto dall’amministratore della X dopo che il contratto era stato risolto, ordini e fatture di acquisto dei beni) e si duole, sotto vari profili, della mancata ammissione dei capitoli di prova testimoniale articolati allo scopo.
Infatti, ferma restando la correttezza (non contestata dalla ricorrente) del principio di diritto enunciato dalla Corte territoriale, secondo cui il terzo che rivendichi la proprietà o altro diritto reale sui beni compresi nell’attivo fallimentare deve dimostrare, con atto di data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento, di avere acquistato in passato la proprietà del bene ed altresì che il bene stesso non era di proprietà del debitore per essere stato a lui affidato per un titolo diverso (da ultimo, fra molte, Cass. n. 2007/16158), non v’è dubbio che, una volta accertata l’anteriorità del contratto dedotto in giudizio rispetto alla dichiarazione di fallimento, il giudice del merito sia tenuto a valutare ex novo se dallo stesso emerga la prova dell’affidamento dei beni alla fallita per un titolo diverso dalla proprietà, se l’ulteriore documentazione prodotta dalla ricorrente dimostri che essa aveva precedentemente acquistato quegli stessi beni ed, in subordine – occorrendo, se, tenuto conto dell’attività imprenditoriale esercitata dalle parti, i capitoli di prova orale articolati da X in ordine alla consegna degli stampi, dell’estrusore e degli materiali di sua proprietà a X possano ritenersi ammissibili ai sensi dell’art. 621 c.p.c.. L’accoglimento dei primi due motivi di ricorso comporta la cassazione della sentenza impugnata, con conseguente rinvio della causa, per un nuovo esame, alla Corte d’Appello di Venezia, in diversa composizione, che regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie, nei sensi di cui in motivazione, i primi due motivi di ricorso e dichiara assorbiti gli altri motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d’Appello di Venezia, in diversa composizione, che regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 17 aprile 2012.
Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 15-10-2013) 24-10-2013, n. 43457

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Svolgimento del processo

1. – Con ordinanza in data 21.6/14.12.2011, la corte d’appello di Catania ha rigettato l’istanza avanzata da C.E. diretta alla riparazione dell’ingiusta detenzione dallo stesso subita dal 1.7.2002 al 22.10.2007 in relazione alla prospettata commissione, da parte dello stesso, di una serie di reati concernenti l’associazione per delinquere, il reclutamento e l’induzione alla prostituzione, l’associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, la detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina al fine dello sfruttamento della prostituzione, la detenzione e porto d’armi da fuoco e la riduzione in schiavitù di diverse donne; reati, tutti, rispetto alla cui imputazione l’istante era stato definitivamente assolto nel merito.

A sostegno della decisione assunta, la corte territoriale ha rilevato la sussistenza, nella specie, della condizione ostativa alla riparazione rappresentata dall’avere l’istante dato (o concorso a dare) causa alla detenzione per dolo o colpa grave, essendo stato il C. assolto nel merito esclusivamente in base al rilievo dell’inutilizzabilità, per mero vizio di forma, delle conversazioni intercettate sulla base delle quali era stato definito il quadro indiziario che aveva originariamente condotto all’adozione della misura restrittiva della libertà dello stesso.

In particolare, da dette conversazioni intercettate era emerso che l’istante appariva sicuramente coinvolto nelle vicende processuali oggetto di contestazione, anche avuto riguardo alla constatata frequentazione e ai contatti intrattenuti dal medesimo con soggetti facenti parte di un gruppo di cittadini albanesi dimoranti nello stato e dediti alle attività illecite oggetto di contestazione, alcuni dei quali anche giudicati e condannati.

Lo stesso istante, peraltro, si era astenuto dal rendere adeguate spiegazioni nelle competenti sedi d’interrogatorio in ordine alle condotte emerse sulla base delle attività di osservazione, pedinamento e controllo svolte nel corso delle indagini dalla polizia giudiziaria.

2. – Avverso il provvedimento della corte d’appello di Catania, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione il C., censurando l’ordinanza impugnata per violazione della legge processuale e vizio di motivazione, avendo la corte territoriale erroneamente ritenuto utilizzabile, ai fini del giudizio sull’istanza di riparazione per l’ingiusta detenzione subita, il contenuto di conversazioni intercettate già ritenute inutilizzabili in sede di cognizione penale; conversazioni per altro verso inidonee a fornire elementi certi in ordine alla sicura identificazione dell’imputato e alla relativa responsabilità per i reati allo stesso ascritti.

Ha depositato memoria il procuratore generale presso la corte di cassazione, concludendo per l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

Ha depositato memoria il Ministero dell’Economia e delle Finanze concludendo per la dichiarazione d’inammissibilità, ovvero per il rigetto del ricorso.

Motivi della decisione

3. – Il ricorso è fondato.

Secondo l’indirizzo fatto proprio dalle sezioni unite di questa corte di legittimità, l’inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni di conversazioni, accertata nel giudizio penale di cognizione, ha effetti anche nel giudizio promosso per ottenere la riparazione per ingiusta detenzione (v. Cass., Sez. Un., n. 1153/2008, Rv. 241667).

Tale principio riposa sulla premessa in forza della quale, al cospetto di intercettazioni eseguite fuori dei casi previsti dalla legge ovvero in violazione dell’art. 267 c.p.p. e art. 268 c.p.p., commi 1 e 3, si versa in ipotesi di palese "illegalità": conseguenza che va al di là della sanzione che il legislatore assume nei termini della "inutilizzabilità" e che fonda l’asserzione per cui, costituendo la disciplina delle intercettazioni la concreta attuazione del precetto costituzionale, in quanto attuativa delle garanzie da esso richieste a presidio della libertà e della segretezza delle comunicazioni, la sua inosservanza deve determinare la totale "espunzione" del materiale processuale delle intercettazioni illegittime, che si concreta nella loro giuridica inutilizzabilità e nella "fisica eliminazione" (Corte Cost. sent. n. 720/75; Cass., Sez. Un., n. 3/96). Eliminazione ora esplicitamente codificata, attraverso la modificazione dell’art. 240 c.p.p., che, predisponendo un’apposita disciplina in materia di "atti relativi a intercettazioni illegali", e, più in particolare, di "atti concernenti dati e contenuti di conversazioni o comunicazioni, relativi al traffico telefonico e telematico, illegalmente formati o acquisiti", ne ha sancito la "distruzione", ossia l’eliminazione irreversibile da ogni protocollo giudiziario (Cass., Sez. Un., n. 1153/2008, cit.).

Ciò premesso, avendo la corte territoriale omesso di articolare, in termini compiuti e logicamente argomentati, il tema relativo agli altri elementi di valutazione probatoria nel caso di specie asseritamente rilevanti ai fini del diniego dell’invocata riparazione (e genericamente riferiti, tra gli altri, al valore di singoli episodi criminosi, al carattere eloquente delle frequentazioni criminali dell’istante o alla relativa condotta processuale), dev’essere disposto l’annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio alla corte d’Appello di Catania, cui è altresì rimesso il regolamento delle spese tra le parti del presente giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE annulla l’ordinanza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Catania cui rimette anche il regolamento delle spese tra le parti del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 ottobre 2013.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 02-07-2010, n. 15797 AGENZIA

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

Con ricorso al Tribunale, giudice del lavoro, di Genova, regolarmente notificato, la società "A. Manzoni e C. s.p.a." proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento della somma capitale di Euro 19.870,92, oltre accessori, a titolo di indennità sostitutiva di preavviso richiesto da R.R., in virtù dell’intercorso rapporto di agenzia, il cui importo, ai sensi dell’art. 9 dell’AEC per Agenti e Rappresentanti di Aziende Industriali, per l’agente monomandatario era commisurato a 6/12 delle provvigioni liquidate nell’anno precedente a quello in cui il rapporto era stato risolto. Deduceva l’opponente che la R. aveva operato in regime di plurimandato, come desumibile dal contratto (OMISSIS) intercorso tra le parti, e quindi l’indennità sostitutiva doveva essere commisurata a 4/12 delle provvigioni sopra specificate.

Con sentenza in data 4.6.2003 il Tribunale adito rigettava l’opposizione.

Avverso tale sentenza proponeva appello la società preponente lamentandone la erroneità sotto diversi profili e chiedendo l’accoglimento della proposta opposizione.

La Corte di Appello di Genova, con sentenza in data 17.6.2005, rigettava il gravame.

Avverso questa sentenza propone ricorso per Cassazione la "A. Manzoni e C. s.p.a." con due motivi di impugnazione.

Resiste con controricorso l’intimata.

Motivi della decisione

Col primo motivo di gravame la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione all’art. 9 AEC settore industria 20.2.2002 ed in relazione all’art. 1321 c.c. In particolare osserva la ricorrente che la Corte territoriale, pur correttamente rilevando che l’art. 2 del contratto di agenzia in data 1.3.2001 intercorso fra le parti non configurava un regime di monomandato, aveva ritenuto applicabile l’art. 9 dell’AEC di settore fornendo una interpretazione della espressione "impegnato in esclusiva" riportata in tale norma non coerente alla fattispecie in esame, e richiamando una pronuncia della Corte di Cassazione che concerneva una diversa questione di carattere previdenziale sollevata dall’Enasarco.

Per contro la corretta interpretazione dell’art. 2 del predetto contratto individuale doveva condurre ad escludere la applicabilità nella fattispecie in esame dell’art. 9 dell’AEC. E rileva inoltre che erroneamente la Corte territoriale aveva desunto il carattere di monomandatario dal solo comportamento dell’agente, rimettendo sostanzialmente la configurazione concreta della fattispecie alla libera determinazione dello stesso anzichè alla volontà di entrambe le parti.

Col secondo motivo di gravame la ricorrente lamenta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, ex art. 360 c.p.c., n. 5.

In particolare rileva che erroneamente la Corte d’appello aveva affermato, in assenza di alcuna prova, il carattere di monomandato dell’attività espletata dall’agente, non avendo accertato le concrete modalità di svolgimento della stessa, e non potendosi ritenere che la preponente avesse operato alcun riconoscimento in ordine a siffatta natura del rapporto.

Il primo motivo di ricorso non può trovare accoglimento.

Osserva il Collegio che il suddetto motivo si fonda essenzialmente sulla erronea interpretazione del contratto di agenzia in data (OMISSIS), e sulla erronea applicazione nella fattispecie in esame dell’art. 9 dell’AEC che doveva per contro ritenersi esclusa da una corretta lettura del contratto in parola nel quale l’AEC veniva richiamato in via residuale "per quanto non espressamente convenuto e previsto"; e, quindi, sulla erronea interpretazione della espressione "impegnato in esclusiva" che si rinviene nell’art. 9 del predetto AEC. Orbene, in proposito occorre innanzi tutto rilevare che, per il principio di specificità e autosufficienza del ricorso, è necessario che nello stesso siano indicati con precisione tutti quegli elementi di fatto che consentano di controllare l’esistenza del denunciato vizio senza che il giudice di legittimità debba far ricorso all’esame degli atti.

Pertanto nel caso di specie parte ricorrente, nel proporre la suddetta censura concernente la erronea interpretazione della norma pattizia e la erronea applicazione dell’AEC, avrebbe dovuto riportare nel ricorso (ovvero allegare allo stesso) il contenuto del suddetto contratto individuale (OMISSIS), onde consentire a questa Corte di valutare l’esistenza del vizio denunciato senza dover procedere ad un (non dovuto) esame dei fascicoli – d’ufficio o di parte – che a tali atti facciano riferimento.

Ed infatti, come ha chiarito a più riprese questa Corte (Cass. sez. lav., 23.3.2005 n. 6225; Cass. sez. lav., 21.5.2004 n. 9734), "il rispetto del canone di autosufficienza risulta fondato sull’esigenza, particolare nel giudizio di legittimità, di consentire al giudice dello stesso di valutare la decisività della prova, testimoniale o documentale, di cui si lamenti l’omesso esame da parte del giudice di merito, la sussistenza della violazione del canone ermeneutico, di carenze dell’elaborato peritale su cui si fondi la decisione del giudice di merito, e, più in generale, di un error in procedendo, senza che egli debba procedere ad un esame dei fascicoli – d’ufficio o di parte – ove tali atti siano contenuti (Cass. 1170/04, 4905/03, 9079/03, 15124/01).

Tale esigenza di astensione del giudice di legittimità dalla ricerca del testo completo degli atti processuali, attinenti al vizio denunciato, non è giustificata da finalità sanzionatorie nei confronti della parte che costringa il giudice a tale ulteriore attività d’esame degli atti processuali, oltre quella devolutagli dalla legge; la stessa risulta, invece, piuttosto ispirata al principio secondo cui la responsabilità della redazione dell’atto introduttivo del giudizio fa carico esclusivamente al ricorrente ed il difetto di ottemperanza alla stessa non deve essere supplito dal giudice per evitare il rischio di un soggettivismo interpretativo da parte dello stesso nella individuazione degli atti – o parti di essi- che siano rilevanti in relazione alla formulazione della censura" (Cass. sez. lav., 23.3.2005 n. 6225).

Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso.

Devesi sul punto evidenziare che la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico – formale, delle argomentazioni svolte da giudice del merito, al quale spetta in via esclusiva il compito di individuare le fonti del proprio convincimento e di dare adeguata contezza dell’iter logico – argomentativo seguito per giungere ad una determinata conclusione. Ne consegue che il preteso vizio della motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della stessa, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, ovvero quando esista insanabile contrasto fra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico – giuridico posto a base della decisione (Cass. sez. 1^, 26.1.2007 n. 1754; Cass. sez. 1^, 21.8.2006 n. 18214; Cass. sez. lav., 20.4.2006 n. 9234; Cass. sez. trib., 1.7.2003 n. 10330; Cass. sez. lav., 9.3.2002 n. 3161; Cass. sez. 3^, 15.4.2000 n. 4916).

In altri termini, il controllo di logicità del giudizio di fatto – consentito al giudice di legittimità – non equivale alla revisione del "ragionamento decisorio", ossia dell’opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata: invero una revisione siffatta si risolverebbe, sostanzialmente, in una nuova formulazione del giudizio di fatto, riservato al giudice del merito, e risulterebbe affatto estranea alla funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità il quale deve limitarsi a verificare se siano stati dal ricorrente denunciati specificamente – ed esistano effettivamente – vizi (quali, nel caso di specie, la omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione) che, per quanto si è detto, siano deducibili in sede di legittimità.

Orbene, nella fattispecie in esame la Corte territoriale ha rilevato, con motivazione assolutamente logica e coerente, che l’esercizio dell’attività di agenzia in regime effettivo di monomandato emergeva dalla assenza di contestazioni da parte della mandante con riferimento alle affermazioni dell’agente il quale, fin dal primo grado del giudizio, aveva dedotto di avere svolto, quanto meno di fatto, attività quale agente monomandatario, nè la predetta mandante aveva allegato fatti o circostanze incompatibili o contrari rispetto alla descrizione delle modalità di svolgimento delle prestazioni riferite dall’agente stesso.

E pertanto, dal momento che il giudice di merito ha illustrato le ragioni che rendevano pienamente contezza delle ragioni del proprio convincimento esplicitando l’iter motivazionale attraverso cui lo stesso era pervenuto alla propria decisione, resta escluso il controllo sollecitato in questa sede di legittimità. Il vizio non può invero consistere nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove rispetto a quello dato dal giudice di merito, cui spetta in via esclusiva individuare le fonti del suo convincimento e a tal fine valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza.

In conclusione, il motivo si risolve in un’inammissibile istanza di riesame della valutazione del giudice d’appello, fondata su tesi contrapposta al convincimento da esso espresso, e pertanto non può trovare ingresso (Cass. sez. lav., 28.1.2008 n. 1759).

Neanche sotto questo profilo il ricorso può pertanto trovare accoglimento.

Il proposto gravame va pertanto rigettato ed a tale pronuncia segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in Euro 16,00 oltre Euro 3.000,00 (tremila/00) per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Corte Costituzionale, Sentenza n. 470 del 2005

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Ritenuto in fatto

1.— Nel corso di un giudizio promosso da un docente di ruolo della scuola secondaria di secondo grado collocato a riposo avverso il provvedimento di liquidazione del trattamento provvisorio di pensione, la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 11, commi 16 e 18, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica).

Premette in punto di fatto il giudice remittente che il ricorrente aveva presentato le dimissioni in data 12 dicembre 1992, accolte dal Provveditore agli studi di Lecce con provvedimento del 27 ottobre 1993 a decorrere dal 1° settembre 1994. Nel frattempo era entrato in vigore l’art. 11 della legge n. 537 del 1993, i cui commi 16 e 18 stabiliscono alcune decurtazioni a carico delle pensioni di anzianità, già bloccate per effetto dell’art. 1, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438. In particolare, il comma 16 dispone che, con effetto dal 1° gennaio 1994, «nei confronti di coloro che conseguono il diritto a pensione anticipata con un’anzianità contributiva inferiore a trentacinque anni, escluse le cause di cessazione dal servizio per invalidità, l’importo del relativo trattamento pensionistico, ivi compresa l’indennità integrativa speciale, è ridotto in proporzione agli anni mancanti al raggiungimento del predetto requisito contributivo, secondo le percentuali di cui alla allegata Tabella A»; il successivo comma 18, nel prevedere l’applicabilità di detta decurtazione ai pubblici dipendenti, esclude espressamente la posizione dei soggetti «la cui domanda di pensionamento sia stata accolta prima del 15 ottobre 1993 dalle competenti amministrazioni». Contestualmente, però, il comma 19 dell’art. 11 fa salva, «per coloro che abbiano presentato domanda di collocamento in pensione successivamente al 31 dicembre 1992 e che ne facciano domanda entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la possibilità di revocarla ovvero, qualora cessati dal servizio, di essere riammessi con la qualifica e con l’anzianità di servizio maturata all’atto del collocamento a riposo».

A seguito dell’entrata in vigore delle norme ora richiamate, la pensione liquidata in via provvisoria al ricorrente era stata decurtata nella misura del 32 per cento, con conseguente impugnazione del relativo provvedimento da parte dell’interessato.

Il giudice a quo osserva preliminarmente che non sussiste alcun dubbio circa la possibilità di sollevare questioni incidentali di legittimità costituzionale nei giudizi relativi alla liquidazione provvisoria delle pensioni, in quanto la norma ostativa di cui all’art. 64 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, è stata dichiarata costituzionalmente illegittima con la sentenza n. 38 del 1972 di questa Corte e la giurisprudenza contabile è ormai nel senso di ammettere il ricorso avverso il provvedimento di liquidazione provvisoria della pensione; nel caso specifico, poi, «deve ritenersi che il gravame proposto si estenda automaticamente al successivo provvedimento di liquidazione definitiva della pensione», che pure mantiene la decurtazione del trattamento imposta dalla normativa impugnata.

Fatte queste premesse, la Corte dei conti rileva che la difesa del ricorrente ha proposto numerose questioni di legittimità costituzionale dell’art. 11, commi 16 e 18, della legge n. 537 del 1993, ma che le stesse – alla luce della sentenza n. 417 del 1996 di questa Corte, seguita dalla successiva ordinanza n. 92 del 1997 – sono da ritenere tutte infondate, siccome già oggetto di scrutinio nei menzionati provvedimenti. A parere del remittente, invece, deve essere sollevata d’ufficio un’ulteriore questione di legittimità costituzionale della norma impugnata che, oltre ad essere rilevante ai fini della decisione, non è stata in precedenza affrontata da questa Corte.

La nuova questione oggi proposta si collega, secondo il ragionamento seguito dal giudice a quo, a quella parte della motivazione della sentenza n. 417 del 1996 nella quale questa Corte – richiamando la facoltà di revoca della domanda di pensione prevista dal comma 19 dell’art. 11 in favore di coloro che abbiano presentato domanda di collocamento in pensione successivamente al 31 dicembre 1992 e che ne facciano domanda entro sessanta giorni – ha evidenziato che tale facoltà garantisce adeguatamente la posizione del soggetto evitando ogni lesione degli artt. 36 e 38 Cost.; secondo quella pronuncia, infatti, la decurtazione della pensione corrisponde ad una precisa scelta dell’interessato il quale, oltre ad inoltrare la relativa domanda, decide poi liberamente di non revocarla. Nel caso specifico, però, è proprio tale precisazione della sentenza n. 417 del 1996 a dimostrare la non manifesta infondatezza dell’attuale questione; infatti «i dipendenti pubblici che, come il ricorrente, hanno presentato, entro il 31 dicembre 1992, la propria domanda di collocamento a riposo – quindi accolta successivamente al 15 ottobre 1993 – non avevano la possibilità di revocare le dimissioni» ovvero, se cessati dal servizio, di chiedere la riammissione, poiché detta facoltà è prevista solo in favore di coloro i quali avessero inoltrato la domanda successivamente al 31 dicembre 1992. Da tanto consegue, a parere del remittente, che le ragioni che hanno indotto questa Corte a respingere tutti i dubbi di legittimità costituzionale sulla norma impugnata non possono valere per i dipendenti pubblici che si trovano nella condizione del ricorrente, il quale, avendo presentato domanda di pensionamento prima del 31 dicembre 1992, accolta dopo il 15 ottobre 1993, non ha avuto la possibilità di revocare la propria domanda.

Il sistema normativo in tal modo strutturato – oltre a violare gli artt. 36 e 38 Cost. a causa della negativa incidenza sul trattamento di pensione, oggetto di tutela costituzionale – sembra alla Corte dei conti in contrasto anche con l’art. 3 Cost. per due ordini di ragioni: da un lato, per palese irragionevolezza, poiché la disciplina, incidendo retroattivamente sui diritti degli interessati, ne lede il legittimo affidamento in ordine all’entità della pensione che essi si attendevano di conseguire; da un altro lato, perché in questo modo vengono equiparate, ai fini della decurtazione del trattamento di quiescenza, due situazioni evidentemente diverse, ossia quella di chi era ammesso alla revoca della propria domanda di pensionamento (in quanto presentata successivamente al 31 dicembre 1992) e quella di chi, al contrario, tale facoltà non poteva esercitare.

Il giudice remittente, pertanto, dubita della legittimità costituzionale dell’art. 11, commi 16 e 18, della legge n. 537 del 1993, nella parte relativa alla previsione della riduzione del trattamento di pensione «anche nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni che, avendo presentato domanda di collocamento in pensione entro il 31 dicembre 1992, non si sono conseguentemente potuti avvalere della facoltà di revocare le dimissioni (ovvero di chiedere la riammissione in servizio) prevista dal comma 19 dello stesso articolo».

In ordine alla rilevanza, il giudice a quo precisa che il ricorso può essere accolto – con conseguente ripristino della pensione senza alcuna decurtazione – soltanto qualora la presente questione di legittimità costituzionale venga dichiarata fondata, sicché sussiste il necessario carattere pregiudiziale del dubbio prospettato a questa Corte.

2.— E’ intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata inammissibile o infondata.

Alla prima conclusione dovrebbe pervenirsi in quanto ogni eventuale lesione del principio di uguaglianza potrebbe, casomai, derivare dalle disposizioni del comma 19 dell’art. 11 della legge in esame – che è quello che limita la facoltà di revoca della domanda di pensione a coloro i quali hanno inoltrato la relativa domanda dopo il 31 dicembre 1992 – il quale, però, non è stato impugnato dal remittente.

Nel merito, peraltro, i dubbi prospettati dalla Corte dei conti sarebbero privi di fondamento alla luce della sentenza n. 417 del 1996 di questa Corte, nella quale è stato chiarito che il legislatore può legittimamente ridurre un trattamento pensionistico in precedenza previsto qualora ciò si renda necessario per esigenze di contenimento della spesa pubblica. Quanto, poi, alla limitazione temporale della facoltà di revoca della domanda di pensionamento – punto sul quale si focalizza l’attenzione del giudice remittente – l’Avvocatura dello Stato rileva che anche in questo caso non sussiste alcuna discriminazione, perché l’art. 11, comma 19, della legge n. 537 del 1993 è norma aggiuntiva rispetto a quelle, generali, che regolano l’istituto delle dimissioni. Ed in questa materia la giurisprudenza amministrativa già da tempo ha chiarito che, qualora il rapporto di impiego sia ancora in corso, l’accettazione delle dimissioni da parte dell’amministrazione non preclude l’eventuale successivo riesame delle medesime, qualora l’interessato intenda revocarle.
Considerato in diritto

1.— La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, in composizione monocratica, dubita, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell’art. 11, commi 16 e 18, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), «nella parte in cui prevedono (rectius: non escludono) che la riduzione del trattamento pensionistico di cui alla tabella “A” allegata alla stessa legge si applichi nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni che hanno presentato domanda di collocamento in pensione entro il 31 dicembre 1992».

La remittente premette che il giudizio di cui si tratta è stato promosso da un insegnante – il quale il 12 dicembre 1992 aveva chiesto il collocamento anticipato in quiescenza ed aveva visto accogliere le sue dimissioni soltanto il 27 ottobre 1993, con decorrenza dal 1° settembre 1994 – avverso i provvedimenti con i quali è stata disposta nei suoi confronti la liquidazione, prima in via provvisoria e poi in via definitiva, della pensione di anzianità, facendo applicazione della decurtazione prevista dalle disposizioni censurate.

L’ordinanza di rimessione rileva che il comma 18 in oggetto stabilisce che le riduzioni delle pensioni di anzianità si applicano a coloro le cui dimissioni siano state accolte successivamente al 15 ottobre 1993, mentre il comma 19 dello stesso articolo attribuisce a coloro che si siano dimessi successivamente al 31 dicembre 1992 la facoltà di revocare il recesso anche nell’ipotesi in cui il rapporto si sia risolto a seguito dell’intervenuta accettazione delle dimissioni. Ne consegue, secondo il giudice a quo, che coloro i quali – come il ricorrente – abbiano presentato le dimissioni anteriormente al 31 dicembre 1992 e se le siano viste accogliere dopo il 15 ottobre 1993, sono costretti a subire la riduzione dell’importo della prestazione previdenziale, senza godere della facoltà di revocare il recesso alla stregua di una valutazione della normativa comportante effetti pregiudizievoli, intervenuta successivamente alla domanda di collocamento anticipato in quiescenza.

Alla luce di tali considerazioni la Corte dei conti sostiene la irragionevolezza del suindicato sistema normativo e quindi la violazione dell’art. 3 nonché degli artt. 36 e 38 della Costituzione.

2.— La questione è inammissibile.

La remittente è consapevole che le norme che essa censura sono state già sottoposte allo scrutinio di questa Corte, la quale ha dichiarato infondata la questione all’epoca sollevata in riferimento agli stessi parametri ora evocati (anche se sotto profili in parte diversi), nonché in riferimento all’art. 97 Cost. (sentenza n. 417 del 1996 e ordinanza n. 92 del 1997). Nell’ordinanza di rimessione si dà quindi atto che questa Corte ha ritenuto non irragionevole aver delimitato l’arco temporale di applicazione delle disposizioni prevedenti la riduzione delle pensioni di anzianità con riguardo alla data di accettazione delle dimissioni, atteso il carattere costitutivo di questa, e tuttavia si chiede una sentenza additiva che riconosca efficacia alla data di presentazione della domanda qualora essa sia anteriore al 31 dicembre 1992.

A tale scopo la remittente vorrebbe che, ad evitare le conseguenze della lentezza dell’amministrazione nel procedere all’accettazione delle dimissioni, si stabilisse che la riduzione della pensione non si applichi non soltanto a coloro le cui dimissioni siano state accettate prima del 15 ottobre 1993, ma anche ai dipendenti che abbiano presentato domanda prima del 31 dicembre 1992.

Tale data non è scelta a caso dal giudice a quo; essa, infatti, come si è detto, è stabilita nel comma 19 dell’art. 11 della legge n. 537 del 1993, il quale riconosce la facoltà di revoca della domanda di collocamento anticipato in pensione soltanto a favore di coloro che ne abbiano fatto richiesta in epoca successiva alla data indicata.

Secondo la ricorrente, quindi, soltanto nei confronti dei dipendenti cui è attribuita la suddetta facoltà di revoca può essere considerata legittima l’applicazione della riduzione della pensione liquidata a seguito di domanda risalente ad un momento precedente l’emanazione delle norme che l’hanno prevista.

Ora, a parte ogni possibile considerazione sull’infondatezza di tale tesi – sulla cui proposizione, del resto, influisce una lettura non corretta della sentenza n. 417 del 1996, con la quale la disciplina della revoca delle dimissioni, contenuta nel citato comma 19 dell’articolo 11 citato, fu ritenuta sufficiente ma non necessaria per negare l’illegittimità delle norme prevedenti la riduzione della pensione in quanto applicabili a seguito di domande precedenti la loro emanazione – la questione postula una sentenza additiva dal contenuto non costituzionalmente obbligato, tale da comportare l’introduzione di un elemento estraneo all’impianto normativo esistente e che perciò presuppone l’esercizio di valutazioni discrezionali che esulano dalle funzioni di questa Corte (v. ex plurimis, sentenza n. 109 del 2005 e ordinanze n. 260 e n. 273 del 2005).

A tal proposito si deve osservare che le disposizioni contenute nei commi 16 e 18 dell’art. 11 della legge n. 537 del 1993 e quella del comma 19 dello stesso articolo concernono istituti diversi. Le prime si riferiscono alla liquidazione della pensione di anzianità a favore di coloro che non abbiano raggiunto i trentacinque anni di contribuzione e ne circoscrivono l’ambito temporale di applicazione con riguardo alla completa realizzazione della fattispecie presupposta di risoluzione del rapporto di lavoro. Il comma 19 riguarda, invece, la facoltà di revoca della domanda di collocamento in quiescenza e quindi un atto che, negando la risoluzione del rapporto, esclude l’esistenza del presupposto per procedere alla liquidazione della pensione.

Dare rilievo, con riguardo all’applicazione delle norme sulla liquidazione della pensione, alla data di presentazione della domanda significa quindi introdurre un elemento estraneo alle modalità di liquidazione della prestazione previdenziale e proprio di altro istituto.
per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 11, commi 16 e 18, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 2005.

Depositata in Cancelleria il 28 dicembre 2005.

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